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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 05/12/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Fatima F.
Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 4 dicembre 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione delle parti mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3165 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
CF: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Loprevite, giusta procura in atti;
ricorrente
E
, in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela
GA e RI IM RN, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1 resistente oggetto: ripetizione d'indebito – accertamento negativo conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16 ottobre 2025, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver ricevuto dall' due diverse lettere datate 30/01/2025 e 04.02.2024, con le quali si CP_2 comunicava un indebito di € 2.039,13. La prima lettera riguardava un indebito per € 963,94 per prestazioni ASPI/MINIASPI n. 2014/731024 non dovute nel periodo che va dal
11.5.2015 al 14.07.2015 per rioccupazione all'estero in qualità di lavoratore dipendente.
1 La seconda lettera si riferiva un indebito per € 1.075,49 per la prestazione disoccupazione n. 2011/200331 non dovuta nel periodo che va dal 1.1.2010 al 31.12.2010 per pagamento in misura superiore al dovuto.
Avverso il provvedimento proponeva, in data 17 aprile 2025, ricorso al Comitato
Provinciale Inps, rimasto senza esito.
A fondamento del ricorso eccepiva la prescrizione della pretesa restitutoria, la genericità della richiesta di restituzione relativa alla disoccupazione in quanto nella missiva non venivano esplicitate le ragioni dell'indebito, ribadiva la non fondatezza della pretesa relativa al periodo che dall'11.5.2015 al 14.07.2015.
In ogni caso, deduceva la non ripetibilità dell'indebito per la buona fede del percipiente, richiamando la normativa e i principi di elaborazione giurisprudenziale in materia di indebito previdenziale e assistenziale.
Adiva, quindi, il Tribunale di Palmi in funzione di giudice del Lavoro e della Previdenza al fine di sentire: dichiarare che nulla deve restituire all' per le causali di cui in ricorso;
CP_2 ordinare all' la restituzione delle somme eventualmente trattenute in relazione al CP_2 predetto indebito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito, antistatario.
Si costituiva in giudizio l' che precisava che l'indebito per cui è causa riguardava due CP_2 distinte posizioni: la prima originata dalla domanda del 12/11/2014 con la quale il ricorrente aveva presentato richiesta di ASPI a seguito di cessazione di rapporto di lavoro in data 05/11/2014, accolta e regolarmente erogata dal 13/11/2014 fino al 14/07/2015.
La prestazione era poi risultata parzialmente non dovuta quando, a seguito di presentazione di nuova domanda di DS rimpatriati in data 15/02/2018, veniva riscontrata la sussistenza di un rapporto di lavoro estero, con data inizio 11/05/2015 e fine 10/01/2018. La prestazione ASPI percepita con decorrenza dal 11/05/2015 non spettava al ricorrente che aveva ripreso l'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi.
Precisava che in data 8.05.2018 veniva notificato un indebito dell'importo di euro 1.876,29, evidenziato per il periodo 11/05/2015 – 14/07/2015 e che, successivamente, il sig.
[...] in data 08/02/2020 aveva effettuato 2 pagamenti di euro 160.66, per un totale di Pt_1 euro 321.32, mentre in data 18/02/2019 era stato compensato l'importo di euro 591,03, con altra prestazione, per cui residua un debito di euro 963,94.
La seconda richiesta di restituzione riguardava pagamenti non dovuti erogati a seguito di domanda di disoccupazione con requisiti presentata in data 25/02/2011, regolarmente
2 pagata per un totale di 70 gg. In seguito ad una verifica amministrativa la prestazione spettante era risultata inferiore, precisamente per un totale di 9 gg., in quanto in data
15/01/2010 il ricorrente era stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e poi licenziato in data 21/02/2011. Da tale ricalcolo si è generato l'indebito n. 14784656 di euro 1.344,37, per il periodo 01/01/2010 - 31/12/2010 notificato al sig. con Pt_1 raccomandata il 12/12/2018, restituita al mittente, per compiuta giacenza il 18/01/2019.
Per tale indebito il sig. in data 08/02/2020 aveva effettuato 2 pagamenti di euro Pt_1
134.44, per un totale di euro 268.88. Per tale voce, pertanto, residua, quindi, un debito di euro 1.075,49.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa viene decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso non è fondato.
In subiecta materia, non è il solvens a promuovere una ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, ma è l'accipiens che invoca in giudizio l'accertamento negativo della insussistenza del suo obbligo di restituzione, sicché non può che essere posto a suo carico l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.
Ed invero, “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico
(Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n. 18046). Tuttavia, la stessa Corte di cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l' “nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si CP_2 sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”.
La giurisprudenza di legittimità, peraltro anche a Sezioni Unite, ha infatti affermato che:
“Il pensionato che agisca in giudizio nei confronti dell'ente previdenziale al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire prestazioni, per le quali l'ente stia
3 effettuando la ripetizione di indebito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire quelle prestazioni” (cfr. Cass. civile, sez. un., 04/08/2010, n. 18046). Il suddetto principio può trovare applicazione in quanto nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011); in difetto di tali presupposti, non scatta l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito.
Dal tenore di tale sentenza si evince che - in alternativa - per far scattare l'onere della prova ex art. 2697 c.c. in capo all'accipiens è sufficiente che l' , costituendosi in giudizio, CP_2 fornisca argomenti idonei a consentire la ricostruzione delle ragioni che lo hanno indotto all'emissione del provvedimento di recupero, così adempiendo l'onere di contestazione previsto dall'art. 416 c.p.c. in capo alla parte convenuta.
Nel caso che ci occupa, l' nel provvedimento opposto relativo all'indebito per ASPI, CP_2 ha chiaramente indicato che la richiesta ripetitoria nasce da un pagamento indebito della prestazione a causa della rioccupazione all'estero per un periodo superiore ai 6 mesi, specificando il periodo di erogazione e l'importo richiesto.
Quanto all'altro indebito se pur è vero che dal provvedimento oggi opposto non si evince la motivazione, è anche vero che l' costituendosi in giudizio, ha espresso le ragioni CP_2 dell'indebito, spiegando che la prestazione era stata erogata per un totale di 70 gg ma che, in seguito ad una verifica amministrativa, la prestazione spettante è risultata inferiore, precisamente per un totale di 9 gg., in quanto per i restanti giorni non gli competeva in quanto, in data 15/01/2010, era stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato con licenziamento 21/02/2011.
Il ricorrente, consapevole che l' avrebbe potuto specificare la ragioni dell'indebito in CP_2 giudizio, aveva fatto riserva di ulteriori argomenti difensivi alla luce delle deduzioni di controparte.
In ricorso, non ha allegato e provato il suo diritto a trattenere le prestazioni, lamentando genericamente di non ricordare che le prestazioni fossero state erogate eccependo la prescrizione e invocando la sanatoria dell'indebito.
Dopo la costituzione dell'istituto, in sede di note di trattazione ha ribadito le conclusioni senza contestare le deduzioni del resistente.
4 Ciò premesso si osserva:
L'eccezione di prescrizione non risulta fondata: nel fascicolo dell' si rinvengono le CP_2 comunicazioni, regolarmente pervenute all'indirizzo del sig. come da ricevute Pt_1
A/R depositate, dalle quali si evince l'interruzione della prescrizione, trovando esatto riscontro quanto dedotto nello scritto difensivo. L' ha, altresì, documentato i CP_2 pagamenti effettuati e la data di erogazione degli stessi.
Per quanto attiene all'eccezione di irripetibilità dell'indebito, in ragione dell'assenza di qualsiasi forma di dolo da imputare al ricorrente nella ricezione della prestazione, occorre segnalare che l'indennità di disoccupazione e l'ASPI non hanno natura assistenziale, bensì previdenziale, essendo destinate non già alla genericità dei cittadini, ma ai lavoratori licenziati o inoccupati e sono legate al versamento di contributi obbligatori da parte del lavoratore o del datore di lavoro.
L'indebito previdenziale è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 52 l. n. 88 del
1989 e 13 l. 412/91 che di fatto derogano alla disciplina codicistica. L'art. 13 della l. 412/91
è intervenuto come norma di interpretazione autentica dell'art. 52 l. 88/89, con riferimento soltanto ai rapporti sorti dopo la sua entrata in vigore, e ha introdotto, ai fini della insociabilità della speciale regola di irripetibilità della pensione, tre requisiti: 1) la necessità che le somme da ripetere siano state corrisposte in base ad un provvedimento definitivo;
2) la necessità della comunicazione del provvedimento all'interessato; 3) l'assenza di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato dei fatti incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione. Il comma 2 dell'art. 13 della L. 412/91 ha poi previsto la possibilità di procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulle prestazioni pensionistiche e di procedere al recupero entro l'anno successivo.
Ciò premesso va evidenziato, in ordine all'ambito applicativo della succitata disciplina, che la Suprema Corte (Cass. 19908/04) ha così concluso: “… questa Corte … sul rilievo della sua natura di norma di eccezione, ha reiteratamente ribadito la non estensibilità analogica dell'articolo 52 della legge 8 marzo 1989, n. 88, oltre lo stretto ambito della materia pensionistica (v. Cass. 13.10.1995, n. 10696; con riferimento al caso di indebita corresponsione di somme a titolo di integrazione salariale, v. Cass. 22.6.1999, n. 6338 con riferimento a quello di indebita corresponsione dell'indennità di disoccupazione, v. Cass.
7.3.2003, n. 3488)”. Allo stesso modo deve escludersi l'estensibilità analogica anche dell'art. 13 della l. 412/91 essendo a sua volta norma speciale, con la conseguenza, pertanto,
5 che alle altre prestazioni diverse da quelle pensionistiche – ivi compresa la disoccupazione- si deve applicare la disciplina codicistica dell'indebito prevista dall'art. 2033 c.c.
Ne consegue, quindi, che la disciplina invocata dall'istante in ordine all'elemento psicologico dell'accipiens non è applicabile nel caso in esame.
Della materia si è occupata la decisione n. 8/2023 della Corte costituzionale, che - interrogata sulla legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., riletto alla luce della giurisprudenza della CEDU - ha escluso che l'azione di ripetizione di indebito, anche se calata nel particolare contesto delle indennità di disoccupazione illegittimamente erogate e percepite in buona fede, sia di per sé incompatibile con il dettato costituzionale. Il giudice delle leggi ha evidenziato che l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele dell'affidamento legittimo sulla spettanza di una prestazione indebita che, se adeguatamente valorizzato, permette di escludere l'illegittimità costituzionale dell'art. 2033
c.c., senza negare - anche in quelle situazioni - il diritto del creditore alla ripetizione dell'indebito. Il fondamento di tali tutele viene indicato nella clausola generale di cui all'art. 1175 c.c., che vincola il creditore a esercitare la sua pretesa tenendo in debita considerazione la sfera di interessi del debitore, potendo determinare, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, la temporanea inesigibilità del credito, totale o parziale, con conseguente dovere del creditore di accordare una rateizzazione del pagamento in restituzione.
Nel caso qui in esame, il ricorrente nulla ha rappresentato in merito alle proprie condizioni personali e alle modalità di restituzione dell'indebito né, quindi, sull'eventuale eccessivo disagio economico da sopportare per fare fronte all'obbligo restitutorio.
Pertanto, una volta accertato il carattere indebito dei pagamenti effettuati ed esclusa l'illegittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., deve essere affermato anche il diritto alla ripetizione dell'indebito.
Pertanto, la disciplina applicabile è quella della ripetibilità ordinaria che non risente della buona fede dell'accipiens, se non ai fini della maturazione degli interessi.
Per tali motivi il ricorso non può essere accolto.
Le spese di giudizio vanno compensate, risultando adeguatamente formulata la dichiarazione di esonero richiesta dall'art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente contro , così provvede: CP_2 rigetta il ricorso;
6 compensa le spese di giudizio.
Palmi lì, 5.12.2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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