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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/05/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 21.05.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.9819/2022 R.G.
tra
nata il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Giancosimo Zecca come da Parte_1 procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Ester Cascio e Salvatore Graziuso CP_1 come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.09.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, già titolare di pensione di invalidità civile dal 01.06.2016, esponeva che con provvedimento del 24.02.2022, notificatole il
17.03.2022, l' le aveva comunicato di aver indebitamente erogato la somma di € 6.418,19 a titolo di CP_1 ratei di pensione (cat. INVCIV n. 07915268) per il periodo dal 01.08.2018 al 30.04.2021, in quanto a seguito di verifiche era emerso un “indebito da lavorazione verbale di revisione 6082777900191 mai inviato
. CP_2
Ritenendo infondata la richiesta restitutoria, alla luce della scarna motivazione di cui al provvedimento surrichiamato, formulava istanza di accesso agli atti ed apprendeva che all'esito di una visita medica di revisione dell'11.07.2018 era stata riconosciuta invalida all'80%; eccepiva la mancata notifica del verbale di visita medica nonché di un formale provvedimento di revoca o sospensione della prestazione economica in godimento (pensione di inabilità civile); chiedeva accertarsi l'irripetibilità della somma CP_ chiesta in restituzione, con condanna dell' al pagamento di quanto già eventualmente trattenuto oltre alle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e CP_1 chiedendone il rigetto.
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza. * * *
La questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18046 del 2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro, secondo cui: “In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”.
Il suddetto principio può però trovare applicazione solo quando nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011). In difetto di tali presupposti, non insorge l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito.
Nel caso di specie non vi è alcuna incertezza sulle ragioni della richiesta restitutoria, trovante titolo nella revoca della pensione di invalidità civile a causa del venir meno del requisito sanitario a seguito di visita di revisione dell'11.07.2018; ed invero, in quella occasione la ricorrente era stata riconosciuta “invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art.2 e 13 L.118/71 e art.9 DL 509/88; percentuale
80%”.
Ciò posto, il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
A tal riguardo deve essere richiamato il principio di diritto secondo cui “Con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 (art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n.
425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente “regolamentare” dettata dall'art.5, quinto comma, D.P.R. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti
e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”(Cass. Sez. L., sent. n.16260/2003).
Inoltre, secondo un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. L., ord. n.26096/2010: “In tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie “ratione temporis”), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, “dalla data della visita di verifica” e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).
Da ultimo la Corte di Cassazione ha ribadito tali principi, affermando che “In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Regole specifiche ricorrono per
l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018 - cfr. Cass. Sez. L., sent. n. 13916/21).
Ed infine, appare utile richiamare il principio da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione in virtù del quale: “L'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cass. civ., sez. VI-L, ord. 4 agosto 2022, n. 24180).
Tanto premesso, si rileva che l'indebito per cui è causa scaturisce dal venir meno del requisito sanitario necessario per percepire la pensione di inabilità in godimento, come accertato all'esito di visita della
Commissione medica del 11 luglio 2018.
Tuttavia, dagli atti di causa non risulta che tale verbale sia stato effettivamente notificato alla ricorrente;
ed invero l'ente convenuto ha prodotto in giudizio un avviso di ricevimento del verbale in questione contenente un indirizzo di residenza errato, ovvero “via Ferruccio n.14”, mentre dal ricorso introduttivo dell'odierno giudizio e dal provvedimento di indebito notificato alla ricorrente risulta che la stessa risiede in Leverano alla “via Ferrucci n.14”.
Quanto poi alla deduzione di parte resistente che la notifica del verbale sanitario si sarebbe perfezionata CP_
“per compiuta giacenza” la stessa non può trovare accoglimento in quanto l' non ha prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l'Ufficio postale (c.d. C.A.D.). Solo in questo modo, infatti, è possibile verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa. Circostanza, questa, comunque improbabile stante l'erroneità dell'indirizzo indicato.
Nella specie, infine, non emergono elementi concreti sulla scorta dei quali affermare il dolo della ricorrente. Alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi la irripetibilità dei ratei di pensione (cat. INVCIV
n. 07915268) chiesti in restituzione alla ricorrente per il periodo dal 01.08.2018 al 30.04.2021, con condanna dell' a restituire le somme già eventualmente recuperate a tale titolo. CP_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la irripetibilità della somma di € 6.418,19 indicata dall' CP_1 nella nota del 24.02.2022;
- condanna l' alla restituzione di quanto già, a tal titolo, eventualmente trattenuto;
CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate in € 1.700,00 CP_1 oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Lecce, 21.05.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 21.05.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.9819/2022 R.G.
tra
nata il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Giancosimo Zecca come da Parte_1 procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Ester Cascio e Salvatore Graziuso CP_1 come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.09.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, già titolare di pensione di invalidità civile dal 01.06.2016, esponeva che con provvedimento del 24.02.2022, notificatole il
17.03.2022, l' le aveva comunicato di aver indebitamente erogato la somma di € 6.418,19 a titolo di CP_1 ratei di pensione (cat. INVCIV n. 07915268) per il periodo dal 01.08.2018 al 30.04.2021, in quanto a seguito di verifiche era emerso un “indebito da lavorazione verbale di revisione 6082777900191 mai inviato
. CP_2
Ritenendo infondata la richiesta restitutoria, alla luce della scarna motivazione di cui al provvedimento surrichiamato, formulava istanza di accesso agli atti ed apprendeva che all'esito di una visita medica di revisione dell'11.07.2018 era stata riconosciuta invalida all'80%; eccepiva la mancata notifica del verbale di visita medica nonché di un formale provvedimento di revoca o sospensione della prestazione economica in godimento (pensione di inabilità civile); chiedeva accertarsi l'irripetibilità della somma CP_ chiesta in restituzione, con condanna dell' al pagamento di quanto già eventualmente trattenuto oltre alle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e CP_1 chiedendone il rigetto.
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza. * * *
La questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18046 del 2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro, secondo cui: “In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”.
Il suddetto principio può però trovare applicazione solo quando nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011). In difetto di tali presupposti, non insorge l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito.
Nel caso di specie non vi è alcuna incertezza sulle ragioni della richiesta restitutoria, trovante titolo nella revoca della pensione di invalidità civile a causa del venir meno del requisito sanitario a seguito di visita di revisione dell'11.07.2018; ed invero, in quella occasione la ricorrente era stata riconosciuta “invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art.2 e 13 L.118/71 e art.9 DL 509/88; percentuale
80%”.
Ciò posto, il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
A tal riguardo deve essere richiamato il principio di diritto secondo cui “Con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 (art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n.
425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente “regolamentare” dettata dall'art.5, quinto comma, D.P.R. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti
e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”(Cass. Sez. L., sent. n.16260/2003).
Inoltre, secondo un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. L., ord. n.26096/2010: “In tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie “ratione temporis”), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, “dalla data della visita di verifica” e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).
Da ultimo la Corte di Cassazione ha ribadito tali principi, affermando che “In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Regole specifiche ricorrono per
l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018 - cfr. Cass. Sez. L., sent. n. 13916/21).
Ed infine, appare utile richiamare il principio da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione in virtù del quale: “L'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cass. civ., sez. VI-L, ord. 4 agosto 2022, n. 24180).
Tanto premesso, si rileva che l'indebito per cui è causa scaturisce dal venir meno del requisito sanitario necessario per percepire la pensione di inabilità in godimento, come accertato all'esito di visita della
Commissione medica del 11 luglio 2018.
Tuttavia, dagli atti di causa non risulta che tale verbale sia stato effettivamente notificato alla ricorrente;
ed invero l'ente convenuto ha prodotto in giudizio un avviso di ricevimento del verbale in questione contenente un indirizzo di residenza errato, ovvero “via Ferruccio n.14”, mentre dal ricorso introduttivo dell'odierno giudizio e dal provvedimento di indebito notificato alla ricorrente risulta che la stessa risiede in Leverano alla “via Ferrucci n.14”.
Quanto poi alla deduzione di parte resistente che la notifica del verbale sanitario si sarebbe perfezionata CP_
“per compiuta giacenza” la stessa non può trovare accoglimento in quanto l' non ha prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l'Ufficio postale (c.d. C.A.D.). Solo in questo modo, infatti, è possibile verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa. Circostanza, questa, comunque improbabile stante l'erroneità dell'indirizzo indicato.
Nella specie, infine, non emergono elementi concreti sulla scorta dei quali affermare il dolo della ricorrente. Alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi la irripetibilità dei ratei di pensione (cat. INVCIV
n. 07915268) chiesti in restituzione alla ricorrente per il periodo dal 01.08.2018 al 30.04.2021, con condanna dell' a restituire le somme già eventualmente recuperate a tale titolo. CP_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la irripetibilità della somma di € 6.418,19 indicata dall' CP_1 nella nota del 24.02.2022;
- condanna l' alla restituzione di quanto già, a tal titolo, eventualmente trattenuto;
CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate in € 1.700,00 CP_1 oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Lecce, 21.05.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)