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Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 28/02/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01682/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03843/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3843 del 2024, proposto da
-OMISSIS-in persona del suo legale rappresentante -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Saverio Esposito, Vittoria Esposito, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Saverio Esposito in Piano Di Sorrento, corso Italia 319 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sorrento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Pasetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Assunta Di Stefano, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console 3 e digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 195 del 29 luglio 2024 emessa dal Dirigente del III Dipartimento del Comune di Sorrento, con cui lo stesso ha disposto la cessazione dell’attività di intrattenimenti musicali all’interno del locale del tipo discoteca ad insegna -OMISSIS- e di tutti i provvedimenti precedenti, preordinati, connessi e conseguenti compreso l’avviso di avvio del procedimento del 4 luglio 2024 prot. n. 40124 richiamato quale parte integrante dall’ordinanza di sospensione dell’attività n. 195 del 26 luglio 2024 e, per quanto di ragione, dell’ordinanza sindacale 41/12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e del Comune di Sorrento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2025 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente società impugna il provvedimento meglio in epigrafe individuato con il quale il Dirigente del III Dipartimento del Comune di Sorrento ha disposto la cessazione dell’attività di intrattenimenti musicali all’interno del locale del tipo discoteca ad insegna -OMISSIS- del Comune di Sorrento sul rilievo del disturbo alla quiete pubblica, conseguente all’esercizio dell’attività, che sarebbe già stato accertato in un pregresso procedimento e peraltro confermato dalla pendenza di un ulteriore procedimento penale.
Deduce la ricorrente di essere regolarmente autorizzata all’esercizio dell’attività, nella quale era subentrata, solo in data 15.11.2023, ad altre ditte; orbene, i rilievi contestati, mossi sulla base di esposti di un terzo poi individuato per la odierna controinteressata, erano pressoché tutti risalenti agli anni 2022 e 2023, allorché l’attività era gestita da altra ditta, il cui titolare era stato pure destinatario di sanzioni penali; l’ultimo episodio contestato, invece, risalente al 25.5.2024, non risultava suffragato da accertamenti idonei a radicare il contestato inquinamento sonoro ovvero il pregiudizio per la salute pubblica.
Da qui il ricorso che deduce plurimi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere, sinteticamente riassunti come segue:
l’incompetenza del Dirigente all’emanazione dell’ordinanza in questione, qualificabile contingibile e urgente e dunque riservata al sindaco;
il difetto di istruttoria, non essendo stato compiuto alcun accertamento specifico circa la ricorrenza dei presupposti richiesti dall’art. 9 L. 447/95, disposizione pertinente nella specie, ed essendo stato il provvedimento fondato sull’acritica accettazione di quanto rappresentato nell’esposto privato;
la violazione della indicata disposizione, giacché, in caso di violazione, la sanzione prevista sarebbe unicamente quella pecuniaria, laddove, in caso di recidiva, la sospensione avrebbe potuto essere disposta per 15 giorni e non sine die, come nel caso;
ove mai fosse contestata la violazione delle prescrizioni orarie contenute nel provvedimento autorizzatorio, le stesse sarebbero superate dalla novellata disciplina in tema di liberalizzazione degli orari di esercizio delle attività economiche, tenuto conto che si tratta, nella specie, di “discoteca”;
l’omissione delle garanzie procedimentali giacché, a fronte di un’istanza di accesso, l’Amministrazione ha provveduto in tempi incompatibili con l’esame della documentazione e degli atti presupposto del provvedimento, emanato nello stesso giorno in cui è stato consentito l’accesso.
Si costituivano il Comune di Sorrento e la controinteressata, contestando l’avverso dedotto e insistendo per il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare.
Con Ordinanza n. 1571/2024, il Collegio accoglieva la proposta istanza cautelare sospendendo il provvedimento impugnato, in linea con quanto già ritenuto in sede monocratica.
Le parti depositavano memorie e documentazione.
All’esito della pubblica udienza del 25 febbraio 2025, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.
Il ricorso è fondato.
Giova premettere che il provvedimento impugnato avrebbe inteso porre rimedio a quanto rappresentato nell’esposto della controinteressata che lamentava il perdurante disturbo al riposo e alla quiete indotto dall’attività di intrattenimento esercitata dalla ricorrente.
Giova premettere che l’ordinamento definisce l’inquinamento acustico come “l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi” (art. 2, comma 1, L. 447/1995).
La legge 447/1995 individua poi, direttamente o per mezzo di successivi regolamenti, le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, i metodi di misurazione e i valori limite di immissione dei rumori, determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d’uso della zona da proteggere.
Ove ne ricorra la necessità, ossia “quando sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministero dell’Ambiente (...) e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell’ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimenti delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività … (ex art. 9 L. 447/1995).
L’inottemperanza al provvedimento “legittimamente adottato dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 9” è poi punito con una sanzione amministrativa pecuniaria (cfr. art. 10 L. 447/1995).
Orbene, nel caso di specie, l’ordinanza dirigenziale impugnata, che richiama l’inottemperanza ad un precedente (e risalente) provvedimento sindacale (l’ordinanza n. 42/2012), dispone la sospensione sine die dell’esercizio dell’attività.
E’ evidente, giusta quanto sopra esposto, che l’inibitoria dell’esercizio dell’attività rientra certamente tra i possibili contenuti delle ordinanze contingibili e urgenti di cui al richiamato art. 9 L. 447/1995 a tutela della salute e dell’ambiente in caso di necessità, mentre non può giammai costituire “sanzione” per la violazione delle condizioni di esercizio autorizzato, che è punita con sanzioni meramente pecuniarie.
D’altra parte, i presupposti per disporre la sospensione, totale o parziale, dell’attività esercitata riposano su “eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente”, di cui il provvedimento deve dare puntualmente conto.
Alla stregua di quanto sopra esposto, l’ordinanza dirigenziale è inficiata da indubbia equivocità, giacché per un verso si atteggia come sanzionatoria, in tal caso irrogando, però, una sanzione non prevista dall’ordinamento, dall’altro come ordinanza contingibile e urgente, in tal caso difettando di competenza alla sua emanazione (riservata al Sindaco) e di istruttoria e motivazione, essendo del tutto carenti gli accertamenti previ (misurazione dei livelli sonori in tesi incompatibili, ma anche eventuale imputabilità della contestata recidiva con riferimento alle pregresse contestazioni rivolte a soggetto differente) e la motivazione circa il rischio o la lesione per la salute o l’ambiente.
In definitiva, l’ordinanza sarebbe illegittima sia se qualificata di natura sanzionatoria e dunque di competenza del Dirigente, sia se qualificata contingibile e urgente, dunque riservata alla competenza del Sindaco.
In aggiunta a quanto precede, osserva il Collegio che una sospensione “sine die” è in sé non consentita dall’ordinamento, qualificandosi, nella sostanza, come “revoca” dell’autorizzazione rilasciata in assenza dei presupposti per legge richiesti all’esercizio del potere di secondo grado.
Il ricorso va dunque accolto in dirimente considerazione dei rilievi che precedono e salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione; in proposito, il Collegio deve ribadire che tutti i provvedimenti a tutela della salute pubblica e dell’ambiente, in materia di inquinamento acustico, devono seguire l’iter procedimentale descritto nella L. 447/1995, ed essere assistiti dai doverosi previ accertamenti tecnici al fine di evitare che l’esercizio di attività economiche possa essere limitato in mancanza della stringente verifica dei presupposti di legge richiesti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura in dispositivo indicata a carico del Comune di Sorrento, mentre sussistono giuste ragioni per la compensazione tra le parti private.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna il Comune di Sorrento al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 2.000.00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato; compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente, Estensore
Davide Soricelli, Consigliere
Gianluca Di Vita, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.