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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/08/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1756/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Isabella Mariani Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1756/2019 promossa da:
ed quali eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1 rappresentate e difese sia congiuntamente che disgiuntamente
[...] dagli avv.ti Settimio e Barbara Chelli ed elettivamente domiciliate presso il loro studio sito in GR, via Adige n. 51
APPELLANTI contro
, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 quali eredi di rappresentati e Controparte_4 Persona_2 difesi dall'avv. Corrado Brilli e dall'avv. Paolo Vagnoni, unitamente e disgiuntamente all'avv. Fabiana Di Vincenzo ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti Corrado Brilli e Paolo Vagnoni sito in Arezzo, viale
Matteotti n. 12
APPELLATI
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti: per parte appellante ed quali eredi di Parte_1 Parte_2
Persona_1
1 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza n. 415/2019 pronunciata dal Tribunale di GR in data 31.05.2019 e pubblicata il 03.06.201, riconoscere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione e della sentenza per violazione dell'art. 164, in relazione all'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c. nonché del disposto dell'art. 1350
n. 11 c.c.. In subordine, nel caso di mancata pronuncia di nullità della sentenza, riconoscere, dichiarare e disporre che debbano essere fatti due lotti di equivalente valore, anche con conguaglio, degli immobili posti in IO-CA Via Toscana n.
40, oggetto del presente giudizio, nonché due lotti degli immobili posti in località RR
AZ e due lotti di quelli posti in GR Via Cosa n.
5. In ogni caso, voglia condannare a rifondere a le spese dei due gradi Persona_2 Persona_1 del giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Settimio Chelli che si dichiara procuratore antistatario e voglia porre definitivamente a carico di le spese della Persona_2
C.T.U.. Si oppongono alla riunione del presente giudizio a quello iscritto al n.
1622/2019 poiché trattasi dello scioglimento della comunione e della divisione di beni immobili aventi titolo e provenienza diversi. Chiedono che la causa sia trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali repliche”.
CONCLUSIONI INTEGRATE ALLA UDIENZA DEL 28.01.2025: “L'avv. Chelli, atteso il mancato raggiungimento di un accordo transattivo, chiede che le due cause (la n.
1756/2019 e la n. 1622/2019) vengano trattenute in decisione separatamente, assegnando nella causa iscritta al n. 1756/2019 i beni in proprietà esclusiva ai condividenti secondo le risultanze della CTU, mentre nella causa iscritta al n.
1622/2019, qualora i beni non siano ritenuti comodamente divisibili, chiede che si proceda alla vendita al miglior offerente e alla divisione del ricavato al 50% tra le parti.” per parte appellata , , e Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 quali eredi di
[...] Persona_2
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, adversis reiectis, respingere integralmente l'appello proposto da , e poi il giudizio riassunto dagli Persona_1 eredi e avverso la sentenza n. 415/2019, Parte_1 Parte_2 emessa dal Tribunale di GR, in persona del Giudice Dott.ssa Paola Caporali, in data 31.05.2019, depositata in data 03.06.2019, perché inammissibile e/o del tutto infondato in fatto e in diritto. Vittoria di spese, compensi professionali del presente
2 grado del giudizio, definitiva attribuzione delle spese di Ctu di questo grado ove sostenute e del Consulente di parte di . Denegato il contraddittorio Persona_2 su eventuali domande nuove avversarie.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale Ordinario di GR, con sentenza n. 415/2019, pubblicata il 3 giugno 2019, a definizione del giudizio di primo grado n. R.G. 752/2017 così disponeva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe emarginate, ogni diversa deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
• Dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria inter partes;
• Dispone la divisione della massa secondo le quote indicate come in parte motiva;
• Respinge nel resto
• Dichiara interamente compensate tra le parti tutte le spese di lite;
• Pone le spese di CTU, liquidate come in atti, a carico di entrambe le parti in misura tra loro.”
Il Giudice di primo grado premetteva quanto segue: conveniva in giudizio e In Persona_2 Persona_1 Parte_1 ordine alla posizione di quest'ultima, la domanda di accertamento di atti di appropriazione indebita di beni della defunta madre con conseguente condanna alla restituzione o al risarcimento dei danni era stata definita con sentenza parziale di rigetto n. 718/2016. Per quanto concerneva l'attore chiedeva Persona_1
l'annullamento degli atti di depauperamento dallo stesso asseritamente commessi nella qualità di procuratore generale e tutore provvisorio della defunta madre e conseguentemente chiedeva la restituzione di quanto Parte_3 indebitamente acquisito oltre al risarcimento del danno derivante dal reato di cui all'art. 643 c.p.c.. Chiedeva inoltre lo scioglimento della comunione ereditaria con il fratello convenuto, derivante dalla morte della madre e contestuale scioglimento di quella pregressa sussistente con il fratello. Infine, l'attore chiedeva che venisse dichiarata l'illegittima ritenzione da parte del convenuto della chiave del fabbricato in comune sito in RR AZ, con condanna alla relativa disponibilità della comproprietà oltre al pagamento dell'indennità di occupazione. Si costituiva
3 aderendo alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria Persona_1
e per il resto contestava tutto quanto ex adverso proposto, chiedendo in via riconvenzionale il rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del padre insieme alla metà di quelle sostenute per la realizzazione di un capannone nel terreno comune. La causa veniva istruita documentalmente, tramite consulenze tecniche d'ufficio e prove testimoniali e all'esito della sentenza parziale sopramenzionata veniva rimessa sul ruolo e disposta la separazione della domanda relativa alla divisione della comunione ereditaria derivante dalla morte della madre dalla causa inerente alla divisione ereditaria derivante dalla morte del padre.
Preliminarmente il giudice di primo grado delimitava l'oggetto del giudizio nello scioglimento della comunione ereditaria paterna, rilevando la mancata contestazione, di entrambe le parti, in ordine allo scioglimento della comunione e alle rispettive quote di spettanza di ½ ciascuno. Ciò posto, richiamando il principio
“communio est mater rixarum” per cui la divisibilità dei beni in comunione costituisce la regola e la indivisibilità l'eccezione, accoglieva la domanda di scioglimento della suddetta comunione inter partes riguardanti beni tra loro diversi e distinti. In particolare, richiamava l'orientamento giurisprudenziale secondo cui quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi non si realizza un'unica comunione ma tante quante sono i titoli di provenienza dei beni con la conseguenza che, in caso di divisione, si avranno tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente fa valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre. Da ciò la necessità di procedere ad autonoma decisione relativamente alla comunione ereditaria derivante dalla morte del padre rispetto a quella della madre. Nel caso di specie, il giudice rilevava che dalla ricostruzione operata dal ctu era emerso che l'eredità del de cuius comprendeva la quota di ½ della proprietà di 4 appartamenti a GR, via della Cosa e la piena proprietà del terreno in loc. IO CA posto che la realizzazione della relativa palazzina era avvenuta successivamente alla morte del padre e pertanto non rientrante nella sua successione. Il suddetto compendio immobiliare, alla morte di spettava per 1/3 a ciascuno dei figli e Controparte_2 per 1/3 alla moglie già proprietaria del restante ½ degli Parte_3 appartamenti e relativamente a ciò che concerne la madre ribadiva che si era già proceduto con autonoma causa. Dunque, il primo giudice aderiva a quanto
4 affermato dal ctu ed in particolare sul fatto che il compendio immobiliare non fosse divisibile in rerum natura proprio per la ripartizione delle quote e per le successive costruzioni non cadenti in questa successione e conseguentemente non suscettibile di vendita, considerato peraltro che le altre quote erano già oggetto della parallela autonoma divisione ereditaria derivante dalla morte della madre. Per tali motivi si procedeva ad una assegnazione in base a quote figurative di valore astratto, pari ciascuna ad € 72.283,33. Ciò posto, compensava le spese di lite e di ctu e statuiva come da dispositivo sopra riportato.
Impugna preliminarmente ricostruendo i fatti (pp 1-17) sulla base Persona_1 dei seguenti motivi:
1) Violazione e/o errata e falsa applicazione degli artt. 1350, 1111, 1112
e 1114 c.c.
L'odierno appellante, al fine di illustrare le suddette violazioni, specifica la provenienza e la consistenza dei diversi cespiti immobiliari. In particolare:
- N. 3 appartamenti con garage, soffitte e resede di terreno circostante posti in
IO – CA, via Toscana n. 40, censiti al C.F. del Comune di IO al f. 44, part. 133 il terreno di mq. 440, ed al f. 44 particelle 133 sub 3, 133 sub 4, 133 sub 5 e 133 sub 6 i fabbricati, di proprietà di e Persona_1
per ½ ciascuno, il terreni di mq 440 era pervenuto per 1/3 Per_2 ciascuno a e ai fratelli alla morte del padre e Parte_3 Per_1 successivamente donava ai due figli la nuda proprietà della Parte_3 sua quota di 1/3 del suddetto terreno su cui i fratelli hanno costruito Per_1
a propria cura e spese la palazzina composta dai tre appartamenti sopra menzionati, garage e soffitte, con nulla osta ottenuto nell'anno 1976 e successivi titoli edificatori, agli stessi intestata e di proprietà per ½ ciascuno.
Dunque, secondo l'odierno appellante se tale complesso edilizio (tre appartamenti, garage e soffitte) si considera una pertinenza è da considerare proveniente dalla eredità di e non dalla donazione di Controparte_2 Pt_3
come ritenuto dal Tribunale quindi avente titolo e provenienza diversi
[...] dagli immobili posti in località RR AZ che sono provenienti dalle donazioni e dalla successione di , dovendo essere divisi in due Parte_3 lotti separati e distinti dagli altri. Se invece si ritiene che i fabbricati abbiano titolo e provenienza originari propri allora trattasi di comunione ordinaria,
5 non rientrante in quella ereditaria di e pertanto per gli stessi Parte_3 devono essere fatti due lotti di equivalente valore, anche con conguaglio e la domanda di divisione, così come proposta da deve essere Persona_2 in ogni caso rigettata, non costituendo detta divisione l'oggetto della presente causa;
- Diritti di comproprietà pari alla metà su 2 appartamenti, garage, soffitte e piccoli resede di terreno posti in GR Via Cosa n. 5, censiti l C.F. del detto Comune al f. 88, part. 550 sub 1, 550 sub 2 e part. 2086 sub 5 pervenuti ai condividenti per successione di per 1/6 Controparte_2 ciascuno e per successione della madre per 2/6 ciascuno e Parte_3 giustamente assegnati ed attribuiti in proprietà esclusiva ai condividenti per
½ ciascuno;
- Fabbricato rurale su due piani in località RR AZ (f. 36, part. 655) con relativa corte (part. 655) e annessi agricoli costituiti dalla ex porcilaia e capannone prefabbricato, realizzato da , nonché terreni di Persona_1 mq. 7.700 (f. 36, part.lle 655, 46 e 656) pervenuti ai condividenti per ½ ciascuno con atto di donazione da parte di;
Parte_3
- Alla morte di sono caduti in successione i diritti di proprietà Parte_3 pari a 4/6 sugli immobili posti in GR via Cosa n. 5 sopra menzionati e per la quota di 1/303 sull'intero i diritti di proprietà su ettari 892.24.60 di terreni agricoli costituenti la . Parte_4
Ciò posto, secondo l'odierno appellante, visti gli artt. 1350 e 2646 c.c., Per_2
non poteva chiedere con una unica domanda la divisione di beni
[...] immobili aventi titolo e provenienza diversi ma doveva proporre una domanda di divisione degli immobili per ogni titolo e provenienza e dovevano essere formati due lotti per gli immobili di ciascun titolo. Il giudice di primo grado ha richiamato un orientamento giurisprudenziale che appunto impone la diversificazione delle operazioni divisionali in virtù di titoli diversi che ha poi successivamente disatteso applicandolo in maniera errata e dunque provvedendo ad una divisione unitaria delle stesse, ritenendo che la comunione ordinaria sugli immobili posti in IO-CA via Toscana n.40 esistente fra le parti fosse costituita da donazione fatta in vita ai propri figli da . Parte_3
Inoltre, con riferimento ai tre appartamenti di IO-CA possono essere
6 divisi unicamente quello in cui abitava , il garage interrato e le Parte_3 soffitte mentre quello posto al primo piano deve essere assegnato all'odierno appellante e a controparte quello posto al secondo piano ai sensi dell'art. 1112
c.c. in quanto lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratti di cose che se divise cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate.
In particolare, l'odierno appellante rileva che tra le parti vi sarebbe un tacito accordo in forza del quale ognuno ha posseduto e goduto in maniera esclusiva il proprio appartamento per cui, in ordine al complesso immobiliare di IO-
CA via Toscana n.40, proporrebbe la seguente divisione, anche nel rispetto dell'art. 1114 c.c.: assegnazione a dell'appartamento sito al Persona_1 primo piano e a quello del secondo piano e poi ad uno dei due Persona_2 condividenti l'appartamento dove abitava la madre e all'altro garage, soffitte, con eventuale conguaglio. L'odierno appellante aderisce alla divisione degli immobili siti in GR così come effettuata in primo grado ma ad una delle quote dovrebbe essere aggiunta per intero quella di 1/303 del terreno della
Comunione con conguaglio della metà del suo valore Parte_4 stimato in € 3.000,00 proveniente dalla eredità di Secondo Parte_3
l'odierno appellante, una causa e una divisione in due lotti a sé doveva essere fatta per gli immobili costituenti la comunione di RR AZ che sono pervenuti alle parti per donazione della madre del 29 marzo 1993, errando il
Tribunale nel procedere ad una unica divisione comprendente tutti gli immobili.
Con particolare riferimento agli immobili costituenti la comunione di RR
AZ, pervenuti alle parti per donazione della madre del 29 marzo 1993 con una sproporzione pari circa a € 20.000,00, il Tribunale non ha tenuto conto della suddetta peraltro risultante dagli elaborati e dalla documentazione dell'ausiliario del ctu. Per tali motivi, prima di procedere alla divisione e alla assegnazione delle quote, il giudice di primo grado avrebbe dovuto tenere conto della sproporzione sopra indicata accreditando la differenza a Persona_1
L'odierno appellante propone la seguente divisione ex art. 1114 c.c.: attribuzione ad uno degli eredi del piano terreno del fabbricato rurale, magazzino prefabbricato realizzato sulla particella 655 e la metà della corte di mq. 1.690
(part. 655) e del terreno adiacente e all'altro il primo piano del fabbricato, la porcilaia e l'altra metà della corte e del terreno adiacente, anche con conguaglio.
7 2) Violazione e/o falsa applicazione e errata applicazione degli artt. 737,
724, 725, 727 e 713 c.c.
L'odierno appellante sostiene che, ai sensi dell'art. 713 c.c., Persona_2 con un solo atto avrebbe potuto chiedere unicamente la divisione dei beni caduti in successione a seguito della morte della madre e non anche quella dei beni in comunione ordinaria né di quelli provenienti dalla successione del padre né dalla donazione della madre, rientrando tra quelli che ai sensi dell'art. 1350 n.
11 c.c. devono essere per atto pubblico o scrittura privata a pena di nullità, dovendo, stante il dissenso del , proporre una domanda di Persona_1 divisione per ogni compendio immobiliare avente lo stesso titolo e provenienza.
Per tali motivi, avendo il giudice accolto la domanda di di Persona_2 formazione di una unica massa, la sentenza è nulla per violazione dell'art. 1350
c.c..
Si costituisce preliminarmente eccependo la inammissibilità Persona_2 dell'appello ex art. 342 c.p.c., così motivando: in ordine al primo motivo di appello relativo al fatto che la palazzina composta da tre appartamenti realizzata dopo la morte del padre sul terreno posto in
IO CA dovesse costituire comunione ordinaria autonoma e comunque rientrante nell'oggetto della causa relativa alla successione di , Parte_3
l'odierno appellato rileva che già la sentenza appellata lo ha precisato dunque non si comprende il fondamento della censura. Proseguendo, l'odierno appellato rileva come il giudice di primo grado ha effettivamente operato una diversificazione tra la comunione ereditaria derivanti dalla morte del padre e quella derivante dalla morte della madre, comprensiva delle donazioni eseguite dalla medesima in parti eguali e pro indiviso, evidenziando proprio tale peculiarità che consentirebbe di considerare tale comunione derivante da un unico titolo. Peraltro, l'odierno appellante nulla ha obiettato in corso di causa circa la decisione del giudice di procedere alla divisione in tal modo, in particolare aderendo alla decisione del giudice nella ordinanza del 25.10.2017 che aveva ritenuto necessario appunto formare “due lotti distinti, da assegnare ai condividenti, l'uno per il presente giudizio e l'altro per la causa 23284/03”.
L'odierno appellante censura il progetto divisione del ctu con considerazioni che avrebbero dovuto avere luogo in sede di osservazioni e che sono comunque
8 infondate come la asserita indivisibilità degli appartamenti posti in IO-
CA. Fermo quanto esposto circa la correttezza dell'operato del primo giudice, comunque bisogna tenere in considerazione il fatto che i due eredi vantano quote identiche rispetto alle due masse ereditarie e dunque il risultato resterebbe identico a prescindere dal metodo di divisione utilizzato;
in ordine al secondo motivo di appello non si comprende il motivo per cui la domanda del non poteva avere ad oggetto la divisione di tutti i beni in Persona_2 comunione con il fratello. È vero che, in difetto di formale consenso di uno dei condividenti, non si può addivenire ad una divisione unitaria e infatti così è stato posto che il giudice ha proceduto con due divisioni che hanno poi dato vita a due procedimenti paralleli.
La causa veniva presa in decisione alla udienza del 28 gennaio 2025 dalla
Presidente delegata per l'incombente con termini per deposito di note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, per i motivi che seguono, è da decidere come segue.
Esso si presente per la maggior parte inammissibile.
L'art. 342 c.p.c. impone, all'appellante, requisiti di forma che devono essere necessariamente rispettati per non incorrere nella sanzione dell'inammissibilità, collegata all'inesatta o incompleta esposizione dei motivi di gravame. In particolare la giurisprudenza di legittimità, che più volte si è espressa su questo punto, afferma che: "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni
e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado" (Cass. n. 27199/2017). A tal fine, non si ritiene che, allo stato dei fatti,
l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti
9 contestati in quanto non risulta essere confutato sulla motivazione assunta. In particolare, la sentenza in questa sede impugnata ha statuito in ordine alla comunione ereditaria derivante dalla morte del padre delle parti, Controparte_2 per effetto della separazione del giudizio disposta con provvedimento del 7 marzo
2017. Dalla lettura dell'atto introduttivo non si comprende in che modo andrebbero riformati i capi della sentenza impugnati, mancando del tutto la parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo giudice: l'odierno appellante sembra confondere i due giudizi, riproponendo le medesime censure di cui alla sentenza n. 414/2019 relativa alla successione derivante dalla morte della madre,
. In sintesi, poiché unico oggetto della causa era la eredità paterna, Parte_3 la parte appellante salvo quanto infra non muove alcuna censura specifica ed anzi accetta alla divisione sia pure fittizia operata dal giudice. Non rileva per lo scioglimento della comunione paterna il terreno di IO CA (pervenuto alle parti per 1/3 ciascuno) perché oggetto di successiva comunione ordinaria come statuito nella sentenza n. 1459/2025: “In particolare, dopo aver specificato la provenienza e la consistenza dei diversi cespiti immobiliari, l'odierno appellante censura la sentenza di primo grado avendo il giudice provveduto ad una divisione unitaria degli stessi non considerando l'orientamento giurisprudenziale, seppur dallo stesso richiamato (Cass. n. 3512/2019), che impone la diversificazione delle operazioni divisionali in virtù di titoli diversi. Alcuni cespiti, come si dirà meglio infra, formano tra i fratelli oggetto di comunione ereditaria mentre altri di comunione ordinaria. Diversamente, il primo giudice ha operato un unico scioglimento della comunione ereditaria della , tenendo conto non solo della collazione Parte_3 delle donazioni di beni effettuata dalla de cuius nei confronti di e Per_1 Per_2 ma anche di immobili facenti parte della comunione ordinaria tra i fratelli. Ciò
[...] posto, condividendo l'orientamento giurisprudenziale univoco che impone la diversificazione delle operazioni divisionali in virtù di titoli diversi (Cass. n.
3512/2019), si procederà in tal senso. In particolare, alla morte di , Parte_3 intervenuta dopo il decesso del di lei marito e Controparte_2 Per_2 Per_1 hanno ereditato la quota posseduta dalla madre (4/6) sui due appartamenti
[...] siti in via Cosa n.5, del garage e delle soffitte nonché l'intera proprietà, per ½ ciascuno, della quota indivisa pari a 1/303 di terreni agricoli denominati Comunione
Immobiliare “Capalbiaccia”. Quanto alle donazioni in vita effettuate dalla madre, a
10 e a è pervenuto il compendio composto da terreni e Per_2 Persona_1 fabbricati a RR AZ per la quota di ½ ciascuno e la nuda proprietà, ciascuno per 1/6, del lotto edificabile sito nel comune di IO (i restanti 2/6 erano stati dai fratelli ereditati alla morte del padre per la quota di 1/3 ciascuno) su cui successivamente hanno realizzato l'immobile di cui è causa. Prima di procedere alla ricostruzione delle masse da dividere, si enunciano i seguenti principi ricavati dalla giurisprudenza da applicare al caso di specie che, stante la presenza dei beni donati anzidetti, prevede l'istituto della collazione di cui all'art. 737 c.c.:
1. La collazione ereditaria, per legge, può avvenire o per conferimento del bene in natura o per imputazione e “in tema di divisione ereditaria, spetta al coerede donatario la scelta di effettuare la collazione dell'immobile donato in natura con la conseguenza che se non esercita tale scelta, la collazione deve farsi per imputazione del relativo valore alla quota di sua spettanza” (Cass. 17409
2023) con la conseguenza per cui, non avendo le parti proceduto ad una scelta in tal senso, verrà imputato il valore della quota di spettanza dei beni donati come sopra descritti;
2. Peraltro, “la collazione per imputazione si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo donatario;
sicchè, ove il condividente abbia optato per la prima (N.d.r.: o nel caso in cui non abbia effettuato la scelta e comunque la collazione dovrà farsi per imputazione), la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato (…)” (Cass. 9177 2018).
Partendo da questi presupposti, devono venire imputati alla massa attiva del patrimonio ereditario le somme di denaro corrispondenti al valore dei beni donati dalla madre ed in particolare la quota di 1/6 ciascuno del lotto edificabile sito in
IO CA e la totalità del compendio sito in RR AZ per la quota di ½ ciascuno. Di fatto le donazioni sono state effettuate dalla madre ai due figli in parti uguali per cui le stesse si devono ritenere neutre nei calcoli rispetto alla ricostruzione della massa poichè nulla aggiungono e nulla tolgono al patrimonio ereditario. I beni oggetto di donazione, atteso l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato sub
2, rimangono di proprietà dei fratelli e come tali costituiscono oggetto di Per_1
11 comunione ordinaria unitamente all'immobile sito in IO CA, già di proprietà dei medesimi.
Posto quanto sopra statuito, le masse da dividere si presentano come segue:
• La comunione nascente dalla eredità della madre costituita dalla totalità di
(quota di ½ ciascuno) e dai 4/6 degli appartamenti siti in CP_5
GR (quota di 2/6 ciascuno) unitamente al valore dei beni donati stante
l'applicazione dell'istituto della collazione per imputazione con gli effetti di cui si è detto sopra;
• La comunione ordinaria costituita dai beni di proprietà dei fratelli quali il compendio composto da terreni e fabbricati a RR AZ (che per effetto della collazione per imputazione, rimane di proprietà dei e l'immobile Per_1 costruito dagli stessi sito in IO CA.”
Merita viceversa accoglimento la domanda relativa alla assegnazione dei lotti posti in GR via Cosa n.5 formulata nelle conclusioni di cui all'atto introduttivo (“In subordine, nel caso di mancata pronuncia di nullità dell'atto di citazione e della sentenza, riconoscere, dichiarare e disporre che debbano essere fatti (…) e due lotti di quelli posti in GR Via Cosa n. 5”), attesa la mancata attribuzione in concreto delle quote come correttamente e non contestatamente calcolate. Poiché nella sentenza n. 1459/2025 è stata operata la divisione assegnando agli eredi di Per_1
i 4/6 dell'appartamento a piano terra sito in via Cosa n. 5, GR con
[...] garage, corti sub 10, 11, ripostiglio e corridoio piano terra e area urbana e agli eredi di i 4/6 dell'appartamento al primo piano sito in via Cosa, Persona_2
GR oltre alle due soffitte sub 14 e 15, attribuisce rispettivamente agli eredi di e i restanti 2/6 delle medesime porzioni ( consolidandoli Per_1 Persona_2 su uno solo per ciascuno dei 2 appartamenti (pari al 50% , della intera quota da dividere salvo il conguaglio ) atteso che sull'intero, la quota di ciascuno in astratto era pari a 1/6 . Quindi conseguentemente:
1) A (e per lui a ed in qualità Persona_1 Parte_1 Parte_2 di eredi) i 2/6 dell'appartamento a piano terra di GR via Cosa, con garage e corti sub 10, 11, ripostiglio e corridoio piano terra e area urbana censiti tutti al CF del Comune di GR F. 88 partic. 559: appartamento piano terra, sub 1, cat. A/4 classe 3 vani 5; garage e corte scoperta, sub 10, cat. C/6 classe 6; corte di pertinenza sub. 11, b.c.n.c. ai sub. 1, 4, 10 e 13;
12 ripostiglio/corridoio al piano terra, sub. 13, cat. C/2, classe 4; corte scoperta censita quale area urbana, sub. 9;
2) A (e per lui a , Persona_2 Controparte_1 Controparte_2
e in qualità di eredi) i 2/6 Controparte_3 Controparte_4 dell'appartamento al primo piano di GR via Cosa oltre alle due soffitte sub 14, 15, censiti tutti al CF del Comune di GR F. 88 partic. 559: appartamento piano primo, sub. 4, cat. A/4, classe 3; soffitta al piano secondo, sub. 14, cat. C/2, classe 1; soffitta al piano secondo, sub. 15, cat.
C/2, classe 1.
In ossequio al principio per cui il giudice di appello, quando riforma totalmente o parzialmente la sentenza di primo grado, dispone d'ufficio una nuova regolamentazione delle spese di lite, quale conseguenza della pronuncia di merito, attesa la complessità oggettiva della causa e la non totale inammissibilità dell'appello, si ritiene opportuna la compensazione delle spese di lite del presente grado del giudizio, del primo grado e del cautelare. Per le medesime motivazioni le spese di ctu del presente grado e del primo grado sono tutte poste a carico di entrambe le parti in misura tra loro.
PQM
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 415/2019 del Tribunale Ordinario di GR
DISPONE la divisione della massa derivante dalla comunione ereditaria come segue: assegna
1) A (e per lui a ed in qualità Persona_1 Parte_1 Parte_2 di eredi) i 2/6 dell'appartamento a piano terra di GR via Cosa, con garage e corti sub 10, 11, ripostiglio e corridoio piano terra e area urbana censiti tutti al CF del Comune di GR F. 88 partic. 559: appartamento piano terra, sub 1, cat. A/4 classe 3 vani 5; garage e corte scoperta, sub 10, cat. C/6 classe 6; corte di pertinenza sub. 11, b.c.n.c. ai sub. 1, 4, 10 e 13; ripostiglio/corridoio al piano terra, sub. 13, cat. C/2, classe 4; corte scoperta censita quale area urbana, sub. 9;
13 2) A (e per lui a , Persona_2 Controparte_1 Controparte_2
e in qualità di eredi) i 2/6 Controparte_3 Controparte_4 dell'appartamento al primo piano di GR via Cosa oltre alle due soffitte Codi sub 14, 15, censiti tutti al CF del Comune di GR F. 88 partic. : appartamento piano primo, sub. 4, cat. A/4, classe 3; soffitta al piano secondo, sub. 14, cat. C/2, classe 1; soffitta al piano secondo, sub. 15, cat.
C/2, classe 1;
COMPENSA tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
PONE le spese di CTU del primo grado e del secondo grado a carico di entrambe le parti per ½ ciascuno.
Firenze, 20 luglio 2025 La Presidente rel.
Isabella Mariani
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Isabella Mariani Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1756/2019 promossa da:
ed quali eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1 rappresentate e difese sia congiuntamente che disgiuntamente
[...] dagli avv.ti Settimio e Barbara Chelli ed elettivamente domiciliate presso il loro studio sito in GR, via Adige n. 51
APPELLANTI contro
, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 quali eredi di rappresentati e Controparte_4 Persona_2 difesi dall'avv. Corrado Brilli e dall'avv. Paolo Vagnoni, unitamente e disgiuntamente all'avv. Fabiana Di Vincenzo ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti Corrado Brilli e Paolo Vagnoni sito in Arezzo, viale
Matteotti n. 12
APPELLATI
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti: per parte appellante ed quali eredi di Parte_1 Parte_2
Persona_1
1 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza n. 415/2019 pronunciata dal Tribunale di GR in data 31.05.2019 e pubblicata il 03.06.201, riconoscere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione e della sentenza per violazione dell'art. 164, in relazione all'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c. nonché del disposto dell'art. 1350
n. 11 c.c.. In subordine, nel caso di mancata pronuncia di nullità della sentenza, riconoscere, dichiarare e disporre che debbano essere fatti due lotti di equivalente valore, anche con conguaglio, degli immobili posti in IO-CA Via Toscana n.
40, oggetto del presente giudizio, nonché due lotti degli immobili posti in località RR
AZ e due lotti di quelli posti in GR Via Cosa n.
5. In ogni caso, voglia condannare a rifondere a le spese dei due gradi Persona_2 Persona_1 del giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Settimio Chelli che si dichiara procuratore antistatario e voglia porre definitivamente a carico di le spese della Persona_2
C.T.U.. Si oppongono alla riunione del presente giudizio a quello iscritto al n.
1622/2019 poiché trattasi dello scioglimento della comunione e della divisione di beni immobili aventi titolo e provenienza diversi. Chiedono che la causa sia trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali repliche”.
CONCLUSIONI INTEGRATE ALLA UDIENZA DEL 28.01.2025: “L'avv. Chelli, atteso il mancato raggiungimento di un accordo transattivo, chiede che le due cause (la n.
1756/2019 e la n. 1622/2019) vengano trattenute in decisione separatamente, assegnando nella causa iscritta al n. 1756/2019 i beni in proprietà esclusiva ai condividenti secondo le risultanze della CTU, mentre nella causa iscritta al n.
1622/2019, qualora i beni non siano ritenuti comodamente divisibili, chiede che si proceda alla vendita al miglior offerente e alla divisione del ricavato al 50% tra le parti.” per parte appellata , , e Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 quali eredi di
[...] Persona_2
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, adversis reiectis, respingere integralmente l'appello proposto da , e poi il giudizio riassunto dagli Persona_1 eredi e avverso la sentenza n. 415/2019, Parte_1 Parte_2 emessa dal Tribunale di GR, in persona del Giudice Dott.ssa Paola Caporali, in data 31.05.2019, depositata in data 03.06.2019, perché inammissibile e/o del tutto infondato in fatto e in diritto. Vittoria di spese, compensi professionali del presente
2 grado del giudizio, definitiva attribuzione delle spese di Ctu di questo grado ove sostenute e del Consulente di parte di . Denegato il contraddittorio Persona_2 su eventuali domande nuove avversarie.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale Ordinario di GR, con sentenza n. 415/2019, pubblicata il 3 giugno 2019, a definizione del giudizio di primo grado n. R.G. 752/2017 così disponeva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe emarginate, ogni diversa deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
• Dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria inter partes;
• Dispone la divisione della massa secondo le quote indicate come in parte motiva;
• Respinge nel resto
• Dichiara interamente compensate tra le parti tutte le spese di lite;
• Pone le spese di CTU, liquidate come in atti, a carico di entrambe le parti in misura tra loro.”
Il Giudice di primo grado premetteva quanto segue: conveniva in giudizio e In Persona_2 Persona_1 Parte_1 ordine alla posizione di quest'ultima, la domanda di accertamento di atti di appropriazione indebita di beni della defunta madre con conseguente condanna alla restituzione o al risarcimento dei danni era stata definita con sentenza parziale di rigetto n. 718/2016. Per quanto concerneva l'attore chiedeva Persona_1
l'annullamento degli atti di depauperamento dallo stesso asseritamente commessi nella qualità di procuratore generale e tutore provvisorio della defunta madre e conseguentemente chiedeva la restituzione di quanto Parte_3 indebitamente acquisito oltre al risarcimento del danno derivante dal reato di cui all'art. 643 c.p.c.. Chiedeva inoltre lo scioglimento della comunione ereditaria con il fratello convenuto, derivante dalla morte della madre e contestuale scioglimento di quella pregressa sussistente con il fratello. Infine, l'attore chiedeva che venisse dichiarata l'illegittima ritenzione da parte del convenuto della chiave del fabbricato in comune sito in RR AZ, con condanna alla relativa disponibilità della comproprietà oltre al pagamento dell'indennità di occupazione. Si costituiva
3 aderendo alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria Persona_1
e per il resto contestava tutto quanto ex adverso proposto, chiedendo in via riconvenzionale il rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del padre insieme alla metà di quelle sostenute per la realizzazione di un capannone nel terreno comune. La causa veniva istruita documentalmente, tramite consulenze tecniche d'ufficio e prove testimoniali e all'esito della sentenza parziale sopramenzionata veniva rimessa sul ruolo e disposta la separazione della domanda relativa alla divisione della comunione ereditaria derivante dalla morte della madre dalla causa inerente alla divisione ereditaria derivante dalla morte del padre.
Preliminarmente il giudice di primo grado delimitava l'oggetto del giudizio nello scioglimento della comunione ereditaria paterna, rilevando la mancata contestazione, di entrambe le parti, in ordine allo scioglimento della comunione e alle rispettive quote di spettanza di ½ ciascuno. Ciò posto, richiamando il principio
“communio est mater rixarum” per cui la divisibilità dei beni in comunione costituisce la regola e la indivisibilità l'eccezione, accoglieva la domanda di scioglimento della suddetta comunione inter partes riguardanti beni tra loro diversi e distinti. In particolare, richiamava l'orientamento giurisprudenziale secondo cui quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi non si realizza un'unica comunione ma tante quante sono i titoli di provenienza dei beni con la conseguenza che, in caso di divisione, si avranno tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente fa valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre. Da ciò la necessità di procedere ad autonoma decisione relativamente alla comunione ereditaria derivante dalla morte del padre rispetto a quella della madre. Nel caso di specie, il giudice rilevava che dalla ricostruzione operata dal ctu era emerso che l'eredità del de cuius comprendeva la quota di ½ della proprietà di 4 appartamenti a GR, via della Cosa e la piena proprietà del terreno in loc. IO CA posto che la realizzazione della relativa palazzina era avvenuta successivamente alla morte del padre e pertanto non rientrante nella sua successione. Il suddetto compendio immobiliare, alla morte di spettava per 1/3 a ciascuno dei figli e Controparte_2 per 1/3 alla moglie già proprietaria del restante ½ degli Parte_3 appartamenti e relativamente a ciò che concerne la madre ribadiva che si era già proceduto con autonoma causa. Dunque, il primo giudice aderiva a quanto
4 affermato dal ctu ed in particolare sul fatto che il compendio immobiliare non fosse divisibile in rerum natura proprio per la ripartizione delle quote e per le successive costruzioni non cadenti in questa successione e conseguentemente non suscettibile di vendita, considerato peraltro che le altre quote erano già oggetto della parallela autonoma divisione ereditaria derivante dalla morte della madre. Per tali motivi si procedeva ad una assegnazione in base a quote figurative di valore astratto, pari ciascuna ad € 72.283,33. Ciò posto, compensava le spese di lite e di ctu e statuiva come da dispositivo sopra riportato.
Impugna preliminarmente ricostruendo i fatti (pp 1-17) sulla base Persona_1 dei seguenti motivi:
1) Violazione e/o errata e falsa applicazione degli artt. 1350, 1111, 1112
e 1114 c.c.
L'odierno appellante, al fine di illustrare le suddette violazioni, specifica la provenienza e la consistenza dei diversi cespiti immobiliari. In particolare:
- N. 3 appartamenti con garage, soffitte e resede di terreno circostante posti in
IO – CA, via Toscana n. 40, censiti al C.F. del Comune di IO al f. 44, part. 133 il terreno di mq. 440, ed al f. 44 particelle 133 sub 3, 133 sub 4, 133 sub 5 e 133 sub 6 i fabbricati, di proprietà di e Persona_1
per ½ ciascuno, il terreni di mq 440 era pervenuto per 1/3 Per_2 ciascuno a e ai fratelli alla morte del padre e Parte_3 Per_1 successivamente donava ai due figli la nuda proprietà della Parte_3 sua quota di 1/3 del suddetto terreno su cui i fratelli hanno costruito Per_1
a propria cura e spese la palazzina composta dai tre appartamenti sopra menzionati, garage e soffitte, con nulla osta ottenuto nell'anno 1976 e successivi titoli edificatori, agli stessi intestata e di proprietà per ½ ciascuno.
Dunque, secondo l'odierno appellante se tale complesso edilizio (tre appartamenti, garage e soffitte) si considera una pertinenza è da considerare proveniente dalla eredità di e non dalla donazione di Controparte_2 Pt_3
come ritenuto dal Tribunale quindi avente titolo e provenienza diversi
[...] dagli immobili posti in località RR AZ che sono provenienti dalle donazioni e dalla successione di , dovendo essere divisi in due Parte_3 lotti separati e distinti dagli altri. Se invece si ritiene che i fabbricati abbiano titolo e provenienza originari propri allora trattasi di comunione ordinaria,
5 non rientrante in quella ereditaria di e pertanto per gli stessi Parte_3 devono essere fatti due lotti di equivalente valore, anche con conguaglio e la domanda di divisione, così come proposta da deve essere Persona_2 in ogni caso rigettata, non costituendo detta divisione l'oggetto della presente causa;
- Diritti di comproprietà pari alla metà su 2 appartamenti, garage, soffitte e piccoli resede di terreno posti in GR Via Cosa n. 5, censiti l C.F. del detto Comune al f. 88, part. 550 sub 1, 550 sub 2 e part. 2086 sub 5 pervenuti ai condividenti per successione di per 1/6 Controparte_2 ciascuno e per successione della madre per 2/6 ciascuno e Parte_3 giustamente assegnati ed attribuiti in proprietà esclusiva ai condividenti per
½ ciascuno;
- Fabbricato rurale su due piani in località RR AZ (f. 36, part. 655) con relativa corte (part. 655) e annessi agricoli costituiti dalla ex porcilaia e capannone prefabbricato, realizzato da , nonché terreni di Persona_1 mq. 7.700 (f. 36, part.lle 655, 46 e 656) pervenuti ai condividenti per ½ ciascuno con atto di donazione da parte di;
Parte_3
- Alla morte di sono caduti in successione i diritti di proprietà Parte_3 pari a 4/6 sugli immobili posti in GR via Cosa n. 5 sopra menzionati e per la quota di 1/303 sull'intero i diritti di proprietà su ettari 892.24.60 di terreni agricoli costituenti la . Parte_4
Ciò posto, secondo l'odierno appellante, visti gli artt. 1350 e 2646 c.c., Per_2
non poteva chiedere con una unica domanda la divisione di beni
[...] immobili aventi titolo e provenienza diversi ma doveva proporre una domanda di divisione degli immobili per ogni titolo e provenienza e dovevano essere formati due lotti per gli immobili di ciascun titolo. Il giudice di primo grado ha richiamato un orientamento giurisprudenziale che appunto impone la diversificazione delle operazioni divisionali in virtù di titoli diversi che ha poi successivamente disatteso applicandolo in maniera errata e dunque provvedendo ad una divisione unitaria delle stesse, ritenendo che la comunione ordinaria sugli immobili posti in IO-CA via Toscana n.40 esistente fra le parti fosse costituita da donazione fatta in vita ai propri figli da . Parte_3
Inoltre, con riferimento ai tre appartamenti di IO-CA possono essere
6 divisi unicamente quello in cui abitava , il garage interrato e le Parte_3 soffitte mentre quello posto al primo piano deve essere assegnato all'odierno appellante e a controparte quello posto al secondo piano ai sensi dell'art. 1112
c.c. in quanto lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratti di cose che se divise cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate.
In particolare, l'odierno appellante rileva che tra le parti vi sarebbe un tacito accordo in forza del quale ognuno ha posseduto e goduto in maniera esclusiva il proprio appartamento per cui, in ordine al complesso immobiliare di IO-
CA via Toscana n.40, proporrebbe la seguente divisione, anche nel rispetto dell'art. 1114 c.c.: assegnazione a dell'appartamento sito al Persona_1 primo piano e a quello del secondo piano e poi ad uno dei due Persona_2 condividenti l'appartamento dove abitava la madre e all'altro garage, soffitte, con eventuale conguaglio. L'odierno appellante aderisce alla divisione degli immobili siti in GR così come effettuata in primo grado ma ad una delle quote dovrebbe essere aggiunta per intero quella di 1/303 del terreno della
Comunione con conguaglio della metà del suo valore Parte_4 stimato in € 3.000,00 proveniente dalla eredità di Secondo Parte_3
l'odierno appellante, una causa e una divisione in due lotti a sé doveva essere fatta per gli immobili costituenti la comunione di RR AZ che sono pervenuti alle parti per donazione della madre del 29 marzo 1993, errando il
Tribunale nel procedere ad una unica divisione comprendente tutti gli immobili.
Con particolare riferimento agli immobili costituenti la comunione di RR
AZ, pervenuti alle parti per donazione della madre del 29 marzo 1993 con una sproporzione pari circa a € 20.000,00, il Tribunale non ha tenuto conto della suddetta peraltro risultante dagli elaborati e dalla documentazione dell'ausiliario del ctu. Per tali motivi, prima di procedere alla divisione e alla assegnazione delle quote, il giudice di primo grado avrebbe dovuto tenere conto della sproporzione sopra indicata accreditando la differenza a Persona_1
L'odierno appellante propone la seguente divisione ex art. 1114 c.c.: attribuzione ad uno degli eredi del piano terreno del fabbricato rurale, magazzino prefabbricato realizzato sulla particella 655 e la metà della corte di mq. 1.690
(part. 655) e del terreno adiacente e all'altro il primo piano del fabbricato, la porcilaia e l'altra metà della corte e del terreno adiacente, anche con conguaglio.
7 2) Violazione e/o falsa applicazione e errata applicazione degli artt. 737,
724, 725, 727 e 713 c.c.
L'odierno appellante sostiene che, ai sensi dell'art. 713 c.c., Persona_2 con un solo atto avrebbe potuto chiedere unicamente la divisione dei beni caduti in successione a seguito della morte della madre e non anche quella dei beni in comunione ordinaria né di quelli provenienti dalla successione del padre né dalla donazione della madre, rientrando tra quelli che ai sensi dell'art. 1350 n.
11 c.c. devono essere per atto pubblico o scrittura privata a pena di nullità, dovendo, stante il dissenso del , proporre una domanda di Persona_1 divisione per ogni compendio immobiliare avente lo stesso titolo e provenienza.
Per tali motivi, avendo il giudice accolto la domanda di di Persona_2 formazione di una unica massa, la sentenza è nulla per violazione dell'art. 1350
c.c..
Si costituisce preliminarmente eccependo la inammissibilità Persona_2 dell'appello ex art. 342 c.p.c., così motivando: in ordine al primo motivo di appello relativo al fatto che la palazzina composta da tre appartamenti realizzata dopo la morte del padre sul terreno posto in
IO CA dovesse costituire comunione ordinaria autonoma e comunque rientrante nell'oggetto della causa relativa alla successione di , Parte_3
l'odierno appellato rileva che già la sentenza appellata lo ha precisato dunque non si comprende il fondamento della censura. Proseguendo, l'odierno appellato rileva come il giudice di primo grado ha effettivamente operato una diversificazione tra la comunione ereditaria derivanti dalla morte del padre e quella derivante dalla morte della madre, comprensiva delle donazioni eseguite dalla medesima in parti eguali e pro indiviso, evidenziando proprio tale peculiarità che consentirebbe di considerare tale comunione derivante da un unico titolo. Peraltro, l'odierno appellante nulla ha obiettato in corso di causa circa la decisione del giudice di procedere alla divisione in tal modo, in particolare aderendo alla decisione del giudice nella ordinanza del 25.10.2017 che aveva ritenuto necessario appunto formare “due lotti distinti, da assegnare ai condividenti, l'uno per il presente giudizio e l'altro per la causa 23284/03”.
L'odierno appellante censura il progetto divisione del ctu con considerazioni che avrebbero dovuto avere luogo in sede di osservazioni e che sono comunque
8 infondate come la asserita indivisibilità degli appartamenti posti in IO-
CA. Fermo quanto esposto circa la correttezza dell'operato del primo giudice, comunque bisogna tenere in considerazione il fatto che i due eredi vantano quote identiche rispetto alle due masse ereditarie e dunque il risultato resterebbe identico a prescindere dal metodo di divisione utilizzato;
in ordine al secondo motivo di appello non si comprende il motivo per cui la domanda del non poteva avere ad oggetto la divisione di tutti i beni in Persona_2 comunione con il fratello. È vero che, in difetto di formale consenso di uno dei condividenti, non si può addivenire ad una divisione unitaria e infatti così è stato posto che il giudice ha proceduto con due divisioni che hanno poi dato vita a due procedimenti paralleli.
La causa veniva presa in decisione alla udienza del 28 gennaio 2025 dalla
Presidente delegata per l'incombente con termini per deposito di note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, per i motivi che seguono, è da decidere come segue.
Esso si presente per la maggior parte inammissibile.
L'art. 342 c.p.c. impone, all'appellante, requisiti di forma che devono essere necessariamente rispettati per non incorrere nella sanzione dell'inammissibilità, collegata all'inesatta o incompleta esposizione dei motivi di gravame. In particolare la giurisprudenza di legittimità, che più volte si è espressa su questo punto, afferma che: "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni
e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado" (Cass. n. 27199/2017). A tal fine, non si ritiene che, allo stato dei fatti,
l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti
9 contestati in quanto non risulta essere confutato sulla motivazione assunta. In particolare, la sentenza in questa sede impugnata ha statuito in ordine alla comunione ereditaria derivante dalla morte del padre delle parti, Controparte_2 per effetto della separazione del giudizio disposta con provvedimento del 7 marzo
2017. Dalla lettura dell'atto introduttivo non si comprende in che modo andrebbero riformati i capi della sentenza impugnati, mancando del tutto la parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo giudice: l'odierno appellante sembra confondere i due giudizi, riproponendo le medesime censure di cui alla sentenza n. 414/2019 relativa alla successione derivante dalla morte della madre,
. In sintesi, poiché unico oggetto della causa era la eredità paterna, Parte_3 la parte appellante salvo quanto infra non muove alcuna censura specifica ed anzi accetta alla divisione sia pure fittizia operata dal giudice. Non rileva per lo scioglimento della comunione paterna il terreno di IO CA (pervenuto alle parti per 1/3 ciascuno) perché oggetto di successiva comunione ordinaria come statuito nella sentenza n. 1459/2025: “In particolare, dopo aver specificato la provenienza e la consistenza dei diversi cespiti immobiliari, l'odierno appellante censura la sentenza di primo grado avendo il giudice provveduto ad una divisione unitaria degli stessi non considerando l'orientamento giurisprudenziale, seppur dallo stesso richiamato (Cass. n. 3512/2019), che impone la diversificazione delle operazioni divisionali in virtù di titoli diversi. Alcuni cespiti, come si dirà meglio infra, formano tra i fratelli oggetto di comunione ereditaria mentre altri di comunione ordinaria. Diversamente, il primo giudice ha operato un unico scioglimento della comunione ereditaria della , tenendo conto non solo della collazione Parte_3 delle donazioni di beni effettuata dalla de cuius nei confronti di e Per_1 Per_2 ma anche di immobili facenti parte della comunione ordinaria tra i fratelli. Ciò
[...] posto, condividendo l'orientamento giurisprudenziale univoco che impone la diversificazione delle operazioni divisionali in virtù di titoli diversi (Cass. n.
3512/2019), si procederà in tal senso. In particolare, alla morte di , Parte_3 intervenuta dopo il decesso del di lei marito e Controparte_2 Per_2 Per_1 hanno ereditato la quota posseduta dalla madre (4/6) sui due appartamenti
[...] siti in via Cosa n.5, del garage e delle soffitte nonché l'intera proprietà, per ½ ciascuno, della quota indivisa pari a 1/303 di terreni agricoli denominati Comunione
Immobiliare “Capalbiaccia”. Quanto alle donazioni in vita effettuate dalla madre, a
10 e a è pervenuto il compendio composto da terreni e Per_2 Persona_1 fabbricati a RR AZ per la quota di ½ ciascuno e la nuda proprietà, ciascuno per 1/6, del lotto edificabile sito nel comune di IO (i restanti 2/6 erano stati dai fratelli ereditati alla morte del padre per la quota di 1/3 ciascuno) su cui successivamente hanno realizzato l'immobile di cui è causa. Prima di procedere alla ricostruzione delle masse da dividere, si enunciano i seguenti principi ricavati dalla giurisprudenza da applicare al caso di specie che, stante la presenza dei beni donati anzidetti, prevede l'istituto della collazione di cui all'art. 737 c.c.:
1. La collazione ereditaria, per legge, può avvenire o per conferimento del bene in natura o per imputazione e “in tema di divisione ereditaria, spetta al coerede donatario la scelta di effettuare la collazione dell'immobile donato in natura con la conseguenza che se non esercita tale scelta, la collazione deve farsi per imputazione del relativo valore alla quota di sua spettanza” (Cass. 17409
2023) con la conseguenza per cui, non avendo le parti proceduto ad una scelta in tal senso, verrà imputato il valore della quota di spettanza dei beni donati come sopra descritti;
2. Peraltro, “la collazione per imputazione si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo donatario;
sicchè, ove il condividente abbia optato per la prima (N.d.r.: o nel caso in cui non abbia effettuato la scelta e comunque la collazione dovrà farsi per imputazione), la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato (…)” (Cass. 9177 2018).
Partendo da questi presupposti, devono venire imputati alla massa attiva del patrimonio ereditario le somme di denaro corrispondenti al valore dei beni donati dalla madre ed in particolare la quota di 1/6 ciascuno del lotto edificabile sito in
IO CA e la totalità del compendio sito in RR AZ per la quota di ½ ciascuno. Di fatto le donazioni sono state effettuate dalla madre ai due figli in parti uguali per cui le stesse si devono ritenere neutre nei calcoli rispetto alla ricostruzione della massa poichè nulla aggiungono e nulla tolgono al patrimonio ereditario. I beni oggetto di donazione, atteso l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato sub
2, rimangono di proprietà dei fratelli e come tali costituiscono oggetto di Per_1
11 comunione ordinaria unitamente all'immobile sito in IO CA, già di proprietà dei medesimi.
Posto quanto sopra statuito, le masse da dividere si presentano come segue:
• La comunione nascente dalla eredità della madre costituita dalla totalità di
(quota di ½ ciascuno) e dai 4/6 degli appartamenti siti in CP_5
GR (quota di 2/6 ciascuno) unitamente al valore dei beni donati stante
l'applicazione dell'istituto della collazione per imputazione con gli effetti di cui si è detto sopra;
• La comunione ordinaria costituita dai beni di proprietà dei fratelli quali il compendio composto da terreni e fabbricati a RR AZ (che per effetto della collazione per imputazione, rimane di proprietà dei e l'immobile Per_1 costruito dagli stessi sito in IO CA.”
Merita viceversa accoglimento la domanda relativa alla assegnazione dei lotti posti in GR via Cosa n.5 formulata nelle conclusioni di cui all'atto introduttivo (“In subordine, nel caso di mancata pronuncia di nullità dell'atto di citazione e della sentenza, riconoscere, dichiarare e disporre che debbano essere fatti (…) e due lotti di quelli posti in GR Via Cosa n. 5”), attesa la mancata attribuzione in concreto delle quote come correttamente e non contestatamente calcolate. Poiché nella sentenza n. 1459/2025 è stata operata la divisione assegnando agli eredi di Per_1
i 4/6 dell'appartamento a piano terra sito in via Cosa n. 5, GR con
[...] garage, corti sub 10, 11, ripostiglio e corridoio piano terra e area urbana e agli eredi di i 4/6 dell'appartamento al primo piano sito in via Cosa, Persona_2
GR oltre alle due soffitte sub 14 e 15, attribuisce rispettivamente agli eredi di e i restanti 2/6 delle medesime porzioni ( consolidandoli Per_1 Persona_2 su uno solo per ciascuno dei 2 appartamenti (pari al 50% , della intera quota da dividere salvo il conguaglio ) atteso che sull'intero, la quota di ciascuno in astratto era pari a 1/6 . Quindi conseguentemente:
1) A (e per lui a ed in qualità Persona_1 Parte_1 Parte_2 di eredi) i 2/6 dell'appartamento a piano terra di GR via Cosa, con garage e corti sub 10, 11, ripostiglio e corridoio piano terra e area urbana censiti tutti al CF del Comune di GR F. 88 partic. 559: appartamento piano terra, sub 1, cat. A/4 classe 3 vani 5; garage e corte scoperta, sub 10, cat. C/6 classe 6; corte di pertinenza sub. 11, b.c.n.c. ai sub. 1, 4, 10 e 13;
12 ripostiglio/corridoio al piano terra, sub. 13, cat. C/2, classe 4; corte scoperta censita quale area urbana, sub. 9;
2) A (e per lui a , Persona_2 Controparte_1 Controparte_2
e in qualità di eredi) i 2/6 Controparte_3 Controparte_4 dell'appartamento al primo piano di GR via Cosa oltre alle due soffitte sub 14, 15, censiti tutti al CF del Comune di GR F. 88 partic. 559: appartamento piano primo, sub. 4, cat. A/4, classe 3; soffitta al piano secondo, sub. 14, cat. C/2, classe 1; soffitta al piano secondo, sub. 15, cat.
C/2, classe 1.
In ossequio al principio per cui il giudice di appello, quando riforma totalmente o parzialmente la sentenza di primo grado, dispone d'ufficio una nuova regolamentazione delle spese di lite, quale conseguenza della pronuncia di merito, attesa la complessità oggettiva della causa e la non totale inammissibilità dell'appello, si ritiene opportuna la compensazione delle spese di lite del presente grado del giudizio, del primo grado e del cautelare. Per le medesime motivazioni le spese di ctu del presente grado e del primo grado sono tutte poste a carico di entrambe le parti in misura tra loro.
PQM
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 415/2019 del Tribunale Ordinario di GR
DISPONE la divisione della massa derivante dalla comunione ereditaria come segue: assegna
1) A (e per lui a ed in qualità Persona_1 Parte_1 Parte_2 di eredi) i 2/6 dell'appartamento a piano terra di GR via Cosa, con garage e corti sub 10, 11, ripostiglio e corridoio piano terra e area urbana censiti tutti al CF del Comune di GR F. 88 partic. 559: appartamento piano terra, sub 1, cat. A/4 classe 3 vani 5; garage e corte scoperta, sub 10, cat. C/6 classe 6; corte di pertinenza sub. 11, b.c.n.c. ai sub. 1, 4, 10 e 13; ripostiglio/corridoio al piano terra, sub. 13, cat. C/2, classe 4; corte scoperta censita quale area urbana, sub. 9;
13 2) A (e per lui a , Persona_2 Controparte_1 Controparte_2
e in qualità di eredi) i 2/6 Controparte_3 Controparte_4 dell'appartamento al primo piano di GR via Cosa oltre alle due soffitte Codi sub 14, 15, censiti tutti al CF del Comune di GR F. 88 partic. : appartamento piano primo, sub. 4, cat. A/4, classe 3; soffitta al piano secondo, sub. 14, cat. C/2, classe 1; soffitta al piano secondo, sub. 15, cat.
C/2, classe 1;
COMPENSA tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
PONE le spese di CTU del primo grado e del secondo grado a carico di entrambe le parti per ½ ciascuno.
Firenze, 20 luglio 2025 La Presidente rel.
Isabella Mariani
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