Articolo 2 della Legge 22 dicembre 1955, n. 1366
Articolo 1
Versione
31 gennaio 1956
Art. 2.
Alla spesa di cui al precedente articolo si provvedera' per l'esercizio finanziario 1954-55, mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, e per l'esercizio finanziario 1955-56 a carico dello stanziamento del bilancio del Ministero del tesoro, per detto esercizio, concernente il fondo destinato a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 31 gennaio 1956