Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 17/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 360/2020
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile n. 360/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n. 389/2020 resa il 9.11.2020
dal Tribunale civile di Larino in composizione monocratica, pubblicata il 17.11.2020 a conclusione del giudizio n. 115/2018 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a precetto”, vertente tra
F.LI MO SA di LI GE & C., c.f./P.iva 00309220705, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in San Salvo, v. Portanova n. 13 presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Mancini e Teresa Scaletti Mancini che la rappresentano e difendono per procura in calce all'atto di appello.
-APPELLANTE-
e
presso lo studio dell'avv. Vincenzo Antonello Centra, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico
Maria Torresani e Alessia Avigni per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
-APPELLATO -
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 29.05.2024
entro i termini perentori assegnati con decreto del 26.04.2024.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 30 maggio 2024, assegnati alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
FATTO
Con atto di precetto notificato in data 23.01.2018, l'ing. ON intimava alla società F.LI MO
SA di LI GE & C. il pagamento della somma di € 12.031,19 in forza della sentenza n.
1040/2017 con la quale il Tribunale di Mantova aveva condannato la Società alla rifusione in favore del ON delle spese del procedimento, liquidate in € 9.800,00, oltre accessori.
Con citazione notificata il 2.02.2018 la società intimata proponeva opposizione avverso l'atto di precetto, evocando in giudizio l'ingegnere avanti il Tribunale di Larino e, non contestando il credito precettato, assumeva che l'intimante era debitore dell'opponente della somma di € 10.431,00 da porsi in compensazione con quella indicata nell'atto di precetto opposto, e ciò per le causali indicate in atto di citazione.
Si costituiva in giudizio l'ing. ON contestando tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito.
La causa era istruita mediante l'acquisizione di documenti, l'interrogatorio formale deferito all'opposto e l'assunzione di prove testimoniali.
All'esito, con sentenza n. 389/2020 l'adito Tribunale di Larino rigettava l'opposizione con spese di lite a carico dell'opponente. Con citazione notificata il 13.12.2020 e iscritta a ruolo il 22.12.2020, la F.LI MO SA di LI
GE & C. ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, per i motivi di seguito precisati,
chiedendone l'integrale riforma e l'accoglimento dell'opposizione proposta in prime cure, con il favore delle spese.
Con comparsa del 25.02.2021, si è costituito l'appellato, eccependo in rito l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. e chiedendone comunque il rigetto nel merito, vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si evidenzia che, con ordinanza del 9.03.2023, cui si rinvia, il Collegio ha reputato non sussistenti i presupposti per la chiesta pronuncia di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. (cd. “filtro in appello” introdotto dalla lett. a), comma 1, dell'art. 54 D.L. n. 83/'12,
convertito con modificazioni, dalla L. n. 134/'12); con la stessa ordinanza la richiesta di prova testimoniale, avanzata da parte appellante, non è stata accolta in quanto ritenuta inammissibile e la
CTU chiesta dall'appellante è stata reputata superflua e non rilevante ai fini della decisione.
Tanto premesso, quanto al merito, propriamente, nel primo motivo di impugnazione la Società
appellante ha dedotto che la sentenza gravata sarebbe viziata per: “Difetto di motivazione – Omesso
esame dei fatti decisivi”.
Dunque l'appellante eccepisce in primo luogo l'illegittimità della sentenza impugnata perché a suo dire genericamente motivata.
L'eccezione è infondata.
Con la sentenza n. 389/20 il Tribunale di Larino ha rigettato la domanda di parte opponente,
argomentando che l'istruttoria, documentale e testimoniale, ha provato sia che l'ing. ON è stato solamente direttore dei lavori del cantiere OC SA, sia l'inesistenza di qualsivoglia rapporto tra lo stesso e la società F.LI LI per qualsivoglia lavoro, con la conseguenza che nulla è comunque dovuto dal ON alla LI per alcun motivo, titolo e/o ragione. Si evidenzia, sul punto, che con le modifiche introdotte dalla L. 69/09, il legislatore ha inteso sancire l'obbligo di motivazione consistente nell'insieme delle ragioni che giustificano la statuizione del giudice sì da consentire alle parti di comprenderne i motivi.
La motivazione deve essere sufficiente, nel senso che deve contenere ragioni oggettivamente idonee a giustificare la decisione;
logica, ossia coerente nelle diverse argomentazioni in cui essa si articola,
anche in relazione al dispositivo;
ordinata, in quanto la legge prescrive che nella motivazione debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise.
Solo la totale mancanza della motivazione è causa di nuLItà della sentenza in quanto non adempie alle finalità che la legge attribuisce alla stessa, e non è il caso di specie: infatti il Tribunale, nella decisione impugnata non ha fatto altro che applicare i principi dell'onere della prova. Non era infatti necessario un ragionamento giuridico particolarmente complesso per argomentare, sulla base delle univoche risultanze istruttorie complessive, che la F.LI LI non è creditrice di alcunchè nei confronti del ON;
il tutto è molto chiaro ed evidente e nessun elemento ed argomento è stato trascurato dal decidente.
Si palesano, dunque, prive di fondamento le doglianze dell'appellante in merito alla asserita genericità
della motivazione, non ricorrendo la stessa nel caso di specie.
Il primo giudice, infatti, in osservanza della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto consentita dall'art. 132 c.p.c. ha precipuamente indicato la ragione precisa ed esatta in base alla quale ha ritenuto di dover rigettare l'opposizione e le ragioni sulle quali è basato il suo convincimento,
ovverossia le risultanze dell'istruttoria documentale testimoniale;
pertanto all'appellante è stato largamente consentito di comprendere i motivi della decisione.
In ordine poi alla ricostruzione dei fatti addotti dall'opponente a sostegno della opposizione, si evidenzia che tutto quanto affermato dalla soc. F.LI LI, in merito ad un asserito credito vantato nei confronti del ON, costituisce affermazione priva di consistenza, che non ha trovato alcun riscontro nell'istruttoria esperita. L'ing. ON, infatti, fin dal suo primo atto difensivo, ha contestato in modo preciso l'esistenza di qualsivoglia credito asseritamente vantato dalla F.LI LI nei suoi confronti, non essendo mai stato committente di alcunchè verso quest'ultima. Risulta, infatti che nessun lavoro è mai stato eseguito dall'opponente a favore del ON, con la conseguenza che nessun rapporto obbligatorio e nessuna ragione di credito è mai sorta in capo alla F.LI LI verso l'opposto.
Peraltro, l'asserito credito della F.LI LI si fonderebbe, come anche riaffermato dall'appellante a pag. 3 riga 3 della citazione in appello, solo ed esclusivamente su una nota del 30.04.2014, invita il
21.11.2017, missiva debitamente contestata. Gli unici lavori dei quali l'ing. PA ha dimostrato di aver contezza tra queLI menzionati nell'anzidetta nota, alla quale l'impugnante fa riferimento,
riguardano queLI realizzati dalla OC SA sulla scorta della Convenzione in Confine 4.11.13 Rep.
193.347 dr.ssa Besana (doc. 6 giudizio di primo grado): “demolire e ricostruire …la recinzione in
muro pieno a delimitazione dell'area cortilizia di proprietà dei sigg. EL NE e EL
RO (cfr.pag. 3). La citata Convenzione di Confine, a pag. 3, ha previsto poi la facoltà dei sigg.
EL di “… usufruirne la facciata verso la propria area per realizzarvi fiorire, appoggiarvi
attrezzi, tinteggiarla con colori abbinati a queLI della propria abitazione … le fioriere potranno
essere al massimo due, con dimensione e ubicazione come da elaborati grafici allegati”.
Dunque emerge che l'appellato è stato solo direttore dei lavori del cantiere OC SA e ha eseguito la sola demolizione e ricostruzione del muro delimitante la proprietà OC SA e EL;
mai si è
occupato di lavori che i sigg. EL hanno eseguito sulla loro proprietà, come ad esempio fioriere o giardino. Tutta la documentazione prodotta (istruttoria documentale a cui fa riferimento il
Tribunale) mostra, pertanto, in maniera chiara, la totale estraneità del ON a qualsivoglia rapporto obbligatorio tra lo stesso e la soc. F.LI LI, circostanza poi confermata dall'istruttoria testimoniale.
Nel secondo motivo di appello la F.LI LI lamenta il “Malgoverno delle prove documentali
raccolte -Manifesta illogicità - omesso esame di fatti decisivi”. La società assume che il giudice di primo grado avrebbe rigettato l'opposizione facendo riferimento all'istruttoria documentale/testimoniale, senza altre spiegazioni, con il conseguente vizio del totale difetto di motivazione.
Le doglianze sono prive di pregio: la motivazione , come già dianzi esposto, si palesa chiara e comprensibile;
l'opposizione è stata rigettata in quanto dall'istruttoria, documentale e testimoniale, è
emerso sia che l'ing. ON è stato solo direttore dei lavori del cantiere OC SA, sia l'inesistenza di qualsivoglia rapporto tra il ON e la F.LI LI per qualsivoglia lavoro, con la conseguenza che nulla è comunque dovuto dal ON alla LI la quale, in quanto parte attrice, era essa tenuta a provare le proprie ragioni, ovverossia il controcredito opposto in compensazione, onere che, ex art. 2697 comma 1 c.c. non è stato assolto dall'opponente.
Lamenta poi l'appellante un malgoverno di prove documentali trascurando però il fatto che nessun documento ha mai prodotto a sostegno delle proprie pretese creditorie (nessun contratto, nessun fattura, nessuna descrizione dei lavori ecc.).
Al contrario, dalla documentazione prodotta dall'opposto, emerge chiaramente l'inesistenza di qualsivoglia rapporto obbligatorio tra le odierne parti in causa: per quanto concerne i lavori che la
OC SA ha realizzato nell'ottobre 2014 in conformità alla citata Convenzione (doc. 6 di primo grado), il ON ha preso posizione fin dall'origine, provando come per gli stessi la committente fosse la OC SA e come la committente li abbia già a suo tempo pagati (cfr. doc. 11 primo grado), sulla scorta dell'elenco delle opere inviato dalla LI SA il 28.10.2014 (pag. 3 del doc. 7 di primo grado)
da inserire nel SAL da redigersi (docc. 8 e 9 di primo grado): risulta dunque pienamente provato che tali lavori sono stati commissionati dalla OC SA e da questa paga, mentre il ON non è mai stato committente di alcunchè nei confronti dell'opponente che, anche documentalmente, non ha assolto al proprio onere probatorio. Ne consegue, data l'univocità di tali risultanze, la logicità nella valutazione operata dal giudice a quo.
Nel terzo motivo di appello la società F.LI LI critica la sentenza per “Violazione dell'art. 2697
c.c. – Omesso esame di fatti decisivi – Malgoverno delle prove testimoniali – Difetto di motivazione. Afferma l'appellante che l'opposizione sarebbe fondata, a livello documentale, non avendo il ON
disconosciuto di essersi occupato dei lavori per cui è causa e per come indicati nella nota 30.04.14,
né di averne contestato i prezzi, ma solamente che gli stessi non fossero a suo carico.
Ma al riguardo si rammenta che il merito della vertenza incardinata da parte opponente era proprio questo: il ON ha dimostrato che nessun rapporto obbligatorio si è mai instaurato con la opponente.
In merito ai lavori che la OC SA ha realizzato nell'ottobre 2014 in conformità alla menzionata
Convenzione, il ON ha infatti adeguatamente provato come per gli stessi la committente fosse la soc. OC SA, e come la committente li avesse già a suo tempo pagati (doc. 1). Palesemente
infondata è poi l'affermazione dell'appellante che sostiene che tutta la documentazione sia a favore di parte opponente, quando in realtà la stessa dimostra quanto sempre allegato dal ON, ossia la sua totale estraneità a qualsivoglia rapporto obbligatorio con la F.LI LI la quale, come già detto, nulla ha prodotto a sostegno delle proprie inconsistenti pretese.
Anche l'istruttoria testimoniale tenutasi all'udienza del 6.11.2019 ha confermato l'insussistenza di qualsivoglia pretesa creditoria della società F.LI LI SA nei confronti dell'ing. ON e ciò in maniera univoca e scevra da dubbi.
In merito al quarto motivo di impugnazione, rubricato “Violazione dell'art. 246 c.p.c.”, si evidenzia che l'asserita violazione andava eccepita e riproposta a pc in primo grado, ciò che non è avvenuto,
trattandosi di nuLItà relativa, di conseguenza è inammissibile (S.U. 2013/ n. 21670 e 2016/n. 16290);
peraltro l'appellante non ha chiarito il motivo per il quale il teste EL fosse incapace a testimoniare, non avendo alcun interesse nella vertenza. A nulla rileva a tal fine che lo stesso fosse il proprietario del giardino nel quale sono stati seguiti i lavori se non per provare che di questi l'appellato non era il committente, come in effetti è chiaramente emerso.
Si precisa, infine, che se il teste LU non è stato escusso è perchè l'attuale appellante, con ordinanza del 12.02.20, è stata dichiarata decaduta dalla relativa prova per la mancata sua citazione.
Per tali ragioni l'appello va respinto. Le spese processuali del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, come in dispositivo, in base al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva,
di trattazione e decisionale, in causa di valore indeterminabile – complessità bassa.
Non emergono i presupposti della mala fede o colpa grave per la condanna dell'appellante per lite temeraria, richiesta dalla parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 360/2020 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata il 13.12.2020 da F.LI
MO SA di LI GE & C. nei confronti di ON ing. Iosè, avverso la sentenza n.
389/2020 resa il 9.11.2020 dal Tribunale civile di Larino in composizione monocratica, pubblicata il 17.11.2020 a conclusione del giudizio n. 115/2018 R.G., ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante, in persona del legale rappresentante p.t., al rimborso delle spese processuali del grado in favore della parte appellata che determina in complessivi €
7.492,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
co. 1 – quater del D.P.R. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 3.01.2025
Il Consigliere est. – Dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico