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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 08/05/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1274/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1274/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAFFAELLA Parte_1 C.F._1
ANZIVINO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FULVIA Controparte_1 C.F._2
BALDASSARRE, giusta procura in atti,
RESISTENTE
AVV. MARIAGRAZIA BALDACCI, quale curatrice speciale dei minori , Persona_1 [...]
E , Persona_2 Controparte_2
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 31.3.2022 ha agito nei confronti del coniuge Parte_1 [...]
formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“ Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, dichiarare la separazione personale dei coniugi
e previo determinare, con proprio provvedimento: Parte_1 Controparte_1
1. pronunci la separazione persone dei predetti coniugi per fatto addebitabile al sig. CP_1
per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
[...]
2. autorizzi i coniugi a vivere separati, fermo restando l'obbligo di reciproco rispetto;
3. assegni la casa coniugale, sita in Cepagatti (PE) alla via B. Profeta n.22, al sig. CP_1
[...]
4. autorizzi la sig.ra a trasferire la propria residenza altrove, unitamente ai figli;
Parte_1
5. stabilisca che, nel momento in cui la sig.ra reperirà una nuova soluzione abitativa, il sig. Pt_1
dovrà concorrere, nella misura del 60%, al pagamento degli importi dovuti per il CP_1
godimento della casa.
6. affidi, in via esclusiva i minori alla madre con diritto di visita del padre attraverso le modalità protette che riterrà opportune;
7. stabilisca la misura del mantenimento per i tre figli minori a carico del sig. Controparte_1
che, in questa sede, si indica nell'importo mensile minimo di € 750,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annualmente secondo l'indice ISTAT;
8. ponga le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori per il 50% ciascuno, così come descritte
e secondo le modalità dettate dal “Protocollo Famiglia”, elaborato dal Tribunale di Pescara “.
Essendo stato emesso inaudita altera parte nei confronti del un ordine di protezione, il CP_1
resistente si è costituito in giudizio con apposita memoria, depositata in data 20.4.2022, nella quale ha chiesto la revoca di detto ordine e reso le seguenti ulteriori conclusioni:
“ …2) pronunciare la separazione dei coniugi, in assenza di addebito, autorizzando gli stessi vivere separati;
3) assegnare la casa coniugale al Sig. , autorizzando la Sig.ra Controparte_1 Parte_1
al cambio di residenza;
4) stabilire l'affidamento condiviso dei minori, con diritto di visita alle condizioni indicate in narrativa al punto 2, paragrafo b);
pagina 2 di 13 5) stabilire il versamento dell'importo di € 450,00 mensili a carico del Sig. in Controparte_1 favore dei figli minori a titolo di quota dell'assegno unico universale, entro la fine di ogni mese solare, con ripartizione delle ulteriori spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale;
6) con vittoria di spese e competenze del giudizio. “.
All'esito della comparizione delle parti e dell'ascolto dei minori con assistenza di consulente tecnica d'ufficio (psicologa) il Presidente del Tribunale ha confermato il provvedimento reso inaudita altera parte (ordine al della cessazione delle condotte pregiudizievoli da lui posta in essere, cioè CP_1
di comportamenti aggressivi, anche nei confronti della prole, proseguiti anche con ripetute chiamate, pedinamenti, insulti, minacce di morte, intervallati da accorate richieste di riconciliazione, seguite ancora da atti intimidatori, minacce e insulti anche davanti al luogo di lavoro della moglie;
ordine al
[...]
di non avvicinarsi all'abitazione ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente, in CP_1
particolare il suo luogo di lavoro e di avvicinarsi ai figli minori, ma autorizzando il resistente a vedere i figli per un'ora e mezza al giorno due volte la settimana in forma protetta tramite i Servizi Sociali del
Comune di Cepagatti, disponendo l'affido condiviso tra i genitori dei tre figli con collocamento presso la madre nella casa familiare di Via Sulmona n.7 in Manoppello Scalo (PE) e attribuendo alla ricorrente il 100% dell'assegno unico universale per i figli.
All'esito di ulteriori udienze della fase sommaria il Presidente del Tribunale ha pronunciato in data
16.6.2022 la seguente ordinanza:
<< Premesso che, all'esito dell'istruttoria, ferma la comune intenzione della coppia di voler pervenire alla separazione, ma con domanda di addebito da parte ricorrente: a) la ha chiesto, ex artt. 342 bis e ter c.c. e 8 Legge 104/2001, Parte_1 Per_ Per_ la cessazione della condotta pregiudizievole del marito nei confronti di moglie e tre figli minori, e , CP_2 prescrivendogli di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dagli stessi, a1) l'affido super-esclusivo dei minori alla madre, con autorizzazione al cambio di residenza per sé e per i minori presso l'abitazione presa in locazione in Manoppello
alla via Cavour n. 10, a2) esercizio del diritto di visita paterno in forma protetta, valutando l'opportunità, anche attraverso la richiesta di parere ai Servizi Sociali competenti per territorio, di far riprendere detti incontri solo dopo un adeguato percorso di preparazione specifica ed individuale del padre, della madre e degli stessi figli ad opera di personale specializzato operante presso i Servizi, a3) lasciando alla ed ai nonni paterni la facoltà di regolare autonomamente il diritto di Pt_1 visita con i nipoti, in caso di contestazione, agendo giudiziariamente quest'ultimi per reclamarlo, a4) mantenimento per la prole da parte del padre di euro 1.000,00 (e non più di euro 750,00 come richiesto con il ricorso), oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Pescara ed intero Assegno Unico a favore della ricorrente, dovendosi tener conto del costo dell'abitazione presa in locazione, a5) ordinandosi al , sin d'ora, la rimozione di foto dei CP_1 figli minori da ogni social a lui appartenente (facebook, instagram, tik tok etc. etc.). b) il avendo Controparte_1 invece richiesto, oltre al rigetto di tutte le pretese inerenti la domanda cautelare ex artt. 342 bis e ter c.c., comunque assorbita dalla misura cautelare adottata in sede penale, b1) l'affido condiviso dei figli, con rigetto dell'affido super- esclusivo avanzato da controparte, assegnazione della casa familiare alla madre, b2) regolare diritto di visita paterno, in ogni caso richiedendo la prosecuzione degli incontri padre-figli a mezzo Servizi Sociali superando l'interruzione verificatasi a pagina 3 di 13 maggio 2022 per via della misura cautelare penale e non opponendosi al contestuale espletamento di un eventuale percorso individuale delle parti, b3) mantenimento a suo carico dei figli nella misura corrispondente della metà dell'importo dell'Assegno Unico di sua spettanza pari ad euro 350,00 (700,00.2), oltre il 50% spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Pescara, b4) opponendosi alla immotivata richiesta di controparte relativa alla rimozione delle foto dei minori dagli indirizzi social del resistente ed alla richiesta di revoca del diritto di visita dei nonni, b5) apposizione di vincolo sul
Per_ libretto postale intestato alla figlia con conseguente prelievo solo congiunto da parte dei genitori;
premesso ancora che si perviene in questa sede ad unica decisione relativa sia ai provvedimenti ex art. 342 bis e 342 ter c.p.c. che inerenti la decisione presidenziale sulla separazione;
ritenuto che
vada confermato quanto già stabilito in corso di procedura, con le seguenti modifiche ed alla luce delle presenti motivazioni, all'esito: - dei provvedimenti immediati assunti inaudita altera parte ed in corso di istruttoria che portavano, organicamente considerati, all'adozione del provvedimento di separazione, con provvisori, ordine di cessazione delle condotte pregiudizievoli in danno di moglie e figli da parte del resistente, divieto di avvicinarsi alla attuale abitazione ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente, in particolare il suo luogo di lavoro e di avvicinarsi ai figli minori, affido condiviso dei minori e collocamento presso la madre, con diritto di visita paterno protetto a mezzo S.S. e mantenimento degli stessi, - dell'audizione delle parti e dell'ascolto, con l'ausilio di psicologa infantile, dei tre figli della coppia;
– dell'acquisizione di ulteriore documentazione come richiesta e/o prodotta, anche con acquisizione diretta da parte dell'Ufficio presso i C.C.; dato atto che i Servizi Sociali sospendevano gli incontri protetti padre-figli a seguito, come vedremo più avanti, di adozione, in data 19.5.2022, di misura cautelare della custodia cautelare in carcere da parte del Gip del Tribunale nei confronti del
[...]
poi tramutati in arresti domiciliari;
CP_1 rilevato che con decorrenza 1.6.2022 parte ricorrente ha preso in locazione un appartamento per sé e per le figlie in
Manoppello con canone di euro 350,00 al mese;
tutto ciò premesso considerato, innanzitutto, sotto il profilo processuale, quanto alle registrazioni di conversazioni telefoniche provenienti dalla successive all'ultimo e definitivo allontanamento di casa della ricorrente assieme ai Pt_1 figli del 4.2.2022, che tali registrazioni possono ben costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa;
disconoscimento che deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta (giurisprudenza consolidata da ultimo: Cass. 1250/2018, Rv. 647355 – 01, Cass. n.
5259/2017, Rv. 643180-01, Cass. 18507/2016, Rv. 641190 -01); che, ebbene, parte resistente, sin dalla memoria di costituzione, ha ammesso le intervenute conversazioni telefoniche registrate e relativo tenore, limitandosi ad affermare trattarsi di comprensibili diverbi tra le parti ed in particolare tra due persone che stanno ponendo fine ad una lunga relazione sentimentale, con ogni conseguente e ragionevole sentimento di rancore o delusione (pag. 17); rilevato che quanto dedotto in fatto dalla nel ricorso introduttivo e all'udienza 21.4.2022 è da ritenere rispondente Pt_1 al vero, avendo questa evidenziato che: - sin dall'inizio del matrimonio il marito, preso da attacchi improvvisi di ira legati secondo lei, al suo problema psichiatrico, le aveva messo le mani addosso senza motivo come stringerle le mani al collo
(tanto da determinare la reazione del marito della sorella e far scattare una colluttazione tra i due), Parte_2 prenderla a schiaffi, tirarle i capelli, il tutto spesso alla presenza dei bambini terrorizzati, ma anche bucato le gomme dell'autovettura, di recente tamponandola mentre guidava la macchina, presente il figlio sul mezzo;
in più occasioni, CP_2 pagina 4 di 13 anche in precedenza, pedinandola, - tali episodi non erano stati da lei mai denunciati per paura, essendo letteralmente terrorizzata, - aggiungeva, a domanda dell'Ufficio, all'esito dell'ascolto dei minori all'udienza del 29.4.2022 che “il marito era solito abbinare agli psicofarmaci prescritti dalla (IL ) l'alcool. In genere liquori Pt_3 Pt_4 forti tipo Rum, Stock e Vodka specie la sera dopo cena. Ricordo che qualche settimana prima che io andassi via di casa l'ultima volta a febbraio, mio marito si è bevuto un'intera bottiglia di stock”; - nell'ultima occasione del 4.2.2022, il marito, dopo aver inveito contro di lei ed i figli, si era messo a buttare fuori dal balcone tutti gli indumenti dei ragazzi, per poi Per_ munirsi di un coltello da cucina ed urlare “basta mi taglio le vene”, con drammaticamente colpita da un attacco di panico (rimasta di ghiaccio vicino alla scrivania senza muoversi per dieci minuti, con il mento che tremava, balbettando, senza riuscire ad esprimere parola e poi dire “mamma io non ce la faccio più, andiamo via di casa perché io qui non ci voglio più stare”), - il , inoltre, dopo il suo allontanamento di casa con le figlie, si era recato anche più volte al CP_1 lavoro a disturbarla dicendole, nel cortile della scuola d'infanzia frequentato anche dai bambini, che non voleva la separazione e, di fronte alla sua risposta negativa, andare via sgommando, con una mamma che rimaneva impaurita;
numerose erano poi le telefonate del mentre si trovava in asilo prima sul cellulare ed in mancanza di risposta CP_1 sull'utenza dell'asilo; tra l'altro tutto il personale dell'asilo sapeva benissimo di come aveva vissuto questi ultimi anni di matrimonio in quanto la vedevano arrivare sempre piangendo, agitata, riferendo dei suoi problemi familiari;
- dal momento del suo allontanamento a febbraio e sino alla notifica del ricorso era stata tartassata di telefonate e di messaggi whatsapp, anche di notte;
ritenuto che tale ricostruzione del rapporto matrimoniale intrinsecamente coerente e logicamente plausibile, trova in primo luogo riscontro nelle ben utilizzabili registrazioni telefoniche menzionate, le stesse non avendo certo il contenuto di banali discussioni coniugali come attribuitele dal;
emergendo, infatti, dalle stesse evidente, il pesante clima familiare CP_1 esistente, di sicuro tipico, come sostenuto dalla ricorrente, del drammatico svilupparsi dell'intero rapporto matrimoniale nel corso degli anni, probabile conseguenza in primo luogo delle mal curate problematiche psichiatriche del marito;
che dette registrazioni, tutte dai toni, da parte del , nettamente alterati e sopra le righe, infarcite di espressioni CP_1 volgari: - dimostrano come questi tuttora non stia affatto bene, essendo lui stesso ad affermarlo: “sto male e tu te ne Pt_1 sei sbattuta altamente per 14 anni!!!” (3° registrazione telefonica), “….potevo cambiare…ma non mi ha dato la possibilità…” (1° registrazione), in presenza di una patologia psichiatrica che aveva portato il resistente, come da lui stesso dichiarato, ad un ricovero per circa tre settimane, nel 2017, presso la struttura specializzata “Ville Di Nozzano” di Lucca;
- confermando in più punti la versione dei fatti della ricorrente: -- in relazione all'episodio del 4.2.2022 l'uomo ammettendo:
“Ho sbagliato .”, -- inveendo e ripetendo più volte ”Tu per me sei morta...sei morta…ti faccio la guerra……..” e, Per_3 Per_ di fronte alla moglie che lo apostrofa “quante volte si è trovata a difendermi che mi alzavi le mani...”, ammette ancora
“ hai ragione”; non nega neppure l'episodio presso l'asilo d'infanzia ove lavora la nei termini riferiti nella Pt_1 telefonata e ribaditi dalla stessa a verbale nel corso dell'udienza del 21.4.2022 (uscita sgommando con l'auto dal cortile della scuola utilizzato da personale genitori e bambini) affermando più volte “io faccio che cazzo voglio…” e poi proseguire sempre ripetendo “io sono capace di tutto…devi avere paura …tu per me sei morta”; per poi, di fronte all'intento della moglie di separarsi rivolgendosi all'avvocato “non mi frega un cazzo della legge e di niente.. tu sei pazza” (1° registrazione telefonica); avendo anche modo di manifestare la propria ingiustificata gelosia in una occasione in cui i figli sono con lui ed i nonni paterni aggiungendo: “sei libera questa sera, puoi trombare come cazzo ti pare” (2° registrazione), chiaro movente del suo agire violento specie dopo l'allontanamento definitivo della moglie di casa;
ritenuto che
le dichiarazioni della hanno trovato ulteriori ampi ed univoci riscontri: - nella disposta, motivata Pt_1 misura cautelare da parte del Gip del Tribunale della detenzione in carcere (poi commutata in arresti domiciliari, con divieto pagina 5 di 13 di comunicazione con terzi salvo genitori ed autorizzazione a comunicazioni inerenti eventuali incontri con i figli minori,
nei limiti di quanto stabilito dal giudice competente) per i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza privata ed atti persecutori addebitati al in danno di moglie e figli sino al 7.5.2022, - nella relazione di servizio dei Carabinieri CP_1 della Stazione di Cepagatti del 19.3.2022 acquista agli atti, relazione redatta in occasione del probabile ennesimo diverbio tra i coniugi, in presenza della prole minore, e fermo intento della donna di allontanarsi di casa con i figli, risultano essere
[... intervenuti i C.C constatando che: a) la affermava di voler andare via di casa per via dei comportamenti del Pt_1 impedita dallo stesso e di non averlo sino a quel momento denunciato per paura di una sua reazione violenta, b) il CP_1 marito, per sua stessa affermazione, si era opposto a che la moglie andasse via, c) constatando i militari che la Pt_1 presentava sul bicipite del braccio destro un livido secondo la donna causato dall'uomo nel tentativo di impedirle di chiamare i militari, d) inoltre rilevando che le ruote posteriori dell'auto familiare si presentavano sgonfie ed, a dire di quest'ultima, erano state bucate dal marito proprio per impedirle di andare via, - nell'arresto in flagranza del il CP_1
13.12.2016 per resistenza aggravata a pubblico ufficiale proprio a seguito di diverbio casalingo ed intervento dei Carabinieri della Stazione di Cepagatti che constatavano come questi fosse in stato di evidente ubriachezza;
procedimento chiuso con
Per_ Per_ sentenza di patteggiamento, - nelle fondamentali dichiarazioni rese dai tre figli minori della coppia (14 anni),
(11 anni) e (8 anni), in sede di ascolto all'udienza del 29.4.2022 sostanzialmente conformi al racconto della madre, CP_2 dichiarazioni considerate dalla psicologa assieme alla quale venivano ascoltati i minori “genuine accompagnate da eloquio adeguato all'età anagrafica circostanziate originali in quanto ogni minore racconta ciò che è conservato nella sua memoria come particolarmente toccante. Le deposizioni quindi, non sono standardizzate ma personalizzate”; tali dichiarazioni appaiono in effetti assolutamente corrispondenti al negativo clima familiare dettato da un genitore con sicure problematiche psichiatriche ed andamento dell'umore altalenante che non segue in realtà, da tempo, una valida terapia psicologica di sostegno ed adeguato trattamento farmacologico, situazione aggravata dall'uso in più occasioni di superalcolici;
in particolare: tutti e tre i figli, anche i due più piccoli hanno evidenziato i continui litigi in casa che non Persona_4 Per_ finivano dopo due giorni ( ) potevano durare più di due mesi ( , con il PA che urlava… strillava…(tutti e tre), Per_5 Per_ Per_ alzava le mani contro o la mamma, una notte prendendola per il collo ( , la attaccava al muro, la colpiva con sberle, le tirava i capelli, lanciando sedie ( , stava sempre sul divano, stava nervoso, non lavorava, si ubriacava, ha Per_5 Per_ anche una volta vomitato, e diceva che dovevano andare via ( ; -- così che mamma e figli si erano più volte allontanati di casa recandosi dai nonni materni a Manoppello, riferendo che era accaduto tante, tantissime volte, Per_6 Per_5 fornendo un numero preciso sette volte;
ma ogni volta tornando a casa in quanto la mamma sperava che migliorasse ma dopo alcune settimane tornava come prima e sempre beveva, non erano bei ricordi ( ); il PA diceva sempre cambio, Per_5 Per_ Per_ cambio, cambio, ma poi era sempre così ( , dicendo da tempo alla mamma di andare via ( ; -- in Per_5 occasione dell'ultimo allontanamento, descrivendo drammaticamente l'accaduto fatto di urla del padre, con loro figli che Per_ Per_ stavano attaccati all'armadio, tremava ( ma riferendolo anche , aggiungendo: “tremavo tantissimo non Per_6 mi era mai successo e PA si è fermato” avendogli la madre fatto constatare in quali condizioni si trovava la figlia);
Per_ buttando i panni dalla porta ( /balcone ( , chiarendo che la porta d'ingresso si apre sulla balconata Per_5 Per_5 Per_ munita delle scale di accesso;
per poi minacciare con il coltello il suicidio, tagliandosi le vene ( e;
- dopo Per_5
l'allontanamento di casa, continuamente messaggiando la madre ( ), pedinandola in macchina in almeno due Per_6 occasioni ed in una di queste tamponando la sua autovettura ( , l'unico presente in auto all'episodio dopo essere stato Per_6 prelevato dalla madre alla scuola calcio, ha usato la particolare espressione sbattuto contro la macchina che non è quello corretto di tamponamento usato della ricorrente e dalle sorelle che apprendevano dell'accaduto dalla madre e dal fratello;
aggiungendo il bambino che dopo averli tamponati, il padre era sceso e stava colpendo con un pugno il finestrino alla pagina 6 di 13 mamma che non apriva, per poi scusarsi); tenuto presente che: - dopo l'ascolto dei minori, la ha depositato Pt_1 articolato atto di querela in data 4.5.2022 presso il G.A.V. della locale Procura della Repubblica, riferendo quanto già in precedenza esposto, ma anche aggiungendo che, la sera alle ore 21,00 all'esito dell'intervenuto ascolto dei figli il 28.4.2022, Per_ il chiamava la figlia per telefono rivelandole, con tono, a suo dire, di rimprovero, di aver assistito tramite CP_1 monitor alla sua audizione e quindi di essere a conoscenza di quanto detto nei suoi confronti da tutti e tre i figli: il chè
Per_ generava una grave reazione emotiva in tutti i bambini ed in particolare in che dopo la telefonata si metteva a piangere, - a seguito della querela, il PM procedeva, tramite PG, ad articolata attività investigativa, ascoltando i genitori della ricorrente e l'amica , la coordinatrice scolastica Parte_5 Persona_7 Controparte_3 della scuola d'infanzia il cognato , i quali, ciascuno nel proprio ambito, hanno riferito Persona_8 Parte_2 de relato della ricorrente e/o conoscenza diretta della difficile ed alla fine assolutamente insostenibile vita familiare della coppia conseguenza della facile irascibilità e dei comportamenti violenti ed incontrollati del con drammatico CP_1 coinvolgimento dei tre figli, comportamenti seguiti, con l'ultima separazione di fatto, da una sua vera e propria attività di stolcheraggio, tale da far persistere ed aggravare il clima di paura se non di terrore in cui la e la prole si ritrova a Pt_1 vivere anche dopo la separazione;
rilevato che è lo stesso - pur nel negare recisamente di aver mai offeso, minacciato o alzato le mani nei CP_1 confronti della moglie, oppure lanciato i panni dal balcone, né tanto meno pedinato o ripetutamente messaggiato, disturbato
(con sgommata) sul luogo di lavoro oppure, in una occasione, tamponato la sua auto (ma ammettere dinanzi al Gip, in sede di interrogatorio di garanzia, di averla, se pur involontariamente, “appena toccata”), - a confermare l'allontanamento di casa
5/6 volte della moglie con i figli, perché litigavano e di aver chiamato sull'utenza della scuola la donna non più di due volte e solo per sapere perché non le faceva vedere i figli dopo la notifica del ricorso;
-ad ammettere l'episodio della minaccia di suicidio, disperato, il giorno 4.2.2020 di fronte all'intenzione della moglie di andare via di casa con i figli, - a riferire del ricovero per 3 settimane nel 2017 presso la struttura psichiatrica “Ville Di Nozzano” su consiglio della Dott.ssa , Pt_3 attualmente assumendo il farmaco Zariles 75mg, a suo dire, su prescrizione del medico di base;
rilevato ancora che la dott.ssa , sentita dalla PG, a seguito della querela della , ha riferito: - di aver visitato, a partire dal maggio Pt_3 Pt_1
2017, il quattro volte (accompagnato anche dalla moglie), con diagnosi di disturbo bipolare/stato misto CP_1 psicotico e cioè condizioni patologiche caratterizzate da stati di depressione e di agitazione e successivo ricovero concordato dal 29.1./21.2.2018 presso la Casa di Cura Di Ville di Nozzano che confermava la terapia che era stata da lei prescritta a base di Carbolithium, Sereupim, Surmontil e;
- per poi il resistente non farsi più vedere, salvo Pt_6 occasionali telefonate della moglie per riferire che il marito non stava bene e che non assumeva regolarmente i farmaci prescritti;
- seguiva un incontro da remoto in periodo Covid-19 nel 2020 in cui il medico apprendeva che la coppia non andava d'accordo, per poi a marzo 2022 venire a conoscenza dal paziente della separazione, da lui non accettata, così come non accettava che la moglie potesse avere un altro compagno anche se di ciò non ne era certo, -- ritenendo il CP_1 possa mettere in atto comportamenti anticonservativi e/o aggressivi, non sapendo se il paziente stia seguendo una terapia e quale;
considerato, a proposito di dette dichiarazioni, di come la diagnosi della psichiatra corrisponde proprio alle condizioni comportamentali (depressione/agitazione) emergenti dai dati fattuali raccolti;
reputato che a nulla rileva la recente relazione psichiatrica 13.4.2022 prodotta dal resistente che si limita a constatare che il paziente presenta in quel momento una ideazione fluida e agevole….ben articolata nei processi associativi….pensiero scevro da tematiche patoloquele….processi mnemonici nella norma….tono dell'umore normolivellato con volitività adeguata alle circostanze, in quanto: a) come si da atto nella relazione, il assume farmaco, il Zariles, un CP_1 antidepressivo, che, oltre ad essere di probabile solo recente assunzione all'esito degli accadimenti descritti e del deposito pagina 7 di 13 dell'odierno ricorso, non sono certo in grado di essere adeguata risposta alle sue problematiche viste le prescrizioni della sua originaria psichiatra di riferimento, b) tali riferite condizioni psicologiche sono in evidente contrasto con le risultanze fattuali che scaturiscono dalle dichiarazioni della e dagli accadimenti descritti, c) nessuno garantendo che questi Pt_3 stia effettivamente seguendo la terapia prescritta (da chi effettivamente ?) e che tale terapia sia corretta (il chè sembrerebbe da escludere visto che il problema del resistente non è solo costituita da stati depressivi, ma anche e ben più rilevanti, di agitazione), d) il resistente, soffrendo di sbalzi improvvisi d'umore legati ad accadimenti che lo contrariano ed aggravati dall'uso dell'alcool, ampiamente protrattisi sino a pochi giorni anteriori alla presente riserva, per cui nulla comunque garantisce che questi abbia effettivamente superato le problematiche descritte;
che, in ogni caso, con l'evolversi della situazione familiare, si valuterà nella fase di merito se procedere a perizia psichiatrica/psicologica ed a verifica delle migliori condizioni di affido, collocamento e diritto di visita;
ritenuto che
alla luce di quanto esposto, non vi sia dubbio sulla necessità di:
- confermare i provvedimenti interdittivi adottati attesa la presenza di un fumus boni iuris delle richieste avanzate dalla ricorrente e del periculum che scaturisce dai ritenuti comportamenti psicologicamente e fisicamente violenti del resistente
(con esclusione del divieto riguardante i figli, visitabili in forma protetta come da prosieguo); preliminarmente essendosi dell'avviso che il giudizio cautelare civile ed il giudizio cautelare penale viaggiano su binari separati e la presenza contemporanea di quest'ultima misura non esclude l'applicazione ed il persistere dell'applicazione della prima;
del resto, potendo la misura penale venir meno in qualsiasi momento lasciando priva di tutela, nel caso di mancato persistere della prima, l'autonoma richiesta cautelare civile avanzata dalla parte;
- disporre a questo punto l'affido esclusivo dei minori alla madre alle condizioni di cui all'art. 337 quater comma 3 c.c., anche con riguardo alle questioni di maggior interesse, onde garantire una gestione della prole svincolata da interventi e condizionamenti paterni che in questo momento possono essere negativi per i figli e, in ragione di quanto evidenziato, per la stessa madre, sia in quanto tale che per il ruolo di unico effettivo genitore chiamato ad assumere;
che va garantito nell'interesse dei minori, l'esercizio del diritto/dovere di visita paterno, che non potrà che essere nella forma protetta richiesta dalla ricorrente e cioè alla presenza dei Servizi Sociali nei termini già stabiliti in corso di istruttoria, escludendosi allo stato la necessità, come da ultimo richiesto dalla ricorrente, di far precedere gli incontri da un adeguato percorso di preparazione specifica ed individuale del padre, della madre e della prole ad opera di personale specializzato, in quanto è indispensabile che venga al più presto ristabilito l'interrotto rapporto padre-figli; laddove gli S.S. dovessero rilevare una inidoneità del padre a mantenere in forma corretta la relazione con la prole o comunque quest'ultima non riuscire a serenamente mantenere tale relazione, gli stessi S.S. provvederanno ad interrompere gli incontri ed intraprendere il richiesto percorso di preparazione specifica ed individuale del padre, della prole e, se necessario, della madre;
tale disposizione è applicabile anche se le problematiche come sopra descritte riguardassero solo uno o due figlio/figlia della coppia;
ritenuto che
i minori hanno diritto a congruo assegno di mantenimento, dovendo, tuttavia, fare i conti con le attuali condizioni lavorative del il quale con ultimo reddito annuale 2020 sugli euro 13.00,00 netti, è rimasto senza CP_1 lavoro ed è in Naspi sino a luglio 2022, con una indennità di euro 900,00 mensili, godendo, a sua volta, la di un Pt_1 reddito annuo netto intorno agli euro 9.000,00, pari a circa euro 750,00 mensili (quanto al secondo presunto lavoro della stessa presso centro di animazione “Le Piccole Pesti” ci si deve, allo stato, attenere, ammesso che il dato possa avere effettiva rilevanza, a quanto affermato dalla ricorrente in ordine alla mera occasionalità dello stesso); non si trascuri infine i maggiori costi familiari che scaturiscono dalla necessaria locazione di idoneo appartamento ove accogliere i tre figli della coppia, con un costo di euro 350,00 mensili oltre eventuali spese condominiali, costo che deve far carico anche al padre;
che, a questo punto, non può non sollecitarsi il resistente, non appena venuta meno la misura restrittiva penale, a reperire pagina 8 di 13 nuova attività lavorativa, non trascurando che, essendosi posto lui nella condizione di subire detta misura cautelare,
l'impossibilità conseguente a svolgere nuova attività lavorativa non è ragione giustificatrice del persistere dell'assenza di redditi;
che, di conseguenza, tenendo conto del significativo importo dell'Assegno Unico, per euro 700,00, da corrispondersi per l'intero alla madre che provvede, allo stato, integralmente alle esigenze dei minori, stimasi equo un contributo economico da parte del nella misura di euro 300,00 (euro 100,00 a figlio); oltre le spese straordinarie CP_1 nella misura congrua del 50%; ritenuto, quanto alla presenza dei nonni paterni nella vita dei nipoti che l'attuale situazione di tensione legata ai comportamenti del resistente non consigliano una stabile frequenza, pervenendosi a soluzione limitata come da dispositivo;
che, di fronte a richiesta materna, attese anche i riflessi delle attuali vicende familiari nelle piccole comunità di appartenenza della coppia, si impone il divieto di presenza di foto della prole sugli indirizzi social di entrambi i genitori, con cancellazione di quelle attualmente già presenti;
P.Q.M.
ordina - al la cessazione delle condotte pregiudizievoli da lui poste in essere, di non avvicinarsi alla Controparte_1 attuale abitazione ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente, in particolare il suo luogo di lavoro;
Per_ Per_
- dispone l'affido esclusivo di e , anche ex art. 337 quater comma 3 c.c. con riguardo alle questioni di CP_2 maggior interesse, alla madre nell'abitazione sita in Lettomanoppello Via Cavour n. 10; Parte_1
- il potrà incontrare i figli per un'ora e mezza al giorno due volte la settimana in forma protetta tramite i Servizi CP_1
Sociali del Comune di Cepagatti;
i Servizi Sociali renderanno relazione sull'andamento degli incontri entro il 15.9.2022; laddove gli S.S. dovessero rilevare una inidoneità del padre a mantenere in forma corretta la relazione con la prole o comunque quest'ultima non riuscire a serenamente mantenere tale relazione, gli stessi S.S. provvederanno ad interrompere gli incontri ed intraprendere il richiesto percorso di preparazione specifica ed individuale del padre, prole e, se necessario,
madre; tale disposizione è applicabile anche se le problematiche come sopra descritte riguardassero uno o due figlio/figlia della coppia;
in caso di interruzione in tutto o in parte degli incontri padre-figli i S.S. renderanno comunque relazione entro i dieci giorni successivi all'interruzione; …
- i nonni paterni potranno incontrare e avere con loro i minori lontano dall'abitazione di Vallemare di Cepagatti due volte al mese per un'ora e mezza da concordare di volta in volta con la;
Pt_1
- divieto per entrambi i genitori di pubblicare foto dei figli minori su qualsiasi indirizzo social su internet e se attualmente presentii procedendo alla loro cancellazione;
- dispone che il versi, entro il giorno 5 di ogni mese, alla a decorrere da aprile 2022, Controparte_1 Parte_1 quale contributo al mantenimento dei figli complessivi euro 300,00, somme rivalutabili annualmente, secondo gli indici
Istat, con decorrenza da aprile 2023; oltre, a favore di quest'ultime, le spese straordinarie sanitarie non coperte dal S.S.N. e ludico-sportive, secondo Protocollo del Tribunale di Pescara, nella misura del 50% come previamente concordate e successivamente documentate;
Assegno Unico interamente a favore della;
Pt_1 Per_
- dispone l'apposizione di vincolo sul libretto postale intestato alla figlia con conseguente prelievo di denaro solo congiunto da parte dei genitori.”.
Ha, quindi, rimesso le parti innanzi al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Con ordinanza del 19.4.2023 il giudice istruttore considerato che il aveva ripreso nelle CP_1
more l'attività lavorativa, dimostrando di essere in grado di produrre reddito, poteva essere parzialmente accolta la richiesta di parte ricorrente di aumento del contributo al mantenimento per i pagina 9 di 13 figli minori, segnatamente da € 300 a € 450 mensili, da ritenere equa, potendo la comunque Pt_1 contare sull'assegno unico universale (di almeno 610 euro mensili) nella misura del 100%, ha modificato parzialmente l'ordinanza presidenziale del 16.6.2022, disponendo, con decorrenza dal
1.4.2023, l'aumento da € 300 a € 450 mensili del contributo al mantenimento per i figli minori dovuto da in favore di ha inoltre invitato a Controparte_1 Parte_1 Controparte_1
seguire un percorso psicologico e di sostegno alla genitorialità, da documentare almeno 30 giorni prima dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 29.4.2024, poiché all'udienza del 26.10.2023 la parte ricorrente aveva formulato domanda di decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale sui tre figli minori, è stata nominata quale curatrice speciale dei minori l'avv. Mariagrazia Baldacci.
Successivamente, con ordinanza pronunciata all'udienza del 6.6.2024, sono stati autorizzati incontri liberi tra e il padre inizialmente in luoghi aperti al pubblico e Persona_1 Controparte_1
successivamente secondo i tempi ed i modi che sarebbero congiuntamente stati stabiliti da e dal Per_1
padre e sono stati autorizzati altresì incontri liberi tra e il padre Controparte_2 CP_1
nel momento in cui avrebbe espresso una volontà in tal senso direttamente al padre o
[...] CP_2
anche alla curatrice speciale, che si sarebbe dovuto mantenere in contatto con i minori e avrebbe dovuto successivamente riportare in udienza le dichiarazioni dei minori sugli incontri con il padre.
Le parti hanno, quindi, così precisato le conclusioni: parte ricorrente
“ Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e , facendone Parte_1 Controparte_1 esplicito addebito in capo a quest'ultimo;
2. confermare l'affido esclusivo dei minori alla madre, in adesione alle conclusioni formulate dalla
Curatrice dei minori, subordinando il ripristino del diritto di visita del padre, con le modalità che il
Giudice Vorrà indicare, alla sua frequentazione certificata e con esito positivo, di un percorso di supporto psicologico, individuale e genitoriale, presso una struttura pubblica che il Giudice Vorrà individuare;
3. disporre e, quindi, prescrivere un percorso di sostegno psicologico in favore dei tre i minori, a cura dei Servizi Sociali di Manoppello;
4. sull'assegno di mantenimento, considerata l'attuale attività lavorativa del portare ad € CP_1
500,00 l'importo a carico del , in modifica dell'importo di € 450,00 stabilito con Controparte_1 provvedimento del 19.04.2023, con decorrenza dal 01.04.2023 e confermare che l'importo dell'assegno unico venga erogato direttamente e per l'intero dall' alla sig.ra . CP_4 Parte_1
pagina 10 di 13 Nel caso di diminuzione dell'assegno unico, assegnare comunque a favore della sig.ra Parte_1
un importo complessivo minimo di € 1.200,00, comprensivo della prestazione erogata
[...] dall' rimodulando in aumento l'importo del mantenimento a carico del sig. CP_4 CP_1
anche in considerazione del costo di € 352,00 sostenuto integralmente dalla per la
[...] Pt_1 necessaria locazione dell'appartamento per accogliere i tre figli, costo che deve far carico anche al padre;
5. confermare le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori per il 50% ciascuno, così come descritte e secondo le modalità dettate dal “Protocollo Famiglia”, elaborato dal Tribunale di Pescara;
6. rigettare le domande così come proposte dal in quanto del tutto infondate in Controparte_1
fatto ed in diritto.
7. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio;
8. Condannare, inoltre, al pagamento delle spese e competenze professionali Controparte_1 della fase di reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale di Pescara svolta dinanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila, proc. n.212/2022 V.G..” parte resistente:
“ 1) rigettare ogni richiesta di parte ricorrente;
2) pronunciare la separazione dei coniugi;
3) stabilire l'affidamento condiviso dei minori alle condizioni già indicate nella memoria del
20.4.2022, ovvero: - i minori trascorreranno con il padre due week-end al mese, comprensivi di pernotto, nonchè un ulteriore pernotto infrasettimanale per ogni settimana;
ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori;
- festività e vacanze verranno alternativamente trascorse dai minori con l'uno o con l'altro dei genitori, secondo orari e modalità concordemente stabiliti di volta in volta tra le parti;
- i minori con cadenza annuale trascorreranno con il padre sette giorni consecutivi in occasione del periodo estivo;
- le parti si impegnano, altresì, a favorire il mantenimento di buoni e continuativi rapporti tra i figli ed i nonni, materni e paterni;
- ogni decisione di rilievo nell'interesse dei figli, relativa all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, sarà assunta di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
4) stabilire un contributo di mantenimento a carico della ricorrente ed in favore del Sig. CP_1 pari ad € 300,00 mensili, da versare entro la fine di ogni mese solare, soggetto a
[...]
pagina 11 di 13 rivalutazione Istat, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia dal Tribunale sulla scorta delle condizioni economiche comprovate dalle parti;
in estremo subordine, confermare il contributo di mantenimento stabilito nell'ordinanza presidenziale del 16.6.2022, pari ad € 300,00, a carico del padre in favore dei minori;
5) porre le spese straordinarie per i minori a carico della sola ricorrente o, in subordine, nella diversa misura ritenuta di giustizia;
6) assegnare ad ognuna delle parti la quota del 50% dell'Assegno Unico;
7) con vittoria di spese e competenze del giudizio “. la curatrice speciale dei minori:
“ venga confermato l'affido esclusivo dei minori alla madre, ritenendo infondata la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale del padre, sia per carenza dei presupposti di legge, sia poiché una decisione di tal sorta appare eccessiva, con la sola finalità di aumentare la distanza emotiva tra padre e figli.
Si chiede che venga prescritto un percorso di sostegno psicologico in favore dei tre i minori, a cura dei
Servizi Sociali di Manoppello. “.
…………
La domanda di separazione
Nulla osta all'accoglimento della domanda di separazione - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte resistente non si è opposta -, concordando le parti sulla disgregazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Le restanti domande
In ordine alle restanti domande, va rilevato che:
1) la parte resistente sia in sede di precisazione delle conclusioni, sia con le memorie conclusive ha continuato ad insistere nella richiesta di ammissione delle prove indicate nelle memorie ex art. 183 c.p.c. nn. 2 e 3,
2) nella memoria depositata il 7.11.2024 la curatrice speciale dei minori, riferendo dell'andamento degli incontri in date 27 Settembre 2024 e 11 Ottobre 2024, presso la sede dei Servizi Sociali del Comune di Manoppello, alla presenza dell'Assistente Sociale Dr.ssa S. Pelaccia e della stessa curatrice speciale, tra i figli minori delle parti e il padre ha Controparte_1
evidenziato che, a seguito dell'esito decisamente negativo del secondo di detti incontri, permangono notevoli problemi di rapporto tra i minori e il padre, tanto da essere stati gli incontri sospesi;
pagina 12 di 13 3) nelle more il Tribunale Penale di Pescara ha trasmesso ai sensi dell'art.64 bis disp. att. c.p.p. il dispositivo della sentenza di condanna di per il reato di cui all'art.572 c.p. Controparte_1
emessa in data 24.3.2025, con indicazione di termine di 90 giorni per il deposito della motivazione.
A questo punto appare opportuno attendere il deposito della motivazione di detta sentenza penale di condanna ed esaminarla, eventualmente unitamente agli atti del processo penale (da acquisire), quantomeno ai fini delle decisioni che riguardano l'affidamento dei figli minori e la loro frequentazione con il padre, tuttora sospesa di fatto.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
coniugati in Manoppello il 13.10.2007 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di Manoppello al n. 65, parte II, serie A, anno 2007);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Manoppello di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza del giudice istruttore.
Pescara 7 maggio 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1274/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAFFAELLA Parte_1 C.F._1
ANZIVINO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FULVIA Controparte_1 C.F._2
BALDASSARRE, giusta procura in atti,
RESISTENTE
AVV. MARIAGRAZIA BALDACCI, quale curatrice speciale dei minori , Persona_1 [...]
E , Persona_2 Controparte_2
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 31.3.2022 ha agito nei confronti del coniuge Parte_1 [...]
formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“ Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, dichiarare la separazione personale dei coniugi
e previo determinare, con proprio provvedimento: Parte_1 Controparte_1
1. pronunci la separazione persone dei predetti coniugi per fatto addebitabile al sig. CP_1
per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
[...]
2. autorizzi i coniugi a vivere separati, fermo restando l'obbligo di reciproco rispetto;
3. assegni la casa coniugale, sita in Cepagatti (PE) alla via B. Profeta n.22, al sig. CP_1
[...]
4. autorizzi la sig.ra a trasferire la propria residenza altrove, unitamente ai figli;
Parte_1
5. stabilisca che, nel momento in cui la sig.ra reperirà una nuova soluzione abitativa, il sig. Pt_1
dovrà concorrere, nella misura del 60%, al pagamento degli importi dovuti per il CP_1
godimento della casa.
6. affidi, in via esclusiva i minori alla madre con diritto di visita del padre attraverso le modalità protette che riterrà opportune;
7. stabilisca la misura del mantenimento per i tre figli minori a carico del sig. Controparte_1
che, in questa sede, si indica nell'importo mensile minimo di € 750,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annualmente secondo l'indice ISTAT;
8. ponga le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori per il 50% ciascuno, così come descritte
e secondo le modalità dettate dal “Protocollo Famiglia”, elaborato dal Tribunale di Pescara “.
Essendo stato emesso inaudita altera parte nei confronti del un ordine di protezione, il CP_1
resistente si è costituito in giudizio con apposita memoria, depositata in data 20.4.2022, nella quale ha chiesto la revoca di detto ordine e reso le seguenti ulteriori conclusioni:
“ …2) pronunciare la separazione dei coniugi, in assenza di addebito, autorizzando gli stessi vivere separati;
3) assegnare la casa coniugale al Sig. , autorizzando la Sig.ra Controparte_1 Parte_1
al cambio di residenza;
4) stabilire l'affidamento condiviso dei minori, con diritto di visita alle condizioni indicate in narrativa al punto 2, paragrafo b);
pagina 2 di 13 5) stabilire il versamento dell'importo di € 450,00 mensili a carico del Sig. in Controparte_1 favore dei figli minori a titolo di quota dell'assegno unico universale, entro la fine di ogni mese solare, con ripartizione delle ulteriori spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale;
6) con vittoria di spese e competenze del giudizio. “.
All'esito della comparizione delle parti e dell'ascolto dei minori con assistenza di consulente tecnica d'ufficio (psicologa) il Presidente del Tribunale ha confermato il provvedimento reso inaudita altera parte (ordine al della cessazione delle condotte pregiudizievoli da lui posta in essere, cioè CP_1
di comportamenti aggressivi, anche nei confronti della prole, proseguiti anche con ripetute chiamate, pedinamenti, insulti, minacce di morte, intervallati da accorate richieste di riconciliazione, seguite ancora da atti intimidatori, minacce e insulti anche davanti al luogo di lavoro della moglie;
ordine al
[...]
di non avvicinarsi all'abitazione ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente, in CP_1
particolare il suo luogo di lavoro e di avvicinarsi ai figli minori, ma autorizzando il resistente a vedere i figli per un'ora e mezza al giorno due volte la settimana in forma protetta tramite i Servizi Sociali del
Comune di Cepagatti, disponendo l'affido condiviso tra i genitori dei tre figli con collocamento presso la madre nella casa familiare di Via Sulmona n.7 in Manoppello Scalo (PE) e attribuendo alla ricorrente il 100% dell'assegno unico universale per i figli.
All'esito di ulteriori udienze della fase sommaria il Presidente del Tribunale ha pronunciato in data
16.6.2022 la seguente ordinanza:
<< Premesso che, all'esito dell'istruttoria, ferma la comune intenzione della coppia di voler pervenire alla separazione, ma con domanda di addebito da parte ricorrente: a) la ha chiesto, ex artt. 342 bis e ter c.c. e 8 Legge 104/2001, Parte_1 Per_ Per_ la cessazione della condotta pregiudizievole del marito nei confronti di moglie e tre figli minori, e , CP_2 prescrivendogli di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dagli stessi, a1) l'affido super-esclusivo dei minori alla madre, con autorizzazione al cambio di residenza per sé e per i minori presso l'abitazione presa in locazione in Manoppello
alla via Cavour n. 10, a2) esercizio del diritto di visita paterno in forma protetta, valutando l'opportunità, anche attraverso la richiesta di parere ai Servizi Sociali competenti per territorio, di far riprendere detti incontri solo dopo un adeguato percorso di preparazione specifica ed individuale del padre, della madre e degli stessi figli ad opera di personale specializzato operante presso i Servizi, a3) lasciando alla ed ai nonni paterni la facoltà di regolare autonomamente il diritto di Pt_1 visita con i nipoti, in caso di contestazione, agendo giudiziariamente quest'ultimi per reclamarlo, a4) mantenimento per la prole da parte del padre di euro 1.000,00 (e non più di euro 750,00 come richiesto con il ricorso), oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Pescara ed intero Assegno Unico a favore della ricorrente, dovendosi tener conto del costo dell'abitazione presa in locazione, a5) ordinandosi al , sin d'ora, la rimozione di foto dei CP_1 figli minori da ogni social a lui appartenente (facebook, instagram, tik tok etc. etc.). b) il avendo Controparte_1 invece richiesto, oltre al rigetto di tutte le pretese inerenti la domanda cautelare ex artt. 342 bis e ter c.c., comunque assorbita dalla misura cautelare adottata in sede penale, b1) l'affido condiviso dei figli, con rigetto dell'affido super- esclusivo avanzato da controparte, assegnazione della casa familiare alla madre, b2) regolare diritto di visita paterno, in ogni caso richiedendo la prosecuzione degli incontri padre-figli a mezzo Servizi Sociali superando l'interruzione verificatasi a pagina 3 di 13 maggio 2022 per via della misura cautelare penale e non opponendosi al contestuale espletamento di un eventuale percorso individuale delle parti, b3) mantenimento a suo carico dei figli nella misura corrispondente della metà dell'importo dell'Assegno Unico di sua spettanza pari ad euro 350,00 (700,00.2), oltre il 50% spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Pescara, b4) opponendosi alla immotivata richiesta di controparte relativa alla rimozione delle foto dei minori dagli indirizzi social del resistente ed alla richiesta di revoca del diritto di visita dei nonni, b5) apposizione di vincolo sul
Per_ libretto postale intestato alla figlia con conseguente prelievo solo congiunto da parte dei genitori;
premesso ancora che si perviene in questa sede ad unica decisione relativa sia ai provvedimenti ex art. 342 bis e 342 ter c.p.c. che inerenti la decisione presidenziale sulla separazione;
ritenuto che
vada confermato quanto già stabilito in corso di procedura, con le seguenti modifiche ed alla luce delle presenti motivazioni, all'esito: - dei provvedimenti immediati assunti inaudita altera parte ed in corso di istruttoria che portavano, organicamente considerati, all'adozione del provvedimento di separazione, con provvisori, ordine di cessazione delle condotte pregiudizievoli in danno di moglie e figli da parte del resistente, divieto di avvicinarsi alla attuale abitazione ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente, in particolare il suo luogo di lavoro e di avvicinarsi ai figli minori, affido condiviso dei minori e collocamento presso la madre, con diritto di visita paterno protetto a mezzo S.S. e mantenimento degli stessi, - dell'audizione delle parti e dell'ascolto, con l'ausilio di psicologa infantile, dei tre figli della coppia;
– dell'acquisizione di ulteriore documentazione come richiesta e/o prodotta, anche con acquisizione diretta da parte dell'Ufficio presso i C.C.; dato atto che i Servizi Sociali sospendevano gli incontri protetti padre-figli a seguito, come vedremo più avanti, di adozione, in data 19.5.2022, di misura cautelare della custodia cautelare in carcere da parte del Gip del Tribunale nei confronti del
[...]
poi tramutati in arresti domiciliari;
CP_1 rilevato che con decorrenza 1.6.2022 parte ricorrente ha preso in locazione un appartamento per sé e per le figlie in
Manoppello con canone di euro 350,00 al mese;
tutto ciò premesso considerato, innanzitutto, sotto il profilo processuale, quanto alle registrazioni di conversazioni telefoniche provenienti dalla successive all'ultimo e definitivo allontanamento di casa della ricorrente assieme ai Pt_1 figli del 4.2.2022, che tali registrazioni possono ben costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa;
disconoscimento che deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta (giurisprudenza consolidata da ultimo: Cass. 1250/2018, Rv. 647355 – 01, Cass. n.
5259/2017, Rv. 643180-01, Cass. 18507/2016, Rv. 641190 -01); che, ebbene, parte resistente, sin dalla memoria di costituzione, ha ammesso le intervenute conversazioni telefoniche registrate e relativo tenore, limitandosi ad affermare trattarsi di comprensibili diverbi tra le parti ed in particolare tra due persone che stanno ponendo fine ad una lunga relazione sentimentale, con ogni conseguente e ragionevole sentimento di rancore o delusione (pag. 17); rilevato che quanto dedotto in fatto dalla nel ricorso introduttivo e all'udienza 21.4.2022 è da ritenere rispondente Pt_1 al vero, avendo questa evidenziato che: - sin dall'inizio del matrimonio il marito, preso da attacchi improvvisi di ira legati secondo lei, al suo problema psichiatrico, le aveva messo le mani addosso senza motivo come stringerle le mani al collo
(tanto da determinare la reazione del marito della sorella e far scattare una colluttazione tra i due), Parte_2 prenderla a schiaffi, tirarle i capelli, il tutto spesso alla presenza dei bambini terrorizzati, ma anche bucato le gomme dell'autovettura, di recente tamponandola mentre guidava la macchina, presente il figlio sul mezzo;
in più occasioni, CP_2 pagina 4 di 13 anche in precedenza, pedinandola, - tali episodi non erano stati da lei mai denunciati per paura, essendo letteralmente terrorizzata, - aggiungeva, a domanda dell'Ufficio, all'esito dell'ascolto dei minori all'udienza del 29.4.2022 che “il marito era solito abbinare agli psicofarmaci prescritti dalla (IL ) l'alcool. In genere liquori Pt_3 Pt_4 forti tipo Rum, Stock e Vodka specie la sera dopo cena. Ricordo che qualche settimana prima che io andassi via di casa l'ultima volta a febbraio, mio marito si è bevuto un'intera bottiglia di stock”; - nell'ultima occasione del 4.2.2022, il marito, dopo aver inveito contro di lei ed i figli, si era messo a buttare fuori dal balcone tutti gli indumenti dei ragazzi, per poi Per_ munirsi di un coltello da cucina ed urlare “basta mi taglio le vene”, con drammaticamente colpita da un attacco di panico (rimasta di ghiaccio vicino alla scrivania senza muoversi per dieci minuti, con il mento che tremava, balbettando, senza riuscire ad esprimere parola e poi dire “mamma io non ce la faccio più, andiamo via di casa perché io qui non ci voglio più stare”), - il , inoltre, dopo il suo allontanamento di casa con le figlie, si era recato anche più volte al CP_1 lavoro a disturbarla dicendole, nel cortile della scuola d'infanzia frequentato anche dai bambini, che non voleva la separazione e, di fronte alla sua risposta negativa, andare via sgommando, con una mamma che rimaneva impaurita;
numerose erano poi le telefonate del mentre si trovava in asilo prima sul cellulare ed in mancanza di risposta CP_1 sull'utenza dell'asilo; tra l'altro tutto il personale dell'asilo sapeva benissimo di come aveva vissuto questi ultimi anni di matrimonio in quanto la vedevano arrivare sempre piangendo, agitata, riferendo dei suoi problemi familiari;
- dal momento del suo allontanamento a febbraio e sino alla notifica del ricorso era stata tartassata di telefonate e di messaggi whatsapp, anche di notte;
ritenuto che tale ricostruzione del rapporto matrimoniale intrinsecamente coerente e logicamente plausibile, trova in primo luogo riscontro nelle ben utilizzabili registrazioni telefoniche menzionate, le stesse non avendo certo il contenuto di banali discussioni coniugali come attribuitele dal;
emergendo, infatti, dalle stesse evidente, il pesante clima familiare CP_1 esistente, di sicuro tipico, come sostenuto dalla ricorrente, del drammatico svilupparsi dell'intero rapporto matrimoniale nel corso degli anni, probabile conseguenza in primo luogo delle mal curate problematiche psichiatriche del marito;
che dette registrazioni, tutte dai toni, da parte del , nettamente alterati e sopra le righe, infarcite di espressioni CP_1 volgari: - dimostrano come questi tuttora non stia affatto bene, essendo lui stesso ad affermarlo: “sto male e tu te ne Pt_1 sei sbattuta altamente per 14 anni!!!” (3° registrazione telefonica), “….potevo cambiare…ma non mi ha dato la possibilità…” (1° registrazione), in presenza di una patologia psichiatrica che aveva portato il resistente, come da lui stesso dichiarato, ad un ricovero per circa tre settimane, nel 2017, presso la struttura specializzata “Ville Di Nozzano” di Lucca;
- confermando in più punti la versione dei fatti della ricorrente: -- in relazione all'episodio del 4.2.2022 l'uomo ammettendo:
“Ho sbagliato .”, -- inveendo e ripetendo più volte ”Tu per me sei morta...sei morta…ti faccio la guerra……..” e, Per_3 Per_ di fronte alla moglie che lo apostrofa “quante volte si è trovata a difendermi che mi alzavi le mani...”, ammette ancora
“ hai ragione”; non nega neppure l'episodio presso l'asilo d'infanzia ove lavora la nei termini riferiti nella Pt_1 telefonata e ribaditi dalla stessa a verbale nel corso dell'udienza del 21.4.2022 (uscita sgommando con l'auto dal cortile della scuola utilizzato da personale genitori e bambini) affermando più volte “io faccio che cazzo voglio…” e poi proseguire sempre ripetendo “io sono capace di tutto…devi avere paura …tu per me sei morta”; per poi, di fronte all'intento della moglie di separarsi rivolgendosi all'avvocato “non mi frega un cazzo della legge e di niente.. tu sei pazza” (1° registrazione telefonica); avendo anche modo di manifestare la propria ingiustificata gelosia in una occasione in cui i figli sono con lui ed i nonni paterni aggiungendo: “sei libera questa sera, puoi trombare come cazzo ti pare” (2° registrazione), chiaro movente del suo agire violento specie dopo l'allontanamento definitivo della moglie di casa;
ritenuto che
le dichiarazioni della hanno trovato ulteriori ampi ed univoci riscontri: - nella disposta, motivata Pt_1 misura cautelare da parte del Gip del Tribunale della detenzione in carcere (poi commutata in arresti domiciliari, con divieto pagina 5 di 13 di comunicazione con terzi salvo genitori ed autorizzazione a comunicazioni inerenti eventuali incontri con i figli minori,
nei limiti di quanto stabilito dal giudice competente) per i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza privata ed atti persecutori addebitati al in danno di moglie e figli sino al 7.5.2022, - nella relazione di servizio dei Carabinieri CP_1 della Stazione di Cepagatti del 19.3.2022 acquista agli atti, relazione redatta in occasione del probabile ennesimo diverbio tra i coniugi, in presenza della prole minore, e fermo intento della donna di allontanarsi di casa con i figli, risultano essere
[... intervenuti i C.C constatando che: a) la affermava di voler andare via di casa per via dei comportamenti del Pt_1 impedita dallo stesso e di non averlo sino a quel momento denunciato per paura di una sua reazione violenta, b) il CP_1 marito, per sua stessa affermazione, si era opposto a che la moglie andasse via, c) constatando i militari che la Pt_1 presentava sul bicipite del braccio destro un livido secondo la donna causato dall'uomo nel tentativo di impedirle di chiamare i militari, d) inoltre rilevando che le ruote posteriori dell'auto familiare si presentavano sgonfie ed, a dire di quest'ultima, erano state bucate dal marito proprio per impedirle di andare via, - nell'arresto in flagranza del il CP_1
13.12.2016 per resistenza aggravata a pubblico ufficiale proprio a seguito di diverbio casalingo ed intervento dei Carabinieri della Stazione di Cepagatti che constatavano come questi fosse in stato di evidente ubriachezza;
procedimento chiuso con
Per_ Per_ sentenza di patteggiamento, - nelle fondamentali dichiarazioni rese dai tre figli minori della coppia (14 anni),
(11 anni) e (8 anni), in sede di ascolto all'udienza del 29.4.2022 sostanzialmente conformi al racconto della madre, CP_2 dichiarazioni considerate dalla psicologa assieme alla quale venivano ascoltati i minori “genuine accompagnate da eloquio adeguato all'età anagrafica circostanziate originali in quanto ogni minore racconta ciò che è conservato nella sua memoria come particolarmente toccante. Le deposizioni quindi, non sono standardizzate ma personalizzate”; tali dichiarazioni appaiono in effetti assolutamente corrispondenti al negativo clima familiare dettato da un genitore con sicure problematiche psichiatriche ed andamento dell'umore altalenante che non segue in realtà, da tempo, una valida terapia psicologica di sostegno ed adeguato trattamento farmacologico, situazione aggravata dall'uso in più occasioni di superalcolici;
in particolare: tutti e tre i figli, anche i due più piccoli hanno evidenziato i continui litigi in casa che non Persona_4 Per_ finivano dopo due giorni ( ) potevano durare più di due mesi ( , con il PA che urlava… strillava…(tutti e tre), Per_5 Per_ Per_ alzava le mani contro o la mamma, una notte prendendola per il collo ( , la attaccava al muro, la colpiva con sberle, le tirava i capelli, lanciando sedie ( , stava sempre sul divano, stava nervoso, non lavorava, si ubriacava, ha Per_5 Per_ anche una volta vomitato, e diceva che dovevano andare via ( ; -- così che mamma e figli si erano più volte allontanati di casa recandosi dai nonni materni a Manoppello, riferendo che era accaduto tante, tantissime volte, Per_6 Per_5 fornendo un numero preciso sette volte;
ma ogni volta tornando a casa in quanto la mamma sperava che migliorasse ma dopo alcune settimane tornava come prima e sempre beveva, non erano bei ricordi ( ); il PA diceva sempre cambio, Per_5 Per_ Per_ cambio, cambio, ma poi era sempre così ( , dicendo da tempo alla mamma di andare via ( ; -- in Per_5 occasione dell'ultimo allontanamento, descrivendo drammaticamente l'accaduto fatto di urla del padre, con loro figli che Per_ Per_ stavano attaccati all'armadio, tremava ( ma riferendolo anche , aggiungendo: “tremavo tantissimo non Per_6 mi era mai successo e PA si è fermato” avendogli la madre fatto constatare in quali condizioni si trovava la figlia);
Per_ buttando i panni dalla porta ( /balcone ( , chiarendo che la porta d'ingresso si apre sulla balconata Per_5 Per_5 Per_ munita delle scale di accesso;
per poi minacciare con il coltello il suicidio, tagliandosi le vene ( e;
- dopo Per_5
l'allontanamento di casa, continuamente messaggiando la madre ( ), pedinandola in macchina in almeno due Per_6 occasioni ed in una di queste tamponando la sua autovettura ( , l'unico presente in auto all'episodio dopo essere stato Per_6 prelevato dalla madre alla scuola calcio, ha usato la particolare espressione sbattuto contro la macchina che non è quello corretto di tamponamento usato della ricorrente e dalle sorelle che apprendevano dell'accaduto dalla madre e dal fratello;
aggiungendo il bambino che dopo averli tamponati, il padre era sceso e stava colpendo con un pugno il finestrino alla pagina 6 di 13 mamma che non apriva, per poi scusarsi); tenuto presente che: - dopo l'ascolto dei minori, la ha depositato Pt_1 articolato atto di querela in data 4.5.2022 presso il G.A.V. della locale Procura della Repubblica, riferendo quanto già in precedenza esposto, ma anche aggiungendo che, la sera alle ore 21,00 all'esito dell'intervenuto ascolto dei figli il 28.4.2022, Per_ il chiamava la figlia per telefono rivelandole, con tono, a suo dire, di rimprovero, di aver assistito tramite CP_1 monitor alla sua audizione e quindi di essere a conoscenza di quanto detto nei suoi confronti da tutti e tre i figli: il chè
Per_ generava una grave reazione emotiva in tutti i bambini ed in particolare in che dopo la telefonata si metteva a piangere, - a seguito della querela, il PM procedeva, tramite PG, ad articolata attività investigativa, ascoltando i genitori della ricorrente e l'amica , la coordinatrice scolastica Parte_5 Persona_7 Controparte_3 della scuola d'infanzia il cognato , i quali, ciascuno nel proprio ambito, hanno riferito Persona_8 Parte_2 de relato della ricorrente e/o conoscenza diretta della difficile ed alla fine assolutamente insostenibile vita familiare della coppia conseguenza della facile irascibilità e dei comportamenti violenti ed incontrollati del con drammatico CP_1 coinvolgimento dei tre figli, comportamenti seguiti, con l'ultima separazione di fatto, da una sua vera e propria attività di stolcheraggio, tale da far persistere ed aggravare il clima di paura se non di terrore in cui la e la prole si ritrova a Pt_1 vivere anche dopo la separazione;
rilevato che è lo stesso - pur nel negare recisamente di aver mai offeso, minacciato o alzato le mani nei CP_1 confronti della moglie, oppure lanciato i panni dal balcone, né tanto meno pedinato o ripetutamente messaggiato, disturbato
(con sgommata) sul luogo di lavoro oppure, in una occasione, tamponato la sua auto (ma ammettere dinanzi al Gip, in sede di interrogatorio di garanzia, di averla, se pur involontariamente, “appena toccata”), - a confermare l'allontanamento di casa
5/6 volte della moglie con i figli, perché litigavano e di aver chiamato sull'utenza della scuola la donna non più di due volte e solo per sapere perché non le faceva vedere i figli dopo la notifica del ricorso;
-ad ammettere l'episodio della minaccia di suicidio, disperato, il giorno 4.2.2020 di fronte all'intenzione della moglie di andare via di casa con i figli, - a riferire del ricovero per 3 settimane nel 2017 presso la struttura psichiatrica “Ville Di Nozzano” su consiglio della Dott.ssa , Pt_3 attualmente assumendo il farmaco Zariles 75mg, a suo dire, su prescrizione del medico di base;
rilevato ancora che la dott.ssa , sentita dalla PG, a seguito della querela della , ha riferito: - di aver visitato, a partire dal maggio Pt_3 Pt_1
2017, il quattro volte (accompagnato anche dalla moglie), con diagnosi di disturbo bipolare/stato misto CP_1 psicotico e cioè condizioni patologiche caratterizzate da stati di depressione e di agitazione e successivo ricovero concordato dal 29.1./21.2.2018 presso la Casa di Cura Di Ville di Nozzano che confermava la terapia che era stata da lei prescritta a base di Carbolithium, Sereupim, Surmontil e;
- per poi il resistente non farsi più vedere, salvo Pt_6 occasionali telefonate della moglie per riferire che il marito non stava bene e che non assumeva regolarmente i farmaci prescritti;
- seguiva un incontro da remoto in periodo Covid-19 nel 2020 in cui il medico apprendeva che la coppia non andava d'accordo, per poi a marzo 2022 venire a conoscenza dal paziente della separazione, da lui non accettata, così come non accettava che la moglie potesse avere un altro compagno anche se di ciò non ne era certo, -- ritenendo il CP_1 possa mettere in atto comportamenti anticonservativi e/o aggressivi, non sapendo se il paziente stia seguendo una terapia e quale;
considerato, a proposito di dette dichiarazioni, di come la diagnosi della psichiatra corrisponde proprio alle condizioni comportamentali (depressione/agitazione) emergenti dai dati fattuali raccolti;
reputato che a nulla rileva la recente relazione psichiatrica 13.4.2022 prodotta dal resistente che si limita a constatare che il paziente presenta in quel momento una ideazione fluida e agevole….ben articolata nei processi associativi….pensiero scevro da tematiche patoloquele….processi mnemonici nella norma….tono dell'umore normolivellato con volitività adeguata alle circostanze, in quanto: a) come si da atto nella relazione, il assume farmaco, il Zariles, un CP_1 antidepressivo, che, oltre ad essere di probabile solo recente assunzione all'esito degli accadimenti descritti e del deposito pagina 7 di 13 dell'odierno ricorso, non sono certo in grado di essere adeguata risposta alle sue problematiche viste le prescrizioni della sua originaria psichiatra di riferimento, b) tali riferite condizioni psicologiche sono in evidente contrasto con le risultanze fattuali che scaturiscono dalle dichiarazioni della e dagli accadimenti descritti, c) nessuno garantendo che questi Pt_3 stia effettivamente seguendo la terapia prescritta (da chi effettivamente ?) e che tale terapia sia corretta (il chè sembrerebbe da escludere visto che il problema del resistente non è solo costituita da stati depressivi, ma anche e ben più rilevanti, di agitazione), d) il resistente, soffrendo di sbalzi improvvisi d'umore legati ad accadimenti che lo contrariano ed aggravati dall'uso dell'alcool, ampiamente protrattisi sino a pochi giorni anteriori alla presente riserva, per cui nulla comunque garantisce che questi abbia effettivamente superato le problematiche descritte;
che, in ogni caso, con l'evolversi della situazione familiare, si valuterà nella fase di merito se procedere a perizia psichiatrica/psicologica ed a verifica delle migliori condizioni di affido, collocamento e diritto di visita;
ritenuto che
alla luce di quanto esposto, non vi sia dubbio sulla necessità di:
- confermare i provvedimenti interdittivi adottati attesa la presenza di un fumus boni iuris delle richieste avanzate dalla ricorrente e del periculum che scaturisce dai ritenuti comportamenti psicologicamente e fisicamente violenti del resistente
(con esclusione del divieto riguardante i figli, visitabili in forma protetta come da prosieguo); preliminarmente essendosi dell'avviso che il giudizio cautelare civile ed il giudizio cautelare penale viaggiano su binari separati e la presenza contemporanea di quest'ultima misura non esclude l'applicazione ed il persistere dell'applicazione della prima;
del resto, potendo la misura penale venir meno in qualsiasi momento lasciando priva di tutela, nel caso di mancato persistere della prima, l'autonoma richiesta cautelare civile avanzata dalla parte;
- disporre a questo punto l'affido esclusivo dei minori alla madre alle condizioni di cui all'art. 337 quater comma 3 c.c., anche con riguardo alle questioni di maggior interesse, onde garantire una gestione della prole svincolata da interventi e condizionamenti paterni che in questo momento possono essere negativi per i figli e, in ragione di quanto evidenziato, per la stessa madre, sia in quanto tale che per il ruolo di unico effettivo genitore chiamato ad assumere;
che va garantito nell'interesse dei minori, l'esercizio del diritto/dovere di visita paterno, che non potrà che essere nella forma protetta richiesta dalla ricorrente e cioè alla presenza dei Servizi Sociali nei termini già stabiliti in corso di istruttoria, escludendosi allo stato la necessità, come da ultimo richiesto dalla ricorrente, di far precedere gli incontri da un adeguato percorso di preparazione specifica ed individuale del padre, della madre e della prole ad opera di personale specializzato, in quanto è indispensabile che venga al più presto ristabilito l'interrotto rapporto padre-figli; laddove gli S.S. dovessero rilevare una inidoneità del padre a mantenere in forma corretta la relazione con la prole o comunque quest'ultima non riuscire a serenamente mantenere tale relazione, gli stessi S.S. provvederanno ad interrompere gli incontri ed intraprendere il richiesto percorso di preparazione specifica ed individuale del padre, della prole e, se necessario, della madre;
tale disposizione è applicabile anche se le problematiche come sopra descritte riguardassero solo uno o due figlio/figlia della coppia;
ritenuto che
i minori hanno diritto a congruo assegno di mantenimento, dovendo, tuttavia, fare i conti con le attuali condizioni lavorative del il quale con ultimo reddito annuale 2020 sugli euro 13.00,00 netti, è rimasto senza CP_1 lavoro ed è in Naspi sino a luglio 2022, con una indennità di euro 900,00 mensili, godendo, a sua volta, la di un Pt_1 reddito annuo netto intorno agli euro 9.000,00, pari a circa euro 750,00 mensili (quanto al secondo presunto lavoro della stessa presso centro di animazione “Le Piccole Pesti” ci si deve, allo stato, attenere, ammesso che il dato possa avere effettiva rilevanza, a quanto affermato dalla ricorrente in ordine alla mera occasionalità dello stesso); non si trascuri infine i maggiori costi familiari che scaturiscono dalla necessaria locazione di idoneo appartamento ove accogliere i tre figli della coppia, con un costo di euro 350,00 mensili oltre eventuali spese condominiali, costo che deve far carico anche al padre;
che, a questo punto, non può non sollecitarsi il resistente, non appena venuta meno la misura restrittiva penale, a reperire pagina 8 di 13 nuova attività lavorativa, non trascurando che, essendosi posto lui nella condizione di subire detta misura cautelare,
l'impossibilità conseguente a svolgere nuova attività lavorativa non è ragione giustificatrice del persistere dell'assenza di redditi;
che, di conseguenza, tenendo conto del significativo importo dell'Assegno Unico, per euro 700,00, da corrispondersi per l'intero alla madre che provvede, allo stato, integralmente alle esigenze dei minori, stimasi equo un contributo economico da parte del nella misura di euro 300,00 (euro 100,00 a figlio); oltre le spese straordinarie CP_1 nella misura congrua del 50%; ritenuto, quanto alla presenza dei nonni paterni nella vita dei nipoti che l'attuale situazione di tensione legata ai comportamenti del resistente non consigliano una stabile frequenza, pervenendosi a soluzione limitata come da dispositivo;
che, di fronte a richiesta materna, attese anche i riflessi delle attuali vicende familiari nelle piccole comunità di appartenenza della coppia, si impone il divieto di presenza di foto della prole sugli indirizzi social di entrambi i genitori, con cancellazione di quelle attualmente già presenti;
P.Q.M.
ordina - al la cessazione delle condotte pregiudizievoli da lui poste in essere, di non avvicinarsi alla Controparte_1 attuale abitazione ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente, in particolare il suo luogo di lavoro;
Per_ Per_
- dispone l'affido esclusivo di e , anche ex art. 337 quater comma 3 c.c. con riguardo alle questioni di CP_2 maggior interesse, alla madre nell'abitazione sita in Lettomanoppello Via Cavour n. 10; Parte_1
- il potrà incontrare i figli per un'ora e mezza al giorno due volte la settimana in forma protetta tramite i Servizi CP_1
Sociali del Comune di Cepagatti;
i Servizi Sociali renderanno relazione sull'andamento degli incontri entro il 15.9.2022; laddove gli S.S. dovessero rilevare una inidoneità del padre a mantenere in forma corretta la relazione con la prole o comunque quest'ultima non riuscire a serenamente mantenere tale relazione, gli stessi S.S. provvederanno ad interrompere gli incontri ed intraprendere il richiesto percorso di preparazione specifica ed individuale del padre, prole e, se necessario,
madre; tale disposizione è applicabile anche se le problematiche come sopra descritte riguardassero uno o due figlio/figlia della coppia;
in caso di interruzione in tutto o in parte degli incontri padre-figli i S.S. renderanno comunque relazione entro i dieci giorni successivi all'interruzione; …
- i nonni paterni potranno incontrare e avere con loro i minori lontano dall'abitazione di Vallemare di Cepagatti due volte al mese per un'ora e mezza da concordare di volta in volta con la;
Pt_1
- divieto per entrambi i genitori di pubblicare foto dei figli minori su qualsiasi indirizzo social su internet e se attualmente presentii procedendo alla loro cancellazione;
- dispone che il versi, entro il giorno 5 di ogni mese, alla a decorrere da aprile 2022, Controparte_1 Parte_1 quale contributo al mantenimento dei figli complessivi euro 300,00, somme rivalutabili annualmente, secondo gli indici
Istat, con decorrenza da aprile 2023; oltre, a favore di quest'ultime, le spese straordinarie sanitarie non coperte dal S.S.N. e ludico-sportive, secondo Protocollo del Tribunale di Pescara, nella misura del 50% come previamente concordate e successivamente documentate;
Assegno Unico interamente a favore della;
Pt_1 Per_
- dispone l'apposizione di vincolo sul libretto postale intestato alla figlia con conseguente prelievo di denaro solo congiunto da parte dei genitori.”.
Ha, quindi, rimesso le parti innanzi al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Con ordinanza del 19.4.2023 il giudice istruttore considerato che il aveva ripreso nelle CP_1
more l'attività lavorativa, dimostrando di essere in grado di produrre reddito, poteva essere parzialmente accolta la richiesta di parte ricorrente di aumento del contributo al mantenimento per i pagina 9 di 13 figli minori, segnatamente da € 300 a € 450 mensili, da ritenere equa, potendo la comunque Pt_1 contare sull'assegno unico universale (di almeno 610 euro mensili) nella misura del 100%, ha modificato parzialmente l'ordinanza presidenziale del 16.6.2022, disponendo, con decorrenza dal
1.4.2023, l'aumento da € 300 a € 450 mensili del contributo al mantenimento per i figli minori dovuto da in favore di ha inoltre invitato a Controparte_1 Parte_1 Controparte_1
seguire un percorso psicologico e di sostegno alla genitorialità, da documentare almeno 30 giorni prima dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 29.4.2024, poiché all'udienza del 26.10.2023 la parte ricorrente aveva formulato domanda di decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale sui tre figli minori, è stata nominata quale curatrice speciale dei minori l'avv. Mariagrazia Baldacci.
Successivamente, con ordinanza pronunciata all'udienza del 6.6.2024, sono stati autorizzati incontri liberi tra e il padre inizialmente in luoghi aperti al pubblico e Persona_1 Controparte_1
successivamente secondo i tempi ed i modi che sarebbero congiuntamente stati stabiliti da e dal Per_1
padre e sono stati autorizzati altresì incontri liberi tra e il padre Controparte_2 CP_1
nel momento in cui avrebbe espresso una volontà in tal senso direttamente al padre o
[...] CP_2
anche alla curatrice speciale, che si sarebbe dovuto mantenere in contatto con i minori e avrebbe dovuto successivamente riportare in udienza le dichiarazioni dei minori sugli incontri con il padre.
Le parti hanno, quindi, così precisato le conclusioni: parte ricorrente
“ Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e , facendone Parte_1 Controparte_1 esplicito addebito in capo a quest'ultimo;
2. confermare l'affido esclusivo dei minori alla madre, in adesione alle conclusioni formulate dalla
Curatrice dei minori, subordinando il ripristino del diritto di visita del padre, con le modalità che il
Giudice Vorrà indicare, alla sua frequentazione certificata e con esito positivo, di un percorso di supporto psicologico, individuale e genitoriale, presso una struttura pubblica che il Giudice Vorrà individuare;
3. disporre e, quindi, prescrivere un percorso di sostegno psicologico in favore dei tre i minori, a cura dei Servizi Sociali di Manoppello;
4. sull'assegno di mantenimento, considerata l'attuale attività lavorativa del portare ad € CP_1
500,00 l'importo a carico del , in modifica dell'importo di € 450,00 stabilito con Controparte_1 provvedimento del 19.04.2023, con decorrenza dal 01.04.2023 e confermare che l'importo dell'assegno unico venga erogato direttamente e per l'intero dall' alla sig.ra . CP_4 Parte_1
pagina 10 di 13 Nel caso di diminuzione dell'assegno unico, assegnare comunque a favore della sig.ra Parte_1
un importo complessivo minimo di € 1.200,00, comprensivo della prestazione erogata
[...] dall' rimodulando in aumento l'importo del mantenimento a carico del sig. CP_4 CP_1
anche in considerazione del costo di € 352,00 sostenuto integralmente dalla per la
[...] Pt_1 necessaria locazione dell'appartamento per accogliere i tre figli, costo che deve far carico anche al padre;
5. confermare le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori per il 50% ciascuno, così come descritte e secondo le modalità dettate dal “Protocollo Famiglia”, elaborato dal Tribunale di Pescara;
6. rigettare le domande così come proposte dal in quanto del tutto infondate in Controparte_1
fatto ed in diritto.
7. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio;
8. Condannare, inoltre, al pagamento delle spese e competenze professionali Controparte_1 della fase di reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale di Pescara svolta dinanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila, proc. n.212/2022 V.G..” parte resistente:
“ 1) rigettare ogni richiesta di parte ricorrente;
2) pronunciare la separazione dei coniugi;
3) stabilire l'affidamento condiviso dei minori alle condizioni già indicate nella memoria del
20.4.2022, ovvero: - i minori trascorreranno con il padre due week-end al mese, comprensivi di pernotto, nonchè un ulteriore pernotto infrasettimanale per ogni settimana;
ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori;
- festività e vacanze verranno alternativamente trascorse dai minori con l'uno o con l'altro dei genitori, secondo orari e modalità concordemente stabiliti di volta in volta tra le parti;
- i minori con cadenza annuale trascorreranno con il padre sette giorni consecutivi in occasione del periodo estivo;
- le parti si impegnano, altresì, a favorire il mantenimento di buoni e continuativi rapporti tra i figli ed i nonni, materni e paterni;
- ogni decisione di rilievo nell'interesse dei figli, relativa all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, sarà assunta di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
4) stabilire un contributo di mantenimento a carico della ricorrente ed in favore del Sig. CP_1 pari ad € 300,00 mensili, da versare entro la fine di ogni mese solare, soggetto a
[...]
pagina 11 di 13 rivalutazione Istat, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia dal Tribunale sulla scorta delle condizioni economiche comprovate dalle parti;
in estremo subordine, confermare il contributo di mantenimento stabilito nell'ordinanza presidenziale del 16.6.2022, pari ad € 300,00, a carico del padre in favore dei minori;
5) porre le spese straordinarie per i minori a carico della sola ricorrente o, in subordine, nella diversa misura ritenuta di giustizia;
6) assegnare ad ognuna delle parti la quota del 50% dell'Assegno Unico;
7) con vittoria di spese e competenze del giudizio “. la curatrice speciale dei minori:
“ venga confermato l'affido esclusivo dei minori alla madre, ritenendo infondata la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale del padre, sia per carenza dei presupposti di legge, sia poiché una decisione di tal sorta appare eccessiva, con la sola finalità di aumentare la distanza emotiva tra padre e figli.
Si chiede che venga prescritto un percorso di sostegno psicologico in favore dei tre i minori, a cura dei
Servizi Sociali di Manoppello. “.
…………
La domanda di separazione
Nulla osta all'accoglimento della domanda di separazione - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte resistente non si è opposta -, concordando le parti sulla disgregazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Le restanti domande
In ordine alle restanti domande, va rilevato che:
1) la parte resistente sia in sede di precisazione delle conclusioni, sia con le memorie conclusive ha continuato ad insistere nella richiesta di ammissione delle prove indicate nelle memorie ex art. 183 c.p.c. nn. 2 e 3,
2) nella memoria depositata il 7.11.2024 la curatrice speciale dei minori, riferendo dell'andamento degli incontri in date 27 Settembre 2024 e 11 Ottobre 2024, presso la sede dei Servizi Sociali del Comune di Manoppello, alla presenza dell'Assistente Sociale Dr.ssa S. Pelaccia e della stessa curatrice speciale, tra i figli minori delle parti e il padre ha Controparte_1
evidenziato che, a seguito dell'esito decisamente negativo del secondo di detti incontri, permangono notevoli problemi di rapporto tra i minori e il padre, tanto da essere stati gli incontri sospesi;
pagina 12 di 13 3) nelle more il Tribunale Penale di Pescara ha trasmesso ai sensi dell'art.64 bis disp. att. c.p.p. il dispositivo della sentenza di condanna di per il reato di cui all'art.572 c.p. Controparte_1
emessa in data 24.3.2025, con indicazione di termine di 90 giorni per il deposito della motivazione.
A questo punto appare opportuno attendere il deposito della motivazione di detta sentenza penale di condanna ed esaminarla, eventualmente unitamente agli atti del processo penale (da acquisire), quantomeno ai fini delle decisioni che riguardano l'affidamento dei figli minori e la loro frequentazione con il padre, tuttora sospesa di fatto.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
coniugati in Manoppello il 13.10.2007 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di Manoppello al n. 65, parte II, serie A, anno 2007);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Manoppello di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza del giudice istruttore.
Pescara 7 maggio 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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