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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/02/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 695/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 695/2024, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Campese Parte_1
Appellante
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Maria Lorusso CP_1
Appellato
Con la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Bari. avverso la sentenza n. 761/2024, pubblicata il 24.04.2024 dal Tribunale di Trani nella causa iscritta al r. rg.
4867/2017.
All'esito dell'udienza collegiale del 14.01.2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione pagina 1 di 8 Oggetto: separazione giudiziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 1°.9.2017, conveniva dinanzi al Tribunale di Trani il Parte_1 coniuge . CP_1
Allegava:
- di aver contratto matrimonio con lui il 30.7.2013 e che dall'unione erano nato un figlio, il Per_1
19.10.2013;
- che dopo la nascita del bambino il marito violava ripetutamente gli obblighi matrimoniali, minacciava e offendeva la moglie, omettendo di fornire assistenza morale ed economica soprattutto al neonato;
- che col tempo la convivenza era diventata sempre più litigiosa ed era sfociata in maltrattamenti fisici ai danni della : in particolare, il 21.6.2017 il aggrediva fisicamente e verbalmente la Pt_1 CP_1 moglie davanti al figlio fatto che induceva la a comunicare formalmente la volontà di Pt_1 separarsi, con missiva a firma di un legale;
- che il resistente reiterava le aggressioni fisiche e verbali nei confronti della coniuge il 6.7.2017,
13.7.2017 e 21.7.2017 e sottraeva il minore, collocandolo presso la propria madre, lasciandolo anche presso la bancarella di frutta del fratello;
- che tali circostanze rendevano impossibile la prosecuzione del rapporto e pertanto chiedeva la separazione dal coniuge, con pronuncia di addebito a suo carico e con l'affidamento esclusivo a sé del minore, non concedendo alcun diritto di visita al padre, con assegnazione a sé della casa familiare;
chiedeva inoltre di porre a carico del CC il versamento della somma mensile di € 400,00 per il contributo al mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie e oltre a € 300,00 per il proprio mantenimento, con vittoria di spese di lite a favore del difensore antistatario.
2. Con comparsa del 2.10.2017, si costituiva il resistente, contestando le avverse allegazioni e assumendo di essersi sempre comportato con affetto e rispetto verso la coniuge e il figlio, particolarmente attaccato alla figura paterna. Riferiva che la vera causa della crisi coniugale era da ricercarsi nella relazione extraconiugale che la ricorrente aveva intrattenuto con un uomo, relazione che aveva come luogo di incontro preferito proprio la casa coniugale. A tali incontri avrebbe assistito anche il bambino, che mostrava avversione a rimanere con la madre, tanto che i Servizi Sociali del Comune di
Barletta avevano affidato il minore al padre, consentendo alla madre di incontrarlo alla presenza dell'equipe del Consultorio familiare. Precisava che in una occasione, egli consentiva alla coniuge un pagina 2 di 8 incontro con il figlio al di fuori del Consultorio e, in quella occasione, la si allontanava col Pt_1 bambino rendendosi irreperibile anche alle autorità. Contestava di aver mai usato violenza nei confronti della coniuge evidenziando che i relativi addebiti mossi da lei dissimulavano in realtà la propria responsabilità per la crisi matrimoniale.
Concludeva aderendo alla domanda di separazione che, in riconvenzione, chiedeva di addebitare alla ricorrente con affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, collocamento presso di sé e regolamentazione delle modalità di incontro con la madre, a carico della quale chiedeva porsi un contributo al mantenimento del bambino, senza nulla disporsi per il mantenimento della a Pt_1 proprio carico.
Il Presidente del Tribunale, in via provvisoria, autorizzava i coniugi a vivere separati di letto e di mensa, disponeva l'affido condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre e regolamentava le modalità di incontro con il padre;
assegnava la casa coniugale alla , Pt_1 disponeva a carico del un contributo al mantenimento del figlio nella misura mensile di € 230,00, CP_1 oltre adeguamenti Istat.
Passato il giudizio alla fase contenziosa, la causa era istruita mediante produzione documentale e mediante assunzione di prove orali. Erano richieste dal G.I. relazioni aggiornate sulla situazione del minore, da parte degli enti territoriali preposti. Per_1
In corso di causa, inoltre, veniva instaurato un subprocedimento, il n. 4867- 1/2017 r.g., introdotto dalla
, di modifica dell'ordinanza presidenziale, che veniva definito con ordinanza di rigetto del Pt_1
9.12.2018.
La causa era decisa come da sentenza impugnata che così disponeva:
“1) dispone la separazione personale dei coniugi e , ai sensi dell'art. Parte_1 CP_1
151, comma 1, c.c., sposatisi in Barletta il 30.7.2013 (atto iscritto negli atti del Comune di Barletta al
n. 187, parte 2, serie A, anno 2013); 2) accoglie la domanda di addebito della separazione proposta dal CC;
3) rigetta la domanda di addebito della separazione proposta dalla;
4) rigetta la Pt_1 domanda di mantenimento per sé proposta dalla;
5) conferma l'affidamento condiviso di Pt_1
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, disponendo che incontri il Per_1 padre secondo quanto indicato in parte motiva, garantendo il recupero dei giorni in cui vi siano impedimenti;
6) pone a carico del CC l'obbligo di versare con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza alla entro il giorno 1° di ogni mese la somma di € 320,00 per il contributo Pt_1 pagina 3 di 8 al mantenimento di , oltre adeguamenti annuali Istat;
7) conferma l'obbligo dei genitori di Per_1 contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per il figlio, come da Protocollo in vigore nel presente Tribunale;
8) revoca l'assegnazione della casa familiare alla;
9) pone a Pt_1 carico della e a favore del le spese di lite che liquida in € 3.808,00, oltre spese generali Pt_1 CP_1 al 15%, iva e cap come per legge.” (cfr. testualmente dalla sentenza impugnata).
A giudizio del Tribunale la domanda di separazione giudiziale era da ritenersi fondata poiché risultava evidente l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale a causa delle insanabili divergenze tra le parti che avevano comportato una dissoluzione del consorzio familiare. Con riguardo all'addebito della separazione, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente era ritenuta priva di fondamento e pertanto meritevole di rigetto, al contrario invece il Tribunale rilevava la fondatezza della domanda articolata dal resistente ragion per cui addebitava la separazione alla attesa la Pt_1 consumata infedeltà nei confronti del . CP_1
Veniva disposto l'affidamento condiviso del minore e revocata l'assegnazione della casa coniugale vista la scelta della di non rientrare nella casa familiare a causa degli arredi ritenuti inidonei, Pt_1 fatto che determinava una cesura con l'habitat domestico del bambino.
In ordine alle statuizioni economiche, invece, il Tribunale riteneva di confermare a carico del il CP_1 contributo al mantenimento del minore con partecipazione dei genitori nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per il figlio, secondo il Protocollo in vigore nel Tribunale di Trani.
2. Avverso la sentenza di prime cure ha interposto gravame come in epigrafe Parte_1 chiedendo di:
“1) IN VIA PRELIMINARE, sospendere in toto e inaudita altera parte l'esecuzione della sentenza n.
761/2024, pubblicata dal Tribunale di Trani in data 24/04/2024, sussistendo i requisiti di legge;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 761/2024 emessa dal Tribunale di Trani,
Giudice Dott.ssa Maria Anna Altamura, nell'ambito del giudizio R.G. n. 4867/2017, pubblicata in data
24.04.2024, ai sensi del D.L. 179/2012:
- disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Barletta alla Via Toscanini n. 14 e relativi complementi di arredo in favore della Sig.ra e del minore;
intimando il Sig. Parte_1 [...]
al ripristino dello stato dei luoghi esistenti nel corso del matrimonio;
CP_1
pagina 4 di 8 - accertare e dichiarare l'addebito della separazione personale dei coniugi al sig. a ai CP_1 sensi dell'art. 151 co. 2 c.p.c., per violazione tanto del dovere di assistenza morale e materiale ex art.143 c.c.;
3) condannare il Sig. alla rifusione delle spese e delle competenze del doppio grado di CP_1 giudizio, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria.” (cfr. testualmente dalle conclusioni dell'atto di appello).
Il gravame veniva affidato a due motivi.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva invocando il rigetto del gravame CP_1 con vittoria di spese.
Il Procuratore Generale concludeva per il rigetto del gravame.
Respinta la richiesta di inibitoria, all'udienza del 14.01.2025, la causa era riservata per la decisione sulle note conclusive depositate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello è infondato e va respinto.
4. Con il primo motivo di appello si deduce sull'“OMESSA, INSUFFICIENTE E
CONTRADDITORIA MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA
(sulla scelta della di non rientrare nella casa coniugale) OVVERO, SUBORDINATAMENTE, Pt_1
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORMA DI DIRITTO (art. 115 c.p.c.)” (cfr. testualmente dall'atto di appello).
L'odierna appellante ritiene errata la valutazione compiuta dal Tribunale perché a suo dire avrebbe travisato le risultanze documentali e fattuali non considerando che la casa coniugale era inabitabile e inagibile sicché non poteva essere addebitato alla di non voler abitare presso l'immobile in Pt_1 questione. Significava che attese le condizioni della casa, le spese (euro 14.000,00) necessarie per il suo ripristino erano per lei insostenibili visto che lei era priva di occupazione lavorativa e beneficiava del solo importo utile al mantenimento del figlio minore. Precisava che “…l'immobile de quo era oggettivamente ed incontrovertibilmente “inabitabile ed inagibile per colpa e responsabilità del ” CP_1
e tale elemento è stato da sempre denunciato “…omissis… anche a verbale di udienza del 23.05.2022, accertato dapprima con la sentenza del giudizio di primo grado, così come indicato in sede di comparsa conclusionale e poi da ultimo con la sentenza della Corte D'Appello di Bari n. 563/2024 del
pagina 5 di 8 15.04.2024 emessa contestualmente al giudizio di separazione giudiziale...omissis…” (cfr. atto di appello).
Il motivo è infondato.
La mancata assegnazione della casa coniugale alla non risiede tanto nella 'scelta' della Pt_1 predetta di non rientrare in quell'immobile quanto nella conseguenza che il mancato rientro ha determinato. Invero, il Tribunale ha chiarito che “la scelta della di non rientrare nella casa Pt_1 familiare, nella attesa che fosse arredata dal , dopo sei anni, ha reciso il legame del minore CP_1
con detta abitazione, che non può più ritenersi habitat domestico del bambino, non essendo più Per_1 il centro intorno al quale si irradiano le consuetudini di vita e i legami sociali del minore.” (cfr. testualmente sentenza di prime cure).
Tale premessa impedisce di dare risalto alla distinta decisione emessa da questa Corte in altro giudizio
(con cui sono stati riconosciuti i danni causati dal non consentendole di fruire Parte_2 dell'abitazione assegnatale) perché la decisione contenuta nell'impugnata sentenza di non assegnare alla appellante la casa coniugale risiede essenzialmente nel fatto (oggettivo) del reciso legame del minore con quella abitazione.
Le ragioni della scelta di non rientrare in quella casa da parte della , anche ove fosse Pt_1 definitivamente accertato che siano da addebitare al CC (la sentenza di appello invocata dall'appellante sopra menzionata è stata nel frattempo impugnata con ricorso per Cassazione), possono semmai determinare una responsabilità risarcitoria ma non possono attingere la ragione effettiva della decisione di non assegnare l'immobile per la collocazione del figlio minore. L'assegnazione sarebbe per giunta inutile se, come ha allegato la , quell'immobile non è abitabile e dunque presso di Pt_1 esso non sarebbe possibile collocare il figlio minore, Per_1
Il motivo è quindi respinto.
5. Con il secondo motivo di appello si deduce sull'“OMESSA, INSUFFICIENTE E
CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA
CONTROVERSIA (sull'addebito della separazione e sull'intollerabilità del rapporto coniugale)
OVVERO, SUBORDINATAMENTE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORMA DI
DIRITTO (ex artt. 143- 151 c.c.” (cfr. testualmente dall'atto di appello).
Significa l'appellante che i procedimenti penali relativi alle violenze denunciate a carico del sono CP_1 stati tutti transatti nel corso del giudizio di primo grado per ragioni di mera opportunità ma che a pagina 6 di 8 supporto delle segnalate violenze vi sarebbero le dichiarazioni rese dai testi e Tes_1 Tes_2
, genitori della , direttamente a conoscenza dei fatti di causa, che hanno confermato
[...] Pt_1 sia la sudditanza economica della figlia, sia gli atti di violenza fisica e psicologica subiti da lei. Ciò confermerebbe la causa della rottura matrimoniale da individuarsi, a dire dell'appellante, unicamente nella condotta del . CP_1
Il motivo è infondato.
L'istruttoria svolta1 in prime cure, lungi dall'aver condotto alla prova della sudditanza economica della rispetto al , non ha neppure consentito di provare il compimento di atti di violenza fisica Pt_1 CP_1
o psicologica da parte di lui nei confronti di lei, atti che sarebbero stati alla base della crisi coniugale, come asserito dall'appellante. Gli elementi di prova acquisiti ed analizzati puntualmente dal Tribunale hanno consentito di provare, piuttosto, che la causa della rottura matrimoniale risiede nella relazione extraconiugale che la intratteneva con tale che, in numerose occasioni, si sarebbe Pt_1 Persona_2 introdotto nell'abitazione familiare subito dopo che il usciva per andare in campagna. E che la CP_1
intrattenesse con il predetto una frequentazione in orari non consoni e incompatibili con una Pt_1 semplice amicizia, è provato anche dalle ulteriori testimonianze raccolte dal Tribunale e, fra esse, tutte coerenti fra loro, spicca quella (pure valorizzata dal Tribunale) della teste escussa Testimone_3 all'udienza del 13.9.2019, che riferiva che la stessa le aveva riferito di frequentare un'altra Pt_1 persona all'insaputa del marito.
Tali elementi di prova consentono di confermare pienamente il giudizio del Tribunale che, con motivazione esauriente, ha ascritto la rottura del rapporto matrimoniale alla violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della addebitandole quindi la separazione. Ed allora, in disparte le Pt_1 dichiarazioni dei genitori dell'appellante (riportate nel libello introduttivo come elementi distonici rispetto alla sentenza impugnata ma che, per quanto detto, sono tutt'altro che univoche nel senso prospettato dalla ), gli elementi probatori a disposizione militano univocamente per la Pt_1 correttezza della decisione di prime cure nel senso dell'addebito della separazione alla condotta della donna.
Né, a confutazione, può invocarsi l'intervenuta remissione delle querele da parte della dal Pt_1 momento che, piuttosto, vi è in atti pronuncia assolutoria per uno dei reati dalla stessa denunziati a 1 I genitori della non hanno testimoniato in modo univoco e coerente le circostanze addotte dalla figlia a Pt_1 fondamento della richiesta di addebito. pagina 7 di 8 carico del . Va comunque in proposito rammentato che la remissione della querela impedisce CP_1
l'esame del merito dell'accusa e, rendendo improcedibile il reato, non consente la cognizione sul fatto e neppure, quindi, di effettuare il giudizio di prevalenza dell'eventuale più favorevole formula di proscioglimento. Nessuno scrutinio di merito degli addebiti mossi al CC è stato compiuto e pertanto, alle remissioni indicate dall'appellante, non può attribuirsi alcun valore probatorio nel senso auspicato della prova delle condotte violente o minacciose denunciate dall'appellante.
Anche questo motivo di appello è pertanto respinto con assorbimento di ogni altra questione.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza, esse possono essere liquidate nei valori minimi, secondo il valore della controversia (scaglione indeterminabile - complessità bassa), in ossequio alle prescrizioni di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1
avverso la sentenza n. 761/2024, pubblicata il 24.04.2024 dal Tribunale di Trani CP_1 nella causa iscritta al n. R.G. 4867/2017, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
2. condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore di Parte_1 dell'appellato, spese che si liquidano per compensi in euro 4.996,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. pone, inoltre, a carico dell'appellante anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore Maria MITOLA
Maria Grazia CASERTA pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 695/2024, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Campese Parte_1
Appellante
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Maria Lorusso CP_1
Appellato
Con la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Bari. avverso la sentenza n. 761/2024, pubblicata il 24.04.2024 dal Tribunale di Trani nella causa iscritta al r. rg.
4867/2017.
All'esito dell'udienza collegiale del 14.01.2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione pagina 1 di 8 Oggetto: separazione giudiziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 1°.9.2017, conveniva dinanzi al Tribunale di Trani il Parte_1 coniuge . CP_1
Allegava:
- di aver contratto matrimonio con lui il 30.7.2013 e che dall'unione erano nato un figlio, il Per_1
19.10.2013;
- che dopo la nascita del bambino il marito violava ripetutamente gli obblighi matrimoniali, minacciava e offendeva la moglie, omettendo di fornire assistenza morale ed economica soprattutto al neonato;
- che col tempo la convivenza era diventata sempre più litigiosa ed era sfociata in maltrattamenti fisici ai danni della : in particolare, il 21.6.2017 il aggrediva fisicamente e verbalmente la Pt_1 CP_1 moglie davanti al figlio fatto che induceva la a comunicare formalmente la volontà di Pt_1 separarsi, con missiva a firma di un legale;
- che il resistente reiterava le aggressioni fisiche e verbali nei confronti della coniuge il 6.7.2017,
13.7.2017 e 21.7.2017 e sottraeva il minore, collocandolo presso la propria madre, lasciandolo anche presso la bancarella di frutta del fratello;
- che tali circostanze rendevano impossibile la prosecuzione del rapporto e pertanto chiedeva la separazione dal coniuge, con pronuncia di addebito a suo carico e con l'affidamento esclusivo a sé del minore, non concedendo alcun diritto di visita al padre, con assegnazione a sé della casa familiare;
chiedeva inoltre di porre a carico del CC il versamento della somma mensile di € 400,00 per il contributo al mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie e oltre a € 300,00 per il proprio mantenimento, con vittoria di spese di lite a favore del difensore antistatario.
2. Con comparsa del 2.10.2017, si costituiva il resistente, contestando le avverse allegazioni e assumendo di essersi sempre comportato con affetto e rispetto verso la coniuge e il figlio, particolarmente attaccato alla figura paterna. Riferiva che la vera causa della crisi coniugale era da ricercarsi nella relazione extraconiugale che la ricorrente aveva intrattenuto con un uomo, relazione che aveva come luogo di incontro preferito proprio la casa coniugale. A tali incontri avrebbe assistito anche il bambino, che mostrava avversione a rimanere con la madre, tanto che i Servizi Sociali del Comune di
Barletta avevano affidato il minore al padre, consentendo alla madre di incontrarlo alla presenza dell'equipe del Consultorio familiare. Precisava che in una occasione, egli consentiva alla coniuge un pagina 2 di 8 incontro con il figlio al di fuori del Consultorio e, in quella occasione, la si allontanava col Pt_1 bambino rendendosi irreperibile anche alle autorità. Contestava di aver mai usato violenza nei confronti della coniuge evidenziando che i relativi addebiti mossi da lei dissimulavano in realtà la propria responsabilità per la crisi matrimoniale.
Concludeva aderendo alla domanda di separazione che, in riconvenzione, chiedeva di addebitare alla ricorrente con affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, collocamento presso di sé e regolamentazione delle modalità di incontro con la madre, a carico della quale chiedeva porsi un contributo al mantenimento del bambino, senza nulla disporsi per il mantenimento della a Pt_1 proprio carico.
Il Presidente del Tribunale, in via provvisoria, autorizzava i coniugi a vivere separati di letto e di mensa, disponeva l'affido condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre e regolamentava le modalità di incontro con il padre;
assegnava la casa coniugale alla , Pt_1 disponeva a carico del un contributo al mantenimento del figlio nella misura mensile di € 230,00, CP_1 oltre adeguamenti Istat.
Passato il giudizio alla fase contenziosa, la causa era istruita mediante produzione documentale e mediante assunzione di prove orali. Erano richieste dal G.I. relazioni aggiornate sulla situazione del minore, da parte degli enti territoriali preposti. Per_1
In corso di causa, inoltre, veniva instaurato un subprocedimento, il n. 4867- 1/2017 r.g., introdotto dalla
, di modifica dell'ordinanza presidenziale, che veniva definito con ordinanza di rigetto del Pt_1
9.12.2018.
La causa era decisa come da sentenza impugnata che così disponeva:
“1) dispone la separazione personale dei coniugi e , ai sensi dell'art. Parte_1 CP_1
151, comma 1, c.c., sposatisi in Barletta il 30.7.2013 (atto iscritto negli atti del Comune di Barletta al
n. 187, parte 2, serie A, anno 2013); 2) accoglie la domanda di addebito della separazione proposta dal CC;
3) rigetta la domanda di addebito della separazione proposta dalla;
4) rigetta la Pt_1 domanda di mantenimento per sé proposta dalla;
5) conferma l'affidamento condiviso di Pt_1
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, disponendo che incontri il Per_1 padre secondo quanto indicato in parte motiva, garantendo il recupero dei giorni in cui vi siano impedimenti;
6) pone a carico del CC l'obbligo di versare con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza alla entro il giorno 1° di ogni mese la somma di € 320,00 per il contributo Pt_1 pagina 3 di 8 al mantenimento di , oltre adeguamenti annuali Istat;
7) conferma l'obbligo dei genitori di Per_1 contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per il figlio, come da Protocollo in vigore nel presente Tribunale;
8) revoca l'assegnazione della casa familiare alla;
9) pone a Pt_1 carico della e a favore del le spese di lite che liquida in € 3.808,00, oltre spese generali Pt_1 CP_1 al 15%, iva e cap come per legge.” (cfr. testualmente dalla sentenza impugnata).
A giudizio del Tribunale la domanda di separazione giudiziale era da ritenersi fondata poiché risultava evidente l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale a causa delle insanabili divergenze tra le parti che avevano comportato una dissoluzione del consorzio familiare. Con riguardo all'addebito della separazione, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente era ritenuta priva di fondamento e pertanto meritevole di rigetto, al contrario invece il Tribunale rilevava la fondatezza della domanda articolata dal resistente ragion per cui addebitava la separazione alla attesa la Pt_1 consumata infedeltà nei confronti del . CP_1
Veniva disposto l'affidamento condiviso del minore e revocata l'assegnazione della casa coniugale vista la scelta della di non rientrare nella casa familiare a causa degli arredi ritenuti inidonei, Pt_1 fatto che determinava una cesura con l'habitat domestico del bambino.
In ordine alle statuizioni economiche, invece, il Tribunale riteneva di confermare a carico del il CP_1 contributo al mantenimento del minore con partecipazione dei genitori nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per il figlio, secondo il Protocollo in vigore nel Tribunale di Trani.
2. Avverso la sentenza di prime cure ha interposto gravame come in epigrafe Parte_1 chiedendo di:
“1) IN VIA PRELIMINARE, sospendere in toto e inaudita altera parte l'esecuzione della sentenza n.
761/2024, pubblicata dal Tribunale di Trani in data 24/04/2024, sussistendo i requisiti di legge;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 761/2024 emessa dal Tribunale di Trani,
Giudice Dott.ssa Maria Anna Altamura, nell'ambito del giudizio R.G. n. 4867/2017, pubblicata in data
24.04.2024, ai sensi del D.L. 179/2012:
- disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Barletta alla Via Toscanini n. 14 e relativi complementi di arredo in favore della Sig.ra e del minore;
intimando il Sig. Parte_1 [...]
al ripristino dello stato dei luoghi esistenti nel corso del matrimonio;
CP_1
pagina 4 di 8 - accertare e dichiarare l'addebito della separazione personale dei coniugi al sig. a ai CP_1 sensi dell'art. 151 co. 2 c.p.c., per violazione tanto del dovere di assistenza morale e materiale ex art.143 c.c.;
3) condannare il Sig. alla rifusione delle spese e delle competenze del doppio grado di CP_1 giudizio, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria.” (cfr. testualmente dalle conclusioni dell'atto di appello).
Il gravame veniva affidato a due motivi.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva invocando il rigetto del gravame CP_1 con vittoria di spese.
Il Procuratore Generale concludeva per il rigetto del gravame.
Respinta la richiesta di inibitoria, all'udienza del 14.01.2025, la causa era riservata per la decisione sulle note conclusive depositate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello è infondato e va respinto.
4. Con il primo motivo di appello si deduce sull'“OMESSA, INSUFFICIENTE E
CONTRADDITORIA MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA
(sulla scelta della di non rientrare nella casa coniugale) OVVERO, SUBORDINATAMENTE, Pt_1
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORMA DI DIRITTO (art. 115 c.p.c.)” (cfr. testualmente dall'atto di appello).
L'odierna appellante ritiene errata la valutazione compiuta dal Tribunale perché a suo dire avrebbe travisato le risultanze documentali e fattuali non considerando che la casa coniugale era inabitabile e inagibile sicché non poteva essere addebitato alla di non voler abitare presso l'immobile in Pt_1 questione. Significava che attese le condizioni della casa, le spese (euro 14.000,00) necessarie per il suo ripristino erano per lei insostenibili visto che lei era priva di occupazione lavorativa e beneficiava del solo importo utile al mantenimento del figlio minore. Precisava che “…l'immobile de quo era oggettivamente ed incontrovertibilmente “inabitabile ed inagibile per colpa e responsabilità del ” CP_1
e tale elemento è stato da sempre denunciato “…omissis… anche a verbale di udienza del 23.05.2022, accertato dapprima con la sentenza del giudizio di primo grado, così come indicato in sede di comparsa conclusionale e poi da ultimo con la sentenza della Corte D'Appello di Bari n. 563/2024 del
pagina 5 di 8 15.04.2024 emessa contestualmente al giudizio di separazione giudiziale...omissis…” (cfr. atto di appello).
Il motivo è infondato.
La mancata assegnazione della casa coniugale alla non risiede tanto nella 'scelta' della Pt_1 predetta di non rientrare in quell'immobile quanto nella conseguenza che il mancato rientro ha determinato. Invero, il Tribunale ha chiarito che “la scelta della di non rientrare nella casa Pt_1 familiare, nella attesa che fosse arredata dal , dopo sei anni, ha reciso il legame del minore CP_1
con detta abitazione, che non può più ritenersi habitat domestico del bambino, non essendo più Per_1 il centro intorno al quale si irradiano le consuetudini di vita e i legami sociali del minore.” (cfr. testualmente sentenza di prime cure).
Tale premessa impedisce di dare risalto alla distinta decisione emessa da questa Corte in altro giudizio
(con cui sono stati riconosciuti i danni causati dal non consentendole di fruire Parte_2 dell'abitazione assegnatale) perché la decisione contenuta nell'impugnata sentenza di non assegnare alla appellante la casa coniugale risiede essenzialmente nel fatto (oggettivo) del reciso legame del minore con quella abitazione.
Le ragioni della scelta di non rientrare in quella casa da parte della , anche ove fosse Pt_1 definitivamente accertato che siano da addebitare al CC (la sentenza di appello invocata dall'appellante sopra menzionata è stata nel frattempo impugnata con ricorso per Cassazione), possono semmai determinare una responsabilità risarcitoria ma non possono attingere la ragione effettiva della decisione di non assegnare l'immobile per la collocazione del figlio minore. L'assegnazione sarebbe per giunta inutile se, come ha allegato la , quell'immobile non è abitabile e dunque presso di Pt_1 esso non sarebbe possibile collocare il figlio minore, Per_1
Il motivo è quindi respinto.
5. Con il secondo motivo di appello si deduce sull'“OMESSA, INSUFFICIENTE E
CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA
CONTROVERSIA (sull'addebito della separazione e sull'intollerabilità del rapporto coniugale)
OVVERO, SUBORDINATAMENTE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORMA DI
DIRITTO (ex artt. 143- 151 c.c.” (cfr. testualmente dall'atto di appello).
Significa l'appellante che i procedimenti penali relativi alle violenze denunciate a carico del sono CP_1 stati tutti transatti nel corso del giudizio di primo grado per ragioni di mera opportunità ma che a pagina 6 di 8 supporto delle segnalate violenze vi sarebbero le dichiarazioni rese dai testi e Tes_1 Tes_2
, genitori della , direttamente a conoscenza dei fatti di causa, che hanno confermato
[...] Pt_1 sia la sudditanza economica della figlia, sia gli atti di violenza fisica e psicologica subiti da lei. Ciò confermerebbe la causa della rottura matrimoniale da individuarsi, a dire dell'appellante, unicamente nella condotta del . CP_1
Il motivo è infondato.
L'istruttoria svolta1 in prime cure, lungi dall'aver condotto alla prova della sudditanza economica della rispetto al , non ha neppure consentito di provare il compimento di atti di violenza fisica Pt_1 CP_1
o psicologica da parte di lui nei confronti di lei, atti che sarebbero stati alla base della crisi coniugale, come asserito dall'appellante. Gli elementi di prova acquisiti ed analizzati puntualmente dal Tribunale hanno consentito di provare, piuttosto, che la causa della rottura matrimoniale risiede nella relazione extraconiugale che la intratteneva con tale che, in numerose occasioni, si sarebbe Pt_1 Persona_2 introdotto nell'abitazione familiare subito dopo che il usciva per andare in campagna. E che la CP_1
intrattenesse con il predetto una frequentazione in orari non consoni e incompatibili con una Pt_1 semplice amicizia, è provato anche dalle ulteriori testimonianze raccolte dal Tribunale e, fra esse, tutte coerenti fra loro, spicca quella (pure valorizzata dal Tribunale) della teste escussa Testimone_3 all'udienza del 13.9.2019, che riferiva che la stessa le aveva riferito di frequentare un'altra Pt_1 persona all'insaputa del marito.
Tali elementi di prova consentono di confermare pienamente il giudizio del Tribunale che, con motivazione esauriente, ha ascritto la rottura del rapporto matrimoniale alla violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della addebitandole quindi la separazione. Ed allora, in disparte le Pt_1 dichiarazioni dei genitori dell'appellante (riportate nel libello introduttivo come elementi distonici rispetto alla sentenza impugnata ma che, per quanto detto, sono tutt'altro che univoche nel senso prospettato dalla ), gli elementi probatori a disposizione militano univocamente per la Pt_1 correttezza della decisione di prime cure nel senso dell'addebito della separazione alla condotta della donna.
Né, a confutazione, può invocarsi l'intervenuta remissione delle querele da parte della dal Pt_1 momento che, piuttosto, vi è in atti pronuncia assolutoria per uno dei reati dalla stessa denunziati a 1 I genitori della non hanno testimoniato in modo univoco e coerente le circostanze addotte dalla figlia a Pt_1 fondamento della richiesta di addebito. pagina 7 di 8 carico del . Va comunque in proposito rammentato che la remissione della querela impedisce CP_1
l'esame del merito dell'accusa e, rendendo improcedibile il reato, non consente la cognizione sul fatto e neppure, quindi, di effettuare il giudizio di prevalenza dell'eventuale più favorevole formula di proscioglimento. Nessuno scrutinio di merito degli addebiti mossi al CC è stato compiuto e pertanto, alle remissioni indicate dall'appellante, non può attribuirsi alcun valore probatorio nel senso auspicato della prova delle condotte violente o minacciose denunciate dall'appellante.
Anche questo motivo di appello è pertanto respinto con assorbimento di ogni altra questione.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza, esse possono essere liquidate nei valori minimi, secondo il valore della controversia (scaglione indeterminabile - complessità bassa), in ossequio alle prescrizioni di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1
avverso la sentenza n. 761/2024, pubblicata il 24.04.2024 dal Tribunale di Trani CP_1 nella causa iscritta al n. R.G. 4867/2017, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
2. condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore di Parte_1 dell'appellato, spese che si liquidano per compensi in euro 4.996,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. pone, inoltre, a carico dell'appellante anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore Maria MITOLA
Maria Grazia CASERTA pagina 8 di 8