Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/05/2025, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Viviana Di Palma, all'udienza del 21/05/2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. DE BIASI PAOLO - Ricorrente - contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CASCIO ESTER
- Convenuto -
OGGETTO: “RIPETIZIONE DI INDEBITO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 25.11.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare non dovuta la integrale restituzione della somma richiesta dall' nonché la CP_1 corresponsione della maggiorazione sociale ex art. 70 co. 4 L. 388/2000.
Si costituiva l' e deduceva di avere accolto nelle more del giudizio, la CP_1 domanda di maggiorazione ex articolo 70, comma 6 della legge 388/2000, con decorrenza dal mese in cui la prestazione INVCIV si è trasformata in assegno sociale, per € 12,92 mensili da agosto;
chiedeva pertanto dichiararsi cessata tra le parti la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La causa viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla
L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l' ha riconosciuto il CP_1 diritto fatto valere nei suoi confronti.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. spese interamente compensate
Taranto, 21.05.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)