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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 06/05/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7287/2014 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7287/2014 R.G. tra c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Bruto Parte_1 C.F._1
Gaggioli Santini e dall'Avv. Sergio Gherardelli;
Attrice
CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe La CP_1 C.F._2
Spina;
Convenuto
Conclusioni per l'attrice: come da note scritte del 04/02/2025.
Conclusioni per il convenuto: come da note scritte del 04/02/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
Con sentenza non definitiva n. 57/2023 del 05/01/2023, questo Tribunale:
a) Condannava la società al pagamento, in Controparte_2 favore di di € 20.162,07 a titolo di liquidazione della metà della quota Parte_1 societaria del defunto oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. CP_2 dalla domanda al saldo;
b) Condannava quale imprenditore individuale, al pagamento in favore di CP_1 [...]
della somma di € 90.372,55 quale quota a lei spettante del credito del defunto Pt_1 per gli utili, i beni e gli incrementi dell'azienda agricola di CP_2 CP_1
1 gestita come impresa familiare, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla domanda al saldo;
c) Accertava la comunione ereditaria in quote uguali di e sul Parte_1 CP_1
terreno boschivo censito al Catasto terreni del Comune di Gubbio Foglio 285 particelle nn. 22-47-84 della superficie complessiva di circa 2 ha del valore di € 15.000,00;
d) Condannava e CP_1 CP_3 Controparte_4 CP_5 [...] in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in Controparte_2 favore di nonché al pagamento delle spese di CTU. Parte_1
Il Tribunale disponeva la rimessione della causa sul ruolo in relazione alla sola domanda di divisione ereditaria, rispetto alla quale erano parti l'attrice unitamente al solo Parte_1 convenuto quale coerede. CP_1
All'esito di molteplici rinvii di udienza per trattative pendenti tra le parti, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 12/02/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 2, c.p.c.
2. Oggetto del giudizio e conclusioni delle parti
All'esito della sentenza n. 57/2023 del 05/01/2023, l'oggetto residuo del giudizio è costituito dalla divisione ereditaria del patrimonio del defunto tra i coeredi e CP_2 Parte_1
Come infatti statuito dalla suddetta sentenza, “Rimane la comunione ereditaria tra e CP_1 Pt_1 in quote uguali sull'unico bene immobile del defunto costituito dal terreno boschivo CP_1 CP_2 del valore attuale di € 15.000,00 sulla cui domanda di divisione il giudizio deve proseguire”1.
Le parti, nelle note depositate per l'udienza in trattazione scritta del 05/02/2025, hanno precisato le conclusioni chiedendo entrambi lo scioglimento della comunione, sebbene il convenuto abbia chiesto l'assegnazione del fondo contro il pagamento di un CP_1 corrispettivo ex art. 732 c.c.
3. Proprietà e divisibilità del fondo
La composizione del patrimonio ereditario da divedere è stata accertata con sentenza n.
57/2023, le cui statuizioni sono intangibili in questa sede, essendo il giudice vincolato alla pronuncia emessa in relazione alle questioni definite con sentenza e a quelle che ne costituiscono il presupposto logico necessario (cfr. Cass. Civ., n. 13513/2007).
Va peraltro osservato che la sentenza non definitiva n. 57/2023, pur nei capi non rilevanti in questa sede, è stata oggetto di impugnazione, in relazione alla quale la Corte di Appello di 1 Cfr. pag. 41 della sentenza n. 57/2023 2 Perugia, con sentenza n. 92/2025 del 13/02/2025, ha rigettato l'appello, confermando la sentenza impugnata. Non risulta per contro proposto ricorso per cassazione.
Come accertato con sentenza n. 57/2023, il patrimonio ereditario è costituito da un unico bene immobile, rappresentato dal terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Gubbio al Fg.
285 part. 22-47-84.
Posto che la titolarità della proprietà in capo al defunto e la qualità di eredi in CP_2 capo alle parti e sono questioni accertate o comunque presupposte Parte_1 CP_1 dalla sentenza n. 57/2023, il cui dispositivo sul punto “accerta la comunione ereditaria in quote uguali di ul terreno boschivo censito al Catasto terreni del Comune di Gubbio Parte_1 CP_1
Foglio 285 particelle nn. 22-47-84 della superficie complessiva di circa 2 ha del valore di e 15.000,00”, vanno in questa sede verificati gli ulteriori presupposti per la divisibilità del bene.
Innanzitutto è stato acquisito il certificato di destinazione urbanistica del terreno, per cui risulta soddisfatta la condizione di validità posta dall'art. 30, comma 2, primo periodo, DPR 380/2001, da interpretarsi quale condizione dell'azione sub specie di possibilità giuridica (cfr. Cass. Civ., n.
18043/2020).
Inoltre, è stato acquisito l'estratto dei Pubblici Registri da cui non risultano iscrizioni pregiudizievoli, essendo state cancellate le ipoteche iscritte sulle diverse particelle, né trascrizioni di diritti reali a favore di terzi.
Devono quindi ritenersi sussistenti le condizioni normative per procedere allo scioglimento della comunione sul terreno.
4. Assegnazione del fondo
Quanto alle modalità dello scioglimento della comunione va osservato che, mentre l'attrice si è limitata a chiedere la divisione dell'unico immobile residuo, il convenuto ha invece chiesto espressamente, nelle note scritte di precisazione delle conclusioni del 04/02/2025, con cui si è rinviato alle precedenti note del 13/01/2025, l'assegnazione del bene ex art. 720 c.c.
Il convenuto pretende tale assegnazione contro il pagamento di un conguaglio pari a € 1.500,00, quale 50% della somma (€ 3.000,00) che la condividente avrebbe manifestato di Parte_1 accettare nell'ambito di una vendita a un terzo, rispetto alla quale il condividente CP_1 intenderebbe esercitare il retratto successorio ex art. 732 c.c.
I due profili vanno esaminati separatamente.
Quanto alla domanda di assegnazione ex art. 720 c.c., essa deve considerarsi senz'altro ammissibile, atteso che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'istanza in questione
3 costituisce una modalità attuativa della divisione, risolventesi nella mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione, sicché, non essendo domanda ma eccezione, può essere formulata o essere oggetto di rinuncia anche in grado d'appello (cfr. Cass. Civ., n.
3497/2019).
Essa deve considerarsi inoltre accoglibile nel merito, considerato che l'attrice, quale unica altra condividente, non ha svolto alcuna opposizione, né in sede di precisione delle conclusioni né negli scritti ex art. 190 c.p.c., avverso tale istanza di assegnazione, laddove non risulta nemmeno esplicitata dall'attrice una istanza di vendita del terreno.
Quanto al valore del bene, occorre considerare che, come detto sopra, in questa sede il giudicante è vincolato all'accertamento contenuto nella sentenza n. 57/2013, che ha acclarato un valore di € 15.000,00, pari a quello accertato dal CTU in corso di causa.
La domanda del convenuto di assegnazione del fondo contro il pagamento di € CP_1
1.500,00, anziché del 50% del valore accertato con sentenza n. 57/2013 e risultante dalla CTU, non può essere accolta, non sussistendo i presupposti dell'art. 732 c.c. invocato dal convenuto.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che “Il coerede, che vuol alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni.
In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria”.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'art.732 c.c., che fa obbligo di notificare al coerede la proposta di alienazione della quota ereditaria, al fine di consentirgli di esercitare il diritto di prelazione, prevede che l'accettazione di essa da parte del suo destinatario determini, senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà, il formarsi dell'accordo negoziale e, quindi la conclusione del contratto di compravendita;
detta proposta, pertanto, deve assumere gli estremi di una vera e propria proposta contrattuale, così come delineata dall'art. 1326 c.c., e, nel caso in cui la quota ereditaria comprenda beni immobili, deve, per poter produrre i suoi effetti, essere fatta per iscritto (cfr. Cass. Civ., n. 25041/2016).
Nel caso di specie, tale proposta scritta non sussiste, atteso che, per quanto si evince dalle comunicazioni intercorse tra le parti e documentate da parte convenuta nelle note scritte del
15/01/2025, tra il coerede e il terzo appare intercorso un mero contatto informale finalizzato alla formulazione di un'offerta, non concretatosi tuttavia nella presentazione di una proposta
4 scritta di acquisto ma risoltosi nella sola manifestazione di interesse all'acquisto del bene per un determinato prezzo.
In assenza di tale proposta scritta di acquisto e, conseguentemente, del presupposto applicativo del retratto successorio, se da un lato è possibile disporre l'assegnazione del bene al convenuto ai sensi dell'art. 720 c.c., dall'altro lato non è possibile applicare, nell'individuazione del conguaglio, il disposto dell'art. 732 c.c., in quanto il prezzo di € 3.000,00 non è stato formalizzato in una proposta scritta.
Conseguentemente, l'entità del conguaglio dovrà essere determinata sulla scorta del valore accertato con sentenza n. 57/2023 di questo Tribunale, pari a € 15.000,00, che, come detto più volte, è intangibile in questa sede.
Pertanto, vantando i coeredi quote ereditarie di uguale misura, come pure accertato con sentenza n. 57/2023, va pronunciato lo scioglimento della comunione con assegnazione del terreno al convenuto contro il pagamento di un conguaglio in favore dell'attrice CP_1 coerede pari al 50% del valore del bene, e dunque di € 7.500,00.
Su tale somma decorrono gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., da calcolarsi tuttavia dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo (cfr. Cass. Civ., n. 20457/2016).
5. Spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, avendo entrambe chiesto congiuntamente lo scioglimento della comunione.
Per la medesima ragione, non sussistono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., reciprocamente invocati dalle parti, presupponendo tale disposizione una soccombenza della parte condannata, che nella specie non è ravvisabile, essendo stata accolta la domanda di scioglimento della comunione con assegnazione del bene.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria tra e sui Parte_1 CP_1
beni di CP_2
- Assegna a il terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Gubbio al Fg. CP_1
285 part. 22-47-84;
5 - Condanna al pagamento, a titolo di conguaglio in favore di di € CP_1 Parte_1
7.500,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Perugia, 05/05/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7287/2014 R.G. tra c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Bruto Parte_1 C.F._1
Gaggioli Santini e dall'Avv. Sergio Gherardelli;
Attrice
CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe La CP_1 C.F._2
Spina;
Convenuto
Conclusioni per l'attrice: come da note scritte del 04/02/2025.
Conclusioni per il convenuto: come da note scritte del 04/02/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
Con sentenza non definitiva n. 57/2023 del 05/01/2023, questo Tribunale:
a) Condannava la società al pagamento, in Controparte_2 favore di di € 20.162,07 a titolo di liquidazione della metà della quota Parte_1 societaria del defunto oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. CP_2 dalla domanda al saldo;
b) Condannava quale imprenditore individuale, al pagamento in favore di CP_1 [...]
della somma di € 90.372,55 quale quota a lei spettante del credito del defunto Pt_1 per gli utili, i beni e gli incrementi dell'azienda agricola di CP_2 CP_1
1 gestita come impresa familiare, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla domanda al saldo;
c) Accertava la comunione ereditaria in quote uguali di e sul Parte_1 CP_1
terreno boschivo censito al Catasto terreni del Comune di Gubbio Foglio 285 particelle nn. 22-47-84 della superficie complessiva di circa 2 ha del valore di € 15.000,00;
d) Condannava e CP_1 CP_3 Controparte_4 CP_5 [...] in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in Controparte_2 favore di nonché al pagamento delle spese di CTU. Parte_1
Il Tribunale disponeva la rimessione della causa sul ruolo in relazione alla sola domanda di divisione ereditaria, rispetto alla quale erano parti l'attrice unitamente al solo Parte_1 convenuto quale coerede. CP_1
All'esito di molteplici rinvii di udienza per trattative pendenti tra le parti, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 12/02/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 2, c.p.c.
2. Oggetto del giudizio e conclusioni delle parti
All'esito della sentenza n. 57/2023 del 05/01/2023, l'oggetto residuo del giudizio è costituito dalla divisione ereditaria del patrimonio del defunto tra i coeredi e CP_2 Parte_1
Come infatti statuito dalla suddetta sentenza, “Rimane la comunione ereditaria tra e CP_1 Pt_1 in quote uguali sull'unico bene immobile del defunto costituito dal terreno boschivo CP_1 CP_2 del valore attuale di € 15.000,00 sulla cui domanda di divisione il giudizio deve proseguire”1.
Le parti, nelle note depositate per l'udienza in trattazione scritta del 05/02/2025, hanno precisato le conclusioni chiedendo entrambi lo scioglimento della comunione, sebbene il convenuto abbia chiesto l'assegnazione del fondo contro il pagamento di un CP_1 corrispettivo ex art. 732 c.c.
3. Proprietà e divisibilità del fondo
La composizione del patrimonio ereditario da divedere è stata accertata con sentenza n.
57/2023, le cui statuizioni sono intangibili in questa sede, essendo il giudice vincolato alla pronuncia emessa in relazione alle questioni definite con sentenza e a quelle che ne costituiscono il presupposto logico necessario (cfr. Cass. Civ., n. 13513/2007).
Va peraltro osservato che la sentenza non definitiva n. 57/2023, pur nei capi non rilevanti in questa sede, è stata oggetto di impugnazione, in relazione alla quale la Corte di Appello di 1 Cfr. pag. 41 della sentenza n. 57/2023 2 Perugia, con sentenza n. 92/2025 del 13/02/2025, ha rigettato l'appello, confermando la sentenza impugnata. Non risulta per contro proposto ricorso per cassazione.
Come accertato con sentenza n. 57/2023, il patrimonio ereditario è costituito da un unico bene immobile, rappresentato dal terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Gubbio al Fg.
285 part. 22-47-84.
Posto che la titolarità della proprietà in capo al defunto e la qualità di eredi in CP_2 capo alle parti e sono questioni accertate o comunque presupposte Parte_1 CP_1 dalla sentenza n. 57/2023, il cui dispositivo sul punto “accerta la comunione ereditaria in quote uguali di ul terreno boschivo censito al Catasto terreni del Comune di Gubbio Parte_1 CP_1
Foglio 285 particelle nn. 22-47-84 della superficie complessiva di circa 2 ha del valore di e 15.000,00”, vanno in questa sede verificati gli ulteriori presupposti per la divisibilità del bene.
Innanzitutto è stato acquisito il certificato di destinazione urbanistica del terreno, per cui risulta soddisfatta la condizione di validità posta dall'art. 30, comma 2, primo periodo, DPR 380/2001, da interpretarsi quale condizione dell'azione sub specie di possibilità giuridica (cfr. Cass. Civ., n.
18043/2020).
Inoltre, è stato acquisito l'estratto dei Pubblici Registri da cui non risultano iscrizioni pregiudizievoli, essendo state cancellate le ipoteche iscritte sulle diverse particelle, né trascrizioni di diritti reali a favore di terzi.
Devono quindi ritenersi sussistenti le condizioni normative per procedere allo scioglimento della comunione sul terreno.
4. Assegnazione del fondo
Quanto alle modalità dello scioglimento della comunione va osservato che, mentre l'attrice si è limitata a chiedere la divisione dell'unico immobile residuo, il convenuto ha invece chiesto espressamente, nelle note scritte di precisazione delle conclusioni del 04/02/2025, con cui si è rinviato alle precedenti note del 13/01/2025, l'assegnazione del bene ex art. 720 c.c.
Il convenuto pretende tale assegnazione contro il pagamento di un conguaglio pari a € 1.500,00, quale 50% della somma (€ 3.000,00) che la condividente avrebbe manifestato di Parte_1 accettare nell'ambito di una vendita a un terzo, rispetto alla quale il condividente CP_1 intenderebbe esercitare il retratto successorio ex art. 732 c.c.
I due profili vanno esaminati separatamente.
Quanto alla domanda di assegnazione ex art. 720 c.c., essa deve considerarsi senz'altro ammissibile, atteso che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'istanza in questione
3 costituisce una modalità attuativa della divisione, risolventesi nella mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione, sicché, non essendo domanda ma eccezione, può essere formulata o essere oggetto di rinuncia anche in grado d'appello (cfr. Cass. Civ., n.
3497/2019).
Essa deve considerarsi inoltre accoglibile nel merito, considerato che l'attrice, quale unica altra condividente, non ha svolto alcuna opposizione, né in sede di precisione delle conclusioni né negli scritti ex art. 190 c.p.c., avverso tale istanza di assegnazione, laddove non risulta nemmeno esplicitata dall'attrice una istanza di vendita del terreno.
Quanto al valore del bene, occorre considerare che, come detto sopra, in questa sede il giudicante è vincolato all'accertamento contenuto nella sentenza n. 57/2013, che ha acclarato un valore di € 15.000,00, pari a quello accertato dal CTU in corso di causa.
La domanda del convenuto di assegnazione del fondo contro il pagamento di € CP_1
1.500,00, anziché del 50% del valore accertato con sentenza n. 57/2013 e risultante dalla CTU, non può essere accolta, non sussistendo i presupposti dell'art. 732 c.c. invocato dal convenuto.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che “Il coerede, che vuol alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni.
In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria”.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'art.732 c.c., che fa obbligo di notificare al coerede la proposta di alienazione della quota ereditaria, al fine di consentirgli di esercitare il diritto di prelazione, prevede che l'accettazione di essa da parte del suo destinatario determini, senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà, il formarsi dell'accordo negoziale e, quindi la conclusione del contratto di compravendita;
detta proposta, pertanto, deve assumere gli estremi di una vera e propria proposta contrattuale, così come delineata dall'art. 1326 c.c., e, nel caso in cui la quota ereditaria comprenda beni immobili, deve, per poter produrre i suoi effetti, essere fatta per iscritto (cfr. Cass. Civ., n. 25041/2016).
Nel caso di specie, tale proposta scritta non sussiste, atteso che, per quanto si evince dalle comunicazioni intercorse tra le parti e documentate da parte convenuta nelle note scritte del
15/01/2025, tra il coerede e il terzo appare intercorso un mero contatto informale finalizzato alla formulazione di un'offerta, non concretatosi tuttavia nella presentazione di una proposta
4 scritta di acquisto ma risoltosi nella sola manifestazione di interesse all'acquisto del bene per un determinato prezzo.
In assenza di tale proposta scritta di acquisto e, conseguentemente, del presupposto applicativo del retratto successorio, se da un lato è possibile disporre l'assegnazione del bene al convenuto ai sensi dell'art. 720 c.c., dall'altro lato non è possibile applicare, nell'individuazione del conguaglio, il disposto dell'art. 732 c.c., in quanto il prezzo di € 3.000,00 non è stato formalizzato in una proposta scritta.
Conseguentemente, l'entità del conguaglio dovrà essere determinata sulla scorta del valore accertato con sentenza n. 57/2023 di questo Tribunale, pari a € 15.000,00, che, come detto più volte, è intangibile in questa sede.
Pertanto, vantando i coeredi quote ereditarie di uguale misura, come pure accertato con sentenza n. 57/2023, va pronunciato lo scioglimento della comunione con assegnazione del terreno al convenuto contro il pagamento di un conguaglio in favore dell'attrice CP_1 coerede pari al 50% del valore del bene, e dunque di € 7.500,00.
Su tale somma decorrono gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., da calcolarsi tuttavia dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo (cfr. Cass. Civ., n. 20457/2016).
5. Spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, avendo entrambe chiesto congiuntamente lo scioglimento della comunione.
Per la medesima ragione, non sussistono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., reciprocamente invocati dalle parti, presupponendo tale disposizione una soccombenza della parte condannata, che nella specie non è ravvisabile, essendo stata accolta la domanda di scioglimento della comunione con assegnazione del bene.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria tra e sui Parte_1 CP_1
beni di CP_2
- Assegna a il terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Gubbio al Fg. CP_1
285 part. 22-47-84;
5 - Condanna al pagamento, a titolo di conguaglio in favore di di € CP_1 Parte_1
7.500,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Perugia, 05/05/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
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