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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 12/08/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 699/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 699/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
COSTA TOMMASO e FORTINA ILARIA ed elettivamente domiciliato presso i medesimi
PARTE ATTRICE
contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
COVONE BRUNO e COVONE SERENA, elettivamente domiciliata presso i medesimi
PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione a precetto
CONCLUSIONI pagina 1 di 4 Conclusioni di parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto
in via principale:
- accertare le circostanze di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del diritto del
creditore procedente a procedere ad esecuzione forzata;
in ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, aumentate ai sensi dell'art. 4, comma 8, del
Decreto 55/2014;
- con condanna della signora al risarcimento del danno per responsabilità Controparte_1
processuale aggravata ex art. 96 c.c., primo e/o terzo comma.”
Conclusioni di parte convenuta
“
1- Dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta
dall'opponente.
2 – Condannare l'opponente alle spese e competenze di giudizio con attribuzione Parte_1
all'Avv. Bruno Covone difensore antistatario.
3 – Condannare l'opponente avendo agito in giudizio in mala fede e/o colpa grave, Parte_1
per responsabilità aggravata ex art., 96, I comma, c.p.c. al risarcimento dei danni da liquidarsi ex
officio in via equitativa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione spiegata da avverso il Parte_1
precetto notificatogli il 28/3/2022 da fondato sul decreto ingiuntivo n. Controparte_1
886/2021 emesso dal Tribunale di Novara nel procedimento per intimazione di sfratto per morosità avente numero R.G. 1951/2021. pagina 2 di 4 A sostegno dell'opposizione, l'attore ha dedotto l'erronea individuazione del soggetto tenuto al pagamento e, conseguentemente, l'erronea emissione del decreto ingiuntivo nei suoi confronti, posto che il contratto di locazione su cui si fonda la pretesa avversaria è stato ceduto da alla ditta Food Gardan S.r.l.s. di Khatun Hajara e i canoni di Parte_1
cui è stato richiesto il pagamento sono maturati successivamente alla cessione.
si è costituita in giudizio, contestando l'opposizione avversaria e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita in via documentale.
***
L'intervenuto accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo con sentenza passata in giudicato, con conseguente revoca del medesimo, giustifica una pronuncia di accoglimento dell'opposizione a precetto spiegata, risultando inesistente, per fatti sopravvenuti, il titolo sulla cui scorta l'esecuzione era stata avviata.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti, poiché, pur essendo stata accolta l'opposizione, la stessa era stata originariamente fondata su motivi di merito che potevano essere fatti valere solo nel giudizio di cognizione relativo all'opposizione a decreto ingiuntivo.
Infatti, con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su di un titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi o impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo (Cass. 8928/2006) e la contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, il che esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione all'esecuzione sia chiamato a conoscere degli stessi pagina 3 di 4 vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione
(Cass. 27159/2006; Cass. 8331/2001).
Non sussistono i presupposti per pronunciare una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesto da entrambe le parti, non ravvisandosi la mala fede o la colpa grave di alcuna delle parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara l'inesistenza del diritto di parte convenuta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di parte attrice sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 886/2021 emesso dal Tribunale di Novara;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3) rigetta le domande ex art. 96 c.p.c.
Novara, 12 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 699/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
COSTA TOMMASO e FORTINA ILARIA ed elettivamente domiciliato presso i medesimi
PARTE ATTRICE
contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
COVONE BRUNO e COVONE SERENA, elettivamente domiciliata presso i medesimi
PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione a precetto
CONCLUSIONI pagina 1 di 4 Conclusioni di parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto
in via principale:
- accertare le circostanze di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del diritto del
creditore procedente a procedere ad esecuzione forzata;
in ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, aumentate ai sensi dell'art. 4, comma 8, del
Decreto 55/2014;
- con condanna della signora al risarcimento del danno per responsabilità Controparte_1
processuale aggravata ex art. 96 c.c., primo e/o terzo comma.”
Conclusioni di parte convenuta
“
1- Dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta
dall'opponente.
2 – Condannare l'opponente alle spese e competenze di giudizio con attribuzione Parte_1
all'Avv. Bruno Covone difensore antistatario.
3 – Condannare l'opponente avendo agito in giudizio in mala fede e/o colpa grave, Parte_1
per responsabilità aggravata ex art., 96, I comma, c.p.c. al risarcimento dei danni da liquidarsi ex
officio in via equitativa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione spiegata da avverso il Parte_1
precetto notificatogli il 28/3/2022 da fondato sul decreto ingiuntivo n. Controparte_1
886/2021 emesso dal Tribunale di Novara nel procedimento per intimazione di sfratto per morosità avente numero R.G. 1951/2021. pagina 2 di 4 A sostegno dell'opposizione, l'attore ha dedotto l'erronea individuazione del soggetto tenuto al pagamento e, conseguentemente, l'erronea emissione del decreto ingiuntivo nei suoi confronti, posto che il contratto di locazione su cui si fonda la pretesa avversaria è stato ceduto da alla ditta Food Gardan S.r.l.s. di Khatun Hajara e i canoni di Parte_1
cui è stato richiesto il pagamento sono maturati successivamente alla cessione.
si è costituita in giudizio, contestando l'opposizione avversaria e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita in via documentale.
***
L'intervenuto accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo con sentenza passata in giudicato, con conseguente revoca del medesimo, giustifica una pronuncia di accoglimento dell'opposizione a precetto spiegata, risultando inesistente, per fatti sopravvenuti, il titolo sulla cui scorta l'esecuzione era stata avviata.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti, poiché, pur essendo stata accolta l'opposizione, la stessa era stata originariamente fondata su motivi di merito che potevano essere fatti valere solo nel giudizio di cognizione relativo all'opposizione a decreto ingiuntivo.
Infatti, con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su di un titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi o impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo (Cass. 8928/2006) e la contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, il che esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione all'esecuzione sia chiamato a conoscere degli stessi pagina 3 di 4 vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione
(Cass. 27159/2006; Cass. 8331/2001).
Non sussistono i presupposti per pronunciare una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesto da entrambe le parti, non ravvisandosi la mala fede o la colpa grave di alcuna delle parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara l'inesistenza del diritto di parte convenuta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di parte attrice sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 886/2021 emesso dal Tribunale di Novara;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3) rigetta le domande ex art. 96 c.p.c.
Novara, 12 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 4 di 4