TAR Firenze, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 563
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Decreto cautelare 2 agosto 2025
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Sentenza 23 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Insufficienza nella valutazione della seconda prova scritta

    Le valutazioni della commissione esaminatrice sono frutto di ampia discrezionalità tecnica e possono essere sindacate dal giudice solo in presenza di evidenti elementi di irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Nel caso di specie, le doglianze della ricorrente non evidenziano tali profili, ma si basano su un'autovalutazione dell'elaborato e su un confronto con altri candidati, che rimangono nei limiti dell'opinabilità entro cui la discrezionalità tecnico-valutativa può legittimamente dispiegarsi. La difesa della Camera di commercio ha illustrato le ragioni della valutazione di insufficienza, evidenziando profili di incoerenza dell'elaborato con la traccia, estraneità degli interventi proposti, mancata indicazione delle risorse finanziarie, scarsa innovatività e mancato svolgimento nella forma richiesta.

  • Inammissibile
    Doglianze relative ai giudizi espressi dalla commissione giudicatrice sulle prove scritte

    Le valutazioni espresse dalla commissione esaminatrice di un concorso pubblico riguardanti la correzione degli elaborati scritti sono frutto di ampia discrezionalità tecnica e possono essere sindacate dal giudice amministrativo solo in presenza di evidenti elementi di irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti.

  • Inammissibile
    Interesse a contestare atti successivi alla prova scritta

    Caduta la prima doglianza per inammissibilità o infondatezza, la ricorrente non conserva più alcun interesse a fare valere le doglianze successive, non residuando in capo alla stessa titolo per la partecipazione alle fasi concorsuali successive.

  • Rigettato
    Composizione della commissione di concorso

    La doglianza è infondata. Con deliberazione della Giunta camerale del 27.05.2025, intervenuta dopo l'indizione del concorso ma prima della nomina della commissione, l'art. 8, co. 3, lett. a), del regolamento è stato modificato per consentire che le funzioni di presidente delle commissioni di valutazione per l'accesso alla dirigenza potessero essere svolte anche da un dirigente della Camera di commercio. Tale modifica, motivata dalla necessità di gestire il carico di lavoro del Segretario generale, prende in specifica considerazione la procedura concorsuale in oggetto. Il decreto di nomina della commissione ha tenuto conto di tale modifica.

  • Rigettato
    Formulazione delle tracce delle prove scritte

    La censura è infondata. La prima prova era finalizzata ad accertare conoscenze giuridico-amministrative e sulle funzioni istituzionali, potendo consistere in quesiti o elaborato teorico-pratico. La seconda prova prevedeva lo studio di un caso aziendale complesso con predisposizione di un atto amministrativo o relazione. Le tracce estratte, pur avendo punti di contatto, differiscono nei contenuti e nelle modalità di svolgimento richieste, conformemente alle prescrizioni del bando. La scelta delle tracce rientra nell'ampia discrezionalità dell'amministrazione.

  • Rigettato
    Vincoli temporali e di spazio per le prove scritte

    La determinazione dei limiti di tempo e di estensione delle prove concorsuali rientra nella discrezionalità organizzativa dell'Amministrazione, purché rispettino un parametro congruo e razionale. Nel caso di specie, i limiti assegnati non presentano profili di manifesta illogicità, essendo funzionali alla celere conclusione del procedimento e non richiedendo approfondite riflessioni, ma il trattamento dei temi proposti e la redazione di una relazione.

  • Inammissibile
    Interesse a contestare atti successivi alla prova scritta

    Caduta la prima doglianza per inammissibilità o infondatezza, la ricorrente non conserva più alcun interesse a fare valere le doglianze successive, non residuando in capo alla stessa titolo per la partecipazione alle fasi concorsuali successive.

  • Inammissibile
    Interesse a contestare atti successivi alla prova scritta

    Caduta la prima doglianza per inammissibilità o infondatezza, la ricorrente non conserva più alcun interesse a fare valere le doglianze successive, non residuando in capo alla stessa titolo per la partecipazione alle fasi concorsuali successive.

  • Inammissibile
    Conflitto di interessi della controinteressata

    La doglianza è inammissibile e infondata. Per effetto del rigetto dei motivi di ricorso relativi al giudizio di insufficienza espresso sulla sua seconda prova, la ricorrente ha perso qualsiasi interesse a contestare tale aspetto. Ad ogni modo, la documentazione dimostra che la dott.ssa -OMISSIS- non aveva più l'incarico per il supporto tecnico operativo relativo alla gestione delle procedure concorsuali affidate alla società Selexi prima dell'indizione del concorso. Anzi, l'incarico era stato attribuito alla stessa odierna ricorrente.

  • Inammissibile
    Interesse a contestare atti successivi alla prova scritta

    Caduta la prima doglianza per inammissibilità o infondatezza, la ricorrente non conserva più alcun interesse a fare valere le doglianze successive, non residuando in capo alla stessa titolo per la partecipazione alle fasi concorsuali successive.

  • Rigettato
    Violazione del principio di anonimato nella correzione degli elaborati

    Il verbale della commissione esaminatrice descrive le azioni della Presidente che ha scaricato gli elaborati anonimi trasmessi dalla società Selexi tramite posta elettronica e ne ha proceduto alla stampa. Il verbale costituisce atto pubblico e fa fede fino a querela di falso. La ricorrente non ha impugnato il verbale con querela di falso. Pertanto, la censura è infondata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 563
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 563
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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