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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 16/12/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 446/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 446/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per Parte_1 P.IVA_1 mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Andrea Di Lecce, presso il cui studio in Torre del Greco (NA), Via Vittorio Veneto n. 36, è elettivamente domiciliata
ATTRICE contro
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Alessandro Fantini, presso il cui studio in Via Stalloreggi CP_1
n. 38, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA avente ad oggetto: Leasing
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In vista del termine ex art. 127-ter c.p.c. del 18.2.2025, per l'Avv. Andrea Di Lecce così conclude: “Voglia Parte_1
l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis 1) Accertare e dichiarare, la condotta Contr contraria alla buona fede nell'esecuzione del contratto di leasing da parte di N. 446/2024 R.G. 2 / 11
2) Per l'effetto, condannare la banca convenuta, al pagamento in favore dell'istante della somma di € 202.800,00 (duecentoduemilaottocento/00), ossia nella misura dei vantaggi economici che sarebbero derivati dall'esecuzione del contratto secondo buona fede, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo e rivalutazione monetaria o a quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia dall'On.le Giudice adito;
3) Inoltre, condannare la convenuta al ristoro del costo del mutuo chirografario che si è dovuto accendere per soddisfare la pretesa Contr integrale di costo pari ad € 68.634,60
(sessantottomilaseicentotrentaquattro/60); 4) Condannare parte convenuta al risarcimento del danno da illegittima iscrizione nella CR della Banca d'Italia per sconfinamento, con conseguente ristorno del danno patrimoniale, non patrimoniale
e all'immagine. Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio.”; per 'Avv. Alessandro Fantini Controparte_1 così conclude: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena adito, ogni contraria istanza e richiesta disattesa anche in via istruttoria: nel merito: rigettare integralmente ogni domanda ed eccezione avversaria, anche risarcitoria e di condanna avanzata da parte attrice verso , in quanto infondata in Controparte_1 fatto ed in diritto per tutto quanto dedotto in narrativa, In ogni caso: Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 28.2.2024, Parte_1 conveniva dinanzi al Tribunale di Siena;
in Controparte_1 fatto, esponeva che Controparte_3
a seguito della stipula del contratto di locazione
[...] finanziaria immobiliare n. 1103929 con la società attrice, con atto pubblico registrato a Napoli il 2.8.2017, aveva acquistato un complesso immobiliare posto nel Comune di Napoli (NA) presso il Centro Direzionale, in zona Poggioreale (NA)
e che, in data 29.5.2019, l Controparte_4 aveva notificato alla Banca l'avviso di rettifica e
[...] N. 446/2024 R.G. 3 / 11
liquidazione n. 20171T16154000000, per l'accertamento di maggiori imposte ipotecarie e catastali sul predetto atto, che la aveva proposto ricorso contro CP_1 tale avviso e la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con sentenza n.
829/39/2021, aveva accolto parzialmente il ricorso ma poi, la Commissione
Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 3501/03/2022, aveva riformato tale sentenza e confermato integralmente l'originaria pretesa impositiva e, contro tale sentenza, la aveva proposto ricorso per cassazione, ancora CP_1 pendente;
lamentava che, a seguito della notificazione della relativa cartella di pagamento n. 10420220003727562000 nel mese di novembre 2022, la non CP_1 aderendo alla richiesta della società attrice, in data 16.1.2023, aveva provveduto al pagamento integrale della cartella per € 461.170,29 e quindi le aveva addebitato tale importo, quando sarebbe stato ancora possibile accedere alla c.d. rottamazione- quater prevista dall'art. 1 comma 186 Legge n. 197/2022, con il pagamento delle sole imposte, il che avrebbe consentito di risparmiare € 258.109,41 per sanzioni, interessi ed accessori;
in diritto, dopo avere evidenziato la legittimazione di
[...]
che aveva incorporato Controparte_1 Controparte_3
, lamentava
[...] Controparte_5 la violazione, da parte della dei canoni di buona fede oggettiva o di CP_1 correttezza, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. nell'esecuzione del contratto di leasing;
concludeva chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali, pari al mancato risparmio ed al costo del mutuo contratto per il relativo pagamento, oltre al danno all'immagine per l'iscrizione in Centrale Rischi conseguentemente subita, con vittoria di spese.
La convenuta si costituiva il 29.4.2024, in Controparte_1 vista dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il 10.7.2024, contestando la domanda attorea;
in particolare, in fatto, rilevava che nel contratto di leasing era previsto l'obbligo dell'utilizzatrice di pagare le imposte e, in diritto, contestava di avere tenuto una condotta contraria al canone di buona fede e correttezza, rilevando che il pagamento di un ruolo esecutivo era atto dovuto, mentre era piuttosto che avrebbe Parte_1 N. 446/2024 R.G. 4 / 11
dovuto anticipare le somme per il pagamento ovvero tenerla indenne;
contestava altresì la sussistenza dei danni lamentati dalla controparte, sia di quelli patrimoniali che di quelli all'immagine; concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c. ed espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 10.10.2024, la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti, in quanto il Giudice con ordinanza del 10.10.2024, rigettava le richieste di prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio avanzate dall'attrice.
Le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, e depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica;
quindi, alla scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c. del 18.2.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha proposto una domanda di risarcimento dei Parte_1 danni per la violazione dei canoni di buona fede e correttezza nell'esecuzione di un contratto da parte della convenuta Controparte_1
Il rapporto tra le odierne parti in causa si fonda sul contratto di locazione finanziaria
(doc. 2 fasc.att.; doc. 2 fasc.conv.) stipulato tra Controparte_3
, quale concedente ed
[...] Controparte_5 quale utilizzatrice in data 18.7.2017, avente ad oggetto un Parte_1 fabbricato, posto in Comune di Napoli, Via Giovanni Porzio, Centro Direzionale
Isola F4, che la ha acquistato con atto di compravendita ai rogiti Notaio CP_1 in pari data (doc. 16 fasc.att.; doc. 3 fasc.conv.). Per_1
In relazione a tale atto, per come pacificamente dedotto da entrambe le parti e risultante dalla documentazione in atti, l ha notificato in data Controparte_4
29.5.2019 alla l'avviso di rettifica e liquidazione n. 20171T16154000000 CP_1
(doc. 3 fasc.att.; doc. 4 fasc.conv.), col quale ha dato atto dell'avvenuto accertamento del maggior valore dell'immobile compravenduto rispetto a quello dichiarato (€ 13.740.000,00 anziché € 3.600.000,00), ha rideterminato l'imposta ipotecaria e quella catastale, ha applicato le relative sanzioni e gli interessi ed ha N. 446/2024 R.G. 5 / 11
chiesto quindi il pagamento del maggior importo dovuto rispetto a quello pagato, per € 461.170,29 (di cui € 202.800,00 quale maggiore imposta).
A seguito di ricorso della Banca, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con sentenza n. 829/39/2021 del 27.1.2021 (doc. 4 fasc.att.), ha accolto parzialmente il ricorso determinando il valore finale in € 4.500.000,00 e compensato le spese;
a seguito di appello dell la Controparte_4
con sentenza n. 3501/03/2022 del Parte_2
23.3.2022 (doc. 5 fasc.att.), ha accolto l'appello principale e, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato l'originario ricorso e condannato l'appellata società contribuente al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Contro tale sentenza, la in data 16.9.2022, ha proposto ricorso per CP_1 cassazione (doc. 6 fasc.att.), tuttora pendente.
Nel frattempo, l ha notificato, in data 2.11.2022, Controparte_6
a , Controparte_3 Controparte_5 la cartella di pagamento N. 104 2022 00037275 62 000 (doc. 7
[...] fasc.att.; doc. 10 fasc.conv.), emessa sulla base dell'avviso di accertamento citato supra.
La nonostante la richiesta in senso opposto della CP_1 Parte_1 che avrebbe voluto aderire alla definizione agevolata prevista dall'art. 1 comma 186
Legge 197/2022, ha invece effettuato il pagamento, per come comunicato con e- mail del 21.1.2023 (doc. 17 fasc.att.), con ciò impedendo l'adesione alla suddetta definizione agevolata, ed ha quindi richiesto alla il Parte_1 rimborso di quanto pagato, rimborso effettuato da in data Parte_1
29.6.2023 (doc. 13 fasc.att.).
A fronte di ciò, come accennato supra, lamenta in questa Parte_1 sede la violazione dei canoni generali di buona fede e correttezza nella condotta della Banca, la quale - nella prospettiva attorea - non avrebbe dovuto effettuare il pagamento integrale dell'imposta con sanzioni, interessi e spese ma avrebbe dovuto N. 446/2024 R.G. 6 / 11
chiedere la sospensione e poi aderire alla rottamazione-quater di cui all'art. 1 comma 186 legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Ora, nel contratto di leasing sottoscritto dalle parti, all'art. 19 delle condizioni generali, risulta pattuito che “…qualsivoglia imposta o tassa, anche al momento non quantificabile nel suo ammontare a qualunque titolo e per qualsiasi causa od occasione dovuti in base a norme vigenti o future relativi e comunque conseguenti alla conclusione, esecuzione e risoluzione del presente contratto di locazione finanziaria, ivi compreso …, sono ad esclusivo carico, dell'Utilizzatrice il quale deve ogni momento tenere indenne e sollevata la Concedente. L'Utilizzatore deve fornire, anche in via anticipata, le somme eventualmente richieste dal fisco, salva la facoltà di proporre a proprio carico e spese le pratiche e le contestazioni che ritiene fondate anche per conto e nell'interesse della Concedente che lo munirà di mandato. L'Utilizzatore si obbliga comunque a rimborsare alla Concedente le imposte, le tasse, e qualsiasi spese che la medesima avesse provveduto ad anticiparle”.
Dal punto di vista degli obblighi contrattualmente previsti, quindi, è indubbio che, da un lato, la non era affatto tenuta a concordare con l'utilizzatrice la CP_1 condotta da tenere a fronte di un'imposizione fiscale e, dall'altro, che l'utilizzatrice era tenuta a tenere indenne la rispetto alla pretesa fiscale, restituendo ad essa CP_1
o addirittura anticipando quanto dovuto e, ove, avesse voluto contestare la pretesa fiscale, avrebbe dovuto munirsi di apposito mandato da parte della e, sulla CP_1 base di quello, porre in essere, a proprio carico e spese, le pratiche e le contestazioni che riteneva utili ed opportune, anche per conto e nell'interesse della
Banca. Tale pattuizione, infatti, nella sua portata generale, appare riferibile, in linea di principio, a qualsiasi situazione, ivi compresa quella verificatasi nel caso di specie.
Viceversa, la società attrice, per quanto risulta dalla documentazione in atti, non ha mai richiesto alla qualcosa del genere ma, piuttosto, come risultante dalle e- CP_1 mail del 10.1.2023 (doc. 8 fasc.att.) e del 16.1.2023 (doc. 7 fasc.conv.), ha proposto di presentare istanza di rateizzazione o di sospensione della cartella esattoriale ai N. 446/2024 R.G. 7 / 11
sensi dell'art. 39 Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, in attesa della diffusione del modello ministeriale e dei codici tributo per aderire alla definizione agevolata.
Ciò detto, si tratta di vedere se, pur a fronte di quanto previsto in contratto,
[...] poteva pretendere dalla un diverso comportamento, sulla Parte_1 CP_1 base dei canoni generali di correttezza che caratterizzano un rapporto contrattuale.
In effetti, come evidenziato in giurisprudenza, il principio di correttezza e buona fede - il quale richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore - deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 Cost., che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile (cfr. Cassazione civile, sez. III, 2 aprile 2021,
n. 9200); in tal senso, i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, ex artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, giacché, sotto il primo profilo, essi impongono a ciascuna di esse di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare gli interessi della controparte;
in particolare, i principi della buona fede e correttezza fanno sorgere, in capo a ciascun soggetto del rapporto contrattuale, l'obbligo di salvaguardare l'utilità dell'altro, nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio;
in questo senso, per effetto dell'applicazione del principio di buona fede, il creditore non può abusare del proprio diritto ma è obbligato ad attivarsi, nell'interesse del debitore, per evitare o contenere l'imprevisto aggravamento della prestazione di costui;
sotto il secondo profilo, i suddetti principi consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, N. 446/2024 R.G. 8 / 11
ove necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto (cfr. Cassazione civile, sez. II, 10 gennaio
2025, n. 656; nello stesso senso, cfr. Cassazione civile, sez. III, 18 settembre 2009,
n. 20106).
Tuttavia, sempre secondo quanto evidenziato in giurisprudenza, l'abuso del diritto non è ravvisabile nel solo fatto che una parte del contratto abbia tenuto una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell'altra, quando tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi, essendo, invece, configurabile allorché il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà sono attribuiti (cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, 7 maggio 2013, n. 10568).
Ebbene, nel caso di specie, è ragionevole ritenere che la abbia tardato nel CP_1 comunicare a la data della notifica della cartella esattoriale;
Parte_1 ciò emerge dalla e-mail del 10.1.2023 (doc. 8 fasc.att.) inviata dal Dott. , Per_2 consulente di al Dott. di Finint Revalue S.p.A., Parte_1 Per_3 società incaricata dalla Banca di gestire la pratica, il quale, nell'affermare che “la scadenza del 60° giorno per pagare la cartella è il 28 gennaio 2023 (notifica
29/11/2022???)”, svolge evidentemente un'ipotesi su quando sia stata notificata la cartella e quindi “chiede cortesemente la copia della notifica per verificare la predetta data di scadenza con precisione in quanto non in [suo] possesso”.
Tuttavia, anzitutto, non vi è dubbio che il pagamento delle imposte, a maggior ragione a seguito della notifica non solo dell'avviso di rettifica e liquidazione (doc.
3 fasc.att.) ma anche della cartella esattoriale (doc. 7 fasc.att.), atto che, seppure non determina l'inizio della procedura esecutiva, accorpa in sé le funzioni di titolo esecutivo e di precetto (ex multis, cfr. Cassazione civile, sez. V, 13 gennaio
2016, n. 384), costituisce evidentemente un atto dovuto per il debitore, ovvero in questo caso per la Banca, e quindi un atto legittimo finalizzato ad ottenere un N. 446/2024 R.G. 9 / 11
risultato lecito, ovvero quello di evitare l'azione esecutiva da parte dell
[...]
. In questa prospettiva, la società attrice non poteva Controparte_6 pretendere che la attendesse ulteriormente ad effettuare il pagamento, in CP_1 quanto ciò avrebbe comportato la possibilità che l Controparte_6
procedesse con il pignoramento nei suoi confronti
[...]
In secondo luogo, non vi è prova che la potesse ottenere una sospensione da CP_1 parte dell , ai sensi dell'art. 39 d.P.R. 602/73 cit. o una Controparte_4 rateizzazione, per poi, una volta diffusi i modelli ed i codici tributi, aderire alla definizione agevolata.
In ogni caso, la decisione della di non aderire alla definizione agevolata non CP_1 appare contraria a buona fede, in quanto la valutazione difforme data dalla
Commissione Tributaria Provinciale, che aveva in parte accolto il ricorso da essa inizialmente proposto e ridotto il valore dell'accertamento, e dalla Commissione
Tributaria Regionale, che aveva invece ripristinato l'iniziale accertamento, lasciava spazio per l'accoglimento del ricorso per cassazione proposto contro quest'ultima pronuncia e, dunque, per l'accoglimento dell'originario ricorso;
del resto, in mancanza di qualsiasi contestazione sul punto da parte di Parte_1 deve ritenersi che la decisione di coltivare il ricorso giurisdizionale sia stata frutto di una decisione comune tra la Banca e l'utilizzatrice.
In questo senso, deve escludersi che la abbia agito allo scopo di ottenere un CP_1 risultato diverso ed ulteriore da quello per cui le era attribuito il potere di decidere se aderire o meno alla definizione agevolata, dovendosi ritenere che il pagamento sia avvenuto al fine di ottenere una decisione - nell'ottica della Banca, favorevole - in cassazione e, conseguentemente, una riduzione dell'importo da pagare presumibilmente maggiore di quella che sarebbe derivata dall'adesione alla definizione agevolata e la conseguente restituzione del maggior importo versato.
D'altro canto, ben si comprendono le ragioni per cui la non intendeva aderire CP_1 alla definizione agevolata;
l'adesione alla definizione agevolata avrebbe comportato l'estinzione del procedimento giurisdizionale di impugnazione dell'avviso di accertamento e la rinuncia ad ottenere l'annullamento - totale o parziale, dell'avviso N. 446/2024 R.G. 10 / 11
di accertamento e quindi, implicitamente, un riconoscimento della legittimità della pretesa tributaria e dell'illegittimità della condotta della al momento della CP_1 stipulazione del contratto di compravendita;
è poi noto che Controparte_1
è partecipata dal
[...] Parte_3 ed è quindi ragionevole ritenere che la medesima non abbia voluto chiedere CP_1 la sospensione prevista dal citato d.P.R. 602/73, atto che avrebbe potuto avere ripercussioni sulla sua reputazione commerciale.
In conclusione, quindi, non essendo ravvisabile alcuna condotta contraria a buona fede e correttezza da parte della la domanda attorea deve essere rigettata. CP_1
Non essendo stata riconosciuta la responsabilità della in punto di an CP_1 debeatur, risultano assorbite tutte le ulteriori considerazioni in tema di quantum debeatur.
E risultano superflue tutte le richieste istruttorie avanzate dalle parti, per come già evidenziato nell'ordinanza istruttoria del 10.10.2024.
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
Pertanto, deve essere condannata a rimborsare a Controparte_7 [...] le spese di lite da essa sostenute, spese che Controparte_1 vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al
D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificati con D.M. 8 marzo 2018 n. 37
e con D.M. 13 agosto 2022 n. 147, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia - pari all'importo domandato di € 271.434,00, rientrante nello scaglione di valore tra € 260.001,00 ed € 520.000,00 - e dell'attività difensiva espletata - applicando i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e quelli minimi per le fasi di trattazione, che è stata esclusivamente documentale, e decisionale, che è consistita nella mera ripetizione delle difese già svolte -.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, N. 446/2024 R.G. 11 / 11
rigetta la domanda;
condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che liquida in € 14.170,00 per compenso professionale, oltre
[...]
i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Siena, 13 dicembre 2025
Il Giudice Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 446/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per Parte_1 P.IVA_1 mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Andrea Di Lecce, presso il cui studio in Torre del Greco (NA), Via Vittorio Veneto n. 36, è elettivamente domiciliata
ATTRICE contro
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Alessandro Fantini, presso il cui studio in Via Stalloreggi CP_1
n. 38, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA avente ad oggetto: Leasing
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In vista del termine ex art. 127-ter c.p.c. del 18.2.2025, per l'Avv. Andrea Di Lecce così conclude: “Voglia Parte_1
l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis 1) Accertare e dichiarare, la condotta Contr contraria alla buona fede nell'esecuzione del contratto di leasing da parte di N. 446/2024 R.G. 2 / 11
2) Per l'effetto, condannare la banca convenuta, al pagamento in favore dell'istante della somma di € 202.800,00 (duecentoduemilaottocento/00), ossia nella misura dei vantaggi economici che sarebbero derivati dall'esecuzione del contratto secondo buona fede, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo e rivalutazione monetaria o a quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia dall'On.le Giudice adito;
3) Inoltre, condannare la convenuta al ristoro del costo del mutuo chirografario che si è dovuto accendere per soddisfare la pretesa Contr integrale di costo pari ad € 68.634,60
(sessantottomilaseicentotrentaquattro/60); 4) Condannare parte convenuta al risarcimento del danno da illegittima iscrizione nella CR della Banca d'Italia per sconfinamento, con conseguente ristorno del danno patrimoniale, non patrimoniale
e all'immagine. Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio.”; per 'Avv. Alessandro Fantini Controparte_1 così conclude: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena adito, ogni contraria istanza e richiesta disattesa anche in via istruttoria: nel merito: rigettare integralmente ogni domanda ed eccezione avversaria, anche risarcitoria e di condanna avanzata da parte attrice verso , in quanto infondata in Controparte_1 fatto ed in diritto per tutto quanto dedotto in narrativa, In ogni caso: Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 28.2.2024, Parte_1 conveniva dinanzi al Tribunale di Siena;
in Controparte_1 fatto, esponeva che Controparte_3
a seguito della stipula del contratto di locazione
[...] finanziaria immobiliare n. 1103929 con la società attrice, con atto pubblico registrato a Napoli il 2.8.2017, aveva acquistato un complesso immobiliare posto nel Comune di Napoli (NA) presso il Centro Direzionale, in zona Poggioreale (NA)
e che, in data 29.5.2019, l Controparte_4 aveva notificato alla Banca l'avviso di rettifica e
[...] N. 446/2024 R.G. 3 / 11
liquidazione n. 20171T16154000000, per l'accertamento di maggiori imposte ipotecarie e catastali sul predetto atto, che la aveva proposto ricorso contro CP_1 tale avviso e la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con sentenza n.
829/39/2021, aveva accolto parzialmente il ricorso ma poi, la Commissione
Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 3501/03/2022, aveva riformato tale sentenza e confermato integralmente l'originaria pretesa impositiva e, contro tale sentenza, la aveva proposto ricorso per cassazione, ancora CP_1 pendente;
lamentava che, a seguito della notificazione della relativa cartella di pagamento n. 10420220003727562000 nel mese di novembre 2022, la non CP_1 aderendo alla richiesta della società attrice, in data 16.1.2023, aveva provveduto al pagamento integrale della cartella per € 461.170,29 e quindi le aveva addebitato tale importo, quando sarebbe stato ancora possibile accedere alla c.d. rottamazione- quater prevista dall'art. 1 comma 186 Legge n. 197/2022, con il pagamento delle sole imposte, il che avrebbe consentito di risparmiare € 258.109,41 per sanzioni, interessi ed accessori;
in diritto, dopo avere evidenziato la legittimazione di
[...]
che aveva incorporato Controparte_1 Controparte_3
, lamentava
[...] Controparte_5 la violazione, da parte della dei canoni di buona fede oggettiva o di CP_1 correttezza, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. nell'esecuzione del contratto di leasing;
concludeva chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali, pari al mancato risparmio ed al costo del mutuo contratto per il relativo pagamento, oltre al danno all'immagine per l'iscrizione in Centrale Rischi conseguentemente subita, con vittoria di spese.
La convenuta si costituiva il 29.4.2024, in Controparte_1 vista dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il 10.7.2024, contestando la domanda attorea;
in particolare, in fatto, rilevava che nel contratto di leasing era previsto l'obbligo dell'utilizzatrice di pagare le imposte e, in diritto, contestava di avere tenuto una condotta contraria al canone di buona fede e correttezza, rilevando che il pagamento di un ruolo esecutivo era atto dovuto, mentre era piuttosto che avrebbe Parte_1 N. 446/2024 R.G. 4 / 11
dovuto anticipare le somme per il pagamento ovvero tenerla indenne;
contestava altresì la sussistenza dei danni lamentati dalla controparte, sia di quelli patrimoniali che di quelli all'immagine; concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c. ed espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 10.10.2024, la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti, in quanto il Giudice con ordinanza del 10.10.2024, rigettava le richieste di prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio avanzate dall'attrice.
Le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, e depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica;
quindi, alla scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c. del 18.2.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha proposto una domanda di risarcimento dei Parte_1 danni per la violazione dei canoni di buona fede e correttezza nell'esecuzione di un contratto da parte della convenuta Controparte_1
Il rapporto tra le odierne parti in causa si fonda sul contratto di locazione finanziaria
(doc. 2 fasc.att.; doc. 2 fasc.conv.) stipulato tra Controparte_3
, quale concedente ed
[...] Controparte_5 quale utilizzatrice in data 18.7.2017, avente ad oggetto un Parte_1 fabbricato, posto in Comune di Napoli, Via Giovanni Porzio, Centro Direzionale
Isola F4, che la ha acquistato con atto di compravendita ai rogiti Notaio CP_1 in pari data (doc. 16 fasc.att.; doc. 3 fasc.conv.). Per_1
In relazione a tale atto, per come pacificamente dedotto da entrambe le parti e risultante dalla documentazione in atti, l ha notificato in data Controparte_4
29.5.2019 alla l'avviso di rettifica e liquidazione n. 20171T16154000000 CP_1
(doc. 3 fasc.att.; doc. 4 fasc.conv.), col quale ha dato atto dell'avvenuto accertamento del maggior valore dell'immobile compravenduto rispetto a quello dichiarato (€ 13.740.000,00 anziché € 3.600.000,00), ha rideterminato l'imposta ipotecaria e quella catastale, ha applicato le relative sanzioni e gli interessi ed ha N. 446/2024 R.G. 5 / 11
chiesto quindi il pagamento del maggior importo dovuto rispetto a quello pagato, per € 461.170,29 (di cui € 202.800,00 quale maggiore imposta).
A seguito di ricorso della Banca, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con sentenza n. 829/39/2021 del 27.1.2021 (doc. 4 fasc.att.), ha accolto parzialmente il ricorso determinando il valore finale in € 4.500.000,00 e compensato le spese;
a seguito di appello dell la Controparte_4
con sentenza n. 3501/03/2022 del Parte_2
23.3.2022 (doc. 5 fasc.att.), ha accolto l'appello principale e, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato l'originario ricorso e condannato l'appellata società contribuente al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Contro tale sentenza, la in data 16.9.2022, ha proposto ricorso per CP_1 cassazione (doc. 6 fasc.att.), tuttora pendente.
Nel frattempo, l ha notificato, in data 2.11.2022, Controparte_6
a , Controparte_3 Controparte_5 la cartella di pagamento N. 104 2022 00037275 62 000 (doc. 7
[...] fasc.att.; doc. 10 fasc.conv.), emessa sulla base dell'avviso di accertamento citato supra.
La nonostante la richiesta in senso opposto della CP_1 Parte_1 che avrebbe voluto aderire alla definizione agevolata prevista dall'art. 1 comma 186
Legge 197/2022, ha invece effettuato il pagamento, per come comunicato con e- mail del 21.1.2023 (doc. 17 fasc.att.), con ciò impedendo l'adesione alla suddetta definizione agevolata, ed ha quindi richiesto alla il Parte_1 rimborso di quanto pagato, rimborso effettuato da in data Parte_1
29.6.2023 (doc. 13 fasc.att.).
A fronte di ciò, come accennato supra, lamenta in questa Parte_1 sede la violazione dei canoni generali di buona fede e correttezza nella condotta della Banca, la quale - nella prospettiva attorea - non avrebbe dovuto effettuare il pagamento integrale dell'imposta con sanzioni, interessi e spese ma avrebbe dovuto N. 446/2024 R.G. 6 / 11
chiedere la sospensione e poi aderire alla rottamazione-quater di cui all'art. 1 comma 186 legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Ora, nel contratto di leasing sottoscritto dalle parti, all'art. 19 delle condizioni generali, risulta pattuito che “…qualsivoglia imposta o tassa, anche al momento non quantificabile nel suo ammontare a qualunque titolo e per qualsiasi causa od occasione dovuti in base a norme vigenti o future relativi e comunque conseguenti alla conclusione, esecuzione e risoluzione del presente contratto di locazione finanziaria, ivi compreso …, sono ad esclusivo carico, dell'Utilizzatrice il quale deve ogni momento tenere indenne e sollevata la Concedente. L'Utilizzatore deve fornire, anche in via anticipata, le somme eventualmente richieste dal fisco, salva la facoltà di proporre a proprio carico e spese le pratiche e le contestazioni che ritiene fondate anche per conto e nell'interesse della Concedente che lo munirà di mandato. L'Utilizzatore si obbliga comunque a rimborsare alla Concedente le imposte, le tasse, e qualsiasi spese che la medesima avesse provveduto ad anticiparle”.
Dal punto di vista degli obblighi contrattualmente previsti, quindi, è indubbio che, da un lato, la non era affatto tenuta a concordare con l'utilizzatrice la CP_1 condotta da tenere a fronte di un'imposizione fiscale e, dall'altro, che l'utilizzatrice era tenuta a tenere indenne la rispetto alla pretesa fiscale, restituendo ad essa CP_1
o addirittura anticipando quanto dovuto e, ove, avesse voluto contestare la pretesa fiscale, avrebbe dovuto munirsi di apposito mandato da parte della e, sulla CP_1 base di quello, porre in essere, a proprio carico e spese, le pratiche e le contestazioni che riteneva utili ed opportune, anche per conto e nell'interesse della
Banca. Tale pattuizione, infatti, nella sua portata generale, appare riferibile, in linea di principio, a qualsiasi situazione, ivi compresa quella verificatasi nel caso di specie.
Viceversa, la società attrice, per quanto risulta dalla documentazione in atti, non ha mai richiesto alla qualcosa del genere ma, piuttosto, come risultante dalle e- CP_1 mail del 10.1.2023 (doc. 8 fasc.att.) e del 16.1.2023 (doc. 7 fasc.conv.), ha proposto di presentare istanza di rateizzazione o di sospensione della cartella esattoriale ai N. 446/2024 R.G. 7 / 11
sensi dell'art. 39 Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, in attesa della diffusione del modello ministeriale e dei codici tributo per aderire alla definizione agevolata.
Ciò detto, si tratta di vedere se, pur a fronte di quanto previsto in contratto,
[...] poteva pretendere dalla un diverso comportamento, sulla Parte_1 CP_1 base dei canoni generali di correttezza che caratterizzano un rapporto contrattuale.
In effetti, come evidenziato in giurisprudenza, il principio di correttezza e buona fede - il quale richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore - deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 Cost., che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile (cfr. Cassazione civile, sez. III, 2 aprile 2021,
n. 9200); in tal senso, i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, ex artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, giacché, sotto il primo profilo, essi impongono a ciascuna di esse di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare gli interessi della controparte;
in particolare, i principi della buona fede e correttezza fanno sorgere, in capo a ciascun soggetto del rapporto contrattuale, l'obbligo di salvaguardare l'utilità dell'altro, nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio;
in questo senso, per effetto dell'applicazione del principio di buona fede, il creditore non può abusare del proprio diritto ma è obbligato ad attivarsi, nell'interesse del debitore, per evitare o contenere l'imprevisto aggravamento della prestazione di costui;
sotto il secondo profilo, i suddetti principi consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, N. 446/2024 R.G. 8 / 11
ove necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto (cfr. Cassazione civile, sez. II, 10 gennaio
2025, n. 656; nello stesso senso, cfr. Cassazione civile, sez. III, 18 settembre 2009,
n. 20106).
Tuttavia, sempre secondo quanto evidenziato in giurisprudenza, l'abuso del diritto non è ravvisabile nel solo fatto che una parte del contratto abbia tenuto una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell'altra, quando tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi, essendo, invece, configurabile allorché il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà sono attribuiti (cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, 7 maggio 2013, n. 10568).
Ebbene, nel caso di specie, è ragionevole ritenere che la abbia tardato nel CP_1 comunicare a la data della notifica della cartella esattoriale;
Parte_1 ciò emerge dalla e-mail del 10.1.2023 (doc. 8 fasc.att.) inviata dal Dott. , Per_2 consulente di al Dott. di Finint Revalue S.p.A., Parte_1 Per_3 società incaricata dalla Banca di gestire la pratica, il quale, nell'affermare che “la scadenza del 60° giorno per pagare la cartella è il 28 gennaio 2023 (notifica
29/11/2022???)”, svolge evidentemente un'ipotesi su quando sia stata notificata la cartella e quindi “chiede cortesemente la copia della notifica per verificare la predetta data di scadenza con precisione in quanto non in [suo] possesso”.
Tuttavia, anzitutto, non vi è dubbio che il pagamento delle imposte, a maggior ragione a seguito della notifica non solo dell'avviso di rettifica e liquidazione (doc.
3 fasc.att.) ma anche della cartella esattoriale (doc. 7 fasc.att.), atto che, seppure non determina l'inizio della procedura esecutiva, accorpa in sé le funzioni di titolo esecutivo e di precetto (ex multis, cfr. Cassazione civile, sez. V, 13 gennaio
2016, n. 384), costituisce evidentemente un atto dovuto per il debitore, ovvero in questo caso per la Banca, e quindi un atto legittimo finalizzato ad ottenere un N. 446/2024 R.G. 9 / 11
risultato lecito, ovvero quello di evitare l'azione esecutiva da parte dell
[...]
. In questa prospettiva, la società attrice non poteva Controparte_6 pretendere che la attendesse ulteriormente ad effettuare il pagamento, in CP_1 quanto ciò avrebbe comportato la possibilità che l Controparte_6
procedesse con il pignoramento nei suoi confronti
[...]
In secondo luogo, non vi è prova che la potesse ottenere una sospensione da CP_1 parte dell , ai sensi dell'art. 39 d.P.R. 602/73 cit. o una Controparte_4 rateizzazione, per poi, una volta diffusi i modelli ed i codici tributi, aderire alla definizione agevolata.
In ogni caso, la decisione della di non aderire alla definizione agevolata non CP_1 appare contraria a buona fede, in quanto la valutazione difforme data dalla
Commissione Tributaria Provinciale, che aveva in parte accolto il ricorso da essa inizialmente proposto e ridotto il valore dell'accertamento, e dalla Commissione
Tributaria Regionale, che aveva invece ripristinato l'iniziale accertamento, lasciava spazio per l'accoglimento del ricorso per cassazione proposto contro quest'ultima pronuncia e, dunque, per l'accoglimento dell'originario ricorso;
del resto, in mancanza di qualsiasi contestazione sul punto da parte di Parte_1 deve ritenersi che la decisione di coltivare il ricorso giurisdizionale sia stata frutto di una decisione comune tra la Banca e l'utilizzatrice.
In questo senso, deve escludersi che la abbia agito allo scopo di ottenere un CP_1 risultato diverso ed ulteriore da quello per cui le era attribuito il potere di decidere se aderire o meno alla definizione agevolata, dovendosi ritenere che il pagamento sia avvenuto al fine di ottenere una decisione - nell'ottica della Banca, favorevole - in cassazione e, conseguentemente, una riduzione dell'importo da pagare presumibilmente maggiore di quella che sarebbe derivata dall'adesione alla definizione agevolata e la conseguente restituzione del maggior importo versato.
D'altro canto, ben si comprendono le ragioni per cui la non intendeva aderire CP_1 alla definizione agevolata;
l'adesione alla definizione agevolata avrebbe comportato l'estinzione del procedimento giurisdizionale di impugnazione dell'avviso di accertamento e la rinuncia ad ottenere l'annullamento - totale o parziale, dell'avviso N. 446/2024 R.G. 10 / 11
di accertamento e quindi, implicitamente, un riconoscimento della legittimità della pretesa tributaria e dell'illegittimità della condotta della al momento della CP_1 stipulazione del contratto di compravendita;
è poi noto che Controparte_1
è partecipata dal
[...] Parte_3 ed è quindi ragionevole ritenere che la medesima non abbia voluto chiedere CP_1 la sospensione prevista dal citato d.P.R. 602/73, atto che avrebbe potuto avere ripercussioni sulla sua reputazione commerciale.
In conclusione, quindi, non essendo ravvisabile alcuna condotta contraria a buona fede e correttezza da parte della la domanda attorea deve essere rigettata. CP_1
Non essendo stata riconosciuta la responsabilità della in punto di an CP_1 debeatur, risultano assorbite tutte le ulteriori considerazioni in tema di quantum debeatur.
E risultano superflue tutte le richieste istruttorie avanzate dalle parti, per come già evidenziato nell'ordinanza istruttoria del 10.10.2024.
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
Pertanto, deve essere condannata a rimborsare a Controparte_7 [...] le spese di lite da essa sostenute, spese che Controparte_1 vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al
D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificati con D.M. 8 marzo 2018 n. 37
e con D.M. 13 agosto 2022 n. 147, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia - pari all'importo domandato di € 271.434,00, rientrante nello scaglione di valore tra € 260.001,00 ed € 520.000,00 - e dell'attività difensiva espletata - applicando i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e quelli minimi per le fasi di trattazione, che è stata esclusivamente documentale, e decisionale, che è consistita nella mera ripetizione delle difese già svolte -.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, N. 446/2024 R.G. 11 / 11
rigetta la domanda;
condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che liquida in € 14.170,00 per compenso professionale, oltre
[...]
i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Siena, 13 dicembre 2025
Il Giudice Dott. Michele Moggi