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Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 23/05/2024, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1037/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 24/4/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al N. R.G. 1037 dell'anno 2022, pendente tra
Parte_1
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Como (CO), via Cinque Giornate n.
41, presso lo studio dell'Avvocato Michele Parravicini, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- PARTE RICORRENTE -
e
Controparte_1
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Lucca (LU), viale Carlo del Prete n.
657, presso lo studio degli Avvocati Sandro Guerra e Andrea Lorenzetti Natali, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
- PARTE RESISTENTE -
con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
con le conclusioni congiunte contenute nelle “Note scritte per l'udienza cartolare del 23.04.2024 nell'interesse del signor e della signora del 18/4/2024, Parte_1 Controparte_1 depositate nel fascicolo telematico in data 22/4/2024 e sottoscritta da entrambe le parti e dai rispettivi difensori, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Pietrasanta (LU) in data 10/2/2008 e dalla cui unione non sono CP_1 nati figli, le parti hanno raggiunto un accordo - come da conclusioni congiunte contenute nelle “Note scritte per l'udienza cartolare del 23.04.2024 nell'interesse del signor e della Parte_1 signora del 18/4/2024, depositate nel fascicolo telematico - che ha definito ogni Controparte_1 profilo del contendere.
Il Collegio ritiene che la domanda diretta alla pronuncia della separazione personale dei coniugi sia fondata e debba essere accolta.
In particolare, l'art. 151 cod. civ. dispone che «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali», tra l'altro, «da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza».
Pertanto, la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame, la irremovibile opposizione dei coniugi alla prosecuzione della convivenza matrimoniale, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata nel corso del processo, rendono evidente la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 151 citato per la pronuncia di separazione.
Quanto alle condizioni concordate, alle quali integralmente si rinvia, non vi è dubbio che le stesse siano conformi a norme inderogabili ed all'interesse dei coniugi.
Pertanto, essendo le predette condizioni idonee a comporre nel complesso la crisi coniugale, non vi sono ragioni ostative al loro integrale accoglimento.
Alla luce dell'intervenuto accordo inter partes, in particolare, la casa coniugale viene assegnata alla sig.ra con obbligo per il sig. di trasferire la propria Controparte_1 Parte_1 residenza in altro immobile.
Si dà atto, inoltre, che le parti, le quali hanno inteso sin da ora definire anche i reciproci rapporti per la fase divorzile, hanno convenuto che la sig.ra imborserà - secondo le modalità Controparte_1 specificamente descritte nelle conclusioni congiunte, alle quali si rimanda - al sig.
[...]
la somma omnicomprensiva di euro 74.000,00, da quest'ultimo corrispostale per Parte_1 sostenere parzialmente le opere di ristrutturazione dell'immobile successivamente destinato all'attività Parte di
Infine, non si rinvengono ragioni ostative in relazione all'accoglimento anche delle ulteriori condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti, alle quali integralmente si rinvia.
L'accordo raggiunto dalle parti non consente di esprimersi in termini di soccombenza.
Ergo, appare opportuna la compensazione integrale delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1 il 9/10/1966, e nata a [...] il [...], uniti in matrimonio in Controparte_1
Pietrasanta (LU) in data 10/2/2008, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pietrasanta (LU) all'Atto Numero 2, Parte 1, dell'Anno 2008, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto, alle condizioni indicate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate, contenute nelle “Note scritte per l'udienza cartolare del 23.04.2024 nell'interesse del
2 signor e della signora del 18/4/2024, che qui si intendono Parte_1 Controparte_1 integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
c) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Pietrasanta (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 24/4/2024, su relazione del Presidente estensore Gerardo Boragine.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 24/4/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al N. R.G. 1037 dell'anno 2022, pendente tra
Parte_1
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Como (CO), via Cinque Giornate n.
41, presso lo studio dell'Avvocato Michele Parravicini, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- PARTE RICORRENTE -
e
Controparte_1
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Lucca (LU), viale Carlo del Prete n.
657, presso lo studio degli Avvocati Sandro Guerra e Andrea Lorenzetti Natali, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
- PARTE RESISTENTE -
con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
con le conclusioni congiunte contenute nelle “Note scritte per l'udienza cartolare del 23.04.2024 nell'interesse del signor e della signora del 18/4/2024, Parte_1 Controparte_1 depositate nel fascicolo telematico in data 22/4/2024 e sottoscritta da entrambe le parti e dai rispettivi difensori, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Pietrasanta (LU) in data 10/2/2008 e dalla cui unione non sono CP_1 nati figli, le parti hanno raggiunto un accordo - come da conclusioni congiunte contenute nelle “Note scritte per l'udienza cartolare del 23.04.2024 nell'interesse del signor e della Parte_1 signora del 18/4/2024, depositate nel fascicolo telematico - che ha definito ogni Controparte_1 profilo del contendere.
Il Collegio ritiene che la domanda diretta alla pronuncia della separazione personale dei coniugi sia fondata e debba essere accolta.
In particolare, l'art. 151 cod. civ. dispone che «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali», tra l'altro, «da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza».
Pertanto, la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame, la irremovibile opposizione dei coniugi alla prosecuzione della convivenza matrimoniale, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata nel corso del processo, rendono evidente la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 151 citato per la pronuncia di separazione.
Quanto alle condizioni concordate, alle quali integralmente si rinvia, non vi è dubbio che le stesse siano conformi a norme inderogabili ed all'interesse dei coniugi.
Pertanto, essendo le predette condizioni idonee a comporre nel complesso la crisi coniugale, non vi sono ragioni ostative al loro integrale accoglimento.
Alla luce dell'intervenuto accordo inter partes, in particolare, la casa coniugale viene assegnata alla sig.ra con obbligo per il sig. di trasferire la propria Controparte_1 Parte_1 residenza in altro immobile.
Si dà atto, inoltre, che le parti, le quali hanno inteso sin da ora definire anche i reciproci rapporti per la fase divorzile, hanno convenuto che la sig.ra imborserà - secondo le modalità Controparte_1 specificamente descritte nelle conclusioni congiunte, alle quali si rimanda - al sig.
[...]
la somma omnicomprensiva di euro 74.000,00, da quest'ultimo corrispostale per Parte_1 sostenere parzialmente le opere di ristrutturazione dell'immobile successivamente destinato all'attività Parte di
Infine, non si rinvengono ragioni ostative in relazione all'accoglimento anche delle ulteriori condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti, alle quali integralmente si rinvia.
L'accordo raggiunto dalle parti non consente di esprimersi in termini di soccombenza.
Ergo, appare opportuna la compensazione integrale delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1 il 9/10/1966, e nata a [...] il [...], uniti in matrimonio in Controparte_1
Pietrasanta (LU) in data 10/2/2008, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pietrasanta (LU) all'Atto Numero 2, Parte 1, dell'Anno 2008, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto, alle condizioni indicate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate, contenute nelle “Note scritte per l'udienza cartolare del 23.04.2024 nell'interesse del
2 signor e della signora del 18/4/2024, che qui si intendono Parte_1 Controparte_1 integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
c) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Pietrasanta (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 24/4/2024, su relazione del Presidente estensore Gerardo Boragine.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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