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Ordinanza 27 marzo 2025
Ordinanza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, ordinanza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 860/2024
Tribunale di LAGONEGRO Settore per le controversie di lavoro e previdenza
ORDINANZA resa all'esito della UDIENZA DEL 26.03.2025 (art. 127 ter c.p.c.)
IL GIUDICE DEL LAVORO
Visti gli atti del procedimento n. 860/2024 R.G. tra C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovan Battista Valentino, e , in persona del legale rapp.te CP_1 p.t., con l'avv. Pietro Squeglia;
Letto l'art. 127 ter c.p.c. (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) introdotto dall'art. 3, comma 10, d. lgs. n. 149/2022, che dispone che l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
letto altresì l'art. 35, comma 2, del decreto su citato che prevede che le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del codice di procedura civile, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla Corte di Appello e alla Corte di cassazione;
preso atto che le parti non hanno depositato note di trattazione scritta;
considerato che
se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
rilevato che la causa proveniva da rinvio ex art. 309 cod. proc. civ., regolarmente comunicato alle parti costituite;
letti gli artt. 181 e 309 c.p.c.;
PQM
Dichiara estinto il presente giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Si comunichi alle parti. Lagonegro, 27.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Guglielmo Gerardina C
Tribunale di LAGONEGRO Settore per le controversie di lavoro e previdenza
ORDINANZA resa all'esito della UDIENZA DEL 26.03.2025 (art. 127 ter c.p.c.)
IL GIUDICE DEL LAVORO
Visti gli atti del procedimento n. 860/2024 R.G. tra C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovan Battista Valentino, e , in persona del legale rapp.te CP_1 p.t., con l'avv. Pietro Squeglia;
Letto l'art. 127 ter c.p.c. (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) introdotto dall'art. 3, comma 10, d. lgs. n. 149/2022, che dispone che l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
letto altresì l'art. 35, comma 2, del decreto su citato che prevede che le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del codice di procedura civile, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla Corte di Appello e alla Corte di cassazione;
preso atto che le parti non hanno depositato note di trattazione scritta;
considerato che
se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
rilevato che la causa proveniva da rinvio ex art. 309 cod. proc. civ., regolarmente comunicato alle parti costituite;
letti gli artt. 181 e 309 c.p.c.;
PQM
Dichiara estinto il presente giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Si comunichi alle parti. Lagonegro, 27.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Guglielmo Gerardina C