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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/09/2025, n. 2462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2462 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7079/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7079/2018 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al Parte_1
ricorso introduttivo, dall'avv. Iolanda Di LO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casalnuovo di Napoli (NA), al corso Umberto I n. 286;
ATTORE
E quale società incorporante il Controparte_1 Controparte_2
in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dal prof. avv. Nicola Rocco di Torrepadula, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla piazza S. Maria degli Angeli a
Pizzofalcone n. 1;
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
affermando di aver acquistato, il 09.06.2009, presso il Monte dei CP_2
SC di EN – filiale di Napoli, l'obbligazione 08/18 TV SUB con codice [...] per l'importo di euro 95.000,00 con scadenza 15.05.2018, poi trasferita, in data 13.03.2013, al rapporto di deposito amministrato n.
06760900081137605 presso il agenzia di Casalnuovo di Controparte_2
Napoli.
Il ricorrente riferiva che soltanto nel mese di gennaio 2018, in modo del tutto fortuito, veniva a conoscenza da un consulente che la Banca Monte dei SC di EN aveva promosso un'offerta pubblica volontaria parziale di scambio e transazione, rivolta ai titolari di azioni ordinarie - quelle da lui possedute - contraddistinte dal codice ISIN
[...], derivanti dalla conversione – a seguito del Piano di Ristrutturazione Contro posto in essere da (cd. Burden Sharing) – del prestito obbligazionario subordinato denominato “€ 2.160.558.000 TASSO VARIABILE SUBORDINATO
UPPER TIER II 2008/2018 (CODICE ISIN [...])”, a cui si offriva come corrispettivo un'altra obbligazione (Titoli di debito Senior) con scadenza 15.5.2018, per un valore nominale massimo complessivo di euro 1.536.000.000,00.
Il si doleva di non aver ricevuto tempestiva informazione da parte della Pt_1
AN né della conversione dei titoli in sua titolarità, né dell'offerta - cui si poteva accedere solo per il periodo dal 31.10.2017 al 20.11.2017 - alla quale non aveva potuto aderire, quindi, per colpa dell'istituto convenuto.
In conseguenza della facoltà così preclusagli, asseriva di aver subito un danno patrimoniale, in quanto alla data del 30.06.2017 il controvalore del suo titolo era pari ad euro 37.525,00; invece, aderendo all'offerta della BMPS, avrebbe convertito l'azione BMPS in un'obbligazione non subordinata con scadenza al 15.05.2018, recuperando sicuramente in quella data la somma inizialmente investita di euro
95.000,00.
Il , pertanto, agiva in giudizio chiedendo di accertare l'ammissibilità del Pt_1
ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la fondatezza della domanda, la violazione da parte della AN degli obblighi informativi scaturenti dal contratto di deposito (art.1838 c.c., art. 21 comma 1 lett. A), B), C), D) D.Lgs 58/1998 e art. 26 Reg. Consob n.11522/1998)
e, per l'effetto, chiedeva di condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale nella somma di euro 95.000,00, importo corrispondente al costo dell'obbligazione non subordinata con scadenza al 15.05.2018, che l'istante avrebbe Contro ottenuto aderendo all'offerta pubblica indetta dalla oltre interessi.
In via gradata, chiedeva di condannare l'istituto di credito ad attribuirgli la titolarità di un'obbligazione non subordinata di importo pari ad euro 95.000,00 e, in via ulteriormente gradata, di condannare la controparte al pagamento della somma di euro 67.049,71, pari alla differenza tra euro 95.000,00, somma che il ricorrente Contro avrebbe recuperato aderendo all'offerta indetta dalla e la somma di euro
27.950,29, pari al controvale dell'azione, di cui è titolare all'attualità, oltre interessi e mancato guadagno per interessi sulla stessa non percepiti, da calcolare oltre interessi e rivalutazione monetaria. Invocava, infine, la condanna della convenuta al ristoro in suo favore del danno non patrimoniale, nell'importo di euro 10.000,00, con vittoria di spese.
Il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione venivano ritualmente notificati.
Si costituiva in giudizio la quale società incorporante il Controparte_4
eccependo l'inammissibilità del procedimento sommario, Controparte_2
con conseguente richiesta di mutamento del rito.
La Banca, inoltre, deduceva l'insussistenza di obblighi informativi a suo carico, evidenziando che le conversioni e le operazioni di offerte pubbliche di scambio intervenute con riguardo ai prodotti detenuti dall'attore avevano ricevuto pubblicità mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei corrispondenti decreti del MEF e con comunicazione del 05.10.2017, emessa ai sensi dell'art. 102 TUIF, in cui si informava che le notizie relative all'offerta ed il documento di offerta sarebbero stati Contro pubblicati sul sito internet del gruppo
Esponeva altresì di aver comunque tempestivamente informato il cliente dell'offerta pubblica anche a mezzo del servizio postale, soltanto al quale era da addebitarsi il ritardo nella consegna del plico. Affermava inoltre che nella fattispecie potrebbe, al più, trovare applicazione l'art. 23 del TUIF che impone al cliente di provare il contratto, l'inadempimento, il nesso di causalità ed il danno, da escludersi nello specifico atteso il rispetto da parte della AN degli obblighi informativi.
Contestava, infine, la sussistenza del nesso causale e dei danni reclamati ex adverso e concludeva chiedendo, disposto il mutamento del rito, di rigettare la domanda e, nel caso di accoglimento della stessa, di condannare il alla restituzione dei titoli Pt_1
e/o azioni oggetto di causa, delle cedole riscosse, dei dividendi incassati, oltre interessi con vittoria di spese.
Alla prima udienza il Tribunale disponeva il mutamento del rito e concedeva i termini di cui all'art. 183 c.p.c., all'esito dei quali la causa veniva istruita con l'espletamento di una CTU, con l'interrogatorio formale dell'attore, nonché con prova testimoniale introdotta dalla convenuta.
Infine, all'udienza del 22.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, venendo al merito, la domanda è fondata e deve trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
La pretesa avanzata dall'attore trova fondamento nel rapporto contrattuale con la AN , presso la quale è radicato il deposito titoli amministrato n. CP_1 CP_4
9000/81137605 in titolarità , e nella pretesa violazione, da parte Parte_1
della convenuta, dell'obbligo informativo sulla stessa incombente circa la conversione del prodotto oggetto del contratto e circa la possibilità di aderire all'OPS, che avrebbe vantaggiosamente permesso la conversione delle azioni possedute dall'istante in obbligazioni ordinarie di nuova emissione con scadenza al 15.05.2018.
Il , in particolare, deduce di aver subito un danno in conseguenza di tanto, in Pt_1
quanto, quale titolare di un'obbligazione subordinata di euro 95.000,00 con scadenza al 15.05.2018 (convertita in azione ordinaria nel luglio 2017, con Decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.7.2017, con codice provvisorio IT
0005276776 il cui controvalore al 30.06.2017 era pari ad euro 37.525,00, come da rendiconto titoli n.2/2017), avrebbe avuto facoltà di aderire all'offerta pubblica di Contro scambio e ricevere come corrispettivo un'obbligazione non subordinata con scadenza al 15.05.2018, recuperando la somma inizialmente versata, tenuto conto che il prezzo dell'azione di nuova emissione da convertire era pari ad euro 8,65.
Essendo pacifico oltre che documentato il rapporto intercorrente tra le parti, la prima questione da affrontare concerne il prospettato inadempimento agli obblighi informativi da parte della AN nei confronti del cliente attore, sia per quel che riguarda la conversione delle obbligazioni originariamente possedute in azioni, sia per quel che concerne la facoltà per coloro che erano in possesso dei detti prodotti di Contro aderire all'offerta di
Sotto il primo profilo, il dedotto inadempimento non sussiste, posto che agli atti di causa è presente nota informativa - esibita da parte attrice (v. all. 3 alla produzione
[...]
) -, con cui il notiziava il che “Con Decreto del Pt_1 Controparte_2 Pt_1
Ministro dell'economia e delle finanze del 27.07.2017 pubblicato in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana in data 2.07.2017 è stata disposta la conversione in azioni ordinarie Banca Monte dei SC di EN S.p.A. (“BMPS”) dei titoli subordinati indicati nell'art. 23 comma 3 del Decreto Legge 23 dicembre 2016, n.
237, convertito in legge il 17 febbraio 2017 n. 15 e successive modificazioni (Decreto
Legge 237)… il prezzo delle azioni di nuova emissione è risultato pari a Euro 8,65… la conversione obbligatoria sarà effettuata d'iniziativa dai Depositari Centrali… le operazioni di conversione verranno effettuate dalla Banca scrivente a seguito delle iniziativa intraprese dai Depositari Centrali”.
Del resto, la conversione del prodotto era avvenuta in forza del Piano di Contro Ristrutturazione autorizzato per in attuazione del quale, è stato disposto l'aumento di capitale e la conversione in azioni ordinarie di Banca Monte dei SC di EN S.p.A. (con prezzo pari a euro 8,65) dei titoli subordinati indicati nel D.L. n.
237/2016 (conv. in Legge n. 15/2017), tra cui quelli in possesso dell'odierno attore, in esecuzione delle disposizioni contenute nel Decreto MEF del 27.07.2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e, pertanto, non bisognevole di ulteriori forme di comunicazione/notizia. Al contrario, la AN non ha adempiuto all'obbligo di informare il cliente dell'offerta Contro pubblica di scambio delle obbligazioni subordinate di che gli avrebbero consentito di recuperare l'investimento iniziale, così come chiarito anche dal C.T.U., il quale ha espressamente dato atto - in risposta al quesito n.
4 - che “agli atti non risulta alcuna documentazione utile a dimostrare che la AN abbia adeguatamente informato il sig. Di LO con riferimento all'operazione di cui è causa” (v. p. 16
Relazione CTU).
L'Ausiliario, in proposito, ha altresì precisato che alla documentazione di parte convenuta è allegata l'attestazione di inoltro e ricevimento di un plico indirizzato al
(v. all. 11), ma che non è stata prodotta la comunicazione nello stesso Pt_1
presuntivamente contenuta, ovvero – a dire della AN – l'informativa inerente l'offerta pubblica. E, comunque, il documento in parola indica quale data di consegna del plico, il giorno 24.11.2014, vale a dire una data successiva a quella del
21.11.2017, prevista come ultimo giorno utile per aderire all'offerta.
L'assolvimento degli obblighi informativi non può nemmeno ritenersi provato dalla comunicazione del 05.10.2017 ex art. 102 TUIF (allegata da entrambe le parti: all. 7 convenuta e all. 4 attore), in cui era prevista la pubblicazione dell'offerta sul sito Contro internet del gruppo atteso che - diversamente da quel che sostiene la convenuta
- la stessa non ha finalità informative della clientela. Infatti, la detta comunicazione contiene le informazioni essenziali sull'offerta; deve essere inviata dall'offerente alla
CONSOB e resa pubblica per avviare un'Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) o un'Offerta Pubblica di Scambio (OPS) su azioni di società quotate, con lo scopo di tutelare gli azionisti, garantendo che ricevano informazioni adeguate e fondate per poter esprimere un giudizio informato sull'offerta.
Neppure la prova testimoniale acquisita ha suffragato le difese della AN, atteso che il teste , “all'epoca dei fatti direttore presso la filiale di Testimone_1 CP_5
Casalnuovo”, in maniera molto generica riferiva che “Ad ottobre 2017 il signor Di
LO fu informato della possibilità di aderire alla seconda operazione di OPS dal gestore di riferimento del cliente”, pur ammettendo “non ho assistito alla telefonata, presumo che le informazioni siano state date. Preciso che già prima di questa occasione invitammo il Di LO a vendere. Preciso che il rischio di portafoglio viene comunicato al cliente anche tramite lettere inoltrate dalla AN” (v. udienza del
30.05.2024).
Pertanto, la convenuta non ha assolto agli obblighi informativi richiesti dalla specificità del caso, delineati invece in termini molto rigorosi dalla Suprema Corte, secondo cui “è principio consolidato, nella giurisprudenza di legittimità (su cui, per tutte, cfr. Cass., ord., 31 agosto 2017, n. 20617), quello per cui, in tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel Reg. Consob. n. 11522 del 1998, sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi d'investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione (è il caso dell'obbligo
d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione e di segnalazione delle operazioni inadeguate); con particolare riferimento all'obbligo di informazione attiva, si rammenta che l'art. 28, secondo comma, Reg. Consob. n. 11522 del 1998, […], richiede che gli intermediari forniscano all'investitore “informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento”; ai sensi dell'art. 23, sesto comma, del d.lgs. n. 58 del 1998, grava sull'intermediario provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, di dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione o del servizio;
pertanto, l'intermediario convenuto in un giudizio di responsabilità per mancato assolvimento degli obblighi di informazione attiva è tenuto alla dimostrazione di aver fornito al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati;
in proposito, è irrilevante ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento, posto che
l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento” (così,
Cass. n. 19891 del 2022; Cass. n. 7932/2023; conf. Cass., Ord., n. 18153/2020).
Stante l'acclarata omissione dell'informazione dovuta al cliente, occorre soffermarsi adesso sul danno che il assume di aver subito a causa del detto Pt_1
inadempimento.
Al riguardo il pregiudizio, come allegato e documentato da parte attrice, ha trovato riscontro nelle verifiche svolte dal CTU, il quale ha anzitutto esposto la cronistoria dei rapporti intercorsi tra le parti e le caratteristiche dell'operazione di ricapitalizzazione di Banca Monte dei SC di EN, da cui ha avuto origine la conversione (forzosa) dei titoli del prestito obbligazionario subordinato in possesso dell'attore (TV SUB Upper Tier II 2008-2018, con codice identificativo ISN
[...], noti anche come “Titoli UT2”) in azioni (“Azioni BMPS UT2” con codice identificativo ISN [...]).
Come chiarito dall'Ausiliario, nello specifico lo Stato interveniva acquistando le azioni rivenienti dalla detta conversione con l'offerta pubblica volontaria parziale di scambio e transazione indetta da Banca MPS per conto del MEF, con durata limitata dal 31.10.2017 al 20.11.2017, precisando che “nell'ambito degli aiuti di Stato e del piano di ristrutturazione della AN, il valore nominale massimo complessivo delle obbligazioni ordinarie di debito senior era stato fissato in euro 1.536.000,00.
Pertanto, essendo pari ad euro 2.056.034,667 il valore totale delle “Azioni BMPS
UT2” emesse a seguito della conversione del prestito subordinato, in caso di adesione totalitaria si sarebbe proceduto alla conversione in obbligazioni senior unicamente del 74,71% (cosiddetto “coefficiente di riparto”) delle “Azioni BMPS
UT2” … Determinato il “coefficiente di riparto” sulla base delle effettive adesioni, il numero di “Azioni BMPS UT2” che la AN avrebbe ritirato da ciascun aderente sarebbe stato determinato – mediante il meccanismo del “prorata” – moltiplicando il ridetto “coefficiente di riparto” per il numero di “Azioni BMPS UT2” possedute… In ragione delle adesioni all' “offerta”, il “coefficiente di riparto” definitivo venne determinato nella misura del 92,275041%” (v. pp. 10 e 11 Relazione CTU).
Il CTU, quindi, ha dato atto del fatto che il valore nominale iniziale del titolo posseduto dall'attore alla data 13.03.2013 – data di trasferimento degli strumenti finanziari dal conto deposito amministrato in essere presso la AN Monte dei SC di EN al conto deposito amministrato radicato presso il – era pari Controparte_2
ad euro 95.000,00, “obbligazioni acquistate al prezzo di euro 94.239,10”.
Ha altresì verificato che, in virtù della conversione forzosa del titolo, il Pt_1
ricevette 10.982 “Azioni BPMS UT2” il cui valore nel corso del tempo è diminuito rispetto a quello iniziale e, per quel che maggiormente rileva, alla data del ricorso introduttivo del presente giudizio, 29.10.2018, era pari ad euro 15.951,36 (v. p. 13
Relazione CTU).
Sulla scorta di tali dati l'Ausiliario ha proceduto a determinare il valore del titolo senior che l'attore avrebbe ottenuto se avesse aderito all'offerta in questione.
Dal momento che in seguito alla conversione forzosa dello strumento finanziario, il otteneva n. 10.982 Azioni BMPS, dato il coefficiente di riparto alla fine del Pt_1
periodo di adesione determinato definitivamente nella misura del 92,275041%,
l'attore avrebbe potuto convertire in titoli senior solo n. 10.133 delle 10.982 azioni possedute, mantenendo la titolarità di n. 849 (10.892 – 10.133) Azioni MPS UT2.
Se, dunque, il avesse aderito all'offerta in data 24.11.2017, avrebbe ottenuto Pt_1
un portafoglio titoli pari complessivamente ad euro 90.347,93 “formato da:
• titoli di debito senior per un valore nominale di euro 86.953,63 ottenuti in cambio di n.10.133 “Azioni BMPS UT2” - ammesse all'“offerta” in base al “coefficiente di riparto” definitivo del 92,275041%;
• n.849 “Azioni BMPS UT2” (n.10.982 – n.10.133) – di cui manteneva la titolarità perché non rientranti nell' “offerta” – quotate al 24.11.2017 ad euro 3,998, per un controvalore di euro 3.394.30, (euro 3,998 * n.849)” (v. p. 16 Relazione CTU). Sulla base di tali accertamenti l'Ausiliario ha conseguentemente quantificato il danno subito dal sia con riguardo alla data di proposizione del ricorso introduttivo Pt_1
del presente giudizio, sia con riguardo a quella in cui è stata disposta l'indagine peritale.
Ritenendo di aderire alla prima opzione di calcolo che fotografa la situazione prendendo in considerazione il momento della domanda, si ritiene di condividere la quantificazione operata dall'Ausiliario siccome argomentata e documentata in maniera chiara e completa.
Di conseguenza, il “danno è stato determinato quale differenza tra a) il valore nominale – pari ad euro 86.953,63 – dei titoli di debito senior che il sig. Di LO, aderendo all' “offerta”, avrebbe ottenuto in cambio delle n.10.133 “Azioni BMPS
UT2” e b) il valore che le ridette n.10.133 azioni, rimaste nel portafoglio del sig. Di
LO per mancato esercizio del diritto di conversione, avevano alle date di riferimento (29.11.2018 e 29.09.2020)”.
Motivo per cui il danno subito dall'attore è quantificato nell'importo di euro
72.235,45, corrispondente alla differenza tra euro 86.953,63 ed euro 14.718,18, così come calcolato dal CTU il quale ha controdedotto alle osservazioni svolte sul punto dal CTP dell'attore con motivazione che si ritiene di condividere.
Sotto il profilo, poi, del nesso eziologico tra l'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi ed il danno subito dal cliente attore, la giurisprudenza di legittimità aderisce ad un orientamento ormai consolidato, secondo cui tale nesso dev'essere presuntivamente ritenuto sussistente in presenza dell'accertata violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario.
Segnatamente, la Corte ha riconosciuto che detto inadempimento fa sorgere “una presunzione di sussistenza del nesso di causalità: “dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati” (Cass. 17 aprile
2020, n. 7905)” (v. Cass. n. 33596/2021; conf. Cass. Ord. n. 7932/2023).
Più di recente la Cassazione ha ribadito (v. I Sezione, sentenza n. 4282/2025) che “il mancato adempimento degli obblighi informativi determina una presunzione iuris tantum di esistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno lamentato dall'investitore” e che “l'onere della prova contraria incombe sull'intermediario, il quale deve dimostrare che l'investitore, anche se correttamente e compiutamente informato, avrebbe comunque effettuato l'operazione che ha generato la perdita”.
Alla luce di tale consolidata elaborazione giurisprudenziale si deve dunque ritenere che, nei giudizi risarcitori promossi dagli investitori per l'inadempimento degli obblighi di trasparenza e informazione, come nel caso che ci occupa, l'onere della prova circa l'assenza di causalità tra l'omissione informativa e la perdita ricada sull'intermediario, il quale nella fattispecie – come sopra visto – non è riuscito a darne dimostrazione.
In virtù delle motivazioni che precedono, dunque, attesa la sussistenza dell'inadempimento, del danno e del vincolo causale, la domanda attorea deve trovare accoglimento e, pertanto, la convenuta deve essere Controparte_4
condannata a corrispondere in favore di l'importo di euro Parte_1
72.235,45 per il pregiudizio subito in conseguenza dell'inadempimento della controparte.
L'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa
(v. Cass. civ. n. 1627/2022).
Nella liquidazione del danno, dunque, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.02.1995 n. 1712, nonché Cass.,
10.03.2000, n. 2796).
Orbene, per consentire l'applicazione di tale cumulo nella fattispecie, sulla somma dovuta a titolo di danno, liquidata con riferimento ai valori monetari del 29.10.2018, spettano gli interessi legali e la rivalutazione dal 29.10.2018 (data del ricorso introduttivo del presente giudizio), con gli interessi al tasso legale calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT e fino alla data del deposito della presente sentenza.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale ex art. 1282 c.c. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470;
Cass., 21 aprile 1998, n. 4030).
Non risarcibile è, invece, da ritenersi il danno non patrimoniale “sia sul piano morale soggettivo sia su quello esistenziale” reclamato dall'attore nell'importo di euro
10.000,00, stante la mancata allegazione, produzione ed assunzione di materiale istruttorio volto a suffragare la relativa domanda. Non può, infine, trovare accoglimento l'istanza formulata da parte convenuta, per il caso di accoglimento della domanda attorea, volta a conseguire la condanna dell'attore alla restituzione dei titoli e/o azioni oggetto di causa, delle cedole riscosse e dei dividendi incassati, oltre gli interessi e rivalutazione monetaria.
In particolare, il danno subito da Di LO è già stato calcolato senza considerare il totale delle azioni da questi possedute (n.10.982), bensì esclusivamente le n.10.133 azioni che il sig. Di LO avrebbe potuto convertire se avesse aderito all' “offerta” promossa da Banca MPS (cfr. pag 17 CTU).
Inoltre, tale danno, come detto, è stato determinato quale differenza tra a) il valore nominale – pari ad euro 86.953,63 – dei titoli di debito senior che il sig. Di LO, aderendo all' “offerta”, avrebbe ottenuto in cambio delle n.10.133 “Azioni BMPS
UT2” e b) il valore che le ridette n.10.133 azioni, rimaste nel portafoglio del sig. Di
LO per mancato esercizio del diritto di conversione, avevano alle date di riferimento
(29.11.2018 e 29.09.2020).
In definitiva dal danno calcolato risulta già detratto il valore delle n. 10.133 azioni attualmente ancora in possesso del ricorrente rispetto alle quali non è dato comprendere - né è stato allegato - a che titolo la AN ne richieda la restituzione considerando che l'iniziativa attorea non è tesa a conseguire una pronuncia di risoluzione del rapporto contrattuale, che potrebbe comportare effetti restitutori.
Parimenti dicasi per quel che riguarda la richiesta di restituzione delle cedole riscosse e dei dividendi incassati dal che, oltretutto, non possono neanche essere Pt_1
presi in considerazione nella quantificazione dei danni reclamati dall'attore, in quanto la AN non ha allegato nessuna motivazione a fondamento di siffatta pretesa.
Ogni ulteriore considerazione si ritiene assorbita nelle motivazioni che precedono.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 e ss. mod., in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario. Ugualmente si provvede per le spese di mediazione, atteso che le stesse “fanno parte delle spese di giudizio e sono regolate sulla base del principio della soccombenza…
Con l'ulteriore conseguenza che per il loro riconoscimento è sufficiente la prova dell'esborso, non richiedendosi una specifica domanda” (cfr. Cass. n. 5389/2024), domanda che nella specie parte attrice ha comunque avanzato documentando, però, solo le spese versate all'organismo di mediazione nell'importo di euro 48,80 (v. all.
16).
Parimenti vengono disciplinate le spese della CTU, come liquidate in corso di causa, le quali vanno poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea nei limiti di cui in motivazione e condanna la convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'attore Controparte_4 [...]
nella misura di euro 72.235,45, oltre interessi come in parte motiva;
Parte_1
2) Condanna la convenuta al pagamento in favore di Controparte_4 Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano, ai sensi del D.M.
[...]
55 del 2014 e ss. mod., in euro 7.052,00 per compensi, oltre spese di mediazione che si liquidano in euro 48,80 come documentate, nonché rimborso spese vive, spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario;
3) Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico di
[...]
CP_4
Nola, 21.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7079/2018 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al Parte_1
ricorso introduttivo, dall'avv. Iolanda Di LO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casalnuovo di Napoli (NA), al corso Umberto I n. 286;
ATTORE
E quale società incorporante il Controparte_1 Controparte_2
in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dal prof. avv. Nicola Rocco di Torrepadula, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla piazza S. Maria degli Angeli a
Pizzofalcone n. 1;
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
affermando di aver acquistato, il 09.06.2009, presso il Monte dei CP_2
SC di EN – filiale di Napoli, l'obbligazione 08/18 TV SUB con codice [...] per l'importo di euro 95.000,00 con scadenza 15.05.2018, poi trasferita, in data 13.03.2013, al rapporto di deposito amministrato n.
06760900081137605 presso il agenzia di Casalnuovo di Controparte_2
Napoli.
Il ricorrente riferiva che soltanto nel mese di gennaio 2018, in modo del tutto fortuito, veniva a conoscenza da un consulente che la Banca Monte dei SC di EN aveva promosso un'offerta pubblica volontaria parziale di scambio e transazione, rivolta ai titolari di azioni ordinarie - quelle da lui possedute - contraddistinte dal codice ISIN
[...], derivanti dalla conversione – a seguito del Piano di Ristrutturazione Contro posto in essere da (cd. Burden Sharing) – del prestito obbligazionario subordinato denominato “€ 2.160.558.000 TASSO VARIABILE SUBORDINATO
UPPER TIER II 2008/2018 (CODICE ISIN [...])”, a cui si offriva come corrispettivo un'altra obbligazione (Titoli di debito Senior) con scadenza 15.5.2018, per un valore nominale massimo complessivo di euro 1.536.000.000,00.
Il si doleva di non aver ricevuto tempestiva informazione da parte della Pt_1
AN né della conversione dei titoli in sua titolarità, né dell'offerta - cui si poteva accedere solo per il periodo dal 31.10.2017 al 20.11.2017 - alla quale non aveva potuto aderire, quindi, per colpa dell'istituto convenuto.
In conseguenza della facoltà così preclusagli, asseriva di aver subito un danno patrimoniale, in quanto alla data del 30.06.2017 il controvalore del suo titolo era pari ad euro 37.525,00; invece, aderendo all'offerta della BMPS, avrebbe convertito l'azione BMPS in un'obbligazione non subordinata con scadenza al 15.05.2018, recuperando sicuramente in quella data la somma inizialmente investita di euro
95.000,00.
Il , pertanto, agiva in giudizio chiedendo di accertare l'ammissibilità del Pt_1
ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la fondatezza della domanda, la violazione da parte della AN degli obblighi informativi scaturenti dal contratto di deposito (art.1838 c.c., art. 21 comma 1 lett. A), B), C), D) D.Lgs 58/1998 e art. 26 Reg. Consob n.11522/1998)
e, per l'effetto, chiedeva di condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale nella somma di euro 95.000,00, importo corrispondente al costo dell'obbligazione non subordinata con scadenza al 15.05.2018, che l'istante avrebbe Contro ottenuto aderendo all'offerta pubblica indetta dalla oltre interessi.
In via gradata, chiedeva di condannare l'istituto di credito ad attribuirgli la titolarità di un'obbligazione non subordinata di importo pari ad euro 95.000,00 e, in via ulteriormente gradata, di condannare la controparte al pagamento della somma di euro 67.049,71, pari alla differenza tra euro 95.000,00, somma che il ricorrente Contro avrebbe recuperato aderendo all'offerta indetta dalla e la somma di euro
27.950,29, pari al controvale dell'azione, di cui è titolare all'attualità, oltre interessi e mancato guadagno per interessi sulla stessa non percepiti, da calcolare oltre interessi e rivalutazione monetaria. Invocava, infine, la condanna della convenuta al ristoro in suo favore del danno non patrimoniale, nell'importo di euro 10.000,00, con vittoria di spese.
Il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione venivano ritualmente notificati.
Si costituiva in giudizio la quale società incorporante il Controparte_4
eccependo l'inammissibilità del procedimento sommario, Controparte_2
con conseguente richiesta di mutamento del rito.
La Banca, inoltre, deduceva l'insussistenza di obblighi informativi a suo carico, evidenziando che le conversioni e le operazioni di offerte pubbliche di scambio intervenute con riguardo ai prodotti detenuti dall'attore avevano ricevuto pubblicità mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei corrispondenti decreti del MEF e con comunicazione del 05.10.2017, emessa ai sensi dell'art. 102 TUIF, in cui si informava che le notizie relative all'offerta ed il documento di offerta sarebbero stati Contro pubblicati sul sito internet del gruppo
Esponeva altresì di aver comunque tempestivamente informato il cliente dell'offerta pubblica anche a mezzo del servizio postale, soltanto al quale era da addebitarsi il ritardo nella consegna del plico. Affermava inoltre che nella fattispecie potrebbe, al più, trovare applicazione l'art. 23 del TUIF che impone al cliente di provare il contratto, l'inadempimento, il nesso di causalità ed il danno, da escludersi nello specifico atteso il rispetto da parte della AN degli obblighi informativi.
Contestava, infine, la sussistenza del nesso causale e dei danni reclamati ex adverso e concludeva chiedendo, disposto il mutamento del rito, di rigettare la domanda e, nel caso di accoglimento della stessa, di condannare il alla restituzione dei titoli Pt_1
e/o azioni oggetto di causa, delle cedole riscosse, dei dividendi incassati, oltre interessi con vittoria di spese.
Alla prima udienza il Tribunale disponeva il mutamento del rito e concedeva i termini di cui all'art. 183 c.p.c., all'esito dei quali la causa veniva istruita con l'espletamento di una CTU, con l'interrogatorio formale dell'attore, nonché con prova testimoniale introdotta dalla convenuta.
Infine, all'udienza del 22.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, venendo al merito, la domanda è fondata e deve trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
La pretesa avanzata dall'attore trova fondamento nel rapporto contrattuale con la AN , presso la quale è radicato il deposito titoli amministrato n. CP_1 CP_4
9000/81137605 in titolarità , e nella pretesa violazione, da parte Parte_1
della convenuta, dell'obbligo informativo sulla stessa incombente circa la conversione del prodotto oggetto del contratto e circa la possibilità di aderire all'OPS, che avrebbe vantaggiosamente permesso la conversione delle azioni possedute dall'istante in obbligazioni ordinarie di nuova emissione con scadenza al 15.05.2018.
Il , in particolare, deduce di aver subito un danno in conseguenza di tanto, in Pt_1
quanto, quale titolare di un'obbligazione subordinata di euro 95.000,00 con scadenza al 15.05.2018 (convertita in azione ordinaria nel luglio 2017, con Decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.7.2017, con codice provvisorio IT
0005276776 il cui controvalore al 30.06.2017 era pari ad euro 37.525,00, come da rendiconto titoli n.2/2017), avrebbe avuto facoltà di aderire all'offerta pubblica di Contro scambio e ricevere come corrispettivo un'obbligazione non subordinata con scadenza al 15.05.2018, recuperando la somma inizialmente versata, tenuto conto che il prezzo dell'azione di nuova emissione da convertire era pari ad euro 8,65.
Essendo pacifico oltre che documentato il rapporto intercorrente tra le parti, la prima questione da affrontare concerne il prospettato inadempimento agli obblighi informativi da parte della AN nei confronti del cliente attore, sia per quel che riguarda la conversione delle obbligazioni originariamente possedute in azioni, sia per quel che concerne la facoltà per coloro che erano in possesso dei detti prodotti di Contro aderire all'offerta di
Sotto il primo profilo, il dedotto inadempimento non sussiste, posto che agli atti di causa è presente nota informativa - esibita da parte attrice (v. all. 3 alla produzione
[...]
) -, con cui il notiziava il che “Con Decreto del Pt_1 Controparte_2 Pt_1
Ministro dell'economia e delle finanze del 27.07.2017 pubblicato in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana in data 2.07.2017 è stata disposta la conversione in azioni ordinarie Banca Monte dei SC di EN S.p.A. (“BMPS”) dei titoli subordinati indicati nell'art. 23 comma 3 del Decreto Legge 23 dicembre 2016, n.
237, convertito in legge il 17 febbraio 2017 n. 15 e successive modificazioni (Decreto
Legge 237)… il prezzo delle azioni di nuova emissione è risultato pari a Euro 8,65… la conversione obbligatoria sarà effettuata d'iniziativa dai Depositari Centrali… le operazioni di conversione verranno effettuate dalla Banca scrivente a seguito delle iniziativa intraprese dai Depositari Centrali”.
Del resto, la conversione del prodotto era avvenuta in forza del Piano di Contro Ristrutturazione autorizzato per in attuazione del quale, è stato disposto l'aumento di capitale e la conversione in azioni ordinarie di Banca Monte dei SC di EN S.p.A. (con prezzo pari a euro 8,65) dei titoli subordinati indicati nel D.L. n.
237/2016 (conv. in Legge n. 15/2017), tra cui quelli in possesso dell'odierno attore, in esecuzione delle disposizioni contenute nel Decreto MEF del 27.07.2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e, pertanto, non bisognevole di ulteriori forme di comunicazione/notizia. Al contrario, la AN non ha adempiuto all'obbligo di informare il cliente dell'offerta Contro pubblica di scambio delle obbligazioni subordinate di che gli avrebbero consentito di recuperare l'investimento iniziale, così come chiarito anche dal C.T.U., il quale ha espressamente dato atto - in risposta al quesito n.
4 - che “agli atti non risulta alcuna documentazione utile a dimostrare che la AN abbia adeguatamente informato il sig. Di LO con riferimento all'operazione di cui è causa” (v. p. 16
Relazione CTU).
L'Ausiliario, in proposito, ha altresì precisato che alla documentazione di parte convenuta è allegata l'attestazione di inoltro e ricevimento di un plico indirizzato al
(v. all. 11), ma che non è stata prodotta la comunicazione nello stesso Pt_1
presuntivamente contenuta, ovvero – a dire della AN – l'informativa inerente l'offerta pubblica. E, comunque, il documento in parola indica quale data di consegna del plico, il giorno 24.11.2014, vale a dire una data successiva a quella del
21.11.2017, prevista come ultimo giorno utile per aderire all'offerta.
L'assolvimento degli obblighi informativi non può nemmeno ritenersi provato dalla comunicazione del 05.10.2017 ex art. 102 TUIF (allegata da entrambe le parti: all. 7 convenuta e all. 4 attore), in cui era prevista la pubblicazione dell'offerta sul sito Contro internet del gruppo atteso che - diversamente da quel che sostiene la convenuta
- la stessa non ha finalità informative della clientela. Infatti, la detta comunicazione contiene le informazioni essenziali sull'offerta; deve essere inviata dall'offerente alla
CONSOB e resa pubblica per avviare un'Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) o un'Offerta Pubblica di Scambio (OPS) su azioni di società quotate, con lo scopo di tutelare gli azionisti, garantendo che ricevano informazioni adeguate e fondate per poter esprimere un giudizio informato sull'offerta.
Neppure la prova testimoniale acquisita ha suffragato le difese della AN, atteso che il teste , “all'epoca dei fatti direttore presso la filiale di Testimone_1 CP_5
Casalnuovo”, in maniera molto generica riferiva che “Ad ottobre 2017 il signor Di
LO fu informato della possibilità di aderire alla seconda operazione di OPS dal gestore di riferimento del cliente”, pur ammettendo “non ho assistito alla telefonata, presumo che le informazioni siano state date. Preciso che già prima di questa occasione invitammo il Di LO a vendere. Preciso che il rischio di portafoglio viene comunicato al cliente anche tramite lettere inoltrate dalla AN” (v. udienza del
30.05.2024).
Pertanto, la convenuta non ha assolto agli obblighi informativi richiesti dalla specificità del caso, delineati invece in termini molto rigorosi dalla Suprema Corte, secondo cui “è principio consolidato, nella giurisprudenza di legittimità (su cui, per tutte, cfr. Cass., ord., 31 agosto 2017, n. 20617), quello per cui, in tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel Reg. Consob. n. 11522 del 1998, sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi d'investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione (è il caso dell'obbligo
d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione e di segnalazione delle operazioni inadeguate); con particolare riferimento all'obbligo di informazione attiva, si rammenta che l'art. 28, secondo comma, Reg. Consob. n. 11522 del 1998, […], richiede che gli intermediari forniscano all'investitore “informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento”; ai sensi dell'art. 23, sesto comma, del d.lgs. n. 58 del 1998, grava sull'intermediario provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, di dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione o del servizio;
pertanto, l'intermediario convenuto in un giudizio di responsabilità per mancato assolvimento degli obblighi di informazione attiva è tenuto alla dimostrazione di aver fornito al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati;
in proposito, è irrilevante ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento, posto che
l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento” (così,
Cass. n. 19891 del 2022; Cass. n. 7932/2023; conf. Cass., Ord., n. 18153/2020).
Stante l'acclarata omissione dell'informazione dovuta al cliente, occorre soffermarsi adesso sul danno che il assume di aver subito a causa del detto Pt_1
inadempimento.
Al riguardo il pregiudizio, come allegato e documentato da parte attrice, ha trovato riscontro nelle verifiche svolte dal CTU, il quale ha anzitutto esposto la cronistoria dei rapporti intercorsi tra le parti e le caratteristiche dell'operazione di ricapitalizzazione di Banca Monte dei SC di EN, da cui ha avuto origine la conversione (forzosa) dei titoli del prestito obbligazionario subordinato in possesso dell'attore (TV SUB Upper Tier II 2008-2018, con codice identificativo ISN
[...], noti anche come “Titoli UT2”) in azioni (“Azioni BMPS UT2” con codice identificativo ISN [...]).
Come chiarito dall'Ausiliario, nello specifico lo Stato interveniva acquistando le azioni rivenienti dalla detta conversione con l'offerta pubblica volontaria parziale di scambio e transazione indetta da Banca MPS per conto del MEF, con durata limitata dal 31.10.2017 al 20.11.2017, precisando che “nell'ambito degli aiuti di Stato e del piano di ristrutturazione della AN, il valore nominale massimo complessivo delle obbligazioni ordinarie di debito senior era stato fissato in euro 1.536.000,00.
Pertanto, essendo pari ad euro 2.056.034,667 il valore totale delle “Azioni BMPS
UT2” emesse a seguito della conversione del prestito subordinato, in caso di adesione totalitaria si sarebbe proceduto alla conversione in obbligazioni senior unicamente del 74,71% (cosiddetto “coefficiente di riparto”) delle “Azioni BMPS
UT2” … Determinato il “coefficiente di riparto” sulla base delle effettive adesioni, il numero di “Azioni BMPS UT2” che la AN avrebbe ritirato da ciascun aderente sarebbe stato determinato – mediante il meccanismo del “prorata” – moltiplicando il ridetto “coefficiente di riparto” per il numero di “Azioni BMPS UT2” possedute… In ragione delle adesioni all' “offerta”, il “coefficiente di riparto” definitivo venne determinato nella misura del 92,275041%” (v. pp. 10 e 11 Relazione CTU).
Il CTU, quindi, ha dato atto del fatto che il valore nominale iniziale del titolo posseduto dall'attore alla data 13.03.2013 – data di trasferimento degli strumenti finanziari dal conto deposito amministrato in essere presso la AN Monte dei SC di EN al conto deposito amministrato radicato presso il – era pari Controparte_2
ad euro 95.000,00, “obbligazioni acquistate al prezzo di euro 94.239,10”.
Ha altresì verificato che, in virtù della conversione forzosa del titolo, il Pt_1
ricevette 10.982 “Azioni BPMS UT2” il cui valore nel corso del tempo è diminuito rispetto a quello iniziale e, per quel che maggiormente rileva, alla data del ricorso introduttivo del presente giudizio, 29.10.2018, era pari ad euro 15.951,36 (v. p. 13
Relazione CTU).
Sulla scorta di tali dati l'Ausiliario ha proceduto a determinare il valore del titolo senior che l'attore avrebbe ottenuto se avesse aderito all'offerta in questione.
Dal momento che in seguito alla conversione forzosa dello strumento finanziario, il otteneva n. 10.982 Azioni BMPS, dato il coefficiente di riparto alla fine del Pt_1
periodo di adesione determinato definitivamente nella misura del 92,275041%,
l'attore avrebbe potuto convertire in titoli senior solo n. 10.133 delle 10.982 azioni possedute, mantenendo la titolarità di n. 849 (10.892 – 10.133) Azioni MPS UT2.
Se, dunque, il avesse aderito all'offerta in data 24.11.2017, avrebbe ottenuto Pt_1
un portafoglio titoli pari complessivamente ad euro 90.347,93 “formato da:
• titoli di debito senior per un valore nominale di euro 86.953,63 ottenuti in cambio di n.10.133 “Azioni BMPS UT2” - ammesse all'“offerta” in base al “coefficiente di riparto” definitivo del 92,275041%;
• n.849 “Azioni BMPS UT2” (n.10.982 – n.10.133) – di cui manteneva la titolarità perché non rientranti nell' “offerta” – quotate al 24.11.2017 ad euro 3,998, per un controvalore di euro 3.394.30, (euro 3,998 * n.849)” (v. p. 16 Relazione CTU). Sulla base di tali accertamenti l'Ausiliario ha conseguentemente quantificato il danno subito dal sia con riguardo alla data di proposizione del ricorso introduttivo Pt_1
del presente giudizio, sia con riguardo a quella in cui è stata disposta l'indagine peritale.
Ritenendo di aderire alla prima opzione di calcolo che fotografa la situazione prendendo in considerazione il momento della domanda, si ritiene di condividere la quantificazione operata dall'Ausiliario siccome argomentata e documentata in maniera chiara e completa.
Di conseguenza, il “danno è stato determinato quale differenza tra a) il valore nominale – pari ad euro 86.953,63 – dei titoli di debito senior che il sig. Di LO, aderendo all' “offerta”, avrebbe ottenuto in cambio delle n.10.133 “Azioni BMPS
UT2” e b) il valore che le ridette n.10.133 azioni, rimaste nel portafoglio del sig. Di
LO per mancato esercizio del diritto di conversione, avevano alle date di riferimento (29.11.2018 e 29.09.2020)”.
Motivo per cui il danno subito dall'attore è quantificato nell'importo di euro
72.235,45, corrispondente alla differenza tra euro 86.953,63 ed euro 14.718,18, così come calcolato dal CTU il quale ha controdedotto alle osservazioni svolte sul punto dal CTP dell'attore con motivazione che si ritiene di condividere.
Sotto il profilo, poi, del nesso eziologico tra l'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi ed il danno subito dal cliente attore, la giurisprudenza di legittimità aderisce ad un orientamento ormai consolidato, secondo cui tale nesso dev'essere presuntivamente ritenuto sussistente in presenza dell'accertata violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario.
Segnatamente, la Corte ha riconosciuto che detto inadempimento fa sorgere “una presunzione di sussistenza del nesso di causalità: “dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati” (Cass. 17 aprile
2020, n. 7905)” (v. Cass. n. 33596/2021; conf. Cass. Ord. n. 7932/2023).
Più di recente la Cassazione ha ribadito (v. I Sezione, sentenza n. 4282/2025) che “il mancato adempimento degli obblighi informativi determina una presunzione iuris tantum di esistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno lamentato dall'investitore” e che “l'onere della prova contraria incombe sull'intermediario, il quale deve dimostrare che l'investitore, anche se correttamente e compiutamente informato, avrebbe comunque effettuato l'operazione che ha generato la perdita”.
Alla luce di tale consolidata elaborazione giurisprudenziale si deve dunque ritenere che, nei giudizi risarcitori promossi dagli investitori per l'inadempimento degli obblighi di trasparenza e informazione, come nel caso che ci occupa, l'onere della prova circa l'assenza di causalità tra l'omissione informativa e la perdita ricada sull'intermediario, il quale nella fattispecie – come sopra visto – non è riuscito a darne dimostrazione.
In virtù delle motivazioni che precedono, dunque, attesa la sussistenza dell'inadempimento, del danno e del vincolo causale, la domanda attorea deve trovare accoglimento e, pertanto, la convenuta deve essere Controparte_4
condannata a corrispondere in favore di l'importo di euro Parte_1
72.235,45 per il pregiudizio subito in conseguenza dell'inadempimento della controparte.
L'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa
(v. Cass. civ. n. 1627/2022).
Nella liquidazione del danno, dunque, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.02.1995 n. 1712, nonché Cass.,
10.03.2000, n. 2796).
Orbene, per consentire l'applicazione di tale cumulo nella fattispecie, sulla somma dovuta a titolo di danno, liquidata con riferimento ai valori monetari del 29.10.2018, spettano gli interessi legali e la rivalutazione dal 29.10.2018 (data del ricorso introduttivo del presente giudizio), con gli interessi al tasso legale calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT e fino alla data del deposito della presente sentenza.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale ex art. 1282 c.c. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470;
Cass., 21 aprile 1998, n. 4030).
Non risarcibile è, invece, da ritenersi il danno non patrimoniale “sia sul piano morale soggettivo sia su quello esistenziale” reclamato dall'attore nell'importo di euro
10.000,00, stante la mancata allegazione, produzione ed assunzione di materiale istruttorio volto a suffragare la relativa domanda. Non può, infine, trovare accoglimento l'istanza formulata da parte convenuta, per il caso di accoglimento della domanda attorea, volta a conseguire la condanna dell'attore alla restituzione dei titoli e/o azioni oggetto di causa, delle cedole riscosse e dei dividendi incassati, oltre gli interessi e rivalutazione monetaria.
In particolare, il danno subito da Di LO è già stato calcolato senza considerare il totale delle azioni da questi possedute (n.10.982), bensì esclusivamente le n.10.133 azioni che il sig. Di LO avrebbe potuto convertire se avesse aderito all' “offerta” promossa da Banca MPS (cfr. pag 17 CTU).
Inoltre, tale danno, come detto, è stato determinato quale differenza tra a) il valore nominale – pari ad euro 86.953,63 – dei titoli di debito senior che il sig. Di LO, aderendo all' “offerta”, avrebbe ottenuto in cambio delle n.10.133 “Azioni BMPS
UT2” e b) il valore che le ridette n.10.133 azioni, rimaste nel portafoglio del sig. Di
LO per mancato esercizio del diritto di conversione, avevano alle date di riferimento
(29.11.2018 e 29.09.2020).
In definitiva dal danno calcolato risulta già detratto il valore delle n. 10.133 azioni attualmente ancora in possesso del ricorrente rispetto alle quali non è dato comprendere - né è stato allegato - a che titolo la AN ne richieda la restituzione considerando che l'iniziativa attorea non è tesa a conseguire una pronuncia di risoluzione del rapporto contrattuale, che potrebbe comportare effetti restitutori.
Parimenti dicasi per quel che riguarda la richiesta di restituzione delle cedole riscosse e dei dividendi incassati dal che, oltretutto, non possono neanche essere Pt_1
presi in considerazione nella quantificazione dei danni reclamati dall'attore, in quanto la AN non ha allegato nessuna motivazione a fondamento di siffatta pretesa.
Ogni ulteriore considerazione si ritiene assorbita nelle motivazioni che precedono.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 e ss. mod., in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario. Ugualmente si provvede per le spese di mediazione, atteso che le stesse “fanno parte delle spese di giudizio e sono regolate sulla base del principio della soccombenza…
Con l'ulteriore conseguenza che per il loro riconoscimento è sufficiente la prova dell'esborso, non richiedendosi una specifica domanda” (cfr. Cass. n. 5389/2024), domanda che nella specie parte attrice ha comunque avanzato documentando, però, solo le spese versate all'organismo di mediazione nell'importo di euro 48,80 (v. all.
16).
Parimenti vengono disciplinate le spese della CTU, come liquidate in corso di causa, le quali vanno poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea nei limiti di cui in motivazione e condanna la convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'attore Controparte_4 [...]
nella misura di euro 72.235,45, oltre interessi come in parte motiva;
Parte_1
2) Condanna la convenuta al pagamento in favore di Controparte_4 Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano, ai sensi del D.M.
[...]
55 del 2014 e ss. mod., in euro 7.052,00 per compensi, oltre spese di mediazione che si liquidano in euro 48,80 come documentate, nonché rimborso spese vive, spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario;
3) Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico di
[...]
CP_4
Nola, 21.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi