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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17897 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30327/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona di dott.ssa Antonella Di Tullio Presidente relatore dott.ssa Silvia Albano Giudice dott. Corrado Bile Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 30327/25 promossa da:
nata in [...] il [...], c.f. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Giorgio Pezzilli;
ricorrente contro
, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_1 legis dall'Avvocatura Generale dello Stato;
Resistente
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA La ricorrente propone ricorso avverso la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e il rifiuto dell'istanza di aggiornamento emesso dalla Questura di Roma il 08.05.25 e notificato il 31.05.24.
Nel provvedimento di diniego si legge che “in data 24.06.24 l'Ufficio Polizia di Frontiera Area di
Fiumicino, a seguito della verifica dei timbri di uscita e di ingresso apposti sul passaporto dell'interessata, ha comunicato a questo Ufficio che la stessa è stata assente dal Territorio dell'Unione
Europea per un periodo di gran lunga superiore a quanto stabilito dall'art.9, comma 7 lettera b del D.
Lgs. 286/98 che prevede, in tal caso, la revoca del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo pagina 1 di 5 periodo”. Inoltre, “la richiedente, qualora ne possedesse i requisiti di legge, potrà presentare una nuova istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo”.
Nel ricorso introduttivo, la ricorrente deduce che, “pur non ritenendo di poter aggiornare il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per la presenza di una delle cause di revoca, la
Questura avrebbe dovuto, ai sensi dell'art.5 comma 9 e dell'art.9 comma 9 del D.lgs. 286/98, valutare l'esistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno diverso, in presenza dei requisiti previsti nel Testo Unico Immigrazione”. Difatti, la ricorrente allega che giungeva in Italia nel 1996,
“otteneva un permesso di soggiorno per protezione internazionale nello stesso anno, convertito in un permesso di soggiornanti di lungo periodo, continuativamente rinnovato e che, peraltro, ha vissuto in
Italia per 25 anni svolgendo un percorso di lavoro ampiamente documentato”.
La ricorrente, pertanto, chiede “nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto impugnato per violazione di legge, avendo la Questura omesso di valutare l'esistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno diverso, in presenza dei requisiti previsti nel
Testo Unico Immigrazione, ai sensi dell'art. 9 comma 9 D. Lgs. 286/98; in particolare, per aver omesso di valutare, previo esame della situazione personale dell'interessata, della situazione politica e sociale del Paese di provenienza e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine, la sussistenza dei presupposti della protezione speciale di cui all'art. 19 del D. Lgs. 286/98”. Deposita inoltre la seguente documentazione: provvedimento di revoca, passaporto, permesso di soggiorno rilasciato nel 1997, titolo di viaggio, estratto conto previdenziale, certificato di residenza e stato di famiglia, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ricevuta del kit postale del
2.10.24, denuncia di inizio del rapporto di lavoro domestico del 20.01.25, buste paga da febbraio ad aprile 2025, CUD 2025, comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, contratto di lavoro del
30.05.25.
La resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Nella nota della Questura di
Roma si legge che “in data 27.03.25, a seguito della notifica della predetta comunicazione, la cittadina somala, tramite il suo legale, produceva proprie memorie con l'invio di una email, giustificando la sua prolungata assenza dal territorio nazionale senza però allegare documentazione a corredo di quanto dichiarato, né certificazioni tradotte e legalizzate dall'autorità consolare italiana presente nel Paese di origine…”.
Con provvedimento del 18.07.25, il Giudice designato disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato “in considerazione dell'allegata e documentata integrazione sociale e lavorativa del ricorrente”.
pagina 2 di 5 Con le note in sostituzione dell'udienza del 16.12.25, la ricorrente si riporta agli scritti difensivi ed evidenzia l'integrazione raggiunta sul territorio LI;
deposita la seguente documentazione: estratto conto previdenziale aggiornato al 30.06.25, ricevute di pagamento contributi previdenziali, denuncia di rapporto di lavoro domestico del 28.05.25, contratto di locazione, carta di identità, sentenze del
Tribunale di Roma.
Il ricorso deve essere accolto.
Invero, l'Amministrazione avrebbe dovuto riconoscere alla ricorrente la protezione speciale ai sensi del
D.L. 20/23, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50. Più precisamente, l'art. 9 comma 9 TUI prevede che “allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico”.
Ebbene, nel caso di specie la ricorrente è cittadina somala e non potrebbe essere rimpatriata in ragione della persistente situazione di insicurezza del Paese di origine, ovvero una situazione caratterizzata da conflitti armati interni, violenze diffuse, nonché sistematiche violazioni dei diritti umani fondamentali.
In tale contesto, il rimpatrio comporterebbe un concreto ed attuale rischio di esposizione a trattamenti inumani e degradanti, nonché una minaccia grave alla sua vita e alla sua incolumità personale.
Siffata condizione costituisce ragione assorbente per l'accoglimento del ricorso ed esclude che si debba scrutinare l'attuale condizione lavorativa della ricorrente e nello specifico accertare se la documentazione lavorativa in atti fosse stata già stata sottoposta al vaglio dell'autorità amministrativa in sede di richiesta di aggiornamento del permesso di soggiorno UE.
Nel 2025, la situazione della sicurezza in Somalia si è relativamente deteriorata. Il numero più elevato di vittime si è verificato negli scontri diretti tra l'esercito e i gruppi armati illegali, nonché negli attacchi con droni. Il numero più elevato di vittime è stato registrato nelle regioni del Basso Scebeli, del Medio
Scebeli e dell'Hiraan. Le regioni settentrionali, situate nel Somaliland, erano relativamente più sicure, mentre un nuovo focolaio di conflitto è emerso nel Puntland, nella regione di Bari.
Poland - Office for Foreigners, COI Unit, Security situation in Somalia, 02/09/2025 https://coi.euaa.europa.eu/administration/poland/PLib/341.pdf;
Ci sono state numerose segnalazioni secondo cui il governo o i suoi agenti hanno commesso omicidi arbitrari o illegali durante l'anno. Sebbene dati affidabili fossero difficili da raccogliere, la Missione di
Assistenza delle Nazioni Unite in Somalia ha riportato che il personale di sicurezza statale ha ucciso 72 civili tra gennaio e settembre. Ad agosto, funzionari ONU hanno riferito che le autorità del Puntland hanno giustiziato quattro persone per reati correlati al terrorismo commessi da minorenni sotto i 18
pagina 3 di 5 anni. Il 18 maggio, le forze di sicurezza del Somaliland hanno usato una forza eccessiva per disperdere i civili radunati per protestare contro i leader pro-Somaliland e i raduni del giorno dell'indipendenza del
Somaliland, causando numerose vittime.
e le milizie clan hanno compiuto attacchi mortali indiscriminati e, in alcuni casi, uccisioni Per_1 mirate di civili. Si sono verificati anche esecuzioni extragiudiziali di civili da parte delle forze di pace della African Union Transition Mission in Somalia (ATMIS).
USDOS - Dipartimento di Stato USA: Rapporti Nazionali 2024 sulle pratiche dei diritti umani:
Somalia, 12 agosto 2025 https://www.ecoi.net/en/document/2128435.html [consultato il 19 dicembre 2025]
Sulla base dei dati ACLED, nel periodo aprile 2023 – marzo 2025 la Somalia è stata teatro di quasi
6.000 eventi di sicurezza segnalati, con quasi 15.000 decessi stimati. Nei due anni precedenti, con un numero comparabile di eventi di sicurezza – 5.724 – il numero di decessi stimati era sostanzialmente inferiore, circa 11.450. Nel periodo di riferimento di questo rapporto, il numero medio di eventi di sicurezza al mese era di quasi 250. Con poche eccezioni, è rimasto costantemente sopra i 200 per tutto il periodo, mentre è aumentato in modo significativo nei mesi di luglio-settembre 2023 e febbraio- marzo 2025, raggiungendo rispettivamente quasi 300 al mese, per poi toccare il picco di 331 eventi segnalati a febbraio 2025.
European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): CP_2
Somalia; Security situation, May 2025 https://www.ecoi.net/en/file/local/2125805/2025_05_EUAA_COI_Report_Somalia_Security_Situation
.pdf [accessed 19 December 2025].
Alla luce del quadro sopra delineato, sussistono fondati motivi di ritenere che un eventuale rimpatrio esporrebbe la richiedente alla lesione dei suoi diritti fondamentali, con conseguente violazione degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato LI , atteso che costei subirebbe un concreto ed attuale rischio di esposizione a trattamenti inumani e degradanti, nonché una minaccia grave alla sua vita e alla sua incolumità personale e si troverebbe, di conseguenza, in una posizione di estrema vulnerabilità tale da pregiudicarne la possibilità di esercitare i diritti fondamentali: nel caso di specie, dunque, ricorrono gli obblighi di cui all'art. 5 , comma 6 ai sensi del comma 1.1.primo e secondo periodo dell'art. 19 del d.lgs 286/98 nella piena attuazione del principio di non refoulement.
Dunque, deve essere riconosciuto alla ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, dovendosi applicare la disciplina di cui del D.l. 20/2023, convertito in legge 5
pagina 4 di 5 maggio 2023, n. 50, che ha modificato l'art. 19 D.lgs. 286/98 la cui disciplina è applicabile alle istanze di protezione presentate successivamente all'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del decreto
(eccetto i casi in cui lo straniero abbia ricevuto entro tale data l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della questura competente).
In particolare, l'art. 7 del D.l. 20/2023 ha modificato l'art. 19 D.lgs. 286/98 abrogandone il terzo e quarto periodo del comma 1.1, i quali (nella versione novellata dal D.l. 130/2020, convertito in legge
18 dicembre 2020, n. 173) ampliavano il perimetro delle forme di protezione gradata, introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1
D.lgs. 286/98 e 32.3 D.lgs. 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale potesse dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Occorre evidenziare, tuttavia, che la novella in esame non ha modificato il primo ed il secondo periodo del comma 1.1. del suddetto art. 19 D.lgs. 286/98 (nella versione novellata dal D.l. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173), che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 D.lgs. 286/98 e 32.3 D.lgs. 25/08) prevedono non soltanto il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti, ma anche il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero costituisca una violazione degli obblighi di cui all'art. 5 comma 6 D.lgs. 286/98, ossia gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato LI.
In merito al profilo in esame, la Suprema Corte ha affermato che “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez.
Unite 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. (Cass. n. 28162/23).
Nulla sulle spese per essere la parte ricorrente ammessa al beneficio del gratuito patrocinio (SU
24413/21).
P.Q.M.
dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08;
nulla sulle spese.
Roma 20 dicembre 2025 Il Presidente
Dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona di dott.ssa Antonella Di Tullio Presidente relatore dott.ssa Silvia Albano Giudice dott. Corrado Bile Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 30327/25 promossa da:
nata in [...] il [...], c.f. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Giorgio Pezzilli;
ricorrente contro
, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_1 legis dall'Avvocatura Generale dello Stato;
Resistente
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA La ricorrente propone ricorso avverso la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e il rifiuto dell'istanza di aggiornamento emesso dalla Questura di Roma il 08.05.25 e notificato il 31.05.24.
Nel provvedimento di diniego si legge che “in data 24.06.24 l'Ufficio Polizia di Frontiera Area di
Fiumicino, a seguito della verifica dei timbri di uscita e di ingresso apposti sul passaporto dell'interessata, ha comunicato a questo Ufficio che la stessa è stata assente dal Territorio dell'Unione
Europea per un periodo di gran lunga superiore a quanto stabilito dall'art.9, comma 7 lettera b del D.
Lgs. 286/98 che prevede, in tal caso, la revoca del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo pagina 1 di 5 periodo”. Inoltre, “la richiedente, qualora ne possedesse i requisiti di legge, potrà presentare una nuova istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo”.
Nel ricorso introduttivo, la ricorrente deduce che, “pur non ritenendo di poter aggiornare il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per la presenza di una delle cause di revoca, la
Questura avrebbe dovuto, ai sensi dell'art.5 comma 9 e dell'art.9 comma 9 del D.lgs. 286/98, valutare l'esistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno diverso, in presenza dei requisiti previsti nel Testo Unico Immigrazione”. Difatti, la ricorrente allega che giungeva in Italia nel 1996,
“otteneva un permesso di soggiorno per protezione internazionale nello stesso anno, convertito in un permesso di soggiornanti di lungo periodo, continuativamente rinnovato e che, peraltro, ha vissuto in
Italia per 25 anni svolgendo un percorso di lavoro ampiamente documentato”.
La ricorrente, pertanto, chiede “nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto impugnato per violazione di legge, avendo la Questura omesso di valutare l'esistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno diverso, in presenza dei requisiti previsti nel
Testo Unico Immigrazione, ai sensi dell'art. 9 comma 9 D. Lgs. 286/98; in particolare, per aver omesso di valutare, previo esame della situazione personale dell'interessata, della situazione politica e sociale del Paese di provenienza e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine, la sussistenza dei presupposti della protezione speciale di cui all'art. 19 del D. Lgs. 286/98”. Deposita inoltre la seguente documentazione: provvedimento di revoca, passaporto, permesso di soggiorno rilasciato nel 1997, titolo di viaggio, estratto conto previdenziale, certificato di residenza e stato di famiglia, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ricevuta del kit postale del
2.10.24, denuncia di inizio del rapporto di lavoro domestico del 20.01.25, buste paga da febbraio ad aprile 2025, CUD 2025, comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, contratto di lavoro del
30.05.25.
La resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Nella nota della Questura di
Roma si legge che “in data 27.03.25, a seguito della notifica della predetta comunicazione, la cittadina somala, tramite il suo legale, produceva proprie memorie con l'invio di una email, giustificando la sua prolungata assenza dal territorio nazionale senza però allegare documentazione a corredo di quanto dichiarato, né certificazioni tradotte e legalizzate dall'autorità consolare italiana presente nel Paese di origine…”.
Con provvedimento del 18.07.25, il Giudice designato disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato “in considerazione dell'allegata e documentata integrazione sociale e lavorativa del ricorrente”.
pagina 2 di 5 Con le note in sostituzione dell'udienza del 16.12.25, la ricorrente si riporta agli scritti difensivi ed evidenzia l'integrazione raggiunta sul territorio LI;
deposita la seguente documentazione: estratto conto previdenziale aggiornato al 30.06.25, ricevute di pagamento contributi previdenziali, denuncia di rapporto di lavoro domestico del 28.05.25, contratto di locazione, carta di identità, sentenze del
Tribunale di Roma.
Il ricorso deve essere accolto.
Invero, l'Amministrazione avrebbe dovuto riconoscere alla ricorrente la protezione speciale ai sensi del
D.L. 20/23, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50. Più precisamente, l'art. 9 comma 9 TUI prevede che “allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico”.
Ebbene, nel caso di specie la ricorrente è cittadina somala e non potrebbe essere rimpatriata in ragione della persistente situazione di insicurezza del Paese di origine, ovvero una situazione caratterizzata da conflitti armati interni, violenze diffuse, nonché sistematiche violazioni dei diritti umani fondamentali.
In tale contesto, il rimpatrio comporterebbe un concreto ed attuale rischio di esposizione a trattamenti inumani e degradanti, nonché una minaccia grave alla sua vita e alla sua incolumità personale.
Siffata condizione costituisce ragione assorbente per l'accoglimento del ricorso ed esclude che si debba scrutinare l'attuale condizione lavorativa della ricorrente e nello specifico accertare se la documentazione lavorativa in atti fosse stata già stata sottoposta al vaglio dell'autorità amministrativa in sede di richiesta di aggiornamento del permesso di soggiorno UE.
Nel 2025, la situazione della sicurezza in Somalia si è relativamente deteriorata. Il numero più elevato di vittime si è verificato negli scontri diretti tra l'esercito e i gruppi armati illegali, nonché negli attacchi con droni. Il numero più elevato di vittime è stato registrato nelle regioni del Basso Scebeli, del Medio
Scebeli e dell'Hiraan. Le regioni settentrionali, situate nel Somaliland, erano relativamente più sicure, mentre un nuovo focolaio di conflitto è emerso nel Puntland, nella regione di Bari.
Poland - Office for Foreigners, COI Unit, Security situation in Somalia, 02/09/2025 https://coi.euaa.europa.eu/administration/poland/PLib/341.pdf;
Ci sono state numerose segnalazioni secondo cui il governo o i suoi agenti hanno commesso omicidi arbitrari o illegali durante l'anno. Sebbene dati affidabili fossero difficili da raccogliere, la Missione di
Assistenza delle Nazioni Unite in Somalia ha riportato che il personale di sicurezza statale ha ucciso 72 civili tra gennaio e settembre. Ad agosto, funzionari ONU hanno riferito che le autorità del Puntland hanno giustiziato quattro persone per reati correlati al terrorismo commessi da minorenni sotto i 18
pagina 3 di 5 anni. Il 18 maggio, le forze di sicurezza del Somaliland hanno usato una forza eccessiva per disperdere i civili radunati per protestare contro i leader pro-Somaliland e i raduni del giorno dell'indipendenza del
Somaliland, causando numerose vittime.
e le milizie clan hanno compiuto attacchi mortali indiscriminati e, in alcuni casi, uccisioni Per_1 mirate di civili. Si sono verificati anche esecuzioni extragiudiziali di civili da parte delle forze di pace della African Union Transition Mission in Somalia (ATMIS).
USDOS - Dipartimento di Stato USA: Rapporti Nazionali 2024 sulle pratiche dei diritti umani:
Somalia, 12 agosto 2025 https://www.ecoi.net/en/document/2128435.html [consultato il 19 dicembre 2025]
Sulla base dei dati ACLED, nel periodo aprile 2023 – marzo 2025 la Somalia è stata teatro di quasi
6.000 eventi di sicurezza segnalati, con quasi 15.000 decessi stimati. Nei due anni precedenti, con un numero comparabile di eventi di sicurezza – 5.724 – il numero di decessi stimati era sostanzialmente inferiore, circa 11.450. Nel periodo di riferimento di questo rapporto, il numero medio di eventi di sicurezza al mese era di quasi 250. Con poche eccezioni, è rimasto costantemente sopra i 200 per tutto il periodo, mentre è aumentato in modo significativo nei mesi di luglio-settembre 2023 e febbraio- marzo 2025, raggiungendo rispettivamente quasi 300 al mese, per poi toccare il picco di 331 eventi segnalati a febbraio 2025.
European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): CP_2
Somalia; Security situation, May 2025 https://www.ecoi.net/en/file/local/2125805/2025_05_EUAA_COI_Report_Somalia_Security_Situation
.pdf [accessed 19 December 2025].
Alla luce del quadro sopra delineato, sussistono fondati motivi di ritenere che un eventuale rimpatrio esporrebbe la richiedente alla lesione dei suoi diritti fondamentali, con conseguente violazione degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato LI , atteso che costei subirebbe un concreto ed attuale rischio di esposizione a trattamenti inumani e degradanti, nonché una minaccia grave alla sua vita e alla sua incolumità personale e si troverebbe, di conseguenza, in una posizione di estrema vulnerabilità tale da pregiudicarne la possibilità di esercitare i diritti fondamentali: nel caso di specie, dunque, ricorrono gli obblighi di cui all'art. 5 , comma 6 ai sensi del comma 1.1.primo e secondo periodo dell'art. 19 del d.lgs 286/98 nella piena attuazione del principio di non refoulement.
Dunque, deve essere riconosciuto alla ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, dovendosi applicare la disciplina di cui del D.l. 20/2023, convertito in legge 5
pagina 4 di 5 maggio 2023, n. 50, che ha modificato l'art. 19 D.lgs. 286/98 la cui disciplina è applicabile alle istanze di protezione presentate successivamente all'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del decreto
(eccetto i casi in cui lo straniero abbia ricevuto entro tale data l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della questura competente).
In particolare, l'art. 7 del D.l. 20/2023 ha modificato l'art. 19 D.lgs. 286/98 abrogandone il terzo e quarto periodo del comma 1.1, i quali (nella versione novellata dal D.l. 130/2020, convertito in legge
18 dicembre 2020, n. 173) ampliavano il perimetro delle forme di protezione gradata, introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1
D.lgs. 286/98 e 32.3 D.lgs. 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale potesse dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Occorre evidenziare, tuttavia, che la novella in esame non ha modificato il primo ed il secondo periodo del comma 1.1. del suddetto art. 19 D.lgs. 286/98 (nella versione novellata dal D.l. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173), che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 D.lgs. 286/98 e 32.3 D.lgs. 25/08) prevedono non soltanto il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti, ma anche il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero costituisca una violazione degli obblighi di cui all'art. 5 comma 6 D.lgs. 286/98, ossia gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato LI.
In merito al profilo in esame, la Suprema Corte ha affermato che “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez.
Unite 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. (Cass. n. 28162/23).
Nulla sulle spese per essere la parte ricorrente ammessa al beneficio del gratuito patrocinio (SU
24413/21).
P.Q.M.
dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08;
nulla sulle spese.
Roma 20 dicembre 2025 Il Presidente
Dott.ssa Antonella Di Tullio
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