Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 26/03/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1627/2022
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
***
RE P U B B L I C A IT A L I A N A
IN NO M E DE L PO P O L O IT A L I A N O
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
esaminati gli atti del procedimento, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter cpc, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 25.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 1627/2022 R.G.A.C.C., instaurato da
in persona del Parte_1
Comandante Generale p.t., rappresentato e difeso “ope legis” dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Bari
- Appellante -
nei confronti di rappresentato e difeso come in atti dagli avv.ti Marzia Savi e Controparte_1
Antonella Fiorini
- Appellato -
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
- Altra Appellata -
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FATTO e DIRITTO
1. – Con l'ordinanza ex art. 185-bis cpc del 25.2.2025 il Collegio, dopo aver ricostruito i fatti di causa e selezionato le questioni controverse di maggiore rilevanza ai fini della decisione, ha proposto ai contendenti quanto riportato qui di seguito nella parte finale del testo in corsivo:
“In data 18.1.2022 l' ha notificato a la Controparte_2 Controparte_1
cartella esattoriale n. 04320190029523735000 dell'importo di € 12.854,53 in forza d'ingiunzione fiscale n. 389 del 16.2.2015 emessa ai sensi dell'art. 2 R.D. n. 639/1910 dal Comandante Generale
dell'Arma dei Carabinieri, a titolo di recupero del “premio di congedamento” pagato indebitamente all'intimato nel 2006, quale ufficiale dei Cc. in ferma prefissata, al momento di cessazione del rapporto.
Avverso detta cartella di pagamento ha proposto opposizione ex artt. 615 Controparte_1
e 617 cpc davanti al Tribunale di Foggia, contestandone la legittimità ed eccependone la nullità
“per errata indicazione della data di notifica dell'atto presupposto, in quanto l'odierno opponente non ha ricevuto alcun atto nella data indicata. A tal proposito si evidenzia che la Corte di
Cassazione ha confermato la decisione del Giudice di merito che ha ritenuto nulla (illegittima) la cartella per difetto di un elemento essenziale e cioè la corretta indicazione della data di notifica dell'atto presupposto, in quanto ritenuto orientamento conforme alla giurisprudenza di questa
Corte, secondo la quale nella cartella devono essere riportati gli elementi essenziali minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito (Cass. Civ.
2553/2019)”. Inoltre, in via preliminare di merito, ha eccepito la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria dell'ente impositore, nonché l'illegittima e/o immotivata e/o indeterminata
2 indicazione della somma oggetto della stessa pretesa. Infine, ha dedotto la legittimità della corresponsione del “premio di congedamento”.
Sia il che l' Parte_1 Controparte_2
sono rimasti contumaci.
L'adito giudice dauno, con sentenza n. 2705/2022, pubblicata il 7.11.2022, ha accolto l'opposizione (proposta, a suo dire, in funzione “recuperatoria” della pregressa mancata tutela relativa alla notifica dell'atto presupposto), ha annullato la cartella di pagamento ed ha condannato gli opposti al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il giudicante ha reputato mancante la prova della notifica dell'atto presupposto costituito dall'ingiunzione fiscale n. 389/2015; ha, altresì, ritenuto prescritto il credito in quanto il “premio di congedamento” è stato percepito nel 2006, dovendo operare in tal caso il termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 2948 n. 5 cod. civ.; infine, ha ritenuto assorbita l'ulteriore questione (che sarebbe stata, comunque, fondata) concernente il “quantum debeatur”, non potendo il datore di lavoro pretendere in restituzione importi al lordo delle ritenute fiscali.
Avverso la sentenza il ha proposto appello, Parte_1
producendo la documentazione relativa a tutti i fatti di causa, di cui, tuttavia, il Tribunale di
Foggia non ha avuto conoscenza nel momento in cui ha emesso la pronunzia, giacché l'opponente
– per quanto è dato comprendere – aveva posto nella sua disponibilità i soli quattro documenti allegati alla citazione introduttiva, ossia: n. 1 Cartella esattoriale n. 04320190029523735000; n.
2 Modello L/A Agosto 2006 di;
n. 3 Quadro D “servizi Controparte_1
computabili….determinazioni amministrative” di;
n. 4 TAR Lazio, sentenza Controparte_1
524/2015”. Sennonché, la produzione della documentazione depositata in appello dal
[...]
rimasto contumace nel giudizio di primo grado Parte_1
analogamente all' , incorre nella preclusione sancita dall'art. Controparte_2 L'appellante ha articolato plurimi motivi avverso la sentenza impugnata, che possono essere così sintetizzati: 1) difetto di legittimazione passiva del Parte_1
e nullità della sentenza, con richiesta di rimessione della causa al primo giudice, a
[...]
causa della non integrità del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, cioè del soggetto pubblico creditore della somma iscritta a ruolo, da identificarsi nel Ministero della Difesa;
2) in subordine, vizio di “ultrapetizione” e manifesta contraddittorietà della motivazione, atteso che non aveva contestato la mancata notifica dell'atto presupposto, ma soltanto Controparte_1
l'errata indicazione della sua data di notifica (che è vizio non implicante la nullità della cartella di pagamento), senza mai negare di aver ricevuto la notifica dell'ingiunzione fiscale, la cui ricezione, anzi, risulta ammessa nei suoi precedenti scritti difensivi;
3) nel merito, devoluzione della questione di prescrizione del credito alla giurisdizione del GA;
4) inammissibilità
dell'eccezione di prescrizione per difetto d'interesse, in quanto concernente il periodo anteriore alla formazione del titolo, trattandosi di opposizione non “recuperatoria” perché l'interessato ha ricevuto la notifica dell'atto presupposto;
5) erronea individuazione del termine di prescrizione quinquennale in quanto il diritto alla ripetizione del “premio di congedamento” è sottoposto al termine ordinario ex art. 2946 cod. civ., anche alla luce del disposto di cui all'art. 2933 cod. civ.
in tema di ripetizione dell'indebito retributivo;
6) illegittimità delle ulteriori statuizioni accessorie
(relative a contestazioni ritenute assorbite, ma ugualmente esaminate dal giudice) in ordine al
“quantum debeatur” giacché emesse in difetto di giurisdizione e in violazione di legge, essendo divenuto irretrattabile l'accertamento compiuto con l'emissione del provvedimento amministrativo. Pertanto, l'impugnante ha chiesto, in via principale, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e di accertare che la sentenza è stata emessa a contraddittorio non integro e, per l'effetto, di rimettere la causa al Tribunale di Foggia;
in subordine, di confermare la legittimità e fondatezza della pretesa creditoria.
4 Il gravame è stato contrastato da , che ha chiesto conclusivamente il suo Controparte_1
rigetto e, in via subordinata, la rideterminazione del dovuto nella somma netta effettivamente percepita di € 8.485,85.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 26.11.2024 la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cp.
Orbene, l'esame degli atti e dei documenti di causa, nonché delle rispettive prospettazioni difensive delle parti, consente di ravvisare l'opportunità di formulare ai litiganti, nel loro comune interesse, una proposta transattiva-conciliativa ex art. 185-bis cpc, le cui condizioni sono specificate in dispositivo.
P.Q.M.
1) Dispone la rimessione della causa sul ruolo.
2) Letto ed applicato l'art. 185-bis cpc, invita le parti a transigere-conciliare la controversia alle seguenti condizioni:
a) restituzione all'Amministrazione, da parte dell'appellato, della somma netta effettivamente percepita a titolo di “premio di congedamento”;
b) compensazione integrale delle spese del doppio grado del giudizio;
c) abbandono bilaterale del giudizio.
3) Rinvia la causa all'udienza del 25 marzo 2025, da svolgersi con modalità scritta, per verificare l'esito della proposta ex art. 185-bis cpc…”.
2. – Nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, depositate in prossimità della predetta udienza del 25.3.2025, entrambe le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dal Collegio.
3. – Ciò posto, occorre richiamare i principi statuiti da Cass. 18.4.2003 n. 6288, secondo cui:
a) quando le parti danno atto nel verbale di causa dell'avvenuta conciliazione della lite e delle relative condizioni, non vi sono altre formalità da compiere ai fini dell'efficacia fra le stesse dell'intervenuto accordo e della valenza di esso quale mezzo di definizione della controversia;
b) 5 la redazione del verbale previsto dagli artt. 185 ult. co. cpc e 88 disp. att. cpc non costituisce requisito essenziale per la validità dell'accordo, non essendo detta redazione richiesta a pena di nullità; c) la conciliazione, per la quale l'art. 88 disp. att. cpc prevede la redazione di un apposito verbale redatto separatamente da quello di udienza, può essere legittimamente inserita nel medesimo verbale dell'udienza nella quale interviene l'accordo delle parti quando esso contenga i requisiti essenziali della conciliazione;
d) la conciliazione è atto che produce ad un tempo effetti sostanziali sulla disciplina del rapporto ed effetti processuali sul giudizio in corso;
e) quando le caratteristiche specificate dall'art. 88 disp. att. cpc già risultano dal verbale di causa, ciò è
sufficiente alla produzione degli effetti sostanziali e processuali della conciliazione, anche in rapporto alla sua qualificazione di titolo esecutivo.
4. – Seguono le statuizioni finali come da dispositivo.
PQM
1) Dà atto che la proposta formulata dal Collegio con ordinanza ex art. 185-bis cpc del
25.2.2025 è stata espressamente accettata da entrambe le parti;
2) ratifica l'accordo conciliativo intervenuto fra le parti per effetto dell'accettazione della proposta del Collegio, alle condizioni in essa stabilite;
3) dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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345 co. 3 cpc e, pertanto, della stessa il Collegio non può tenerne conto ai fini della decisione.
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