Decreto cautelare 14 novembre 2022
Ordinanza cautelare 7 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 11 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 27 dicembre 2023
Sentenza 7 ottobre 2024
Decreto cautelare 6 novembre 2024
Ordinanza cautelare 29 novembre 2024
Accoglimento
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 27/03/2025, n. 2563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2563 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02563/2025REG.PROV.COLL.
N. 08252/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8252 del 2024, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Michela Antolino e Paola Flammia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ASL di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mariagiusy Guarente e Marcello Abbondandolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) n. 1806/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ASL di Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Raffaello Scarpato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di genitori del minore -OMISSIS-, affetto da -OMISSIS- con indicazione di terapia -OMISSIS-, hanno impugnato, dinanzi al T.a.r. per la Campania, Salerno, il provvedimento con il quale l'ASL di Avellino ha autorizzato l’inserimento del bambino nel progetto -OMISSIS- per 222 ore di trattamento in sei mesi (corrispondenti a 9 ore settimanali più 1 ora di supervisione mensile e 1 ore di parent training ), disattendendo la richiesta dei genitori di 25 ore settimanali di trattamento, ritenute indispensabili per la buona riuscita della terapia sulla base delle indicazioni ricevute da specialisti del settore.
2. Il T.a.r., ha disposto una c.t.u. finalizzata a chiarire se il programma terapeutico disposto dall’ASL potesse ritenersi idoneo ed efficace in relazione alle condizioni di salute del minore, ordinando al consulente di accertare “ l’intensità del trattamento -OMISSIS- eventualmente da erogare e la sua durata, precisandone nel dettaglio le relative modalità, anche con riferimento alle ore di supervisione ”.
3. Prendendo atto e facendo in parte propri degli esiti della consulenza tecnica d’ufficio, il T.a.r. ha successivamente accolto il ricorso, accertando l’insufficienza del trattamento -OMISSIS- previsto dall’ASL, ordinando alla stessa di garantire al minore l’erogazione del trattamento riabilitativo sanitario nella misura di 16 ore in ambito domiciliare, pari a 15 ore (3 ore 5 volte per settimana) più un ora settimanale di parent training per la coppia genitoriale, per il periodo di sei mesi a far data dalla comunicazione o notificazione della sentenza, specificando che al termine di tale periodo semestrale l’amministrazione avrebbe dovuto rivalutare la situazione del minore.
Il T.a.r. non ha invece accordato il supporto assistenziale di un assistente OSS formato -OMISSIS- o con apposita formazione -OMISSIS- per 6 ore settimanali a domicilio del paziente - prescritto dal consulente tecnico d’ufficio per supportare il bambino -OMISSIS- - ritenendo che sul punto la consulenza tecnica si fosse spinta oltre i limiti delineati dal giudice nella richiesta di c.t.u. e dalla domanda introduttiva del giudizio, avente ad oggetto esclusivamente il trattamento -OMISSIS- di competenza dell’ASL e non le prestazioni socio assistenziali, di competenza del Comune.
4. Gli originari ricorrenti hanno impugnato la decisione lamentando una erronea valutazione delle risultanze peritali da parte del primo Giudice, che aveva fondato la decisione sulla bozza di consulenza tecnica, piuttosto che sulla relazione definitiva.
In subordine, gli appellanti hanno censurato la decisione per illogicità ed irragionevolezza della motivazione, non avendo il primo Giudice spiegato il motivo del discostamento dalle risultanze peritali.
In particolare, gli appellanti hanno osservato come il c.t.u. avesse esplicitamente chiarito che la prestazione OSS aggiuntiva, dovendo essere effettuata da un tecnico specializzato “-OMISSIS-” (ossia un terapista -OMISSIS- di primo livello), si qualifica come intervento socio sanitario a prevalenza sanitaria, circostanza quest’ultima non considerata dal T.a.r. salernitano.
Sotto altro profilo, gli appellanti hanno dedotto che, mentre nella relazione finale il c.t.u. aveva chiaramente indicato la necessità di rivalutare il percorso riabilitativo dopo due anni, il T.a.r. aveva fissato un termine di 6 mesi per la rivalutazione, rischiando di compromettere la continuità del trattamento sanitario.
5. Si è costituita la ASL di Avellino, resistendo all’appello e chiedendo la conferma della decisione impugnata.
6. Con ordinanza n. 4558/2024 il Collegio ha accolto la domanda di misure cautelari, ai fini della somministrazione anche delle ulteriori 6 ore di trattamento indicate nella precitata consulenza tecnica d’ufficio.
7. All’udienza pubblica del 13 febbraio 2025 l’appello è stato introitato per la decisione.
8. L’appello è fondato in relazione alla misura del trattamento da riconoscere al minore ed è parzialmente fondato in relazione al periodo di tempo fissato per la sua rivalutazione da parte dell’ASL.
9. E’ utile osservare che il T.a.r. campano, nel formulare i quesiti oggetto di consulenza tecnica d’ufficio, ha ritenuto opportuno affidare al c.t.u. il compito di determinare “ l’intensità del trattamento a.b.a. eventualmente da erogare e la sua durata, precisandone nel dettaglio le relative modalità, anche con riferimento alle ore di supervisione; ”.
Tanto è stato evidentemente disposto in relazione alla domanda formulata in primo grado dagli odierni appellanti, diretta al riconoscimento del diritto a ricevere una prestazione sanitaria, rientrante nei LEA, commisurata agli effettivi bisogni del minore e ricomprensiva anche delle ore di supervisione.
10. Nella bozza di relazione redatta dal c.t.u. e sottoposta alle parti, il consulente ha chiaramente affermato che il minore necessita del supporto di “ un assistente oss -OMISSIS- o con apposita formazione -OMISSIS- per 6 h settimanali a domicilio del paziente. tale figura assiste e supporta il bambino -OMISSIS-, nella generalizzazione di -OMISSIS- con il trattamento individuale e intensivo ”.
Recependo le osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte (-OMISSIS-), che aveva evidenziato la necessità di ricomprendere le suddette sei alle 16 ore di trattamento -OMISSIS- di competenza dell’ASL, dal momento che anche tale supplemento orario doveva ritenersi una prestazione sociosanitaria da erogarsi dall’ASL e non dal Comune, il c.t.u. ha concluso che “…il trattamento -OMISSIS- andrebbe integrato per ulteriori 6 ore settimanali… ”.
11. Emerge pertanto dagli atti di causa sia che la domanda formulata dagli odierni appellanti era volta all’accertamento ed al diritto ad ottenere il complessivo trattamento commisurato agli effettivi bisogni del minore, sia che il consulente ha ricompreso, nel suddetto trattamento complessivo, anche ulteriori 6 ore rientranti nel trattamento -OMISSIS-, non esorbitando, pertanto, i limiti dell’incarico ricevuto.
12. A ciò deve aggiungersi che le suddette 6 ore aggiuntive devono essere correttamente inquadrate, per come individuate e descritte dal consulente d’ufficio, nell’ambito delle prestazioni sociosanitarie di cui all’articolo 3-septies del D.Lgs. n. 502/1992, normativamente poste a carico dell’ASL.
Ed infatti, la prestazione OSS richiesta dal c.t.u., dovendo essere effettuata da un tecnico -OMISSIS-, ossia da un terapista -OMISSIS- di primo livello, riveste la funzione di un trattamento socio sanitario a prevalenza sanitaria. Si tratta, pertanto, di una prestazione caratterizzata da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, posta, ai sensi del comma 4 dell’art. 3-septies cit., a carico dell’Azienda Sanitaria Locale.
Ciò è confermato, in ambito regionale, anche dall’art. 37 c. 5 della L.R. n. 11/2007, in base al quale: “ I servizi, le prestazioni e gli interventi a contenuto sanitario o i cui contenuti riabilitativi sono riconducibili all’area sanitaria sono a carico del fondo sanitario regionale, nei limiti dei livelli essenziali di assistenza sanitaria attualmente definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001. I servizi, le prestazioni e gli interventi a contenuto sociale o i cui contenuti sono riconducibili all’area dell’inclusione sociale sono a carico del fondo sociale regionale, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza sociale. 6. Nei casi in cui le prestazioni riabilitative hanno la finalità di recuperare prioritariamente funzioni fisiche o fisiologiche la titolarità della cura è esclusivamente sanitaria. Quando dal recupero delle prestazioni fisiche o fisiologiche si passa al recupero delle funzioni sociali e relazionali, la titolarità transita ai comuni associati ….omissis.. ”.
13. Parzialmente fondato è, infine, anche l’ulteriore motivo con il quale gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui, disattendendo le conclusioni della c.t.u., ha ritenuto di dover limitare la durata del trattamento a sei mesi, prima della successiva rivalutazione, senza indicarne le specifiche ragioni.
Osserva al riguardo il Collegio che il consulente tecnico d’ufficio, pur ritenendo necessaria la sottoposizione del minore al trattamento -OMISSIS- per la durata di complessiva di 2 anni, ha ritenuto necessario un trattamento complessivo di n. 22 ore settimanali di trattamento, più supervisione mensile di 3 ore e parent training per settimana, almeno per il primo anno, salva rivalutazione dell’ASL al termine di questo periodo, e ciò al fine di usufruire di un lasso temporale sufficiente a verificare l’efficacia del trattamento sanitario erogato, evitando valutazioni potenzialmente premature sulla genuina evoluzione del percorso di progresso terapeutico.
Pertanto, ferma restando la sottoposizione del minore al trattamento prescritto per la durata di due anni, l’ASL resistente dovrà erogarlo nella misura indicata nella consulenza tecnica d’ufficio (22 ore settimanali di trattamento -OMISSIS-, più supervisione mensile di 3 ore e parent training per settimana) per il primo anno, decorrente dalla comunicazione (o, se anteriore, dalla notificazione) della presente sentenza, procedendo all’esito a rivalutare la situazione del minore.
14. Le spese del presente grado di giudizio devono essere compensate, in ragione della natura tecnicamente complessa della vicenda in fatto.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.