TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 26/03/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2744/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Mancini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2744/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
DONADINI RAFFAELE, elettivamente domiciliato in COMO VIA MENTANA N 4
ATTORE/I contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GIANGREGORIO MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA CARMINE 19 70029 SANTERAMO IN COLLE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI PARTE ATTRICE OPPONENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria di Legge e del caso e disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione ex adverso formulata, anche in via istruttoria ed incidentale: In via principale: Accertata e dichiarata la intervenuta prescrizione del credito azionato dall'
[...]
con la Intimazione di Pagamento n.061202390011828535/000, di cui alle Cartelle Controparte_2
n.06120090021597464002 e n.06120090021597565001, notificate rispettivamente in data 11.12.2009 e
31.07.2010, per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare nulla dovuto dall'attrice in Parte_2 forza della suddetta Intimazione di pagamento. Con vittoria di spese del presente giudizio, oltre Iva,
Cpa e spese generali come per legge. In via subordinata: Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni in via principale rideterminare le spese processuali a carico dell'attrice secondo il disposto del Decreto Ministero della Giustizia 10.06.2014 n.124. Con vittoria di spese del presente giudizio ex art. 15 D. Lgs. 546/92. In via istruttoria: Con riserva di ulteriormente precisare e modificare le domande e di ulteriormente produrre, dedurre ed indicare testi, si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria i documenti elencati in atto di citazione.
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Chiede che l'on.le Tribunale adito voglia rigettare l'opposizione, per quanto di ragione, in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del difensore che se ne dichiara antistatario.
pagina 2 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione in opposizione a precetto ex art 615 co 1 la debitrice intimata lamenta la intervenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione di pagamento (notificata il 12.7.2023) per crediti erariali derivanti da spese di giustizia ed incorporati nelle cartelle di pagamento n.06120090021597464002 e n.06120090021597565001, notificate rispettivamente in data 11.12.2009 e
31.07.2010. L' ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Controparte_1
L'opposizione è in parte fondata e pertanto va accolta nei ristretti limiti che seguono.
La notifica della intimazione di pagamento è avvenuta il 12.7.2023. Le prodromiche cartelle di pagamento azionate sono state notificate: 1) in data 11.02.2009, con atto interruttivo notificato il 30.10.2013, con la conseguenza che non è maturata la prescrizione decennale al momento della notifica dell'intimazione di pagamento in data 12.7.2023;
2) in data 31.07.2010, ma non risulta notificato alcun atto interruttivo, seppur dedotto dalla
, in data 23.04.2015, mancando la relata in atti. Controparte_1
Sono irrilevanti, ancor prima che nulle, come dichiarato nella sentenza n 6/2014 del Tribunale di Como Sez dist Menaggio, le notifiche dell'iscrizione di fermo amministrativo del 04.11.2010 e alla notifica dell'iscrizione di ipoteca del 23.11.2010. Pertanto, risulta prescritta soltanto la cartella di cui al punto sub 2).
Circa la cartella di cui al punto sub 1), che non risulta prescritta, deve ritenersi sussistere la pretesa creditoria non essendo ammissibili le censure connesse alla entità pro quota del credito addebitabile e nemmeno quella connessa alla solidarietà. Infatti, le contestazioni relative alla concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della decisione del giudice penale, come liquidato dagli organi competenti in base alle cartelle di pagamento regolarmente notificate, dovevano essere contestate al momento della notifica delle cartelle di pagamento e non anche in esito alla notifica dell'intimazione di pagamento, trattandosi di fatti estintivi e modificativi della pretesa creditoria maturatisi in data antecedente all'intimazione di pagamento. Pertanto, va accolta l'opposizione a precetto limitatamente al credito e accessori della cartella sub 2), dovendo invece rigettarsi l'opposizione per il resto, rimanendo invariato il diritto di procedere con riguardo alla restante cartella sub 1).
Le spese di lite attesa la reciproca parziale soccombenza possono ragionevolmente essere interamente compensate.
Pqm
Il Tribunale così provvede:
- accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inefficacia del precetto limitatamente al credito e accessori di cui alla cartella sub 2);
- rigetta nel resto, con diritto a proseguire l'esecuzione con riguardo alla cartella sub 1);
- compensa interamente le spese di lite.
Como, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott. Marco Mancini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Mancini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2744/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
DONADINI RAFFAELE, elettivamente domiciliato in COMO VIA MENTANA N 4
ATTORE/I contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GIANGREGORIO MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA CARMINE 19 70029 SANTERAMO IN COLLE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI PARTE ATTRICE OPPONENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria di Legge e del caso e disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione ex adverso formulata, anche in via istruttoria ed incidentale: In via principale: Accertata e dichiarata la intervenuta prescrizione del credito azionato dall'
[...]
con la Intimazione di Pagamento n.061202390011828535/000, di cui alle Cartelle Controparte_2
n.06120090021597464002 e n.06120090021597565001, notificate rispettivamente in data 11.12.2009 e
31.07.2010, per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare nulla dovuto dall'attrice in Parte_2 forza della suddetta Intimazione di pagamento. Con vittoria di spese del presente giudizio, oltre Iva,
Cpa e spese generali come per legge. In via subordinata: Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni in via principale rideterminare le spese processuali a carico dell'attrice secondo il disposto del Decreto Ministero della Giustizia 10.06.2014 n.124. Con vittoria di spese del presente giudizio ex art. 15 D. Lgs. 546/92. In via istruttoria: Con riserva di ulteriormente precisare e modificare le domande e di ulteriormente produrre, dedurre ed indicare testi, si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria i documenti elencati in atto di citazione.
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Chiede che l'on.le Tribunale adito voglia rigettare l'opposizione, per quanto di ragione, in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del difensore che se ne dichiara antistatario.
pagina 2 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione in opposizione a precetto ex art 615 co 1 la debitrice intimata lamenta la intervenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione di pagamento (notificata il 12.7.2023) per crediti erariali derivanti da spese di giustizia ed incorporati nelle cartelle di pagamento n.06120090021597464002 e n.06120090021597565001, notificate rispettivamente in data 11.12.2009 e
31.07.2010. L' ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Controparte_1
L'opposizione è in parte fondata e pertanto va accolta nei ristretti limiti che seguono.
La notifica della intimazione di pagamento è avvenuta il 12.7.2023. Le prodromiche cartelle di pagamento azionate sono state notificate: 1) in data 11.02.2009, con atto interruttivo notificato il 30.10.2013, con la conseguenza che non è maturata la prescrizione decennale al momento della notifica dell'intimazione di pagamento in data 12.7.2023;
2) in data 31.07.2010, ma non risulta notificato alcun atto interruttivo, seppur dedotto dalla
, in data 23.04.2015, mancando la relata in atti. Controparte_1
Sono irrilevanti, ancor prima che nulle, come dichiarato nella sentenza n 6/2014 del Tribunale di Como Sez dist Menaggio, le notifiche dell'iscrizione di fermo amministrativo del 04.11.2010 e alla notifica dell'iscrizione di ipoteca del 23.11.2010. Pertanto, risulta prescritta soltanto la cartella di cui al punto sub 2).
Circa la cartella di cui al punto sub 1), che non risulta prescritta, deve ritenersi sussistere la pretesa creditoria non essendo ammissibili le censure connesse alla entità pro quota del credito addebitabile e nemmeno quella connessa alla solidarietà. Infatti, le contestazioni relative alla concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della decisione del giudice penale, come liquidato dagli organi competenti in base alle cartelle di pagamento regolarmente notificate, dovevano essere contestate al momento della notifica delle cartelle di pagamento e non anche in esito alla notifica dell'intimazione di pagamento, trattandosi di fatti estintivi e modificativi della pretesa creditoria maturatisi in data antecedente all'intimazione di pagamento. Pertanto, va accolta l'opposizione a precetto limitatamente al credito e accessori della cartella sub 2), dovendo invece rigettarsi l'opposizione per il resto, rimanendo invariato il diritto di procedere con riguardo alla restante cartella sub 1).
Le spese di lite attesa la reciproca parziale soccombenza possono ragionevolmente essere interamente compensate.
Pqm
Il Tribunale così provvede:
- accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inefficacia del precetto limitatamente al credito e accessori di cui alla cartella sub 2);
- rigetta nel resto, con diritto a proseguire l'esecuzione con riguardo alla cartella sub 1);
- compensa interamente le spese di lite.
Como, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott. Marco Mancini
pagina 3 di 3