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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 12/12/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1778/2023 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. MENCHERINI MARA per la parte ricorrente e dell'Avv. MIGLIO SIMONA per parte resistente;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. VI lì 11/12/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1778 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VI, via Cardarelli, 6, presso lo studio dell'Avv. Mara Mencherini, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico;
RICORRENTE E
(C.F. = Controparte_1
, P.IVA_1 in persona del suo Presidente e Legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Simona Miglio, in forza di procura generale alle liti per atto Notaio Per_1 in Fiumicino, Rep. n. 37590 e Racc. n. 7131 del 23.1.2023, elettivamente domiciliato
[...] in Roma, via Cesare Beccaria, 29, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di malattia – assenza ingiustificata a visita medica di controllo. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.11.2023 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “in via preliminare - accertare e dichiarare che sono del tutto ingiustificati i rigetti del riconoscimento del periodo di malattia a causa della presunta mancata visita del 1 maggio 2023 e del 24 maggio 2023 e che, pertanto, il lavoratore ha diritto al riconoscimento di tutto il periodo di malattia con ogni conseguenza di legge - dichiarare, comunque, la nullità ed inefficacia dei rigetti 23gsn8j003317 e 23gsn8j003321 e di ogni atti collegato e/o conseguente. Con vittoria dei compensi professionali e spese del presente giudizio”. Il ricorrente ha esposto di aver ricevuto la diagnosi di frattura al coccige in data 25.4.2023 e di essere stato in malattia dal medesimo giorno;
che il medico che aveva redatto e inviato il certificato telematico, per un disguido, aveva indicato nell'indirizzo di reperibilità la nomenclatura di “Via Peraccio 33” in luogo di quella corretta di “Via Peraccio snc”; che informava prontamente dell'errore il proprio medico e provvedeva a comunicare all' a CP_1 mezzo pec del 5.5.2023, il corretto indirizzo di residenza;
che l' previdenziale, con CP_1 nota del 16.5.2023, gli comunicava che “In riferimento all'oggetto e per procedere all'aggiornamento in procedura, è necessario siano indicati i dati anagrafici del lavoratore (nome, cognome, codice fiscale) in mancanza dei quali si rende impossibile l'identificazione del soggetto, causa la presenza di numerosi omonimi. Il solo numero Puc non permette l'identificazione del soggetto”; che trasmetteva i dati anagrafici richiesti, ricevendo riscontro dall' della presa in carico della comunicazione;
CP_1 che in data 13.9.2023 veniva a conoscenza, per il tramite del proprio datore di lavoro dei provvedimenti dell' datati 18.8.2023, relativi a due distinte Parte_2 CP_1 presunte assenze ingiustificate alle visite di controllo dell'1.5.2023 e del 24.5.2023; che sia in data 1.5.2023 che in data 24.5.2023 si trovava presso la propria abitazione sita in Fabrica di Roma (VT) Via Peraccio snc, costretto a letto in quanto impossibilitato a deambulare per via della frattura riportata;
che in entrambe le circostanze non veniva effettuata alcuna visita di controllo presso la propria abitazione;
che proponeva opposizione al Comitato Provinciale per ciascun diniego, entrambi respinti. Tanto premesso in fatto, in diritto ha dedotto l'illegittimità dei provvedimenti dell' CP_1 essendo stato sempre presente presso la propria abitazione e avendo tempestivamente comunicato il proprio indirizzo di residenza all' . Controparte_2
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato ed in CP_1 diritto, con vittoria di spese. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. Giova preliminarmente rilevare che, per quanto rappresentato dallo stesso CP_1 resistente, il ricorrente è stato ritenuto ingiustificatamente assente alle visite di controllo dell'1.5.2023 e del 24.5.2023 non per erronea indicazione nel certificato di malattia n. 349563135 dell'indirizzo di residenza (errore corretto successivamente alla segnalazione del ricorrente), né per materiale assenza del lavoratore dal domicilio nelle fasce orarie di reperibilità, ma poiché il medico fiscale non è riuscito ad individuare l'abitazione del ricorrente, nonostante la correttezza dell'indirizzo di residenza comunicato (via Peraccio SNC, Frabrica di Roma, VT), con conseguente impossibilità per il medico di lasciare comunicazione nella cassetta delle lettere dell'avvenuto accesso. Tanto premesso, si rileva che per giurisprudenza consolidata “l'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo - per la quale il D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 5, comma 14, (convertito nella L. n. 638 del 1983) prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia - non coincide necessariamente con la materiale assenza di quest'ultimo dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell'osservanza di tale dovere di diligenza incombe al lavoratore.” (così Cass. n. 3294/2016; Cass. n. 5420/2006; Cass. n. 5000/1999). Conformemente all'interpretazione citata, quindi, l'assenza ingiustificata alla visita di controllo del lavoratore in malattia, suscettibile di integrare un inadempimento sia nei confronti del datore di lavoro (sanzionabile disciplinarmente) che nei confronti dell' CP_1
(con decadenza dal diritto al trattamento economico di malattia), non si configura solo in caso di materiale assenza dal domicilio dichiarato, ma anche in presenza di qualsiasi condotta negligente del lavoratore che abbia impedito l'esecuzione della visita di controllo. Il lavoratore è tenuto pertanto a predisporre ogni accorgimento utile per consentire al medico dell' di effettuare l'accertamento presso il suo domicilio. CP_1
Nella specie il verbale di accesso relativo alla visita dell'1.5.2023 reca il seguente contenuto:
“ACCESSO – ALTRE MOTIVAZIONI: SENZA NUMERO CIVICO E ULTERIORI DETTEAGLI è IMPOSSIBILE PRESEGUIRE”. Il verbale di accesso della successiva visita del 24.5.2023 reca il seguente esito: “ACCESSO
– ALTRE MOTIVAZIONI: SI RAGGIUNGE LA VIA INDICATA TUTTAVIA RISULTA ANDARE DALLA SP65 A VIA SAN GIORGIO ED HA NUMEROSISSIME ABITAZIONI. NECESSARIO NUMERO CIVICO, ULTERIORI DETTAGLI O RECAPITO TELEFONICO PER REPERIBILITA”. L' costituendosi in giudizio, ha documentato che via Peraccio SNC è una strada CP_1 piuttosto lunga sulla quale sono poste numerose abitazioni (circostanza peraltro incontestata). Dai verbali di accesso e dai certificati di malattia si evince che il medico dell' non aveva tra i dati a propria disposizione un recapito telefonico al quale CP_1 contattare il ricorrente. Ebbene, in presenza di un indirizzo di reperibilità corrispondente ad una località vasta, con molteplici abitazioni ed in assenza di un numero civico, è da ritenere che fosse onere del ricorrente, in conformità ai principi espressi dalla giurisprudenza richiamata, fornire all' CP_1 ulteriori indicazioni per consentire l'individuazione dell'abitazione e rendere materialmente possibile lo svolgimento della visita di controllo. Il lavoratore, sul quale grava il relativo onere probatorio, nulla ha dedotto circa l'adempimento di tale dovere di diligenza. Il medesimo si è infatti limitato a rappresentare di aver correttamente comunicato l'indirizzo di residenza e di essere stato presente presso l'abitazione negli orari di accesso, senza tuttavia indicare eventuali attività svolte per consentire l'esecuzione del controllo sanitario in presenza di oggettive difficoltà nell'individuazione dell'abitazione. Alla luce di quanto esposto il ricorso va respinto. Quanto alle spese di lite, la natura della controversia e la qualità delle parti ne giustificano l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - respinge il ricorso proposto da
- compensa le spese di lite. VI lì, 18 dicembre 2025
nei confronti dell' Parte_1 CP_1
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 1778/2023 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. MENCHERINI MARA per la parte ricorrente e dell'Avv. MIGLIO SIMONA per parte resistente;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. VI lì 11/12/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1778 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VI, via Cardarelli, 6, presso lo studio dell'Avv. Mara Mencherini, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico;
RICORRENTE E
(C.F. = Controparte_1
, P.IVA_1 in persona del suo Presidente e Legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Simona Miglio, in forza di procura generale alle liti per atto Notaio Per_1 in Fiumicino, Rep. n. 37590 e Racc. n. 7131 del 23.1.2023, elettivamente domiciliato
[...] in Roma, via Cesare Beccaria, 29, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di malattia – assenza ingiustificata a visita medica di controllo. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.11.2023 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “in via preliminare - accertare e dichiarare che sono del tutto ingiustificati i rigetti del riconoscimento del periodo di malattia a causa della presunta mancata visita del 1 maggio 2023 e del 24 maggio 2023 e che, pertanto, il lavoratore ha diritto al riconoscimento di tutto il periodo di malattia con ogni conseguenza di legge - dichiarare, comunque, la nullità ed inefficacia dei rigetti 23gsn8j003317 e 23gsn8j003321 e di ogni atti collegato e/o conseguente. Con vittoria dei compensi professionali e spese del presente giudizio”. Il ricorrente ha esposto di aver ricevuto la diagnosi di frattura al coccige in data 25.4.2023 e di essere stato in malattia dal medesimo giorno;
che il medico che aveva redatto e inviato il certificato telematico, per un disguido, aveva indicato nell'indirizzo di reperibilità la nomenclatura di “Via Peraccio 33” in luogo di quella corretta di “Via Peraccio snc”; che informava prontamente dell'errore il proprio medico e provvedeva a comunicare all' a CP_1 mezzo pec del 5.5.2023, il corretto indirizzo di residenza;
che l' previdenziale, con CP_1 nota del 16.5.2023, gli comunicava che “In riferimento all'oggetto e per procedere all'aggiornamento in procedura, è necessario siano indicati i dati anagrafici del lavoratore (nome, cognome, codice fiscale) in mancanza dei quali si rende impossibile l'identificazione del soggetto, causa la presenza di numerosi omonimi. Il solo numero Puc non permette l'identificazione del soggetto”; che trasmetteva i dati anagrafici richiesti, ricevendo riscontro dall' della presa in carico della comunicazione;
CP_1 che in data 13.9.2023 veniva a conoscenza, per il tramite del proprio datore di lavoro dei provvedimenti dell' datati 18.8.2023, relativi a due distinte Parte_2 CP_1 presunte assenze ingiustificate alle visite di controllo dell'1.5.2023 e del 24.5.2023; che sia in data 1.5.2023 che in data 24.5.2023 si trovava presso la propria abitazione sita in Fabrica di Roma (VT) Via Peraccio snc, costretto a letto in quanto impossibilitato a deambulare per via della frattura riportata;
che in entrambe le circostanze non veniva effettuata alcuna visita di controllo presso la propria abitazione;
che proponeva opposizione al Comitato Provinciale per ciascun diniego, entrambi respinti. Tanto premesso in fatto, in diritto ha dedotto l'illegittimità dei provvedimenti dell' CP_1 essendo stato sempre presente presso la propria abitazione e avendo tempestivamente comunicato il proprio indirizzo di residenza all' . Controparte_2
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato ed in CP_1 diritto, con vittoria di spese. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. Giova preliminarmente rilevare che, per quanto rappresentato dallo stesso CP_1 resistente, il ricorrente è stato ritenuto ingiustificatamente assente alle visite di controllo dell'1.5.2023 e del 24.5.2023 non per erronea indicazione nel certificato di malattia n. 349563135 dell'indirizzo di residenza (errore corretto successivamente alla segnalazione del ricorrente), né per materiale assenza del lavoratore dal domicilio nelle fasce orarie di reperibilità, ma poiché il medico fiscale non è riuscito ad individuare l'abitazione del ricorrente, nonostante la correttezza dell'indirizzo di residenza comunicato (via Peraccio SNC, Frabrica di Roma, VT), con conseguente impossibilità per il medico di lasciare comunicazione nella cassetta delle lettere dell'avvenuto accesso. Tanto premesso, si rileva che per giurisprudenza consolidata “l'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo - per la quale il D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 5, comma 14, (convertito nella L. n. 638 del 1983) prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia - non coincide necessariamente con la materiale assenza di quest'ultimo dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell'osservanza di tale dovere di diligenza incombe al lavoratore.” (così Cass. n. 3294/2016; Cass. n. 5420/2006; Cass. n. 5000/1999). Conformemente all'interpretazione citata, quindi, l'assenza ingiustificata alla visita di controllo del lavoratore in malattia, suscettibile di integrare un inadempimento sia nei confronti del datore di lavoro (sanzionabile disciplinarmente) che nei confronti dell' CP_1
(con decadenza dal diritto al trattamento economico di malattia), non si configura solo in caso di materiale assenza dal domicilio dichiarato, ma anche in presenza di qualsiasi condotta negligente del lavoratore che abbia impedito l'esecuzione della visita di controllo. Il lavoratore è tenuto pertanto a predisporre ogni accorgimento utile per consentire al medico dell' di effettuare l'accertamento presso il suo domicilio. CP_1
Nella specie il verbale di accesso relativo alla visita dell'1.5.2023 reca il seguente contenuto:
“ACCESSO – ALTRE MOTIVAZIONI: SENZA NUMERO CIVICO E ULTERIORI DETTEAGLI è IMPOSSIBILE PRESEGUIRE”. Il verbale di accesso della successiva visita del 24.5.2023 reca il seguente esito: “ACCESSO
– ALTRE MOTIVAZIONI: SI RAGGIUNGE LA VIA INDICATA TUTTAVIA RISULTA ANDARE DALLA SP65 A VIA SAN GIORGIO ED HA NUMEROSISSIME ABITAZIONI. NECESSARIO NUMERO CIVICO, ULTERIORI DETTAGLI O RECAPITO TELEFONICO PER REPERIBILITA”. L' costituendosi in giudizio, ha documentato che via Peraccio SNC è una strada CP_1 piuttosto lunga sulla quale sono poste numerose abitazioni (circostanza peraltro incontestata). Dai verbali di accesso e dai certificati di malattia si evince che il medico dell' non aveva tra i dati a propria disposizione un recapito telefonico al quale CP_1 contattare il ricorrente. Ebbene, in presenza di un indirizzo di reperibilità corrispondente ad una località vasta, con molteplici abitazioni ed in assenza di un numero civico, è da ritenere che fosse onere del ricorrente, in conformità ai principi espressi dalla giurisprudenza richiamata, fornire all' CP_1 ulteriori indicazioni per consentire l'individuazione dell'abitazione e rendere materialmente possibile lo svolgimento della visita di controllo. Il lavoratore, sul quale grava il relativo onere probatorio, nulla ha dedotto circa l'adempimento di tale dovere di diligenza. Il medesimo si è infatti limitato a rappresentare di aver correttamente comunicato l'indirizzo di residenza e di essere stato presente presso l'abitazione negli orari di accesso, senza tuttavia indicare eventuali attività svolte per consentire l'esecuzione del controllo sanitario in presenza di oggettive difficoltà nell'individuazione dell'abitazione. Alla luce di quanto esposto il ricorso va respinto. Quanto alle spese di lite, la natura della controversia e la qualità delle parti ne giustificano l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - respinge il ricorso proposto da
- compensa le spese di lite. VI lì, 18 dicembre 2025
nei confronti dell' Parte_1 CP_1
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Michela Mignucci