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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 31/01/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2687/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2687/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARUGNO Parte_1 C.F._1
MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA ARAGONA 32 67039 SULMONA, presso il difensore avv. CARUGNO MASSIMO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAFFE' PIERO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 66 PESCARA, presso il difensore avv. CAFFE' PIERO
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.1.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritte, la causa è stata incamerata per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
L'appellante ha chiesto che il Tribunale, in riforma della sentenza n. 116/2023, emessa dal Giudice di
Pace di Pescara in data 20.01.2023, dichiari improcedibile, nulla, inesistente e infondata l'ingiunzione di pagamento n. 20413 emessa da il 16 giugno 2022 e notificata Controparte_1 all'appellante il 7 luglio 2022, per l'intervenuta decadenza prevista dall'art. 1 comma 163 della Legge
296/2006, ovvero per prescrizione. Vinte le spese da distrarsi in favore del difensore, antistatario.
ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 27.7.2023,
[...]
ha impugnato la sentenza n. 116/2023, emessa dal Giudice di Pace di Pescara in Parte_1
data 20.01.2023, che aveva rigettato l'opposizione da lui promossa avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20413, emessa da il 16 giugno 2022, per il pagamento della somma Controparte_1
pagina 1 di 3 di € 3.916,45, oltre oneri di riscossione coattiva, avente ad oggetto il pagamento sanzioni amministrative comminate per violazione del codice della strada.
A sostegno dell'impugnazione ha dedotto l'intervenuta decadenza della società convenuta, dal diritto di riscuotere le somme richieste, in quanto il comma 163 dell'articolo 1 della Legge 296/2006 fissa il termine per la notifica di cartelle/ingiunzioni al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di definitività dell'accertamento.
Essendosi esaurito l'accertamento in data 16.10.2015, l'emissione dell'ingiunzione doveva essere effettuata entro la data del 31.12.2018 e, trattandosi di termine prescritto a pena di decadenza,
l'intervenuta estinzione, doveva essere rilevata anche d'ufficio.
Ha inoltre eccepito che il primo giudice, escludendo l'operatività della prescrizione del diritto, per effetto della sospensione dei termini disposta con la normativa emergenziale, emanata durante la pandemia da Covid 19, avesse omesso di considerare che non era stata fornita prova della notifica dell'atto accertativo dell'ingiunzione.
2. Con comparsa depositata il 10.10.2023 si è costituita , contestando la Controparte_1 tardività delle eccezioni formulate dall'appellante.
Ha evidenziato che la normativa richiamata in tema di decadenza, disposta ex art. 1 comma 163 della
Legge 296/2006, è applicabile in via esclusiva ai tributi locali (quali ad esempio IMU, TARI, TASSA
RIFIUTI, TEFA ECC) e non anche alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.
In relazione alla decorrenza del termine di prescrizione, ha dedotto che era stato lo stesso appellante a precisare che l'ingiunzione era stata a lui notificata il 16.10.2015 (cfr atto di opposizione all'ingiunzione).
3. Considerata la natura documentale della controversia, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 22.1.2025, con assegnazione alle parti dei termini a ritroso previsti dall'art. 189 cpc.
***
L'appello è infondato.
A. Come rilevato dall'appellata, l'art. 1 comma 163 della Legge 296/2006, è applicabile in via esclusiva ai tributi locali.
Trattasi di norma speciale non suscettibile di essere applicata ad ipotesi diverse da quelle espressamente previste.
B. Con riferimento al termine di decorrenza della prescrizione, è lo stesso appellante che, nel ricorso introduttivo del giudizio davanti al Giudice di pace, ha dichiarato che l'ingiunzione era stata a lui notificata il 16.10.2015 (cfr atto di opposizione all'ingiunzione).
pagina 2 di 3 Accertato che, come evidenziato da primo giudice, a seguito della sospensione dei termini, disposta dalla normativa emergenziale, nel periodo di diffusione della pandemia da Covid 19, il termine di prescrizione, per una notifica effettuata il 16.10.2015, andava a scadere il 16.10.2022, risulta tempestiva la notifica effettuata da il 7 luglio 2022. Controparte_1
L'appello va quindi rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi, attesa la linearità delle questioni controverse.
L'appellante è inoltre tenuto, ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato al momento dell'iscrizione a ruolo, essendo stata respinta integralmente l'impugnazione da lui proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
RIGETTA
l'appello.
CONDANNA
l'appellante alle spese del grado che liquida in € 1.278,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
DICHIARA
l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ovvero da versare.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Pescara, 28 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2687/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARUGNO Parte_1 C.F._1
MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA ARAGONA 32 67039 SULMONA, presso il difensore avv. CARUGNO MASSIMO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAFFE' PIERO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 66 PESCARA, presso il difensore avv. CAFFE' PIERO
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.1.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritte, la causa è stata incamerata per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
L'appellante ha chiesto che il Tribunale, in riforma della sentenza n. 116/2023, emessa dal Giudice di
Pace di Pescara in data 20.01.2023, dichiari improcedibile, nulla, inesistente e infondata l'ingiunzione di pagamento n. 20413 emessa da il 16 giugno 2022 e notificata Controparte_1 all'appellante il 7 luglio 2022, per l'intervenuta decadenza prevista dall'art. 1 comma 163 della Legge
296/2006, ovvero per prescrizione. Vinte le spese da distrarsi in favore del difensore, antistatario.
ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 27.7.2023,
[...]
ha impugnato la sentenza n. 116/2023, emessa dal Giudice di Pace di Pescara in Parte_1
data 20.01.2023, che aveva rigettato l'opposizione da lui promossa avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20413, emessa da il 16 giugno 2022, per il pagamento della somma Controparte_1
pagina 1 di 3 di € 3.916,45, oltre oneri di riscossione coattiva, avente ad oggetto il pagamento sanzioni amministrative comminate per violazione del codice della strada.
A sostegno dell'impugnazione ha dedotto l'intervenuta decadenza della società convenuta, dal diritto di riscuotere le somme richieste, in quanto il comma 163 dell'articolo 1 della Legge 296/2006 fissa il termine per la notifica di cartelle/ingiunzioni al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di definitività dell'accertamento.
Essendosi esaurito l'accertamento in data 16.10.2015, l'emissione dell'ingiunzione doveva essere effettuata entro la data del 31.12.2018 e, trattandosi di termine prescritto a pena di decadenza,
l'intervenuta estinzione, doveva essere rilevata anche d'ufficio.
Ha inoltre eccepito che il primo giudice, escludendo l'operatività della prescrizione del diritto, per effetto della sospensione dei termini disposta con la normativa emergenziale, emanata durante la pandemia da Covid 19, avesse omesso di considerare che non era stata fornita prova della notifica dell'atto accertativo dell'ingiunzione.
2. Con comparsa depositata il 10.10.2023 si è costituita , contestando la Controparte_1 tardività delle eccezioni formulate dall'appellante.
Ha evidenziato che la normativa richiamata in tema di decadenza, disposta ex art. 1 comma 163 della
Legge 296/2006, è applicabile in via esclusiva ai tributi locali (quali ad esempio IMU, TARI, TASSA
RIFIUTI, TEFA ECC) e non anche alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.
In relazione alla decorrenza del termine di prescrizione, ha dedotto che era stato lo stesso appellante a precisare che l'ingiunzione era stata a lui notificata il 16.10.2015 (cfr atto di opposizione all'ingiunzione).
3. Considerata la natura documentale della controversia, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 22.1.2025, con assegnazione alle parti dei termini a ritroso previsti dall'art. 189 cpc.
***
L'appello è infondato.
A. Come rilevato dall'appellata, l'art. 1 comma 163 della Legge 296/2006, è applicabile in via esclusiva ai tributi locali.
Trattasi di norma speciale non suscettibile di essere applicata ad ipotesi diverse da quelle espressamente previste.
B. Con riferimento al termine di decorrenza della prescrizione, è lo stesso appellante che, nel ricorso introduttivo del giudizio davanti al Giudice di pace, ha dichiarato che l'ingiunzione era stata a lui notificata il 16.10.2015 (cfr atto di opposizione all'ingiunzione).
pagina 2 di 3 Accertato che, come evidenziato da primo giudice, a seguito della sospensione dei termini, disposta dalla normativa emergenziale, nel periodo di diffusione della pandemia da Covid 19, il termine di prescrizione, per una notifica effettuata il 16.10.2015, andava a scadere il 16.10.2022, risulta tempestiva la notifica effettuata da il 7 luglio 2022. Controparte_1
L'appello va quindi rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi, attesa la linearità delle questioni controverse.
L'appellante è inoltre tenuto, ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato al momento dell'iscrizione a ruolo, essendo stata respinta integralmente l'impugnazione da lui proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
RIGETTA
l'appello.
CONDANNA
l'appellante alle spese del grado che liquida in € 1.278,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
DICHIARA
l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ovvero da versare.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Pescara, 28 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
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