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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 2849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2849 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro e previdenza ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza dell' 11.04.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 8917/2024
TRA
Il Sig. CF: , residente in [...]alla Traversa II Parte_1 C.F._1
Carlo de Marco 16, ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Calata Capodichino 243, presso lo studio dell'Avv. Mariarosaria Costanzo, come in atti
Opponente E
l' (C.F ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Presidente pro tempore, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55 presso l'Ufficio dell'Avvocatura , come in atti CP_1
Opposto NONCHE'
, c.f. e p.i. , con sede legale in Roma Controparte_2 P.IVA_2 alla via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del Dott. , rappresentata Controparte_3
e difesa, dall'Avv. Mario Sgambato con studio in San Felice a Cancello (CE) alla via Roma 11 cap 81027, come in atti
Opposta
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 12.04.2024, l'istante deduceva che in data 07.03.2024 gli veniva gli notificata intimazione di pagamento n. 07120249006120411000 relativa ai seguenti avvisi di addebito: n. 37120170005436880000, n. 371201700144557173000, n. 3712018000613305000, n. 37120180021717628000, n. 37120190003953290000, n. 37120190015335379000, n. 37120210004655006000 per i contributi I.V.S. Eccepiva che alcuno degli atti suddetti era mai stato regolarmente notificato, ed il ricorrente aveva potuto apprendere della propria asserita posizione debitoria solo con l'impugnata intimazione di pagamento. Deduceva la prescrizione del diritto di credito azionato, insussistenza del titolo esecutivo posto a fondamento della cartella di pagamento, l'omessa notifica atti prodromici, l'illegittimità delle sanzioni applicate, nonché la violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 e dell'art. 3 della L. 241/1990 e difetto di motivazione della intimazione di pagamento. Pertanto, concludeva dell'esecuzione inaudita altera parte della cartella impugnata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D. Lgs. 546/1992, respinta ogni contraria istanza, difesa e deduzione, accogliere l'opposizione proposta dal sig. per le causali esposte nel Parte_1 presente atto e per l'effetto, dichiarare l'invalidità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta, essendo insussistente il diritto dell'ente creditore e del CP_1 concessionario di procedere ad esecuzione forzata;
dichiarare la nullità del ruolo esattoriale di cui all'intimazione di pagamento opposta emesse dalla
[...]
dichiarando non dovuti o, in via gradata, prescritti i crediti Controparte_2 richiesti con l'impugnata intimazione di pagamento, dichiarare l'illegittimità dell'esecuzione azionata dai convenuti in quanto viziata nelle forma per le causali tutte indicate nel presente atto e, di conseguenza, ordinare all'ente impositore di cancellare le iscrizioni a ruolo aventi ad oggetto l'intimazione di pagamento impugnata, con vittoria delle spese di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario con riserva di variare e aggiungere motivi, ricorrendone i presupposti.>>
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore con memoria CP_1 difensiva del 11.11.2024, nella quale contestava in via preliminare la sospensione dell'esecutorietà dell'atto opposto stante l'assenza dei presupposti di legge. Eccepiva la inammissibilità dell'azione per carenza di interesse ad agire. Concludeva, pertanto <Perché l'Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, reietta ogni contraria istanza, eccezione, richiesta e conclusione, voglia così provvedere, previa reiezione dell'istanza di sospensione per le ragioni esposte: in via principale e preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse ad agire e la tardività dello stesso come dedotto e documentato con vittoria di spese;
in via subordinata rigettare il ricorso avversario sotto ogni profilo per le ragioni esposte con integrale conferma degli atti opposti e dei crediti intimati. Il tutto con vittoria di spese di lite>>.
Si costituiva l' , in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore con memoria difensiva del 06.09.2024, nella quale eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione passiva dell' , la Controparte_4 inammissibilità dell'azione per mancata attivazione della preventiva domanda amministrativa in autotutela. Concludeva chiedendo eccezione, deduzione e conclusione, per i motivi tutti riportati in narrativa così provvedere: in via preliminare, accertare e dichiarare la inammissibilità/improcedibilità e comunque rigettare il ricorso introduttivo perché destituito di fondamento giuridico e fattuale;
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e, per l'effetto, dichiarare il rigetto del ricorso CP_5 introduttivo con la contestuale estromissione dal presente giudizio dell'agente della riscossione. Nello specifico accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità di
per le contestazioni aventi ad oggetto gli atti Controparte_6 presupposti alle cartelle in quanto ascrivibili unicamente all'Ente creditore e condannare questi ultimo a manlevare integralmente l'Agente della Riscossione per qualsiasi pregiudizio dovesse derivarle dal presente giudizio ivi compreso per spese legali. In ogni caso condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e delle competenze professionali difensive oltre R.F. 15% e CPA 4% con attribuzione al sottoscritto avvocato dichiaratosi anticipatario.>>
Lette le note a trattazione scritta, la causa viene decisa all'odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente.
L' opposizione può essere accolta solo parzialmente.
L' opponente ha dedotto di non aver mai avuto conoscenza degli atti impositivi presupposti dell'intimazione di pagamento in questa sede impugnata e che , pertanto, verificatasi la nullità degli atti prodromici, i relativi vizi di notifica si sarebbero ripercossi inesorabilmente sui successivi atti della procedura esecutiva. Ha inoltre incentrato l'opposizione sulla maturata prescrizione.
Ciò premesso, tali assunti sono risultati in parte smentiti alla luce della documentazione prodotta dall' che ha dimostrato per tabulas l' avvenuta notifica al contribuente CP_1 degli avvisi di addebito sottesi all' atto di intimazione di pagamento impugnato, notifica avvenuta in parte a mezzo pec, in parte mediante raccomandata.
Invero, dalla produzione combinata con le risultanze dell' estratto di ruolo CP_1 prodotto, risultano le seguenti notifiche degli avvisi di addebito emessi dall' istituto previdenziale:
- n. 371 2017 00054368 80 000 notificato via pec in data 8.10.17 ; - n. 371 2017 00144571 73 000 notificato via pec in data 1.12.17:
- n. 371 2018 00061330 50 000 notificato in data 17.9.18 per compiuta giacenza;
- n. 371 2018 00217176 28 000 in data 12.2.19 a mezzo posta;
- n. 371 2019 00039532 90 000 in data 4.9.19 a mezzo posta;
- n. 371 2019 00153353 79 000 in data 27.1.20 a mezzo posta;
- n. 371 2021 00046550 06 000 in data 13.1.22 a mezzo posta ( all. n. 1 e 1 bis produz. . CP_1
Quanto alle modalità di notifica si osserva quanto segue.
La notifica ai contribuenti degli atti impositivi a mezzo PEC è espressamente consentita dal comma 2 aggiunto all'art. 26 del D.P.R. 602/1973, da effettuarsi attraverso gli indirizzi di posta elettronica certificata, nel rispetto delle modalità di cui al d.p.r. 11.2.2005, n. 68, il cui art. 3 precisa che è necessaria la notificazione di un
'documento informatico'. A al fine, per documento informatico deve intendersi anche il documento PDF contenente l'avviso di addebito, che non è una semplice fotocopia del documento cartaceo scannerizzata, ma un vero e proprio atto nato informatico che, come tutti gli atti informatici, possono essere stampati su supporto cartaceo. Non ci si trova quindi di fronte ad un duplicato informatico per la cui validità è necessaria l'attestazione di conformità, ma ad un vero e proprio originale firmato a mezzo stampa ai sensi di legge ed inviato direttamente tramite PEC al destinatario senza necessità di stamparlo. (Corte appello Genova, sez. lav., 11/02/2021, n. 25)
La notifica della cartella a mezzo pec , con copia informatica in origine cartacea della stessa, deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, in ragione della successiva conoscenza e impugnazione della cartella da parte della società contribuente. (Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2021, n. 2366)
Inoltre, la cartella di pagamento (e quindi anche l'avviso di addebito ai sensi dell'art. 30, comma 14, del d.l. 31.5.2010, convertito in 1egge n. 122/2010) può validamente essere notificata mediante semplice spedizione di raccomandata a.r. e non con il procedimento di notificazione previsto dal codice di rito ovvero a mezzo posta di cui alla legge n. 892/1982. Deve osservarsi che l'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 legittima pienamente l'utilizzo di tale forma semplificata di notificazione da parte del concessionario (cfr. Cass. n. 14327/2009; Id., nn. 11708/2011; 8321/2013, v. da ultimo Cass. civ. Sez. VI - 5 Ordinanza, 09/01/2014, n. 272) e l'art. 30, comma 4, d.l. 31.05.2010, n. 78, conv. in l. n. 122/22010, stabilisce espressamente che la notificazione dell'avviso di addebito, da eseguire prioritariamente tramite posta elettronica certificata, può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Come peraltro condivisibilmente osservato anche dalla giustizia amministrativa ( ex plurimis, ad es, dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari -Sez. I, sentenza 19/07/2013, n. 87), “A partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della legge n. 146 del 1998, che ha modificato l'art. 14 della legge n. 890 del 1982, gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente (Cass. 17598/2010). Anche le cartelle esattoriali, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/73, possono essere notificate, direttamente, da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. 11708/2011). In tal caso alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890/82. Come più volte affermato da questo giudice, la notifica diretta a mezzo raccomandata AR è notifica diversa da quella prevista dalla Legge n. 890/82.
Si tratta della ordinaria raccomandata con avviso di ricevimento postale disciplinata dal D.P.R. n. 655/82 e dal DM 9 aprile 2001, mentre le disposizioni di cui alla legge 890/82, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 cpc. Nei casi di mancato recapito della raccomandata per assenza del destinatario, la notificazione si perfeziona con il deposito della raccomandata presso l'Ufficio postale e con il rilascio dell'avviso di giacenza all'indirizzo del destinatario. L'avviso di giacenza delle raccomandate presso l'Ufficio Postale (Mod. 26) è rilasciato dall'agente postale all'indirizzo del destinatario mediante immissione nella cassetta della corrispondenza e dell'effettivo rilascio fa fede la dichiarazione dell'agente, senza necessità di specificare la modalità del rilascio. La posta non recapitata, poi, rimane in giacenza presso l'ufficio postale per trenta giorni e, trascorsi i quali, la raccomandata viene restituita al mittente. La notificazione a mezzo posta si perfeziona per compiuta giacenza non solo nel sistema della notifica diretta a mezzo Raccomandata AR, ma, anche nel sistema, molto più severo, dell'art. 8, Legge n. 890/82 (Cass. 17676/2012)”. Dalle emergenze processuali si ricava poi che il successivo atto di interruzione del decorso del termine quinquennale di prescrizione dei crediti previdenziali azionati è stata l' intimazione di pagamento recapitata, per come pacifico tra i contendenti, solo in data 7.3.2024.
Pertanto va dichiarata la parziale prescrizione dei crediti di cui si discute atteso che, limitatamente ai primi quattro avvisi di addebito sopra menzionati ( - n. 371 2017 00054368 80 000 notificato via pec in data 8.10.17 ; - n. 371 2017 00144571 73 000 notificato via pec in data 1.12.17: - n. 371 2018 00061330 50 000 notificato in data 17.9.18 per compiuta giacenza;
- n. 371 2018 00217176 28 000 in data 12.2.19 a mezzo posta;
) i crediti erano inesorabilmente già estinti per prescrizione allorchè venne recapitata al l' intimazione di pagamento n. 07120249006120411000 il Pt_1
7.3.2024. I restanti crediti portati dagli avvisi di addebito n. 371 2019 00039532 90 000 notificato in data 4.9.19 a mezzo posta;
- n. 371 2019 00153353 79 000 notificato in data 27.1.20 a mezzo posta;
- n. 371 2021 00046550 06 000 notificato in data 13.1.22 a mezzo posta sono invece dovuti essendo giunta l' intimazione di pagamento impugnata a conoscenza del destinatario prima del maturarsi della prescrizione.
Considerata la soccombenza parziale si ritiene di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l' opposizione e, per l' effetto, dichiara la parziale prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito - n. 371 2017 00054368 80 000 , n. 371 2017 00144571 73 000 , n. 371 2018 00061330 50 000 e - n. 371 2018 00217176 28 000; respinge per il resto l' opposizione e condanna l' opponente al pagamento, in favore dell' dei crediti relativi agli avvisi di addebito n. 371 2019 00039532 90 000, n. CP_1
371 2019 00153353 79 000 e n. 371 2021 00046550 06 000; compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Napoli, l' 11.4.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero