Art. 1. Articolo unico.
Con effetto dal 1 ottobre 1947 i capitani di corvetta possono essere ammessi all'Istituto di guerra marittima per i corsi di carattere didattico indipendentemente dall'aver compiuto il periodo minimo di comando navale prescritto per l'avanzamento.
Con effetto dal 1 ottobre 1947 i capitani di corvetta possono essere ammessi all'Istituto di guerra marittima per i corsi di carattere didattico indipendentemente dall'aver compiuto il periodo minimo di comando navale prescritto per l'avanzamento.