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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 14/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Salvia, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° R.G. 2138/2022, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Alatri (FR), Via del Duomo, Parte_1
18, presso lo studio dell'avv.to Remo Costantini che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Eleonora Duse n. 53, presso lo studio dell'avv. Alessandro Travaglini, che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 21.10.2022, ha Parte_1 impugnato il licenziamento irrogatogli dalla società datrice di lavoro
[...] con comunicazione del 16.3.2022, fondato sugli addebiti contestati CP_1 disciplinarmente con lettera datata 16.02.2022 e ricevuta in data
21.02.2022. In tale missiva la società, premesso di aver avuto notizia in data 23.09.2021 dell'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali
1 e decreto di sequestro preventivo emessa dal GIP del Tribunale di Cassino nel giudizio avente RGNR 944/20 e n.330/20 RG GIP, relativa all'impianto di Villa Santa Lucia, e dei fatti ivi descritti, ha contestato al , mediante Pt_1 ampio richiamo alle intercettazioni telefoniche poste alla base dell'ordinanza di applicazione delle misura cautelari, in particolare di aver avuto consapevolezza del superamento dei limiti tabellari riguardo gli inquinanti immessi nel corpo recettore Rio Pippeto e di essere rimasto inerte non attivando quelleprocedure necessarie per evitare che lo scarico dell'impianto inquinasse il fiume, compiendo, anzi, condotte tese ad occultare le problematiche.
A fondamento della propria impugnazione del licenziamento, la parte ricorrente, illustrando preventivamente il contesto lavorativo in cui ha espletato la prestazione fino alla data del licenziamento e le mansioni effettivamente svolte, ha dunque dedotto:
- la natura “non contestabile” dei fatti imputati, in quanto commessi o comunque conosciuti dallo stesso datore di lavoro;
- la tardività della contestazione, intervenuta a febbraio del 2022 a fronte di fatti risalenti al 2020, e già noti al datore di lavoro fin da tale epoca, tale da compromettere in modo sostanziale il proprio diritto di difesa;
- l'insussistenza del fatto contestato e l'infondatezza della contestazione, non avendo il poteri e responsabilità effettive tali Pt_1 da poter evitare l'evento poi prodottosi, ed anzi avendo questo fatto tutto quanto in suo potere (segnalando le problematiche riscontrate ai propri superiori gerarchici) e coerente con la propria posizione, non avendo capacità di spesa sufficiente per colmare le carenze operative dell'impianto né capacità di incidere sull'afflusso di inquinanti in entrata in concentrazione superiore ai limiti. Ha poi precisato di non aver in alcun modo occultato i risultati delle analisi, essendo quelle oggetto della contestazione ad uso interno e avendo sempre rappresentato la situazione ai propri superiori;
2 - l'insussistenza della rilevanza anche penale del fatto contestato, come evidenziato dal Tribunale del Riesame, che ha annullato l'ordinanza del GIP riconoscendo il ruolo subalterno di , privo di poteri Pt_1 decisionali;
- l'inesistenza della giusta causa, anche in considerazione di una valutazione di proporzionalità tra la condotta e la sanzione, considerando che ha comunque seguito le direttive dei propri Pt_1 superiori, e li ha sempre informati in merito agli scarichi anomali;
- la sussistenza di un concorso di colpa del datore di lavoro nel cagionare gli eventi contestati, alla luce della consapevolezza dei superiori degli scarichi anomali, rilevante ex art. 1227 c.c.;
Ciò premesso, ha dunque argomentato in merito all'applicabilità alla fattispecie della tutela reintegratoria facendo istanza, in subordine, per l'applicazione della tutela risarcitoria di cui all'art. 3 comma 2 d.lgs.
23/2015, nella misura massima rapportata alla retribuzione globale di fatto indicata nel ricorso.
Ha infine rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare nullo per violazione dell'art. 7 L 300/1970 e comunque illegittimo ed infondato il licenziamento per insussistenza del fatto contestato provvedendo al suo annullamento e, per l'effetto, 2. condannare alla reintegrazione CP_1 dell'odierno ricorrente nel proprio posto e luogo di lavoro e nel proprio livello di inquadramento con tutte le conseguenze di legge previste dall'art. 3, comma 2, D. Lgs 23/2015, anche ai fini retributivi, contributivi e previdenziali;
3. dichiarare, conseguentemente, mai cessato e tuttora esistente il rapporto di lavoro subordinato tra le parti 4. condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere a titolo di risarcimento al ricorrente il trattamento retributivo, normativo e contributivo, parametrato all'ultima retribuzione utile ai fini del TFR, pari ad
€4587,10 dal giorno del licenziamento, 21.03.2022, a quello di avvenuta reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
5. condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente degli interessi legali
3 dalla maturazione dei singoli diritti al saldo effettivo e della rivalutazione monetaria;
in via subordinata, salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui il
Giudice dovesse non ritenere insussistente il fatto contestato, ma dovesse ritenere solamente non esistente la giusta causa e/o il giustificato motivo 6. accertare l'assenza di giusta causa e/o giustificato motivo nel comminato licenziamento 7. condannare al pagamento di un'indennità CP_1 risarcitoria di importo pari a 36 mensilità, o a quella ritenuta dovuta anche di giustizia e comunque entro il minimo di legge, dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR, pari ad €4587,10”.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la parte resistente, richiamando i fatti contestati e lo svolgimento del procedimento penale, evidenziando la legittimità del licenziamento alla luce degli elementi di fatto emersi, delle responsabilità del ricorrente e delle deleghe da lui validamente ricevute e accettate, contestando le argomentazioni in merito alla tardività della contestazione e ribadendo l'idoneità della condotta contestata a costituire una giusta causa di recesso tale da incidere sul vincolo fiduciario con il datore di lavoro. chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa, all'esito negativo del tentativo di conciliazione, è stata istruita in via documentale e ritenuta matura per la decisione è stata rinviata per la discussione autorizzando le parti al deposito di note scritte difensive.
All'udienza odierna, a seguito di un rinvio d'ufficio per la gestione provvisoria del ruolo e alla luce dell'acquisizione di documentazione sopravvenuta inerente al procedimento penale legato alle vicende contestate, è stata discussa e decisa.
****
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito indicate.
Nel merito, occorre specificare che l'indagine sulla legittimità del licenziamento disciplinare per giusta causa non può prescindere dalla natura del fatto contestato e qualora, come nel caso di specie, lo stesso sia riferito alla violazione non di specifiche norme contenute nel codice disciplinare ma di doveri più generalmente riconnessi con l'assolvimento
4 della prestazione lavorativa o comunque di fatti idonei a incidere sul vincolo fiduciario che si pone alla base del rapporto di lavoro, della valutazione dello stesso alla luce del rapporto di lavoro e dell'effettiva rilevanza che tale condotta può avere in merito alla prosecuzione del rapporto.
Nel caso di specie, la contestazione sollevata dal datore di lavoro, che per brevità della motivazione non si riporta testualmente, fa espresso riferimento all'ordinanza cautelare emessa dal GIP di Cassino, ai fatti oggetto dell'imputazione provvisoria in tal sede formulata, nonché agli elementi d'indagine posti alla base di tale ordinanza, con particolare riferimento al contenuto di conversazioni oggetto di intercettazione telefonica, dai quali il datore di lavoro ha desunto la conoscenza, da parte di , delle “problematiche che presentava l'impianto di Villa Santa Lucia” Pt_1
a fronte delle quali lo stesso si sarebbe premurato soltanto di non “far trasparire all'esterno” dette criticità, senza adottare accorgimenti necessari a evitare l'inquinamento.
A tale affermazione segue dunque un dettagliato elenco di conversazioni telefoniche, per come indicate nell'ordinanza cautelare, che costituiscono tuttavia elementi a supporto – per come indicati nell'ordinanza cautelare – dell'inadempimento che si imputa al lavoratore, da individuarsi, interpretando la contestazione e dunque il tenore complessivo della stessa, nell'omesso impedimento dell'evento (inquinamento delle acque pubbliche del Rio Pioppeto) pur a fronte della posizione di responsabile dell'impianto di depurazione e delle specifiche deleghe ricevute.
Pur dovendosi concordare con l'indirizzo giurisprudenziale richiamato anche dalla resistente in merito all'autonomia dell'accertamento della responsabilità penale rispetto a quella disciplinare, (cfr. ad esempio Cass.
n. 21549 del 21/08/2019, per cui ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato per un fatto astrattamente costituente reato, non rileva la valutazione penalistica del fatto né la sua punibilità in sede penale, né la mancata attivazione del processo penale per il medesimo fatto addebitato, dovendosi effettuare una valutazione autonoma in ordine alla idoneità del fatto a integrare gli estremi della giusta causa o giustificato motivo del
5 recesso), nel caso di specie occorre necessariamente e in primo luogo delimitare gli estremi del fatto contestato quale condotta eminentemente omissiva, non essendo imputate al lavoratore condotte positivamente adottate e costitutive di specifici inadempimenti (non essendo in tal modo qualificabile alcuna delle dichiarazioni riportate nella contestazione disciplinare), ma al contrario essendogli addebitata la mancata adozione di comportamenti idonei a impedire l'evento, connaturati al ruolo di responsabile dell'impianto da questi adottato.
Ciò che si contesta, alla luce del tenore della lettera di contestazione, è dunque chiaramente un fatto considerato come penalmente rilevante e precisamente quello oggetto del capo di imputazione provvisorio formulato dal GIP nell'ordinanza che ha disposto le misure cautelari anche nei confronti del . Va da subito evidenziato, tuttavia, che in merito a tale Pt_2 fatto è stata esclusa, in sede penale, la sussistenza di una responsabilità in capo al , tanto da parte del Tribunale del Riesame in sede di valutazione Pt_1 della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, tanto a fronte della sentenza di non luogo a procedere su tale capo emessa dal GUP.
Sul punto dunque, l'assenza di rilevanza penale della condotta, che invece era stata addebitata proprio in virtù di tale valutazione compiuta dal datore di lavoro – anche considerando la circostanza per cui le circostanze riferite nella contestazione sono esclusivamente quelle poste alla base dell'ordinanza cautelare e alcun fatto, o anche solo valutazione o considerazione, in merito all'autonoma rilevanza disciplinare delle condotte siano state indicate nella contestazione (al di fuori dell'apodittica affermazione per cui i fatti “restano pur sempre gravissimi”) – deve già ritenersi elemento idoneo a escludere la fondatezza dell'addebito alla luce delle risultanze del procedimento in sede penale.
Ciò chiarito, assume comunque rilievo, nell'odierno giudizio e a prescindere quello volto all'accertamento della responsabilità penale, valutare in concreto la posizione del con riferimento alle proprie Pt_1 obbligazioni contrattuali e all'effetto dell'imputata omissione, per determinare se lo stesso potesse effettivamente essere in grado, adempiendo
6 diligentemente alle proprie obbligazioni nei confronti del datore di lavoro, di impedire l'evento effettivamente posto alla base della contestazione.
Non si ritiene, in altri termini, che possa considerarsi l'effettiva produzione dell'inquinamento a fronte del sovraccarico dell'impianto quale circostanza oggettivamente imputabile al a titolo disciplinare in virtù Pt_1 della responsabilità connessa alla gestione dell'impianto stesso, dovendosi necessariamente esaminare la posizione in concreto assunta dal lavoratore e l'effettiva esigibilità, anche nell'ambito del rapporto di lavoro, di condotte effettivamente impeditive dell'evento al fine di considerare tale mancato impedimento come violazione delle obbligazioni contrattuali imputabile a titolo disciplinare.
In tale ottica, assume dunque rilievo l'indagine in merito a quali effettivamente fossero i poteri e le responsabilità di , nella concreta Pt_1 operatività dell'impianto nel periodo oggetto dei fatti contestati oltre che alla condotta dello stesso datore di lavoro tenuta in tale periodo, al fine di verificare se, e in quale misura, possano ritenersi effettivamente esigibili, all'interno del rapporto di lavoro, condotte alternative a quelle tenute e tali da impedire l'evento.
Deve allora in primo luogo sottolinearsi come fosse privo di un Pt_1 effettivo potere di spesa e della disponibilità di risorse economiche tali da consentire la corretta manutenzione dell'impianto (come emerge dai fatti rappresentati nel ricorso ai punti da 10 a 14 e non specificamente contestati dalla resistente, con riferimento alla procedura necessaria per la richiesta ottenere materiali o per compiere opere di manutenzione). Di tali difficoltà, peraltro, si dà conto anche nelle conversazioni riportate nella contestazione disciplinare, laddove il lamenta e fa presente al proprio superiore Pt_1 gerarchico l'indisponibilità dei prodotti necessari (in particolare l'antischiuma).
Tuttavia, assume portata ancor più dirimente la circostanza per cui, dal tenore delle conversazioni oggetto della contestazione disciplinare, e alla luce dei fatti per come esposti nel ricorso e nella memoria difensiva,
l'inquinamento può intendersi quale diretta conseguenza della violazione,
7 da parte delle aziende che conferivano presso il e in particolare CP_2 della cartiera delle previsioni legislative in materia di limiti Persona_1 di sostanze inquinanti presenti nel conferito, tali da determinare il superamento della capacità del depuratore.
In relazione a tale circostanza, deve precisarsi come non potesse Pt_1 avere effettivamente alcun potere di incidere in relazione a tali conferimenti, impedendo il realizzarsi dell'evento, di “negoziare” direttamente con tali aziende o di adottare le previste sanzioni. Sul punto si condivide, nell'apprezzamento delle circostanze anche oggetto della contestazione, quanto ritenuto dal Tribunale del riesame nella valutazione della sussistenza di indizi di colpevolezza in capo al rispetto al reato Pt_1 contestato (pagg. 4 e 5 dell'ordinanza prodotta in atti), con riferimento all'assenza della capacità materiale, da parte di , di incidere sul Pt_1 prodursi dell'evento e di poteri tali da scongiurare l'evento pur a fronte dell'accordo intervenuto “a monte” tra il proprio datore di lavoro e le aziende per consentire gli scarichi abusivi.
Depone inoltre quale ulteriore circostanza idonea a delineare la non imputabilità dell'evento al l'effettiva decisione del giudice per le Pt_1 indagini preliminari di pronunciare sentenza di non luogo a procedere sul capo di cui al punto 1 dell'imputazione (cfr. documentazione prodotta dalla parte ricorrente con nota di deposito del 6.12.2024), e dunque di non dar corso neanche all'apertura del dibattimento con riferimento a quanto addebitato a relativamente alla causazione dell'inquinamento (e ciò a Pt_1 prescindere dalle effettive motivazioni che ne hanno comportato il non luogo a procedere, pronuncia che comunque esclude, quale che ne sia la ragione, la sussistenza di una responsabilità penale nei termini prospettati dal GIP
e posti alla base della contestazione).
Va inoltre valorizzato il fatto che , consapevole della situazione critica Pt_1 legata al funzionamento dell'impianto, ne abbia comunque costantemente discusso con i propri superiori gerarchici, in particolare con e la CP_3 ma anche con , direttore del . Parte_3 Tes_1 CP_2
8 Risulta ancora come abbia comunque proceduto alle denunce di Pt_1 scarico anomalo (anche tale affermazione, seppure non documentata con riferimento al periodo oggetto della contestazione, non è stata specificamente contestata dal datore di lavoro ed anzi è data per assunta nella contestazione ove si fa riferimento alle dichiarazioni di in cui si Pt_1 menzionano tali denunce, cfr. ultimo capoverso riportato a pag. 22 della memoria di costituzione).
Alla luce di tali elementi, valutati complessivamente, deve concludersi in merito all'inesigibilità della condotta contestata rispetto agli effettivi poteri conferiti al e allo specifico contesto in cui lo stesso doveva operare, non Pt_1 potendosi ritenere imputabile né a titolo di dolo né di colpa la causazione dell'evento contestato, né la responsabilità di impedirlo può ritenersi direttamente riconnessa al ruolo da questi ricoperto, alla luce dei vincoli e delle condizioni di operatività che lo stesso datore di lavoro ha imposto (non consentendogli idoneo potere di spesa e non impedendo il conferimento abusivo da parte delle aziende e della cartiere e ignorando Persona_1 anche le segnalazioni operate dallo stesso ). Pt_1
Va poi rilevato, in aggiunta, che la parte resistente non individua alcuna condotta specifica che il avrebbe potuto concretamente porre in essere Pt_1 al fine di evitare il prodursi dell'evento contestato e che rientrasse nell'ambito delle sue prerogative e gli fosse direttamente esigibile, se non implicitamente quella di rassegnare le dimissioni e di sporgere denuncia nei confronti del proprio datore di lavoro, condotta comunque incompatibile con la prosecuzione del rapporto di lavoro stesso.
Da tale paradossale considerazione emerge l'inesigibilità nell'ambito del rapporto di lavoro di una condotta impeditiva di un evento che, nella sostanza, sarebbe da individuarsi esclusivamente nel recesso dal rapporto stesso.
Va poi adeguatamente considerata, ai fini di determinare l'estensione della responsabilità disciplinare del lavoratore, anche la condotta dello stesso datore di lavoro, che alla data degli eventi – seppure nella persona di amministratori e dirigenti diversi da quelli che poi hanno elevato la
9 contestazione – ha comunque da un lato posto in essere condotte volte a creare l'effettivo inquinamento (condotte per le quali gli stessi sono attualmente imputati in sede penale, diversamente da ) e dall'altro non Pt_1 ha fornito al capo impianto alcuno strumento effettivo per esercitare le deleghe in materia di prevenzione e tutela ambientale e in particolare per garantire il corretto funzionamento dell'impianto, ignorando quanto da Pt_1 segnalato.
Dunque, non può imputarsi al dipendente la responsabilità, anche in termini di danni conseguiti all'azienda, di eventi fuori dal controllo di quest'ultimo e dalle sue dirette competenze, dovendosi individuare tale centro di responsabilità nei diversi soggetti sovraordinati al e che a Pt_1 questo hanno anche impedito di condurre l'impianto regolarmente.
Ancora, non può ritenersi che tali eventi, proprio per la dedotta mancanza di esigibilità e riconducibilità al della diretta responsabilità di impedire Pt_1
l'evento, possano valutarsi incompatibili con la permanenza di un vincolo fiduciario con l'azienda, alla luce anche della modifica dei vertici aziendali.
Con riferimento alla rilevanza disciplinare delle condotte, può anche citarsi l'orientamento condiviso dalla giurisprudenza di legittimità per cui in tema di licenziamento per giusta causa, le condotte omissive non specificamente rientranti tra quelle contrattualmente dovute, o che, comunque, non risultino ad esse complementari o accessorie, ai fini di una più utile esecuzione della prestazione lavorativa, non integrano la violazione dell'obbligo di diligenza, né tali condotte costituiscono violazione dell'obbligo di fedeltà, inteso come generale dovere di leale cooperazione nei confronti del datore, qualora risultino connesse a superiori livelli di controllo e responsabilità, in un'impresa caratterizzata da un'accentuata complessità
e articolazione organizzativa (cfr. Cass. n. 1978 del 02/02/2016).
Deve ritenersi poi che in caso di contestazione di una condotta omissiva
(in analogia con quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità in materia di licenziamento per “scarso rendimento”) spetti l'onere di provare non solo il mancato raggiungimento del risultato atteso o l'oggettiva sua esigibilità, ma anche di provare che la causa di esso derivi da colpevole e
10 negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore nell'espletamento della sua normale prestazione.
Nel caso di specie, non è emersa, dalla lettura complessiva degli atti,
l'esigibilità di una condotta alternativa a quella tenuta da coerente con Pt_1 la sua specifica posizione e con le risorse a disposizione oltre che con le direttive dello stesso datore di lavoro, nella persona dei superiori gerarchici che pur informati dello stato di malfunzionamento del depuratore non hanno assunto alcuna iniziativa.
Alla luce di tale ricostruzione, in assenza di autonoma rilevanza penale del fatto contestato, e alla luce dell'inesigibilità della condotta impeditiva dell'evento anche da un punto di vista disciplinare, tenuto conto della concreta posizione del e dei comportamenti datoriali che gli hanno Pt_1 comunque impedito di evitarla tali da escluderne l'imputabilità, deve rilevarsi l'insussistenza del fatto materiale contestato e posto alla base del licenziamento impugnato, da intendersi quale fatto disciplinarmente rilevante, e va disposta la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro in applicazione dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. 23/2015.
Va infatti richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si condivide, per cui, l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, ai fini della pronuncia reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare
(in tal senso Cass. n. 12174 del 08/05/2019).
Dunque, per quanto attiene alla tutela applicabile, essendo il rapporto di lavoro sorto successivamente al marzo del 2015 (dovendosi considerare la data di assunzione di cui al contratto in atti, 14 luglio 2016, cfr. doc. 2 all.to ric.) occorre fare applicazione del d.lgs. 23/2015, e in particolare dell'art. 3, comma 2, per cui esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al
11 lavoratore (ipotesi a cui deve ricondursi il caso di specie per le ragioni sopra chiarite), il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, in ogni caso non superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
(come desumibile dalle buste paga in atti), oltre alla condanna al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. Va rilevata, ai fini della determinazione dell'aliunde perceptum, che a fronte del permanente stato di disoccupazione dedotto nel ricorso nulla è stato allegato enlla memoria difensiva e che non è dunque emersa la percezione di compensi per altre attività deducibili dal risarcimento dovuto.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014, in considerazione del valore della controversia (da ricomprendersi nello scaglione tra € 26.000,00 ed € 52.000,00 considerando la causa di valore indeterminabile) della materia trattata, e in applicazione dei parametri medi evidenziati in tali tabelle, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- Annulla il licenziamento intimato a dalla Parte_4 CP_1 con missiva del 16.3.2022 e per l'effetto condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al CP_1 pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento
12 fino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso non superiore a dodici mensilità, oltre al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il periodo dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegrazione;
- condanna la al pagamento delle spese del giudizio in favore CP_1 di che si liquidano in complessivi € 9.257,00 oltre spese Parte_1 generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Cassino il 14/01/2025
IL GIUDICE
Luigi Salvia
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