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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/05/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1323/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rossella Milone Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g.1323/2024 promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Gian Piero Maccapani, come da procura acclusa telematicamente all'atto di citazione in appello, presso il cui studio, in via Finocchiaro Aprile n. 7,
Varese, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresenta e difesa dagli avv.ti CP_1 C.F._2
Claudia Covani e Rocco Paolo Puce, come da procura acclusa telematicamente alla pagina 1 di 11 comparsa di costituzione in appello, presso il cui studio, in Piazza Trento e Trieste n. 4,
Busto Arsizio è elettivamente domiciliata.
APPELLATA
Oggetto: contratto di mutuo.
*
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, istanza, così giudicare:
In via principale e nel merito: in riforma integrale dell'impugnata sentenza n. 379/2024, pubblicata il
13/03/2024, emessa da Tribunale Busto Arsizio nel procedimento n. 3254/2023 R.G., notificata in data
29 marzo 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata innanzi il Tribunale per i motivi esposti nel presente atto.
In ogni caso, con rifusione delle spese e competenze di lite della presente fase e della fase di primo grado.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione del giuramento decisorio sulla persona di non CP_1
ammesso e rigettato in primo grado per le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto e nello specifico, formalmente si deferisce il giuramento decisorio sui seguenti capitoli:
1) “Giuro e giurando affermo o nego essere vero che il Signor a partire dal Parte_1 mese di luglio 2014 all'agosto 2022 mi versava mensilmente in contanti somme di denaro di euro
2.000,00 e/o, 2.500,00 e/o 3.000,00 a titolo di restituzione del prestito di 200.000,00 oltre interessi pari ad euro 50.000,00, contratto in data 18 marzo 2014”.
2) “Giuro e giurando affermo o nego essere vero che ho lavorato presso la Manifil s.n.c., sino al 16 settembre 2022
3) “Giuro e giurando affermo o nego essere vero che in accordo con il Signor Parte_1 riportavamo e contabilizzavamo su un file del computer dell'azienda Manifil s.n.c. gli
[...] importi mensili corrisposti dal stesso dal mese di luglio 2014 all'agosto 2022 a titolo di Pt_1
capitale ed interessi a fronte del prestito di euro 200.000,00, oggetto del presente giudizio, contratto in data 18 aprile 2014”.
pagina 2 di 11 4) “Giuro e giurando affermo o nego essere vero che il giorno 16 settembre 2022 ho cancellato diverse icone sul PC principale del computer dell'azienda Manifil s.n.c. tra cui il file ove erano riportate le somme restituite dal dal mese di luglio 2014 all'agosto 2022”. Pt_1
Per l'appellata : CP_1
“In via pregiudiziale: per le ragioni esposte in atto, dichiarare, ai sensi e per effetti dell'art. 348-bis
c.p.c., inammissibile l'impugnazione proposta dal sig. avverso la sentenza n.379/2024 del Pt_1
Tribunale di Busto Arsizio, pubblicata il 13.03.2024 e, per l'effetto, emettere ogni conseguenziale provvedimento;
nel merito e in via principale: per le ragioni esposte in atto, rigettare tutti i motivi di appello proposti dal sig. in quanto infondati e, per l'effetto, confermare la gravata sentenza n.739/2024 del Pt_1
Tribunale di Busto Arsizio, pubblicata in data 13.03.2024 e tutte le statuizioni in essa contenute;
respingere tutte le domande solte dall'appellante contro l'appellata per i motivi esposti in atto;
in via istruttoria: ritenuta la causa documentale, rigettare l'istanza di ammissione del giuramento decisorio in quanto privo del carattere della decisorietà e dunque del tutto irrilevante ai fini della del decidere;
in ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i giudizi.”
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 24 aprile 2024, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 379/2024 del 13/03/2024 pronunciata
[...]
dal Tribunale di Busto Arsizio, chiedendone l'integrale riforma.
Si è affidato a tre motivi di gravame e ha riproposto, in via istruttoria, l'istanza di giuramento decisorio, che il primo giudice aveva rigettato.
Si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello in CP_1
quanto manifestamente infondato ex art. 348-bis c.p.c., ritenendo che l'appellante si sia limitato a riprodurre le medesime argomentazioni svolte in primo grado, senza formulare specifiche censure nei confronti della sentenza impugnata. Nel merito ha insistito per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
pagina 3 di 11 All'udienza del 30 aprile 2025, il consigliere istruttore, visto l'art. 352 c.p.c., ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
*
Il giudizio di primo grado
aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
immediatamente esecutivo n. 870/2023 del 15.05.2023, con il quale il Tribunale di
Busto Arsizio gli aveva ingiunto il pagamento di Euro 255.000,00 (200.000,00 somma capitale, 55.000,00 a titolo di interessi al netto di unico versamento restitutorio di
5.000.00 da lui già effettuato), oltre interessi e spese, a favore di , a titolo CP_1
di rimborso del prestito fruttifero concessogli in virtù di una scrittura privata intercorsa tra le parti.
con il proprio atto di citazione in opposizione, aveva eccepito la nullità della Pt_1
clausola relativa gli interessi in quanto usuraia, ritenendo che prevedesse un tasso di interessi pari al 6% mensile.
Inoltre, aveva ulteriormente eccepito l'inadempimento della controparte, la quale non si sarebbe attivata per attuare quella parte del contratto che prevedeva la possibilità per le parti di decidere, passati cinque anni dalla conclusione del contratto, se il mutuatario dovesse restituire il capitale in denaro oppure trasferendo quote della società Manifil
S.n.c., per il medesimo valore nominale. aveva dedotto e tentato di provare in via documentale (oltre che tramite richiesta Pt_1
di giuramento decisorio) l'avvenuto pagamento di parte del proprio debito, producendo una relazione contabile riportante l'esecuzione di alcuni prelievi di denaro contante da lui effettuati al fine di restituire il capitale ricevuto.
, regolarmente costituitasi, aveva contestato tutte le allegazioni in fatto e CP_1
gli argomenti in diritto svolti dalla controparte, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La sentenza del Tribunale pagina 4 di 11 Il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza n. 379 del 13 marzo 2024, ha rigettato l'opposizione e, conseguentemente, ha confermato il decreto ingiuntivo sulla scorta delle motivazioni che seguono.
In merito all'usurarietà degli interessi, il primo giudice ha ritenuto che, sia secondo un'interpretazione letterale della norma, sia in virtù dell'applicazione dell'art. 1367 c.c., il tasso di interessi concordato deve essere applicato su base annua e non mensile e che, in virtù di tale interpretazione, la percentuale di interessi pattuita (6%) non può dirsi usuraria.
Il Tribunale ha chiarito che dal tenore letterale della norma può dedursi solamente che tale somma doveva essere restituita tramite rate mensili, non già che gli interessi maturassero mensilmente in misura pari al 6% del capitale mutuato.
Il Tribunale, inoltre, ha evidenziato che l'esecuzione in concreto del contratto risulta coerente con tale interpretazione, in quanto la mutuante ha preteso una somma a titolo di interessi pari al 6% annuo e non mensile (60.000,00 euro, che corrispondono al 6% di
200.000,00 moltiplicato per i 5 anni previsti per la restituzione).
Riguardo alla clausola relativa alle modalità di restituzione del capitale, il Tribunale ha affermato che la violazione di tale clausola non impedisce l'esigibilità della somma oggetto di causa, in quanto le parti non hanno previsto una prestazione obbligatoria alternativa;
la clausola in esame, infatti, avrebbe dovuto essere eventualmente attuata tramite successivi accordi che non sono stati mai raggiunti.
Infine, in merito ai presunti pagamenti addotti dal debitore, il primo giudice ha rilevato che l'opponente non ne ha provato l'avvenuta esecuzione. A tal proposito, il Tribunale ha ritenuto inammissibile il giuramento decisorio richiesto da in quanto generico Pt_1
e privo di portata decisoria.
I motivi di appello
pagina 5 di 11 L'appellante, affidandosi a tre motivi di appello, ha chiesto l'accoglimento delle medesime domande avanzata in primo grado, riproponendo le argomentazioni già svolte a sostegno della propria tesi.
1. Con il primo motivo di appello ha lamentato l'illegalità del tasso di interessi pattuito tra le parti nella scrittura privata oggetto di causa.
2. Con il secondo motivo ha osservato che non è stato rispettato l'obbligo assunto in merito alla possibilità di restituire il capitale mutuato tramite il trasferimento di quote della società Manifil S.n.c.
3. Con il terzo motivo ha dedotto l'illegittimità della decisione del giudice di primo grado laddove ha ritenuto non ammissibile il giuramento decisorio proposto dall'appellante.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello infondato per le seguenti ragioni.
Occorre primariamente affermare che l'appello proposto risulta ammissibile, poiché parte appellante ha correttamente individuato e specificato i capi della sentenza di primo grado che intende censurare e le contestazioni mosse riguardo a ciascuno di essi.
L'atto è dunque stato redatto in conformità al disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
Con il primo motivo d'appello la difesa dell'appellante censura l'interpretazione della clausola relativa agli interessi effettuata dal giudice di primae curae, il quale non avrebbe correttamente ricostruito la volontà delle parti. In particolare, viene affermato che l'art. 1367 c.c., richiamato dal Tribunale, non preclude al giudice la possibilità di indagare la volontà delle parti, accertando la corretta interpretazione del contratto tramite giuramento decisorio.
In merito a tali censure, la mutuante afferma, da un lato che il tenore lettale del contratto
è chiaro e conforme a quanto statuito dal primo giudice, dall'altro che risulta pagina 6 di 11 assolutamente inconferente il riferimento effettuato dall'appellante al giuramento decisorio, dal momento che i capitoli formulati non attengono al tema dell'usurarietà degli interessi.
Il motivo d'appello appena esposto è infondato per le seguenti ragioni.
Le argomentazioni illustrate attengono all'interpretazione della seguente clausola: “Io sottoscritto nato a [...] il [...] Cod. Fisc. Parte_1
ricevo in data 18/03/2014 dalla sig.ra la somma C.F._1 CP_1
di euro 200.000,00 (ducenteomila/00) per la durata di 5 anni impegnandomi a riconoscerLe rata mensile di interessi pari al 6%”.
La clausola in esame non è redatta in maniera immediatamente chiara e intellegibile, poiché in base ad una prima lettura non è possibile evincere con certezza che la cadenza mensile riguardi solamente la modalità di restituzione degli interessi ed escludere con altrettanta sicurezza che essa riguardi la maturazione degli stessi. La pattuizione in oggetto si presta, dunque, a diverse interpretazioni.
Tuttavia, non si può che rilevare che, indipendentemente dal tenore letterale del contratto, dall'esecuzione dello stesso emerge in concreto la totale ed effettiva assenza di usurarietà del tasso di interesse pattuito. Ciò in quanto il mutuante ha chiesto all'odierna appellata il pagamento di 60.000,00 euro a titolo di interessi, cifra che corrisponde al 6% annuo moltiplicato per i 5 anni entro i quali la somma avrebbe dovuto essere restituita. Ne consegue che il tasso convenuto, dunque, è stato applicato su base annua, non mensile, circostanza dalla quale deriva il mancato superamento del tasso soglia previsto dalla legge.
Ulteriormente, pur ritenendo il suddetto argomento assorbente nel senso della carenza di usurarietà del tasso di interesse pattuito, deve essere osservato che, in applicazione dei criteri interpretativi indicati dal legislatore (artt. 1362 ss c.c.), il giudice è tenuto a interpretare il contratto nel senso di preservarne l'efficacia, tenuto conto della natura dello stesso.
pagina 7 di 11 Sul punto, l'art. 1369 c.c. afferma che “le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto”.
Ebbene, tenuto conto di tutto quanto sopra, la pattuizione del 6% indicata nella suddetta clausola deve essere quindi intesa come percentuale annua e in quanto tale non supera i limiti di legge in materia di usura.
*
Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la ricostruzione effettuata dal primo giudice in relazione alla clausola tramite la quale le parti hanno concordato la possibilità di restituire il capitale tramite il trasferimento di quote della società Manifil
S.n.c.
In particolare, a parere di una corretta applicazione dell'art. 1362 c.c. dovrebbe Pt_1
condurre ad interpretare il contratto in maniera conforme al tenore letterale dell'accordo, senza che si possa lasciare spazio ad interpretazioni differenti, come quella svolta dal
Tribunale.
evidenzia, invece, la totale genericità delle argomentazioni esposte dalla CP_1
controparte, in quanto quest'ultima non specifica a quale interpretazione, differente da quella fornita dal Tribunale, dovrebbe aderire la Corte d'Appello.
Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
Tale doglianza riguarda la previsione contrattuale nella quale si legge: “Le parti concordano che al termine dei 5 anni si potrà decidere se restituire il capitale sopra indicato oppure trasferire lo stesso in quote societarie della Manifil S.n.c.”.
La Corte rileva, a tal proposito, che dal tenore letterale della clausola, tra l'altro unico elemento valorizzato dall'appellante, prevede solamente l'astratta ed eventuale possibilità per le parti di accordarsi sulle modalità di restituzione del capitale mutuato, senza che venga attribuito alcun diritto potestativo al mutuatario e senza che possa dirsi sorta un'obbligazione alternativa.
pagina 8 di 11 Nel contratto, infatti, mancano tutti gli elementi che consentirebbero di attivare unilateralmente tale clausola, quali, ad esempio, il valore delle quote della società e le modalità di trasferimento.
Pertanto, la Corte ritiene che l'attuazione della clausola in esame avrebbe necessariamente richiesto un ulteriore accordo tra le parti, mai conclusosi.
Il mancato perfezionamento del suddetto accordo comporta l'impossibilità per l'appellante di far valere la possibilità di estinguere il mutuo tramite il trasferimento di quote della società Manifil S.n.c.
*
Il terzo motivo d'appello censura la statuizione di inammissibilità del giuramento decisorio effettuata dal giudice di primo grado.
L'appellante afferma che il giuramento deferito è stato formulato in modo chiaro, specifico e conforme ai canoni imposti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, tra cui quello della decisività, che nel caso di specie aveva ad oggetto la ricezione in contanti, da parte di , del capitale mutuato. CP_1
L'appellata si oppone, invece, all'accoglimento di tale istanza, ritenendola, come già stabilito dal primo giudice, generica e non decisiva.
A tal proposito, viene evidenziato che, qualora tale richiesta dovesse essere accolta, le circostanze che hanno ad oggetto il giuramento non potrebbero condurre automaticamente all'accoglimento o al rigetto della domanda. In particolare, la difesa dalla mutuataria evidenzia che il capitolo 1) non indica precisamente gli importi versati, il che comporta l'impossibilità di definire se il debito dedotto in giudizio sia stata saldato o meno nella sua interezza;
riguardo, poi, agli altri tre capitoli, l'appellata evidenzia l'irrilevanza degli stessi rispetto al pagamento dei debiti.
Infine, richiama la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale CP_1
“la formula del giuramento decisorio – attese le finalità di questo speciale mezzo di prova – deve essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro
pagina 9 di 11 non resta al giudice che verificare l'”an iuratum sit”, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto”.
Anche tale motivo è infondato.
In merito al capitolo n.1), occorre rilevare che esso è privo di decisorietà, in quanto non circostanziato.
Parte appellante avrebbe dovuto formulare il quesito oggetto di giuramento indicando in quali momenti, per quali importi, con che modalità la somma mutuata era stata restituita, solo in tal modo, in caso di esito del giuramento favorevole al mutuante, questa Corte avrebbe potuto determinare con certezza l'effettiva estinzione del mutuo.
In altri termini, le circostanze di fatto dedotte nel capitolo n.1) risultano troppo generiche per poter svolgere la propria funzione probatoria.
Inoltre, occorre evidenziare che il capitolo in commento ha ad oggetto solamente la complessiva somma di 250.000,00 euro, a fronte dei 255.000,00 euro oggetto del decreto ingiuntivo dal quale è scaturita la presente causa.
Anche da tale circostanza emerge la non decisorietà del capitolo, non riguardano l'intera somma oggetto di causa, ma solo una parte.
I capitoli di prova n.2) e n. 4) sono irrilevanti ai fini della decisione, perché riguardano fatti inidonei a provare l'avvenuto pagamento del mutuo da parte della sig.ra . CP_1
In merito al capitolo di prova n.3), occorre rilevare che esso non consente di giungere alla prova della restituzione della somma mutuata, poiché si riferisce alle modalità concordate di contabilizzazione delle restituzioni, circostanza dalla quale non è possibile dedurre che esse siano realmente avvenute.
In secundis, anche qualora si volesse ritenere che dall'ammissione di tali fatti si possa dedurre prova idonea dell'avvenuta restituzione di denaro, risulterebbe comunque assolutamente impossibile stabilire il quantum della stessa, il che rende il giuramento privo del requisito fondamentale della decisorietà.
*
pagina 10 di 11 Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono quindi poste a carico dell'appellante e liquidate come da dispositivo a favore di , in base ai parametri previsti CP_1
dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori minimi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa n. 1323/2024 r.g. così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2. condanna al pagamento a favore di Parte_1
di euro 5.000,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CP_1
IVA e CPA;
3. dichiara ai sensi dell'art. 13, comma 1^ quarter DPR 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Milano, 30 aprile 2025.
Il Consigliere est.
Ernesta Occhiuto
Il Presidente
Rossella Milone
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rossella Milone Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g.1323/2024 promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Gian Piero Maccapani, come da procura acclusa telematicamente all'atto di citazione in appello, presso il cui studio, in via Finocchiaro Aprile n. 7,
Varese, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresenta e difesa dagli avv.ti CP_1 C.F._2
Claudia Covani e Rocco Paolo Puce, come da procura acclusa telematicamente alla pagina 1 di 11 comparsa di costituzione in appello, presso il cui studio, in Piazza Trento e Trieste n. 4,
Busto Arsizio è elettivamente domiciliata.
APPELLATA
Oggetto: contratto di mutuo.
*
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, istanza, così giudicare:
In via principale e nel merito: in riforma integrale dell'impugnata sentenza n. 379/2024, pubblicata il
13/03/2024, emessa da Tribunale Busto Arsizio nel procedimento n. 3254/2023 R.G., notificata in data
29 marzo 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata innanzi il Tribunale per i motivi esposti nel presente atto.
In ogni caso, con rifusione delle spese e competenze di lite della presente fase e della fase di primo grado.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione del giuramento decisorio sulla persona di non CP_1
ammesso e rigettato in primo grado per le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto e nello specifico, formalmente si deferisce il giuramento decisorio sui seguenti capitoli:
1) “Giuro e giurando affermo o nego essere vero che il Signor a partire dal Parte_1 mese di luglio 2014 all'agosto 2022 mi versava mensilmente in contanti somme di denaro di euro
2.000,00 e/o, 2.500,00 e/o 3.000,00 a titolo di restituzione del prestito di 200.000,00 oltre interessi pari ad euro 50.000,00, contratto in data 18 marzo 2014”.
2) “Giuro e giurando affermo o nego essere vero che ho lavorato presso la Manifil s.n.c., sino al 16 settembre 2022
3) “Giuro e giurando affermo o nego essere vero che in accordo con il Signor Parte_1 riportavamo e contabilizzavamo su un file del computer dell'azienda Manifil s.n.c. gli
[...] importi mensili corrisposti dal stesso dal mese di luglio 2014 all'agosto 2022 a titolo di Pt_1
capitale ed interessi a fronte del prestito di euro 200.000,00, oggetto del presente giudizio, contratto in data 18 aprile 2014”.
pagina 2 di 11 4) “Giuro e giurando affermo o nego essere vero che il giorno 16 settembre 2022 ho cancellato diverse icone sul PC principale del computer dell'azienda Manifil s.n.c. tra cui il file ove erano riportate le somme restituite dal dal mese di luglio 2014 all'agosto 2022”. Pt_1
Per l'appellata : CP_1
“In via pregiudiziale: per le ragioni esposte in atto, dichiarare, ai sensi e per effetti dell'art. 348-bis
c.p.c., inammissibile l'impugnazione proposta dal sig. avverso la sentenza n.379/2024 del Pt_1
Tribunale di Busto Arsizio, pubblicata il 13.03.2024 e, per l'effetto, emettere ogni conseguenziale provvedimento;
nel merito e in via principale: per le ragioni esposte in atto, rigettare tutti i motivi di appello proposti dal sig. in quanto infondati e, per l'effetto, confermare la gravata sentenza n.739/2024 del Pt_1
Tribunale di Busto Arsizio, pubblicata in data 13.03.2024 e tutte le statuizioni in essa contenute;
respingere tutte le domande solte dall'appellante contro l'appellata per i motivi esposti in atto;
in via istruttoria: ritenuta la causa documentale, rigettare l'istanza di ammissione del giuramento decisorio in quanto privo del carattere della decisorietà e dunque del tutto irrilevante ai fini della del decidere;
in ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i giudizi.”
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 24 aprile 2024, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 379/2024 del 13/03/2024 pronunciata
[...]
dal Tribunale di Busto Arsizio, chiedendone l'integrale riforma.
Si è affidato a tre motivi di gravame e ha riproposto, in via istruttoria, l'istanza di giuramento decisorio, che il primo giudice aveva rigettato.
Si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello in CP_1
quanto manifestamente infondato ex art. 348-bis c.p.c., ritenendo che l'appellante si sia limitato a riprodurre le medesime argomentazioni svolte in primo grado, senza formulare specifiche censure nei confronti della sentenza impugnata. Nel merito ha insistito per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
pagina 3 di 11 All'udienza del 30 aprile 2025, il consigliere istruttore, visto l'art. 352 c.p.c., ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
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Il giudizio di primo grado
aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
immediatamente esecutivo n. 870/2023 del 15.05.2023, con il quale il Tribunale di
Busto Arsizio gli aveva ingiunto il pagamento di Euro 255.000,00 (200.000,00 somma capitale, 55.000,00 a titolo di interessi al netto di unico versamento restitutorio di
5.000.00 da lui già effettuato), oltre interessi e spese, a favore di , a titolo CP_1
di rimborso del prestito fruttifero concessogli in virtù di una scrittura privata intercorsa tra le parti.
con il proprio atto di citazione in opposizione, aveva eccepito la nullità della Pt_1
clausola relativa gli interessi in quanto usuraia, ritenendo che prevedesse un tasso di interessi pari al 6% mensile.
Inoltre, aveva ulteriormente eccepito l'inadempimento della controparte, la quale non si sarebbe attivata per attuare quella parte del contratto che prevedeva la possibilità per le parti di decidere, passati cinque anni dalla conclusione del contratto, se il mutuatario dovesse restituire il capitale in denaro oppure trasferendo quote della società Manifil
S.n.c., per il medesimo valore nominale. aveva dedotto e tentato di provare in via documentale (oltre che tramite richiesta Pt_1
di giuramento decisorio) l'avvenuto pagamento di parte del proprio debito, producendo una relazione contabile riportante l'esecuzione di alcuni prelievi di denaro contante da lui effettuati al fine di restituire il capitale ricevuto.
, regolarmente costituitasi, aveva contestato tutte le allegazioni in fatto e CP_1
gli argomenti in diritto svolti dalla controparte, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La sentenza del Tribunale pagina 4 di 11 Il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza n. 379 del 13 marzo 2024, ha rigettato l'opposizione e, conseguentemente, ha confermato il decreto ingiuntivo sulla scorta delle motivazioni che seguono.
In merito all'usurarietà degli interessi, il primo giudice ha ritenuto che, sia secondo un'interpretazione letterale della norma, sia in virtù dell'applicazione dell'art. 1367 c.c., il tasso di interessi concordato deve essere applicato su base annua e non mensile e che, in virtù di tale interpretazione, la percentuale di interessi pattuita (6%) non può dirsi usuraria.
Il Tribunale ha chiarito che dal tenore letterale della norma può dedursi solamente che tale somma doveva essere restituita tramite rate mensili, non già che gli interessi maturassero mensilmente in misura pari al 6% del capitale mutuato.
Il Tribunale, inoltre, ha evidenziato che l'esecuzione in concreto del contratto risulta coerente con tale interpretazione, in quanto la mutuante ha preteso una somma a titolo di interessi pari al 6% annuo e non mensile (60.000,00 euro, che corrispondono al 6% di
200.000,00 moltiplicato per i 5 anni previsti per la restituzione).
Riguardo alla clausola relativa alle modalità di restituzione del capitale, il Tribunale ha affermato che la violazione di tale clausola non impedisce l'esigibilità della somma oggetto di causa, in quanto le parti non hanno previsto una prestazione obbligatoria alternativa;
la clausola in esame, infatti, avrebbe dovuto essere eventualmente attuata tramite successivi accordi che non sono stati mai raggiunti.
Infine, in merito ai presunti pagamenti addotti dal debitore, il primo giudice ha rilevato che l'opponente non ne ha provato l'avvenuta esecuzione. A tal proposito, il Tribunale ha ritenuto inammissibile il giuramento decisorio richiesto da in quanto generico Pt_1
e privo di portata decisoria.
I motivi di appello
pagina 5 di 11 L'appellante, affidandosi a tre motivi di appello, ha chiesto l'accoglimento delle medesime domande avanzata in primo grado, riproponendo le argomentazioni già svolte a sostegno della propria tesi.
1. Con il primo motivo di appello ha lamentato l'illegalità del tasso di interessi pattuito tra le parti nella scrittura privata oggetto di causa.
2. Con il secondo motivo ha osservato che non è stato rispettato l'obbligo assunto in merito alla possibilità di restituire il capitale mutuato tramite il trasferimento di quote della società Manifil S.n.c.
3. Con il terzo motivo ha dedotto l'illegittimità della decisione del giudice di primo grado laddove ha ritenuto non ammissibile il giuramento decisorio proposto dall'appellante.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello infondato per le seguenti ragioni.
Occorre primariamente affermare che l'appello proposto risulta ammissibile, poiché parte appellante ha correttamente individuato e specificato i capi della sentenza di primo grado che intende censurare e le contestazioni mosse riguardo a ciascuno di essi.
L'atto è dunque stato redatto in conformità al disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
Con il primo motivo d'appello la difesa dell'appellante censura l'interpretazione della clausola relativa agli interessi effettuata dal giudice di primae curae, il quale non avrebbe correttamente ricostruito la volontà delle parti. In particolare, viene affermato che l'art. 1367 c.c., richiamato dal Tribunale, non preclude al giudice la possibilità di indagare la volontà delle parti, accertando la corretta interpretazione del contratto tramite giuramento decisorio.
In merito a tali censure, la mutuante afferma, da un lato che il tenore lettale del contratto
è chiaro e conforme a quanto statuito dal primo giudice, dall'altro che risulta pagina 6 di 11 assolutamente inconferente il riferimento effettuato dall'appellante al giuramento decisorio, dal momento che i capitoli formulati non attengono al tema dell'usurarietà degli interessi.
Il motivo d'appello appena esposto è infondato per le seguenti ragioni.
Le argomentazioni illustrate attengono all'interpretazione della seguente clausola: “Io sottoscritto nato a [...] il [...] Cod. Fisc. Parte_1
ricevo in data 18/03/2014 dalla sig.ra la somma C.F._1 CP_1
di euro 200.000,00 (ducenteomila/00) per la durata di 5 anni impegnandomi a riconoscerLe rata mensile di interessi pari al 6%”.
La clausola in esame non è redatta in maniera immediatamente chiara e intellegibile, poiché in base ad una prima lettura non è possibile evincere con certezza che la cadenza mensile riguardi solamente la modalità di restituzione degli interessi ed escludere con altrettanta sicurezza che essa riguardi la maturazione degli stessi. La pattuizione in oggetto si presta, dunque, a diverse interpretazioni.
Tuttavia, non si può che rilevare che, indipendentemente dal tenore letterale del contratto, dall'esecuzione dello stesso emerge in concreto la totale ed effettiva assenza di usurarietà del tasso di interesse pattuito. Ciò in quanto il mutuante ha chiesto all'odierna appellata il pagamento di 60.000,00 euro a titolo di interessi, cifra che corrisponde al 6% annuo moltiplicato per i 5 anni entro i quali la somma avrebbe dovuto essere restituita. Ne consegue che il tasso convenuto, dunque, è stato applicato su base annua, non mensile, circostanza dalla quale deriva il mancato superamento del tasso soglia previsto dalla legge.
Ulteriormente, pur ritenendo il suddetto argomento assorbente nel senso della carenza di usurarietà del tasso di interesse pattuito, deve essere osservato che, in applicazione dei criteri interpretativi indicati dal legislatore (artt. 1362 ss c.c.), il giudice è tenuto a interpretare il contratto nel senso di preservarne l'efficacia, tenuto conto della natura dello stesso.
pagina 7 di 11 Sul punto, l'art. 1369 c.c. afferma che “le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto”.
Ebbene, tenuto conto di tutto quanto sopra, la pattuizione del 6% indicata nella suddetta clausola deve essere quindi intesa come percentuale annua e in quanto tale non supera i limiti di legge in materia di usura.
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Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la ricostruzione effettuata dal primo giudice in relazione alla clausola tramite la quale le parti hanno concordato la possibilità di restituire il capitale tramite il trasferimento di quote della società Manifil
S.n.c.
In particolare, a parere di una corretta applicazione dell'art. 1362 c.c. dovrebbe Pt_1
condurre ad interpretare il contratto in maniera conforme al tenore letterale dell'accordo, senza che si possa lasciare spazio ad interpretazioni differenti, come quella svolta dal
Tribunale.
evidenzia, invece, la totale genericità delle argomentazioni esposte dalla CP_1
controparte, in quanto quest'ultima non specifica a quale interpretazione, differente da quella fornita dal Tribunale, dovrebbe aderire la Corte d'Appello.
Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
Tale doglianza riguarda la previsione contrattuale nella quale si legge: “Le parti concordano che al termine dei 5 anni si potrà decidere se restituire il capitale sopra indicato oppure trasferire lo stesso in quote societarie della Manifil S.n.c.”.
La Corte rileva, a tal proposito, che dal tenore letterale della clausola, tra l'altro unico elemento valorizzato dall'appellante, prevede solamente l'astratta ed eventuale possibilità per le parti di accordarsi sulle modalità di restituzione del capitale mutuato, senza che venga attribuito alcun diritto potestativo al mutuatario e senza che possa dirsi sorta un'obbligazione alternativa.
pagina 8 di 11 Nel contratto, infatti, mancano tutti gli elementi che consentirebbero di attivare unilateralmente tale clausola, quali, ad esempio, il valore delle quote della società e le modalità di trasferimento.
Pertanto, la Corte ritiene che l'attuazione della clausola in esame avrebbe necessariamente richiesto un ulteriore accordo tra le parti, mai conclusosi.
Il mancato perfezionamento del suddetto accordo comporta l'impossibilità per l'appellante di far valere la possibilità di estinguere il mutuo tramite il trasferimento di quote della società Manifil S.n.c.
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Il terzo motivo d'appello censura la statuizione di inammissibilità del giuramento decisorio effettuata dal giudice di primo grado.
L'appellante afferma che il giuramento deferito è stato formulato in modo chiaro, specifico e conforme ai canoni imposti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, tra cui quello della decisività, che nel caso di specie aveva ad oggetto la ricezione in contanti, da parte di , del capitale mutuato. CP_1
L'appellata si oppone, invece, all'accoglimento di tale istanza, ritenendola, come già stabilito dal primo giudice, generica e non decisiva.
A tal proposito, viene evidenziato che, qualora tale richiesta dovesse essere accolta, le circostanze che hanno ad oggetto il giuramento non potrebbero condurre automaticamente all'accoglimento o al rigetto della domanda. In particolare, la difesa dalla mutuataria evidenzia che il capitolo 1) non indica precisamente gli importi versati, il che comporta l'impossibilità di definire se il debito dedotto in giudizio sia stata saldato o meno nella sua interezza;
riguardo, poi, agli altri tre capitoli, l'appellata evidenzia l'irrilevanza degli stessi rispetto al pagamento dei debiti.
Infine, richiama la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale CP_1
“la formula del giuramento decisorio – attese le finalità di questo speciale mezzo di prova – deve essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro
pagina 9 di 11 non resta al giudice che verificare l'”an iuratum sit”, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto”.
Anche tale motivo è infondato.
In merito al capitolo n.1), occorre rilevare che esso è privo di decisorietà, in quanto non circostanziato.
Parte appellante avrebbe dovuto formulare il quesito oggetto di giuramento indicando in quali momenti, per quali importi, con che modalità la somma mutuata era stata restituita, solo in tal modo, in caso di esito del giuramento favorevole al mutuante, questa Corte avrebbe potuto determinare con certezza l'effettiva estinzione del mutuo.
In altri termini, le circostanze di fatto dedotte nel capitolo n.1) risultano troppo generiche per poter svolgere la propria funzione probatoria.
Inoltre, occorre evidenziare che il capitolo in commento ha ad oggetto solamente la complessiva somma di 250.000,00 euro, a fronte dei 255.000,00 euro oggetto del decreto ingiuntivo dal quale è scaturita la presente causa.
Anche da tale circostanza emerge la non decisorietà del capitolo, non riguardano l'intera somma oggetto di causa, ma solo una parte.
I capitoli di prova n.2) e n. 4) sono irrilevanti ai fini della decisione, perché riguardano fatti inidonei a provare l'avvenuto pagamento del mutuo da parte della sig.ra . CP_1
In merito al capitolo di prova n.3), occorre rilevare che esso non consente di giungere alla prova della restituzione della somma mutuata, poiché si riferisce alle modalità concordate di contabilizzazione delle restituzioni, circostanza dalla quale non è possibile dedurre che esse siano realmente avvenute.
In secundis, anche qualora si volesse ritenere che dall'ammissione di tali fatti si possa dedurre prova idonea dell'avvenuta restituzione di denaro, risulterebbe comunque assolutamente impossibile stabilire il quantum della stessa, il che rende il giuramento privo del requisito fondamentale della decisorietà.
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pagina 10 di 11 Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono quindi poste a carico dell'appellante e liquidate come da dispositivo a favore di , in base ai parametri previsti CP_1
dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori minimi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa n. 1323/2024 r.g. così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2. condanna al pagamento a favore di Parte_1
di euro 5.000,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CP_1
IVA e CPA;
3. dichiara ai sensi dell'art. 13, comma 1^ quarter DPR 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Milano, 30 aprile 2025.
Il Consigliere est.
Ernesta Occhiuto
Il Presidente
Rossella Milone
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