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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 262/2022
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. – est. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA DECISORIA nel procedimento n. 262/2022 R.G.
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. , (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
) con il patrocinio dell'avv. DI CAGNO ALESSANDRO elettivamente C.F._5 domiciliato in VIA PUTIGNANI 47 - BARI presso il difensore avv. DI CAGNO ALESSANDRO
RICORRENTI contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BALDI ALESSANDRA, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA PRINCIPE AMEDEO, 26 C/O AVVOCATURA COMUNALE –
BARI, presso il difensore avv. BALDI ALESSANDRA
RESISTENTE
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 15 Oggetto: determinazione della indennità di stima.
All'udienza collegiale del 19 novembre 2024 la causa, sulle conclusioni rassegnate in modalità cartolare, è stata riservata per la decisione alla scadenza dei termini concessi alle parti (20 giorni per il deposito di note conclusive e ulteriori 10 giorni per il deposito di repliche).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il comprensorio immobiliare sito in Bari al Quartiere San Paolo, composto da cospicue estensioni di suolo individuato in Catasto al Foglio 16 di Bari, particelle (originarie) n. 51, 53 e 61 (salvo altre e salvi successivi frazionamenti catastali) di proprietà dei coniugi e Parte_1
è stato interessato, nel tempo, da diverse procedure espropriative e, fra esse, di CP_3 quella comprendente la realizzazione di un vasto complesso edilizio comprendente: << un centro assistenza per anziani, centro terziario-direzionale, centro civico, viabilità, parcheggi, verde e ciclopedonalità > nell'ambito del P.O.R. Puglia 200-2006 - Misura 5.1 - Area Bersaglio B. Con
Delibera di C.C. n.° 54 del 02.05.2005 (cfr. doc. 002, allegato al ricorso introduttivo);
1.1 Con deliberazione di C.C. è stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di realizzazione del suddetto complesso edilizio, per l'importo complessivo di € 49.900.000,00 e con la medesima deliberazione è stata adottata la variante al P.R.G. ed al Piano di Zona 167;
1.2 Con successiva Delibera di C.C. n.° 66 del 18 maggio 2005 (doc. 003 cit.) la variante è stata approvata anche ai fini della riapposizione dei vincoli preordinati all'espropriazione;
1.3 Con determinazione dirigenziale n. 583/2007 del 5/02/2007 della Ripartizione Contratti e Appalti, esecutiva, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in concessione in questione in favore dell' (capogruppo) e (mandante); Controparte_4 Controparte_5
1.4 Con delibera di G.M. n. 353 del 24/04/2007 (doc. 004 cit.) è stato approvato il progetto definitivo delle opere affidate in concessione ed è stata disposta la dichiarazione di pubblica utilità e urgenza dell'opera;
1.5 Con decreto del Concessionario a tanto delegato dal Comune di Bari, n. prot. Controparte_4
963 del 26.04.2007 (doc. 001) è stata fissata l'indennità provvisoria di espropriazione ed è stata disposta l'occupazione permanente, in favore dell'Amministrazione Comunale di Bari, di una serie di immobili e, fra essi, di quelli di e tutti al Foglio di mappa n. Parte_1 CP_3
16:
-p.lla 218, per mq. 470 (intera estensione della p.lla); pagina 2 di 15 -p.lla 219, per mq. 160 (su un'estensione totale della p.lla di mq. 6.979);
-p.lla 267, per mq. 2011 (intera estensione della p.lla);
-p.lla 269, per mq. 11 (intera estensione della p.lla);
1.6 Con determinazione dirigenziale n. 2007/05031 del 24/07/2007 la Ripartizione Pianificazione
Territoriale e Riqualificazione Urbana ha preso atto della costituzione della Società di Progetto
, che quindi è subentrata nel rapporto di concessione Controparte_2 all'aggiudicataria ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 del D.Lgs. 163/2006 e che Controparte_4
l' ha comunicato di aver affidato alla l'esecuzione di lavori, oltre Parte_6 CP_4
che la prestazione di servizi per un importo di € 42.473.424,76 oltre IVA. La circostanza, secondo i ricorrenti, non veniva comunicata agli espropriati.
1.7 Non intervenuta e, comunque, non notificata ai predetti signori e la stima Parte_1 CP_3 dell'indennità definitiva, nelle more, i predetti chiedevano al il nulla osta allo CP_1 svincolo in loro favore dell'indennità provvisoria già depositata presso la Cassa DD.PP., salvo le maggiori somme spettanti, come stabilito dall'art. 26, comma 5°2 e 6°, del T.U.E. n. 327/2001 e preannunziando la loro intenzione di richiedere la determinazione in sede giurisdizionale dell'importo effettivamente spettante (cfr. richiesta del 06.04.2017, doc. 012 cit.).
1.8 Il (cfr. produzione ricorrente) avviato il procedimento finalizzato all'emissione del CP_1 richiesto nulla-osta, non vi dava corso, in attesa di una preventiva determinazione dell'indennità
Cont 1 La s.r.l. ”, subentrata a nella concessione, è una società di progetto costituita ai CP_2 sensi degli artt. 40 della convenzione di concessione del 19.2.2007 e 156 d.lgs. 163/06. Il primo comma dell'art. 156 prevede che la società di progetto “diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto”, mentre il terzo comma ribadisce che “per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente”. 2 Cfr. testualmente < momento percepire la somma depositata, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l'importo effettivamente spettante.
6. La Cassa depositi e prestiti provvede al pagamento delle somme ricevute a titolo di indennità di espropriazione e in relazione alle quali non vi sono opposizioni di terzi, quando il proprietario produca una dichiarazione in cui assume ogni responsabilità in relazione ad eventuali diritti dei terzi.>> pagina 3 di 15 definitiva da parte della C.P.E., che, però, non è mai intervenuta e, comunque, non è mai stata ad essi notificata;
1.9 Nel frattempo, in data 25.02.2018 è deceduta in Bari la sig.ra lasciando a succederle CP_3
i figli sigg.ri , e , oltre al coniuge Parte_2 Parte_3 Pt_4 Pt_5 che effettuava rinunzia all'eredità (giusta atto per notaio rep. n. Parte_1 Per_1
7638, racc. n. 5234, in ns. prod., doc. 022 cit.);
1.10 Atteso l'inutile inoltro di istanze per ottenere lo svincolo dell'indennità provvisoria, gli odierni ricorrenti adivano questa Corte per ottenere la più giusta determinazione dell'indennità di espropriazione dal momento che quella provvisoria indicata nel decreto di espropriazione n. 963 del
26.04.2007, pur riconoscendo la natura edificatoria dell'immobile espropriato ed applicando formalmente (vedasi stralcio del piano particellare di esproprio allegato al decreto n. 963/2007, cfr. doc. 001 cit.) l'art. 37 comma 2 del DPR n. 327/2001 (< caso di esproprio di un'area edificabile>>) appare evidentemente del tutto inadeguata;
1.11 In particolare, gli espropriati richiamavano alcuni contenziosi instaurati presso questa Corte da altri soggetti espropriati con il medesimo decreto n. 963 del 26.04.2007, procedimenti in cui si accertava l'ingente valore del comprensorio in questione;
precisavano in particolare che:
a) La particella catastale n. 218 del Foglio di mappa 16 (indicata, tra le altre, nel decreto di espropriazione n. 963 del 26/04/2007) doveva intendersi già di proprietà comunale, in quanto già in precedenza espropriata nell'ambito di precedente e diversa procedura (per la realizzazione della “strada di collegamento alla Chiesa di San Gabriele”), e per essa il medesimo CP_1 aveva riconosciuto un'indennità di espropriazione pari ad euro 61,97 al metro quadro
[...]
(importo che con interessi ed indennità di occupazione ascendeva ad euro 96,75 al mq : €
45.470,33 diviso mq. 470), giusta determinazione dirigenziale del 25.11.2009;
b) Altra limitrofa porzione dell'originaria proprietà era stata oggetto di Parte_7 procedura espropriativa (pressocché coeva) in favore della società “Ferrotramviaria S.p.A.”, con vincolo di reversibilità in favore della per la realizzazione della linea CP_6 metropolitana e del parcheggio della “Fermata San Gabriele”. Infatti, con Determinazione del
Dirigente del Settore LL.PP. della n. 312/05 in data 19.04.2005 è stata disposta, CP_6
l'espropriazione definitiva delle limitrofe particelle 268 (per mq. 1.049) e 190/b (che poi in seguito a successivi frazionamenti ha assunto il n. di p.lla 366 ) per mq. 60. In seguito a pagina 4 di 15 contenzioso e disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio, la Corte d'Appello di Bari con ordinanza n. 3128/2016 , passata in giudicato per omessa impugnazione, ha quantificato l'indennità dovuta nella misura di € 61,64/mq.
1.12 Concludevano chiedendo a questa Corte di:
<< 1) determinare la indennità di espropriazione in base alle leggi vigenti, con le maggiorazioni spettanti (10% ex art. 37, comma 2, e danno al relitto ex art. 33, DPR n. 327/2001), il tutto con interessi anche ex art.1224 c.c., interessi legali dalla data del decreto di espropriazione n. 963 del 26.04.2007 e fino all'effettivo soddisfo, e quant'altro a ritenersi di Giustizia. All'uopo proponendo, con il presente atto, anche opposizione alla stima di ogni eventuale indennità proveniente dalla P.A. nonché domanda di determinazione giudiziale della indennità di espropriazione (oltre maggiorazioni ed interessi legali, come innanzi indicato) e di condanna dei convenuti ed in CP_1 Controparte_2 liquidazione, in solido fra loro o come per legge, al pagamento in favore dei ricorrenti (eventualmente anche tramite deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti di Bari ed immediato svincolo in favore dei ricorrenti medesimi). 2) Condannare le parti convenute alle spese ed onorari di lite, con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario.>> (cfr. testualmente dal ricorso).
2. Con memoria del 01/06/2022 si costituiva il per chiedere, rispettivamente, di: CP_1
“…
1) rigettare le domande contro di sè proposte con il ricorso notificato in data 31 marzo 2022, in quanto inammissibili e infondate per tutto quanto esposto ed eccepito in narrativa, comunque eventualmente determinando la giusta indennità di esproprio nella misura di legge, in ogni caso calcolando in detrazione le somme già depositate a detto titolo, con ogni conseguenza sul calcolo degli interessi;
2) nel denegato caso di pronunzia della indennità, per l'effetto condannare e/o ordinare alla soc.
[...]
(P.IVA corrente in Bari e in persona del legale Parte_8 P.IVA_2 rappresentante pro tempore il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (MEF) delle somme determinate a titolo di giusta indennità di espropriazione per pubblica utilità per i suoli per cui è causa, detratte le somme già eventualmente depositate per lo stesso titolo, con ogni conseguenza sul calcolo degli interessi;
3) applicare l'art.91 c.p.c.
In via istruttoria:
pagina 5 di 15 a)il in primo luogo contesta fermamente la relazione peritale a firma dell'ing. CP_1 Per_2 richiamata dai ricorrenti in quanto abnorme per tutto quanto dedotto in narrativa, a maggior ragione in quanto gli stessi ricorrenti hanno indicato una misura di indennità assolutamente inferiore all'irragionevole valore individuato con quell'elaborato peritale;
b)si oppone all'ammissione della CTU richiesta, in ogni caso, ove ammessa, sin d'ora chiede che la Corte adita, nel rendere i quesiti, tenga conto delle deduzioni offerte con il presente atto…”.
Non si è costituita e di essa va dichiarata la contumacia. Controparte_7
La Corte istruiva la causa tramite ricorso a C.T.U. che depositava l'elaborato peritale in data
5.8.2024.
All'udienza del 19.12.2024, la causa era introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
2. Vanno preliminarmente delibate le eccezioni proposte dal CP_1
Circa il sollevato difetto di legittimazione passiva del rileva la Corte che l'art. 29, D. CP_1
Lgs. n. 150 del 2011, quanto alle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità, prevede che il ricorso debba essere notificato all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore è il proprietario del bene, ovvero all'autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore è il promotore dell'espropriazione, nonché anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennità (cfr. art. 29, co. 4 D. Lgs. n. 150/2011, rubricato «Delle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità»).
E' quindi la legge a stabilire chi sia dotato della legitimatio ad causam e, pertanto, chi debba essere convenuto in giudizio (cfr. Cassazione Civile n. 10223 del 11/04/2019).
La Suprema Corte (cfr. Cass. N. 1090/2020), sia pur con riferimento alla precedente formulazione dell'art. 54 d.p.r. 327/2001, che tuttavia riproduceva, al 3° comma, il testo di cui all'attuale art. 29 comma 4 D. Lgs. n. 150 del 2011, ha in tema ritenuto che l'interpretazione della locuzione «se del caso» vada letta alla luce della ratio ispiratrice, anche a fini deflattivi del contenzioso, della significativa innovazione del quadro normativo introdotta dal T.U. espropri in punto di legittimazione passiva: “In particolare la nuova disciplina, da un lato, è finalizzata a facilitare la riconoscibilità del soggetto obbligato da parte dell'espropriato (cfr. art.6 comma 8 d.p.r. n.327/2001 in ipotesi, come pagina 6 di 15 quella in esame, di esercizio dei poteri espropriativi da parte del concessionario) e, all'altro, ad estendere il contraddittorio ad una platea "allargata" di legittimati passivi, mediante la scelta dell'istituto del litisconsorzio necessario, come, per l'appunto, disposto dall'art.54, commi terzo e quarto, d.p.r.n.327/2001. I soggetti passivamente legittimati nel giudizio di opposizione, da evocare necessariamente e contestualmente in giudizio, sono chiaramente individuati dall'art. 3 dello stesso
Testo Unico e il litisconsorzio tra espropriante, promotore e beneficiario dell'espropriazione può definirsi eventuale, così giustificandosi la locuzione «se del caso», nel senso che si impone l'evocazione in giudizio anche del beneficiario nel caso in cui quest'ultimo sia soggetto diverso dai primi.
Diversamente opinando, sarebbe consentita un'inammissibile valutazione rimessa, caso per caso, all'espropriato circa il suo interesse a citare in giudizio il beneficiario, oltretutto in contrasto con la finalità deflattiva del contenzioso ispiratrice della nuova normativa. Se le esigenze di tutela dell'affidamento e della buona fede dell'espropriato nella individuazione del legittimato passivo trovano giustificazione in tutti i casi di "trasferimento" di funzioni espropriative da un soggetto ad un altro e, sempre a fini di semplificazione e deflattivi, sono state tutelate mediante l'istituto del litisconsorzio necessario nei termini precisati, dall'inscindibilità del rapporto processuale introdotta dall'art.54, commi terzo e quarto, T.U.E. non consegue necessariamente la solidarietà nel rapporto sostanziale di tutti i legittimati passivi” (cfr. Cass. Sent. 1090/2020, parte motiva).
La medesima sentenza ha precisato che qualora l'Ente pubblico, pur beneficiario dell'intervento senza previsione di oneri a suo carico, sia rimasto del tutto estraneo alla procedura espropriativa, il suo obbligo di pagamento dell'indennità di espropriazione non trova fondamento, anche alla stregua delle norme del T.U.E., stante l'investimento dell'esercizio del potere espropriativo, con atti di rilevanza esterna, nonché la titolarità delle relative obbligazioni in capo agli altri soggetti sicché non sussiste alcun obbligo in capo a tale ente di pagamento dell'indennità di espropriazione.
Va in ogni caso segnalato un recente arresto giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 30442 del 21/11/2019 (Rv. 655953 - 01) che, sulla scorta della sentenza RN c. Italia del 14 marzo 2019 resa dalla Corte di Strasburgo, ha affermato che l'esigenza di consentire comunque -segnatamente nei casi estremi di insolvenza del concessionario- il conseguimento dell'indennizzo da parte del soggetto destinatario di una vicenda ablativa a favore della P.A., impone di far discendere dall'art. 42 Cost.
l'esistenza di un obbligo della p.a. beneficiaria dell'espropriazione di provvedere al pagamento del ristoro dovuto. “Ciò, s'intende, non per effetto di un superamento delle regole che colgono nel pagina 7 di 15 concessionario (ricorrendo i presupposti ricordati dalla giurisprudenza sopra citata) il titolare dell'obbligo indennitario, ma attraverso l'individuazione di un autonomo obbligo di garanzia, subordinato all'insolvenza del debitore principale, che riposa sulla necessità, costituzionalmente imposta, di assicurare l'effettivo realizzarsi del bilanciamento di interessi tra il titolare del bene ablato
e la p.a. che persegue, attraverso l'espropriazione, finalità di interesse generale”.
Nel caso di specie, ancorché la norma su richiamata sia riferita allo specifico procedimento dell'opposizione all'indennità di stima, in ogni caso, essa cristallizza le modalità di instaurazione del contraddittorio nelle procedure di determinazione giudiziaria dell'indennità dovuta all'espropriato ed è pertanto applicabile anche in siffatta ipotesi. Per di più, giova precisare che il è il CP_1 soggetto beneficiario dell'esproprio in scrutinio e, pertanto, esso è parte del giudizio e del rapporto controverso (cfr. art. 29 D.p.R. 327/01 secondo cui, peraltro, “Il ricorso è notificato all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore è il proprietario del bene, ovvero all'autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore è il promotore dell'espropriazione. Il ricorso è notificato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennità.”).
Anche l'eccezione di prescrizione sollevata dal è infondata dal momento che risulta in CP_1 atti che e (costei, dante causa di , Parte_1 CP_3 Parte_3 Parte_2
e ), con atto stragiudiziale di messa in mora del 6/4/2007 (cfr. raccomandata a/r sub Pt_4 Pt_5 doc. 012), interruppero la prescrizione nei confronti del sicché il decennio, scadente in CP_1 data 26/04/2017 non risulta maturato.
3. Ciò detto e venendo al merito, questa Corte è chiamata a determinare l'indennità spettante agli odierni ricorrenti per l'ablazione dei fondi in Catasto Terreni del Comune di Bari al Foglio 16, p.lle
267, 269 e 219/b (identificativo provvisorio, che diventava n. 594 dal 16/04/2009 con il perfezionamento del frazionamento), per una consistenza catastale totale pari a 2.182 mq.
Nel decreto di esproprio veniva riportata anche la particella 218 che, come segnalato dal C.T.U. nominato e dalle stesse parti in contesa, risultava già espropriata dal nell'ambito di CP_1 altra procedura, con decreto n. 353 del 28.10.2005, per i "lavori per la realizzazione del tratto di strada congiungente la strada sita alle spalle della Chiesa S.Gabriele con V/le delle Regioni - Comp. "B" S.
Paolo" di cui al progetto esecutivo con annesso piano particellare di espropriazione approvato con deliberazione di G.M. n.740 del 15.6.2000, integrata dalla deliberazione della G.M. n.859 del pagina 8 di 15 13.7.2000. Di quella particella, pertanto, non si terrà conto nella quantificazione dell'indennità di esproprio spettante ai ricorrenti.
La destinazione urbanistica dei suoli all'epoca del Decreto di esproprio, in ragione dell'assetto conformativo impresso dal PRG all'epoca vigente (escludendo l'incidenza di nuove specifiche destinazioni impresse da varianti di carattere prodromico rispetto all'espropriazione che costituiscono
“vincolo preordinato all'esproprio”), è evincibile dal C.D.U. (Certificato di Destinazione Urbanistica) già prodotto in atti in relazione ad un procedimento che ha interessato particelle adiacenti quelle di causa3. Da esso si ricava che le aree in oggetto erano tipizzate dal PRG in parte come "Aree destinate a piano di zona legge 167/62", in parte come “Aree di rispetto ai principali assi di comunicazione stradali e ferroviari” contermini alle "aree destinate a piano di zona legge 167/62" (assumendone pertanto, ai sensi dell'art. 25 delle NTA del PRG9 , la medesima capacità edificatoria), in parte come “viabilità di
PRG” ed in parte come “Aree di rispetto ai principali assi di comunicazione stradali e ferroviari” contermini a viabilità di PRG, come rappresentato a pag. 20 della C.T.U.
Sono state quindi determinate le aliquote delle diverse destinazioni relative alle tre particelle di causa, da cui risulta che circa il 52% delle aree espropriate ricade in Zona 167, o contermine alla stessa, mentre il restante 48% ricade in Strada di PRG o in area di rispetto stradale (contermine a viabilità di
PRG). La strada di PRG interessa le particelle di causa 267 e 594, partizionandole senza soluzione di continuità, e che tali singole porzioni della stessa particella, con differente destinazione urbanistica, presentano carattere di complementarietà.
Esplicita il C.T.U. che “…pertanto, come emerge dal Certificato di Destinazione Urbanistica e dal riscontro del SIT, i suoli in oggetto, all'epoca di stima, risultavano edificatori per la loro quota maggioritaria del 52% che ricade all'interno della perimetrazione della zona di espansione nel quartiere
S. Paolo, destinata dal PRG a "Piano di Zona Legge 167/62"10, nell'ambito del quale contribuiscono in egual misura allo sviluppo degli indici di piano previsti, a prescindere quindi dal tipo di struttura
(edifici residenziali, edifici commerciali, viabilità, verde pubblico, etc.) che effettivamente sarà realizzata su di esse a seguito dell'elaborazione degli specifici piani attuativi;
per la restante quota del
48%, i suoli sono destinati a sede stradale di PRG o ad area di rispetto stradale contermine alla 3 Nell'ambito di un procedimento parallelo n. RG 855/2012 che interessava i medesimi proprietari e la società Ferrotramviaria Spa. pagina 9 di 15 medesima viabilità. Per completezza espositiva si rileva, come riportato al capitolo 4, che l'Ente
Espropriante, nel disporre l'espropriazione delle particelle di causa, le considerava come edificatorie, determinando conseguentemente l'indennità sulla base delle previsioni (attualmente non più vigenti) dell'art.5 bis della Legge 359/92, ovvero dell'art.37 co. TU espropri (nella formulazione all'epoca vigente).” (testualmente dalla C.T.U. sub pag. 23).
4. Per la determinazione del valore di mercato delle aree in esame, chiarito quanto innanzi in termini di destinazione urbanistica4, il C.T.U. ha fatto riferimento, attraverso il ricorso al metodo sintetico- comparativo, al confronto con prezzi di acquisizione realmente pagati e/o valutazioni effettuate da Enti ed Uffici Pubblici relativamente a terreni omogenei a quelli in stima. Nel caso di specie è stata reperita una valutazione concordata tra le parti relativa ad un'area espropriata dal che presenta CP_1 le medesime caratteristiche e destinazioni urbanistiche delle particelle di causa, che è stata ritenuta condivisibilmente utilizzabile nonché attendibile in relazione alla valutazione dei suoli di causa. Detta valutazione, che il attribuiva alla p.lla 218 adiacente quelle di causa, (come da nota CP_1 della Ripartizione Edilizia Pubblica e Lavori Pubblici – POS Territorio ed Espropri prot. n. 39336 del
13/02/2009), tiene anche conto implicitamente delle caratteristiche delle aree e del rapporto fra le superfici interessate dalle differenti destinazioni urbanistiche presenti. Spiega allo scopo il C.T.U. che
<<… nell'ambito dei "lavori per la realizzazione del tratto di strada congiungente la strada sita alle spalle della Chiesa S.Gabriele con " di cui al progetto Controparte_8 esecutivo con annesso piano particellare di espropriazione approvato con deliberazione di G.M. n.740 del 15.6.2000, integrata dalla deliberazione della G.M. n.859 del 13.7.2000, il CP_1 procedeva, prima all'occupazione d'urgenza e, successivamente, in data 28.10.2005, con decreto n.353, alla espropriazione definitiva della p.lla 218 del foglio 16 (della consistenza di mq 470) di proprietà degli odierni attori. L'indennità provvisoria veniva stabilita sulla base dell'art. 5 bis della L.359/9214 sulla base di criteri di calcolo, sottesi a tale determinazione, che venivano dichiarati incostituzionali con 4 Cfr. la destinazione urbanistica dei suoli in oggetto nell'ambito delle previsioni del Piano Regolatore, con riferimento all'epoca di stima, è la seguente: - per il 52% hanno carattere edificatorio in quanto ricadono nella perimetrazione del P.di Z. ex L.167/6212 e sono tipizzati come "aree destinate a piano di zona legge 167/62" e "aree di rispetto ai principali assi di comunicazione stradali e ferroviari” contermini alle aree destinate a P.d.Z.13". - per il restante 48% sono destinate a sede stradale di PRG o ad area di rispetto stradale contermine alla medesima viabilità. pagina 10 di 15 sentenza della Corte Costituzionale n. 348/2007; conseguentemente l'indennità di espropriazione veniva rideterminata in € 61,97/mq (cfr. Determinazione dirigenziale n. 2009/155/01226 del
25.11.2009 in All. 2). L'omogeneità dell'area oggetto di confronto (p.lla 218 del F.16) con le particelle di causa (p.lle 267, 594 e 269 del F.16), risulta comprovata dal Certificato di Destinazione Urbanistica di cui si riporta di seguito un estratto.>> (cfr. cit.).
Pertanto, poiché la particella n. 218 risulta omogenea e contigua a quelle di causa, presenta la medesima destinazione urbanistica (con le stesse aliquote differenziali) e risulta quindi assimilabile ad esse sia sul piano della tipizzazione urbanistica che su quello prettamente stimativo, dovendo temporalmente riportare il valore di € 61,97/mq attribuito dal alla detta particella omogenea n. CP_1
218 (28.10.2005) all'epoca del procedimento ablativo di causa, ossia al 26.04.2007, in ragione degli indicatori dell'andamento del mercato immobiliare forniti dall'Osservatorio sul Mercato Immobiliare
Nomisma (autorevole istituto d'indagine particolarmente utilizzato in campo professionale, nonché accademico e istituzionale). L'adeguamento di tale valore di stima può effettuarsi tenendo conto che il valore di mercato dei suoli edificatori segue proporzionalmente quello medio generale delle costruzioni, quest'ultimo di più agevole reperibilità e, in tal modo, si perviene al valore unitario di €
68,50/mq (=61,97x1,47/1,33).
Di conseguenza, il C.T.U. è pervenuto alla seguente determinazione dell'indennità di esproprio:
L'indennità di esproprio per l'area in esame è stata pertanto quantificata in €. 149.467,00, ritenuto quale valore venale dei suoli alla data del decreto definitivo di esproprio del 26.04.2007. A tale determinazione il C.T. è pervenuto mediante il ricorso ad un metodo sintetico-comparativo identificato pagina 11 di 15 mediante la comparazione con la stima concordata col nell'ambito di un procedimento CP_1 espropriativo relativo ad un suolo adiacente a quello di causa e ad esso urbanisticamente omogeneo.
Circa le obiezioni/osservazioni mosse alla C.T.U., considerato che:
ha osservato il C.T.U. che:
1) L'osservazione sub A è inconferente perché, come facilmente evincibile dalla semplice lettura della relazione peritale, nell'ambito della redatta CTU non si è fatto alcun riferimento alla potenzialità edificatoria espressa dalle aree in esame a seguito dell'approvazione del “progetto di Realizzazione di un centro assistenza anziani, centro terziario direzionale civico, parcheggi, verde e ciclo pedonalità al San Paolo-Stanic in Bari parentesi 2000-2006 misura 5.1 CP_6
(Area Bersaglio B)”;
2) In merito al punto sub. B, il C.T.U. ha chiarito che il “nuovo” certificato di destinazione urbanistica, riportato in allegato alle osservazioni del CTP, presenta evidenti anomalie in quanto non risulta coerente, a differenza del C.D.U. prodotto in atti, né con il S.I.T. del CP_1 CP_1
pagina 12 di 15 né con l'originario elaborato cartografico del PRG (a cui risulta a sua volta coerente il SIT); difatti, quella che viene indicata come “viabilità di PRG” nel nuovo CDU introdotto dal CTP, è in realtà una viabilità interna5 alla Zona 167, che era stata prevista in un piano esecutivo (come viene invece chiaramente specificato nel CDU riportato negli atti di causa, a cui si rimanda) relativo al c.d. settore B della Zona 167, mentre la viabilità di PRG, che scorre ai limiti dell'area
167, definita sul piano conformativo dal PRG, senza tener conto di eventuali vincoli preordinati all'esproprio, è stata correttamente rappresentata nel ridetto CDU già prodotto in atti, come riportato di seguito (cfr. pg. 20 della redatta CTU);
3) In merito al punto sub C, il CTU ha rilevato che la valutazione effettuata in data 29.01.2019 dalla Commissione Provinciale espropri risulta non pertinente in quanto fa asseritamente riferimento a valori OMI di aree a parcheggio della zona Semicentrale/San Pasquale che non sono, di tutta evidenza, omogenee alle aree di causa. Il C.T.U. ha, invece, considerato, ai fini estimativi, utilizzando il menzionato metodo sintetico-comparativo, la valutazione concordata ed il prezzo effettivamente pagato per un'area espropriata dal adiacente quelle CP_1 in stima, che presenta le medesime caratteristiche e destinazioni urbanistiche delle particelle di causa (cfr. cap. 8 della redatta CTU).
5. Quanto alle maggiorazioni richieste dai ricorrenti, va segnalato che poiché ai ricorrenti è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva, va calcolato, in accoglimento di apposita domanda, un aumento dell'indennità come sopra liquidata in misura pari al dieci per cento e, di conseguenza, all'importo sopra determinato pari ad euro 149.467,00 va aggiunto il 10% pari ad euro 14.946,70, per complessivi euro 163.963,70.
Circa, infine, gli interessi domandati, alla maggiore somma dovuta a titolo di indennità di esproprio
(eccedente rispetto a quella provvisoria offerta a suo tempo), come riconosciuta con la provvisoria determinazione, vanno aggiunti gli interessi compensativi al saggio legale decorrenti dal giorno dell'espropriazione (per la somma riconosciuta a titolo di indennità di esproprio) sino al saldo e ciò in 5 E come tale ininfluente in quanto, nell'ambito della medesima Zona 167, tutte le aree contribuiscono in egual misura allo sviluppo degli indici di piano previsti, a prescindere dal tipo di struttura (edifici residenziali, edifici commerciali, viabilità, verde pubblico, etc.) che effettivamente sarà realizzata su di esse a seguito dell'elaborazione degli specifici piani attuativi. pagina 13 di 15 conformità al mai smentito orientamento secondo cui <Le obbligazioni di pagare l'indennità di espropriazione …omissis… costituiscono debiti di valuta (non di valore), sicché, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all'espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l'espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima.>> (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13456 del
20/06/2011, Rv. 618330 - 01). In tema di indennità di espropriazione, infatti, non trova diretta applicazione l'art. 1 del Primo Protocollo addizionale della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, relativo al diritto alla percezione di una giusta indennità da parte del soggetto privato della proprietà per causa di pubblico interesse, non essendo la materia disciplinata dal diritto europeo ma solo da quello nazionale che, peraltro, recando la possibilità della liquidazione del maggior danno da ritardo per le obbligazioni di valuta, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c. c., consente di soddisfare ugualmente l'esigenza di pieno ristoro del soggetto espropriato, qualora decorra un certo lasso di tempo tra l'espropriazione e la liquidazione dell'indennizzo ma solo su domanda e previa prova dell'ulteriore danno, prova non ricorrente nel caso di specie (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 32911 del 09/11/2021,
Rv. 663102 - 01).
6. - Le spese del presente grado di merito e le spese per la disposta C.T.U. seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle parti soccombenti, in solido, secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 ss.mm. (V scaglione, nei valori medi), come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione prima Civile, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita, decidendo sul ricorso proposto da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e contro e accoglie per quanto di ragione Pt_4 Pt_5 CP_1 Controparte_7 il ricorso e, per l'effetto, riconosce ai ricorrenti:
1) la somma di euro 163.963,70 a titolo di indennità dovuta per l'espropriazione dei fondi in ct. del
Comune di Bari al Foglio 16, p.lle 267, 269 e 594 (ex 219/b), comprensiva della maggiorazione ex art. 37, co. 2 D.p.R. 327/01 e detratto quanto già eventualmente versato;
2) gli interessi compensativi al saggio legale sulla somma dovuta, decorrenti dal 26.04.2007 fino al deposito dell'indennità presso la Cassa DD.PP.;
pagina 14 di 15 5) ordina alle parti resistenti, in solido, di versare le somme come sopra determinate presso la Cassa
Depositi e Prestiti a disposizione dei ricorrenti;
6) condanna le resistenti in solido a rifondere il procuratore antistatario delle spese processuali, liquidate per compensi in euro 14.317,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
7) pone le spese per la C.T.U. disposta nella presente fase definitivamente a carico delle parti resistenti in solido.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 14 gennaio 2024
Il Presidente
Maria Mitola
Il Consigliere est.
Maria Grazia Caserta
pagina 15 di 15
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. – est. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA DECISORIA nel procedimento n. 262/2022 R.G.
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. , (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
) con il patrocinio dell'avv. DI CAGNO ALESSANDRO elettivamente C.F._5 domiciliato in VIA PUTIGNANI 47 - BARI presso il difensore avv. DI CAGNO ALESSANDRO
RICORRENTI contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BALDI ALESSANDRA, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA PRINCIPE AMEDEO, 26 C/O AVVOCATURA COMUNALE –
BARI, presso il difensore avv. BALDI ALESSANDRA
RESISTENTE
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 15 Oggetto: determinazione della indennità di stima.
All'udienza collegiale del 19 novembre 2024 la causa, sulle conclusioni rassegnate in modalità cartolare, è stata riservata per la decisione alla scadenza dei termini concessi alle parti (20 giorni per il deposito di note conclusive e ulteriori 10 giorni per il deposito di repliche).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il comprensorio immobiliare sito in Bari al Quartiere San Paolo, composto da cospicue estensioni di suolo individuato in Catasto al Foglio 16 di Bari, particelle (originarie) n. 51, 53 e 61 (salvo altre e salvi successivi frazionamenti catastali) di proprietà dei coniugi e Parte_1
è stato interessato, nel tempo, da diverse procedure espropriative e, fra esse, di CP_3 quella comprendente la realizzazione di un vasto complesso edilizio comprendente: << un centro assistenza per anziani, centro terziario-direzionale, centro civico, viabilità, parcheggi, verde e ciclopedonalità > nell'ambito del P.O.R. Puglia 200-2006 - Misura 5.1 - Area Bersaglio B. Con
Delibera di C.C. n.° 54 del 02.05.2005 (cfr. doc. 002, allegato al ricorso introduttivo);
1.1 Con deliberazione di C.C. è stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di realizzazione del suddetto complesso edilizio, per l'importo complessivo di € 49.900.000,00 e con la medesima deliberazione è stata adottata la variante al P.R.G. ed al Piano di Zona 167;
1.2 Con successiva Delibera di C.C. n.° 66 del 18 maggio 2005 (doc. 003 cit.) la variante è stata approvata anche ai fini della riapposizione dei vincoli preordinati all'espropriazione;
1.3 Con determinazione dirigenziale n. 583/2007 del 5/02/2007 della Ripartizione Contratti e Appalti, esecutiva, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in concessione in questione in favore dell' (capogruppo) e (mandante); Controparte_4 Controparte_5
1.4 Con delibera di G.M. n. 353 del 24/04/2007 (doc. 004 cit.) è stato approvato il progetto definitivo delle opere affidate in concessione ed è stata disposta la dichiarazione di pubblica utilità e urgenza dell'opera;
1.5 Con decreto del Concessionario a tanto delegato dal Comune di Bari, n. prot. Controparte_4
963 del 26.04.2007 (doc. 001) è stata fissata l'indennità provvisoria di espropriazione ed è stata disposta l'occupazione permanente, in favore dell'Amministrazione Comunale di Bari, di una serie di immobili e, fra essi, di quelli di e tutti al Foglio di mappa n. Parte_1 CP_3
16:
-p.lla 218, per mq. 470 (intera estensione della p.lla); pagina 2 di 15 -p.lla 219, per mq. 160 (su un'estensione totale della p.lla di mq. 6.979);
-p.lla 267, per mq. 2011 (intera estensione della p.lla);
-p.lla 269, per mq. 11 (intera estensione della p.lla);
1.6 Con determinazione dirigenziale n. 2007/05031 del 24/07/2007 la Ripartizione Pianificazione
Territoriale e Riqualificazione Urbana ha preso atto della costituzione della Società di Progetto
, che quindi è subentrata nel rapporto di concessione Controparte_2 all'aggiudicataria ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 del D.Lgs. 163/2006 e che Controparte_4
l' ha comunicato di aver affidato alla l'esecuzione di lavori, oltre Parte_6 CP_4
che la prestazione di servizi per un importo di € 42.473.424,76 oltre IVA. La circostanza, secondo i ricorrenti, non veniva comunicata agli espropriati.
1.7 Non intervenuta e, comunque, non notificata ai predetti signori e la stima Parte_1 CP_3 dell'indennità definitiva, nelle more, i predetti chiedevano al il nulla osta allo CP_1 svincolo in loro favore dell'indennità provvisoria già depositata presso la Cassa DD.PP., salvo le maggiori somme spettanti, come stabilito dall'art. 26, comma 5°2 e 6°, del T.U.E. n. 327/2001 e preannunziando la loro intenzione di richiedere la determinazione in sede giurisdizionale dell'importo effettivamente spettante (cfr. richiesta del 06.04.2017, doc. 012 cit.).
1.8 Il (cfr. produzione ricorrente) avviato il procedimento finalizzato all'emissione del CP_1 richiesto nulla-osta, non vi dava corso, in attesa di una preventiva determinazione dell'indennità
Cont 1 La s.r.l. ”, subentrata a nella concessione, è una società di progetto costituita ai CP_2 sensi degli artt. 40 della convenzione di concessione del 19.2.2007 e 156 d.lgs. 163/06. Il primo comma dell'art. 156 prevede che la società di progetto “diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto”, mentre il terzo comma ribadisce che “per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente”. 2 Cfr. testualmente < momento percepire la somma depositata, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l'importo effettivamente spettante.
6. La Cassa depositi e prestiti provvede al pagamento delle somme ricevute a titolo di indennità di espropriazione e in relazione alle quali non vi sono opposizioni di terzi, quando il proprietario produca una dichiarazione in cui assume ogni responsabilità in relazione ad eventuali diritti dei terzi.>> pagina 3 di 15 definitiva da parte della C.P.E., che, però, non è mai intervenuta e, comunque, non è mai stata ad essi notificata;
1.9 Nel frattempo, in data 25.02.2018 è deceduta in Bari la sig.ra lasciando a succederle CP_3
i figli sigg.ri , e , oltre al coniuge Parte_2 Parte_3 Pt_4 Pt_5 che effettuava rinunzia all'eredità (giusta atto per notaio rep. n. Parte_1 Per_1
7638, racc. n. 5234, in ns. prod., doc. 022 cit.);
1.10 Atteso l'inutile inoltro di istanze per ottenere lo svincolo dell'indennità provvisoria, gli odierni ricorrenti adivano questa Corte per ottenere la più giusta determinazione dell'indennità di espropriazione dal momento che quella provvisoria indicata nel decreto di espropriazione n. 963 del
26.04.2007, pur riconoscendo la natura edificatoria dell'immobile espropriato ed applicando formalmente (vedasi stralcio del piano particellare di esproprio allegato al decreto n. 963/2007, cfr. doc. 001 cit.) l'art. 37 comma 2 del DPR n. 327/2001 (< caso di esproprio di un'area edificabile>>) appare evidentemente del tutto inadeguata;
1.11 In particolare, gli espropriati richiamavano alcuni contenziosi instaurati presso questa Corte da altri soggetti espropriati con il medesimo decreto n. 963 del 26.04.2007, procedimenti in cui si accertava l'ingente valore del comprensorio in questione;
precisavano in particolare che:
a) La particella catastale n. 218 del Foglio di mappa 16 (indicata, tra le altre, nel decreto di espropriazione n. 963 del 26/04/2007) doveva intendersi già di proprietà comunale, in quanto già in precedenza espropriata nell'ambito di precedente e diversa procedura (per la realizzazione della “strada di collegamento alla Chiesa di San Gabriele”), e per essa il medesimo CP_1 aveva riconosciuto un'indennità di espropriazione pari ad euro 61,97 al metro quadro
[...]
(importo che con interessi ed indennità di occupazione ascendeva ad euro 96,75 al mq : €
45.470,33 diviso mq. 470), giusta determinazione dirigenziale del 25.11.2009;
b) Altra limitrofa porzione dell'originaria proprietà era stata oggetto di Parte_7 procedura espropriativa (pressocché coeva) in favore della società “Ferrotramviaria S.p.A.”, con vincolo di reversibilità in favore della per la realizzazione della linea CP_6 metropolitana e del parcheggio della “Fermata San Gabriele”. Infatti, con Determinazione del
Dirigente del Settore LL.PP. della n. 312/05 in data 19.04.2005 è stata disposta, CP_6
l'espropriazione definitiva delle limitrofe particelle 268 (per mq. 1.049) e 190/b (che poi in seguito a successivi frazionamenti ha assunto il n. di p.lla 366 ) per mq. 60. In seguito a pagina 4 di 15 contenzioso e disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio, la Corte d'Appello di Bari con ordinanza n. 3128/2016 , passata in giudicato per omessa impugnazione, ha quantificato l'indennità dovuta nella misura di € 61,64/mq.
1.12 Concludevano chiedendo a questa Corte di:
<< 1) determinare la indennità di espropriazione in base alle leggi vigenti, con le maggiorazioni spettanti (10% ex art. 37, comma 2, e danno al relitto ex art. 33, DPR n. 327/2001), il tutto con interessi anche ex art.1224 c.c., interessi legali dalla data del decreto di espropriazione n. 963 del 26.04.2007 e fino all'effettivo soddisfo, e quant'altro a ritenersi di Giustizia. All'uopo proponendo, con il presente atto, anche opposizione alla stima di ogni eventuale indennità proveniente dalla P.A. nonché domanda di determinazione giudiziale della indennità di espropriazione (oltre maggiorazioni ed interessi legali, come innanzi indicato) e di condanna dei convenuti ed in CP_1 Controparte_2 liquidazione, in solido fra loro o come per legge, al pagamento in favore dei ricorrenti (eventualmente anche tramite deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti di Bari ed immediato svincolo in favore dei ricorrenti medesimi). 2) Condannare le parti convenute alle spese ed onorari di lite, con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario.>> (cfr. testualmente dal ricorso).
2. Con memoria del 01/06/2022 si costituiva il per chiedere, rispettivamente, di: CP_1
“…
1) rigettare le domande contro di sè proposte con il ricorso notificato in data 31 marzo 2022, in quanto inammissibili e infondate per tutto quanto esposto ed eccepito in narrativa, comunque eventualmente determinando la giusta indennità di esproprio nella misura di legge, in ogni caso calcolando in detrazione le somme già depositate a detto titolo, con ogni conseguenza sul calcolo degli interessi;
2) nel denegato caso di pronunzia della indennità, per l'effetto condannare e/o ordinare alla soc.
[...]
(P.IVA corrente in Bari e in persona del legale Parte_8 P.IVA_2 rappresentante pro tempore il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (MEF) delle somme determinate a titolo di giusta indennità di espropriazione per pubblica utilità per i suoli per cui è causa, detratte le somme già eventualmente depositate per lo stesso titolo, con ogni conseguenza sul calcolo degli interessi;
3) applicare l'art.91 c.p.c.
In via istruttoria:
pagina 5 di 15 a)il in primo luogo contesta fermamente la relazione peritale a firma dell'ing. CP_1 Per_2 richiamata dai ricorrenti in quanto abnorme per tutto quanto dedotto in narrativa, a maggior ragione in quanto gli stessi ricorrenti hanno indicato una misura di indennità assolutamente inferiore all'irragionevole valore individuato con quell'elaborato peritale;
b)si oppone all'ammissione della CTU richiesta, in ogni caso, ove ammessa, sin d'ora chiede che la Corte adita, nel rendere i quesiti, tenga conto delle deduzioni offerte con il presente atto…”.
Non si è costituita e di essa va dichiarata la contumacia. Controparte_7
La Corte istruiva la causa tramite ricorso a C.T.U. che depositava l'elaborato peritale in data
5.8.2024.
All'udienza del 19.12.2024, la causa era introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
2. Vanno preliminarmente delibate le eccezioni proposte dal CP_1
Circa il sollevato difetto di legittimazione passiva del rileva la Corte che l'art. 29, D. CP_1
Lgs. n. 150 del 2011, quanto alle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità, prevede che il ricorso debba essere notificato all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore è il proprietario del bene, ovvero all'autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore è il promotore dell'espropriazione, nonché anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennità (cfr. art. 29, co. 4 D. Lgs. n. 150/2011, rubricato «Delle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità»).
E' quindi la legge a stabilire chi sia dotato della legitimatio ad causam e, pertanto, chi debba essere convenuto in giudizio (cfr. Cassazione Civile n. 10223 del 11/04/2019).
La Suprema Corte (cfr. Cass. N. 1090/2020), sia pur con riferimento alla precedente formulazione dell'art. 54 d.p.r. 327/2001, che tuttavia riproduceva, al 3° comma, il testo di cui all'attuale art. 29 comma 4 D. Lgs. n. 150 del 2011, ha in tema ritenuto che l'interpretazione della locuzione «se del caso» vada letta alla luce della ratio ispiratrice, anche a fini deflattivi del contenzioso, della significativa innovazione del quadro normativo introdotta dal T.U. espropri in punto di legittimazione passiva: “In particolare la nuova disciplina, da un lato, è finalizzata a facilitare la riconoscibilità del soggetto obbligato da parte dell'espropriato (cfr. art.6 comma 8 d.p.r. n.327/2001 in ipotesi, come pagina 6 di 15 quella in esame, di esercizio dei poteri espropriativi da parte del concessionario) e, all'altro, ad estendere il contraddittorio ad una platea "allargata" di legittimati passivi, mediante la scelta dell'istituto del litisconsorzio necessario, come, per l'appunto, disposto dall'art.54, commi terzo e quarto, d.p.r.n.327/2001. I soggetti passivamente legittimati nel giudizio di opposizione, da evocare necessariamente e contestualmente in giudizio, sono chiaramente individuati dall'art. 3 dello stesso
Testo Unico e il litisconsorzio tra espropriante, promotore e beneficiario dell'espropriazione può definirsi eventuale, così giustificandosi la locuzione «se del caso», nel senso che si impone l'evocazione in giudizio anche del beneficiario nel caso in cui quest'ultimo sia soggetto diverso dai primi.
Diversamente opinando, sarebbe consentita un'inammissibile valutazione rimessa, caso per caso, all'espropriato circa il suo interesse a citare in giudizio il beneficiario, oltretutto in contrasto con la finalità deflattiva del contenzioso ispiratrice della nuova normativa. Se le esigenze di tutela dell'affidamento e della buona fede dell'espropriato nella individuazione del legittimato passivo trovano giustificazione in tutti i casi di "trasferimento" di funzioni espropriative da un soggetto ad un altro e, sempre a fini di semplificazione e deflattivi, sono state tutelate mediante l'istituto del litisconsorzio necessario nei termini precisati, dall'inscindibilità del rapporto processuale introdotta dall'art.54, commi terzo e quarto, T.U.E. non consegue necessariamente la solidarietà nel rapporto sostanziale di tutti i legittimati passivi” (cfr. Cass. Sent. 1090/2020, parte motiva).
La medesima sentenza ha precisato che qualora l'Ente pubblico, pur beneficiario dell'intervento senza previsione di oneri a suo carico, sia rimasto del tutto estraneo alla procedura espropriativa, il suo obbligo di pagamento dell'indennità di espropriazione non trova fondamento, anche alla stregua delle norme del T.U.E., stante l'investimento dell'esercizio del potere espropriativo, con atti di rilevanza esterna, nonché la titolarità delle relative obbligazioni in capo agli altri soggetti sicché non sussiste alcun obbligo in capo a tale ente di pagamento dell'indennità di espropriazione.
Va in ogni caso segnalato un recente arresto giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 30442 del 21/11/2019 (Rv. 655953 - 01) che, sulla scorta della sentenza RN c. Italia del 14 marzo 2019 resa dalla Corte di Strasburgo, ha affermato che l'esigenza di consentire comunque -segnatamente nei casi estremi di insolvenza del concessionario- il conseguimento dell'indennizzo da parte del soggetto destinatario di una vicenda ablativa a favore della P.A., impone di far discendere dall'art. 42 Cost.
l'esistenza di un obbligo della p.a. beneficiaria dell'espropriazione di provvedere al pagamento del ristoro dovuto. “Ciò, s'intende, non per effetto di un superamento delle regole che colgono nel pagina 7 di 15 concessionario (ricorrendo i presupposti ricordati dalla giurisprudenza sopra citata) il titolare dell'obbligo indennitario, ma attraverso l'individuazione di un autonomo obbligo di garanzia, subordinato all'insolvenza del debitore principale, che riposa sulla necessità, costituzionalmente imposta, di assicurare l'effettivo realizzarsi del bilanciamento di interessi tra il titolare del bene ablato
e la p.a. che persegue, attraverso l'espropriazione, finalità di interesse generale”.
Nel caso di specie, ancorché la norma su richiamata sia riferita allo specifico procedimento dell'opposizione all'indennità di stima, in ogni caso, essa cristallizza le modalità di instaurazione del contraddittorio nelle procedure di determinazione giudiziaria dell'indennità dovuta all'espropriato ed è pertanto applicabile anche in siffatta ipotesi. Per di più, giova precisare che il è il CP_1 soggetto beneficiario dell'esproprio in scrutinio e, pertanto, esso è parte del giudizio e del rapporto controverso (cfr. art. 29 D.p.R. 327/01 secondo cui, peraltro, “Il ricorso è notificato all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore è il proprietario del bene, ovvero all'autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore è il promotore dell'espropriazione. Il ricorso è notificato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennità.”).
Anche l'eccezione di prescrizione sollevata dal è infondata dal momento che risulta in CP_1 atti che e (costei, dante causa di , Parte_1 CP_3 Parte_3 Parte_2
e ), con atto stragiudiziale di messa in mora del 6/4/2007 (cfr. raccomandata a/r sub Pt_4 Pt_5 doc. 012), interruppero la prescrizione nei confronti del sicché il decennio, scadente in CP_1 data 26/04/2017 non risulta maturato.
3. Ciò detto e venendo al merito, questa Corte è chiamata a determinare l'indennità spettante agli odierni ricorrenti per l'ablazione dei fondi in Catasto Terreni del Comune di Bari al Foglio 16, p.lle
267, 269 e 219/b (identificativo provvisorio, che diventava n. 594 dal 16/04/2009 con il perfezionamento del frazionamento), per una consistenza catastale totale pari a 2.182 mq.
Nel decreto di esproprio veniva riportata anche la particella 218 che, come segnalato dal C.T.U. nominato e dalle stesse parti in contesa, risultava già espropriata dal nell'ambito di CP_1 altra procedura, con decreto n. 353 del 28.10.2005, per i "lavori per la realizzazione del tratto di strada congiungente la strada sita alle spalle della Chiesa S.Gabriele con V/le delle Regioni - Comp. "B" S.
Paolo" di cui al progetto esecutivo con annesso piano particellare di espropriazione approvato con deliberazione di G.M. n.740 del 15.6.2000, integrata dalla deliberazione della G.M. n.859 del pagina 8 di 15 13.7.2000. Di quella particella, pertanto, non si terrà conto nella quantificazione dell'indennità di esproprio spettante ai ricorrenti.
La destinazione urbanistica dei suoli all'epoca del Decreto di esproprio, in ragione dell'assetto conformativo impresso dal PRG all'epoca vigente (escludendo l'incidenza di nuove specifiche destinazioni impresse da varianti di carattere prodromico rispetto all'espropriazione che costituiscono
“vincolo preordinato all'esproprio”), è evincibile dal C.D.U. (Certificato di Destinazione Urbanistica) già prodotto in atti in relazione ad un procedimento che ha interessato particelle adiacenti quelle di causa3. Da esso si ricava che le aree in oggetto erano tipizzate dal PRG in parte come "Aree destinate a piano di zona legge 167/62", in parte come “Aree di rispetto ai principali assi di comunicazione stradali e ferroviari” contermini alle "aree destinate a piano di zona legge 167/62" (assumendone pertanto, ai sensi dell'art. 25 delle NTA del PRG9 , la medesima capacità edificatoria), in parte come “viabilità di
PRG” ed in parte come “Aree di rispetto ai principali assi di comunicazione stradali e ferroviari” contermini a viabilità di PRG, come rappresentato a pag. 20 della C.T.U.
Sono state quindi determinate le aliquote delle diverse destinazioni relative alle tre particelle di causa, da cui risulta che circa il 52% delle aree espropriate ricade in Zona 167, o contermine alla stessa, mentre il restante 48% ricade in Strada di PRG o in area di rispetto stradale (contermine a viabilità di
PRG). La strada di PRG interessa le particelle di causa 267 e 594, partizionandole senza soluzione di continuità, e che tali singole porzioni della stessa particella, con differente destinazione urbanistica, presentano carattere di complementarietà.
Esplicita il C.T.U. che “…pertanto, come emerge dal Certificato di Destinazione Urbanistica e dal riscontro del SIT, i suoli in oggetto, all'epoca di stima, risultavano edificatori per la loro quota maggioritaria del 52% che ricade all'interno della perimetrazione della zona di espansione nel quartiere
S. Paolo, destinata dal PRG a "Piano di Zona Legge 167/62"10, nell'ambito del quale contribuiscono in egual misura allo sviluppo degli indici di piano previsti, a prescindere quindi dal tipo di struttura
(edifici residenziali, edifici commerciali, viabilità, verde pubblico, etc.) che effettivamente sarà realizzata su di esse a seguito dell'elaborazione degli specifici piani attuativi;
per la restante quota del
48%, i suoli sono destinati a sede stradale di PRG o ad area di rispetto stradale contermine alla 3 Nell'ambito di un procedimento parallelo n. RG 855/2012 che interessava i medesimi proprietari e la società Ferrotramviaria Spa. pagina 9 di 15 medesima viabilità. Per completezza espositiva si rileva, come riportato al capitolo 4, che l'Ente
Espropriante, nel disporre l'espropriazione delle particelle di causa, le considerava come edificatorie, determinando conseguentemente l'indennità sulla base delle previsioni (attualmente non più vigenti) dell'art.5 bis della Legge 359/92, ovvero dell'art.37 co. TU espropri (nella formulazione all'epoca vigente).” (testualmente dalla C.T.U. sub pag. 23).
4. Per la determinazione del valore di mercato delle aree in esame, chiarito quanto innanzi in termini di destinazione urbanistica4, il C.T.U. ha fatto riferimento, attraverso il ricorso al metodo sintetico- comparativo, al confronto con prezzi di acquisizione realmente pagati e/o valutazioni effettuate da Enti ed Uffici Pubblici relativamente a terreni omogenei a quelli in stima. Nel caso di specie è stata reperita una valutazione concordata tra le parti relativa ad un'area espropriata dal che presenta CP_1 le medesime caratteristiche e destinazioni urbanistiche delle particelle di causa, che è stata ritenuta condivisibilmente utilizzabile nonché attendibile in relazione alla valutazione dei suoli di causa. Detta valutazione, che il attribuiva alla p.lla 218 adiacente quelle di causa, (come da nota CP_1 della Ripartizione Edilizia Pubblica e Lavori Pubblici – POS Territorio ed Espropri prot. n. 39336 del
13/02/2009), tiene anche conto implicitamente delle caratteristiche delle aree e del rapporto fra le superfici interessate dalle differenti destinazioni urbanistiche presenti. Spiega allo scopo il C.T.U. che
<<… nell'ambito dei "lavori per la realizzazione del tratto di strada congiungente la strada sita alle spalle della Chiesa S.Gabriele con " di cui al progetto Controparte_8 esecutivo con annesso piano particellare di espropriazione approvato con deliberazione di G.M. n.740 del 15.6.2000, integrata dalla deliberazione della G.M. n.859 del 13.7.2000, il CP_1 procedeva, prima all'occupazione d'urgenza e, successivamente, in data 28.10.2005, con decreto n.353, alla espropriazione definitiva della p.lla 218 del foglio 16 (della consistenza di mq 470) di proprietà degli odierni attori. L'indennità provvisoria veniva stabilita sulla base dell'art. 5 bis della L.359/9214 sulla base di criteri di calcolo, sottesi a tale determinazione, che venivano dichiarati incostituzionali con 4 Cfr. la destinazione urbanistica dei suoli in oggetto nell'ambito delle previsioni del Piano Regolatore, con riferimento all'epoca di stima, è la seguente: - per il 52% hanno carattere edificatorio in quanto ricadono nella perimetrazione del P.di Z. ex L.167/6212 e sono tipizzati come "aree destinate a piano di zona legge 167/62" e "aree di rispetto ai principali assi di comunicazione stradali e ferroviari” contermini alle aree destinate a P.d.Z.13". - per il restante 48% sono destinate a sede stradale di PRG o ad area di rispetto stradale contermine alla medesima viabilità. pagina 10 di 15 sentenza della Corte Costituzionale n. 348/2007; conseguentemente l'indennità di espropriazione veniva rideterminata in € 61,97/mq (cfr. Determinazione dirigenziale n. 2009/155/01226 del
25.11.2009 in All. 2). L'omogeneità dell'area oggetto di confronto (p.lla 218 del F.16) con le particelle di causa (p.lle 267, 594 e 269 del F.16), risulta comprovata dal Certificato di Destinazione Urbanistica di cui si riporta di seguito un estratto.>> (cfr. cit.).
Pertanto, poiché la particella n. 218 risulta omogenea e contigua a quelle di causa, presenta la medesima destinazione urbanistica (con le stesse aliquote differenziali) e risulta quindi assimilabile ad esse sia sul piano della tipizzazione urbanistica che su quello prettamente stimativo, dovendo temporalmente riportare il valore di € 61,97/mq attribuito dal alla detta particella omogenea n. CP_1
218 (28.10.2005) all'epoca del procedimento ablativo di causa, ossia al 26.04.2007, in ragione degli indicatori dell'andamento del mercato immobiliare forniti dall'Osservatorio sul Mercato Immobiliare
Nomisma (autorevole istituto d'indagine particolarmente utilizzato in campo professionale, nonché accademico e istituzionale). L'adeguamento di tale valore di stima può effettuarsi tenendo conto che il valore di mercato dei suoli edificatori segue proporzionalmente quello medio generale delle costruzioni, quest'ultimo di più agevole reperibilità e, in tal modo, si perviene al valore unitario di €
68,50/mq (=61,97x1,47/1,33).
Di conseguenza, il C.T.U. è pervenuto alla seguente determinazione dell'indennità di esproprio:
L'indennità di esproprio per l'area in esame è stata pertanto quantificata in €. 149.467,00, ritenuto quale valore venale dei suoli alla data del decreto definitivo di esproprio del 26.04.2007. A tale determinazione il C.T. è pervenuto mediante il ricorso ad un metodo sintetico-comparativo identificato pagina 11 di 15 mediante la comparazione con la stima concordata col nell'ambito di un procedimento CP_1 espropriativo relativo ad un suolo adiacente a quello di causa e ad esso urbanisticamente omogeneo.
Circa le obiezioni/osservazioni mosse alla C.T.U., considerato che:
ha osservato il C.T.U. che:
1) L'osservazione sub A è inconferente perché, come facilmente evincibile dalla semplice lettura della relazione peritale, nell'ambito della redatta CTU non si è fatto alcun riferimento alla potenzialità edificatoria espressa dalle aree in esame a seguito dell'approvazione del “progetto di Realizzazione di un centro assistenza anziani, centro terziario direzionale civico, parcheggi, verde e ciclo pedonalità al San Paolo-Stanic in Bari parentesi 2000-2006 misura 5.1 CP_6
(Area Bersaglio B)”;
2) In merito al punto sub. B, il C.T.U. ha chiarito che il “nuovo” certificato di destinazione urbanistica, riportato in allegato alle osservazioni del CTP, presenta evidenti anomalie in quanto non risulta coerente, a differenza del C.D.U. prodotto in atti, né con il S.I.T. del CP_1 CP_1
pagina 12 di 15 né con l'originario elaborato cartografico del PRG (a cui risulta a sua volta coerente il SIT); difatti, quella che viene indicata come “viabilità di PRG” nel nuovo CDU introdotto dal CTP, è in realtà una viabilità interna5 alla Zona 167, che era stata prevista in un piano esecutivo (come viene invece chiaramente specificato nel CDU riportato negli atti di causa, a cui si rimanda) relativo al c.d. settore B della Zona 167, mentre la viabilità di PRG, che scorre ai limiti dell'area
167, definita sul piano conformativo dal PRG, senza tener conto di eventuali vincoli preordinati all'esproprio, è stata correttamente rappresentata nel ridetto CDU già prodotto in atti, come riportato di seguito (cfr. pg. 20 della redatta CTU);
3) In merito al punto sub C, il CTU ha rilevato che la valutazione effettuata in data 29.01.2019 dalla Commissione Provinciale espropri risulta non pertinente in quanto fa asseritamente riferimento a valori OMI di aree a parcheggio della zona Semicentrale/San Pasquale che non sono, di tutta evidenza, omogenee alle aree di causa. Il C.T.U. ha, invece, considerato, ai fini estimativi, utilizzando il menzionato metodo sintetico-comparativo, la valutazione concordata ed il prezzo effettivamente pagato per un'area espropriata dal adiacente quelle CP_1 in stima, che presenta le medesime caratteristiche e destinazioni urbanistiche delle particelle di causa (cfr. cap. 8 della redatta CTU).
5. Quanto alle maggiorazioni richieste dai ricorrenti, va segnalato che poiché ai ricorrenti è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva, va calcolato, in accoglimento di apposita domanda, un aumento dell'indennità come sopra liquidata in misura pari al dieci per cento e, di conseguenza, all'importo sopra determinato pari ad euro 149.467,00 va aggiunto il 10% pari ad euro 14.946,70, per complessivi euro 163.963,70.
Circa, infine, gli interessi domandati, alla maggiore somma dovuta a titolo di indennità di esproprio
(eccedente rispetto a quella provvisoria offerta a suo tempo), come riconosciuta con la provvisoria determinazione, vanno aggiunti gli interessi compensativi al saggio legale decorrenti dal giorno dell'espropriazione (per la somma riconosciuta a titolo di indennità di esproprio) sino al saldo e ciò in 5 E come tale ininfluente in quanto, nell'ambito della medesima Zona 167, tutte le aree contribuiscono in egual misura allo sviluppo degli indici di piano previsti, a prescindere dal tipo di struttura (edifici residenziali, edifici commerciali, viabilità, verde pubblico, etc.) che effettivamente sarà realizzata su di esse a seguito dell'elaborazione degli specifici piani attuativi. pagina 13 di 15 conformità al mai smentito orientamento secondo cui <Le obbligazioni di pagare l'indennità di espropriazione …omissis… costituiscono debiti di valuta (non di valore), sicché, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all'espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l'espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima.>> (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13456 del
20/06/2011, Rv. 618330 - 01). In tema di indennità di espropriazione, infatti, non trova diretta applicazione l'art. 1 del Primo Protocollo addizionale della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, relativo al diritto alla percezione di una giusta indennità da parte del soggetto privato della proprietà per causa di pubblico interesse, non essendo la materia disciplinata dal diritto europeo ma solo da quello nazionale che, peraltro, recando la possibilità della liquidazione del maggior danno da ritardo per le obbligazioni di valuta, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c. c., consente di soddisfare ugualmente l'esigenza di pieno ristoro del soggetto espropriato, qualora decorra un certo lasso di tempo tra l'espropriazione e la liquidazione dell'indennizzo ma solo su domanda e previa prova dell'ulteriore danno, prova non ricorrente nel caso di specie (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 32911 del 09/11/2021,
Rv. 663102 - 01).
6. - Le spese del presente grado di merito e le spese per la disposta C.T.U. seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle parti soccombenti, in solido, secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 ss.mm. (V scaglione, nei valori medi), come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione prima Civile, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita, decidendo sul ricorso proposto da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e contro e accoglie per quanto di ragione Pt_4 Pt_5 CP_1 Controparte_7 il ricorso e, per l'effetto, riconosce ai ricorrenti:
1) la somma di euro 163.963,70 a titolo di indennità dovuta per l'espropriazione dei fondi in ct. del
Comune di Bari al Foglio 16, p.lle 267, 269 e 594 (ex 219/b), comprensiva della maggiorazione ex art. 37, co. 2 D.p.R. 327/01 e detratto quanto già eventualmente versato;
2) gli interessi compensativi al saggio legale sulla somma dovuta, decorrenti dal 26.04.2007 fino al deposito dell'indennità presso la Cassa DD.PP.;
pagina 14 di 15 5) ordina alle parti resistenti, in solido, di versare le somme come sopra determinate presso la Cassa
Depositi e Prestiti a disposizione dei ricorrenti;
6) condanna le resistenti in solido a rifondere il procuratore antistatario delle spese processuali, liquidate per compensi in euro 14.317,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
7) pone le spese per la C.T.U. disposta nella presente fase definitivamente a carico delle parti resistenti in solido.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 14 gennaio 2024
Il Presidente
Maria Mitola
Il Consigliere est.
Maria Grazia Caserta
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