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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 19/11/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2231/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CC Di AL Presidente relatore dott, Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2231/2022 tra:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GALAVOTTI ANGELA
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. FONTANINI SIMONA
CONVENUTA con la partecipazione del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio giudiziale
Conclusioni
AT , come da foglio depositato il 24/6/2025: Parte_1
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, confermata la sentenza parziale di scioglimento del matrimonio, Voglia l'intestato Tribunale: 1) Dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che non vantano reciprocamente diritti in ordine ad assegni di mantenimento. 3) Mantenere in affido condiviso ad entrambi i genitori affinchè esercitino, congiuntamente, la Per_1 responsabilità genitoriale in ordine alle scelte straordinarie da assumere tenendo conto delle aspirazioni e delle inclinazioni della stessa, mantenendo la collocazione anagrafica con la madre nella casa di Soliera – fraz. Sozzigalli Via A. Costa n.110;
pagina 1 di 12 4) Riconoscere la facoltà per i medesimi di far trascorrere alla figlia momenti sia con i nonni paterni che con quelli materni;
ciò anche allo scopo di essere coadiuvati nella cura e nella vigilanza della minore, anche qualora i genitori siano impediti da ragioni di lavoro e/o forza maggiore.
5) Confermare l'assegnazione della “già casa coniugale” alla sig.ra , che vi Controparte_1 continuerà a vivere unitamente alla figlia minore con gli arredi e corredi di cui è composta Per_1 precisando che la lavatrice secondaria situata in garage e l'affettatrice sono di proprietà esclusiva del sig. e saranno a lui rese una volta venuti meno i presupposti dell'assegnazione. Pt_1
6) Stante anche l'esito dell'ultima Relazione dei Servizi Sociali che ha espresso parere ampiamente positivo, disporre che la figlia minore aumenti la frequentazione con il padre secondo le Per_1 modalità descritte in narrativa e come da schemi di seguito riportati (intendendosi inclusi di pernottamento i giorni del ) distinguendo il periodo scolastico da quello delle vacanze estive Pt_1 (come già indicati dalla precedete difesa)
- Quanto ai giorni infrasettimanali dall'uscita da scuola – o dalle 14 in periodo non scolastico con prelevamento da casa, salvo diversa disposizione concordata tra le parti anticipatamente;
- Un fine settimana alternato dal sabato con prelevamento della figlia da scuola o alle ore 9 a casa se periodo non scolastico con i pernottamenti sopra indicati, salvo diversa disposizione concordata fra le parti anticipatamente;
- Un periodo di 7 giorni durante le vacanze natalizie (da intendersi per tali quelle coincidenti con le vacanze del minore) che comprende, ad anni alterni, il Natale e/o il Capodanno, salva diversa disposizione concordata tra le parti e compatibilmente con gli impegni del padre o della madre;
- Un periodo di 3 giorni durante le vacanze Pasquali compreso, ad anni alterni, la Pasqua e la Pasquetta;
- Un periodo, durante le vacanze estive, di 2 settimane, anche non consecutive, da concordarsi preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno, salvo diversa disposizione concordata tra le parti e compatibilmente con gli impegni del padre e della madre. 7) Quanto al contributo al mantenimento ordinario di tenuto conto: Per_1
- dell'assegnazione della già casa coniugale alla sig.ra ; CP_1
- della diminuzione del reddito da lavoro del Sig. , dovute anche al peggioramento delle Parte_1 sue condizioni di salute;
- delle maggiori spese/uscite rispetto al tempo della separazione quali, ad esempio, il rateo del mutuo Per_ per l'abitazione ed attuale casa famigliare del ricorrente, il mantenimento della piccola (nata nel 2019 dal nuovo rapporto di coppia del ricorrente) il debito con l'erario come documentato in atti;
- dei maggiori tempi di frequentazione del padre con Per_1
- delle attuali capacità economico/patrimoniale/reddituale dei coniugi;
si chiede che ciascuno genitore debba provvedere paritariamente in modo diretto ed autonomo al mantenimento della figlia con esclusione di contributi al mantenimento della figlia l'uno Per_3 verso l'altro. In via subordinata, porre a carico del medesimo Sig. il pagamento della Parte_1 somma complessiva di euro 150,00, mediante bonifico bancario al codice iban già noto entro il giorno 10 di ogni mese (invece che euro 300,00 stabiliti in separazione), oltre ad Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie tutte documentate e preventivamente concordate tra i coniugi e da intendersi tali quelle di cui allo schema del Tribunale di Modena del 15.2.2015: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pagina 2 di 12 pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); viaggi vacanze. L'eventuale diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà rimborsato ai genitori nella misura del 50%, pertanto gli stessi si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture
/ ricevute sempre a nome della figlia diritto di detrazione fiscale.
8) Rigettate le domande tutte formulate dalla Sig.ra poiché inammissibili, irrituali ed CP_1 infondate sia in fatto che in diritto per i motivi indicati in atti.
9) Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario, ad Iva e cpa come per legge.
Convenuta , come da comparsa di costituzione e risposta Controparte_2
1) Dichiari, su esclusiva richiesta del sig. e senza alcuna opposizione della Pt_1 convenuta (anche ai fini della determinazione delle spese della presente procedura) lo scioglimento anche parziale del vincolo di coniugio fra i sig.ri , nato il Parte_1
12/10/1973 a Carpi (MO) c.f. e , nata a [...] C.F._3 Controparte_1 Terme (RA) il 28.2.1969, CF: , contratto in Soliera (MO) il C.F._2 16.6.2007 trascritto nel registro dello stato civile, degli atti di matrimonio del Comune di Soliera, al n. 9 parte 1 dell'anno 2007, mandando alla cancelleria di trasmettere l'emananda sentenza all'ufficio di stato civile del Comune di Soliera per le annotazioni di legge a margine del certificato di matrimonio;
2) Consentire ai sig.ri e di detenere esclusivamente per sé Parte_1 Controparte_1 documenti validi per l'espatrio. Viceversa ogni viaggio anche all'estero della minore dovranno essere espressamente concordati dai genitori.
3) Affidi nuovamente la minore nata a Carpi il [...] ad [...] i Persona_4 genitori e collocandola prevalentemente presso la madre in Sozzigalli di Soliera (MO) Via A. Costa n.110;
4) Confermare l'attuale calendario di frequentazione della minore con il padre, nel rispetto dei desideri e delle necessità della minore, con l'impegno da parte del padre a rendersi maggiormente disponibile e presente nella vita della figlia e quindi prevedendo che la minore, sempre nel rispetto dei suoi desideri e delle sue necessità trascorra con il padre un pomeriggio a settimana, comprensivo della cena e del pernotto e cioè dall'uscita da scuola, nel periodo scolastico (e dalle 9,00 del mattino in quello estivo), sino al rientro a scuola la mattina successiva oltre ad un fine settimana alternato dall'uscita da scuola del sabato mattina sino alle ore 21,30 della domenica sera (dalle 9,00 del sabato mattina alle ore 21,30 della domenica sera nel periodo feriale) quando il padre riaccompagnerà alla casa materna la minore. Sul punto, graverà specificatamente sul padre l'onere di riaccompagnare la minore presso la casa materna, con l'impegno del padre di trascorrere tale periodo con la figlia;
In tale ambito di ripartizione dei periodi di permanenza della minore presso di sé i genitori dovranno adoperarsi, nel rispetto dei desideri e delle esigenze della minore a incrementare la frequentazione eventuale delle rispettive famiglie genitoriali, senza che ciò possa costituire una delega ad essi delle incombenze e dell'assistenza alla minore.
5) Confermare l'attuale calendario di frequentazione della minore con il padre durante le festività e le vacanze estive ed invernali, prevedendo, quindi che la minore trascorra con pagina 3 di 12 entrambi i genitori almeno due settimane anche non consecutive in occasione delle vacanze estive, da concordarsi, fra i genitori, entro e non oltre il 31/05 di tutti gli anni, salvo diversa disposizione concordata tra le parti, compatibilmente e nel rispetto dei desideri ed alle necessità della minore, con spese per dette vacanze, integralmente a carico del genitore accompagnatario, nonché una settimana in occasione delle vacanze natalizie comprensive ad ani alterni, del giorno del S. Natale e del 1 gennaio, ed ancora di n. 3 giorni per ciascun genitori in occasione delle vacanze pasquali (comprensivo per i primi del giorno della S. Pasqua e per i secondi del lunedì dell'Angelo) anch'essa ad anni alterni. Ogni spostamento con la minore, se non all'estero dovranno essere comunicate all'altro genitore, che conserverà il diritto di visita in tali occasioni. Il costo delle vacanze saranno integralmente a carico del genitore accompagnatario, mentre il genitore che intenda fare visita al figlio durante tali vacanze sosterrà il relativo costo. Il diritto di visita da parte del genitore non accompagnatario non potrà tramutarsi in frequentazione esclusiva dello stesso con la minore durante le vacanze con l'altro genitore. I viaggi all'estero anche se scolastici dovranno essere espressamente concordati.
6) Ci si oppone, quindi all'avversa richiesta di ampliamento della frequentazione della minore con i nonni, sia materni che paterni, poiché ciò è sempre avvenuto senza alcuna difficoltà e nelle ordinarie facoltà che ogni genitore detiene per i periodi di permanenza della minore presso di sè. Ciò però, non può essere strumentale alla delega a terzi, persino alle famiglie genitoriali della cura e dell'assistenza, della vicinanza materiale ed affettiva della minore con il padre.
7) Ci si oppone, per i motivi anzidetti, a qualsiasi declaratoria di “assegnazione della casa coniugale” trattandosi di abitazione di esclusiva proprietà della convenuta, già prima ed a prescindere dal matrimonio, e che quindi non costituisce alcun incremento del contributo al mantenimento della minore da parte del padre.
8) Disporre a titolo di mantenimento ordinario della minore la somma non inferiore ad
€.450,00 mensile, automaticamente rivalutabile, a carico del padre , da Parte_1 eseguirsi anticipatamente entro il 10 di ogni mese, a mezzo di bonifico (iban noto al ricorrente), in considerazione dell'incremento delle capacità economica del sig. , Pt_1 (redditi di molto incrementati a fronte di una redditività famigliare ulteriormente cresciuta per i redditi della compagna) e della riduzione delle spese dallo stesso sostenute, dalla separazione ad oggi, come anzidetto, nonché della ridotta redditività della sig.ra , e del notevole aumento di tutte le voci di spesa rientrante Controparte_1 all'interno del “mantenimento ordinario”. Si rammenta che il sig. ha per tutto il Pt_1 primo anno versato mensilmente €.350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, e che difformemente da quanto dichiarato dalla difesa del ricorrente, anche ove si decidesse l'applicazione della frequentazione ordinaria richiesta dall'avversario i tempi di permanenza della minore con il padre non sarebbero minimamente incrementati per tutto il periodo di frequentazione scolastico rispetto all'attuale calendario;
9) Disporre, sempre in considerazione della forte riduzione della capacità economica della madre e del proprio fattivo aiuto ed assistenza alla minore che venga riconosciuto alla sig.ra la percezione nella misura del 100% della provvidenza di cui all'assegno CP_1 per il figlio a carico e che la minore possa essere posta fiscalmente a carico della convenuta nella misura intera (100%);
10) Disporre a carico del padre e/o in subordine nella misura minima di almeno il 70% a carico del padre, gli oneri per l'assistenza scolastica professionale pomeridiana della minore, che si renderà necessaria dalla ripresa dell'anno scolastico prossimo e di quelli eventualmente successivi, ove dovesse rendersi necessari negli anni successivi. pagina 4 di 12 11) Disporre che tutte le spese straordinarie (ad eccezione di quelle sopra indicate) sino poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il protocollo del Tribunale di Modena, relativamente alle spese documentate, nonché quelle che necessitano di previo accordo fra i genitori.
12) Venga riconosciuto a favore della madre sig.ra ed a carico del Controparte_1 padre , in ragione della domanda presentata esclusivamente dal sig. Parte_1 Pt_1
, senza alcun accordo con la LI, la somma dipesa dal 50% del diritto
[...] acquisito per i mesi di percezione dell'assegno unico del figlio a carico, senza accordo con la ricorrente, per la somma che quest'ultima avrebbe avuto diritto a percepire e cioè il 50% del contributo massimo dal mese di marzo a quello di agosto 2022 compreso.
13) Venga determinato, in modifica del precedente accordo fra le parti, in ragione del frequente ritardo del sig. nell'adempimento del proprio obbligo, quando Pt_1 onerato, per la ricarica del cellulare della figlia, che si occupi di tale incombenza sempre la sig.ra . Il padre verserà l'importo necessario per la ricarica telefonica CP_1 congiuntamente al determinato assegno di mantenimento ordinario entro il giorno 10 di ogni mese.
14) Venga determinato l'assegno di mantenimento a favore della LI CP_1
nella misura che riterrà equa l'Ill.mo Giudice e comunque nella misura minima
[...] e non inferiore ad €.180,00 mensili, atteso il grave disequilibrio economico fra i coniugi, e per tutte le ragioni sopra esposte, ivi comprese quelle a titolo di indennizzo/risarcitorio. Motivi di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo.
1. – Con ricorso depositato il 12/4/2022, Il ricorrente (12/10/1973) ha chiesto Parte_1 pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto il 16/6/2007 con (28/2/1969), Controparte_2 dalla quale è legalmente separato (sentenza su conclusioni congiunte n. 1668/2020 del 30/12/2020 del
Tribunale di Modena).
Dal matrimonio è nata una figlia: DE (14/6/2009).
La separazione prevedeva l'affido condiviso della figlia, collocazione prevalente con la madre e disciplina della frequentazione con il padre;
l'assegnazione della casa familiare alla madre;
un contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia di euro 300 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il ricorrente ha chiesto in via d'urgenza la previsione di un aumento della frequentazione con la figlia, che afferma essersi già di fatto realizzato, ed una riduzione del contributo ordinario mensile a suo carico ad euro 250. Nelle conclusioni finali ha chiesto la revoca del contributo od in subordine la sua riduzione ad euro 150.
La convenuta, regolarmente costituita, si è associata alla richiesta di divorzio a diverse condizioni e ha chiesto in via d'urgenza la conferma delle frequentazioni con il padre ed un aumento del contributo ordinario mensile ad euro 450 euro e la previsione della possibilità di ricevere integralmente l'assegno unico e universale per la figlia: richieste già oggetto di -inammissibile- ricorso ex art. 710 cpc pagina 5 di 12 presentato dalla successivamente alla proposizione della domanda di divorzio da parte di CP_1
. Pt_1
Le parti hanno reso all'udienza presidenziale le seguenti dichiarazioni.
Parte ricorrente : non intendo riconciliarmi. Mi riporto a quanto scritto in ricorso dal mio Parte_1 avvocato. Chiedo di potere vedere mia figlia un po' di più, tenendo conto delle sue richieste ed impegno. Sono a partita iva, una impresa di pulizie, e per la mia attuale situazione economica ho dovuto ridurre il lavoro.
Parte resistente : non intendo riconciliarmi. Mi riporto a quanto scritto in comparsa Controparte_2 dal mio avvocato. Già il padre non vede la figlia tutti i giorni previsti;
non rispetta gli impegni. mi ha detto che vuole stare il padre ma solo con lui e non anche la sua attuale compagna. A Per_1 me mi è calato tantissimo il lavoro, ho anche io una impresa di pulizie, arrivo a 500/600 al mese e anche io ho i miei problemi di salute. ha un insegnante di sostegno, ma c'è bisogno di un Per_1 supporto nel pomeriggio.
Il tentativo di conciliazione ha dato esito negativo.
Con ordinanza presidenziale del 24/10/2002 sono stati confermati i provvedimenti di affidamento della figlia ed economici concordati in sede di separazione e disposto per la prosecuzione della causa nel merito.
E' stata emessa sentenza parziale sul vincolo del 18-25/7/2023.
In data 16/1/2024 si è proceduto all'ascolto della figlia minore (14/6/2009), la quale ha reso le Per_1 seguenti dichiarazioni: “VIVO A SOZZIGALLLI in provincia di Soliera con la mamma. Frequento la prima superiore dell'istituto Scienze umane perché da grande mi piacerebbe fare la psicologa. Mi piace andare a scuola e mi piace studiare le materie che mi piacciono: le mie materie preferite sono scienze umane e educazione fisica. La mia giornata tipo si svolge così: mi sveglio e vado a scuola e mi porta la mamma. Non vado a scuola da settembre di quest'anno, mi è presa un po' di ansia perché temo che i miei compagni di classe possano criticarmi e che la mamma mi abbandoni e non mi venga a prendere. In passato mi ha seguito anche una psicologa con la quale mi sono trovata bene, sono tornata un po' a scuola a dicembre e poi però poi non ci sono più voluta andare. Durante il giorno accompagno mia madre a lavorare e aspetto che lei finisca di lavorare in macchina e poi il resto del tempo sto al telefono a meno che non esco con gli amici. Non mi va l'idea di andare a scuola.
Papà lo vedo un sabato e una domenica sì e un sabato e una domenica no. Anche con papà lo accompagno a lavorare e io gli do una mano, poi torniamo a casa e sto con la mia sorellina che ha tre Per_ anni e che si chiama che vive con papà e che papà che ha avuto con una nuova compagna che si chiama con la quale vado d'accordo. Sono molto legata alla mia sorellina. Alle volte andiamo Per_5
pagina 6 di 12 tutti al parco o al centro commerciale. Mi va bene il tempo che trascorro con papà e durante la settimana lui mi chiama e io non sempre rispondo perché magari ho una giornata con no.
Con la mamma vado d'accordo abbiamo degli interessi in comune alle volte bisticciamo però poi ci cerchiamo sempre;
con papà siamo molto diversi, alle volte andiamo d'accordo e alle volte no, dipende. L'unica cosa che desidererei è che mio padre mi dedicasse più tempo perché, anche quando sono da lui, lui spesso va a lavorare o se è a casa resta al cellulare, vorrei che avessimo più tempo per noi. Mi piacerebbe andare da papà quando ne sento l'esigenza e quando ne ho voglia non secondo giorni stabiliti. Tutti i giorni ascolto musica e poi scrivo su un taccuino delle storie, mi piacciono i libri di psicologia.
La situazione che vivo mi sta bene vorrei però trascorrere un po' di tempo in più con papà e mi piacerebbe che mamma e papà andassero di più d'accordo e voglio restare a vivere con la mamma”.
Con ordinanza del 18/1/2024 è stato incaricato il Servizio sociale territorialmente competente dell'Unione delle Terre d'Argine di prendere in carico il nucleo familiare effettuando un'opera di monitoraggio e sostegno del nucleo assolvendo ai seguenti incarichi:
1) vigilare sulle sue condizioni di salute, nonché sul suo stato psichico ed emotivo della minore, predisponendo il supporto ritenuto opportuno a suo favore;
2) effettuare, anche in collaborazione con le Autorità Sanitarie competenti, tutti gli interventi sanitari, educativi e psicologici necessari per la minore;
3) verificare l'adeguatezza della collocazione della minore presso la madre, anche con accessi educativi domiciliari, se ritenuto necessario e richiesta al pediatra e alla scuola anche con riguardo al percorso di mancata frequentazione della minore dal settembre 2023;
4) effettuare, anche in collaborazione con le competenti Autorità Sanitarie, una valutazione delle competenze genitoriali di entrambi i genitori e delle capacità educative, affettive e di accudimento, comprensiva di un profilo di personalità, indicando se gli eventuali comportamenti inadeguati siano espressione di una situazione sociale e relazionale reattiva o, viceversa, di precisi tratti di personalità e di un quadro clinicamente rilevante sotto il profilo psicopatologico, nonché verificare la qualità del loro rapporto con la figlia;
verificando anche le ragioni della scelta accettata dai genitori di non mandare la minore a scuola da settembre 2023;
5) individuare il regime di affidamento più indicato per la minore (in particolare, precisando se quello condiviso in essere possa essere mantenuto o se invece, specie per il caso non sia più tutelante l'affidamento della prole al Servizio medesimo);
6) individuare la migliore collocazione prevalente della minore;
pagina 7 di 12 7) predisporre più adeguato calendario di frequentazioni con il genitore non collocatario (quello in essere o altro eventualmente suggerito);
8) valutare l'idoneità delle abitazioni di entrambi i genitori a ospitare la prole;
9) evidenziare l'eventuale presenza di situazioni di pregiudizio per la minore;
➢ si precisa che i Servizi Sociali sono autorizzati a porre in essere un percorso per la minore in collaborazione con i Servizi Sociali, laddove fosse necessario, anche in caso di mancato consenso dei genitori
➢ i Servizi Sociali dovranno relazionare sull'attività svolta con una relazione dettagliata da depositare entro il 29 giugno 2024
➢ invita le parti a intraprendere quanto prima percorso di sostegno alla genitorialità, se del caso con l'ausilio dello stesso Servizio sociale
Il Servizio sociale dell'Unione delle Terre d'Argine ha depositato relazioni in data 27/6/2024 e
29/4/2025.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25/6/2025 con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
2. – Affidamento della figlia minorenne (14/6/2009). Per_1
I genitori concordano sull'affidamento condiviso della figlia e sulla sua collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione di proprietà esclusiva di quest'ultima a Soliera (non vi è dunque CP_3 necessità di un provvedimento di assegnazione).
Sulla base degli elementi acquisiti tramite il Servizio sociale il collegio ritiene che si tratti di soluzione che risponde all'interesse della figlia minore.
Motivo di contrasto tra i genitori sono soltanto le frequentazioni di con il padre. Per_1
Nella prima relazione del Servizio sociale del 26/6/2024 è evidenziata una situazione di fragilità e di rischio evolutivo per la figlia. I genitori sono indicati come conflittuali;
che non vi sono le condizioni per una mediazione familiare;
che è necessario un sostegno per entrambi i genitori. La madre è indicata come parzialmente adeguata;
sono segnalate criticità anche nei riguardi del padre.
Nella seconda relazione del Servizio sociale del 29/4/2025 è confermata la necessità di sostegno alla genitorialità per il padre, che fatica “ad accogliere e comprendere con continuità i bisogni ed i vissuti emotivi” della figlia;
la necessità di un percorso psicologico individuale e di sostegno alla genitorialità per la madre, che “risulta presente fisicamente, ma appare in difficoltà nella sintonizzazione affettiva e nella fusione riflessiva”,
pagina 8 di 12 Risulta che i genitori “mantengono una comunicazione disfunzionale tra loro, spesso delegata alla figlia, con conseguente sovraccarico emotivo per la minore. Le decisioni educative non sono condivise e mancano spazi di confronto strutturato tra i genitori”.
Entrambi i genitori hanno parzialmente collaborato con il servizio sociale.
è purtroppo in una situazione di scarsa autonomia personale, ansia e ritiro sociale, che la stessa Per_1 attribuisce, non senza ragioni, ad entrambi i genitori. E' sovraesposta alla conflittualità genitoriale. Ha un rapporto positivo con la sorellina unilaterale e con la nuova LI del padre;
la relazione con la madre risente di una dinamica fusionale.
Il Servizio sociale mantiene un percorso educativo ed un progetto sul ritiro sociale per . Per_1
Ritiene il collegio che, considerata la situazione sopra descritta ed avendo già compiuto 16 Per_1 anni, risponda al suo interesse regolare direttamente in forma libera i rapporti con il padre, senza imposizioni di frequentazioni, ma mantenendo almeno l'attuale situazione nella quale lo vede a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera e lo sente quotidianamente telefonicamente, con auspicabile incremento dei soggiorni nella casa del padre.
Il collegio concorda sulla proposta del Servizio sociale di proseguire nel monitoraggio del nucleo familiare e del sostegno genitoriale per entrambi i genitori.
3. – Mantenimento della figlia minorenne
La sentenza di separazione, su conclusioni congiunte, n. 1668/2020 del 30/12/2020 del Tribunale di
Modena, prevede un contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia di euro 300 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il padre ricorrente chiede ora il mantenimento diretto della figlia o in subordine di versare un contributo mensile di euro 150, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La madre convenuta chiede un aumento del contributo ordinario ad almeno euro 450, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di potere percepire integralmente l'assegno unico per la figlia.
All'epoca della separazione entrambe le parti erano titolari di impresi individuale di pulizie.
Nel presente giudizio hanno allegato entrambi un calo di fatturato e problemi di salute.
Dalla dichiarazione PF2024 per i redditi 2023 di risulta un reddito complessivo di euro 21.569 Pt_1
(doc. 42).
Allega che per documentati problemi di salute, lombosciatalgia e mal di schiena per la presenza di ernie (doc. n.44), a fine anno 2023 ha cessato l'attività.
Dichiara di svolgere attualmente limitata attività, con introiti con indicati, per l'impresa di pulizie della nuova LI . Per questo motivo sono stati richieste, come consentito (cfr. l'attuale Persona_6
pagina 9 di 12 art. 473-bis.2 co. 2 cpc), informazioni sulla situazione reddituale di . Dalla sua Persona_6 dichiarazione PF2024 per i redditi 2023 risulta un reddito complessivo di euro 17.347 (doc. 43).
Dalla dichiarazione PF2025 per i redditi 2024 di risulta un reddito complessivo di euro 2.432 Pt_1
(doc. 46).
La nascita di una nuova figlia nel 2019 costituisce un fatto antecedente alla separazione (la sentenza è di dicembre 2020). Così pure sono fatti preesistenti i debiti erariali di , nel frattempo soltanto Pt_1 incrementati (doc. 45 – cartella esattoriale di giugno 2025).
Per dalla dichiarazione PF2025 per i redditi 2024 risulta un reddito complessivo di euro CP_1
4.371 (doc. non numerato depositato il 8/7/2025). Dalla dichiarazione PF2022 per i redditi 2021 risulta un reddito complessivo di euro 5.842 (doc. 4). Sono state prodotte dichiarazioni isee non rilevanti.
La situazione della ha dunque subito minime variazioni, rispetto alle quali non risultano CP_1 dunque incidere i documenti problemi di salute alla schiena (doc. 39).
ha chiuso la sua attività a fine 2023, ma continua a lavorare per l'impresa di pulizia della Pt_1 LI, con redditi non documenti. Per l'anno 2024 la somma dei redditi dichiarati da lui e dalla nuova LI, corrisponde sostanzialmente ai redditi dichiarati dal solo per il precedente anno 2023 Pt_1
(2.432 + 17.347 = 19.779 a fronte di 21.569).
In sostanza può affermarsi che, pur con le precisazioni di cui sopra, le rispettive condizioni economiche complessive non hanno subito sostanziali variazioni rispetto a quelli dell'epoca della separazione.
Ritiene il collegio che possa per tali ragioni confermarsi il contributo ordinario di euro 300 mensili, concordato in sede di separazione, la cui rivalutazione deve ritenersi sufficiente a compensare le limitate maggiori esigenze della figlia.
Va mantenuta la ripartizione delle spese straordinarie al 50%.
L'assegno unico va ripartito a metà tra i genitori in ragione del disposto affido condiviso.
4. – Assegno di mantenimento chiesto dalla convenuta CP_1
In sede di separazione su conclusioni congiunte le parti avevano così pattuito:
4.1. I coniugi dichiarano di essere attualmente economicamente autonomi ed autosufficienti, di essere titolari di beni e redditi propri adeguati a provvedere autonomamente al proprio mantenimento ai propri bisogni personali ed economici ed a mantenere una vita dignitosa e decorosa, rinunciando pertanto, l'uno nei confronti dell'altro, ad ogni richiesta di mantenimento.
Nella comparsa di costituzione la convenuta ha chiesto per sé un assegno di mantenimento di CP_1 euro 180,00 (punto 14). Domanda che potrebbe essere interpretata come di riconoscimento di un assegno divorzile. pagina 10 di 12 All'udienza del 25/6/2025 ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione. CP_1
Negli atti conclusivi (conclusionale di pagg. 41 e replica di pagg. 16) non ha però in alcun modo esaminato tale domanda, che deve quindi intendersi implicitamente rinunciata.
In ogni caso la domanda risulterebbe infondata per mancanza di prova ma ancora prima di adeguate allegazioni.
Nessun elemento è stato indicato con riferimento alle componenti compensativo-perequativa dell'assegno divorzile (v. Cassazione Sezioni Unite n. 18287/2018).
Quanto alla funzione assistenziale, le sopra indicate comparate rispettive condizioni economiche complessivamente valutate non giustificano il diritto della ad ottenere un assegno divorzile. CP_1
5. – Spese del procedimento.
L'esito del procedimento, ed in particolare la soccombenza reciproca rispetto alle domande di mantenimento della figlia, giustifica l'integrale compensazione delle spese del procedimento.
Dispositivo della sentenza
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, vista la sentenza parziale di divorzio del 18-25/7/2023, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
I – conferma l'affidamento condiviso della figlia minorenne (14/6/2009), con collocazione Per_1 prevalente con la madre nell'abitazione di proprietà di quest'ultima a Sozzigalli di Soliera;
dispone che regolamenti direttamente in forma libera i rapporti con il padre, ma mantenendo Per_1 almeno l'attuale frequentazione nella quale lo vede a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera e lo sente quotidianamente telefonicamente, con auspicabile incremento dei soggiorni nella casa del padre;
incarica il Servizio sociale dell'Unione delle Terre d'Argine di proseguire nel monitoraggio del nucleo familiare e nel sostegno genitoriale per entrambi i genitori nonché nei progetti relativi a;
Per_1 con richiesta di inviare al Giudice Tutelare del Tribunale di Modena entro il 30/06/2026 una relazione sull'attività svolta.
II – Conferma il versamento da parte del padre alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia della somma mensile di € 300,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di
Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
III – Rigetta la domanda di contributo economico in favore della LI, come da motivazione.
IV – Dichiara le spese del procedimento integralmente compensate tre le parti. pagina 11 di 12 Si comunichi alle parti, al Pubblico Ministero in sede ed al Servizio sociale dell'Unione delle Terre
d'Argine.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il Presidente estensore
CC Di AL
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CC Di AL Presidente relatore dott, Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2231/2022 tra:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GALAVOTTI ANGELA
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. FONTANINI SIMONA
CONVENUTA con la partecipazione del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio giudiziale
Conclusioni
AT , come da foglio depositato il 24/6/2025: Parte_1
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, confermata la sentenza parziale di scioglimento del matrimonio, Voglia l'intestato Tribunale: 1) Dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che non vantano reciprocamente diritti in ordine ad assegni di mantenimento. 3) Mantenere in affido condiviso ad entrambi i genitori affinchè esercitino, congiuntamente, la Per_1 responsabilità genitoriale in ordine alle scelte straordinarie da assumere tenendo conto delle aspirazioni e delle inclinazioni della stessa, mantenendo la collocazione anagrafica con la madre nella casa di Soliera – fraz. Sozzigalli Via A. Costa n.110;
pagina 1 di 12 4) Riconoscere la facoltà per i medesimi di far trascorrere alla figlia momenti sia con i nonni paterni che con quelli materni;
ciò anche allo scopo di essere coadiuvati nella cura e nella vigilanza della minore, anche qualora i genitori siano impediti da ragioni di lavoro e/o forza maggiore.
5) Confermare l'assegnazione della “già casa coniugale” alla sig.ra , che vi Controparte_1 continuerà a vivere unitamente alla figlia minore con gli arredi e corredi di cui è composta Per_1 precisando che la lavatrice secondaria situata in garage e l'affettatrice sono di proprietà esclusiva del sig. e saranno a lui rese una volta venuti meno i presupposti dell'assegnazione. Pt_1
6) Stante anche l'esito dell'ultima Relazione dei Servizi Sociali che ha espresso parere ampiamente positivo, disporre che la figlia minore aumenti la frequentazione con il padre secondo le Per_1 modalità descritte in narrativa e come da schemi di seguito riportati (intendendosi inclusi di pernottamento i giorni del ) distinguendo il periodo scolastico da quello delle vacanze estive Pt_1 (come già indicati dalla precedete difesa)
- Quanto ai giorni infrasettimanali dall'uscita da scuola – o dalle 14 in periodo non scolastico con prelevamento da casa, salvo diversa disposizione concordata tra le parti anticipatamente;
- Un fine settimana alternato dal sabato con prelevamento della figlia da scuola o alle ore 9 a casa se periodo non scolastico con i pernottamenti sopra indicati, salvo diversa disposizione concordata fra le parti anticipatamente;
- Un periodo di 7 giorni durante le vacanze natalizie (da intendersi per tali quelle coincidenti con le vacanze del minore) che comprende, ad anni alterni, il Natale e/o il Capodanno, salva diversa disposizione concordata tra le parti e compatibilmente con gli impegni del padre o della madre;
- Un periodo di 3 giorni durante le vacanze Pasquali compreso, ad anni alterni, la Pasqua e la Pasquetta;
- Un periodo, durante le vacanze estive, di 2 settimane, anche non consecutive, da concordarsi preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno, salvo diversa disposizione concordata tra le parti e compatibilmente con gli impegni del padre e della madre. 7) Quanto al contributo al mantenimento ordinario di tenuto conto: Per_1
- dell'assegnazione della già casa coniugale alla sig.ra ; CP_1
- della diminuzione del reddito da lavoro del Sig. , dovute anche al peggioramento delle Parte_1 sue condizioni di salute;
- delle maggiori spese/uscite rispetto al tempo della separazione quali, ad esempio, il rateo del mutuo Per_ per l'abitazione ed attuale casa famigliare del ricorrente, il mantenimento della piccola (nata nel 2019 dal nuovo rapporto di coppia del ricorrente) il debito con l'erario come documentato in atti;
- dei maggiori tempi di frequentazione del padre con Per_1
- delle attuali capacità economico/patrimoniale/reddituale dei coniugi;
si chiede che ciascuno genitore debba provvedere paritariamente in modo diretto ed autonomo al mantenimento della figlia con esclusione di contributi al mantenimento della figlia l'uno Per_3 verso l'altro. In via subordinata, porre a carico del medesimo Sig. il pagamento della Parte_1 somma complessiva di euro 150,00, mediante bonifico bancario al codice iban già noto entro il giorno 10 di ogni mese (invece che euro 300,00 stabiliti in separazione), oltre ad Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie tutte documentate e preventivamente concordate tra i coniugi e da intendersi tali quelle di cui allo schema del Tribunale di Modena del 15.2.2015: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pagina 2 di 12 pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); viaggi vacanze. L'eventuale diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà rimborsato ai genitori nella misura del 50%, pertanto gli stessi si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture
/ ricevute sempre a nome della figlia diritto di detrazione fiscale.
8) Rigettate le domande tutte formulate dalla Sig.ra poiché inammissibili, irrituali ed CP_1 infondate sia in fatto che in diritto per i motivi indicati in atti.
9) Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario, ad Iva e cpa come per legge.
Convenuta , come da comparsa di costituzione e risposta Controparte_2
1) Dichiari, su esclusiva richiesta del sig. e senza alcuna opposizione della Pt_1 convenuta (anche ai fini della determinazione delle spese della presente procedura) lo scioglimento anche parziale del vincolo di coniugio fra i sig.ri , nato il Parte_1
12/10/1973 a Carpi (MO) c.f. e , nata a [...] C.F._3 Controparte_1 Terme (RA) il 28.2.1969, CF: , contratto in Soliera (MO) il C.F._2 16.6.2007 trascritto nel registro dello stato civile, degli atti di matrimonio del Comune di Soliera, al n. 9 parte 1 dell'anno 2007, mandando alla cancelleria di trasmettere l'emananda sentenza all'ufficio di stato civile del Comune di Soliera per le annotazioni di legge a margine del certificato di matrimonio;
2) Consentire ai sig.ri e di detenere esclusivamente per sé Parte_1 Controparte_1 documenti validi per l'espatrio. Viceversa ogni viaggio anche all'estero della minore dovranno essere espressamente concordati dai genitori.
3) Affidi nuovamente la minore nata a Carpi il [...] ad [...] i Persona_4 genitori e collocandola prevalentemente presso la madre in Sozzigalli di Soliera (MO) Via A. Costa n.110;
4) Confermare l'attuale calendario di frequentazione della minore con il padre, nel rispetto dei desideri e delle necessità della minore, con l'impegno da parte del padre a rendersi maggiormente disponibile e presente nella vita della figlia e quindi prevedendo che la minore, sempre nel rispetto dei suoi desideri e delle sue necessità trascorra con il padre un pomeriggio a settimana, comprensivo della cena e del pernotto e cioè dall'uscita da scuola, nel periodo scolastico (e dalle 9,00 del mattino in quello estivo), sino al rientro a scuola la mattina successiva oltre ad un fine settimana alternato dall'uscita da scuola del sabato mattina sino alle ore 21,30 della domenica sera (dalle 9,00 del sabato mattina alle ore 21,30 della domenica sera nel periodo feriale) quando il padre riaccompagnerà alla casa materna la minore. Sul punto, graverà specificatamente sul padre l'onere di riaccompagnare la minore presso la casa materna, con l'impegno del padre di trascorrere tale periodo con la figlia;
In tale ambito di ripartizione dei periodi di permanenza della minore presso di sé i genitori dovranno adoperarsi, nel rispetto dei desideri e delle esigenze della minore a incrementare la frequentazione eventuale delle rispettive famiglie genitoriali, senza che ciò possa costituire una delega ad essi delle incombenze e dell'assistenza alla minore.
5) Confermare l'attuale calendario di frequentazione della minore con il padre durante le festività e le vacanze estive ed invernali, prevedendo, quindi che la minore trascorra con pagina 3 di 12 entrambi i genitori almeno due settimane anche non consecutive in occasione delle vacanze estive, da concordarsi, fra i genitori, entro e non oltre il 31/05 di tutti gli anni, salvo diversa disposizione concordata tra le parti, compatibilmente e nel rispetto dei desideri ed alle necessità della minore, con spese per dette vacanze, integralmente a carico del genitore accompagnatario, nonché una settimana in occasione delle vacanze natalizie comprensive ad ani alterni, del giorno del S. Natale e del 1 gennaio, ed ancora di n. 3 giorni per ciascun genitori in occasione delle vacanze pasquali (comprensivo per i primi del giorno della S. Pasqua e per i secondi del lunedì dell'Angelo) anch'essa ad anni alterni. Ogni spostamento con la minore, se non all'estero dovranno essere comunicate all'altro genitore, che conserverà il diritto di visita in tali occasioni. Il costo delle vacanze saranno integralmente a carico del genitore accompagnatario, mentre il genitore che intenda fare visita al figlio durante tali vacanze sosterrà il relativo costo. Il diritto di visita da parte del genitore non accompagnatario non potrà tramutarsi in frequentazione esclusiva dello stesso con la minore durante le vacanze con l'altro genitore. I viaggi all'estero anche se scolastici dovranno essere espressamente concordati.
6) Ci si oppone, quindi all'avversa richiesta di ampliamento della frequentazione della minore con i nonni, sia materni che paterni, poiché ciò è sempre avvenuto senza alcuna difficoltà e nelle ordinarie facoltà che ogni genitore detiene per i periodi di permanenza della minore presso di sè. Ciò però, non può essere strumentale alla delega a terzi, persino alle famiglie genitoriali della cura e dell'assistenza, della vicinanza materiale ed affettiva della minore con il padre.
7) Ci si oppone, per i motivi anzidetti, a qualsiasi declaratoria di “assegnazione della casa coniugale” trattandosi di abitazione di esclusiva proprietà della convenuta, già prima ed a prescindere dal matrimonio, e che quindi non costituisce alcun incremento del contributo al mantenimento della minore da parte del padre.
8) Disporre a titolo di mantenimento ordinario della minore la somma non inferiore ad
€.450,00 mensile, automaticamente rivalutabile, a carico del padre , da Parte_1 eseguirsi anticipatamente entro il 10 di ogni mese, a mezzo di bonifico (iban noto al ricorrente), in considerazione dell'incremento delle capacità economica del sig. , Pt_1 (redditi di molto incrementati a fronte di una redditività famigliare ulteriormente cresciuta per i redditi della compagna) e della riduzione delle spese dallo stesso sostenute, dalla separazione ad oggi, come anzidetto, nonché della ridotta redditività della sig.ra , e del notevole aumento di tutte le voci di spesa rientrante Controparte_1 all'interno del “mantenimento ordinario”. Si rammenta che il sig. ha per tutto il Pt_1 primo anno versato mensilmente €.350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, e che difformemente da quanto dichiarato dalla difesa del ricorrente, anche ove si decidesse l'applicazione della frequentazione ordinaria richiesta dall'avversario i tempi di permanenza della minore con il padre non sarebbero minimamente incrementati per tutto il periodo di frequentazione scolastico rispetto all'attuale calendario;
9) Disporre, sempre in considerazione della forte riduzione della capacità economica della madre e del proprio fattivo aiuto ed assistenza alla minore che venga riconosciuto alla sig.ra la percezione nella misura del 100% della provvidenza di cui all'assegno CP_1 per il figlio a carico e che la minore possa essere posta fiscalmente a carico della convenuta nella misura intera (100%);
10) Disporre a carico del padre e/o in subordine nella misura minima di almeno il 70% a carico del padre, gli oneri per l'assistenza scolastica professionale pomeridiana della minore, che si renderà necessaria dalla ripresa dell'anno scolastico prossimo e di quelli eventualmente successivi, ove dovesse rendersi necessari negli anni successivi. pagina 4 di 12 11) Disporre che tutte le spese straordinarie (ad eccezione di quelle sopra indicate) sino poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il protocollo del Tribunale di Modena, relativamente alle spese documentate, nonché quelle che necessitano di previo accordo fra i genitori.
12) Venga riconosciuto a favore della madre sig.ra ed a carico del Controparte_1 padre , in ragione della domanda presentata esclusivamente dal sig. Parte_1 Pt_1
, senza alcun accordo con la LI, la somma dipesa dal 50% del diritto
[...] acquisito per i mesi di percezione dell'assegno unico del figlio a carico, senza accordo con la ricorrente, per la somma che quest'ultima avrebbe avuto diritto a percepire e cioè il 50% del contributo massimo dal mese di marzo a quello di agosto 2022 compreso.
13) Venga determinato, in modifica del precedente accordo fra le parti, in ragione del frequente ritardo del sig. nell'adempimento del proprio obbligo, quando Pt_1 onerato, per la ricarica del cellulare della figlia, che si occupi di tale incombenza sempre la sig.ra . Il padre verserà l'importo necessario per la ricarica telefonica CP_1 congiuntamente al determinato assegno di mantenimento ordinario entro il giorno 10 di ogni mese.
14) Venga determinato l'assegno di mantenimento a favore della LI CP_1
nella misura che riterrà equa l'Ill.mo Giudice e comunque nella misura minima
[...] e non inferiore ad €.180,00 mensili, atteso il grave disequilibrio economico fra i coniugi, e per tutte le ragioni sopra esposte, ivi comprese quelle a titolo di indennizzo/risarcitorio. Motivi di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo.
1. – Con ricorso depositato il 12/4/2022, Il ricorrente (12/10/1973) ha chiesto Parte_1 pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto il 16/6/2007 con (28/2/1969), Controparte_2 dalla quale è legalmente separato (sentenza su conclusioni congiunte n. 1668/2020 del 30/12/2020 del
Tribunale di Modena).
Dal matrimonio è nata una figlia: DE (14/6/2009).
La separazione prevedeva l'affido condiviso della figlia, collocazione prevalente con la madre e disciplina della frequentazione con il padre;
l'assegnazione della casa familiare alla madre;
un contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia di euro 300 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il ricorrente ha chiesto in via d'urgenza la previsione di un aumento della frequentazione con la figlia, che afferma essersi già di fatto realizzato, ed una riduzione del contributo ordinario mensile a suo carico ad euro 250. Nelle conclusioni finali ha chiesto la revoca del contributo od in subordine la sua riduzione ad euro 150.
La convenuta, regolarmente costituita, si è associata alla richiesta di divorzio a diverse condizioni e ha chiesto in via d'urgenza la conferma delle frequentazioni con il padre ed un aumento del contributo ordinario mensile ad euro 450 euro e la previsione della possibilità di ricevere integralmente l'assegno unico e universale per la figlia: richieste già oggetto di -inammissibile- ricorso ex art. 710 cpc pagina 5 di 12 presentato dalla successivamente alla proposizione della domanda di divorzio da parte di CP_1
. Pt_1
Le parti hanno reso all'udienza presidenziale le seguenti dichiarazioni.
Parte ricorrente : non intendo riconciliarmi. Mi riporto a quanto scritto in ricorso dal mio Parte_1 avvocato. Chiedo di potere vedere mia figlia un po' di più, tenendo conto delle sue richieste ed impegno. Sono a partita iva, una impresa di pulizie, e per la mia attuale situazione economica ho dovuto ridurre il lavoro.
Parte resistente : non intendo riconciliarmi. Mi riporto a quanto scritto in comparsa Controparte_2 dal mio avvocato. Già il padre non vede la figlia tutti i giorni previsti;
non rispetta gli impegni. mi ha detto che vuole stare il padre ma solo con lui e non anche la sua attuale compagna. A Per_1 me mi è calato tantissimo il lavoro, ho anche io una impresa di pulizie, arrivo a 500/600 al mese e anche io ho i miei problemi di salute. ha un insegnante di sostegno, ma c'è bisogno di un Per_1 supporto nel pomeriggio.
Il tentativo di conciliazione ha dato esito negativo.
Con ordinanza presidenziale del 24/10/2002 sono stati confermati i provvedimenti di affidamento della figlia ed economici concordati in sede di separazione e disposto per la prosecuzione della causa nel merito.
E' stata emessa sentenza parziale sul vincolo del 18-25/7/2023.
In data 16/1/2024 si è proceduto all'ascolto della figlia minore (14/6/2009), la quale ha reso le Per_1 seguenti dichiarazioni: “VIVO A SOZZIGALLLI in provincia di Soliera con la mamma. Frequento la prima superiore dell'istituto Scienze umane perché da grande mi piacerebbe fare la psicologa. Mi piace andare a scuola e mi piace studiare le materie che mi piacciono: le mie materie preferite sono scienze umane e educazione fisica. La mia giornata tipo si svolge così: mi sveglio e vado a scuola e mi porta la mamma. Non vado a scuola da settembre di quest'anno, mi è presa un po' di ansia perché temo che i miei compagni di classe possano criticarmi e che la mamma mi abbandoni e non mi venga a prendere. In passato mi ha seguito anche una psicologa con la quale mi sono trovata bene, sono tornata un po' a scuola a dicembre e poi però poi non ci sono più voluta andare. Durante il giorno accompagno mia madre a lavorare e aspetto che lei finisca di lavorare in macchina e poi il resto del tempo sto al telefono a meno che non esco con gli amici. Non mi va l'idea di andare a scuola.
Papà lo vedo un sabato e una domenica sì e un sabato e una domenica no. Anche con papà lo accompagno a lavorare e io gli do una mano, poi torniamo a casa e sto con la mia sorellina che ha tre Per_ anni e che si chiama che vive con papà e che papà che ha avuto con una nuova compagna che si chiama con la quale vado d'accordo. Sono molto legata alla mia sorellina. Alle volte andiamo Per_5
pagina 6 di 12 tutti al parco o al centro commerciale. Mi va bene il tempo che trascorro con papà e durante la settimana lui mi chiama e io non sempre rispondo perché magari ho una giornata con no.
Con la mamma vado d'accordo abbiamo degli interessi in comune alle volte bisticciamo però poi ci cerchiamo sempre;
con papà siamo molto diversi, alle volte andiamo d'accordo e alle volte no, dipende. L'unica cosa che desidererei è che mio padre mi dedicasse più tempo perché, anche quando sono da lui, lui spesso va a lavorare o se è a casa resta al cellulare, vorrei che avessimo più tempo per noi. Mi piacerebbe andare da papà quando ne sento l'esigenza e quando ne ho voglia non secondo giorni stabiliti. Tutti i giorni ascolto musica e poi scrivo su un taccuino delle storie, mi piacciono i libri di psicologia.
La situazione che vivo mi sta bene vorrei però trascorrere un po' di tempo in più con papà e mi piacerebbe che mamma e papà andassero di più d'accordo e voglio restare a vivere con la mamma”.
Con ordinanza del 18/1/2024 è stato incaricato il Servizio sociale territorialmente competente dell'Unione delle Terre d'Argine di prendere in carico il nucleo familiare effettuando un'opera di monitoraggio e sostegno del nucleo assolvendo ai seguenti incarichi:
1) vigilare sulle sue condizioni di salute, nonché sul suo stato psichico ed emotivo della minore, predisponendo il supporto ritenuto opportuno a suo favore;
2) effettuare, anche in collaborazione con le Autorità Sanitarie competenti, tutti gli interventi sanitari, educativi e psicologici necessari per la minore;
3) verificare l'adeguatezza della collocazione della minore presso la madre, anche con accessi educativi domiciliari, se ritenuto necessario e richiesta al pediatra e alla scuola anche con riguardo al percorso di mancata frequentazione della minore dal settembre 2023;
4) effettuare, anche in collaborazione con le competenti Autorità Sanitarie, una valutazione delle competenze genitoriali di entrambi i genitori e delle capacità educative, affettive e di accudimento, comprensiva di un profilo di personalità, indicando se gli eventuali comportamenti inadeguati siano espressione di una situazione sociale e relazionale reattiva o, viceversa, di precisi tratti di personalità e di un quadro clinicamente rilevante sotto il profilo psicopatologico, nonché verificare la qualità del loro rapporto con la figlia;
verificando anche le ragioni della scelta accettata dai genitori di non mandare la minore a scuola da settembre 2023;
5) individuare il regime di affidamento più indicato per la minore (in particolare, precisando se quello condiviso in essere possa essere mantenuto o se invece, specie per il caso non sia più tutelante l'affidamento della prole al Servizio medesimo);
6) individuare la migliore collocazione prevalente della minore;
pagina 7 di 12 7) predisporre più adeguato calendario di frequentazioni con il genitore non collocatario (quello in essere o altro eventualmente suggerito);
8) valutare l'idoneità delle abitazioni di entrambi i genitori a ospitare la prole;
9) evidenziare l'eventuale presenza di situazioni di pregiudizio per la minore;
➢ si precisa che i Servizi Sociali sono autorizzati a porre in essere un percorso per la minore in collaborazione con i Servizi Sociali, laddove fosse necessario, anche in caso di mancato consenso dei genitori
➢ i Servizi Sociali dovranno relazionare sull'attività svolta con una relazione dettagliata da depositare entro il 29 giugno 2024
➢ invita le parti a intraprendere quanto prima percorso di sostegno alla genitorialità, se del caso con l'ausilio dello stesso Servizio sociale
Il Servizio sociale dell'Unione delle Terre d'Argine ha depositato relazioni in data 27/6/2024 e
29/4/2025.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25/6/2025 con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
2. – Affidamento della figlia minorenne (14/6/2009). Per_1
I genitori concordano sull'affidamento condiviso della figlia e sulla sua collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione di proprietà esclusiva di quest'ultima a Soliera (non vi è dunque CP_3 necessità di un provvedimento di assegnazione).
Sulla base degli elementi acquisiti tramite il Servizio sociale il collegio ritiene che si tratti di soluzione che risponde all'interesse della figlia minore.
Motivo di contrasto tra i genitori sono soltanto le frequentazioni di con il padre. Per_1
Nella prima relazione del Servizio sociale del 26/6/2024 è evidenziata una situazione di fragilità e di rischio evolutivo per la figlia. I genitori sono indicati come conflittuali;
che non vi sono le condizioni per una mediazione familiare;
che è necessario un sostegno per entrambi i genitori. La madre è indicata come parzialmente adeguata;
sono segnalate criticità anche nei riguardi del padre.
Nella seconda relazione del Servizio sociale del 29/4/2025 è confermata la necessità di sostegno alla genitorialità per il padre, che fatica “ad accogliere e comprendere con continuità i bisogni ed i vissuti emotivi” della figlia;
la necessità di un percorso psicologico individuale e di sostegno alla genitorialità per la madre, che “risulta presente fisicamente, ma appare in difficoltà nella sintonizzazione affettiva e nella fusione riflessiva”,
pagina 8 di 12 Risulta che i genitori “mantengono una comunicazione disfunzionale tra loro, spesso delegata alla figlia, con conseguente sovraccarico emotivo per la minore. Le decisioni educative non sono condivise e mancano spazi di confronto strutturato tra i genitori”.
Entrambi i genitori hanno parzialmente collaborato con il servizio sociale.
è purtroppo in una situazione di scarsa autonomia personale, ansia e ritiro sociale, che la stessa Per_1 attribuisce, non senza ragioni, ad entrambi i genitori. E' sovraesposta alla conflittualità genitoriale. Ha un rapporto positivo con la sorellina unilaterale e con la nuova LI del padre;
la relazione con la madre risente di una dinamica fusionale.
Il Servizio sociale mantiene un percorso educativo ed un progetto sul ritiro sociale per . Per_1
Ritiene il collegio che, considerata la situazione sopra descritta ed avendo già compiuto 16 Per_1 anni, risponda al suo interesse regolare direttamente in forma libera i rapporti con il padre, senza imposizioni di frequentazioni, ma mantenendo almeno l'attuale situazione nella quale lo vede a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera e lo sente quotidianamente telefonicamente, con auspicabile incremento dei soggiorni nella casa del padre.
Il collegio concorda sulla proposta del Servizio sociale di proseguire nel monitoraggio del nucleo familiare e del sostegno genitoriale per entrambi i genitori.
3. – Mantenimento della figlia minorenne
La sentenza di separazione, su conclusioni congiunte, n. 1668/2020 del 30/12/2020 del Tribunale di
Modena, prevede un contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia di euro 300 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il padre ricorrente chiede ora il mantenimento diretto della figlia o in subordine di versare un contributo mensile di euro 150, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La madre convenuta chiede un aumento del contributo ordinario ad almeno euro 450, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di potere percepire integralmente l'assegno unico per la figlia.
All'epoca della separazione entrambe le parti erano titolari di impresi individuale di pulizie.
Nel presente giudizio hanno allegato entrambi un calo di fatturato e problemi di salute.
Dalla dichiarazione PF2024 per i redditi 2023 di risulta un reddito complessivo di euro 21.569 Pt_1
(doc. 42).
Allega che per documentati problemi di salute, lombosciatalgia e mal di schiena per la presenza di ernie (doc. n.44), a fine anno 2023 ha cessato l'attività.
Dichiara di svolgere attualmente limitata attività, con introiti con indicati, per l'impresa di pulizie della nuova LI . Per questo motivo sono stati richieste, come consentito (cfr. l'attuale Persona_6
pagina 9 di 12 art. 473-bis.2 co. 2 cpc), informazioni sulla situazione reddituale di . Dalla sua Persona_6 dichiarazione PF2024 per i redditi 2023 risulta un reddito complessivo di euro 17.347 (doc. 43).
Dalla dichiarazione PF2025 per i redditi 2024 di risulta un reddito complessivo di euro 2.432 Pt_1
(doc. 46).
La nascita di una nuova figlia nel 2019 costituisce un fatto antecedente alla separazione (la sentenza è di dicembre 2020). Così pure sono fatti preesistenti i debiti erariali di , nel frattempo soltanto Pt_1 incrementati (doc. 45 – cartella esattoriale di giugno 2025).
Per dalla dichiarazione PF2025 per i redditi 2024 risulta un reddito complessivo di euro CP_1
4.371 (doc. non numerato depositato il 8/7/2025). Dalla dichiarazione PF2022 per i redditi 2021 risulta un reddito complessivo di euro 5.842 (doc. 4). Sono state prodotte dichiarazioni isee non rilevanti.
La situazione della ha dunque subito minime variazioni, rispetto alle quali non risultano CP_1 dunque incidere i documenti problemi di salute alla schiena (doc. 39).
ha chiuso la sua attività a fine 2023, ma continua a lavorare per l'impresa di pulizia della Pt_1 LI, con redditi non documenti. Per l'anno 2024 la somma dei redditi dichiarati da lui e dalla nuova LI, corrisponde sostanzialmente ai redditi dichiarati dal solo per il precedente anno 2023 Pt_1
(2.432 + 17.347 = 19.779 a fronte di 21.569).
In sostanza può affermarsi che, pur con le precisazioni di cui sopra, le rispettive condizioni economiche complessive non hanno subito sostanziali variazioni rispetto a quelli dell'epoca della separazione.
Ritiene il collegio che possa per tali ragioni confermarsi il contributo ordinario di euro 300 mensili, concordato in sede di separazione, la cui rivalutazione deve ritenersi sufficiente a compensare le limitate maggiori esigenze della figlia.
Va mantenuta la ripartizione delle spese straordinarie al 50%.
L'assegno unico va ripartito a metà tra i genitori in ragione del disposto affido condiviso.
4. – Assegno di mantenimento chiesto dalla convenuta CP_1
In sede di separazione su conclusioni congiunte le parti avevano così pattuito:
4.1. I coniugi dichiarano di essere attualmente economicamente autonomi ed autosufficienti, di essere titolari di beni e redditi propri adeguati a provvedere autonomamente al proprio mantenimento ai propri bisogni personali ed economici ed a mantenere una vita dignitosa e decorosa, rinunciando pertanto, l'uno nei confronti dell'altro, ad ogni richiesta di mantenimento.
Nella comparsa di costituzione la convenuta ha chiesto per sé un assegno di mantenimento di CP_1 euro 180,00 (punto 14). Domanda che potrebbe essere interpretata come di riconoscimento di un assegno divorzile. pagina 10 di 12 All'udienza del 25/6/2025 ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione. CP_1
Negli atti conclusivi (conclusionale di pagg. 41 e replica di pagg. 16) non ha però in alcun modo esaminato tale domanda, che deve quindi intendersi implicitamente rinunciata.
In ogni caso la domanda risulterebbe infondata per mancanza di prova ma ancora prima di adeguate allegazioni.
Nessun elemento è stato indicato con riferimento alle componenti compensativo-perequativa dell'assegno divorzile (v. Cassazione Sezioni Unite n. 18287/2018).
Quanto alla funzione assistenziale, le sopra indicate comparate rispettive condizioni economiche complessivamente valutate non giustificano il diritto della ad ottenere un assegno divorzile. CP_1
5. – Spese del procedimento.
L'esito del procedimento, ed in particolare la soccombenza reciproca rispetto alle domande di mantenimento della figlia, giustifica l'integrale compensazione delle spese del procedimento.
Dispositivo della sentenza
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, vista la sentenza parziale di divorzio del 18-25/7/2023, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
I – conferma l'affidamento condiviso della figlia minorenne (14/6/2009), con collocazione Per_1 prevalente con la madre nell'abitazione di proprietà di quest'ultima a Sozzigalli di Soliera;
dispone che regolamenti direttamente in forma libera i rapporti con il padre, ma mantenendo Per_1 almeno l'attuale frequentazione nella quale lo vede a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera e lo sente quotidianamente telefonicamente, con auspicabile incremento dei soggiorni nella casa del padre;
incarica il Servizio sociale dell'Unione delle Terre d'Argine di proseguire nel monitoraggio del nucleo familiare e nel sostegno genitoriale per entrambi i genitori nonché nei progetti relativi a;
Per_1 con richiesta di inviare al Giudice Tutelare del Tribunale di Modena entro il 30/06/2026 una relazione sull'attività svolta.
II – Conferma il versamento da parte del padre alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia della somma mensile di € 300,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di
Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
III – Rigetta la domanda di contributo economico in favore della LI, come da motivazione.
IV – Dichiara le spese del procedimento integralmente compensate tre le parti. pagina 11 di 12 Si comunichi alle parti, al Pubblico Ministero in sede ed al Servizio sociale dell'Unione delle Terre
d'Argine.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il Presidente estensore
CC Di AL
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