Decreto cautelare 2 agosto 2025
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00563/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02256/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2256 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla signora -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Gesess, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Vittorio Donato Gesmundo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della signora -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Federico Orso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
dei signori -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Cino Benelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e del signor -OMISSIS- -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa concessione di misure cautelari
per quanto riguarda il ricorso introduttivo
- del provvedimento della Camera di commercio -OMISSIS- del 23.07.2025 recante “Esiti prove scritte del 17 luglio 2025 e ammissione alla prova orale” del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di -OMISSIS- unità di personale nella qualifica dirigenziale per l’Area sviluppo e competitività delle imprese di cui al bando indetto con determina dirigenziale n. -OMISSIS- del 23.04.2025, nella parte in cui non ammette la dott.ssa -OMISSIS- alla prova orale, e di tutti gli incogniti atti che dispongono l’esclusione della stessa candidata;
- del verbale -OMISSIS- del 21.07.2025 della commissione giudicatrice, comprensivo di tutti i suoi allegati, nonché di tutti gli incogniti verbali ed atti della stessa commissione giudicatrice;
- dell’atto di comunicazione relativa a data e sede di svolgimento delle prove scritte e della prova orale, criteri di valutazione, concessione ausili richiesti, pubblicato sul sito web della Camera di commercio in data 1.07.2025;
- in parte qua , del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di -OMISSIS- unità di personale nella qualifica dirigenziale per l’Area sviluppo e competitività delle imprese della Camera di commercio -OMISSIS-, approvato con determina dirigenziale n. -OMISSIS- del 23.04.2025 e la predetta determina dirigenziale n. -OMISSIS-/2025;
- della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-/2025 di nomina della commissione di concorso, pubblicata sul sito web della Camera di commercio in data 19.06.2025;
- di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e comunque connessi, ancorché sconosciuti alla ricorrente, ivi compresi, per quanto occorrer possa, gli atti con cui sono state formate ed approvate le tracce delle due prove scritte;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 27.11.2025
- della determinazione del Segretario generale della Camera di commercio -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS- del 15.10.2025, con la quale è stata approvata la graduatoria finale di merito del suddetto concorso pubblico;
- della “Graduatoria di merito” e della “Graduatoria finale” del predetto concorso, pubblicate sul sito web della Camera di commercio -OMISSIS- in data 15.10.2025;
- della “Valutazione dei titoli”, pubblicata sul sito web della Camera di commercio -OMISSIS- in data 2.10.2025 e del relativo provvedimento di approvazione;
- degli “Esiti della prova orale del 5 agosto”, pubblicati sul sito web della Camera di commercio -OMISSIS- in data 6.08.2025 e del relativo provvedimento di approvazione;
- dei “Criteri di valutazione della prova orale del 5 agosto”, pubblicati sul sito web della Camera di commercio -OMISSIS- in data 30.07.2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ed in particolare, per quanto occorrer possa:
- del verbale -OMISSIS- del 30.06.2025 della commissione giudicatrice, trasmesso alla ricorrente in data 22.08.2025 in risposta all’istanza di accesso agli atti;
- del verbale -OMISSIS- del 3.07.2025 della commissione giudicatrice, trasmesso alla ricorrente in data 22/08/2025 in risposta all’istanza di accesso agli atti;
- del verbale -OMISSIS- del 17.07.2025 della commissione giudicatrice, comprensivo di tutti i suoi allegati, trasmesso alla ricorrente in data 22.08.2025 in risposta all’istanza di accesso agli atti;
- del verbale -OMISSIS- del 23.07.2025 della commissione giudicatrice, trasmesso alla ricorrente in data 22.08.2025 in risposta all’istanza di accesso agli atti;
- del verbale -OMISSIS- del 4.08.2025 della commissione giudicatrice, conosciuto dalla ricorrente a seguito del deposito documentale effettuato dalla Camera di commercio -OMISSIS- in data 29.08.2025;
- del verbale -OMISSIS- del 5.08.2025 della commissione giudicatrice, comprensivo di tutti i suoi allegati, conosciuto dalla ricorrente a seguito del deposito documentale effettuato dalla Camera di commercio -OMISSIS- in data 29.08.2025.
e per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 2/01/2026
- della determinazione dirigenziale -OMISSIS--OMISSIS- del 15.10.2025, di approvazione della graduatoria, e del relativo allegato A, conosciuti dalla ricorrente a seguito del deposito documentale effettuato dalla Camera di commercio -OMISSIS- in data 27.11.2025;
- della determinazione del Segretario generale -OMISSIS--OMISSIS- del 16.10.2025 e del relativo allegato di approvazione della bozza di contratto e assegnazione dell’incarico conosciuto dalla ricorrente a seguito del deposito documentale effettuato dalla Camera di commercio -OMISSIS- in data 27.11.2025;
- della deliberazione della Giunta camerale -OMISSIS--OMISSIS- del 16.10.2025, conosciuta dalla ricorrente a seguito del deposito documentale effettuato dalla sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- in data 29.10.2025;
- del verbale -OMISSIS- del 25.09.2025 della Commissione giudicatrice, comprensivo di tutti i suoi allegati, conosciuto dalla ricorrente a seguito del deposito documentale effettuato dalla Camera di commercio -OMISSIS- in data 27.11.2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura -OMISSIS- e dei sigg. -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 il dott. DA De ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – I sigg. -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- hanno partecipato, insieme ad altri, al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di una unità di personale nella qualifica dirigenziale per l’Area sviluppo e competitività delle imprese bandito dalla Camera di commercio -OMISSIS- con determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 23.04.2025.
2. – La sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- ha ottenuto 21,00 punti alla prima prova scritta e 17,67 punti alla seconda prova scritta e, pertanto, non avendo conseguito in ciascuna delle prove scritte il punteggio minimo di 21 punti su 30 richiesto dall’art. 11 del bando, non è stata ammessa alla prova orale, come da verbale della commissione esaminatrice -OMISSIS- del 21.07.2025.
3. – Con ricorso notificato e depositato in data 1.08.2025, la sig.ra -OMISSIS- ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale gli esiti delle prove scritte e gli altri atti meglio specificati in epigrafe e ne ha chiesto l’annullamento, previa adozione di misure cautelari anche inaudita altera parte .
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 3 della legge -OMISSIS-41/1990, dell’art. 1 del d.P.R. -OMISSIS-87/1994 e degli artt. 15 e 16 del regolamento per l’accesso all’impiego della Camera di commercio e l’eccesso di potere, contestando la valutazione di insufficienza riservata dalla commissione di concorso alla sua seconda prova scritta.
Con il secondo motivo la ricorrente si duole del fatto che la commissione esaminatrice ha giudicato il suo primo elaborato scritto solo sufficiente, giudizio che secondo la sig.ra -OMISSIS- sarebbe palesemente sottostimato e illegittimo per violazione dell’art. 3 della legge -OMISSIS-41/1990, dell’art. 1 del d.P.R. -OMISSIS-87/1994 e degli artt. 15 e 16 del regolamento per l’accesso all’impiego della Camera di commercio e per eccesso di potere.
Con il terzo mezzo viene dedotta la violazione dell’art. 3 della legge -OMISSIS-41/1990, dell’art. 1 del d.P.R. -OMISSIS-87/1994 e degli artt. 15 e 16 del regolamento per l’accesso all’impiego della Camera di commercio e l’eccesso di potere in relazione ai vincoli temporali (due ore) e di spazio (quattro facciate a stampa) assegnati ai candidati per affrontare tracce complesse, multidisciplinari e articolate su più livelli tematici e operativi.
Con il quarto motivo la ricorrente sostiene che la commissione avrebbe sottoposto ai candidati, per lo svolgimento delle prove scritte, due tracce dal contenuto sovrapponibile, violando l’art. 3 della legge -OMISSIS-41/1990, l’art. 1 del d.P.R. -OMISSIS-87/1994, gli artt. 15 e 16 del regolamento per l’accesso all’impiego della Camera di commercio e gli artt. 2 e 11 del bando e incorrendo nell’eccesso di potere.
Con il quinto motivo del ricorso introduttivo viene infine dedotta la violazione dell’art. 3 della legge -OMISSIS-41/1990, dell’art. 1 del d.P.R. -OMISSIS-87/1994 e dell’art. 8 del regolamento per l’accesso all’impiego della Camera di commercio e l’eccesso di potere in ordine alla composizione della commissione di concorso, nella quale era stato nominato come presidente non il Segretario generale della Camera di commercio, come previsto dall’art. 8, co. 3, del regolamento, ma la Vicesegretaria.
4. – Con decreto presidenziale cautelare del 2 agosto 2025 la ricorrente è stata ammessa con riserva allo svolgimento della prova orale.
5. – Il provvedimento cautelare è stato confermato dal collegio con ordinanza -OMISSIS-
6. – In data 2.10.2025 è stata pubblicata sul sito istituzionale della Camera di commercio la scheda riportante i punteggi attribuiti ai titoli dei candidati.
7. – Con determinazione del Segretario generale della Camera di commercio -OMISSIS- del 15.10.2025, a conclusione dei lavori della commissione giudicatrice, è stata quindi pubblicata la graduatoria di merito, che ha visto la dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- collocarsi al primo posto con 87,97 punti e i sigg. -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- al secondo, al terzo e al quarto posto rispettivamente con 74,45 punti, 71,88 punti e 71,63 punti.
La ricorrente, ammessa con riserva alle prove successive alla prova scritta, ha conseguito il punteggio complessivo di 69,47 punti.
8. – Con atto di motivi aggiunti notificato il 29.10.2025 e depositato il 27.11.2025, la sig.ra -OMISSIS- ha impugnato anche la determinazione di approvazione della graduatoria finale sopra citata e, insieme ad essa, gli esiti della valutazione dei titoli, della prova orale del 5.08.2025 e della prova di conoscenza della lingua inglese.
Con il primo motivo aggiunto la ricorrente ha esteso le censure formulate con il ricorso introduttivo ai nuovi atti impugnati, deducendone l’illegittimità per via derivata.
Con il secondo motivo aggiunto la sig.ra -OMISSIS- sostiene che l’esame del secondo elaborato scritto del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- confermerebbe gli elementi di illegittimità del giudizio espresso dalla commissione già denunciati con il primo motivo del ricorso introduttivo.
Con il terzo motivo aggiunto la ricorrente sostiene che dall’esame del primo elaborato scritto del sig. -OMISSIS- trarrebbero conferma le censure rivolte con il secondo motivo del ricorso introduttivo alla valutazione espressa dalla commissione nei confronti della prima prova scritta della sig.ra -OMISSIS-.
Con il quarto motivo aggiunto dott.ssa -OMISSIS- sostiene che la valutazione dei suoi titoli da parte della commissione sarebbe illegittima per violazione dell’art. 13, lett. A), del bando e per eccesso di potere.
Con il quinto motivo aggiunto la ricorrente critica le modalità seguite per lo svolgimento del segmento procedurale relativo alla verifica della conoscenza della lingua inglese, che sarebbero in contrasto con l’art. 12 del d.P.R. -OMISSIS-87/1994, con l’art. 3 della legge -OMISSIS-41/1990, con i principi di trasparenza, imparzialità e del giusto procedimento e sarebbero inoltre viziate da eccesso di potere per carenza di istruttoria.
Con il sesto motivo aggiunto la ricorrente censura le modalità di svolgimento delle prove scritte, che non avrebbero garantito l’anonimato degli elaborati nella fase della correzione, in violazione dell’art. 13, co. 2, del d.P.R. -OMISSIS-87/1994, dell’art. 35, co. 3, lett. e) , del d.lgs. -OMISSIS-65/2001, dell’art. 97 della Costituzione e dei principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento e par condicio dei concorrenti, oltre a palesare l’eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione.
9. – Ottenuto l’accesso agli elaborati degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria, con atto notificato il 23.12.2025 e depositato il 2.01.2026, la ricorrente ha infine formulato ulteriori motivi aggiunti avverso gli atti della procedura concorsuale e, in particolare, la determinazione dirigenziale del 15.10.2025, di approvazione della graduatoria, la determinazione del Segretario generale del 16.10.2025, di approvazione della bozza di contratto e di attribuzione dell’incarico, la deliberazione della Giunta camerale -OMISSIS-06 del 16.10.2025, con cui l’Organo ha deliberato di procedere all’assunzione, dal 17.10.2025, della dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- e di delegare il Segretario generale alla sottoscrizione del contratto di lavoro, e il verbale della commissione giudicatrice -OMISSIS- del 25.09.2025.
Con il settimo motivo aggiunto la ricorrente ha esteso le censure formulate con il ricorso introduttivo e con il primo atto di motivi aggiunti ai nuovi atti impugnati, deducendone l’illegittimità per via derivata.
Con l’ottavo motivo aggiunto la dott.ssa -OMISSIS- sostiene che l’esame del secondo elaborato scritto degli altri candidati confermerebbe gli elementi di illegittimità del giudizio espresso dalla commissione già denunciati con il primo motivo del ricorso introduttivo e con il secondo motivo aggiunto.
Con il nono motivo aggiunto la ricorrente sostiene che dall’esame del primo elaborato scritto degli altri candidati trarrebbero conferma le censure rivolte con il secondo motivo del ricorso introduttivo e con il terzo motivo aggiunto alla valutazione espressa dalla commissione nei confronti della prima prova scritta della sig.ra -OMISSIS-.
Con il decimo motivo aggiunto la dott.ssa -OMISSIS- formula ulteriori critiche alla valutazione dei suoi titoli da parte della commissione esaminatrice, deducendone l’illegittimità per violazione dell’art. 13, lett. A), del bando e per eccesso di potere sotto i profili sintomatici del travisamento dei fatti, del difetto di istruttoria e di motivazione e della manifesta irragionevolezza.
Con l’undicesimo motivo aggiunto la ricorrente denunzia l’illegittimità degli atti della procedura per violazione dell’art. 6- bis della legge -OMISSIS-41/1990 e per difetto di istruttoria e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, sostenendo che la Camera di commercio avrebbe illegittimamente omesso di rilevare il potenziale conflitto di interessi in cui versava la controinteressata dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-, quale funzionaria incaricata del supporto tecnico-operativo al RUP nell’esecuzione del servizio di organizzazione e gestione delle procedure concorsuali affidato alla società Selexi S.r.l., e di assumere rispetto a tale situazione le necessarie cautele.
Con i secondi motivi aggiunti la ricorrente ha inoltre chiesto, in via istruttoria, che sia ordinato all’Amministrazione resistente di esibire e produrre in giudizio i seguenti documenti: i verbali, i test e gli atti di valutazione relativi alla prova di conoscenza della lingua inglese, nonché i criteri applicati anche con riferimento ad eventuali interruzioni e/o misure correttive; le domande di partecipazione dei candidati utilmente collocati in graduatoria, limitatamente ai profili rilevanti ai fini della valutazione dei titoli e delle dichiarazioni rese; gli atti e i provvedimenti dai quali risulti se, quando e con quali modalità sia cessato l’incarico di supporto tecnico-operativo al RUP attribuito alla controinteressata -OMISSIS- -OMISSIS- nell’ambito del contratto con Selexi, e le eventuali dichiarazioni e/o cautele organizzative adottate al riguardo.
10. – Si sono costituiti per resistere al ricorso e ai motivi aggiunti i sigg. -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-.
11. – In vista della discussione della causa le parti hanno scambiato memorie e repliche.
Le parti resistenti hanno sollevato numerose eccezioni:
i) la dott.ssa -OMISSIS- ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti dal momento che la ricorrente, che ha impugnato in tutto una ventina di atti, in essi compresi la sua mancata ammissione alla prova orale, la graduatoria finale e il bando, non avrebbe adeguatamente graduato le domande e le censure, con la conseguenza che il Tribunale si troverebbe a doverle esaminare tutte, con il rischio di pervenire a una decisione potenzialmente contraddittoria e non coerente con l’interesse concretamente vantato dalla stessa ricorrente;
ii) tutte le parti resistenti hanno eccepito l’inammissibilità delle censure relative ai giudizi espressi dalla commissione giudicatrice sulle prove scritte, trattandosi di doglianze che impingono nel merito delle valutazioni tecnico-discrezionali;
iii) tutte le parti resistenti hanno inoltre eccepito l’inammissibilità delle censure formulate con i motivi dal secondo in poi del ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti in relazione agli atti successivi alla correzione della prova scritta, dal momento che, caduta (per inammissibilità o per infondatezza) la prima doglianza, la ricorrente non conserverebbe più alcun interesse a fare valere quelle successive, non residuando in capo alla stessa titolo per la partecipazione alle fasi concorsuali successive;
iv) la dott.ssa -OMISSIS- ha poi eccepito la “inammissibilità per tardività” della censura formulata con l’undicesimo motivo aggiunto e relativa alla mancata adozione di cautele in relazione all’asserito conflitto di interessi nel quale si sarebbe in ipotesi trovata la controinteressata, dal momento che detta doglianza avrebbe potuto essere proposta subito dalla ricorrente, non appena avuta conoscenza della partecipazione al concorso della dott.ssa -OMISSIS-.
12. – All’udienza pubblica del 5 marzo 2026, come da verbale, la difesa della ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse all’accoglimento dell’istanza istruttoria formulata con i secondi motivi aggiunti.
Il difensore della controinteressata dott.ssa -OMISSIS- ha insistito per l’accoglimento dell’eccezione preliminare di inammissibilità dei motivi -OMISSIS-, 4 e 5 del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti sesto e undicesimo.
Previa discussione, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
DIRITTO
13. – Devono innanzitutto essere scrutinate le eccezioni di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti sollevate dalle parti.
13.1. – Prendendo le mosse dalla prima eccezione della controinteressata dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- ( supra , punto 11, sub i) ), si rileva che essa muove dalla affermazione secondo la quale la ricorrente avrebbe chiesto l’annullamento di una molteplicità di atti, ma non avrebbe adeguatamente graduato le domande e le censure proposte, rendendo doveroso per il collegio l’esame di tutte le domande, con il rischio di una decisione potenzialmente contraddittoria e non coerente con l’interesse concretamente perseguito dalla stessa ricorrente.
Il collegio non condivide l’eccezione sollevata dalla controinteressata.
La giurisprudenza ha chiarito quale sia il modus procedendi che deve essere seguito dal giudice allorquando la parte ricorrente non abbia ritenuto di graduare le domande e le censure: « in assenza della graduazione operata dalla parte, in ragione del particolare oggetto del giudizio impugnatorio legato al controllo sull’esercizio della funzione pubblica, il giudice stabilisce l’ordine di trattazione dei motivi (e delle domande di annullamento) sulla base della loro consistenza oggettiva (radicalità del vizio) nonché del rapporto corrente fra le stesse sul piano logico-giuridico e diacronico procedimentale » (Cons. Stato, Ad. plen., 27 aprile 2015, -OMISSIS-).
Peraltro, nel caso che qui occupa, il ricorso introduttivo reca (a pag. 21) un’espressa – ancorché limitata – graduazione dei motivi, laddove la ricorrente dichiara “precauzionalmente” e comunque “in via subordinata”, rispetto alle prime due censure, di voler formulare i motivi terzo, quarto e quinto, i quali, ove accolti, invaliderebbero l’intera procedura concorsuale.
La graduazione appena richiamata fa riferimento solo ad alcuni degli atti e dei motivi (quelli ai quali si riferisce il ricorso introduttivo) e, comunque, li raggruppa in due insiemi (il primo costituito dai primi due motivi di ricorso; il secondo, subordinato, costituito dai motivi terzo, quarto e quinto), il che lascia al giudice il compito di definire, secondo i criteri indicati dall’Adunanza plenaria, l’ordine di trattazione negli “spazi” lasciati dalla dichiarazione della parte ricorrente, dovendosi a tal fine tener conto anche dei motivi aggiunti, non espressamente graduati.
13.2. – Dunque, non potendosi dichiarare tout court l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, il collegio seguirà nella trattazione l’ordine di seguito indicato (con la precisazione che i motivi aggiunti primo e settimo, riguardando l’illegittimità derivata dei nuovi atti di volta in volta impugnati ed essendo meramente ripetitivi delle censure precedentemente formulate, saranno comunque da ritenersi logicamente assorbiti nella trattazione dei motivi in essi richiamati).
Saranno in primo luogo esaminati il primo motivo del ricorso introduttivo e i motivi aggiunti secondo e ottavo, con i quali è contestata la legittimità della valutazione di insufficienza riservata dalla commissione giudicatrice alla seconda prova scritta della ricorrente, che ha determinato la sua mancata ammissione alla prova orale.
Solo in caso di accoglimento dei motivi appena ricordati si procederà allo scrutinio delle doglianze formulate con riguardo al giudizio espresso dalla commissione sulla prima prova scritta, alla valutazione dei titoli, agli esiti della prova orale, alla verifica della conoscenza della lingua inglese e alla mancata adozione delle cautele per fare fronte al potenziale conflitto di interesse della dott.ssa -OMISSIS- (secondo motivo del ricorso introduttivo e motivi aggiunti terzo e ottavo; motivi aggiunti quarto e decimo; motivi aggiunti quinto e nono; motivo aggiunto undicesimo).
Qualora, invece, il primo motivo del ricorso introduttivo – da scrutinare per primo per ragioni logiche e per espressa volontà della parte ricorrente – e, con esso, i motivi aggiunti secondo e ottavo dovessero risultare inammissibili (come eccepito dalle parti resistenti: v. supra , punto 11, sub ii) ) o infondati nel merito, non potrebbero essere scrutinate le rimanenti doglianze rivolte alla contestazione delle successive fasi della procedura concorsuale, non residuando in tal caso in capo alla ricorrente alcun interesse a contestare i relativi atti del procedimento (come ritenuto dalle parti resistenti con l’eccezione sopra indicata al punto iii) ).
In tale ultima eventualità, secondo le indicazioni dell’Adunanza plenaria, rimarrebbero da scrutinare i motivi formulati per dedurre i vizi più radicali – rispetto al cui accoglimento la ricorrente vanterebbe un interesse strumentale solo alla riedizione dell’intera procedura concorsuale – e dunque i motivi quinto, quarto e terzo del ricorso introduttivo (rispettivamente relativi alla legittimità della composizione della commissione esaminatrice, alla formulazione delle tracce delle prove scritte e alla congruità dei vincoli temporali e di spazio assegnati per il loro svolgimento) e sesto motivo aggiunto (relativo all’adeguatezza delle misure adottate a garanzia dell’anonimato degli elaborati), così ordinati secondo il criterio della maggiore radicalità del vizio.
14. – Tanto premesso, con riguardo ai motivi con i quali è contestata la valutazione di insufficienza espressa dalla commissione esaminatrice in relazione al secondo elaborato scritto della ricorrente (primo motivo del ricorso introduttivo e motivi aggiunti secondo e ottavo), devono farsi le considerazioni che seguono.
14.1. – L’art. 11, co. 3, del bando di concorso prevedeva che sarebbero stati ammessi alla prova orale i candidati che avessero ottenuto in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21 punti su 30.
Nel corso della riunione di insediamento del 21.07.2025 la commissione aveva provveduto a predeterminare i parametri di giudizio della seconda prova scritta, prevedendo un punteggio massimo di 8 punti per il parametro « a) individuazione di soluzioni legittime, convenienti, efficienti ed economiche, motivate nei contenuti attraverso sintesi e coordinamento delle conoscenze normative, organizzative e tecnico-professionali con le caratteristiche del problema affrontato », di 8 punti per il parametro « b) grado di innovatività e di fattibilità della soluzione proposta », di 7 punti per il parametro « c) livello di profondità dell’analisi, anche critica, dell’argomento trattato, nonché di congruenza dell’analisi stessa rispetto alla soluzione proposta » e di 7 punti per il parametro « d) struttura dell’elaborato, forma italiana corretta sotto il profilo terminologico sintattico e grammaticale, chiarezza espositiva ».
Per ognuno dei parametri la commissione aveva stabilito una scala di giudizio (insufficiente; sufficiente; buono; ottimo) rispetto alla quale aveva modulato i punteggi assegnabili (da inferiore a 5 o a 6 punti, via via fino a 7 o a 8 punti).
Siffatta predeterminazione dei criteri di valutazione e di assegnazione del punteggio numerico – attività preliminare peraltro connotata da ampi margini di discrezionalità e rispetto alla quale il sindacato giurisdizionale è limitato alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri, ovvero di loro non intellegibilità e trasparenza (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2025, -OMISSIS-030; Id., sez. II, 25/09/2024, -OMISSIS-7-OMISSIS-) – non è stata fatta oggetto di specifica censura da parte della ricorrente.
14.2. – La dott.ssa -OMISSIS- si duole del punteggio di 17,67 punti su 30 assegnato dalla commissione esaminatrice al suo secondo elaborato, punteggio che secondo la ricorrente sarebbe il risultato di una palese ed eccessiva sottostima del valore dello stesso elaborato.
Tale conclusione discenderebbe dall’esame dell’elaborato della ricorrente alla luce di tutti e quattro i parametri di giudizio predefiniti dalla commissione (primo motivo del ricorso introduttivo) e, inoltre, dalla comparazione dello stesso elaborato con quello del dott. -OMISSIS- (secondo motivo aggiunto) e con quelli degli altri candidati (ottavo motivo aggiunto).
14.3. – La Camera di commercio -OMISSIS-, nelle proprie memorie (v. pagg. 3 e ss. della memoria del 26.08.2025 e pagg. 5 e ss. della memoria del 2.02.2026), ha illustrato le ragioni che, nella prospettiva della commissione esaminatrice, avrebbero giustificato, alla luce dei criteri così come predeterminati nella riunione del 21.07.2025, l’espressione del giudizio di insufficienza per ciascuno dei parametri presi in considerazione e, così, del giudizio di complessiva insufficienza (compendiato nella votazione di 17,67 punti su 30) dell’elaborato della ricorrente.
14.4. – Deve a questo punto ricordarsi che le valutazioni espresse dalla commissione esaminatrice di un concorso pubblico riguardanti la correzione degli elaborati scritti sono frutto di ampia discrezionalità tecnica, finalizzata a stabilire l’idoneità dei candidati, e possono essere sindacate dal giudice amministrativo solo in presenza di evidenti elementi di irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (TAR Lazio, Roma, sez. I- quater , 2 febbraio 2026, -OMISSIS-921).
Il voto numerico assegnato dalla commissione rappresenta una formula sintetica atta ad esternare la valutazione complessiva del candidato e il giudice amministrativo può vagliare la discrezionalità tecnica così esercitata dalla commissione solo sotto il profilo della intrinseca ragionevolezza e coerenza del voto assegnato ovvero limitatamente allo sviamento di potere, errore di fatto o contraddittorietà rilevabile ictu oculi , non potendo sostituirsi alle valutazioni di merito degli organi amministrativi (TAR Lazio, Roma, sez. IV- bis , 13 ottobre 2025, -OMISSIS-7624; Id., sez. II stralcio, 2 agosto 2024, -OMISSIS-5641).
Infatti, le commissioni esaminatrici, chiamate a fissare i parametri di valutazione e poi a giudicare su prove di esame o di concorso, esercitano non una ponderazione di interessi, ma un’amplissima discrezionalità tecnica, sulla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere in particolari ipotesi-limite, riscontrabili dall’esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti (errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza). Tali valutazioni costituiscono, pertanto, espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica, culturale ovvero attitudinale dei candidati, tanto nel momento (a monte) dell’individuazione dei criteri di massima per la valutazione delle prove, quanto in quello (a valle) delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice, da ciò discendendo che sia i criteri di giudizio, sia le valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei limitati casi in cui l’esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell’eccesso di potere ovvero irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, purché ictu oculi rilevabili (Cons. Stato, sez. III, 8 marzo 2023, -OMISSIS-418; Id., sez. II, 23 febbraio 2021, -OMISSIS-568; Id., 12 maggio 2021, -OMISSIS-733; TAR Campania, Napoli, sez. I, 28 marzo 2025, -OMISSIS-617; TAR Lazio, Roma, sez. I- quater , 24 giugno 2024, -OMISSIS-2753; TAR Puglia, Bari, sez. I, 22 gennaio 2020, -OMISSIS-5).
Ed infatti il giudizio della commissione in materia di prove concorsuali comporta una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attenendo alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile sul piano della legittimità per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergenti dalla stessa documentazione e tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che con ciò il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. III, 14 settembre 2023, -OMISSIS-319; TAR Lazio, Roma, sez. I, 6 settembre 2013, -OMISSIS-626).
Pertanto, il sindacato nei confronti degli atti di correzione di tali prove è limitato al riscontro di evidenti errori di fatto e di giudizio da parte della commissione, che lascino intravedere il manifesto travisamento dei fatti sui quali il giudizio è stato svolto, oppure la manifesta illogicità o irragionevolezza del compimento di questa attività.
14.5. – Nel caso che qui occupa, a giudizio del collegio, le doglianze formulate dalla ricorrente non evidenziano profili di palese irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti nella valutazione dell’elaborato costituente la seconda prova scritta del concorso. La ricorrente basa le proprie critiche su un’autovalutazione dell’elaborato scritto, che considera eccellente in relazione al parametro d) , pienamente rispondente ai criteri di legittimità, convenienza, efficienza ed economicità delle soluzioni proposte previsti dal parametro a) e ai criteri di innovatività e di fattibilità di cui al parametro b) e, infine, coerente con i criteri strutturali e formali di cui al parametro c) . La ricorrente giunge a ritenere che, se la commissione avesse correttamente valutato il suo elaborato scritto, le avrebbe senz’altro attribuito un punteggio tale da consentirle l’ammissione all’orale.
In tal modo, però, a giudizio del collegio, la ricorrente non giunge a dimostrare il trasmodamento, dell’esercizio del potere valutativo discrezionale della commissione nei vizi sintomatici dell’eccesso di potere, ovvero nella irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
Tanto più che la difesa della Camera di commercio, nell’illustrare le ragioni della valutazione di insufficienza riservata dalla commissione, evidenzia i profili di incoerenza dell’elaborato con il contenuto della traccia, l’estraneità degli interventi strutturali proposti rispetto alle competenze istituzionali della Camera di commercio, la mancata compiuta indicazione delle risorse finanziarie necessarie all’attuazione degli interventi proposti, la scarsa innovatività delle stesse e il mancato svolgimento dell’elaborato nella forma della relazione richiesta dalla traccia.
Si tratta, come è evidente, di due diversi modi di valutare lo stesso elaborato, che però rimangono nei limiti del perimetro dell’opinabilità entro il quale l’esercizio della discrezionalità tecnico-valutativa può legittimamente dispiegarsi, essendo dunque inibito al giudice di sostituire l’opinabile giudizio della commissione con la propria altrettanto opinabile valutazione, non potendo lo scrutinio giurisdizionale di legittimità esondare nell’ambito delle attribuzioni riservate all’amministrazione.
Dunque, essendo il sindacato nei confronti degli atti di correzione delle prove limitato al riscontro di palesi errori di fatto e di giudizio da parte della commissione, che lascino intravedere il lampante travisamento dei fatti sui quali il giudizio è stato svolto oppure la manifesta illogicità o irragionevolezza del compimento di questa attività, il giudice non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell’organo valutatore, dovendo pertanto ritenersi infondata una censura che miri unicamente a proporre una diversa valutazione dell’elaborato, atteso che, in tal modo, verrebbe a giustapporsi alla valutazione di legittimità dell’operato della commissione medesima una – preclusa – cognizione del merito della questione (TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 13 novembre 2024, -OMISSIS-201).
14.6. – Né, d’altra parte, appaiono convincenti le argomentazioni della ricorrente volte a sostenere la tesi della illogicità della valutazione riservata al suo elaborato mediante il confronto con il contenuto di elaborati svolti da altri candidati che hanno ottenuto una valutazione sufficiente.
Anche dette argomentazioni costituiscono il frutto di una diversa valutazione degli elaborati da parte della ricorrente, opinabile come il giudizio espresso dalla commissione esaminatrice, essendo dunque anche in tal caso inibito al giudice di esercitare uno scrutinio tale da esondare nell’ambito delle attribuzioni riservate all’amministrazione nell’esercizio della sua attività tecnico-valutativa.
Comunque, non può assumere rilievo la critica basata sulla comparazione degli elaborati redatti dalla parte ricorrente con quelli di altri candidati, giacché anche un eventuale errore commesso dalla commissione a vantaggio di questi, giammai potrebbe ridondare in senso favorevole alla prima (Cons. Stato, sez. VII, 9 aprile 2024, -OMISSIS-235).
Peraltro, a limitare la rilevanza del confronto degli elaborati ai fini della dimostrazione della illegittimità della valutazione è la necessità di considerare l’intero percorso logico-giuridico seguito da ciascun candidato nella prova presa a confronto e la considerazione che, comunque, un giudizio favorevole reso alla prova scritta di un candidato non può servire a sanare gli errori in cui è incorso altro candidato. Infatti, in astratto, la configurabilità della disparità di trattamento tra diversi candidati del concorso può ipotizzarsi solo raffrontando complessivamente tutti gli elaborati, a maggior ragione laddove la commissione non sia chiamata a valutare un’unica soluzione prescelta, ma anche della capacità espositiva e argomentativa di ciascuno dei candidati (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I, 2 novembre 2016, -OMISSIS-0813).
In materia di prove concorsuali il vizio di disparità di trattamento – il quale, tra l’altro, postula l’identità totale o la totale assimilabilità delle situazioni di base poste a raffronto – non è utilmente invocabile in tutti i casi in cui la doglianza formulata – del tutto prescindendo dall’esattezza della prova sostenuta dal ricorrente – si incentri sul raffronto con gli elaborati di candidati giudicati idonei al solo fine di evidenziare che, in sede di valutazione delle prove di quest’ultimi, non sono stati tenuti in considerazione errori ed imperfezioni identici o similari a quelli commessi dal soggetto che ha proposto l’impugnativa (TAR Lazio, Roma, sez. I, 9 maggio 2011, -OMISSIS-932).
Ad ogni modo, poiché nei concorsi pubblici le competenze della commissione esaminatrice sono l’espressione di una scienza non sindacabile da pareri di terzi, a meno che non venga prospettata con precisione e giustificazione probatoria la sussistenza delle note figure dell’illogicità, dell’irrazionalità e del radicale travisamento dei fatti, la pretesa disparità di trattamento nella correzione degli elaborati non permette quello che viene definito un sindacato “forte” del giudice amministrativo sulla medesima discrezionalità tecnica (Cons. Stato, sez. V, 4 dicembre 2017, -OMISSIS-702).
14.7. – Per concludere sui profili fin qui trattati, nei limiti in cui è ammesso lo scrutinio giurisdizionale sui giudizi espressi dalle commissioni di concorso in relazione agli elaborati dei candidati, il primo motivo del ricorso introduttivo e i motivi aggiunti secondo e ottavo devono essere respinti.
15. – Il rigetto dei motivi di ricorso riguardanti la valutazione di insufficienza della seconda prova scritta della ricorrente, che le ha impedito l’accesso alle successive fasi della procedura concorsuale, rende inammissibili, come sopra rilevato, le doglianze formulate con riguardo alla valutazione della prima prova scritta, alla valutazione dei titoli, agli esiti della prova orale e alla verifica della conoscenza della lingua inglese (rispettivamente, secondo motivo del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti terzo e ottavo; motivi aggiunti quarto e decimo; motivi aggiunti quinto e nono), non residuando in capo alla ricorrente titolo e interesse alla decisione su tali doglianze.
16. – Per quello che riguarda la doglianza relativa alla mancata adozione delle cautele per fare fronte al potenziale conflitto di interesse della dott.ssa -OMISSIS- (motivo aggiunto undicesimo), anche rispetto ad essa si deve ritenere che, per effetto del rigetto dei motivi di ricorso relativi al giudizio di insufficienza espresso sulla sua seconda prova, la ricorrente abbia perso qualsiasi interesse.
Ad ogni modo, dalla documentazione versata in atti dalla Camera di commercio (docc. n-OMISSIS-0 e 31 della produzione del 23.01.2026) risulta che già prima dell’indizione del concorso la dott.ssa -OMISSIS- non aveva più l’incarico per il supporto tecnico operativo relativo al servizio di organizzazione e gestione delle procedure concorsuali affidato alla società Selexi, servizio che, afferendo all’Unità operativa provveditorato e gestione del patrimonio, dal 18.12.2024 era stato attribuito alla responsabilità della stessa odierna ricorrente, la quale risulta aver sottoscritto proprio l’ordine di fornitura rivolto a Selexi relativo alla organizzazione, alla gestione e alla digitalizzazione del concorso oggetto del presente giudizio.
La censura affidata dalla ricorrente all’undicesimo motivo aggiunto, oltre ad essere inammissibile, è dunque anche infondata.
17. – Con il quinto motivo del ricorso introduttivo la ricorrente contesta la legittimità della composizione della commissione di concorso, deducendo che la stessa non avrebbe potuto essere presieduta dalla Vicesegretaria generale della Camera di commercio, dal momento che l’art. 8 del regolamento per l’accesso all’impiego, nel testo vigente all’epoca dell’approvazione del bando di concorso, prevedeva che la presidenza della commissione spettasse al Segretario generale della Camera di commercio; per le stesse ragioni sarebbe viziato anche il bando del concorso per cui è causa, nella parte in cui prevede, all’art. 7, che la commissione giudicatrice è composta da un dirigente della Camera di commercio con funzioni di presidente, e non dal Segretario generale della Camera di commercio.
La doglianza è infondata.
Secondo i principi in tema di ius superveniens rispetto alla disciplina dei pubblici concorsi, « le disposizioni normative sopravvenute in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni non trovano applicazione per le procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio tempus regit actum attiene alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad attività (quale è quella di espletamento di un concorso) interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio. Pertanto, mentre le norme legislative o regolamentari vigenti al momento dell’indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando, le norme sopravvenienti per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito nella lex specialis, non modificano, di regola, i concorsi già banditi “a meno che diversamente non sia espressamente stabilito dalle norme stesse » (Cons. Stato, Ad. plen., 24 maggio 2011, n. 9; Cons. Stato, sez. IV, 24 agosto 2009, -OMISSIS-032; Id., 6 luglio 2004 -OMISSIS-018; Id., sez. VI, 12 giug-OMISSIS-008, -OMISSIS-909).
É così « affermato il principio generale della inefficacia delle norme sopravvenute a modificare le procedure concorsuali in svolgimento ma è altresì prevista la possibilità che, in via speciale e particolare, tali modifiche possano prodursi ad effetto di normative sopravvenute il cui oggetto specifico sia quel medesimo concorso, quando, evidentemente, il legislatore ragionevolmente ravvisi la necessità di un tale intervento » (Cons. Stato, Ad. plen., 24 maggio 2011, n. 9).
Dunque, il principio di insensibilità delle gare pubbliche alle sopravvenienze normative non è assoluto e inderogabile, ma relativo, in quanto ammette specifiche e particolari deroghe, quando queste si riferiscano ad uno specifico procedimento di pubblica selezione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 luglio 2024, -OMISSIS-848).
Orbene, nel caso di specie, come documentato dall’Amministrazione resistente, con deliberazione della Giunta camerale -OMISSIS-1 del 27.05.2025 – e dunque dopo l’indizione del concorso pubblico di cui si controverte, ma prima dell’adozione del decreto di nomina della commissione –, l’art. 8, co. 3, lett. a) , del regolamento per l’accesso all’impiego è stato modificato nel senso di prevedere che le funzioni di presidente delle commissioni di valutazione per le selezioni pubbliche per l’accesso alla dirigenza possano essere svolte anche da un dirigente della Camera di commercio.
Quest’ultima scelta viene giustificata nelle motivazioni della deliberazione della Giunta in considerazione del fatto che l’espletamento di una procedura per la selezione di unità dirigenziali rappresenta per il Segretario generale un notevole carico non sempre compatibile con i suoi molteplici impegni. Nella delibera si fa esplicito riferimento alla selezione pubblica indetta con determinazione del Segretario generale n. -OMISSIS- del 23.04.2025, oggetto del presente ricorso, e, nella parte dispositiva, si provvede in via d’urgenza alla modifica dell’art. 8, co. 3, lett. a) , del regolamento, onde consentire il celere svolgimento della procedura selettiva, salva ratifica del Consiglio camerale.
Il decreto di nomina della commissione di concorso, adottato il 19.06.2025, tiene conto della modifica del regolamento per l’accesso all’impiego cui si è appena fatto riferimento.
Alla luce delle suesposte considerazioni e della giurisprudenza amministrativa sopra ricordata, la nomina della Vicesegretaria della Camera di commercio quale presidente della commissione giudicatrice del concorso per cui è causa si sottrae alle critiche mosse dalla ricorrente, essendo la conseguenza di una modifica (del tutto ragionevole e motivata) del regolamento per l’accesso all’impiego intervenuta durante lo svolgimento del concorso in virtù di un provvedimento deliberativo che prende in specifica considerazione la procedura concorsuale per cui è causa.
18. – Il quarto motivo del ricorso introduttivo è volto a contestare gli argomenti oggetto delle due prove scritte, che secondo la ricorrente sarebbero riconducibili alla stessa tematica – mentre il bando avrebbe imposto la formulazione di due prove contenutisticamente diverse – e tenderebbero ad accertare il possesso di qualità (creatività e autonomia inventiva) non richieste dal bando.
Anche la censura appena sintetizzata è infondata.
Il bando di concorso prevedeva, all’art. 11, che la prima prova scritta sarebbe stata « finalizzata ad accertare il livello di conoscenze giuridico-amministrative e sulle funzioni istituzionali, delle Camere di Commercio » e avrebbe potuto « consistere in una serie di quesiti a risposta multipla e/o a risposta sintetica ovvero in un elaborato a carattere teorico-pratico (soluzioni di casi pratici, elaborazioni di schemi di provvedimenti o atti amministrativi, simulazioni di interventi e/o procedimenti, ecc.) », al fine di « accertare l’attitudine dei candidati alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza, dell’efficienza ed economicità organizzativa, di questioni e problemi collegati alla qualifica dirigenziale oggetto della selezione, con particolare riguardo all’attività istituzionale delle Camere di Commercio, nonché [di] evidenziare le conoscenze e competenze giuridiche, economiche, organizzative e gestionali dei candidati ».
La seconda prova scritta avrebbe avuto ad oggetto lo « studio di [un] caso aziendale complesso, in cui ai candidati [sarebbe stato] richiesto di analizzare la situazione presentata e predisporre un atto amministrativo o una relazione scritta su criticità, opportunità e previsioni, oltre che, eventualmente, di rispondere ad alcune domande specifiche ».
La traccia estratta per la prima prova scritta è risultata la seguente:
« Si tratti il tema della distinzione delle competenze e responsabilità dei vari organi e figure che intervengono, con i rispettivi ruoli, nello svolgimento e realizzazione dei compiti istituzionali della Camera di commercio, con riferimento specifico ad un progetto promozionale di sostegno a startup operanti nell’ambito dell’innovazione digitale. Si indichi il tipo di azioni per favorire la nascita di nuove imprese, gli eventuali partner da coinvolgere, il relativo piano attuativo in settori coerenti con la specializzazione del territorio Fiorentino ».
Per la seconda prova scritta è stata invece estratta la traccia seguente:
« La Camera di commercio -OMISSIS- intende attivare un progetto di promozione integrata delle eccellenze agroalimentari del territorio anche al fine di riqualificare l’attrattività turistica ed incrementare la permanenza turistica sul territorio. In particolare si identifichi un’azione della Camera di commercio che favorisca la doppia transizione digitale ed energetica delle filiere coinvolte. Si rediga altresì una relazione che illustri all’organo deliberativo tutte le fasi del procedimento, tra cui la realizzazione di partenariati attivabili, correlata degli elementi essenziali del bando di attuazione del progetto ».
Orbene, nei concorsi pubblici, anche « la scelta di quali tracce delle prove scritte sottoporre ai candidati appartiene senz’altro a una sfera di discrezionalità dell’amministrazione estremamente ampia, e sindacabile in via esclusiva entro i limiti esterni, assai angusti, inerenti alla inesistenza di vizi macroscopici di eccesso di potere per irragionevolezza e arbitrarietà » (Cons. Stato, sez. VI, 31 gennaio 2017, -OMISSIS-98; TAR Veneto, sez. I, 6 luglio 2021, n. 903).
Dunque, nei limiti in cui è ammesso il sindacato giurisdizionale in relazione allo specifico profilo adesso in esame, il collegio rileva che, mentre la prima traccia richiedeva ai candidati di redigere un elaborato di carattere teorico-pratico, che, muovendo dall’esame dei ruoli e delle competenze dei veri organi chiamati alla realizzazione dei compiti istituzionali della Camera di commercio, passasse poi a dare conto dell’attività che tali organi sono chiamati a svolgere nell’ipotesi di azioni di promozione di una particolare tipologia di start-up secondo le specificità del territorio fiorentino, la seconda traccia richiedeva, coerentemente con le disposizioni del bando, la redazione di una relazione su uno specifico caso aziendale nella quale fossero identificate le azioni che la Camera di commercio avrebbe potuto intraprendere nell’ambito di un progetto di promozione delle eccellenze agroalimentari del territorio e di riqualificare dell’attrattività turistica che tenesse conto dell’esigenza di favorire la doppia transizione digitale ed energetica delle filiere coinvolte.
Non si ravvisa, nella formulazione delle tracce, la sussistenza di vizi macroscopici di irragionevolezza e arbitrarietà rispetto alle prescrizioni del bando di concorso sopra citate.
Deve peraltro evidenziarsi che le tracce somministrate ai candidati sono state scelte mediante estrazione, con la conseguenza che la possibilità che vi fossero punti di contatto tra le due prove era determinata in misura significativa dal caso, tenuto altresì conto che le tracce non estratte (allegate al verbale della seduta della commissione del 17.07.2025) riguardavano temi diversi dalla promozione del sistema economico locale.
19. – Anche con riguardo al terzo motivo del ricorso introduttivo, relativo alla congruità dei limiti temporali e di spazio assegnati ai candidati per il loro svolgimento delle prove scritte, deve muoversi dalla considerazione che la determinazione dei limiti di tempo e di estensione delle prove concorsuali rientra nella discrezionalità organizzativa dell’Amministrazione, a condizione che essi rispettino un parametro congruo e razionale (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I- ter , 16 novembre 2015, -OMISSIS-29-OMISSIS-).
Nel caso di specie l’assegnazione dei suddetti limiti – funzionali peraltro alla celere conclusione del procedimento di valutazione da parte della commissione giudicatrice – non presenta profili di manifesta illogicità, dal momento che non era chiesto ai candidati di svolgere approfondite riflessioni sugli argomenti proposti dalle tracce, ma di trattare il tema delle competenze e delle responsabilità degli organi camerali e il tipo di azioni che la Camera di commercio può intraprendere per favorire la nascita di nuove imprese e i partner da coinvolgere secondo le specificità del territorio fiorentino (prima prova) e di identificare un’azione esperibile dalla Camera di commercio per favorire la transizione digitale ed energetica delle filiere legate alla produzione agroalimentare e redigere una relazione che illustrasse le fasi del relativo procedimento.
In mancanza di specifiche allegazioni tali da evidenziare profili di manifesta irragionevolezza dell’assegnazione di due ore di tempo e della previsione del limite di battute e di pagine per la redazione degli elaborati, la censura deve essere respinta.
20. – Con riguardo, infine, al sesto motivo aggiunto, con il quale è dedotta l’inadeguatezza delle misure adottate dall’Amministrazione a garanzia dell’anonimato degli elaborati scritti nella fase della loro correzione da parte della commissione giudicatrice, deve osservarsi quanto segue.
La ricorrente fa discendere la violazione delle regole a presidio dell’anonimato dalla circostanza che i relativi files sono stati trasmessi da Selexi, società incaricata di gestire gli aspetti informatici della procedura, a mezzo posta elettronica ordinaria, e non PEC, e dunque senza protocollazione, uso di firme digitali, piattaforma certificata o sistemi di marcatura temporale, di talché non sarebbe stato garantito, in modo oggettivo e verificabile ex post , il rispetto di quanto disposto dall’art. 13, co. 2, del d.P.R. -OMISSIS-87/1994.
Secondo la giurisprudenza, nell’ambito dei concorsi a pubblici impieghi, la violazione del principio dell’anonimato da parte della commissione può comportare una illegittimità da pericolo c.d. astratto, ma il candidato ricorrente deve fornire almeno un principio di prova sulla possibilità che tale violazione possa tradurre in concreto quel pericolo astratto (cfr. TAR Lazio, sez. IV stralcio, 29 luglio 2024, -OMISSIS-5379).
Nel caso di specie, nel verbale -OMISSIS- del 21.07.2025 sono così descritte (alle pagg. 2-3) le azioni della presidente della commissione di concorso che hanno preceduto la correzione degli elaborati: « La Presidente scarica gli elaborati anonimi, numerati da 1 a 15, della prima prova, trasmessi dalla società Selexi s.r.l. tramite posta elettronica, e procede alla stampa degli stessi. (…) Alle 11.00 prende avvio la correzione della seconda prova. La Presidente scarica gli elaborati anonimi, numerati da 16 a 29, della seconda prova, trasmessi dalla società Selexi s.r.l. tramite posta elettronica, e procede alla stampa degli stessi ».
É stato dunque verbalizzato che sia gli elaborati della prima prova scritta, sia quelli della seconda prova scritta, scaricati dalla commissione giudicatrice per la loro correzione, erano stati trasmessi dalla società Selexi in forma anonima.
Il verbale della commissione esaminatrice di un concorso pubblico costituisce un atto pubblico, che è assistito da fede privilegiata, facendo prova sino a querela di falso di quanto in esso attestato. Più precisamente, l’art. 2700 cod. civ. dispone che l’atto pubblico fa piena prova, sino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Ne consegue che è riservata al giudizio di querela di falso la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 28 febbraio 2013, -OMISSIS-222; Id., sez. III, 23 marzo 2012, -OMISSIS-690; TAR -OMISSIS-a, Milano, sez. V, 15 febbraio 2024, -OMISSIS-84; TAR Sardegna, sez. II, 17 novembre 2023, -OMISSIS-79; TAR Veneto, sez. I, 12 maggio 2020, -OMISSIS-43).
Non risulta che la parte ricorrente abbia impugnato con querela di falso il verbale nella parte in cui contiene la dichiarazione relativa all’acquisizione degli elaborati in forma anonima, circostanza che già di per sé induce a ritenere infondato il motivo adesso all’esame.
21. – In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti sono nel complesso infondati e devono pertanto essere respinti.
22. – Tenuto conto della peculiarità e della complessità delle questioni trattate, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, -OMISSIS-96 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle sue generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
IL De LI, Presidente FF
DA De ZI, Primo Referendario, Estensore
Stefania Caporali, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA De ZI | IL De LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.