Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 3372/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere Estensore
Dott. Angelo Del Franco Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 3372/2024 R.G., avente ad oggetto
“reclamo avverso sentenza di apertura di Liquidazione Giudiziale”, fissato per la trattazione scritta per l'udienza collegiale del 22.1.2025 ed alla stessa riservata in decisione, vertente
TRA
c.f. e P.Iva , con sede in CO Parte_1 P.IVA_1
QU (Na) alla via Roma 3, in persona del legale rapp.te pro – tempore,
Sig.ra c.f. , nata in [...] Parte_2 CodiceFiscale_1
(NA) il 2.12.1969 ed ivi residente a[...] ; elett.te dom.ta in
Ercolano (Na), alla via Marittima n.59, presso lo studio dell'Avv. Patrizia
Scotti, c.f. , che la rappresenta e difende in virtù di CodiceFiscale_2
procura in calce al ricorso introduttivo. Si dichiara di voler ricevere comunicazioni e/o notificazioni a mezzo fax al n.0810097868 ovvero ai seguenti indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
RICORRENTE
E
Liquidazione Giudiziale P.I. Controparte_1
, dichiarata dal Tribunale di Torre Annunziata con sentenza n. P.IVA_1
51/2024 del 22.10.2024, in persona del Curatore legale rapp.te pro – tempore,
Avv. Edoardo de Simone, rappresentato e difeso dall'Avv.to Roberta de
Rienzo del foro di Torre Annunziata, con studio in Pompei, alla Via San
Giovanni Battista de la Salle n.16, c.f. - Partita IVA: CodiceFiscale_3
, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e P.IVA_2
risposta, giusto decreto di autorizzazione del Giudice Delegato, Dott.ssa.
, del 16.01.2024, tutti elettivamente domiciliati in Napoli Controparte_2
alla Via Giulio Palermo, presso lo studio dell'Avv. Anna Esposito.
RESISTENTE
E
, c.f. , con sede Controparte_3 P.IVA_3
legale in Roma, alla Via G. Grezar n.14, in persona del legale rapp.te pro –
tempore, Pec: t. Email_2
RESISTENTE – CONTUMACE
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso all'intestata Corte di Appello depositato in data 3
20.11.2024, la , in persona del legale rapp.te pro Parte_1
– tempore, proponeva impugnazione avverso la sentenza n. 51/2024
pubblicata il 22.10.2024 e comunicata alle parti costituite in pari data, con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, a seguito di ricorso originariamente proposto in data 24.2.2023 dall' Controparte_3
, aveva dichiarato aperta la procedura di liquidazione
[...]
giudiziale a proprio carico, nominando Curatore l'Avv. Edoardo De Simone.
L'istante, per le motivazioni ivi meglio indicate, chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata decisione, di revocare la stessa, per mancanza dei requisiti per l'apertura della liquidazione giudiziale e per tutte le ragioni dedotte nell'atto introduttivo, con vittoria di spese e onorari di causa.
Con comparsa del 21.1.2025 si costituiva la reclamata
[...]
- in persona del Curatore pro - Controparte_4
tempore, avv. Edoardo de Simone, la quale contestava i motivi addotti a sostegno dell'impugnazione, come meglio ivi precisato, chiedendone il rigetto, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Non si costituiva invece in giudizio l'originaria ricorrente
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, alla quale il ricorso introduttivo - unitamente al provvedimento presidenziale del 21.11.2024 di fissazione dell'udienza di comparizione del
22.1.2025 - era stato regolarmente notificato a mezzo PEC dalla ricorrente in data 25.11.2024.
All'esito quindi della trattazione scritta disposta con l'originario decreto del 21.11.2024 per la predetta udienza del 22.1.2025, ai sensi dell'art. 4
127ter c.p.c., e del deposito delle relative note di parte, la causa veniva decisa come di seguito si espone.
*******************
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'originaria ricorrente
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio, alla quale il ricorso introduttivo - unitamente al provvedimento presidenziale del 21.11.2024 di fissazione dell'udienza di comparizione del 22.1.2025 - è stato regolarmente notificato a mezzo PEC dalla ricorrente in data 25.11.2024.
Ciò posto, il reclamo è infondato, e va quindi rigettato, con conseguente conferma della gravata decisione.
Ed invero, con l'originario ricorso del 24.2.2023 l'
[...]
, in persona del suo legale rapp.te pro - tempore, Controparte_3
assumeva di essere creditrice nei confronti della società Parte_1
, in persona del suo legale rapp.te pro – tempore - impresa
[...]
commerciale, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio di Napoli e, come tale assoggettabile alla liquidazione giudiziale
- in forza di ruoli/avvisi di addebito/avvisi di accertamento e relativi oneri e accessori maturati della somma complessiva di € 2.637.215,63, come meglio ivi specificato e risultante dagli allegati estratti di ruolo, tutti esigibili.
Non avendo la società resistente provveduto al pagamento, essa istante aveva avviato il recupero coattivo del proprio credito mediante atti di pignoramento dei beni della società medesima, che non avevano tuttavia avuto esito positivo, risultando in conseguenza dimostrata la situazione di insolvenza di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 14/2019 della società non essendo la 5
stessa in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come risultante anche dall'ultimo bilancio depositato relativo al 31 12 2005.
La società resistente, costituitasi in giudizio, come risultante dalla gravata decisione ha eccepito: - l'irrituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, siccome avvenuti a mezzo servizio postale all'indirizzo del liquidatore della società piuttosto che presso la sede legale in CO
QU via Roma n.3, non essendo andata a buon fine la notifica a mezzo pec tentata dalla cancelleria;
- l'inattività della società, fin dall'anno 2005, per la paralisi produttiva causata da un illegittimo accertamento dell'amministrazione finanziaria, per cui in data 23.11.2010, veniva posta in liquidazione volontaria;
- la carenza di legittimazione dell' CP
, per la mancata prova della qualità di creditore, essendo la pretesa
[...]
fondata su estratti di ruolo;
- la prescrizione del credito tributario risalente agli anni 2009-2014 e l' irregolare notifica delle cartelle di pagamento siccome eseguite presso indirizzi errati e consegnati a persone estranee alla società; -
la carenza di giurisdizione del Tribunale ordinario a valutare il credito tributario fondato su ruoli e cartelle peraltro impugnate innanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli;
- la prescrizione dell'importo di €.1.323.786,3, riferito alle cartelle numero 07120090053500653000 e
07120100112967967, relative agli anni 2009-2010, per decorso del termine decennale, pur considerando valida la notifica avvenuta rispettivamente in data 8.5.2009 ed il 5.10.2010; nonché la prescrizione degli interessi, sanzioni ed oneri accessori, per un importo di: € 4.071,93 per la cartella n.07120130142584671000 notificata il 03.04.2014, € .780.784,11 per la cartella n. 07120130154376162000 notificata in data 15.04.2014,€ 6
949.688,88, € 120.063,97 per la cartella n.07120140068513790000 notificata
8.09.2014 di importo €. 290.892,41); - € 5.217,84,( per la Cartella n.
07120140385395324000 notificata 26.03.2015 ); per un importo complessivo di € 2.233.924,15.
La resistente ha altresì contestato ogni singolo avviso, cartella ed accertamento posto a base del ricorso nonché la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 del Codice della crisi, al netto del credito azionato e prescritto e l'insussistenza dello stato di insolvenza.
A seguito di rinvii disposti per verificare se il contenzioso pendente innanzi alla Commissione Tributaria includesse o meno tutti gli avvisi posti a base della domanda, la resistente ha depositato una certificazione della Corte
di giustizia tributaria di Napoli attestante la pendenza del giudizio sulle cartelle ed avvisi posti a base del ricorso.
Alla udienza cartolare del 25.1.2024 la ricorrente depositava la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Provinciale che dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla società resistente.
A fronte del deposito della decisione assunta dalla CTP di Napoli, la resistente ha controdedotto: - di aver proposto opposizione ex art. 615 c.p.c.
volta all'accertamento negativo del credito azionato;
- che la pronuncia resa della Commissione Tributaria oltre a non essere passata in giudicato, siccome di mero rito, sarebbe stata inidonea a produrre effetti di giudicato sostanziale;
- l'insussistenza dei presupposti della liquidazione giudiziale per il mancato superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2 CCII.
Nel corso della istruttoria detta resistente dichiarava tuttavia di aver rinunciato all'opposizione all'esecuzione, non fornendo peraltro prova 7
dell'avvenuta impugnazione della sentenza resa dalla Commissione Tributaria
Provinciale.
All'esito del detto giudizio, pertanto, il Tribunale di Torre Annunziata,
con la gravata decisione, ritenuta sussistente la propria competenza territoriale e disattese le eccezioni preliminari riguardanti la notifica dell'atto introduttivo
- con decisione non oggetto sul punto di censura - riteneva di accogliere la domanda, sulla base delle seguenti considerazioni:
“Come statuito dalla S.C., la dichiarazione di fallimento (oggi
liquidazione giudiziale), pur non richiedendo un definitivo accertamento del
credito dedotto a sostegno della relativa istanza, né l'esecutività del relativo
titolo, presuppone, compatibilmente con il carattere sommario del rito,
un'autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale, circa la
sussistenza di detto credito, quale necessario postulato della verifica della
legittimazione del creditore a chiedere il fallimento: in tale ambito, il giudice
è tenuto quindi valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte
istante, ma anche i fatti rappresentati dal debitore, che valgano a dimostrare
l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione (cfr.
Cass., Sez. Un., 23/01/2013, n. 1521; Cass., Sez. I, 27/10/2020, n. 23494;
28/11/2018, n. 30827; sez. I, 25/05/2022, n.16853).
Ciò posto la pretesa azionata dalla ricorrente di complessivi euro
2.637.215,63, risultante dall'estratto di ruolo asseverato e prodotto in atti, è
riferita alle seguenti cartelle di pagamento ed avvisi di pagamento: 1) n.
07120090053500653000, anno 2009, data notifica del 08.05.2009 di
complessivi euro 499.608,65; 2) cartella n. 07120100112967967000; anno
2010, data notifica 06.10.2010 di euro 824.177,65; 3) cartella n. 8
07120130142584671000, anno 2013, data notifica del 3.04.2014 di
complessivi euro 18.326,07 (iscritto a ruolo 14.254,14); 4) cartella n.
07120130154376162000, anno 2013, data notifica del 15.04.2014 di euro
949.688,88 (iscritto a ruolo euro 842.415,83); 5) avviso di accertamento
TF507AL00885/2014, data notifica 26.03.2014, di euro 18.244,12 -
21.784,75; 6) avviso di accertamento TF507AL00887/2014; notificato il
26.03.2014 euro 21.188,31 - 25.543,84; 7) avviso di accertamento
TF507AL00890/2014; notificato il 26.03.2014, euro 1.637,85 - 1.975,54; 8)
cartella n. 07120140068513790000; notificata il 08.09.2014, di euro
235.123,84 - 290.892,41; 9) cartella n. 07120140385395324000; notificata il
26.03.2015 euro 5.043,63 - 5.217,84.
In data successiva alla notifica del ricorso introduttivo del presente
procedimento, la resistente ha impugnato innanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Napoli l'estratto di ruolo chiedendone
l'annullamento e delle cartelle in esso richiamate, corrispondenti a quelle
poste a base del ricorso, sollevando le medesime contestazioni mosse in tale
sede, ossia il vizio di notifica degli avvisi e delle cartelle di pagamento nonché
la prescrizione delle pretese azionate o, comunque, degli importi riferiti a
sanzioni, interessi ed oneri.
Come innanzi esposto nel corso della istruttoria, la Commissione
Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla resistente con
sentenza del 17.11.2023, prodotta in atti dalla ricorrente.
Sebbene, come dedotto dalla resistente, la pronuncia resa dalla
Commissione Tributaria provinciale sia di mero rito e non di merito, va
ricordato che il costante orientamento della S.C. secondo cui la dichiarazione 9
di fallimento – oggi liquidazione giudiziale- “… non presuppone un definitivo
accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo
viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del
giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Cass.,
Sez. U., 1521/2013, Cass. 30827/2018); il credito dell'istante, pur non
necessitando dei requisiti di certezza e liquidità, legittima l'iniziativa
processuale assunta "se ne risultino accertati, e non necessariamente
attraverso sentenza definitiva, gli elementi costitutivi, vale a dire an e
quantum" e sia possibile così ritenere che sussista un titolo che,
prospettandosi in termini tali da consentire l'ammissione allo stato passivo,
legittimi il concorso” (Cass. 24309/2011).
Ciò posto reputa il Tribunale che la valutazione della regolarità o
meno della notifica delle cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento posti
a sostegno del ricorso spetti alla giurisdizione tributaria ma, in ogni caso, pur
volendo ritenere sussistente il denunciato vizio della notifica, l' CP
è legittimata a presentare istanza di liquidazione giudiziale in base al
[...]
solo estratto di ruolo.
Si rileva inoltre che pur volendo ritenere l'intervenuta prescrizione del
credito di cui alla cartella sub 1 e 2 pari a complessivi euro 1.323.786,3,
riferito a tributi, sanzioni, interessi e oneri per decorso del termine decennale
e/o il solo importo riferito alle sanzioni, accessori ed interessi per decorso del
termine quinquennale, residua un ingente credito dell' , non oggetto CP
di specifiche contestazioni, neppure innanzi alla Commissione Tributaria che,
si ricorda, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla resistente.
E, precisamente: - per la cartella di cui al n. 3) n. 10
07120130142584671000, pur volendo ritenere prescritti gli importi, per
decorso dei 5 anni, riferiti ad interessi ed oneri, residua un importo iscritto a
ruolo di euro 14.254,14 rispetto al quale la resistente non ha sollevato
contestazioni né in tale sede né con il ricorso tributario;
- per la cartella di
cui al n. 4) n. n. 07120130154376162000 , pur volendo ritenere prescritti per
decorso dei 5 anni gli importi riferiti ad interessi ed oneri, residua un importo
iscritto a ruolo di euro 842.415,83 e pur volendo ritenere prescritto l'importo
di euro 673.511,06 relativo alla sanzione pecuniaria, residua un debito di
euro 136.269,00 rispetto al quale la resistente non ha sollevato contestazioni
né in tale sede né con il ricorso tributario. Alcuna contestazione risulta mossa
agli avvisi di accertamento di cui ai nn. 5, 6 e 7.
La suddetta esposizione debitoria certamente supera l'importo di euro
500 mila richiesto dall'art. 2 ccii di guisa che la resistente è assoggettabile
alla liquidazione giudiziale.
Ciò posto, ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la
invocata apertura della liquidazione giudiziale della società resistente,
giacché:
a) la entità dei crediti, come in precedenza descritti, comporta che
resistente abbia attualmente debiti scaduti ed esigibili per un importo
complessivo superiore ad € 30.000,00, risultando così superata la soglia
prevista dall'ultimo comma dell'art. 49 del Codice della crisi;
b) il rilevante ammontare dei debiti scaduti e non pagati, il protratto
inadempimento, il mancato deposito dei bilanci fin dall'anno 2005
costituiscono elementi ampiamente sufficienti per giustificare l'affermazione
che la società resistente, si trovi in stato di insolvenza ossia nell'impossibilità, 11
sebbene in liquidazione, a soddisfare le proprie obbligazioni.
Da ultimo la società resistente sebbene deve essere considerata un
imprenditore commerciale, com'è ricavabile dalla visura in atti,
assoggettabile alla procedura ricavandosi dai bilanci depositati, peraltro,
fino all'anno 2020, il superamento dei limiti dimensionali di cui all'articolo
2, comma 1, lettera d) del Codice della crisi”.
Ciò posto, l'istante lamenta innanzitutto la violazione del proprio diritto di difesa in quanto, a suo dire, l'impossibilità di una pronuncia nel merito della pretesa fiscale - e quindi la declaratoria di inammissibilità
dell'impugnazione proposta in sede tributaria, nonché la propria successiva rinuncia all'opposizione ex art. 615 c.p.c. - era stata determinata da quanto disposto, dall'art.
3-bis, DL n. 146/2021, che aveva previsto la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, nonché dalla conseguente interpretazione della giurisprudenza della Suprema Corte.
Secondo la ricorrente, la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale era stata resa sulla base di un'istruttoria sommaria,
senza aver potuto l'istante far valere, in un giudizio a cognizione piena,
l'invalidità delle notifiche depositate in sede prefallimentare dall' CP
Osserva sul punto la Corte che si tratta di questioni che l'istante avrebbe dovuto far valere, anche eventualmente a mezzo degli ordinari strumenti di impugnazione, in sede tributaria o, eventualmente, ordinaria contenziosa ove possibile, ma non certo in questa sede, come ben ha chiarito il giudice di primo grado, essendo la censura sul punto del tutto infondata.
Nel merito, l'istante solleva poi, anche in sede di reclamo, una serie di contestazioni relative al credito tributario azionato, mancando quindi a suo 12
dire la prova della qualità di creditore dell' . Controparte_3
Sostiene innanzitutto la reclamante che dall'estratto di ruolo depositato dall' , impugnato unitamente alle cartelle in esso Controparte_3
contenute, emergerebbe che le cartelle 2009-2010 (cartelle n.
07120090053500653000 notificata l'8.05.2009; n. 07120100112967967,
notificata il 5.10.2010) sarebbero pacificamente prescritte, come affermato anche dal primo giudice nella sentenza impugnata, con conseguente estinzione del credito per un importo di € 1.323.786,3.
Sul punto va innanzitutto chiarito che il Tribunale ha semplicemente ipotizzato - e assolutamente non affermato - che, anche a valor ritenere prescritto detto credito, sarebbe comunque residuato un ingente credito dell'originaria ricorrente, ritenendo in sostanza semplicemente superfluo esaminare a fondo nel merito la questione.
Quanto invece alle ulteriori cartelle, il ricorrente deduce quanto segue:
“…La cartella n.07120130142584671000 asseritamente notificata il
03.04.2014 con tentativo infruttuoso presso la sede della società di importo di
€ 18.326,07 ha ad oggetto sanzioni e interessi IRPEF prescritti per decorso
del termine quinquennale , oltre a rivalutazione TFR del 2010 per il quale
l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare la riliquidazione entro il
31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione del sostituto d'imposta. Ne consegue la decadenza
dell'amministrazione che avrebbe dovuto notificare la riliquidazione entro il
31 dicembre del 2013, per cui l'intero credito è prescritto.
4) La cartella n. 07120130154376162000 notificata in data
15.04.2014 presso la casa comunale di importo di € 949.688,88 ai sensi 13
dell'art.140 c.p.c. non reca la racc.ta informativa con avviso di ricevimento
per cui l'intero credito è prescritto. Ad ogni buon conto si evidenzia che dal
dettaglio dell'addebito, si evince che viene richiesto dall' un importo CP
IVA per 136.269,32; IVA per € 32.629,89 interessi e sanzioni per €
673.511,06, oneri di riscossione per € 70.346,88 nonché € 321,55. Diritto
camerale;
5) Avviso di accertamento anno 2008 TF507AL00885/2014,
asseritamente notificato in data 26.03.2014 di importo di € 21.784,75, di cui
7028,00 per imposta IRPEF anno 2008, sanzioni per € 9.890,20 e interessi
per € 1.317,17;
6) Avviso di accertamento anno 2009 : TF507AL00887/2014
asseritamente notificato 26.03.2014di importo di € 25.543,84 di cui €
8.987,00 per ritenute IRPEF - € 1.357,16 per interessi - € 10.835,40 per
sanzioni;
7) Avviso di accertamento anno 2010 : TF507AL00890/2014
asseritamente notificato il 26.03.2014 di importo di € 1.975,54, di cui € 862,50
per sanzioni e 76,60 per interessi.
Diversamente da quanto sostenuto dal giudice di prime cure nella
sentenza impugnata i tre avvisi 5-6-7 di accertamento degli anni 2008-2009-
2010, sono stati puntualmente contestati , emergendo dagli avvisi di
ricevimento degli atti di accertamento sopra richiamati che questi ultimi sono
stati consegnati al sig. persona che non faceva parte della CP_5
società, (come attesta la visura storica della società da cui emerge che Pt_1
la compagine sociale era formata dalla sig.ra e Parte_2 CP_6
) non era dipendente, né addetto alla ricezione degli atti per conto della
[...] 14
società, inoltre tali avvisi sono stati notificati ad un indirizzo sbagliato, via
Roma 4 in luogo di via Roma 3 e l'avviso è stato immesso nella casella di uno
stabile sbagliato con decadenza dell'amministrazione finanziaria. Difatti, in
base al disposto del primo comma dell'articolo 43, del Dpr n. 600/73
(rubricato disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi), "gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è
stata presentata la dichiarazione". La notifica di un avviso di accertamento
effettuata oltre i termini previsti dal sopra citato articolo 43 del Dpr 600/1973
lo rende tardivo, con conseguente decadenza dell'Amministrazione
finanziaria dall'esercizio del potere di accertamento nei confronti del
contribuente. La decadenza produce l'estinzione del diritto, per il decorso del
tempo, senza che il diritto sia stato esercitato. In altre parole, la decadenza,
che assolve alla funzione di assicurare certezza e stabilità ai rapporti
giuridici, comporta per gli interessati l'onere di esercitare i relativi diritti
tempestivamente; decorso il termine, infatti, questo fatto oggettivo determina
automaticamente la perdita del diritto.
Ne consegue che la nullità della notifica ha comportato la decadenza
da parte dell'amministrazione finanziaria .dell'accertamento e la
conseguente estinzione del diritto di credito.
8) Cartella n.07120140068513790000 notificata 8.09.2014 di importo
€ 290.892,41;
In tale cartella sono prescritti gli interessi, l'imposta è di euro
136,269,00 le sanzioni e gli oneri accessori , che costituiscono la restante
parte del credito portato dalla cartella ,sono prescritti per decorrenza 15
quinquennale dalla data di notifica del 8.09.2014;
9) Cartella n. 07120140385395324000 notificata 26.03.2015 di
importo di € 5.217,84;
La suindicata cartella avendo ad oggetto sanzioni ed interessi, il suo
credito è interamente prescritto per il decorso del termine quinquennale dalla
notifica Per mero tuziorismo in ogni caso si evidenzia che la notifica della
cartella sopra indicata emerge che nella stessa viene apposta la dicitura
“irreperibile definitivo” , per cui veniva eseguito il procedimento
notificatorio , ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, ovvero
ai sensi dell'art.143 c.p.c. che può essere effettuato soltanto nelle ipotesi di
c.d. irreperibilità assoluta, con deposito dell'atto nella casa comunale e
avviso affisso nell'albo del comune . Tuttavia irreperibilità assoluta si ravvisa
soltanto , quando per l'agente notificatore non sia possibile reperire in alcun
modo il contribuente, per trasferimento di quest'ultimo, per come risulta a
seguito dell'accertamento dallo stesso compiuto, attraverso accurate ricerche
nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente. Al fine di
stabilire che si è in presenza di irreperibilità assoluta del destinatario occorre
dunque documentare da parte del messo notificatore delle ricerche effettuate
atte a verificare se non vi sia stato un semplice cambio di indirizzo oppure un
vero e proprio trasferimento in un luogo sconosciuto. Ciò posto è la stessa
a sconfessare tale assunto depositando il certificato di Controparte_3
residenza del legale rappresentante e liquidatore della società
[...]
da cui si evince che quest'ultima è Parte_3
sempre stata residente in [...], e non risulta
trasferita, né risultano effettuati accurati accertamenti eseguiti dall'agente 16
notificatore tranne per quello eseguito alla sede della società. Pertanto
l'intero processo notificatorio è nullo con conseguente prescrizione
dell'intera pretesa creditoria costituita da sanzione pecuniaria DPR 602/73,
oltre gli interessi e gli oneri accessori , in ogni caso già prescritti, per decorso
del termine quinquennale”.
Orbene, osserva la Corte che si sono riportate nel dettaglio le contestazioni che la ricorrente ha inteso muovere alla pretesa dell'
[...]
, proprio per dare evidenza alla circostanza che si tratta d i CP
doglianze di merito che la avrebbe dovuto sollevare correttamente Parte_1
in sede tributaria e che, invece, cui invece tenta di dare inammissibile ingresso in questa sede al fine di tentate di dimostrare la prescrizione del credito allegato all'istanza di liquidazione giudiziale, con conseguente carenza di legittimazione dell'istante CP
In realtà le considerazioni sul punto del primo giudice appaiono del tutto corrette e non minimamente poste in discussione dalle deduzioni di parte reclamante, che si sono sopra riportate, con conseguente infondatezza anche di tale motivo di censura, attinente alla legittimazione della creditrice ricorrente.
Ovviamente, l'infondatezza di tali censure rende allo stesso modo del tutto infondate anche le considerazioni di parte reclamante relative all'insussistenza dei requisiti di fallibilità, e ciò in quanto non sussisterebbero debiti scaduti superiori ad € 500.000,00, risultando quindi del tutto corrette le conclusioni cui sul punto è giunto il primo giudice;
ciò senza neanche considerare la mancanza pluriennale dei bilanci da depositare, sin dall'anno
2005, come pure posta in evidenza dal Tribunale. 17
Quanto alla contestazione relativa alla sussistenza di una situazione di insolvenza, correttamente il primo giudice ha posto in evidenza il rilevante ammontare dei debiti scaduti e non pagati, il protratto inadempimento, il mancato deposito dei bilanci già sopra evidenziato, che non lasciano dubbi in ordine all'incapacità della di far fronte dalle Parte_1
proprie obbligazioni;
né peraltro parte reclamante ha dato concreta dimostrazione del contrario, essendosi limitata a doglianze del tutto generiche,
che non intaccano minimamente il percorso motivazionale del primo giudice.
Sulla base delle considerazioni che precedono, stante l'infondatezza del reclamo, nei termini sopra precisati, va confermata l'impugnata sentenza
del Tribunale di Torre Annunziata n. 51/2024 pubblicata il 22.10.2024 e
comunicata alle parti costituite in pari data, con la quale è stata dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale della Parte_1
, Codice fiscale e Partita Iva , con sede in CO
[...] P.IVA_1
QU, Via Roma 3, in persona del suo legale rapp.te pro - tempore.
Le spese e competenze di lite relative al presente giudizio seguono la soccombenza della reclamante , in persona del Parte_1
legale rappresentante pro - tempore, e si liquidano d'ufficio, in favore della
, in persona del Controparte_4
Curatore rapp.te pro – tempore, come da dispositivo che segue, tenendo conto dei parametri introdotti con D.M. 55/2014, e precisamente sulla base dello scaglione che va da € 52.000,01 ad € 260.000,00 della Tabella n. 20,
trattandosi di controversia dal valore indeterminabile (cfr. Cass. n. 6508/2004)
in materia di dichiarazione di fallimento;
nulla va invece disposto quanto alla
in persona del legale Controparte_3 18
rappresentante pro tempore, resistente contumace risultata vittoriosa.
Stante tuttavia la rilevata palese inammissibilità ed infondatezza del reclamo proposto, ritiene la Corte che sussistano i presupposti di cui all'art. 51, comma 15, del C.C.I.I. per la condanna al pagamento di spese e competenze di lite, oltre che della in persona del legale Parte_1
rappresentante pro - tempore, in proprio ed in solido con la stessa, anche del suo legale rapp.te pro – tempore c.f. Parte_2 C.F._1
, nata in [...] il [...] ed ivi residente alla via L. De
[...]
Feo n.4, che ha conferito il mandato per l'introduzione della lite.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte della reclamante in persona del legale rappresentante pro - Parte_1
tempore, nonché, in proprio, anche del suo legale rapp.te pro – tempore
[...]
c.f. , nata in [...] il Parte_2 CodiceFiscale_1
2.12.1969 ed ivi residente a[...], di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta il reclamo, con conseguente conferma dell'impugnata
sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 51/2024 pubblicata il
22.10.2024 e comunicata alle parti costituite in pari data, con la quale
è stata dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale della
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
– tempore, Codice fiscale e Partita Iva , con sede in CO P.IVA_1
QU, Via Roma 3; 19
b) Condanna la , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro - tempore, nonché, in proprio ed in solido con la stessa, anche il suo legale rapp.te pro – tempore , Parte_2
c.f. , nata in [...] il [...] CodiceFiscale_1
ed ivi residente a[...], al pagamento in favore della
Liquidazione Giudiziale della , in persona Parte_1
del Curatore rapp.te pro – tempore, delle spese e competenze relative al presente giudizio, che liquida, oltre alle spese prenotate a debito nella misura risultante dai Registri di Cancelleria, in complessivi €
6.000,00 per compensi, oltre Iva e Cpa, nonché rimborso forf. nella misura del 15% dei compensi;
c) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte della reclamante , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro – tempore, nonché, in proprio, anche del suo legale rapp.te pro – tempore , c.f. Parte_2 C.F._1
, nata in [...] il [...] ed ivi residente alla
[...]
via L. De Feo n.4, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 22.1.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo