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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/06/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 587/2022
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 587/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 23 maggio 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 15
gennaio 2025
OGGETTO: d a
Bancario (deposito con il patrocinio dell'avv. Mario Vanzo, Controparte_1
bancario, cassette di dell'avv. Francesco Vanzo e dell'avv. Pierluigi Tirale, quest'ultimo sicurezza, apertura di procuratore domiciliatario credito bancario) APPELLANTE
CODICE: c o n t r o
P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Paola Aristarco Controparte_2
APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, in data 9 dicembre
2021, n. 3023/2021.
1 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia la Corte di
Appello adita:
o in via principale e nel merito, riformare la sentenza del Tribunale di
Brescia n. 3023/2021, pubblicata in data 9.12.2021, nella causa iscritta al n.
19076/2016 di R.G., e in accoglimento dei motivi di appello proposti dalla
, accertare che il saldo passivo del c/c n. 1034, intrattenuto Controparte_1
dalla società alla data del 30.06.2016, era pari ad € (–) Controparte_2
273.989,21, reiterandosi, in ogni caso, le conclusioni rassegnate nel giudizio
di primo grado nella nota di precisazione delle conclusioni datata 6.07.2021
che si intendono qui ritrascritte;
o in via istruttoria, occorrendo, si reiterano le istanze istruttorie dedotte nel
giudizio di primo grado nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 e n. 3 c.p.c.
che si intendono qui ritrascritte;
o in ogni caso, spese della CTU di primo grado e compenso professionale
del doppio grado interamente rifusi” (conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in appello).
Dell'appellante incidentale
“In via principale: rigettarsi nel merito il gravame, ed ogni domanda ivi
contenuta, di , in quanto infondati in fatto ed in diritto. Controparte_1
In via di appello incidentale: in riforma della sentenza di primo grado n.
3023/2021:
2 - in punto spese di giudizio, previa rideterminazione del loro ammontare,
condannare la convenuta a rifonderle integralmente, o nella diversa
percentuale superiore ai 2/3 che sarà ritenuta congrua, alla società attrice
in primo grado Controparte_3
- in punto di eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, rigettare
l'eccezione della banca e, conseguentemente, rideterminare il saldo del
conto corrente n.1034 in € 359.322,08 o quella diversa somma che dovesse
essere ritenuta di giustizia per le ragioni esposte in narrativa.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio,
oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA (se dovuta) e Cap come per
legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. aveva convenuto in giudizio lamentando Controparte_2 Controparte_1
una serie di profili di nullità e illegittimità del rapporto di c/c n. 1034, con essa stipulato in data 21 settembre 1981, ancora vigente, quali violazioni riguardanti interessi ultralegali e relative variazioni, capitalizzazione degli interessi, c.m.s. e spese, chiedendo la rideterminazione dei rapporti di dare-
avere e la quantificazione del saldo alla data del 30 giugno 2016.
1.1. Dal canto proprio, la banca, costituendosi, ha contestato le pretese avversarie ed eccepito la prescrizione delle rimesse solutorie eseguite sul conto anteriormente al 7 maggio 2014, data di avvio del procedimento di mediazione.
3 1.2. Con sentenza n. 3023/2021 pubblicata in data 9 dicembre 2021, il
Tribunale di Bergamo ha accertato la nullità e la prescrizione delle rimesse per la somma di € 274.144,09 e, per l'effetto, accertato e rideterminato il saldo del c/c alla data del 30 giugno 2016 in € 76.283,25, compensando le spese di lite nella misura di 2/3 e ponendo la restante parte a carico della banca.
1.3. In particolare, istruita la causa mediante l'espletamento di una consulenza tecnica, il Tribunale ha aderito alle conclusioni del CTU, perché
ritenute esaustive ed adeguatamente motivate.
1.4. Anzitutto, ha evidenziato che, in caso di conto aperto, la domanda di ripetizione è inammissibile, mentre è ammissibile la domanda di accertamento del saldo, essendo, nel caso di specie, configurabile un interesse di parte attrice, autonomo rispetto alla domanda di ripetizione (cfr.
Cass. Sez. Un. 24418/2010).
1.5. In merito all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca,
richiamando la pronuncia della Suprema Corte n. 18144/2018, ha osservato che le conseguenze del mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova ricadono sulla parte onerata, ossia sulla correntista. Con riferimento a tale profilo, il CTU ha individuato le rimesse solutorie prescritte.
1.6. Ulteriormente, il CTU, facendo corretta applicazione dei criteri indicati nel quesito sottopostogli, ha accertato il saldo del rapporto alla data dell'ultimo e/c disponibile, ossia 30 giugno 2016, nella somma di €
273.989,21 a debito della correntista, precisando che su detto conto sono stati
4 accesi periodicamente anticipi fatture e affidamenti. Tale saldo è stato ricostruito, nonostante le lacune documentali evidenziate dal consulente.
Il contratto, acceso il 21 settembre 1981, è risultato privo delle condizioni economiche, essendovi un richiamo alle condizioni praticate su piazza, fino al 1° dicembre 2010, data in cui è intervenuta la loro pattuizione scritta.
In base al quesito e all'art. 117 TUB, il CTU ha rideterminato i tassi di interesse applicando i tassi legali dall'apertura del conto fino al 9 luglio 1992
ed i tassi BOT per il periodo successivo alla pattuizione predetta. Ha, inoltre,
riscontrato la mancata pattuizione della c.m.s. e altri costi, che ha quindi epurato dal dovuto. Ha, poi, ritenuto corretta la capitalizzazione degli interessi solo a partire dal 1° luglio 2000, avendo la banca assolto agli oneri previsti dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000, risultando prodotta la copia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed intervenuta la comunicazione alla cliente mediante e/c del 30 giugno 2000.
Circa le rimesse prescritte, il CTU ha verificato l'eventuale presenza di fidi di fatto, ritenendo che <
situazione stabile nel tempo per poter individuare con assoluta chiarezza gli importi ben precisi dei fidi esistenti>>. Ha, perciò, quantificato le rimesse solutorie prescritte in € 274.144,09.
1.7. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto corretta l'ipotesi di calcolo n. 6
formulata dal CTU, che ha quantificato il saldo del conto al 30 giugno 2016,
considerando la prescrizione, in € 76.283,25 a favore della correntista.
1.8. Ha liquidato le spese di lite facendo riferimento alla minor somma
5 riconosciuta in favore della correntista, ponendo dette spese a carico della banca nella misura di 1/3 e compensando la restante parte, a fronte del rifiuto da parte della correntista della proposta transattiva formulata dalla banca prima dell'espletamento della CTU.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Controparte_1
sulla scorta di un unico motivo.
[...]
3. Si è costituita in giudizio proponendo appello incidentale. Controparte_2
4. All'udienza del 30 novembre 2022, la Corte, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
5. All'udienza del 15 gennaio 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di gravame, l'appellante impugna il capo della sentenza di primo grado relativo in tema di onere probatorio;
il Tribunale
avrebbe disatteso l'orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 20261/2021 e n.
29190/2020) della Suprema Corte secondo cui, a fronte di una produzione parziale degli estratti conto è comunque possibile per il giudice ricostruire il saldo del rapporto attraverso mezzi di prova ulteriori, ma solo se idonei a fornire determinate indicazioni certe e complete che giustifichino il saldo maturato all'inizio del periodo cui si riferiscono. Inoltre, evidenzia che, in
6 caso d'incompletezza documentale, il conteggio del dare e avere dev'essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza.
Il Tribunale non si sarebbe attenuto a tali principi e avrebbe dovuto considerare che il CTU ha accertato che <
30/06/2016 è presente una sequenza continua di scritturazioni>> e che l'attrice non ha allegato, per il periodo compreso tra l'apertura del conto ed il 6 maggio 2015, altri mezzi di prova idonei a ricostruire il saldo maturato all'inizio del periodo conclusivo della lacuna documentale.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere corretta l'ipotesi di calcolo n. 6
formulata dal CTU, perché connotata da un travisamento dei criteri correttivi indicati nel quesito per la ricostruzione dell'andamento del rapporto e l'applicazione dal “saldo zero”, essendo stato introdotto un diverso ed arbitrario criterio. Il quesito formulato prevedeva che <
documentazione sia incompleta nei periodi intermedi, proceda il c.t.u. al calcolo, partendo, in caso di richiesta della banca dall'estratto conto più
risalente e documentato e, nel caso di richiesta di indebito del cliente,
partendo dall'estratto più recente e documentato>>, ma, ciononostante, il
CTU, pur dando atto della presenza di alcune lacune documentali, ha eseguito i conteggi partendo non dall'estratto più recente, ma da quello più risalente,
introducendo un criterio arbitrario per far fronte alle lacune e tenendo così
conto anche di competenze addebitate e ritenute non dovute nel periodo anteriore a quello documentato.
Inoltre, anche a fronte delle osservazioni del CTP, il CTU non avrebbe
7 chiarito il motivo sottostante la decisione di rettificare del saldo di partenza.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. In base al principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione invocato dalla stessa appellante <
che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla (e dunque da lui pagato) con il saldo finale del rapporto non è CP_1
tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche "aliunde", vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte)>> (Cass.
29190/2020).
Principio di diritto che può operare anche quando venga richiesta la sola rideterminazione del saldo del contratto ancora in essere.
1.3. Il CTU ha svolto i propri conteggi in conformità al quesito sottopostogli dal Tribunale ed ha correttamente dato atto dei criteri utilizzati ai fini della rideterminazione del saldo e della documentazione utilizzata a tale scopo;
ha evidenziato la presenza di alcune lacune nella produzione degli estratti conto,
risultata, in effetti, non continuativa per l'intero andamento del rapporto;
sulla base dell'esame della documentazione prodotta, ha svolto le operazioni ad esso demandate dal Tribunale, addivenendo alla rideterminazione del saldo come richiesto.
Ciò posto, il criterio utilizzato dal CTU al fine di ovviare alle lacune
8 riscontrate nella documentazione prodotta è stato compiutamente reso noto nella consulenza a pag. 41, ove è stato affermato quanto segue: “Si segnala
che la documentazione agli atti relativa alle movimentazioni del rapporto è
parzialmente incompleta ed in parte non leggibile. Lo scrivente ha ben
evidenziato nell'allegato 4 i periodi intermedi in cui i dati necessari per i
conteggi richiesti dal quesito non sono disponibili agli atti. Lo scrivente ha
applicato il quesito che sul punto specifica che nel caso di richiesta di
indebito del cliente lo scrivente nei periodi intermedi deve prendere avvio
per la propria indagine dall'estratto più recente e documentato. Pertanto,
ogni qual volta si è verificata una interruzione nei dati disponibili, lo
scrivente è ripartito dall'estratto conto più recente e documentato adottando
il saldo ivi indicato. Naturalmente tale saldo è stato rettificato dalle
competenze addebitate nei periodi precedenti e ritenute non dovute”.
In ordine alla osservazione svolta dal CTP della banca convenuta circa il fatto che “il quesito vada interpretato nel senso che, in assenza di documentazione
antecedente non andrebbe assolutamente considerata e pertanto i riconteggi
andrebbero riferiti solamente a partire dal mese di gennaio 2013”, il CTU
ha correttamente replicato che “lo scrivente ricorda di aver ben evidenziato
nell'allegato 4 i periodi intermedi in cui i dati necessari per i conteggi
richiesti dal quesito non sono disponibili nei fascicoli ritirati dal sottoscritto.
Lo scrivente ritiene quindi di aver correttamente applicato il quesito che sul
punto specifica che, nel caso di richiesta di indebito del cliente, lo scrivente
nei periodi intermedi deve considerare per la propria indagine l'estratto più
recente e documentato. Pertanto, ogni qualvolta si è verificata una
9 interruzione nei dati disponibili, lo scrivente ha ripreso avvio dall'estratto
conto più recente e documentato adottando il saldo ivi indicato.
Naturalmente tale saldo è stato rettificato dalle competenze addebitate nei
periodi precedenti e ritenute non dovute”.
1.4. La correttezza del criterio di calcolo adottato dal CTU trova conferma in una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. N. 1763/2024), in base alla quale <
agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo per la condanna dell'istituto di credito a pagare la differenza in proprio favore o per l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che:
a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1)
nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile
(ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;
a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi,
intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione,
sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che
10 risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile;
b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà
farsi tenendo conto che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida,
appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più
periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è
accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà
utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo>>.
In merito alla ipotesi b.2 delineata dalla Corte di Cassazione, che appare analoga a quella di specie, la Suprema Corte ha meglio precisato in parte
11 motiva che <
intermedi, anche in tal caso, egli (il correntista:n.d.r.), se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto, ad esempio di anatocismo e/o usura e/o pagamento di interessi ultralegali non pattuiti e/o commissioni di massimo scoperto non concordate, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte,
sempre per il congegno di acquisizione processuale. Altrimenti, beneficerà
del meccanismo di azzeramento del/i saldo/i intermedio/i nel significato in precedenza chiarito, con l'evidente risultato che la banca, per quel/quei periodo/i, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi,
nulla recupera. Questi, cioè, è come se non ci fossero, posto che nessuno ha provato che cosa sia successo. Con la conseguenza che l'estratto conto immediatamente successivo, e tutti i successivi ancora, devono essere corretti ricollegando l'ultimo saldo disponibile al primo saldo in cui ricominciano ad essere presenti gli estratti conto.
2.9.7. In questo modo, dunque, il problema del rischio di due saldi difformi viene meno e, in buona sostanza, il meccanismo dell'azzeramento (anche di quello, prima definito intermedio,
per eventuali intervalli temporali in cui mancano gli estratti conto) funziona allo stesso modo sia per la banca che per il correntista>> (Cass. cit. in parte motiva).
1.5. Nella CTU espletata in primo grado, cui il Tribunale ha prestato adesione, vi è stata, dunque corretta applicazione di tale criterio in quanto, a fronte di una produzione documentale incompleta con riferimento ai c.d.
12 saldi intermedi il consulente d'ufficio è ripartito dall'estratto conto immediatamente successivo “rettificato delle competenze addebitate nei
periodi precedenti e ritenute dovute” e, quindi, ha operato in modo corretto il collegamento dell'ultimo saldo disponibile al primo saldo in cui ricominciano ad essere presenti gli estratti conto.
2. Per quanto riguarda i motivi di appello incidentale, va preliminarmente esaminato, per ragione logica, quello inerente il tema della prescrizione,
rispetto a quelli inerenti la statuizione delle spese.
La contesta la decisione del Tribunale in punto di Controparte_2
prescrizione, esponendo di aver proposto una domanda di accertamento del saldo del conto tutt'ora aperto, non soggetta a prescrizione, e che i versamenti eseguiti hanno di norma natura ripristinatoria e non comportano uno spostamento patrimoniale;
l'eventuale diversa natura delle rimesse dovrebbe essere provata da chi intende far valere la prescrizione delle singole poste.
Presumendosi la natura ripristinatoria e considerato che ciò che rileva ai fini della prescrizione è il momento in cui la rimessa viene eseguita, compete alla banca dimostrare la relativa natura solutoria.
Il CTU, epurato il conto dalle poste illegittime, ha accertato l'esistenza di un saldo positivo, quindi, le somme sono state addebitate indebitamente e dunque, sarebbe stato onere della banca dimostrare il contrario.
L'appellante incidentale ribadisce l'esistenza di un “fido di fatto”, non riconosciuto dal Giudice, a partire dal 30 giugno 1981, pari a 50 milioni di
Lire e deduce che tale presenza si ricaverebbe dalla dicitura “max scop”
presente negli scalari, i quali, peraltro, evidenzierebbero gli addebiti operati
13 a tale titolo e da alcuni risulterebbe la percentuale di sconfino.
2.1. Il motivo è infondato.
La Corte osserva che <
correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, ad eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione>> (Cass. n. 1763/2024).
Pertanto, il Tribunale ha correttamente accertato e rideterminato il saldo del conto corrente alla data del 30 giugno 2016 in € 76.283,25 ma anche <
prescrizione delle rimesse per la somma di € 274.144,09>>.
Per quanto, riguarda, invece, la questione del c.d. “fido di fatto”, va precisato che per le aperture di credito ante 1992, e cioè prima della introduzione della
Contr necessaria forma scritta da parte della legge 1992 ribadita dal nel 1993,
la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il contratto di apertura di credito non richieda la forma scritta e possa risultare anche da fatti concludenti (cfr. Cass. n. 16445/2024; Cass. n. 34997/2023).
Quanto alla prova, l'esistenza di una apertura di credito prima del 1992 può
essere dimostrata in assenza del contratto anche per il tramite di fatti concludenti (v. Cass. n. 16445/2024 e Cass. n. 11016/2024), sempre che da tali fatti emerga che <
denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato a disposizione del cliente con diritto di questi di disporre della stessa in più volte secondo le
14 forme d'uso (salva diversa convenzione) ovvero in qualsiasi momento,
quindi anche immediatamente dopo l'apertura del credito>> (Cass. n.
11016/2024), a condizione che emerga, per lo meno, l'ammontare dell'affidamento accordato al correntista, non potendosi al contrario prospettare l'esistenza di un affidamento sulla base della semplice tolleranza da parte dell'istituto bancario circa l'esposizione a debito del conto (passivo).
Nel caso di specie occorre richiamare quanto già affermato in sentenza dal
Tribunale, sulla scorta degli accertamenti svolti in merito dal CTU
< il consulente, con motivazione esaustiva, anche in replica Persona_1
alle osservazioni dei ctp, in applicazione del quesito, ha svolto la propria indagine anche in relazione ad ipotesi di c.d. fidi di fatto, concludendo che dall'analisi delle risultanze documentali l'esame dei saldi periodici non
evidenzia poi una situazione stabile nel tempo per poter individuare con
assoluta chiarezza gli importi ben precisi dei fidi esistenti (pagg. 44 e ss.
ctu)>>.
Al riguardo l'appellante incidentale, senza replicare all'accertamento del
CTU, condiviso dal Tribunale circa la mancanza negli estratti conto di elementi univoci e costanti da cui desumere l'entità dell'affidamento, il cui limite costituisce il discrimine tra rimesse ripristinatore e solutorie, deduce genericamente che “il limite di fido applicato … risulta sia dal calcolo dei
numeri a debito, quanto sul limite di fido applicato”.
A parte la non chiara formulazione della deduzione, va rilevato che il CTU
ha replicato alle osservazioni del consulente di parte sul punto
15 nell'integrazione alla prima consulenza, riferendo che gli importi indicati dal consulente di parte quali oggetto del fido concesso alla correntista attraverso aperture di credito, pur tenendo conto del refuso relativo alla formulazione in euro piuttosto che in Lire, non possono essere presi in considerazione in quanto non trovano riscontro nella documentazione e che la formulazione dei conteggi inerenti alle rimesse effettuate extra fido ovvero ripristinatorie non può essere fondato su mere ipotesi (si veda pag. 35 delle repliche del CTU
nell'integrazione).
Per altro verso, rileva il Collegio che il Tribunale, sulla base della espletata consulenza tecnica d'ufficio, ha ritenuto che non vi sia stata pattuizione dei tassi d'interesse, delle commissioni e delle spese;
la società correntista ha pertanto ottenuto la sostituzione degli interessi convenzionali con applicazione del tasso legale e del tasso BOT ex art. 5 legge 154/1992 e 117
TUB, sicché è contraddittorio che la parte che ha contestato l'applicazione degli interessi debitori ultralegali in quanto non convenuti per iscritto, ma applicati dalla banca in base alle risultanze della documentazione in atti,
voglia avvalersi proprio di quei tassi per invocare la esistenza di un accordo in ordine all'affidamento per impedire l'accertamento delle rimesse prescritte
(sulle quali, quindi non potrà in futuro essere azionato il diritto alla restituzione) con la negazione del loro carattere solutorio, tale essendo senz'altro ogni versamento effettuato in situazione di passivo senza fido o con fido ma con superamento del passivo rispetto all'affidamento accordato.
3. Con riferimento al regime delle spese di lite, con il proprio appello
16 incidentale, contesta la liquidazione di dette spese operata dal Controparte_2
Tribunale, il quale, pur avendo accertato la corresponsione di poste indebite per € 350.272,46, somma inferiore rispetto a quella indicata dalla società
attrice in primo grado, avrebbe dovuto procedere alla liquidazione considerando l'importo indebito accertato e non il saldo attivo quantificato in € 76.283,25, essendo stata proposta in primo grado una domanda di accertamento e non di condanna alla restituzione delle poste indebite.
Inoltre, l'appellante incidentale contesta la ritenuta esistenza dei presupposti per la compensazione delle spese operata nella misura dei 2/3, nonostante la somma riconosciuta in proprio favore fosse pari ad € 350.000,00, dunque pari al 77,78% di quanto richiesto, ossia € 459.055,73 , ritenendo non corretto giustificare tale scelta sulla base del rifiuto della proposta transattiva formulata dalla banca, considerato che l'anno precedente l'instaurazione del giudizio la correntista sarebbe stata costretta dalla banca a rientrare dall'esposizione debitoria in soli 10 giorni.
3.1. Il motivo è infondato.
Le questioni, per come poste, non meritano accoglimento.
3.2. L'accertamento delle poste indebite risulta essere strumentale rispetto alla domanda principale di accertamento del saldo, come, infatti, richiesto dalla società attrice: “…accertarsi l'esatto ammontare del saldo del conto
alla data del 30.06.16, epurato dagli interessi spese e commissioni
illegittime, quantificate nella somma complessiva pari ad €459.055,73”.
Il Giudice ha correttamente liquidato le spese di lite, facendo riferimento a
17 tale domanda, individuando lo scaglione di valore corrispondente al saldo accertato.
3.3. Con riferimento alla percentuale dell'operata compensazione, ancora una volta l'appellante incidentale fa riferimento alla quantificazione delle poste indebite e non già al saldo accertato;
inoltre, appare condivisibile che il
Tribunale abbia operato la parziale compensazione delle spese di lite, in quanto, a prescindere dal rifiuto da parte della correntista della proposta transattiva formulata dalla banca, l'esito complessivo della lite ha visto una parziale reciproca soccombenza delle parti, avuto riguardo dell'accertata prescrizione delle rimesse.
4. Pertanto, l'appello principale e l'appello incidentale vanno entrambi rigettati e la sentenza impugnata va confermata.
5. Con riferimento al regime delle spese di lite, a fronte della reciproca soccombenza delle parti, va disposta la compensazione integrale delle spese del grado.
6. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello principale proposto da e Controparte_1
l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Controparte_2
18 Tribunale di Brescia n. 3023/2021, pubblicata in data 9 dicembre 2021;
2) dichiara compensate tra le parti le spese del grado.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Vittoria Gabriele dott. Giuseppe Magnoli
19
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 587/2022
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 587/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 23 maggio 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 15
gennaio 2025
OGGETTO: d a
Bancario (deposito con il patrocinio dell'avv. Mario Vanzo, Controparte_1
bancario, cassette di dell'avv. Francesco Vanzo e dell'avv. Pierluigi Tirale, quest'ultimo sicurezza, apertura di procuratore domiciliatario credito bancario) APPELLANTE
CODICE: c o n t r o
P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Paola Aristarco Controparte_2
APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, in data 9 dicembre
2021, n. 3023/2021.
1 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia la Corte di
Appello adita:
o in via principale e nel merito, riformare la sentenza del Tribunale di
Brescia n. 3023/2021, pubblicata in data 9.12.2021, nella causa iscritta al n.
19076/2016 di R.G., e in accoglimento dei motivi di appello proposti dalla
, accertare che il saldo passivo del c/c n. 1034, intrattenuto Controparte_1
dalla società alla data del 30.06.2016, era pari ad € (–) Controparte_2
273.989,21, reiterandosi, in ogni caso, le conclusioni rassegnate nel giudizio
di primo grado nella nota di precisazione delle conclusioni datata 6.07.2021
che si intendono qui ritrascritte;
o in via istruttoria, occorrendo, si reiterano le istanze istruttorie dedotte nel
giudizio di primo grado nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 e n. 3 c.p.c.
che si intendono qui ritrascritte;
o in ogni caso, spese della CTU di primo grado e compenso professionale
del doppio grado interamente rifusi” (conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in appello).
Dell'appellante incidentale
“In via principale: rigettarsi nel merito il gravame, ed ogni domanda ivi
contenuta, di , in quanto infondati in fatto ed in diritto. Controparte_1
In via di appello incidentale: in riforma della sentenza di primo grado n.
3023/2021:
2 - in punto spese di giudizio, previa rideterminazione del loro ammontare,
condannare la convenuta a rifonderle integralmente, o nella diversa
percentuale superiore ai 2/3 che sarà ritenuta congrua, alla società attrice
in primo grado Controparte_3
- in punto di eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, rigettare
l'eccezione della banca e, conseguentemente, rideterminare il saldo del
conto corrente n.1034 in € 359.322,08 o quella diversa somma che dovesse
essere ritenuta di giustizia per le ragioni esposte in narrativa.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio,
oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA (se dovuta) e Cap come per
legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. aveva convenuto in giudizio lamentando Controparte_2 Controparte_1
una serie di profili di nullità e illegittimità del rapporto di c/c n. 1034, con essa stipulato in data 21 settembre 1981, ancora vigente, quali violazioni riguardanti interessi ultralegali e relative variazioni, capitalizzazione degli interessi, c.m.s. e spese, chiedendo la rideterminazione dei rapporti di dare-
avere e la quantificazione del saldo alla data del 30 giugno 2016.
1.1. Dal canto proprio, la banca, costituendosi, ha contestato le pretese avversarie ed eccepito la prescrizione delle rimesse solutorie eseguite sul conto anteriormente al 7 maggio 2014, data di avvio del procedimento di mediazione.
3 1.2. Con sentenza n. 3023/2021 pubblicata in data 9 dicembre 2021, il
Tribunale di Bergamo ha accertato la nullità e la prescrizione delle rimesse per la somma di € 274.144,09 e, per l'effetto, accertato e rideterminato il saldo del c/c alla data del 30 giugno 2016 in € 76.283,25, compensando le spese di lite nella misura di 2/3 e ponendo la restante parte a carico della banca.
1.3. In particolare, istruita la causa mediante l'espletamento di una consulenza tecnica, il Tribunale ha aderito alle conclusioni del CTU, perché
ritenute esaustive ed adeguatamente motivate.
1.4. Anzitutto, ha evidenziato che, in caso di conto aperto, la domanda di ripetizione è inammissibile, mentre è ammissibile la domanda di accertamento del saldo, essendo, nel caso di specie, configurabile un interesse di parte attrice, autonomo rispetto alla domanda di ripetizione (cfr.
Cass. Sez. Un. 24418/2010).
1.5. In merito all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca,
richiamando la pronuncia della Suprema Corte n. 18144/2018, ha osservato che le conseguenze del mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova ricadono sulla parte onerata, ossia sulla correntista. Con riferimento a tale profilo, il CTU ha individuato le rimesse solutorie prescritte.
1.6. Ulteriormente, il CTU, facendo corretta applicazione dei criteri indicati nel quesito sottopostogli, ha accertato il saldo del rapporto alla data dell'ultimo e/c disponibile, ossia 30 giugno 2016, nella somma di €
273.989,21 a debito della correntista, precisando che su detto conto sono stati
4 accesi periodicamente anticipi fatture e affidamenti. Tale saldo è stato ricostruito, nonostante le lacune documentali evidenziate dal consulente.
Il contratto, acceso il 21 settembre 1981, è risultato privo delle condizioni economiche, essendovi un richiamo alle condizioni praticate su piazza, fino al 1° dicembre 2010, data in cui è intervenuta la loro pattuizione scritta.
In base al quesito e all'art. 117 TUB, il CTU ha rideterminato i tassi di interesse applicando i tassi legali dall'apertura del conto fino al 9 luglio 1992
ed i tassi BOT per il periodo successivo alla pattuizione predetta. Ha, inoltre,
riscontrato la mancata pattuizione della c.m.s. e altri costi, che ha quindi epurato dal dovuto. Ha, poi, ritenuto corretta la capitalizzazione degli interessi solo a partire dal 1° luglio 2000, avendo la banca assolto agli oneri previsti dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000, risultando prodotta la copia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed intervenuta la comunicazione alla cliente mediante e/c del 30 giugno 2000.
Circa le rimesse prescritte, il CTU ha verificato l'eventuale presenza di fidi di fatto, ritenendo che <
situazione stabile nel tempo per poter individuare con assoluta chiarezza gli importi ben precisi dei fidi esistenti>>. Ha, perciò, quantificato le rimesse solutorie prescritte in € 274.144,09.
1.7. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto corretta l'ipotesi di calcolo n. 6
formulata dal CTU, che ha quantificato il saldo del conto al 30 giugno 2016,
considerando la prescrizione, in € 76.283,25 a favore della correntista.
1.8. Ha liquidato le spese di lite facendo riferimento alla minor somma
5 riconosciuta in favore della correntista, ponendo dette spese a carico della banca nella misura di 1/3 e compensando la restante parte, a fronte del rifiuto da parte della correntista della proposta transattiva formulata dalla banca prima dell'espletamento della CTU.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Controparte_1
sulla scorta di un unico motivo.
[...]
3. Si è costituita in giudizio proponendo appello incidentale. Controparte_2
4. All'udienza del 30 novembre 2022, la Corte, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
5. All'udienza del 15 gennaio 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di gravame, l'appellante impugna il capo della sentenza di primo grado relativo in tema di onere probatorio;
il Tribunale
avrebbe disatteso l'orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 20261/2021 e n.
29190/2020) della Suprema Corte secondo cui, a fronte di una produzione parziale degli estratti conto è comunque possibile per il giudice ricostruire il saldo del rapporto attraverso mezzi di prova ulteriori, ma solo se idonei a fornire determinate indicazioni certe e complete che giustifichino il saldo maturato all'inizio del periodo cui si riferiscono. Inoltre, evidenzia che, in
6 caso d'incompletezza documentale, il conteggio del dare e avere dev'essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza.
Il Tribunale non si sarebbe attenuto a tali principi e avrebbe dovuto considerare che il CTU ha accertato che <
30/06/2016 è presente una sequenza continua di scritturazioni>> e che l'attrice non ha allegato, per il periodo compreso tra l'apertura del conto ed il 6 maggio 2015, altri mezzi di prova idonei a ricostruire il saldo maturato all'inizio del periodo conclusivo della lacuna documentale.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere corretta l'ipotesi di calcolo n. 6
formulata dal CTU, perché connotata da un travisamento dei criteri correttivi indicati nel quesito per la ricostruzione dell'andamento del rapporto e l'applicazione dal “saldo zero”, essendo stato introdotto un diverso ed arbitrario criterio. Il quesito formulato prevedeva che <
documentazione sia incompleta nei periodi intermedi, proceda il c.t.u. al calcolo, partendo, in caso di richiesta della banca dall'estratto conto più
risalente e documentato e, nel caso di richiesta di indebito del cliente,
partendo dall'estratto più recente e documentato>>, ma, ciononostante, il
CTU, pur dando atto della presenza di alcune lacune documentali, ha eseguito i conteggi partendo non dall'estratto più recente, ma da quello più risalente,
introducendo un criterio arbitrario per far fronte alle lacune e tenendo così
conto anche di competenze addebitate e ritenute non dovute nel periodo anteriore a quello documentato.
Inoltre, anche a fronte delle osservazioni del CTP, il CTU non avrebbe
7 chiarito il motivo sottostante la decisione di rettificare del saldo di partenza.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. In base al principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione invocato dalla stessa appellante <
che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla (e dunque da lui pagato) con il saldo finale del rapporto non è CP_1
tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche "aliunde", vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte)>> (Cass.
29190/2020).
Principio di diritto che può operare anche quando venga richiesta la sola rideterminazione del saldo del contratto ancora in essere.
1.3. Il CTU ha svolto i propri conteggi in conformità al quesito sottopostogli dal Tribunale ed ha correttamente dato atto dei criteri utilizzati ai fini della rideterminazione del saldo e della documentazione utilizzata a tale scopo;
ha evidenziato la presenza di alcune lacune nella produzione degli estratti conto,
risultata, in effetti, non continuativa per l'intero andamento del rapporto;
sulla base dell'esame della documentazione prodotta, ha svolto le operazioni ad esso demandate dal Tribunale, addivenendo alla rideterminazione del saldo come richiesto.
Ciò posto, il criterio utilizzato dal CTU al fine di ovviare alle lacune
8 riscontrate nella documentazione prodotta è stato compiutamente reso noto nella consulenza a pag. 41, ove è stato affermato quanto segue: “Si segnala
che la documentazione agli atti relativa alle movimentazioni del rapporto è
parzialmente incompleta ed in parte non leggibile. Lo scrivente ha ben
evidenziato nell'allegato 4 i periodi intermedi in cui i dati necessari per i
conteggi richiesti dal quesito non sono disponibili agli atti. Lo scrivente ha
applicato il quesito che sul punto specifica che nel caso di richiesta di
indebito del cliente lo scrivente nei periodi intermedi deve prendere avvio
per la propria indagine dall'estratto più recente e documentato. Pertanto,
ogni qual volta si è verificata una interruzione nei dati disponibili, lo
scrivente è ripartito dall'estratto conto più recente e documentato adottando
il saldo ivi indicato. Naturalmente tale saldo è stato rettificato dalle
competenze addebitate nei periodi precedenti e ritenute non dovute”.
In ordine alla osservazione svolta dal CTP della banca convenuta circa il fatto che “il quesito vada interpretato nel senso che, in assenza di documentazione
antecedente non andrebbe assolutamente considerata e pertanto i riconteggi
andrebbero riferiti solamente a partire dal mese di gennaio 2013”, il CTU
ha correttamente replicato che “lo scrivente ricorda di aver ben evidenziato
nell'allegato 4 i periodi intermedi in cui i dati necessari per i conteggi
richiesti dal quesito non sono disponibili nei fascicoli ritirati dal sottoscritto.
Lo scrivente ritiene quindi di aver correttamente applicato il quesito che sul
punto specifica che, nel caso di richiesta di indebito del cliente, lo scrivente
nei periodi intermedi deve considerare per la propria indagine l'estratto più
recente e documentato. Pertanto, ogni qualvolta si è verificata una
9 interruzione nei dati disponibili, lo scrivente ha ripreso avvio dall'estratto
conto più recente e documentato adottando il saldo ivi indicato.
Naturalmente tale saldo è stato rettificato dalle competenze addebitate nei
periodi precedenti e ritenute non dovute”.
1.4. La correttezza del criterio di calcolo adottato dal CTU trova conferma in una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. N. 1763/2024), in base alla quale <
agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo per la condanna dell'istituto di credito a pagare la differenza in proprio favore o per l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che:
a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1)
nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile
(ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;
a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi,
intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione,
sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che
10 risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile;
b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà
farsi tenendo conto che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida,
appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più
periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è
accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà
utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo>>.
In merito alla ipotesi b.2 delineata dalla Corte di Cassazione, che appare analoga a quella di specie, la Suprema Corte ha meglio precisato in parte
11 motiva che <
intermedi, anche in tal caso, egli (il correntista:n.d.r.), se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto, ad esempio di anatocismo e/o usura e/o pagamento di interessi ultralegali non pattuiti e/o commissioni di massimo scoperto non concordate, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte,
sempre per il congegno di acquisizione processuale. Altrimenti, beneficerà
del meccanismo di azzeramento del/i saldo/i intermedio/i nel significato in precedenza chiarito, con l'evidente risultato che la banca, per quel/quei periodo/i, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi,
nulla recupera. Questi, cioè, è come se non ci fossero, posto che nessuno ha provato che cosa sia successo. Con la conseguenza che l'estratto conto immediatamente successivo, e tutti i successivi ancora, devono essere corretti ricollegando l'ultimo saldo disponibile al primo saldo in cui ricominciano ad essere presenti gli estratti conto.
2.9.7. In questo modo, dunque, il problema del rischio di due saldi difformi viene meno e, in buona sostanza, il meccanismo dell'azzeramento (anche di quello, prima definito intermedio,
per eventuali intervalli temporali in cui mancano gli estratti conto) funziona allo stesso modo sia per la banca che per il correntista>> (Cass. cit. in parte motiva).
1.5. Nella CTU espletata in primo grado, cui il Tribunale ha prestato adesione, vi è stata, dunque corretta applicazione di tale criterio in quanto, a fronte di una produzione documentale incompleta con riferimento ai c.d.
12 saldi intermedi il consulente d'ufficio è ripartito dall'estratto conto immediatamente successivo “rettificato delle competenze addebitate nei
periodi precedenti e ritenute dovute” e, quindi, ha operato in modo corretto il collegamento dell'ultimo saldo disponibile al primo saldo in cui ricominciano ad essere presenti gli estratti conto.
2. Per quanto riguarda i motivi di appello incidentale, va preliminarmente esaminato, per ragione logica, quello inerente il tema della prescrizione,
rispetto a quelli inerenti la statuizione delle spese.
La contesta la decisione del Tribunale in punto di Controparte_2
prescrizione, esponendo di aver proposto una domanda di accertamento del saldo del conto tutt'ora aperto, non soggetta a prescrizione, e che i versamenti eseguiti hanno di norma natura ripristinatoria e non comportano uno spostamento patrimoniale;
l'eventuale diversa natura delle rimesse dovrebbe essere provata da chi intende far valere la prescrizione delle singole poste.
Presumendosi la natura ripristinatoria e considerato che ciò che rileva ai fini della prescrizione è il momento in cui la rimessa viene eseguita, compete alla banca dimostrare la relativa natura solutoria.
Il CTU, epurato il conto dalle poste illegittime, ha accertato l'esistenza di un saldo positivo, quindi, le somme sono state addebitate indebitamente e dunque, sarebbe stato onere della banca dimostrare il contrario.
L'appellante incidentale ribadisce l'esistenza di un “fido di fatto”, non riconosciuto dal Giudice, a partire dal 30 giugno 1981, pari a 50 milioni di
Lire e deduce che tale presenza si ricaverebbe dalla dicitura “max scop”
presente negli scalari, i quali, peraltro, evidenzierebbero gli addebiti operati
13 a tale titolo e da alcuni risulterebbe la percentuale di sconfino.
2.1. Il motivo è infondato.
La Corte osserva che <
correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, ad eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione>> (Cass. n. 1763/2024).
Pertanto, il Tribunale ha correttamente accertato e rideterminato il saldo del conto corrente alla data del 30 giugno 2016 in € 76.283,25 ma anche <
prescrizione delle rimesse per la somma di € 274.144,09>>.
Per quanto, riguarda, invece, la questione del c.d. “fido di fatto”, va precisato che per le aperture di credito ante 1992, e cioè prima della introduzione della
Contr necessaria forma scritta da parte della legge 1992 ribadita dal nel 1993,
la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il contratto di apertura di credito non richieda la forma scritta e possa risultare anche da fatti concludenti (cfr. Cass. n. 16445/2024; Cass. n. 34997/2023).
Quanto alla prova, l'esistenza di una apertura di credito prima del 1992 può
essere dimostrata in assenza del contratto anche per il tramite di fatti concludenti (v. Cass. n. 16445/2024 e Cass. n. 11016/2024), sempre che da tali fatti emerga che <
denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato a disposizione del cliente con diritto di questi di disporre della stessa in più volte secondo le
14 forme d'uso (salva diversa convenzione) ovvero in qualsiasi momento,
quindi anche immediatamente dopo l'apertura del credito>> (Cass. n.
11016/2024), a condizione che emerga, per lo meno, l'ammontare dell'affidamento accordato al correntista, non potendosi al contrario prospettare l'esistenza di un affidamento sulla base della semplice tolleranza da parte dell'istituto bancario circa l'esposizione a debito del conto (passivo).
Nel caso di specie occorre richiamare quanto già affermato in sentenza dal
Tribunale, sulla scorta degli accertamenti svolti in merito dal CTU
< il consulente, con motivazione esaustiva, anche in replica Persona_1
alle osservazioni dei ctp, in applicazione del quesito, ha svolto la propria indagine anche in relazione ad ipotesi di c.d. fidi di fatto, concludendo che dall'analisi delle risultanze documentali l'esame dei saldi periodici non
evidenzia poi una situazione stabile nel tempo per poter individuare con
assoluta chiarezza gli importi ben precisi dei fidi esistenti (pagg. 44 e ss.
ctu)>>.
Al riguardo l'appellante incidentale, senza replicare all'accertamento del
CTU, condiviso dal Tribunale circa la mancanza negli estratti conto di elementi univoci e costanti da cui desumere l'entità dell'affidamento, il cui limite costituisce il discrimine tra rimesse ripristinatore e solutorie, deduce genericamente che “il limite di fido applicato … risulta sia dal calcolo dei
numeri a debito, quanto sul limite di fido applicato”.
A parte la non chiara formulazione della deduzione, va rilevato che il CTU
ha replicato alle osservazioni del consulente di parte sul punto
15 nell'integrazione alla prima consulenza, riferendo che gli importi indicati dal consulente di parte quali oggetto del fido concesso alla correntista attraverso aperture di credito, pur tenendo conto del refuso relativo alla formulazione in euro piuttosto che in Lire, non possono essere presi in considerazione in quanto non trovano riscontro nella documentazione e che la formulazione dei conteggi inerenti alle rimesse effettuate extra fido ovvero ripristinatorie non può essere fondato su mere ipotesi (si veda pag. 35 delle repliche del CTU
nell'integrazione).
Per altro verso, rileva il Collegio che il Tribunale, sulla base della espletata consulenza tecnica d'ufficio, ha ritenuto che non vi sia stata pattuizione dei tassi d'interesse, delle commissioni e delle spese;
la società correntista ha pertanto ottenuto la sostituzione degli interessi convenzionali con applicazione del tasso legale e del tasso BOT ex art. 5 legge 154/1992 e 117
TUB, sicché è contraddittorio che la parte che ha contestato l'applicazione degli interessi debitori ultralegali in quanto non convenuti per iscritto, ma applicati dalla banca in base alle risultanze della documentazione in atti,
voglia avvalersi proprio di quei tassi per invocare la esistenza di un accordo in ordine all'affidamento per impedire l'accertamento delle rimesse prescritte
(sulle quali, quindi non potrà in futuro essere azionato il diritto alla restituzione) con la negazione del loro carattere solutorio, tale essendo senz'altro ogni versamento effettuato in situazione di passivo senza fido o con fido ma con superamento del passivo rispetto all'affidamento accordato.
3. Con riferimento al regime delle spese di lite, con il proprio appello
16 incidentale, contesta la liquidazione di dette spese operata dal Controparte_2
Tribunale, il quale, pur avendo accertato la corresponsione di poste indebite per € 350.272,46, somma inferiore rispetto a quella indicata dalla società
attrice in primo grado, avrebbe dovuto procedere alla liquidazione considerando l'importo indebito accertato e non il saldo attivo quantificato in € 76.283,25, essendo stata proposta in primo grado una domanda di accertamento e non di condanna alla restituzione delle poste indebite.
Inoltre, l'appellante incidentale contesta la ritenuta esistenza dei presupposti per la compensazione delle spese operata nella misura dei 2/3, nonostante la somma riconosciuta in proprio favore fosse pari ad € 350.000,00, dunque pari al 77,78% di quanto richiesto, ossia € 459.055,73 , ritenendo non corretto giustificare tale scelta sulla base del rifiuto della proposta transattiva formulata dalla banca, considerato che l'anno precedente l'instaurazione del giudizio la correntista sarebbe stata costretta dalla banca a rientrare dall'esposizione debitoria in soli 10 giorni.
3.1. Il motivo è infondato.
Le questioni, per come poste, non meritano accoglimento.
3.2. L'accertamento delle poste indebite risulta essere strumentale rispetto alla domanda principale di accertamento del saldo, come, infatti, richiesto dalla società attrice: “…accertarsi l'esatto ammontare del saldo del conto
alla data del 30.06.16, epurato dagli interessi spese e commissioni
illegittime, quantificate nella somma complessiva pari ad €459.055,73”.
Il Giudice ha correttamente liquidato le spese di lite, facendo riferimento a
17 tale domanda, individuando lo scaglione di valore corrispondente al saldo accertato.
3.3. Con riferimento alla percentuale dell'operata compensazione, ancora una volta l'appellante incidentale fa riferimento alla quantificazione delle poste indebite e non già al saldo accertato;
inoltre, appare condivisibile che il
Tribunale abbia operato la parziale compensazione delle spese di lite, in quanto, a prescindere dal rifiuto da parte della correntista della proposta transattiva formulata dalla banca, l'esito complessivo della lite ha visto una parziale reciproca soccombenza delle parti, avuto riguardo dell'accertata prescrizione delle rimesse.
4. Pertanto, l'appello principale e l'appello incidentale vanno entrambi rigettati e la sentenza impugnata va confermata.
5. Con riferimento al regime delle spese di lite, a fronte della reciproca soccombenza delle parti, va disposta la compensazione integrale delle spese del grado.
6. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello principale proposto da e Controparte_1
l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Controparte_2
18 Tribunale di Brescia n. 3023/2021, pubblicata in data 9 dicembre 2021;
2) dichiara compensate tra le parti le spese del grado.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Vittoria Gabriele dott. Giuseppe Magnoli
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