Sentenza breve 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 29/05/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 00991/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00732/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 732 del 2025, proposto da:
AT MA, rappresentata e difesa dall'avvocato Modestino Prisco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di QU, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione, n. 1 del 7 febbraio 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente in epigrafe è proprietaria dell'edificio, oggetto dell’impugnata ordinanza, giusta atto di donazione del 16.10.2013 per atto notarile, rep.n.39808/8296, con il quale i genitori, signori LO RI e MA GI, donavano i beni anzidetti alla ricorrente a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui i cespiti si trovavano con ogni accessorio;
con l’ordinanza n. 1 del 07/02/2025, il Comune intimava la rimozione di una serie di opere edilizie;
avverso l’atto de quo insorge la ricorrente in epigrafe, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, così di seguito rubricati:
1.ERRATA MOTIVAZIONE;
2.NULLITA' e ABNORMITA' dei PROVVEDIMENTI IMPUGNATI. VIOLAZIONE degli artt. 27 - 31, 32, 34, 36, 65, 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001. VIOLAZIONE DEGLI ARTI. I E 3 DELLA L.N. 241/90. ECCESSO di POTERE per DIFETTO ASSOLUTO di MOTIVAZIONE DIFETTO di ISTRUTTORIA, FALSO ed ERRONEO PRESUPPOSTO, TRAVISAMENTO. PERPLESSITA' IRRAZIONALITA'. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.;
3. VIOLAZIONE degli ar 7 e ss. della L.n. 241/90. VIOLAZIONE del PRINCIPIO di PARTECIPAZIONE al PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ed alla relativa ATTIVITA' ISTRUTTORIA- LEGITTIMO AFFIDAMENTO;
4.VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 27, 31, 32, 34, 36, 65, 93 E 964 DEL D.P.R. N. 327/2001. VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 1 E 3 DELLA L.N. 241/90. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA EFFICIENZA E LEGALITA' DELL'AZIONE VIA F. DE SANCTIS, 23 - 83021- AVELLA- AV- TEL./FAX 081.825.11.38 – CELL. 3294355711 10 AVV. MODESTINO PRISCO PATROCINANTE IN CASSAZIONE ED INNANZI ALLE ALTRE GIURISDIZIONI SUPERIORI AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. FALSO ED ERRONEO PRESUPPOSTO. TRAVISAMENTO DI FATTO. PERPLESSITA". IRRAGIONEVOLEZZA. INCOMPRENSIBILITA';
non resiste in giudizio il Comune intimato;
nell’udienza camerale del 28 maggio 2025, la causa è introitata per la decisione;
Considerato che
Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa;
il gravame è manifestamente fondato;
si controverte della legittimità o meno della gravata ordinanza demolitoria;
ed invero, sulla base della disamina della documentazione in atti, il provvedimento impugnato si appalesa al Collegio illegittimo, in ragione del riscontrato errore istruttorio;
il Comune è infatti incorso in un vizio di verifica istruttoria, avendo pretermesso la disamina analitica e puntuale di tutti gli elementi circostanziali rilevanti, i quali, ove diversamente valutati, avrebbero influito in maniera significativa sulla soluzione decisoria finale;
lo stato degli atti è chiaro;
l’ordine ripristinatorio ingiunge la rimozione delle seguenti opere: 1) la costruzione di un edificio per civile abitazione in muratura di tufo su tre livelli con una superficie in pianta di circa mq 205 per volume complessivo di mc 1630, riportato in catasto al foglio 6, particella 550; 2) la costruzione di un garage in muratura di tufo con una superficie in pianta di mq 50 per un volume di circa mc 120, riportato al catasto al foglio 6, particella 550;
la licenza edilizia dell’8.01.1977, versata in atti, autorizza la costruzione di un fabbricato per civile abitazione;
la ricorrente, nel suo gravame, rimarca che “la relativa costruzione risulta assentita con la concessione edilizia n. 9/A del 08/01/1977 rilasciata in favore del signor LO MI, nonno della istante e pertanto alcun abuso può essere contestato alla deducente. Come facilmente può evincersi dalla documentazione depositata accompagnata da una relazione tecnica a firma dell’Ing. Angelo Ferraro, le opere contestate risultano del tutto legittime e prive di qualsivoglia illegittimità. Difatti, in data 08/01/1977, il Comune di QU (AV) ha rilasciato la Licenza Edilizia n. 9/A relativa all'intervento di "costruzione di un fabbricato civile", sul fondo sito in Via Provinciale. In verità però nella tavola progettuale "Relazione Tecnica Illustrativa", è stata erroneamente indicata la particella catastale n. 334-21 (334 particella errata) in luogo della corretta particella n. 234-21 (234 particella corretta). L'errore materiale è riconducibile ad una mera svista in fase di redazione manuale degli elaborati progettuali e/o di trascrizione dei dati catastali. Alla data odierna nessuna delle due particelle risulta in cartografia, in quanto la Particella catastale corretta 234, intestatario LO MI, è stata variata al NCT Foglio 6 nella p.11a 1088 LAT: 40.8677647 LONG: 14.6460404 - Particella catastale errata 334, intestatario eredi Renzullo, variata al NCT Foglio 6 nella p.11a 1147 e 1148 LAT: 40.8685205 LONG: 14.6505017. Inoltre come si rileva dall'Allegato 3 "Cartografia" della perizia e dalle coordinate geografiche le due particelle sono posizionate in punti ben distanti, oltre che con intestatari diversi. L'errore è da considerarsi materiale in quanto "derivante da un refuso di trascrizione manuale", che non ha comportato alcuna modifica sostanziale dei dati catastali dell'immobile, né arrecato pregiudizio a terzi, non ha alterato la sostanza della Licenza Edilizia, né modifica le caratteristiche dell'intervento edilizio approvato, infatti nei successivi atti, sia catastali che di trasferimento delle proprietà i dati sono stati riportati in maniera conforme e corretta, senza alcuna difformità rispetto a quanto originariamente approvato con la suddetta Licenza Edilizia. Conseguenzialmente la istante ha già provveduto alla richiesta di correzione e rettifica di cui sopra con istanza depositata presso l’Ufficio del Genio Civile di EL (che pure si allega unitamente alla perizia di parte) in data 20 marzo 2025”;
dal complessivo raffronto documentale discende che il Comune, prima di addivenire alla tranciante scelta ripristinatoria, ben avrebbe dovuto verificare l’esistenza del titolo abilitativo, legittimante il manufatto in contestazione;
ergo, si appalesa di palmare evidenza il vizio istruttorio riscontrato, che inficia in termini di illegittimità l’ordine impugnato;
stanti queste premesse, il gravame è accolto;
la peculiarità della fattispecie consente di compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di LE (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di demolizione, n. 1 del 07/02/2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario, Estensore
MI Di Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gaetana Marena | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO