Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/04/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova settima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Andrea Balba ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 920/2025 R.G. promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , con il patrocinio degli avv. Parte_4 Parte_5
GIORDANO ANDREA e VIVARELLI BARBARA
RICORRENTI contro
, con il patrocinio dell'avv. PERGOLA MASSIMO;
CP_1
e Parte_6 Parte_7 Parte_8 CP_2 con il patrocinio dell'avv. ZUFFADA LAURA;
[...]
, con il patrocinio dell'avv. VIGONE GUENDALINA Controparte_3
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Parti ricorrenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della suesposta opposizione e in riforma del decreto n. 24/2025 del 02.01.2025, notificato a cura della cancelleria in data
03.01.2025, emesso dal Giudice, Dott.ssa A. Mainella, nel procedimento per ATP ex art. 696 e 696 bis c.p.c. avente N.R.G. 3986/2024: 1) IN VIA PRELIMINARE, anche inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione di cui sopra per i motivi tutti esposti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, liquidare il compenso del TU nella misura di €1.400,00 oltre oneri di legge, ovvero nella misura che si riterrà congrua e/o equa, ma sempre e comunque inferiore all'importo liquidato dal Giudice, Dott.ssa Mainella, di € 2.846,30 oltre oneri di legge, per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto;
3) SEMPRE IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, porre a carico e, conseguentemente, ripartire tra TUTTE le parti del procedimento di ATP recante N.R.G.
3986/2024 la somma di € 1.400,00 oltre oneri di legge o, in subordine, la somma minore e/o meglio vista per come ritenuta dovuta dall'Ill.mo Giudice al Geometra a titolo di compensi per l'attività CP_1 svolta nel procedimento avente N.R.G. 3986/2024, ivi compresa la suddivisione dell'esborso anticipato dai soli esponenti al Geometra pari ad € 700,00 oltre IVA e 5% cassa geometri;
3) IN VIA CP_4
ISTRUTTORIA, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze, anche istruttorie, nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, anche pagina 1 di 6
Parte resistente : Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, respingere integralmente CP_3 la domanda formulata nel ricorso introduttivo nei confronti della Sig.ra infondata in Controparte_5 fatto e diritto, per i motivi espressi in narrativa della presente comparsa, con ogni consequenziale pronuncia. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio ingiustamente determinato dai ricorrenti, in favore della Sig.ra oltre accessori come per legge, Controparte_5 rimborso generale 15% compreso”.
TU geom. : Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, - in via preliminare: atteso che CP_1 non ricorrono i presupposti dei gravi motivi confermare l'esecuzione del decreto di liquidazione compensi n. 24/2025; - respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando l'importo del decreto di liquidazione impugnato per i motivi tutti sopra esposti;
- Vinte le spese e competenze di causa da distrarsi a favore dell'Avv. Massimo Pergola che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. del 30 gennaio 2025 i IGg.ri , e Parte_1 Pt_2 Parte_3
e hanno proposto opposizione al
[...] Parte_9 Parte_5 decreto di liquidazione dei compensi al TU (geom. ), emesso il 2 gennaio 2025 CP_1 all'esito del procedimento di ATP R.G. n.3986/2024. Con il provvedimento opposto, il Giudice aveva liquidato al TU la somma di 2.846,30 euro per onorari e 300,40 per esborsi, a fronte dei 3.355,90 euro richiesti dal geometra;
il pagamento del compenso era stato posto a carico dei soli ricorrenti.
Gli attori erano comproprietari dei terreni, siti in Genova Pontedecimo, su cui insisteva la Via Val
d'Astico, oggetto del procedimento di ATP. Si trattava, in particolare, di strada privata e carrabile, gravata da provvedimento di interdizione cautelativo (a causa del dissesto del fondo stradale) nonché da servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore dei fondi di proprietà dei resistenti;
all'altezza del civico n.8 della via, insisteva un'area di cantiere, con una gru e diversi materiali edili, finalizzata all'esecuzione di opere commissionate dai resistenti e Parte_6 CP_2
Previa sospensione dell'esecutività del decreto, i ricorrenti hanno domandato la riduzione del compenso al TU da 2.846,30 euro a 1.400,00 euro. Inoltre, hanno chiesto che il pagamento fosse posto a carico di tutte le parti del procedimento di ATP.
Gli opponenti hanno premesso che il Giudice, con decreto del 10 ottobre 2024 - emesso quindi durante lo svolgimento delle operazioni peritali - aveva chiarito che il TU era tenuto a tentare la conciliazione delle parti.
Queste le ragioni poste a fondamento della domanda:
• il TU non avrebbe mai tentato la conciliazione delle parti, dichiarando (v. pag. 20 relazione finale) che “alla base del tentativo di una conciliazione transattiva era stato instaurato un preventivo abboccamento con le parti in causa, per mezzo dei loro CC.TT, ma il tutto era pagina 2 di 6 consequenziale sia alle risultanze della presente relazione sia alla redazione, come successivamente integrata nel quesito, di un riparto dei costi di manutenzione e/o di ripristino del bene comune”; in ogni caso, l'attività conciliativa avrebbe dovuto essere espletata prima del deposito della relazione;
• il TU non avrebbe indicato né i costi di ripristino della strada né i lavori di rifacimento e/o messa in sicurezza del bene, adducendo che l'operazione non sarebbe stata di sua competenza;
avrebbe inoltre suggerito alle parti, ma senza preavviso e soltanto nella relazione finale, di avvalersi di altri professionisti;
infine, nella sezione “onorario” avrebbe indicato l'attività
“stima del danno” (e cioè quantificazione dei costi per il ripristino della strada), invero mai espletata;
• tra le possibili cause del dissesto della strada, il TU non avrebbe indicato il transito di mezzi più pesanti di 1,5 t;
più in generale, le conclusioni in punto cause del dissesto non coinciderebbero con le risultanze delle tabelle allegate alla relazione, dalle quali si evinceva che la zona era caratterizzata da un rischio geologico solo lieve;
• gli appartamenti dei convenuti e non autonomamente accessibili Parte_6 CP_2 dalla strada pubblica, non avrebbero dovuto essere esclusi dall'attribuzione di millesimi per la ripartizione delle spese di rifacimento del tratto carrabile (la strada pubblica - salita S.
Cipriano - era una “mattonata” e l'unica via carrabile di accesso agli alloggi dei convenuti era la strada privata oggetto di causa);
• le somme dovevano essere poste a carico di tutte le parti: l'interesse dei resistenti alla TU emergeva chiaramente dalle comparse nel procedimento di ATP (v. docc. 10-11).
Costituendosi con comparsa del 3 aprile 2025, i IGg.ri e anno domandato Parte_6 CP_2 il rigetto del ricorso, così replicando alle deduzioni dei ricorrenti:
• il TU avrebbe tentato la conciliazione delle parti, come dimostrato dal verbale del primo sopralluogo del 23 luglio 2024 (v. doc. 3); nel corso dell'udienza del 31 ottobre, però, la via della conciliazione sarebbe apparsa non percorribile. Al fine di dimostrare la loro ampia disponibilità conciliativa, hanno evidenziato che:
- prima di venire a conoscenza del procedimento per ATP, avevano depositato un'istanza di mediazione;
- in sede di procedimento per ATP, avevano rinunciato all'eccezione con cui avevano dedotto l'insussistenza dei requisiti di urgenza del procedimento speciale attivato dagli odierni opponenti;
• il TU si sarebbe correttamente arrestato di fronte all'individuazione dei lavori e dei criteri di ripartizione dei relativi costi, stante la necessità di svolgere indagini geologiche, che potevano essere espletate solo da geotecnici o ingegneri;
• quanto alle cause del dissesto della strada, questa non si sarebbe ammalorata nel recente periodo ma gradatamente, a causa delle caratteristiche strutturali del terreno e per la naturale usura;
il cartello di divieto di transito ad automezzi di peso superiore a 1,5 t (sempre rispettato dai convenuti) non avrebbe avuto fondamento tecnico;
inoltre, nello spazio antistante all'asserito divieto, gli attori avevano locato n.6 posti auto, occupati da altrettante automobili, per un peso ritenuto molto superiore a 1,5 t;
pagina 3 di 6 • secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, le spese dell'ATP “devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri (…)” (v. Cass. 21085/2023). Infine, i resistenti hanno contestato il criterio adottato dal TU per la ripartizione delle spese (il geometra aveva fatto esclusivamente riferimento alla superficie dei fondi), evidenziando l'opportunità di utilizzare il diverso criterio reddituale. Con comparsa del 3 aprile 2025 si è costituita anche la IG.ra , che ha domandato il rigetto CP_3 dell'opposizione in quanto infondata. La resistente ha evidenziato che il TU avrebbe tentato la conciliazione delle parti, precisando però la propria assenza di contraddittorio diretto sul punto
(precisazione, eventualmente rilevante in punto spese del presente giudizio).
Quanto alle spese dell'ATP, queste dovevano essere poste esclusivamente a carico della parte richiedente (sul punto, ha richiamato la stessa giurisprudenza di legittimità, già citata dai resistenti e Parte_6 CP_2
La IG.ra ha evidenziato che, nonostante avesse in un primo momento contestato CP_3
l'ammissibilità del procedimento per ATP, non si era opposta all'espletamento della consulenza al solo fine di dimostrare il proprio spirito conciliativo.
Il geom. si è costituito con comparsa del 15 aprile 2025, con cui ha insistito per il rigetto CP_1 dell'opposizione. All'udienza del 16 aprile 2025, le parti hanno insistito nelle rispettive difese, domandando l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
In via preliminare rispetto all'esame del merito del ricorso, deve essere dichiarata la tardività della costituzione in giudizio del geom. , che ha depositato la propria comparsa il 15 aprile CP_1
2025, appena un giorno prima dell'udienza. Secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, infatti, “nel rito sommario di cognizione il termine per la costituzione del convenuto, previsto dall'art. 702 bis, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la costituzione avvenuta oltre lo stesso è tardiva (…)”.
Il principio trova senz'altro applicazione anche con riferimento al nuovo procedimento semplificato di cognizione, oggi previsto dagli artt. 281 decies e ss. c.p.c.
A questo punto, occorre tracciare l'esatto perimetro del presente giudizio di opposizione, il cui oggetto sono l'an e il quantum del compenso liquidato, mentre non è in alcun modo sindacabile la validità della TU: “in sede di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi al consulente tecnico sono ammissibili soltanto le censure che si riferiscano alla liquidazione del compenso, mentre non possono proporsi questioni relative all'utilità e validità della consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede” (Cass. 6684/95,
1014/96, 4425/98).
Di conseguenza, nell'esaminare le domande degli opponenti, non verranno prese in considerazione le contestazioni di merito, volte a sindacare la validità della TU.
Come si vedrà meglio, l'opposizione è solo parzialmente fondata.
pagina 4 di 6 In primo luogo, i ricorrenti hanno correttamente dedotto come il TU non abbia espressamente tentato la conciliazione delle parti e, di conseguenza, non abbia dato atto dell'esito del tentativo né delle posizioni assunte dalle parti (a fronte di un tentativo mai formalizzato, ciò sarebbe stato logicamente impossibile).
Il quesito, formulato il 12 giugno 2024, aveva così disposto sul punto: “Tenti in ogni caso, ove possibile, la conciliazione delle parti”. Con successivo decreto del 10 ottobre 2024, a fronte dei chiarimenti espressamente richiesti dal
TU, il Giudice aveva precisato che “Il TU è chiamato a tentare la conciliazione delle parti, dando atto dell'esito e delle posizioni assunte dalle parti”. Dalla relazione finale, però, emerge chiaramente come il TU non abbia formalmente tentato la conciliazione delle parti: a pag. 21, infatti, il geom. ha espressamente ritenuto “che il CP_1 tentativo di conciliazione sia possibile unicamente a seguito di una precedente analisi della presente relazione (…)”. Nel determinare l'importo della riduzione, però, dovrà tenersi conto del fatto che l'iniziale disponibilità transattiva mostrata dalle parti (v. verbale di primo accesso del 23 luglio 2024) era venuta progressivamente meno (v. verbali delle operazioni del 3 settembre 2024 e del 21 ottobre
2024), finché - all'udienza del 31 ottobre 2024 - la conciliazione era apparsa definitivamente impossibile (v. i seguenti estratti del verbale dell'udienza del 31 ottobre 2024):
(…)
Quanto alle contestazioni relative alla stima del danno, occorre fare riferimento al quesito peritale, nella parte in cui il Giudice ha demandato al TU la determinazione dei “presumibili costi, anche con riferimento alla messa in sicurezza della strada”. A pag. 20 della relazione finale, il TU ha ritenuto “di non poterli determinare poiché assoggettati sia alle indagini puntuali da eseguirsi per un corretto studio geologico e geotecnico (…) sia ad una adeguata progettazione, entrambe da farsi eseguire da tecnici specializzati (geologo/ingegnere)”. Il TU, nella nota spese del 30 dicembre 2024, ha però precisato che la voce “onorario” comprendeva le operazioni di “giuramento, redazione della perizia e stima del danno”, nonostante non avesse effettuato - per sua stessa ammissione - quest'ultima attività.
Anche in questo caso, però, nel determinare il quantum della riduzione occorrerà considerare che:
• con il decreto qui opposto, il Giudice - ferma l'impossibilità di ridurre gli onorari a vacazione, come ribadito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 16/2025 - aveva quantificato gli onorari tabellari applicando i parametri medi, e non invece i massimi richiesti dal geometra;
pagina 5 di 6 • dei 557,77 euro liquidati a titolo di onorari tabellari, solo una parte (sebbene non quantificata) è stata riferita all'attività - non espletata - di stima del danno.
Non merita accoglimento, invece, la domanda con cui i ricorrenti hanno chiesto la liquidazione delle spese a carico di tutte le parti del procedimento di ATP: come correttamente rilevato dai resistenti, infatti, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è granitico nel senso che tali spese devono essere poste a carico della sola parte richiedente: “le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” (v. Cass. nn. 9735/2020 e 21085/2023). Di conseguenza, nel caso di specie il pagamento è stato correttamente posto a carico dei ricorrenti.
L'accoglimento solo parziale dell'opposizione e tutte le ragioni sopra esposte giustificano una riduzione del compenso per onorari da 2.846,30 a 2.400 euro, ferma restando la somma di 300,40 euro per esborsi, oltre oneri di legge.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese della presente opposizione tra parti ricorrenti e parti resistenti.
PQM
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, in parziale accoglimento dell'opposizione e in riforma del decreto opposto, liquida al TU geom.
la somma di 2.400,00 euro per onorari e di 300,40 euro per esborsi, oltre oneri di CP_1 legge.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Genova, il 18.4.25 il Giudice
Andrea Balba
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