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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 04/08/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3563/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 15.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3563/2019 tra
( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Caltagirone (CT), via Vittorio Emanuele Orlando n. 22, presso lo studio degli avv.ti PILUSO Ivano, VENTO Emanuele e PRIVITERA Giuseppa dai quali, sia unitamente che disgiuntamente, è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
- Ricorrente -
contro
CO
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ex
[...] art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa ROMANO Manuela Lucia;
- Resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.11.2019, detenuto presso la Parte_1 [...]
di GU (SR), premesso di aver beneficiato del programma di lavoro carcerario ex CP_2 art. 15 L. 354/75 - ordinamento penitenziario, esponeva di aver lavorato con diverse mansioni, alle dipendenze del ed in Controparte_3 particolare, da febbraio 2014 a maggio 2014, con mansioni di “facchino”, presso la Casa
Circondariale di piazza Lanza a Catania, da aprile 2016 a settembre 2016 con le mansioni di
“scopino” presso la di GU (SR), da settembre 2016 a gennaio 2017 con Controparte_2
1 mansioni di “manovale” presso la di GU (SR), da febbraio 2017 a Controparte_2 settembre 2017 con mansioni di “aiuto fabbro” presso la di GU (SR). Controparte_2
Deduceva, altresì, che la retribuzione dallo stesso percepita, tenuto conto delle mansioni svolte e dell'orario di lavoro effettivamente osservato, era stata quantificata in violazione dei parametri di cui alla circolare n. 2294/4748 del 9.3.1976 che prevede il compenso spettante al detenuto ammesso al programma di lavoro in misura non inferiore ai 2/3 del trattamento economico previsto dai CCNL di categoria.
Sulla base di tali circostanze, tenuto conto delle mansioni e delle ore di lavoro svolte, come risultanti dalle buste paga, deduceva di aver maturato un credito per differenze retributive pari ad €
7.822,71, pari alla differenza tra la somma di € 17.397,49 (costituente i 2/3 della retribuzione complessiva in applicazione degli adeguamenti retributivi dei vari CCNL succedutesi nel tempo) ) e la somma di € 9.574,78 effettivamente percepita dallo come risultante dai Parte_1 conteggi prodotti in allegato al ricorso introduttivo.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del
Lavoro, il chiedendo CO al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Accertato che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze del per il periodo CO da febbraio 2014 al settembre 2017 con le modalità e nei termini di cui alla narrativa, svolgendo sempre mansioni corrispondenti a quelle previste per inquadramenti dei CCNL, Voglia condannare il , a corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di differenze CO retributive, ai sensi degli artt. 2099 c.c. 36 Cost., la somma complessiva di € 7.822,71, o quella che riterrà di giustizia in corso di causa, con interessi e rivalutazione come per legge, con rifusione delle spese, competenze ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Con memoria difensiva depositata in data 24.01.2022 si costituiva il
[...]
, eccependo l'inammissibilità del ricorso per Controparte_3 omessa indicazione, da parte ricorrente, delle effettive giornate lavorative e delle mansioni in concreto svolte e dando atto, in ogni caso, dello svolgimento di attività lavorativa ad opera di parte ricorrente per le giornate e con le mansioni specificamente indicate in memoria, come risultanti dalla nota della direzione della di GU dell'8.11.2021, prodotta in atti. Controparte_2
Nel merito, contestava le deduzioni del ricorrente richiamando la normativa e la ratio della disciplina in materia di lavoro negli istituti penitenziari e deduceva di aver riconosciuto al ricorrente quanto spettante in base alla disciplina vigente. Rilevava che, in ogni caso, l'apposita Commissione istituita ai sensi dell'art. 22 L. 354/75, ordinamento penitenziario, aveva provveduto
2 all'adeguamento dei parametri retributivi relativi alle remunerazioni spettanti ai lavoratori detenuti aggiornandoli alle tariffe dei Contratti Collettivi di lavoro vigenti a decorrere dall'01.10.2017, con effetto non retroattivo.
In via subordinata, eccepiva l'intervenuta prescrizione ex art. 2955 c.c. ed in via gradatamente subordinata, la prescrizione ex art. 2948 c.c.; avanzava, infine, eccezione in compensazione per le quote di mantenimento non riscosse per il periodo di detenzione del ricorrente presso la CP_2
Reclusione di GU pari ad € 1.717,05.
La causa veniva istruita in via documentale e, concesso un termine per il deposito di note difensive, all'esito dell'udienza del 15.05.2025, la prima innanzi allo scrivente magistrato - udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-, la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve ritenersi infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per “carenza di allegazione” e, nello specifico, per come dedotto dalla resistente, per omessa indicazione delle mansioni concretamente svolte e dei periodi lavorativi osservati. Parte ricorrente, infatti, ha compiutamente descritto ed esposto i fatti e le ragioni di diritto poste a fondamento della domanda
(non contestando, come si dirà, le mansioni svolte e l'orario lavorativo osservato). A ciò si aggiunga, che lo stesso Ministero resistente, nella memoria di costituzione, indica dettagliatamente i periodi lavorativi, le ore lavorate e le mansioni svolte da presso la Parte_1 [...]
di GU, producendo le stesse buste paga già allegate in atti dal ricorrente. CP_2
Deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione ex art. 2948 c.c. sollevata dal resistente limitatamente alle somme richieste per il periodo febbraio – maggio 2014.
Al riguardo, occorre evidenziare che, benché in tema di lavoro carcerario, assimilabile ai rapporti non assistiti dall'elemento della "stabilità", il termine di prescrizione per il riconoscimento in giudizio dei crediti retributivi decorre dal momento della cessazione del rapporto di lavoro, a nulla rilevando il complessivo protrarsi dello stato di detenzione del soggetto (Cass. , sez. lav.,
16/02/2015, n. 3062: nella specie, la Suprema Corte ha escluso che possa configurarsi una sospensione dei termini di prescrizione complessivamente coincidente con lo stato detentivo), nel caso di specie vengono in rilievo due distinti rapporti lavorativi: il primo da febbraio 2014 a maggio
2014 e il secondo da aprile 2016 a settembre 2017. Ne deriva che le pretese fatte valere in relazione al primo rapporto (svolto alle dipendenze dell'Amministrazione resistente e presso la Casa
Circondariale di Piazza Lanza di Catania) non possono che ritenersi prescritte, non essendo documentato l'invio alla resistente di alcun atto interruttivo della prescrizione antecedente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (25.11.2019). Invero, pur avendo il ricorrente
3 prodotto una “diffida e messa in mora” non vi è prova né che tale diffida sia stata trasmessa al destinatario, né che questi l'abbia ricevuta.
Infondata è l'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2955 c.c. : sul punto è sufficiente richiamare l'unanime orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre - con conseguente rigetto dell'eccezione - non solo quando il debitore contesti l'"an" della pretesa creditoria, negandone l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il "quantum" della pretesa azionata nei propri confronti” (Cassazione civile sez.
VI, 05/06/2019, n.15303).
Nel merito, osserva il giudicante che parte ricorrente non pone in discussione i periodi lavorativi,
l'orario della prestazione resa e le mansioni svolte, ma lamenta di non aver percepito quanto di sua spettanza e, nella specie, il compenso non inferiore ai 2/3 del trattamento economico previsto dai
CCNL vigenti al tempo di svolgimento delle dedotte prestazioni, come risultanti dalle buste paga in atti. Il ricorrente lamenta, in sostanza, di avere ricevuto la retribuzione ordinaria in misura inferiore a quella dovuta ai sensi della lettura combinata delle disposizioni di cui agli artt. 36 Cost e 2099
c.c., in quanto l'aggiornamento degli importi retributivi è rimasto immutato dal 1993 sino al mese di ottobre 2017.
Parte resistente, invece, deduce di aver sempre corrisposto al ricorrente quanto allo stesso spettante sulla base delle disposizioni di legge in materia.
Così sinteticamente ricostruite le posizioni delle parti, ad avviso del giudicante, la questione controversa attiene alla determinazione dell'ammontare della c.d. “mercede” dovuta per lo svolgimento delle diverse mansioni ad opera dell'odierno ricorrente.
In punto di diritto, deve evidenziarsi che il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato (art. 20 L. n. 354 del 1975), e che, ai sensi dell'art. 22 L. n. 354 del 1975 (come modificata dall'art. 7 L. n. 663 del 1986), applicabile ratione temporis, “le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del
4 e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni Controparte_4 sindacali più rappresentative sul piano nazionale”.
Nella vigenza della richiamata disposizione la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire, da un lato, che in tema di determinazione della mercede corrisposta alle varie categorie dei lavoratori-detenuti per l'attività lavorativa inframuraria svolta (art. 22 legge 26.7.1975 n. 354), in mancanza di un aggiornamento delle tabelle ad opera dell'apposita commissione ministeriale prevista dalla citata disposizione, la percentuale precedentemente fissata dalla commissione deve essere calcolata in relazione alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro, succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto (Corte Costituzionale, sentenza n. 1087/1988, Cass. Sez. penale
36250/2004).
Dall'altro lato, ha precisato che la compressione del corrispettivo fino ai 2/3 del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro è giustificata solo per i c.d. lavori domestici, ossia per i lavori prestati all'interno dell'istituto penitenziario, in ragione di una differenza non solo tipologica, ma anche ontologica rispetto al lavoro esterno, senza che ciò comporti l'esclusione delle garanzie costituzionali in materia di retribuzione ( Corte Costituzionale, con sentenza n. 1087/1988 ha affermato che il lavoro svolto alle dirette dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria “ha delle proprie peculiarità che incidono profondamente sulla struttura del rapporto e sui suoi elementi essenziali. Il rapporto trae origine da un obbligo legale e non da un libero contratto;
ha una propria particolare regolamentazione, tra cui assumono rilievo le qualità delle parti: quella del lavoratore che è un detenuto e quella del datore di lavoro che è l'amministrazione penitenziaria.
Ma soprattutto rilevano le finalità da raggiungere: la redenzione ed il riadattamento del detenuto alla vita sociale;
l'acquisto o lo sviluppo dell'abitudine al lavoro e della qualificazione professionale che valgono ad agevolare il reinserimento nella vita sociale. Dette finalità sono assolutamente prevalenti. L'amministrazione non si prefigge né utili né guadagni;
si avvale di una mano d'opera disorganica, a volte non qualificata, disomogenea, variabile per le punizioni ed i trasferimenti da stabilimento a stabilimento;
i prodotti non sono sempre curati e sempre rifiniti;
essi, il più delle volte, si vendono sottocosto. Il compenso previsto per le prestazioni non si denomina retribuzione ma o remunerazione o mercede, determinata con una procedura particolare.
È infatti stabilita con atto amministrativo da parte di una apposita commissione, variamente composita, della quale però fanno parte anche delegati di ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale”. Poste in risalto tali differenze, la Consulta ha però avvertito, al contempo, che non si può prescindere dall'applicazione dei precetti costituzionali di cui agli artt. 35 e 36 poiché “una remunerazione di gran lunga inferiore alla normale retribuzione sarebbe certamente diseducativa e controproducente;
il detenuto non troverebbe alcun incentivo ed
5 interesse a lavorare e, se lavorasse egualmente, non avrebbe alcun interesse ad una migliore qualificazione professionale. Gran parte delle finalità attribuite al lavoro carcerario sarebbero frustrate e vanificate”).
Gli esiti dell'elaborazione giurisprudenziale sono poi stati recepiti dal legislatore che con l'articolo
2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 124 del 2018 ha modificato il richiamato art.22 ord. pen. che ora stabilisce che “La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”.
Il legislatore del 2018 ha, dunque, sostituito l'obsoleto termine “mercedi” con il termine
“remunerazione”, ha soppresso l'apposita Commissione che, secondo la previgente normativa, aveva il compito di stabilire i compensi, ha rinviato direttamente agli importi salariali della contrattazione collettiva ed ha previsto che la decurtazione della remunerazione rispetto al lavoro libero valga solo per il lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria (in questi termini,
Tribunale di Sulmona n. 68/2023).
Ebbene, applicando i suesposti principi (come elaborati nella vigenza dell'art. 22 ord. pen . nel testo antecedente allea riforma del 2018) al caso di specie, ritiene il giudicante che il ricorso è fondato e meriti accoglimento (nei limiti della prescrizione).
In primo luogo, è provato - oltre che non specificamente contestato - che Parte_1 ha svolto l'attività lavorativa, nei giorni , con le mansioni e per le ore risultanti dalle buste paga prodotte dalle parti, all'interno della di GU e alle dipendenze Controparte_2 dell'amministrazione penitenziaria (parte resistente, invero, non contesta lo svolgimento dell'attività lavorativa “alle dipendenze” del , ma si concentra a valorizzare le peculiarità CP_3 del lavoro carcerario, peculiarità che, come ribadito dalla richiamata pronuncia della Corte Cost. non escludono il vincolo di subordinazione).
Ne deriva che risulta applicabile al caso di specie l'art. 22 ord. pen. (nella versione antecedente alla modifica normativa del 2018).
Quanto alla remunerazione spettante al ricorrente, deve rilevarsi che “In tema di determinazione della mercede corrisposta alle varie categorie dei lavoratori-detenuti per l'attività lavorativa inframuraria svolta (art. 22 L. 26 luglio 1975, n. 354), in mancanza di un aggiornamento delle tabelle ad opera dell'apposita commissione ministeriale prevista dalla citata disposizione, non si può automaticamente applicare il minimo di legge - prescindendo dalla valutazione dalla qualità e quantità del lavoro con riferimento alle peculiari caratteristiche dell'attività alla luce dei parametri indicati dalla Costituzione e dalla legge - e la percentuale precedentemente fissata dalla
6 commissione deve essere calcolata in relazione alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro, succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto. (Vedi Corte Costituzionale, sentenza n. 1087 del 1988)" (cfr. Cass, Sez. 1 Penale, 36250/2004).
Ebbene, nel caso di specie, è dato pacifico che a partire dall'anno 1993 (ultima volta in cui la commissione prevista dall'art. 22 L. n. 354 del 1975 si è riunita) e sino al 1 ottobre 2017, le somme riconosciute ai detenuti sono rimaste parametrati ai minimi retributivi previsti nel 1993, senza tenere in alcuna considerazione i successivi aumenti retributivi: appare, dunque, evidente la violazione sia dell'art. 36 Cost. sia della stessa L. n. 354 del 1975.
D'altra parte, il convenuto, sul punto, non ha avanzato alcuna efficace difesa, limitandosi a porre a sostegno della legittimità del proprio comportamento il rinvio all'art. 22 della legge sull'Ordinamento Penitenziario.
Pertanto, alla luce dell'art. 36 Cost., nonché della equiparazione alle tariffe della contrattazione collettiva (salva la decurtazione di un terzo) prevista dalle richiamate norme dell'Ordinamento
Penitenziario, deve ritenersi che il ricorrente, detenuto che ha prestato attività lavorativa all'intero degli Istituti penitenziari, ha diritto ad una mercede non inferiore ai 2/3 del trattamento economico previsto dai CCNL dei singoli settori cui sono riconducibili le mansioni di volta in volta espletate e dai corrispondenti adeguamenti.
Per la quantificazione delle somme può farsi riferimento ai conteggi analitici prodotti dal ricorrente per il periodo aprile 2016 – settembre 2017 - conteggi non specificamente contestati dal CP_3 convenuto – nei quali sono indicate le somme che spetterebbero applicando le tariffe del contratto collettivo (con la decurtazione di un terzo) a titolo di retribuzione, di tredicesima, di indennità di ferie non godute e di trattamento di fine rapporto e da cui sono detratti gli importi già percepiti come risultanti dalle buste paga.
Ne deriva che, in accoglimento del ricorso, il deve essere condannato al CO pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 7.258,84, oltre alla maggiore somma tra interessi e rivalutazione dal sorgere del credito sino al soddisfo.
Infine, l'eccezione di compensazione svolta dal non può trovare accoglimento, essendosi CP_3 il resistente limitato ad una mera allegazione di quanto dovuto ed emergendo dalle buste paga prodotte che il , ai sensi dell'art. 2 della l. n. 354/1975, ha già operato la detrazione dalle CP_3 remunerazioni dovute al lavoratore detenuto delle quote che occorrono per gli alimenti ed il corredo dello stesso.
Le spese di lite, in ragione della peculiarità della questione interpretativa posta all'esame del
Tribunale, devono essere compensate nella misura di ½. Per la restante metà sono poste a carico del convenuto e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa CP_3
7 (ricompreso nello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00), dell'attività svolta (limitata alle fasi di studio, introduttiva e decisionale) e con applicazione dei parametro minimi per la sola fase decisionale. Le spese di lite, nella misura di ½, devono distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori del ricorrente che hanno dichiarato di averle anticipate.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3563/2019 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento del ricorso condanna il l Controparte_5 pagamento, in favore di dell'importo lordo di € 7.258,84, a titolo di Parte_1 differenze retributive;
2. Dichiara prescritte le differenze retributive maturate sino al mese di maggio 2014;
3. Condanna il alla refusione di ½ delle spese di lite Controparte_5 sostenute dal ricorrente, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori di parte ricorrente, che liquida nella somma di € 1.704,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %; compensa la spese di lite nella restante misura di ½.
Siracusa, 04/08/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 15.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3563/2019 tra
( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Caltagirone (CT), via Vittorio Emanuele Orlando n. 22, presso lo studio degli avv.ti PILUSO Ivano, VENTO Emanuele e PRIVITERA Giuseppa dai quali, sia unitamente che disgiuntamente, è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
- Ricorrente -
contro
CO
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ex
[...] art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa ROMANO Manuela Lucia;
- Resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.11.2019, detenuto presso la Parte_1 [...]
di GU (SR), premesso di aver beneficiato del programma di lavoro carcerario ex CP_2 art. 15 L. 354/75 - ordinamento penitenziario, esponeva di aver lavorato con diverse mansioni, alle dipendenze del ed in Controparte_3 particolare, da febbraio 2014 a maggio 2014, con mansioni di “facchino”, presso la Casa
Circondariale di piazza Lanza a Catania, da aprile 2016 a settembre 2016 con le mansioni di
“scopino” presso la di GU (SR), da settembre 2016 a gennaio 2017 con Controparte_2
1 mansioni di “manovale” presso la di GU (SR), da febbraio 2017 a Controparte_2 settembre 2017 con mansioni di “aiuto fabbro” presso la di GU (SR). Controparte_2
Deduceva, altresì, che la retribuzione dallo stesso percepita, tenuto conto delle mansioni svolte e dell'orario di lavoro effettivamente osservato, era stata quantificata in violazione dei parametri di cui alla circolare n. 2294/4748 del 9.3.1976 che prevede il compenso spettante al detenuto ammesso al programma di lavoro in misura non inferiore ai 2/3 del trattamento economico previsto dai CCNL di categoria.
Sulla base di tali circostanze, tenuto conto delle mansioni e delle ore di lavoro svolte, come risultanti dalle buste paga, deduceva di aver maturato un credito per differenze retributive pari ad €
7.822,71, pari alla differenza tra la somma di € 17.397,49 (costituente i 2/3 della retribuzione complessiva in applicazione degli adeguamenti retributivi dei vari CCNL succedutesi nel tempo) ) e la somma di € 9.574,78 effettivamente percepita dallo come risultante dai Parte_1 conteggi prodotti in allegato al ricorso introduttivo.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del
Lavoro, il chiedendo CO al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Accertato che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze del per il periodo CO da febbraio 2014 al settembre 2017 con le modalità e nei termini di cui alla narrativa, svolgendo sempre mansioni corrispondenti a quelle previste per inquadramenti dei CCNL, Voglia condannare il , a corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di differenze CO retributive, ai sensi degli artt. 2099 c.c. 36 Cost., la somma complessiva di € 7.822,71, o quella che riterrà di giustizia in corso di causa, con interessi e rivalutazione come per legge, con rifusione delle spese, competenze ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Con memoria difensiva depositata in data 24.01.2022 si costituiva il
[...]
, eccependo l'inammissibilità del ricorso per Controparte_3 omessa indicazione, da parte ricorrente, delle effettive giornate lavorative e delle mansioni in concreto svolte e dando atto, in ogni caso, dello svolgimento di attività lavorativa ad opera di parte ricorrente per le giornate e con le mansioni specificamente indicate in memoria, come risultanti dalla nota della direzione della di GU dell'8.11.2021, prodotta in atti. Controparte_2
Nel merito, contestava le deduzioni del ricorrente richiamando la normativa e la ratio della disciplina in materia di lavoro negli istituti penitenziari e deduceva di aver riconosciuto al ricorrente quanto spettante in base alla disciplina vigente. Rilevava che, in ogni caso, l'apposita Commissione istituita ai sensi dell'art. 22 L. 354/75, ordinamento penitenziario, aveva provveduto
2 all'adeguamento dei parametri retributivi relativi alle remunerazioni spettanti ai lavoratori detenuti aggiornandoli alle tariffe dei Contratti Collettivi di lavoro vigenti a decorrere dall'01.10.2017, con effetto non retroattivo.
In via subordinata, eccepiva l'intervenuta prescrizione ex art. 2955 c.c. ed in via gradatamente subordinata, la prescrizione ex art. 2948 c.c.; avanzava, infine, eccezione in compensazione per le quote di mantenimento non riscosse per il periodo di detenzione del ricorrente presso la CP_2
Reclusione di GU pari ad € 1.717,05.
La causa veniva istruita in via documentale e, concesso un termine per il deposito di note difensive, all'esito dell'udienza del 15.05.2025, la prima innanzi allo scrivente magistrato - udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-, la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve ritenersi infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per “carenza di allegazione” e, nello specifico, per come dedotto dalla resistente, per omessa indicazione delle mansioni concretamente svolte e dei periodi lavorativi osservati. Parte ricorrente, infatti, ha compiutamente descritto ed esposto i fatti e le ragioni di diritto poste a fondamento della domanda
(non contestando, come si dirà, le mansioni svolte e l'orario lavorativo osservato). A ciò si aggiunga, che lo stesso Ministero resistente, nella memoria di costituzione, indica dettagliatamente i periodi lavorativi, le ore lavorate e le mansioni svolte da presso la Parte_1 [...]
di GU, producendo le stesse buste paga già allegate in atti dal ricorrente. CP_2
Deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione ex art. 2948 c.c. sollevata dal resistente limitatamente alle somme richieste per il periodo febbraio – maggio 2014.
Al riguardo, occorre evidenziare che, benché in tema di lavoro carcerario, assimilabile ai rapporti non assistiti dall'elemento della "stabilità", il termine di prescrizione per il riconoscimento in giudizio dei crediti retributivi decorre dal momento della cessazione del rapporto di lavoro, a nulla rilevando il complessivo protrarsi dello stato di detenzione del soggetto (Cass. , sez. lav.,
16/02/2015, n. 3062: nella specie, la Suprema Corte ha escluso che possa configurarsi una sospensione dei termini di prescrizione complessivamente coincidente con lo stato detentivo), nel caso di specie vengono in rilievo due distinti rapporti lavorativi: il primo da febbraio 2014 a maggio
2014 e il secondo da aprile 2016 a settembre 2017. Ne deriva che le pretese fatte valere in relazione al primo rapporto (svolto alle dipendenze dell'Amministrazione resistente e presso la Casa
Circondariale di Piazza Lanza di Catania) non possono che ritenersi prescritte, non essendo documentato l'invio alla resistente di alcun atto interruttivo della prescrizione antecedente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (25.11.2019). Invero, pur avendo il ricorrente
3 prodotto una “diffida e messa in mora” non vi è prova né che tale diffida sia stata trasmessa al destinatario, né che questi l'abbia ricevuta.
Infondata è l'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2955 c.c. : sul punto è sufficiente richiamare l'unanime orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre - con conseguente rigetto dell'eccezione - non solo quando il debitore contesti l'"an" della pretesa creditoria, negandone l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il "quantum" della pretesa azionata nei propri confronti” (Cassazione civile sez.
VI, 05/06/2019, n.15303).
Nel merito, osserva il giudicante che parte ricorrente non pone in discussione i periodi lavorativi,
l'orario della prestazione resa e le mansioni svolte, ma lamenta di non aver percepito quanto di sua spettanza e, nella specie, il compenso non inferiore ai 2/3 del trattamento economico previsto dai
CCNL vigenti al tempo di svolgimento delle dedotte prestazioni, come risultanti dalle buste paga in atti. Il ricorrente lamenta, in sostanza, di avere ricevuto la retribuzione ordinaria in misura inferiore a quella dovuta ai sensi della lettura combinata delle disposizioni di cui agli artt. 36 Cost e 2099
c.c., in quanto l'aggiornamento degli importi retributivi è rimasto immutato dal 1993 sino al mese di ottobre 2017.
Parte resistente, invece, deduce di aver sempre corrisposto al ricorrente quanto allo stesso spettante sulla base delle disposizioni di legge in materia.
Così sinteticamente ricostruite le posizioni delle parti, ad avviso del giudicante, la questione controversa attiene alla determinazione dell'ammontare della c.d. “mercede” dovuta per lo svolgimento delle diverse mansioni ad opera dell'odierno ricorrente.
In punto di diritto, deve evidenziarsi che il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato (art. 20 L. n. 354 del 1975), e che, ai sensi dell'art. 22 L. n. 354 del 1975 (come modificata dall'art. 7 L. n. 663 del 1986), applicabile ratione temporis, “le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del
4 e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni Controparte_4 sindacali più rappresentative sul piano nazionale”.
Nella vigenza della richiamata disposizione la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire, da un lato, che in tema di determinazione della mercede corrisposta alle varie categorie dei lavoratori-detenuti per l'attività lavorativa inframuraria svolta (art. 22 legge 26.7.1975 n. 354), in mancanza di un aggiornamento delle tabelle ad opera dell'apposita commissione ministeriale prevista dalla citata disposizione, la percentuale precedentemente fissata dalla commissione deve essere calcolata in relazione alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro, succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto (Corte Costituzionale, sentenza n. 1087/1988, Cass. Sez. penale
36250/2004).
Dall'altro lato, ha precisato che la compressione del corrispettivo fino ai 2/3 del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro è giustificata solo per i c.d. lavori domestici, ossia per i lavori prestati all'interno dell'istituto penitenziario, in ragione di una differenza non solo tipologica, ma anche ontologica rispetto al lavoro esterno, senza che ciò comporti l'esclusione delle garanzie costituzionali in materia di retribuzione ( Corte Costituzionale, con sentenza n. 1087/1988 ha affermato che il lavoro svolto alle dirette dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria “ha delle proprie peculiarità che incidono profondamente sulla struttura del rapporto e sui suoi elementi essenziali. Il rapporto trae origine da un obbligo legale e non da un libero contratto;
ha una propria particolare regolamentazione, tra cui assumono rilievo le qualità delle parti: quella del lavoratore che è un detenuto e quella del datore di lavoro che è l'amministrazione penitenziaria.
Ma soprattutto rilevano le finalità da raggiungere: la redenzione ed il riadattamento del detenuto alla vita sociale;
l'acquisto o lo sviluppo dell'abitudine al lavoro e della qualificazione professionale che valgono ad agevolare il reinserimento nella vita sociale. Dette finalità sono assolutamente prevalenti. L'amministrazione non si prefigge né utili né guadagni;
si avvale di una mano d'opera disorganica, a volte non qualificata, disomogenea, variabile per le punizioni ed i trasferimenti da stabilimento a stabilimento;
i prodotti non sono sempre curati e sempre rifiniti;
essi, il più delle volte, si vendono sottocosto. Il compenso previsto per le prestazioni non si denomina retribuzione ma o remunerazione o mercede, determinata con una procedura particolare.
È infatti stabilita con atto amministrativo da parte di una apposita commissione, variamente composita, della quale però fanno parte anche delegati di ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale”. Poste in risalto tali differenze, la Consulta ha però avvertito, al contempo, che non si può prescindere dall'applicazione dei precetti costituzionali di cui agli artt. 35 e 36 poiché “una remunerazione di gran lunga inferiore alla normale retribuzione sarebbe certamente diseducativa e controproducente;
il detenuto non troverebbe alcun incentivo ed
5 interesse a lavorare e, se lavorasse egualmente, non avrebbe alcun interesse ad una migliore qualificazione professionale. Gran parte delle finalità attribuite al lavoro carcerario sarebbero frustrate e vanificate”).
Gli esiti dell'elaborazione giurisprudenziale sono poi stati recepiti dal legislatore che con l'articolo
2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 124 del 2018 ha modificato il richiamato art.22 ord. pen. che ora stabilisce che “La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”.
Il legislatore del 2018 ha, dunque, sostituito l'obsoleto termine “mercedi” con il termine
“remunerazione”, ha soppresso l'apposita Commissione che, secondo la previgente normativa, aveva il compito di stabilire i compensi, ha rinviato direttamente agli importi salariali della contrattazione collettiva ed ha previsto che la decurtazione della remunerazione rispetto al lavoro libero valga solo per il lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria (in questi termini,
Tribunale di Sulmona n. 68/2023).
Ebbene, applicando i suesposti principi (come elaborati nella vigenza dell'art. 22 ord. pen . nel testo antecedente allea riforma del 2018) al caso di specie, ritiene il giudicante che il ricorso è fondato e meriti accoglimento (nei limiti della prescrizione).
In primo luogo, è provato - oltre che non specificamente contestato - che Parte_1 ha svolto l'attività lavorativa, nei giorni , con le mansioni e per le ore risultanti dalle buste paga prodotte dalle parti, all'interno della di GU e alle dipendenze Controparte_2 dell'amministrazione penitenziaria (parte resistente, invero, non contesta lo svolgimento dell'attività lavorativa “alle dipendenze” del , ma si concentra a valorizzare le peculiarità CP_3 del lavoro carcerario, peculiarità che, come ribadito dalla richiamata pronuncia della Corte Cost. non escludono il vincolo di subordinazione).
Ne deriva che risulta applicabile al caso di specie l'art. 22 ord. pen. (nella versione antecedente alla modifica normativa del 2018).
Quanto alla remunerazione spettante al ricorrente, deve rilevarsi che “In tema di determinazione della mercede corrisposta alle varie categorie dei lavoratori-detenuti per l'attività lavorativa inframuraria svolta (art. 22 L. 26 luglio 1975, n. 354), in mancanza di un aggiornamento delle tabelle ad opera dell'apposita commissione ministeriale prevista dalla citata disposizione, non si può automaticamente applicare il minimo di legge - prescindendo dalla valutazione dalla qualità e quantità del lavoro con riferimento alle peculiari caratteristiche dell'attività alla luce dei parametri indicati dalla Costituzione e dalla legge - e la percentuale precedentemente fissata dalla
6 commissione deve essere calcolata in relazione alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro, succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto. (Vedi Corte Costituzionale, sentenza n. 1087 del 1988)" (cfr. Cass, Sez. 1 Penale, 36250/2004).
Ebbene, nel caso di specie, è dato pacifico che a partire dall'anno 1993 (ultima volta in cui la commissione prevista dall'art. 22 L. n. 354 del 1975 si è riunita) e sino al 1 ottobre 2017, le somme riconosciute ai detenuti sono rimaste parametrati ai minimi retributivi previsti nel 1993, senza tenere in alcuna considerazione i successivi aumenti retributivi: appare, dunque, evidente la violazione sia dell'art. 36 Cost. sia della stessa L. n. 354 del 1975.
D'altra parte, il convenuto, sul punto, non ha avanzato alcuna efficace difesa, limitandosi a porre a sostegno della legittimità del proprio comportamento il rinvio all'art. 22 della legge sull'Ordinamento Penitenziario.
Pertanto, alla luce dell'art. 36 Cost., nonché della equiparazione alle tariffe della contrattazione collettiva (salva la decurtazione di un terzo) prevista dalle richiamate norme dell'Ordinamento
Penitenziario, deve ritenersi che il ricorrente, detenuto che ha prestato attività lavorativa all'intero degli Istituti penitenziari, ha diritto ad una mercede non inferiore ai 2/3 del trattamento economico previsto dai CCNL dei singoli settori cui sono riconducibili le mansioni di volta in volta espletate e dai corrispondenti adeguamenti.
Per la quantificazione delle somme può farsi riferimento ai conteggi analitici prodotti dal ricorrente per il periodo aprile 2016 – settembre 2017 - conteggi non specificamente contestati dal CP_3 convenuto – nei quali sono indicate le somme che spetterebbero applicando le tariffe del contratto collettivo (con la decurtazione di un terzo) a titolo di retribuzione, di tredicesima, di indennità di ferie non godute e di trattamento di fine rapporto e da cui sono detratti gli importi già percepiti come risultanti dalle buste paga.
Ne deriva che, in accoglimento del ricorso, il deve essere condannato al CO pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 7.258,84, oltre alla maggiore somma tra interessi e rivalutazione dal sorgere del credito sino al soddisfo.
Infine, l'eccezione di compensazione svolta dal non può trovare accoglimento, essendosi CP_3 il resistente limitato ad una mera allegazione di quanto dovuto ed emergendo dalle buste paga prodotte che il , ai sensi dell'art. 2 della l. n. 354/1975, ha già operato la detrazione dalle CP_3 remunerazioni dovute al lavoratore detenuto delle quote che occorrono per gli alimenti ed il corredo dello stesso.
Le spese di lite, in ragione della peculiarità della questione interpretativa posta all'esame del
Tribunale, devono essere compensate nella misura di ½. Per la restante metà sono poste a carico del convenuto e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa CP_3
7 (ricompreso nello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00), dell'attività svolta (limitata alle fasi di studio, introduttiva e decisionale) e con applicazione dei parametro minimi per la sola fase decisionale. Le spese di lite, nella misura di ½, devono distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori del ricorrente che hanno dichiarato di averle anticipate.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3563/2019 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento del ricorso condanna il l Controparte_5 pagamento, in favore di dell'importo lordo di € 7.258,84, a titolo di Parte_1 differenze retributive;
2. Dichiara prescritte le differenze retributive maturate sino al mese di maggio 2014;
3. Condanna il alla refusione di ½ delle spese di lite Controparte_5 sostenute dal ricorrente, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori di parte ricorrente, che liquida nella somma di € 1.704,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %; compensa la spese di lite nella restante misura di ½.
Siracusa, 04/08/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
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