Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 04/07/2025, n. 13229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13229 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13229/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01195/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1195 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Marra, Valentina Urso, Simona Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata D'Italia Islamabad, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Società Agricola Semplice AN CA e Marco, non costituito in giudizio;
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad di diniego di visto per lavoro subordinato del 22.11.2023 prot n4598 (pratica n20230010574) (notificato in data 29/11/2023 a mani dello stesso e di ogni altro atto precedente, prodromico, successivo, conseguente e/o consequenziale e/o relativo e/o richiamati per relationem tutti lesivi dell'interesse del ricorrente e del controinteressato
nonché per l’accertamento della spettanza del visto e l’ordine di rilascio del provvedimento e per la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata D'Italia Islamabad;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2025 il dott. Danilo Carrozzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino pakistano, con ricorso ritualmente notificato e depositato, premesso che il proprio potenziale datore di lavoro aveva già ottenuto il prescritto Nulla Osta dal competente S.U.IMM., e di aver chiesto senza successo il visto d’ingresso per lavoro subordinato alla sede diplomatica italiana territorialmente competente, ha impugnato il provvedimento di diniego del visto emesso dalla predetta amministrazione, chiedendone l’annullamento, deducendone la violazione di legge sostanziale e procedimentale, l’eccesso di potere, la carenza di motivazione, il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti. Il ricorrente chiede l’accertamento della spettanza del visto e l’ordine di rilascio del provvedimento e per la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno.
2. Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente deducendo l’infondatezza in fatto ed in diritto dell’avversa pretesa, depositando relazione istruttoria sui fatti di causa.
3. Il ricorso è stato da ultimo chiamato alla pubblica udienza del 1 luglio 2025 nel corso della quale il ricorso è stato introitato per la decisione.
4. Preliminarmente, deve darsi atto che la procura alle liti del ricorrente è stata regolarizzata secondo la normativa vigente per gli atti formati all’estero e pertanto deve essere disattesa la relativa eccezione di nullità formulata dalla difesa erariale.
5. Nel merito, il ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati.
6. Per quanto concerne la domanda di annullamento, la stessa deve essere accolta, essendo fondate le relative censure nei termini che seguono.
6.1. In particolare, risulta fondata la censura relativa alla violazione di legge relativamente alla disciplina di riferimento ed all’eccesso di potere manifestatosi nel difetto di istruttoria, nonché nella carenza e nella manifesta irragionevolezza della motivazione, essendo il provvedimento di diniego unicamente basato sulla mancata conoscenza da parte del richiedente della esatta collocazione geografica della cittadina ove dovrà essere svolta la prestazione lavorativa.
Se, da una parte, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la mancata conoscenza di elementi fondamentali del rapporto lavorativo può essere validamente posta dall’amministrazione alla base della valutazione del rischio di immigrazione illegale, imposta dalla disciplina di settore, dall’altra, non si può dire altrettanto circa la mancata conoscenza di circostanze estranee al rapporto lavorativo, senza effettuare valutazioni ulteriori relative al caso specifico idonee ad attribuire un senso univoco a tale vuoto conoscitivo.
Nel caso di specie, la mancata conoscenza dell’esatta collocazione geografica del Comune di Nogara, comunque correttamente collocata dal richiedente in prossimità di Verona, assume un rilievo secondario a fronte della compiuta conoscenza da parte del ricorrente delle mansioni e condizioni lavorative, nonché della situazione alloggiativa (cfr. verbale di intervista agli atti) e non può, da sola, ragionevolmente fondare il discorso argomentativo alla base del diniego, in assenza di ulteriori indici idonei alla ricostruzione di una finalità elusiva della disciplina di settore e del visto richiesto.
5.2. Il motivo è pertanto fondato e la domanda di annullamento del provvedimento deve essere accolta.
6. Per quanto concerne la domanda di accertamento della spettanza del visto e la relativa condanna dell’amministrazione al rilascio del provvedimento, essa non può trovare accoglimento.
6.1. Invero, trattandosi di potere amministrativo discrezionale, e venendo in rilievo profili di discrezionalità ancora non esercitati, essendo stata effettuata una valutazione parziale delle risultanze dell’istruttoria (anch’essa peraltro parziale), ai sensi dell’art. 34 c. 2 c.p.a. il Giudice non può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa sostanziale.
7. Neppure può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno.
7.1. A tale conclusione conduce una duplice osservazione. In primo luogo la stessa è generica, non essendo stato allegato e provato alcuno specifico danno. In secondo luogo, essendo la stessa subordinata, a parere del Collegio, alla valutazione della c.d. spettanza del bene della vita, essa deve essere respinta per le stesse motivazioni di cui al punto 6, dovendo essere ancora valutata discrezionalmente dall’amministrazione la spettanza del bene, secondo i parametri normativi della materia, e pertanto il Giudice non si può esprimere su un potere non ancora esercitato.
8. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto unicamente con riferimento alla domanda di annullamento del provvedimento impugnato, e l’amministrazione dovrà riesercitare il potere tenendo conto di quanto sopra motivato.
9. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la regola della (maggiore) soccombenza e devono essere poste a carico dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot n.4598, pratica n.20230010574 del 22.11.2023, emesso dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad.
Respinge tutte le altre domande.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida forfettariamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato se effettivamente versato, a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
Danilo Carrozzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Danilo Carrozzo | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.