TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 2473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2473 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito telematico di note scritte secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs
10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 4707 dell'anno 2023 del Ruolo generale LAVORO TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 Parte_2 RICORRENTE E
in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Leggiero RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.03.2023, il ricorrente in epigrafe esponeva: di aver lavorato alle dipendenze della dal 1.12.15 al Controparte_1 30.08.22, data in cui il rapporto terminava per dimissioni;
di essere stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica di impiegato di V livello e con mansione di vicecapo ufficio tecnico e deputy maintenance manager. Deduceva che nel corso degli anni e nonostante i ripetuti solleciti, non riceveva la consegna delle seguenti buste paga:
1. Anno 2020: marzo, aprile, maggio e giugno;
2. Anno 2021: maggio, giugno e luglio;
3. Anno 2022: febbraio, marzo, giugno, luglio e agosto;
che, in data 20.07.2022 presentava lettera di dimissioni con giorno ultimo di lavoro 30.08.2022; che terminato il rapporto lavorativo, del mese di agosto 2022 non riceveva, oltre alla busta paga, la corresponsione della retribuzione per il lavoro prestato e non gli veniva rilasciata copia della cessazione del rapporto di lavoro;
che, in data 26.02.2023, inviava lettera di messa in mora, con cui richiedeva il pagamento della mensilità di agosto 2022, il pagamento di ferie arretrate e non godute, ratei di tfr del terzo trimestre del 2022, ratei di tredicesima dell'anno 2022 e la consegna delle buste paga non consegnate senza ricevere alcun riscontro. Tanto premesso il ricorrente concludeva:
1. In via principale, accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'illegittimità del comportamento posto in essere dalla convenuta;
2. Condannare la resistente Società al pagamento di CP_2 euro 14.884,65 in favore del sig.
3. Con vittoria di spese, Pt_1 diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario. Si costituiva la convenuta che, con diverse argomentazioni, contestava la fondatezza della domanda sia in fatto che in diritto. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice pronunciava la presente sentenza.
La domanda può essere accolta nei termini che seguono. In ordine al mancato pagamento della retribuzione di agosto 2022 si osserva quanto segue. Agli atti della produzione di parte convenuta vi è copia della busta paga di agosto 2022, che risulta essere stata elaborata a settembre 2022. Parte ricorrente deduce in ricorso che in base ai conteggi elaborati, che costituiscono parte integrante del presente ricorso, al ricorrente spetta, in riferimento alla retribuzione per la mensilità di Agosto 2022, la somma di euro 2690,43 avendo riguardo all'ultima busta paga consegnata di Maggio 2022. Tuttavia dalla busta paga agosto 2022 si evince l'importo (lordo) di 2.740,10 del cui pagamento la società non fornisce prova.
Con riferimento al mancato pagamento della tredicesima va rilevato che nella busta paga –ultima- elaborata dalla società non si evince alcun calcolo a tale suddetto titolo. La domanda sul punto va, pertanto, accolta conformemente ai conteggi elaborati la somma di € 1793,62 a titolo di tredicesima non pagata e corrispondente agli 8/12 per l'anno 2022.
A titolo di TFR risulta il versamento di € 8.434,24 al DO TA (come convenuto tra le parti) mentre in azienda residua la sola somma di € 374,79, non versata, che va, pertanto, conferita al ricorrente.
Infine, con riferimento alla domanda avente ad oggetto l'indennità sostitutiva delle ferie non godute si osserva che qualora il lavoratore agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore. Infatti l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione a lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica. Dalla prova testi è emerso quanto segue. La teste ha affermato: “...: “sono dipendente di una Testimone_1 società che svolge in outsourcing la gestione del personale della
”; ...: “non conosco personalmente il ma per il CP_1 Pt_1 tramite del responsabile in quanto ci interfacciamo direttamente con i responsabili e non con le risorse”; ...: “il ricorrente ha sempre fruito di ferie, come tutti i dipendenti, generalmente per due settimane nel mese di agosto in concomitanza con la chiusura dell'azienda cui si aggiunge un'ulteriore settimana nel periodo estivo ed un'altra nel corso dell'anno entro il mese di dicembre”; ...: “escludo che il ricorrente al momento della cessazione del rapporto di lavoro avesse ancora ferie residue”; ...: “in linea generale i responsabili predispongono un piano ferie per ciascun reparto sulla base delle richieste dei dipendenti che non so come vengano avanzate”. Dunque, deve ritenersi non provato il mancato godimento delle ferie;
di talché nulla spetta al ricorrente a titolo di indennità sostitutiva. La società, in conclusione, va condannata al pagamento della complessiva somma di € 4908,51 per le causali descritte (retribuzione agosto 2022, ratei tredicesima, tfr residuo) su cui andranno calcolati gli interessi legali (sulle somme via via rivalutate) dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ce segue avendo riguardo all'accoglimento solo parziale della domanda che ne giustifica la compensazione nella misura del 50%.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 4908,51 oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di giudizio che, compensate per la metà, liquida in complessivi € 2694,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione.
Napoli, il 31.03.2025 IL GIUDICE Stefania Borrelli