CA
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza 10 marzo 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1730/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
KA AD nata in [...] il [...] e residente in [...]in piazza E. Cesaro n. 50 c.f. [...], elettivamente domiciliata in Torre NN in piazza M.R. Imbriani n. 5, presso lo studio dell'Avv. ALESSANDRO LAURETTA (C.F. [...]), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura posta in calce all' appello. Detto procuratore indica, ai sensi dell'art. 2 lett. Q del D.L. n. 98/11, quali propri recapiti di fax di fax i numeri 081/19938438, nonché quale p.e.c. l'indirizzo avv.sandro.lauretta@pec.it
Appellante E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), ente di diritto pubblico, con sede centrale in Roma, in persona del legale rappresentante pro- tempore, agli effetti della presente causa rappresentato ed assistito dall'avv. Anita Sciandrello (avv.anita.sciandrello@postacert.inps.gov.it – [...]) in virtù di mandato generale alle liti del 21.7.2015 n. 80974 di Rep. Notaio Paolo Castellini elettivamente domiciliato in Padova, galleria Trieste 4 – Ufficio Legale Provinciale dell'Istituto (fax 049/846270-041/2702647)
APPELLATO
OGGETTO : Appello parziale avverso la sentenza n. 447/2023 del 24.03.2023 emessa dal Tribunale di Torre NN, in funzione di Giudice del Lavoro, depositata in pari data
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.7.2023 KA AD proponeva appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Torre NN , in funzione di giudice del lavoro, in epigrafe indicata con la quale era stata integralmente accolta la domanda avanzata dalla stessa , intesa ad ottenere l'assegno sociale ex L. 153/69 e e succ. art. 3 cc. 6 e 7 L. n. 335/95, con decorrenza dal 1° aprile 2022, primo giorno del mese successivo al compimento di 67 anni d'età, mentre le spese processuali erano state liquidate in complessivi euro 852,00.
Lamentava l'appellante la erroneità della decisione in punto di regolamentazione delle spese di lite, in quanto disposte in violazione dei parametri tabellari ex DM 55/2014 , laddove le stesse erano superiori e precisamente pari ad euro € 2.886,00 come da specifica allegata o altra somma ritenuta di giustizia , tenuto conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 5.201 a € 26.000). Concludeva, pertanto, come in atti per la conseguente riforma parziale della impugnata sentenza, con liquidazione delle spese relative al primo grado di giudizio nella misura sopra indicata ,dedotto quanto già corrisposto dal resistente in virtù del provvedimento impugnato;
,oltre che di quelle successive con attribuzione.
L'IN si costituiva , chiedendo il rigetto del gravame.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Indi all'odierna udienza , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre .
Va in primo luogo rilevato che il gravame investe la sola liquidazione delle spese di lite, sicchè il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini. L'appellante chiede la rideterminazione delle spese di primo grado in misura rispettosa della tariffa forense , ex DM 55/2014 avuto riguardo ai valori minimi di liquidazione di tutte le fasi ( fase di studio , introduttiva, istruttoria e/o trattazione e decisionale ) nonché del valore della controversia, compresa nello scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 E' pacifico ed incontroverso che alla presente fattispecie vada applicato il D.M. 55/2014 , in vigore dal 3 aprile 2014, e ciò alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui ( Cass. Se. n. 17405 del 12/10/2012 per tutte) il giudice nel liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta (Cass. n. 23318 del 18/12/2012; e negli stessi termini Cass. n. 2748 del 11/02/2016, n. 6306 del 31/03/2016).
Il Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi, contenuto nel citato Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 determina le modalità di liquidazione del compenso che sostituisce completamente i parametri e le tariffe previgenti . Il sistema dei compensi ivi previsto è :
1)diversificato per attività stragiudiziali e quelle giudiziali (e, rispetto a quest'ultime, la distinzione tra attività giudiziali civili, amministrative e tributarie, da un lato, e penali, dall'altro);
2) strutturato per una liquidazione per fasi. Il nuovo sistema parametrico conferma la liquidazione per fasi di cui al precedente DM 140/2012 Infatti l'art. 4, comma 5, prevede, per le attività giudiziali di cui trattasi, le seguenti, specifiche, fasi:
- di studio della controversia;
- introduttiva del giudizio;
- istruttoria;
- decisionale;
-di studio e introduttiva del procedimento esecutivo;
- istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo.
Va detto che, in generale, in tema di compensi, vige il principio di proporzionalità tra il compenso stesso e l'importanza dell'opera prestata: l'art. 2, comma 1, decreto n. 55/14 stabilisce infatti che il compenso dell'avvocato deve essere proporzionato all'importanza dell'opera. Trattasi di una previsione che si raccorda con il vecchio decreto ministeriale n. 140/12 e, soprattutto, con l'art. 2233, comma 2, c.c.. Innanzitutto si deve tener conto dei criteri generali per la liquidazione del compenso. Quest'ultimo deve infatti essere individuato tenendo conto:
- delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
- dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare;
-delle condizioni soggettive del cliente
- dei risultati conseguiti;
- della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Presupposto indefettibile per la liquidazione del compenso è l'effettività della prestazione svolta.
L'art. 4, comma 1, seconda parte del regolamento più volte citato, stabilisce che il Giudice, nella liquidazione del compenso, tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle. L'indicazione è senz'altro criterio importante in quanto indica la modalità con la quale il Giudice deve iniziare la valutazione complessiva. Il suddetto DM prevede la facoltà del giudice di operare in maniera discrezionale una variazione in senso diminutivo o maggiorativo L'aumento potrà arrivare fino all'80%, mentre la diminuzione fino al 50%. Una previsione particolare di variazione, sia in aumento, che in diminuzione, è prevista, specificamente, per la fase istruttoria (per quest'ultima, infatti, l'aumento può arrivare al 100%, mentre la riduzione fino al 70%).
Va anche detto che dette soglie numeriche indicate a mezzo percentuale , sia nei minimi che nei massimi ,non sono vincolanti per la liquidazione stessa come si desume dall'art. 4 , comma 1 , che utilizza la locuzione “ di regola”. Del resto l'art. 1 comma 7 del DM 140/2012 stabiliva espressamente che :” In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa”.
Nella specie all'odierno vaglio il valore della causa è riconducibile a quello dello scaglione al quale l'appellante ha fatto riferimento, non contestato dall'IN ed individuato tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 ,
Ebbene i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, -operate le dovute riduzioni al massimo —sono : fase di studio = euro 443,00, fase introduttiva= euro 370,00 ; fase istruttoria e/o trattazione = euro 1.110,00; fase decisionale = euro 963,00, . Operando le dovute sommatorie per le fasi riconosciute si giunge , pertanto , ad una quantificazione pari ad euro 2.886,00 . Nel caso di specie, la liquidazione operata dal primo Giudice di quanto spettante per l'attività difensiva svolta è stata di euro 852,00, e, dunque, inferiore ai suddetti minimi tariffari. Per le suesposte considerazioni si impone quindi l'accoglimento del relativo motivo di doglianza e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, le spese legali relative al giudizio di I^ grado vanno riliquidate nella misura di cui sopra, oltre rimborso forfettario spese generali , IVA e CPA come per legge con attribuzione . Di conseguenza l'INPS va condannato al pagamento della differenza tra l'importo così determinato e quello liquidato nell'impugnata sentenza, pari ad euro 2.034,00. In ordine alle spese del grado ( il cui valore è appunto limitato alla sola differenza tra le spese liquidate e quelle spettanti), le stesse cedono a carico dell'IN soccombente nella misura in dispositivo liquidata , secondo le tabelle ratione temporis vigenti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di I^ grado in complessivi € 2.886,00 ;
-condanna l'INPS al pagamento della somma di euro 2.034,00 pari alla differenza tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata oltre rimborso spese generali ,IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione;
- condanna l'IN al pagamento delle spese del secondo grado che liquida in complessivi euro 960,00 oltre rimborso spese generali ,IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, lì 10 marzo 2025
Il Presidente est. rel.
Dr. Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza 10 marzo 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1730/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
KA AD nata in [...] il [...] e residente in [...]in piazza E. Cesaro n. 50 c.f. [...], elettivamente domiciliata in Torre NN in piazza M.R. Imbriani n. 5, presso lo studio dell'Avv. ALESSANDRO LAURETTA (C.F. [...]), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura posta in calce all' appello. Detto procuratore indica, ai sensi dell'art. 2 lett. Q del D.L. n. 98/11, quali propri recapiti di fax di fax i numeri 081/19938438, nonché quale p.e.c. l'indirizzo avv.sandro.lauretta@pec.it
Appellante E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), ente di diritto pubblico, con sede centrale in Roma, in persona del legale rappresentante pro- tempore, agli effetti della presente causa rappresentato ed assistito dall'avv. Anita Sciandrello (avv.anita.sciandrello@postacert.inps.gov.it – [...]) in virtù di mandato generale alle liti del 21.7.2015 n. 80974 di Rep. Notaio Paolo Castellini elettivamente domiciliato in Padova, galleria Trieste 4 – Ufficio Legale Provinciale dell'Istituto (fax 049/846270-041/2702647)
APPELLATO
OGGETTO : Appello parziale avverso la sentenza n. 447/2023 del 24.03.2023 emessa dal Tribunale di Torre NN, in funzione di Giudice del Lavoro, depositata in pari data
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.7.2023 KA AD proponeva appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Torre NN , in funzione di giudice del lavoro, in epigrafe indicata con la quale era stata integralmente accolta la domanda avanzata dalla stessa , intesa ad ottenere l'assegno sociale ex L. 153/69 e e succ. art. 3 cc. 6 e 7 L. n. 335/95, con decorrenza dal 1° aprile 2022, primo giorno del mese successivo al compimento di 67 anni d'età, mentre le spese processuali erano state liquidate in complessivi euro 852,00.
Lamentava l'appellante la erroneità della decisione in punto di regolamentazione delle spese di lite, in quanto disposte in violazione dei parametri tabellari ex DM 55/2014 , laddove le stesse erano superiori e precisamente pari ad euro € 2.886,00 come da specifica allegata o altra somma ritenuta di giustizia , tenuto conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 5.201 a € 26.000). Concludeva, pertanto, come in atti per la conseguente riforma parziale della impugnata sentenza, con liquidazione delle spese relative al primo grado di giudizio nella misura sopra indicata ,dedotto quanto già corrisposto dal resistente in virtù del provvedimento impugnato;
,oltre che di quelle successive con attribuzione.
L'IN si costituiva , chiedendo il rigetto del gravame.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Indi all'odierna udienza , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre .
Va in primo luogo rilevato che il gravame investe la sola liquidazione delle spese di lite, sicchè il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini. L'appellante chiede la rideterminazione delle spese di primo grado in misura rispettosa della tariffa forense , ex DM 55/2014 avuto riguardo ai valori minimi di liquidazione di tutte le fasi ( fase di studio , introduttiva, istruttoria e/o trattazione e decisionale ) nonché del valore della controversia, compresa nello scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 E' pacifico ed incontroverso che alla presente fattispecie vada applicato il D.M. 55/2014 , in vigore dal 3 aprile 2014, e ciò alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui ( Cass. Se. n. 17405 del 12/10/2012 per tutte) il giudice nel liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta (Cass. n. 23318 del 18/12/2012; e negli stessi termini Cass. n. 2748 del 11/02/2016, n. 6306 del 31/03/2016).
Il Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi, contenuto nel citato Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 determina le modalità di liquidazione del compenso che sostituisce completamente i parametri e le tariffe previgenti . Il sistema dei compensi ivi previsto è :
1)diversificato per attività stragiudiziali e quelle giudiziali (e, rispetto a quest'ultime, la distinzione tra attività giudiziali civili, amministrative e tributarie, da un lato, e penali, dall'altro);
2) strutturato per una liquidazione per fasi. Il nuovo sistema parametrico conferma la liquidazione per fasi di cui al precedente DM 140/2012 Infatti l'art. 4, comma 5, prevede, per le attività giudiziali di cui trattasi, le seguenti, specifiche, fasi:
- di studio della controversia;
- introduttiva del giudizio;
- istruttoria;
- decisionale;
-di studio e introduttiva del procedimento esecutivo;
- istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo.
Va detto che, in generale, in tema di compensi, vige il principio di proporzionalità tra il compenso stesso e l'importanza dell'opera prestata: l'art. 2, comma 1, decreto n. 55/14 stabilisce infatti che il compenso dell'avvocato deve essere proporzionato all'importanza dell'opera. Trattasi di una previsione che si raccorda con il vecchio decreto ministeriale n. 140/12 e, soprattutto, con l'art. 2233, comma 2, c.c.. Innanzitutto si deve tener conto dei criteri generali per la liquidazione del compenso. Quest'ultimo deve infatti essere individuato tenendo conto:
- delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
- dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare;
-delle condizioni soggettive del cliente
- dei risultati conseguiti;
- della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Presupposto indefettibile per la liquidazione del compenso è l'effettività della prestazione svolta.
L'art. 4, comma 1, seconda parte del regolamento più volte citato, stabilisce che il Giudice, nella liquidazione del compenso, tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle. L'indicazione è senz'altro criterio importante in quanto indica la modalità con la quale il Giudice deve iniziare la valutazione complessiva. Il suddetto DM prevede la facoltà del giudice di operare in maniera discrezionale una variazione in senso diminutivo o maggiorativo L'aumento potrà arrivare fino all'80%, mentre la diminuzione fino al 50%. Una previsione particolare di variazione, sia in aumento, che in diminuzione, è prevista, specificamente, per la fase istruttoria (per quest'ultima, infatti, l'aumento può arrivare al 100%, mentre la riduzione fino al 70%).
Va anche detto che dette soglie numeriche indicate a mezzo percentuale , sia nei minimi che nei massimi ,non sono vincolanti per la liquidazione stessa come si desume dall'art. 4 , comma 1 , che utilizza la locuzione “ di regola”. Del resto l'art. 1 comma 7 del DM 140/2012 stabiliva espressamente che :” In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa”.
Nella specie all'odierno vaglio il valore della causa è riconducibile a quello dello scaglione al quale l'appellante ha fatto riferimento, non contestato dall'IN ed individuato tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 ,
Ebbene i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, -operate le dovute riduzioni al massimo —sono : fase di studio = euro 443,00, fase introduttiva= euro 370,00 ; fase istruttoria e/o trattazione = euro 1.110,00; fase decisionale = euro 963,00, . Operando le dovute sommatorie per le fasi riconosciute si giunge , pertanto , ad una quantificazione pari ad euro 2.886,00 . Nel caso di specie, la liquidazione operata dal primo Giudice di quanto spettante per l'attività difensiva svolta è stata di euro 852,00, e, dunque, inferiore ai suddetti minimi tariffari. Per le suesposte considerazioni si impone quindi l'accoglimento del relativo motivo di doglianza e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, le spese legali relative al giudizio di I^ grado vanno riliquidate nella misura di cui sopra, oltre rimborso forfettario spese generali , IVA e CPA come per legge con attribuzione . Di conseguenza l'INPS va condannato al pagamento della differenza tra l'importo così determinato e quello liquidato nell'impugnata sentenza, pari ad euro 2.034,00. In ordine alle spese del grado ( il cui valore è appunto limitato alla sola differenza tra le spese liquidate e quelle spettanti), le stesse cedono a carico dell'IN soccombente nella misura in dispositivo liquidata , secondo le tabelle ratione temporis vigenti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di I^ grado in complessivi € 2.886,00 ;
-condanna l'INPS al pagamento della somma di euro 2.034,00 pari alla differenza tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata oltre rimborso spese generali ,IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione;
- condanna l'IN al pagamento delle spese del secondo grado che liquida in complessivi euro 960,00 oltre rimborso spese generali ,IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, lì 10 marzo 2025
Il Presidente est. rel.
Dr. Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
.