Cass. civ., sez. III, sentenza 24/05/2001, n. 7084
CASS
Sentenza 24 maggio 2001

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Ai fini della determinazione del danno biologico il giudice del merito nell'esercizio del suo potere equitativo può scegliere il metodo di liquidazione cosiddetto a punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari concernenti l'invalidità inferiore al dieci per cento (cosiddetta microinvalidità) aumentabile fino al cinquanta per cento al fine di consentire al giudice di rapportare la liquidazione alle accertate peculiarità della fattispecie concreta, tra cui l'età del danneggiato, l'entità e la natura delle menomazioni, l'epoca dell'evento lesivo, con conseguente ottenimento dell'importo da liquidare moltiplicando così il valore raggiunto per il grado di invalidità accertato in concreto.

La riduzione della capacità lavorativa generica, in quanto costituisce lesione di un modo di essere del soggetto che non comporta alcuna conseguenza sul piano della produzione del reddito, è risarcibile solo quale danno biologico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 24/05/2001, n. 7084
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7084
    Data del deposito : 24 maggio 2001

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