Articolo 1 della Legge 12 maggio 1949, n. 351
Versione
22 luglio 1949
Art. 1. Articolo unico.

Con effetto dal 1 ottobre 1947 i capitani di corvetta possono essere ammessi all'Istituto di guerra marittima per i corsi di carattere didattico indipendentemente dall'aver compiuto il periodo minimo di comando navale prescritto per l'avanzamento.

Entrata in vigore il 22 luglio 1949