Articolo 24 della Legge 8 marzo 1989, n. 101
Articolo 23Articolo 25
Versione
7 aprile 1989
Art. 24. 1. L'Unione delle Comunita', le Comunita' e agli altri enti ebraici civilmente riconosciuti devono iscriversi, agli effetti civili, nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. A tale fine l'Unione e le Comunita' depositano lo Statuto dell'ebraismo italiano indicando le rispettive sedi, il cognome e nome degli amministratori, con la menzione di quelli ai quali e' attribuita la rappresentanza.
3. Per gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti, nel registro delle persone giuridiche devono comunque risultare, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile , le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza di ciascun ente.
4. All'Unione, alle Comunita' e agli altri enti ebraici civilmente riconosciuti non puo' essere fatto, ai fini della registrazione, un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private.
5. Decorso il termine di cui al comma 1, l'Unione, le Comunita' e gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Nota all'art. 24:
Si trascrive il testo degli articoli 33 e 34 del codice civile :
"Art. 33 (Registrazione delle persone giuridiche).- In ogni provincia e' istituito un pubblico registro delle persone giuridiche.
Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e, quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali e' attribuita la rappresentanza.
La registrazione puo' essere disposta anche d'ufficio.
Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benche' riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte".
"Art. 34 (Registrazione di atti).- Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorita' governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori.
Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza".
Entrata in vigore il 7 aprile 1989