Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/01/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
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R.G. 1179/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: Dott.ssa Raffaella Genovese Presidente Dott.ssa Vincenza Totaro Consigliere rel. Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 23.1.2025 la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1179/2024 R. G. Sezione Lavoro, vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappr.p.t. rappr. e dif. dall'Avv. S. Marrone, come da procura in atti APPELLANTE E
, CP_1 Controparte_2
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli – sezione lavoro, in data 19.12.2023 le odierne parti appellate convenivano in giudizio l esponendo di Controparte_3 essere dipendenti dell' resistente;
che durante i periodi di Pt_1 fruizione delle ferie annuali, non avevano percepito un'indennità equiparabile alla retribuzione corrisposta nei periodi di servizio, in quanto la datrice non aveva ricompreso nella indennità per i periodi di fruizione delle ferie annuali, l'indennità perequativa e l'indennità compensativa di cui all'Accordo Regionale del 16/12/2011; che, anche alla luce della giurisprudenza eurocomunitaria, sussisteva il
diritto, nei periodi di ferie, al pagamento di un'indennità pari non solo alla retribuzione base, ma anche a tutti gli emolumenti intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni, comprensiva di tutti gli elementi retributivi collegati al suo status personale e professionale riconosciuti durante i normali periodi di lavoro;
che, quanto all'indennità perequativa e compensativa, non poteva ritenersi la stessa connessa alla presenza fisica, in quanto indennità introdotte dall'Accordo Regionale per garantire condizioni economiche equivalenti a quelle godute in virtù degli accordi di secondo livello precedentemente in vigore;
che tali indennità, pur se inserite dall'Accordo nella retribuzione variabile, in realtà, secondo il C.C.N.L. di categoria rientravano nella retribuzione “normale” perché “competenze accessorie corrisposte a carattere fisso e continuativo, esclusi i premi, le indennità e tutti gli altri compensi corrisposti in modo saltuario o variabile, per specifiche prestazioni di servizio”. Concludevano chiedendo di accertare la nullità e/o la inopponibilità all'istante di qualsiasi disposizione negoziale e/o collettiva volta ad escludere, dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie, l'indennità perequativa a.r. 2011 e l'indennità compensativa a.r. 2011; 2. Condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento degli importi di cui al ricorso, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. ed in applicazione dell'art. 36 Cost.; 3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subìto per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore delle relative somme;
4. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto
Avvocato, che ne è creditore.
Regolarmente costituito l Controparte_3 eccepiva la prescrizione e nel merito l'infondatezza del
[...] ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Con la sentenza del 7.3.2024 il GL adito accoglieva il ricorso.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto tempestivo appello l'odierna parte appellante censurando l'interpretazione effettuata dal Giudice di prime cure.
La parte appellante lamentava l'erroneità della valutazione operata dal Giudice di prime cure relativamente alle circostanze di fatto e 3
alle questioni di diritto sottese alla fattispecie in esame. Per l'odierna trattazione scritta, regolarmente comunicata alla parte appellante, non sono state depositate note di trattazione dalla suddetta parte. Non vi è prova, comunque, dell'avvenuta notifica dell'atto d'appello, pur richiesto, e del pedissequo decreto presidenziale di fissazione d'udienza ex. art. 435 c.p.c., ritualmente comunicato come da ricevuta telematica. All'odierna trattazione scritta la Corte, pertanto, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è improcedibile perché non risulta essere stato notificato il ricorso in appello, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ritualmente comunicato dalla Cancelleria. Come già valutato in altri precedenti di questa Corte, deve rilevarsi che nel pervenire alla soluzione del contrasto prospettatosi tra le sezioni della Corte, anche dopo il precedente intervento delle sezioni unite, in tema di vizi di notifica del ricorso e di possibilità di sanatoria per effetto della costituzione dell'appellato, la sentenza n. 2604/2008 ha fatto richiamo al principio costituzionale della
“ragionevole durata del processo” sancito dall'art. 111 della Costituzione, da ritenere dotato di portata estensiva ben più incisiva di quella attribuibile ad una norma di mero indirizzo. Il valore di punto di riferimento nell'ermeneutica delle norme processuali, da riconoscere a tale principio, ha indotto la Corte a privilegiare l'opzione interpretativa che esclude la possibilità di applicare l'art. 291 c.p.c. anche ai casi di inesistenza - giuridica o di fatto - della notifica, limitando la portata sanante della norma alle sole ipotesi di notifica nulla. In base ad un criterio interpretativo “costituzionalmente orientato” del dato normativo, teso ad un equo contemperamento delle posizioni del notificante e del destinatario della notificazione e alla valorizzazione di una tutela effettiva dell'esercizio di difesa, che postula l'effettiva instaurazione del contraddittorio, la Corte ha rilevato che né l'espressione dell'art. 291 comma 1 c.p.c., né quella di cui all'art. 421, comma 1, c.p.c. possono offrire sostegno all'orientamento che consente la rinnovazione della notifica nelle ipotesi di inesistenza della stessa. Sulla base di queste argomentazioni la Suprema Corte ha affermato il principio per cui “nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo 4
consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.“. A tale persuasivo orientamento questa Corte presta piena adesione, in relazione alla attuale controversia in cui la parte appellante non è neanche comparsa all'udienza di discussione pur avendo avuto regolare comunicazione del decreto di fissazione d'udienza, non ha curato di depositare l'atto di appello notificato, né la parte appellata si è costituita. E' opportuno, inoltre, chiarire l'operatività del principio appena applicato in ipotesi di mancata comparizione sia dell'appellante che dell'appellato all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c., in riferimento all'ambito applicativo sia dell'art. 181 c.p.c. che dell'art. 348 c.p.c. Come è noto, invero, il tema dell'applicabilità degli artt. 181 e 348 c.p.c. al rito del lavoro è stata oggetto di ripetuti interventi della Corte di Cassazione che da ultimo ( Cass. n. 5238/2011) ne ha così riassunto lo schema applicativo e le reciproche interferenze:
“… il principio che può ormai dirsi essere assurto al rango di "diritto vivente" è quello secondo cui la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile per il rito ordinario, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie assoggettate al rito del lavoro, non ostandovi la specialità di tale rito, ne' i principi cui esso si ispira (vedi, da ultimo, da Cass. 9 marzo 2009. n. 5643).Da questo principio si trae la conclusione della necessità: a) di disporre la cancellazione della causa dal ruolo nell'ipotesi di mancata comparizione di entrambe le parti (ritualmente convocate) sia all'udienza di discussione sia alla successiva udienza di rinvio; b) di dichiarare l'improcedibilità dell'impugnazione ove alla prima udienza sia presente solo l'appellato e anche all'udienza di rinvio
l'appellante non sia presente. A questo indirizzo, dal quale non vi è motivo di discostarsi, se ne è affiancato un altro secondo cui. come si desume anche dal testo dell'art. 348 cod. proc. civ., le cause di improcedibilità dell'appello si collegano sempre a comportamenti colpevoli dell'appellante, cioè a condotte a lui imputabili sotto il profilo dell'inerzia o dell'imprudenza, (vedi, per tutte. Cass. 25 luglio 2006, n. 16938 e nello stesso senso Cass. 19 luglio 2010. n. 16821), senza che assuma rilievo, di per sè il comportamento dell'appellato. Del resto, è l'appellante l'unico soggetto destinatario e fruitore delle disposizioni dettate dall'art. 348 cod. proc. civ., escludenti ogni decadenza a suo danno per l'ipotesi di mancata comparizione all'udienza di discussione, attraverso la facoltà di 5
essere posto in condizione di comparire all'udienza successiva a quella disertata (Cass. 5 maggio 2001, n. 6326; Cass. 6 marzo 2007. n. 5125; Cass. 28 marzo 2007, n. 7586). Tali disposizioni, però, non attribuiscono all'appellante il diritto di impedire, non comparendo, la decisione del gravame nel merito o anche solo in rito, così adottando un comportamento che da luogo ad una irragionevole dilatazione dei tempi del processo, in contrasto sia con la ratio di accelerazione dell'attività processuale ispiratrice della sostituzione dell'art. 348 medesimo operata dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 54 (Cass. 31 maggio 2005, n. 11594). sia con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost..
Nè va omesso di considerare che, viceversa, è pacifico che l'applicazione degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ. e la conseguente emissione di un provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo presuppongono la mancata comparizione di entrambe le parti sia alla prima udienza sia a quella successiva alla quale la causa sia stata rinviata, sul presupposto che tale comportamento costituisca una tipica manifestazione di disinteresse alla prosecuzione del processo (vedi, per tutte, Cass. 24 febbraio 1982, n. 1169 e Cass. 25 maggio 2005, n. 11014).” La pronuncia appena riportata si muove, dunque, nel solco dei costanti precedenti della stessa Corte di legittimità in punto di ambito di operatività dell'art. 348 c.p.c. Può, quindi, affermarsi che alla stregua del diritto vivente, generato dal rapporto atra la regola iuris affermata di Cass. SS.UU. n. 20604/2008 ed il regime della mancata comparizione delle parti all'udienza di discussione dell'appello, lo stesso appello deve essere dichiarato, sin dalla prima udienza, improcedibile qualora: a) l'appellante ( al quale sia stata ritualmente comunicato l'avviso ex art. 435 c.p.c. di fissazione d'udienza) non compaia a tale udienza;
b) l'appellato non sia costituito;
c) ovvero non sia stata data prova dell'avvenuta notifica dell'atto d'appello e del decreto di fissazione d'udienza. A tale esito, peraltro, era pervenuta la Corte di Cassazione già da tempo. Si ricorda, infatti, Cassazione n. 7673/1990 la quale aveva avuto modo di affermare che la mancanza o la radicale nullità della notificazione del ricorso in appello - proposto secondo il rito del lavoro - e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, incidendo su elementi essenziali della complessa fattispecie introduttiva del processo di impugnazione - che postula la consegna dell'atto di gravame a ciascuna parte con le formalità all'uopo previste - comporta che, in difetto di costituzione dell'appellato 6
ovvero quando questo siasi costituito per eccepire l'invalidità suddetta, rispetto alla quale la costituzione esplica efficacia sanante soltanto ex nunc, cioè con salvezza dei diritti anteriormente quesiti, il giudice, ove rilevi che, a causa di tale invalidità, l'atto di impugnazione sia divenuto inidoneo a precludere il passaggio in giudicato della sentenza, deve definire il giudizio con pronuncia di mero rito, esclusa la possibilità di procedere a rinnovazione dell'atto medesimo ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.. ( v 385/88, mass n 456945; ( v 2166/88, mass n 458008; n. 1853/1981). Per i motivi suddetti l'appello va, pertanto, dichiarato improcedibile. Nulla per le spese attesa la mancanza di instaurazione del contraddittorio.
Va da ultimo evidenziato che, nella specie, è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012 che ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art. 13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato dovuto nel caso in cui “l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”, poiché il successivo comma 18 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai (soli) procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 228/12 (1° gennaio 2013), sicché il comma 17 riguarda i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013, come nel caso di specie. Esula dalle valutazioni di competenza del giudicante il tema dell'eventuale sussistenza di condizioni (soggettive) di esenzione della parte appellante.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- Dichiara improcedibile l'appello.
- Nulla per le spese, dando atto, ai fini della valutazione di competenza di questo Collegio, della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13 1 quater DPR 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012. Napoli 23.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Vincenza Totaro dott.ssa Raffaella Genovese