Sentenza 24 maggio 2001
Massime • 2
Ai fini della determinazione del danno biologico il giudice del merito nell'esercizio del suo potere equitativo può scegliere il metodo di liquidazione cosiddetto a punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari concernenti l'invalidità inferiore al dieci per cento (cosiddetta microinvalidità) aumentabile fino al cinquanta per cento al fine di consentire al giudice di rapportare la liquidazione alle accertate peculiarità della fattispecie concreta, tra cui l'età del danneggiato, l'entità e la natura delle menomazioni, l'epoca dell'evento lesivo, con conseguente ottenimento dell'importo da liquidare moltiplicando così il valore raggiunto per il grado di invalidità accertato in concreto.
La riduzione della capacità lavorativa generica, in quanto costituisce lesione di un modo di essere del soggetto che non comporta alcuna conseguenza sul piano della produzione del reddito, è risarcibile solo quale danno biologico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/05/2001, n. 7084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7084 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - rel. Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ER AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIGLIENA 2, presso lo studio dell'avvocato FALCONI AMORELLI AN, che lo difende unitamente all'avvocato DOLCE PANCALDI GABRIELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA FONDIARIA ASS.NI S.p.A. e SI EL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MASSIMI 94/4, presso lo studio dell'avvocato PIGNATARO FRANCESCO PAOLO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 791/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA Sezione 2^ CIVILE emessa il 21/11/1997, depositata il 29/01/98; RG. 420/1996,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato FRANCESCO PAOLO PIGNATARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 27 settembre 1991 AL NE conveniva davanti al Tribunale di Forlì LE IN e la Fondiaria Assicurazioni S.p.A. (rispettivamente, proprietario conducente ed ente assicuratore di un'autovettura "Audi") per sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni che egli, alla guida del proprio motociclo "Cagiva 125", aveva subito nell'incidente avvenuto il 12 gennaio 1986.
Si costituiva soltanto la società assicuratrice, la quale esponeva che, con sentenza penale della Corte di appello di Bologna, era stata accertata la concorsuale responsabilità dei due conducenti e che essa aveva corrisposto al NE, in data 30 gennaio 1989, la somma di L. 55.000.000.
Il Tribunale adito, con la sentenza del 30 marzo/10 aprile 1995, rigettava la domanda del NE, ritenendo che l'ammontare complessivo del danno a questo spettante era inferiore alla somma da lui già percepita.
Proposto appello dal NE, costituitasi la società Fondiaria Assicurazioni e rimesto contumace LE IN, la Corte di appello di Bologna, con la sentenza del 21 novembre 1997/29 gennaio 1998, ha confermato il rigetto della domanda attrice, osservando che non era "prevedibile alcun detrimento patrimoniale dei futuri redditi da attività lavorativa del NE in dipendenza dei postumi dell'incidente" (invalidità del 20/22%), e liquidando a favore del NE il danno biologico, permanente e temporaneo, il danno morale ed il rimborso delle spese.
Il danno biologico, in particolare, è stato liquidato, alla data del 30 gennaio 1989, in L.
2.000.000 per ogni punto di invalidità permanente ed in L. 36.000 per ogni giorno di invalidità temporanea. Poiché il totale del danno è stato determinato in L. 86.590.000, al NE è stata riconosciuta dovuta la metà di detta somma, e quindi L. 43.295.000, oltre L.
5.600.000 per interessi nella misura del 5% dal 21 giugno 1986 (giorno dell'incidente) al 30 gennaio 1989 (giorno del pagamento della maggiore somma di L. 55.000.000). Il NE è stato, infine, condannato a pagare le spese processuali. Avverso la sentenza della Corte di appello AL NE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi, a cui la società Fondiaria Assicurazioni ha resistito con controricorso, mentre LE IN è rimasto contumace.
Motivi della decisione
1. - Con il primo motivo il ricorrente deduce la "omessa, insufficiente e comunque contraddittoria motivazione sulla misura del risarcimento del danno biologico (art. 360 n. 5 c.p.c.)", osservando che la sentenza impugnata non spiega perché sia stata ritenuta congrua la determinazione, per ogni punto di invalidità permanente (alla data del 30 gennaio 1989), della somma di L.
2.000.000. Al riguardo il ricorrente rileva che è illegittimo "riconoscere un identico valore risarcitorio a tutti i punti che incidono sulla integrità psicofisica di chi ha riportato una percentuale di invalidità del 21%" (come il NE, nel caso di specie), lamentando quindi che il valore di ogni punto sia stato determinato dalla Corte di appello a prescindere dal grado di invalidità e dall'età del danneggiato (nella fase adolescenziale). La carenza della motivazione viene dal ricorrente denunziata con riferimento, altresì, alla liquidazione del danno biologico temporaneo, osservandosi che è inadeguato l'importo di L. 36.000 al giorno per un giovane di 16 anni costretto all'immobilità per 150 giorni.
Il motivo di ricorso è infondato.
Nella valutazione del danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psico-fisica della persona in sè e per sè considerata, indipendentemente cioè dalle ripercussioni che essa può comportare sulle capacità di lavoro e di guadagno, l'unico criterio utilizzabile è quello equitativo, non sussistendo elementi sicuri ed attendibili per la determinazione del valore biologico dell'uomo (v., tra le altre, Cass. 11 agosto 1997 n. 7459). Nell'esercizio del suo potere equitativo il giudice del merito può scegliere il metodo di liquidazione c.d. a punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari concernenti invalidità inferiori al 10 per cento (c.d. microinvalidità) aumentabile fino al 50 per cento al fine di consentire al giudice di rapportare la liquidazione alle accertate peculiarità della fattispecie concreta (tra cui l'età del danneggiato, l'entità e la natura della menomazione, l'epoca dell'evento lesivo), con conseguente ottenimento dell'importo da liquidare moltiplicando il valore così raggiunto per il grado di invalidità accertato in concreto (v., tra le tante, Cass. 18 settembre 1996 n. 8344). La sentenza impugnata, nel liquidare il danno biologico, ha seguito il richiamato metodo a punto di invalidità. La determinazione del valore del singolo punto (in L. 2.000.000) è stata esattamente riferita all'epoca in cui il danneggiato NE è stato risarcito (30 gennaio 1989), avendo la Corte di appello corretto il riferimento temporale posto a base della sentenza di primo grado (data di quest'ultima pronunzia, successiva alla data del risarcimento). Dall'intero testo della sentenza impugnata (al di là della specifica parte dedicata alla liquidazione del danno biologico) si desume che la Corte di appello ha tenuto conto dell'età del danneggiato ("studente del 5^ anno di ragioneria al tempo dell'incidente") e della natura e dell'entità delle lesioni da lui subite nell'incidente.
Le censure del ricorrente non individuano quale sia l'errore compiuto dalla Corte di appello nella determinazione del c.d. punto di invalidità, limitandosi a lamentarne l'esiguità e chiedendo quindi una valutazione che rientra nel giudizio di merito.
L'unica censura specifica concerne l'identità del valore pecuniario attribuito ai 21 punti di invalidità permanente. Al riguardo va osservato che rientra nel potere equitativo del giudice del merito determinare in misura fissa il valore pecuniario del punto di invalidità, quando il grado di invalidità non sia particolarmente elevato e sempre che tale valore sia stato adeguato alle caratteristiche della fattispecie concreta.
Anche la censura relativa alla liquidazione del danno biologico temporaneo appare generica, perché si limita a lamentare l'insufficienza dell'importo determinato dal giudice del merito. 2. - Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), lamentando che la sentenza impugnata abbia omesso "di statuire in ordine alla liquidazione del risarcimento dell'invalidità temporanea parziale".
Il motivo di ricorso è infondato.
Per il danno subito dal NE per l'invalidità temporanea la Corte di appello ha liquidato, come si è visto in relazione al precedente motivo di ricorso, il danno biologico, mentre ha escluso la sussistenza di un danno patrimoniale (sia permanente che temporaneo) avendo ritenuto che l'invalidità del NE non abbia inciso sulla sua capacità di produrre reddito.
Non sussiste, pertanto, la denunziata violazione dell'art. 112 c.p.c.. 3. - Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1219, 1224 e 2056 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), lamentando che la Corte di appello abbia rivalutato solo il rimborso delle spese mediche, e non anche le altre voci del credito risarcitorio del NE;
se ciò avesse fatto, essa sarebbe pervenuta ad un risarcimento superiore alla somma di L. 55 milioni.
Il motivo di ricorso è infondato.
La Corte di appello ha correttamente rivalutato soltanto la somma dovuta per il rimborso delle spese mediche, e non anche quelle liquidate per il danno biologico e per il danno morale. Tale liquidazione, infatti, come risulta espressamente dalla sentenza impugnata (pag. 9), è stata riferita alla data del febbraio 1989, in cui il NE ha ottenuto il risarcimento. Consegue che non poteva essere rivalutato un debito risarcitorio determinato alla data del suo pagamento, con riferimento implicito alla svalutazione verificatasi dopo l'epoca dell'illecito.
4. - Con il quarto motivo il ricorrente deduce la "insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa la mancata compensazione delle spese del giudizio (ex art. 360 n. 3 c.p.c.)". Il motivo di ricorso è infondato.
La sentenza impugnata, nel condannare il NE a pagare le spese del giudizio di appello, ha correttamente seguito il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), poiché l'appello proposto dal NE è stato respinto.
Il mancato esercizio, da parte del giudice di appello, del potere di compensazione di dette spese per la sussistenza di giusti motivi (art. 92 c.p.c.) non è censurabile in questa sede di legittimità, poiché l'apprezzamento sulla presenza dei detti motivi rientra nel potere discrezionale del giudice del merito.
5. - Con il quinto motivo il ricorrente deduce la "insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa l'esclusione della "risarcibilità della capacità lavorativa generica (art. 360 n. 5 c.p.c.)", nonostante che essa sia stata riconosciuta dal consulente tecnico d'ufficio nella misura del 10/12%, onde deve ritenersi provata. Il ricorrente osserva, ancora, che, nel caso di specie, il danno non poteva che "attingere una capacità lavorativa generica", tenuto conto che normalmente i sedicenni frequentano ancora corsi di istruzione.
Il motivo di ricorso è infondato.
La sentenza impugnata ha ritenuto che la diminuzione della generica capacità lavorativa del NE non abbia determinato alcun pregiudizio per la sua capacità di guadagno, affermando che "la diminuita funzionalità dell'arto superiore sinistro, unico postumo di rilievo.... riguardante la capacità lavorativa non ha alcun prevedibile rapporto ne' con le funzioni impiegatizie, ne' con quelle dirigenziali o didattiche che il soggetto potrebbe ricoprire in conseguenza della preparazione e delle inclinazioni manifestate" (egli ha conseguito la laurea in economia e commercio). In conseguenza la Corte di appello ha escluso la sussistenza di un danno patrimoniale in capo al NE.
La sentenza è giuridicamente corretta, in relazione al principio, già affermato da questa Corte (Cass. 10 marzo 1998 n. 2639), secondo cui la riduzione della capacità lavorativa generica, in quanto costituisce lesione di un modo di essere del soggetto che non comporta alcuna conseguenza sul piano della produzione del reddito, è risarcibile solo quale danno biologico.
6. - In conclusione, il ricorso per cassazione proposto da AL NE, essendo infondato, va rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2001