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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 27/05/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile n. 4254/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 26/08/2024
DA
rappresentato e difeso, per mandato allegato Parte_1 C.F._1 al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. VIARDI SILVIA
E
( ) rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ARTIOLI MARIA CHIARA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio concordatario)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … - Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
Civile del comune di Roncoferraro;
- il Sig. i impegna a trasferire il proprio 50% dell'immobile in Roncoferraro (MN) Pt_1
– Via Cesare Battisti n. 219, alla Sig.ra che continuerà a risiedervi;
CP_1
- al fine di pervenire alla definitiva sistemazione dei loro rapporti patrimoniali in conseguenza del divorzio, le parti si danno atto e convengono che la Sig.ra versi CP_1 la somma di € 70.000,00 al Sig. che accetta tale importo;
Pt_1
- la Sig.ra si impegna a trasferire al Sig. la propria quota di titolarità di CP_1 Pt_1 1/30 dell'immobile sito in Ledro (TN) – Via alla Colonia n. 21;
- le parti, in relazione al trasferimento di cui ai punti precedenti, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 74 del 1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10.05.1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10.05.1999, chiedono l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale;
- Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione cumulato alla cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in RONCOFERRARO (MN) in data 28/09/2014 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 13, Parte II, Serie A, Anno 2014) hanno formulato le conclusioni concordate, indicate in epigrafe e che sono state recepite nella sentenza di omologa della separazione, passata in giudicato.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, e decorso il termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. B della L. n. 898/70, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RONCOFERRARO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
22/05/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile n. 4254/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 26/08/2024
DA
rappresentato e difeso, per mandato allegato Parte_1 C.F._1 al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. VIARDI SILVIA
E
( ) rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ARTIOLI MARIA CHIARA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio concordatario)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … - Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
Civile del comune di Roncoferraro;
- il Sig. i impegna a trasferire il proprio 50% dell'immobile in Roncoferraro (MN) Pt_1
– Via Cesare Battisti n. 219, alla Sig.ra che continuerà a risiedervi;
CP_1
- al fine di pervenire alla definitiva sistemazione dei loro rapporti patrimoniali in conseguenza del divorzio, le parti si danno atto e convengono che la Sig.ra versi CP_1 la somma di € 70.000,00 al Sig. che accetta tale importo;
Pt_1
- la Sig.ra si impegna a trasferire al Sig. la propria quota di titolarità di CP_1 Pt_1 1/30 dell'immobile sito in Ledro (TN) – Via alla Colonia n. 21;
- le parti, in relazione al trasferimento di cui ai punti precedenti, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 74 del 1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10.05.1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10.05.1999, chiedono l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale;
- Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione cumulato alla cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in RONCOFERRARO (MN) in data 28/09/2014 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 13, Parte II, Serie A, Anno 2014) hanno formulato le conclusioni concordate, indicate in epigrafe e che sono state recepite nella sentenza di omologa della separazione, passata in giudicato.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, e decorso il termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. B della L. n. 898/70, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RONCOFERRARO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
22/05/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca