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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 2920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2920 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dr.ssa Assunta d'Amore presidente dr. Giorgio Sensale consigliere rel.
dr. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n°4296/2021 R.G., di appello contro l'ordinanza ex art. 702-
ter c.p.c. del Tribunale di Benevento n°2397/2021 del 20 settembre 2021
tra la (C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli Parte_2
avvocati Domenico Marrazzo ( ; C.F._1 [...]
ed Enrico Maria Iossa ( ; Email_1 C.F._2 1
, con studio in Napoli al Corso Umberto I, n. 75 Email_2
e il (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
sindaco pro tempore, dott. rappresentato e difeso (giusta CP_2
procura speciale alle liti e in esecuzione della determina della Giunta
Comunale n. 2 del 7 gennaio 2022) dall'avvocata Alda Durante
( ), con studio in San Lorenzo Maggiore (BN) alla Via C.F._3
Pezzillo, n. 19, e domicilio digitale Email_3
Conclusioni
Per la : Parte_1
a) accertare e dichiarare l'assenza di obbligo di pagamento in capo all'appellante per i
motivi meglio supra esplicitati ai capi A) e B) dell'appello; b) condannare l'Ente appellato al pagamento delle spese di lite e competenze
professionali del doppio grado di giudizio, oltre spese generali 15%, con rivalsa IVA e
CPA ed attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipatari.
Per il Controparte_1
- rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla
confermando l'ordinanza Rep. N. 2397/2021, resa dal Parte_1
Tribunale di Benevento, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa
contenute;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Il giudizio di primo grado
§ I.I. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 4 marzo 2019 (e notificato dapprima il 24 maggio 2019 e poi rinotificato l'8 luglio 2019 in uno al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione), il
[...]
premesso di aver affidato alla Controparte_1 Parte_3 [..
(con convenzione del 5 marzo 2015) in concessione mediante
[...]
comodato d'uso trentennale a scopo sociale la costruenda casa per anziani di proprietà comunale in Via Pozzo per destinarla a Parte_4
chiedeva che il Tribunale di Benevento condannasse la società al pagamento di € 19.687,50, ovvero alla somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia,
sul presupposto del mancato pagamento dei canoni pattuiti.
Spiegava che l'iniziativa sociale per gli anziani rientrava nell'ambito dell'attuazione dei programmi regionali di cui al decreto dirigenziale n. 273
del 30 maggio 2013 POR FESR 2007/2013 – asse 6 Obiettivo Operativo 6.3, la cui gestione, in base all'atto di C.C. n. 11 del 26 agosto 2014, doveva essere affidata in comodato d'uso a titolo oneroso, per un periodo di 30 anni, a soggetto in possesso di adeguati requisiti di affidabilità nel settore della imprenditorialità sociale, nonché dei presupposti economici e delle capacità
tecnico-gestionali appropriate, da selezionarsi mediante procedura ad evidenza pubblica, il cui bando di gara, secondo la delibera G.C. n. 79 del 1°
settembre 2014, doveva essere pubblicato in tempi ridotti, stante la sussistenza di motivi di necessità e di urgenza, e il cui valore complessivo era pari a €
150.000,00, quale importo discendente dal canone trentennale di € 5.000,00.
Aggiungeva che la procedura di gara, indetta con determinazione del
Responsabile UTC n. 143 del 4 settembre 2014, con la quale si era anche precisato l'oggetto della concessione (consistente nella progettazione dell'opera, nell'acquisizione delle autorizzazioni, dei pareri e dei nulla-osta necessari, nella fornitura degli arredi, oltre che nella gestione della struttura e nel versamento del canone annuale quale corrispettivo del comodato d'uso),
si era conclusa, giusta determina del Responsabile UTC n. 175 del 20 ottobre
2014, con l'aggiudicazione alla per il canone Parte_1
annuo di € 5.250,00, corrispondente al prezzo complessivo per 30 annualità di
€ 157.500,00, a cui aveva fatto seguito la stipula della convenzione con il
Comune il 5 marzo 2013. Assumeva che la condotta gravemente inadempiente 3 della società concessionaria, dovuta al mancato pagamento dei canoni stabiliti
(senza che fosse formulato, da parte della stessa concessionaria, alcun atto di disdetta), aveva indotto l'amministrazione comunale a revocare la concessione amministrativa con provvedimento del 24 settembre 2018, contro il quale non era stata proposta alcuna impugnazione innanzi al tribunale amministrativo competente.
§ I.II. La , nel costituirsi in giudizio, eccepiva Parte_1 Parte_1
(per quanto ancora rileva) l'infondatezza della domanda, evidenziando che la delibera della giunta comunale n. 55 del 10 luglio 2013, con cui era stata approvata la richiesta della di concessione in comodato d'uso Parte_1
dell'immobile in questione, era sottoposta a condizione risolutiva, che avrebbe determinato la sua revoca ipso iure «in caso di mancato finanziamento
del progetto da parte della Regione». Specificava, inoltre, di non essere mai stata immessa nel possesso dell'immobile, né di averne ricevuto le chiavi (benché esso dovesse essere ristrutturato a seguito del finanziamento regionale) e di non avere ottenuto l'erogazione del finanziamento, pur essendone beneficiaria, in quanto l'istruttoria finalizzata alla sua concessione si era conclusa «solo tre mesi prima» dello spirare del termine ultimo per il completamento dei lavori, fissato al 31 dicembre 2015, rendendole in tal modo impossibile la realizzazione del progetto che richiedeva «almeno 12 mesi di
lavori» ed esponendola alla revoca del beneficio (prevista nell'atto di concessione del 30 maggio 2013 ove non fosse documentata l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2015).
§ I.III. Il Tribunale di Benevento, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 20
settembre 2021, accoglieva la domanda condannando «la Parte_1
al pagamento della somma di € 19.687,50, oltre interessi dalla domanda»,
[...]
nonché al pagamento delle spese del giudizio, liquidate «in € 800,00 per la fase
di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase decisoria, oltre
rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA secondo legge, con distrazione in favore 4 dell'avv. Alda Durante ai sensi dell'art. 93 c.p.c.»: decisione argomentata sul presupposto che non era stata contestata l'esistenza né del contratto né del credito e che la aveva stipulato la convenzione con il Comune «dopo Parte_1
che era stata ritenuta idonea al finanziamento», tanto che nel contratto,
diversamente dalla precedente delibera comunale, non era stata inserita la clausola risolutiva che ne subordinava l'efficacia all'avvenuta erogazione del finanziamento, e che, in ragione di ciò, era ragionevole ritenere che la concessionaria avesse assunto le obbligazioni «liberamente e consapevolmente,
ben sapendo i termini imposti per i lavori e le modalità e i limiti dell'avvenuto
finanziamento».
Il tribunale aggiungeva, poi, che la delibera comunale, a differenza del contratto, «non impegna la volontà dell'ente», in quanto non proveniente da
«soggetto idoneo a manifestarne all'esterno la volontà (rappresentante legale o
dirigente, responsabile di settore)», e che, stante il grave inadempimento della concessionaria, la concessione-contratto era stata revocata dal e il CP_1
provvedimento di revoca non era stato impugnato in sede amministrativa.
II. L'appello
§ II.I. Con citazione notificata il 20 ottobre 2021 (nel rispetto del termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., in data
20 settembre 2021, e seguito (ex art. 348 c.p.c.), dalla tempestiva costituzione in giudizio, lo stesso giorno della notificazione), la Parte_1
ha proposto appello, dolendosi dell'omessa pronuncia sulla eccepita
[...]
mancanza di consegna e di possesso dell'immobile comunale e dell'omessa valutazione della condizione risolutiva contenuta nella delibera della giunta comunale n. 55 del 10 luglio 2013.
§ II.II. Il ha chiesto il rigetto dell'appello, Controparte_1
sottolineando, quale questione da esaminare, la responsabilità della Parte_1
per inadempimento dell'obbligazione di pagamento del canone assunta con il contratto di comodato. 5
§ II.III. Ritiene il collegio che l'impugnazione sia fondata, per quanto di ragione, per le considerazioni che seguono.
Con il primo motivo, l'appellante deduce che il tribunale non avrebbe considerato che l'immobile non le era stato consegnato, circostanza non contestata dall'ente comunale nel giudizio di primo grado. Osservando che il contratto di comodato era finalizzato, dapprima, alla ristrutturazione e,
successivamente, all'attività di assistenza sociale programmata, sostiene,
inoltre, di non aver potuto iniziare i lavori di ristrutturazione dell'immobile al momento della stipula del contratto essendo mancata l'erogazione del finanziamento pubblico che l'avrebbe consentita: in ragione di ciò, le parti non avrebbero provveduto a regolare nel contratto l'inizio del possesso, con la conseguente insussistenza dell'obbligo di corrispondere il canone pattuito.
Con il secondo motivo, l'appellante deduce che il tribunale non avrebbe preso atto che la delibera della Giunta Comunale n. 55 del 10 luglio 2013, in quanto risolutivamente condizionata all'erogazione del finanziamento pubblico, è da qualificarsi come “atto presupposto” rispetto al contratto di comodato d'uso oneroso stipulato inter partes, con la conseguenza che la sua risoluzione avrebbe determinato «la risoluzione anche del contratto ad essa collegato», poiché,
in base alla dottrina e alla giurisprudenza amministrativa, «le sorti dell'atto
presupposto si ripercuotono inevitabilmente su quelle dell'atto presupponente e gli
effetti sostanziali prodotti da quest'ultimo postulano l'avvenuta realizzazione di quelli
prodotti dall'atto presupposto (cfr. Consiglio di Stato, III sezione, sentenza n. 6922 del
10 novembre 2020)». In tal senso, secondo l'appellante, sarebbe irrilevante la mancata impugnazione della revoca della concessione davanti al tribunale amministrativo competente, perché dettata dall'impossibilità «di realizzare i
lavori di adeguamento del bene immobile entro i termini stabiliti, nella consapevolezza
di non essere obbligata al pagamento di oneri di comodato».
I suddetti motivi vanno esaminati congiuntamente, sebbene ragioni di ordine logico impongano di dare precedenza al secondo motivo, relativo alla 6 sequenza provvedimento amministrativo – contratto, nonché alla natura del titolo giuridico prescelto dalle parti per la regolamentazione del loro rapporto.
Si osserva, al riguardo, che il titolo giuridico prescelto dalle parti, nel corso della trattativa privata, è quello della concessione-contratto, rispetto al quale risulta perfezionatasi, con le delibere consiliari n. 11 del 26 agosto 2014 e n. 79
del 1° settembre 2014 e con le determinazioni del Responsabile UTC n. 143 del
4 settembre 2014 e n. 175 del 20 ottobre 2014, la fase pubblicistica d'individuazione del servizio pubblico da attribuire (costruzione e successiva gestione del costruendo edificio comunale sito in Via Pozzo da adibire a
[...]
ovvero ad altra destinazione comunque compresa Parte_5
nell'ambito delle strutture tutelari per la dignità e la cittadinanza sociale previste dal Bando Regionale n. 273 del 30 maggio 2013 nell'ambito del programma POR FESR 2007/2013 – Asse 6 Obiettivo Operativo 6.3), della scelta del soggetto privato cui attribuirlo ( ) e Parte_1
della disciplina di massima del rapporto (previsione del canone annuale quale corrispettivo del comodato d'uso).
Risulta altresì perfezionata la fase privatistica della stipula della convenzione,
con la quale le parti hanno determinato l'insorgenza del vincolo contrattuale e disciplinato, ancor più nel dettaglio, il rapporto, stabilendo che «formano
oggetto della concessione i seguenti elementi economico-finanziari: Progettazione
definitiva/esecutiva delle opere, acquisizione di tutte le autorizzazioni, pareri e N.O.
necessari ed esecuzione di tutte le opere di completamento finalizzate a rendere il
complesso idoneo e funzionale (compreso sistemazione esterna, impianti e tutte le
opere di finitura) da finanziarsi ed eseguirsi a carico e sotto la piena ed esclusiva
responsabilità del concessionario;
Fornitura in opera di attrezzature (laboratori,
cucina ecc.), arredi (stanze da letto, biblioteca, sala aspetto, sala ristorante, biblioteca
ecc.) e qualsiasi ulteriore completamento ed accessorio d'uso; Canone mensile
corrispettivo del comodato d'uso: € 5.250,00 annui offerto in sede di gara» (cfr. art. 1 7 della convenzione).
Nel contratto, come correttamente rilevato dal tribunale, non risulta inserita alcuna previsione concernente l'erogazione dei finanziamenti della Regione
Campania, dalla quale le parti abbiano fatto dipendere la produzione o la risoluzione degli effetti dell'atto (immissione nel possesso e pagamento del canone).
Né la sussistenza di questa clausola condizionale può essere desunta dall'invocata delibera della Giunta Comunale n. 55 del 10 luglio 2013, laddove si afferma che la stessa «è sottoposta a condizione risolutiva per cui in caso di
mancato finanziamento del progetto da parte della Regione Campania, si intende
revocata ipso iure, senza adozione di ulteriore atto deliberativo».
E ciò per il ben noto orientamento giurisprudenziale secondo cui «per il
perfezionamento dei contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche è necessaria
una manifestazione documentale della volontà negoziale da parte dell'organo rappresentativo abilitato a concludere, in nome e per conto dell'ente pubblico, negozi
giuridici, mentre devono ritenersi, all'uopo, inidonee le deliberazioni adottate da
organi collegiali deliberativi, attesane la caratteristica di atti interni, di natura
meramente preparatoria della successiva manifestazione esterna della volontà
negoziale, di talché un contratto non potrà dirsi legittimamente perfezionato ove la
volontà di addivenire alla sua stipula non sia, nei confronti della controparte,
esternata, in nome e per conto dell'ente pubblico, da quell'unico organo autorizzato a
rappresentarlo» (Cass. 258/2005).
Infatti, con la delibera in esame, la giunta comunale aveva soltanto approvato la richiesta di concessione dell'immobile in comodato d'uso per 30 anni formulata dalla – che, a fronte della concessione e dell'erogazione Parte_1
del beneficio pubblico, si impegnava anche a corrispondere al comune un canone annuo di € 5.000,00 – riservandosi, poi, «in caso di effettivo finanziamento
del progetto suddetto da parte della Regione Campania, di esperire tutte le procedure
di legge per la definitiva concessione dell'immobile, sottoponendo la proposta al 8
Consiglio Comunale e seguendo idonee procedure previste dalle leggi vigenti».
Da ciò appare chiaro come la delibera della giunta comunale costituisca un atto interno della sequenza procedimentale, concernente l'assunzione di un impegno a fronte della richiesta proveniente dalla società cooperativa e poi sfociata nell'approvazione del bando mediante la determinazione n. 143 del 4
settembre 2014 e nella successiva stipula del contratto mediante convenzione del 3 marzo 2015.
Ciò risulta in linea con lo schema abituale della concessione-contratto dove,
per un verso, il provvedimento amministrativo precede, modella e funge da causa della successiva convenzione dell'amministrazione con il privato, e, per altro verso, la stipula della convenzione regolativa dei diritti e obblighi nascenti dal rapporto concessorio rappresenta il suo elemento costitutivo.
Sulla base di tali presupposti, non può trovare accoglimento la ricostruzione promossa dalla società appellante che tende a qualificare la delibera comunale un “atto presupposto”, a cui accede il contratto di comodato e dal quale risulta influenzato, poiché nella specie difettano i requisiti normalmente idonei a configurare la connessione dei due provvedimenti per presupposizione.
E, invero, la dottrina amministrativa è solita ritenere che la connessione per presupposizione postuli un aspetto strutturale e uno funzionale.
Sotto l'aspetto strutturale, gli atti sono in una relazione di successione giuridica e cronologica o di necessario concatenamento, con la conseguenza che l'atto presupposto non soltanto precede e prepara quello presupponente,
ma ne è il sostegno esclusivo e ne condiziona la sua efficacia giuridica.
Sotto l'aspetto funzionale, poi, gli atti risultano preordinati alla realizzazione di un unico rapporto amministrativo, poiché riguardano un unico bene della vita. In tal modo, ciascun atto spiega da solo alcuni effetti giuridici, ma dà vita al rapporto giuridico soltanto congiuntamente all'altro, in quanto l'oggetto dell'interesse pubblico considerato discende dai più poteri funzionalmente collegati. 9
Da quanto detto emerge che, sul piano della disciplina, l'illegittimità e il conseguente annullamento dell'atto presupposto determinano l'illegittimità
di quello conseguente, venendo meno la situazione giuridica che costituisce la condizione unica e necessaria per la sua legittima esistenza (cd. invalidità
derivata): infatti, essendo gli atti concatenati, le sorti dell'atto presupposto si ripercuotono inevitabilmente su quelle dell'atto presupponente, di modo che,
se gli effetti sostanziali dell'atto presupposto, a seguito del suo annullamento,
sono stati rimossi con efficacia retroattiva, il rapporto amministrativo originato dall'atto dipendente non può sussistere.
Orbene, una simile ricostruzione non può ritenersi operante nel caso di specie,
dove a venire in rilievo è una concessione-contratto che, pur trovando configurazione nella convergenza di un negozio unilaterale e autoritativo della Pubblica Amministrazione (atto deliberativo) e di una convenzione attuativa (contratto), è interamente regolata, quanto agli obblighi e ai diritti reciproci dell'ente concedente e del privato concessionario, dall'accordo contrattuale, soggetto alla forma scritta ad substantiam (regola formale funzionale all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto agevola l'esercizio dei controlli e risponde all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere: Cass. SU 9775/2022, che richiama,
tra le altre Cass. 6555/2014).
Quanto ai caratteri del contratto di concessione, se ne deve riconoscere l'onerosità e la sinallagmaticità, nella previsione di prestazioni corrispettive e ad esecuzione continuata, dal momento che, a seguito della sua stipulazione,
ciascuna parte riceve un vantaggio in corrispondenza della sua prestazione,
sorgono prestazioni caratterizzate dalla corrispettività e dall'interdipendenza reciproca e viene a configurarsi tra le parti un rapporto di durata.
Tanto evidenziato, va osservato che mediante la convenzione in esame le parti 10 hanno regolato il loro rapporto, disciplinando la durata della concessione (30
anni), le modalità di gestione del servizio offerto, gli standard di sicurezza, le condizioni di lavoro, gli oneri economico-finanziari (tra cui la previsione del canone annuale di € 5.250,00, quale corrispettivo del comodato d'uso, da corrispondere al con rate trimestrali) e le situazioni determinative CP_1
della risoluzione del contratto.
Con riferimento a tale ultimo aspetto, l'articolo 13 del contratto dispone che l'effetto risolutivo si verifica in caso di «reiterate e gravi violazioni degli obblighi
contrattuali e non eliminate in seguito a diffide formali da parte del comune, tali da
compromettere la regolarità dei servizi;
sospensione, abbandono o mancata
effettuazione da parte del Concessionario, di uno o più servizi affidati, senza
giustificato motivo».
Orbene, il Comune di richiamando proprio questa Controparte_1
disposizione e accertato che il concessionario non aveva «provveduto ad alcuno degli obblighi contrattuali, ivi compreso la progettazione e l'esecuzione delle opere di
completamento dell'immobile affidato in concessione», né «effettuato alcun
pagamento al , né «ottemperato alle diffide dell'Amm.ne comunale (prot. CP_1
1817 del 7/9/2016 e successive)», ritenuta la sussistenza di «ragioni di interesse
pubblico per la restituzione del bene», con determinazione n. 116 e 170 del 24
settembre 2018 ha revocato il contratto, intimando alla la Parte_1
restituzione dell'immobile e il «pagamento dei canoni scaduti, per un ammontare
complessivo di €. 19.687,50».
Così ricostruita la vicenda e prescindendo da eventuali imprecisioni terminologiche rinvenibili nel provvedimento (in cui, richiamandosi la facoltà
di risoluzione unilaterale della convenzione, riservata al Comune dall'articolo
13 della convenzione, si dispone la “revoca” del contratto, che sembrerebbe richiamare l'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, ossia un potere autoritativo non più esercitabile dopo la stipulazione del contratto), va approfondita la questione se, in base al tenore delle difese delle parti, oltre che 11 ai principi di diritto applicabili, siano legittime le richieste del di CP_1
pagamento dei canoni, a fronte del preteso inadempimento della società
concessionaria.
A tale proposito, si ribadisce che la ha replicato che «la Parte_1
ristrutturazione dell'immobile non iniziava al momento della stipula (05.03.2015) del
contratto di comodato, dal momento che alla data del contratto non vi era stata ancora
l'erogazione del finanziamento pubblico che l'avrebbe consentita» e «non essendosi
motivo di accedere all'immobile per la sua ristrutturazione le parti non regolavano
l'inizio del medesimo possesso», concludendo che «l'assenza di consegna e possesso
determina l'assenza di obbligo di pagamento del canone di comodato» (cfr. pag. 5
dell'appello).
A fronte di una difesa già formulata in questi termini nel giudizio di primo grado e di un preciso motivo di impugnazione, il appellato non ha CP_1
espressamente contestato la mancata immissione nel possesso dell'immobile formalmente concesso in godimento. Né tantomeno ha ritenuto, in grado di appello, di smentire l'asserzione della cooperativa anche dimostrando,
mediante la produzione del relativo verbale, di avere effettivamente provveduto alla consegna dell'immobile alla concessionaria (tenuto conto, al riguardo, che, trattandosi di appello contro un'ordinanza di rito sommario,
l'articolo 702-quater c.p.c. ammette nuovi mezzi di prova e nuovi documenti che il collegio ritenga indispensabili ai fini della decisione).
Né rileva, in senso contrario, che il provvedimento di revoca faccia riferimento al rilascio dell'immobile, lasciando così presupporre l'avvenuta consegna, ben potendo l'espressione utilizzata essere riconducibile ad una formula di stile adoperata solitamente dall'ente pubblico per recedere da un contratto.
Non assume rilievo nemmeno che il abbia affermato che non è «stato CP_1
giammai impugnato nel merito il provvedimento di revoca per inadempimento
contrattuale con intimazione alla restituzione dell'immobile e con contestuale
intimazione di pagamento», risultando la disciplina applicabile alla fase 12 esecutiva del rapporto concessorio riconducibile a quella civilistica, in virtù
della fonte privata, regolativa del rapporto, e della posizione paritetica assunta dalle parti nell'ipotesi in esame.
In proposito, appare anche necessario ricordare che, sulla scorta del principio di cui all'art. 115 c.p.c., l'onere di contestazione che grava a carico delle parti deve essere adempiuto tramite la contestazione circostanziata, precisa,
puntuale e dettagliata dei fatti allegati (Cass. 21227/2019) e vale indifferentemente sia nei confronti del convenuto come dell'attore (Cass.
8647/2016), onde ciascuna parte deve prendere posizione in modo chiaro e analitico sui fatti affermati dall'altra. In mancanza, tali fatti devono ritenersi ammessi, con conseguente relevatio ab onere probandi anche quando la controparte si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare
«espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione», senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la diversa contestazione relativa al valore probatorio dei documenti allegati alla citazione (Cass. 31837/2021; Cass.
2174/2021).
Ciò precisato, appare ragionevole ritenere che il contratto tra il e il CP_1
concessionario non abbia avuto alcun principio di esecuzione per il mancato verificarsi della situazione di fatto, ossia l'erogazione del beneficio regionale,
che, sebbene non espressamente enunciata in sede di stipulazione, sembra potersi considerare il naturale presupposto perché la concessionaria potesse affrontare gli onerosi lavori di ristrutturazione dell'immobile, definito negli atti comunali in stato di abbandono.
Né rileva che, eventualmente, la mancata erogazione del contributo sia dipesa dall'inottemperanza della cooperativa beneficiaria alle prescrizioni contenute nell'atto di concessione del 30 maggio 2013, prima fra tutte la presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa, necessaria affinché fosse versata la prima quota del 40%: seppure la mancata esecuzione della convenzione sia 13 imputabile all'inerzia della concessionaria e, pertanto, il possa avere CP_1
eventualmente titolo per pretendere il risarcimento dei danni, il pagamento dei canoni, espressamente previsto quale corrispettivo dell'uso dell'immobile,
da pagarsi «con rata anticipata entro i primi quindici giorni di ogni trimestre di
locazione», presuppone, all'evidenza, che tale uso vi sia stato e che, pertanto,
la concessionaria abbia ricevuto il cespite in consegna.
Esclusa tale ultima circostanza, per le ragioni già espresse, deve anche negarsi che il possa pretendere dall' Controparte_1 [...]
il pagamento dei canoni periodici. Parte_1
In definitiva, le ragioni innanzi illustrate, singolarmente e complessivamente valutate, inducono il collegio a ritenere insussistente la pretesa creditoria del discendente dalla convenzione in esame e, per l'effetto, ad accogliere CP_1
l'appello proposto dalla . Parte_1 § II.IV. L'integrale riforma dell'ordinanza impugnata impone la rideterminazione delle spese dei due gradi di giudizio, che seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147 (in G.U. n. 236 dell'8 ottobre
2022), entro i limiti consentiti dall'articolo 4, comma 1, del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del
Tribunale di Benevento n°2397/2021 del 20 settembre 2021, rigetta la domanda proposta dal Controparte_1
- condanna il al pagamento, in favore della Controparte_1
(con attribuzione agli avvocati Domenico Parte_1
Marrazzo ed Enrico Maria Iossa), delle spese di lite, liquidate per il primo grado in € 3.450,00 (di cui € 3.000,00 per compensi ed € 450,00 per spese 14 forfettarie), e per l'appello in € 4.062,50 (di cui € 382,50 per spese, € 3.200,00
per compensi ed € 480,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA)
dovuti per legge.
Così deciso il 5 giugno 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dr.ssa Assunta d'Amore presidente dr. Giorgio Sensale consigliere rel.
dr. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n°4296/2021 R.G., di appello contro l'ordinanza ex art. 702-
ter c.p.c. del Tribunale di Benevento n°2397/2021 del 20 settembre 2021
tra la (C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli Parte_2
avvocati Domenico Marrazzo ( ; C.F._1 [...]
ed Enrico Maria Iossa ( ; Email_1 C.F._2 1
, con studio in Napoli al Corso Umberto I, n. 75 Email_2
e il (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
sindaco pro tempore, dott. rappresentato e difeso (giusta CP_2
procura speciale alle liti e in esecuzione della determina della Giunta
Comunale n. 2 del 7 gennaio 2022) dall'avvocata Alda Durante
( ), con studio in San Lorenzo Maggiore (BN) alla Via C.F._3
Pezzillo, n. 19, e domicilio digitale Email_3
Conclusioni
Per la : Parte_1
a) accertare e dichiarare l'assenza di obbligo di pagamento in capo all'appellante per i
motivi meglio supra esplicitati ai capi A) e B) dell'appello; b) condannare l'Ente appellato al pagamento delle spese di lite e competenze
professionali del doppio grado di giudizio, oltre spese generali 15%, con rivalsa IVA e
CPA ed attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipatari.
Per il Controparte_1
- rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla
confermando l'ordinanza Rep. N. 2397/2021, resa dal Parte_1
Tribunale di Benevento, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa
contenute;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Il giudizio di primo grado
§ I.I. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 4 marzo 2019 (e notificato dapprima il 24 maggio 2019 e poi rinotificato l'8 luglio 2019 in uno al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione), il
[...]
premesso di aver affidato alla Controparte_1 Parte_3 [..
(con convenzione del 5 marzo 2015) in concessione mediante
[...]
comodato d'uso trentennale a scopo sociale la costruenda casa per anziani di proprietà comunale in Via Pozzo per destinarla a Parte_4
chiedeva che il Tribunale di Benevento condannasse la società al pagamento di € 19.687,50, ovvero alla somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia,
sul presupposto del mancato pagamento dei canoni pattuiti.
Spiegava che l'iniziativa sociale per gli anziani rientrava nell'ambito dell'attuazione dei programmi regionali di cui al decreto dirigenziale n. 273
del 30 maggio 2013 POR FESR 2007/2013 – asse 6 Obiettivo Operativo 6.3, la cui gestione, in base all'atto di C.C. n. 11 del 26 agosto 2014, doveva essere affidata in comodato d'uso a titolo oneroso, per un periodo di 30 anni, a soggetto in possesso di adeguati requisiti di affidabilità nel settore della imprenditorialità sociale, nonché dei presupposti economici e delle capacità
tecnico-gestionali appropriate, da selezionarsi mediante procedura ad evidenza pubblica, il cui bando di gara, secondo la delibera G.C. n. 79 del 1°
settembre 2014, doveva essere pubblicato in tempi ridotti, stante la sussistenza di motivi di necessità e di urgenza, e il cui valore complessivo era pari a €
150.000,00, quale importo discendente dal canone trentennale di € 5.000,00.
Aggiungeva che la procedura di gara, indetta con determinazione del
Responsabile UTC n. 143 del 4 settembre 2014, con la quale si era anche precisato l'oggetto della concessione (consistente nella progettazione dell'opera, nell'acquisizione delle autorizzazioni, dei pareri e dei nulla-osta necessari, nella fornitura degli arredi, oltre che nella gestione della struttura e nel versamento del canone annuale quale corrispettivo del comodato d'uso),
si era conclusa, giusta determina del Responsabile UTC n. 175 del 20 ottobre
2014, con l'aggiudicazione alla per il canone Parte_1
annuo di € 5.250,00, corrispondente al prezzo complessivo per 30 annualità di
€ 157.500,00, a cui aveva fatto seguito la stipula della convenzione con il
Comune il 5 marzo 2013. Assumeva che la condotta gravemente inadempiente 3 della società concessionaria, dovuta al mancato pagamento dei canoni stabiliti
(senza che fosse formulato, da parte della stessa concessionaria, alcun atto di disdetta), aveva indotto l'amministrazione comunale a revocare la concessione amministrativa con provvedimento del 24 settembre 2018, contro il quale non era stata proposta alcuna impugnazione innanzi al tribunale amministrativo competente.
§ I.II. La , nel costituirsi in giudizio, eccepiva Parte_1 Parte_1
(per quanto ancora rileva) l'infondatezza della domanda, evidenziando che la delibera della giunta comunale n. 55 del 10 luglio 2013, con cui era stata approvata la richiesta della di concessione in comodato d'uso Parte_1
dell'immobile in questione, era sottoposta a condizione risolutiva, che avrebbe determinato la sua revoca ipso iure «in caso di mancato finanziamento
del progetto da parte della Regione». Specificava, inoltre, di non essere mai stata immessa nel possesso dell'immobile, né di averne ricevuto le chiavi (benché esso dovesse essere ristrutturato a seguito del finanziamento regionale) e di non avere ottenuto l'erogazione del finanziamento, pur essendone beneficiaria, in quanto l'istruttoria finalizzata alla sua concessione si era conclusa «solo tre mesi prima» dello spirare del termine ultimo per il completamento dei lavori, fissato al 31 dicembre 2015, rendendole in tal modo impossibile la realizzazione del progetto che richiedeva «almeno 12 mesi di
lavori» ed esponendola alla revoca del beneficio (prevista nell'atto di concessione del 30 maggio 2013 ove non fosse documentata l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2015).
§ I.III. Il Tribunale di Benevento, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 20
settembre 2021, accoglieva la domanda condannando «la Parte_1
al pagamento della somma di € 19.687,50, oltre interessi dalla domanda»,
[...]
nonché al pagamento delle spese del giudizio, liquidate «in € 800,00 per la fase
di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase decisoria, oltre
rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA secondo legge, con distrazione in favore 4 dell'avv. Alda Durante ai sensi dell'art. 93 c.p.c.»: decisione argomentata sul presupposto che non era stata contestata l'esistenza né del contratto né del credito e che la aveva stipulato la convenzione con il Comune «dopo Parte_1
che era stata ritenuta idonea al finanziamento», tanto che nel contratto,
diversamente dalla precedente delibera comunale, non era stata inserita la clausola risolutiva che ne subordinava l'efficacia all'avvenuta erogazione del finanziamento, e che, in ragione di ciò, era ragionevole ritenere che la concessionaria avesse assunto le obbligazioni «liberamente e consapevolmente,
ben sapendo i termini imposti per i lavori e le modalità e i limiti dell'avvenuto
finanziamento».
Il tribunale aggiungeva, poi, che la delibera comunale, a differenza del contratto, «non impegna la volontà dell'ente», in quanto non proveniente da
«soggetto idoneo a manifestarne all'esterno la volontà (rappresentante legale o
dirigente, responsabile di settore)», e che, stante il grave inadempimento della concessionaria, la concessione-contratto era stata revocata dal e il CP_1
provvedimento di revoca non era stato impugnato in sede amministrativa.
II. L'appello
§ II.I. Con citazione notificata il 20 ottobre 2021 (nel rispetto del termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., in data
20 settembre 2021, e seguito (ex art. 348 c.p.c.), dalla tempestiva costituzione in giudizio, lo stesso giorno della notificazione), la Parte_1
ha proposto appello, dolendosi dell'omessa pronuncia sulla eccepita
[...]
mancanza di consegna e di possesso dell'immobile comunale e dell'omessa valutazione della condizione risolutiva contenuta nella delibera della giunta comunale n. 55 del 10 luglio 2013.
§ II.II. Il ha chiesto il rigetto dell'appello, Controparte_1
sottolineando, quale questione da esaminare, la responsabilità della Parte_1
per inadempimento dell'obbligazione di pagamento del canone assunta con il contratto di comodato. 5
§ II.III. Ritiene il collegio che l'impugnazione sia fondata, per quanto di ragione, per le considerazioni che seguono.
Con il primo motivo, l'appellante deduce che il tribunale non avrebbe considerato che l'immobile non le era stato consegnato, circostanza non contestata dall'ente comunale nel giudizio di primo grado. Osservando che il contratto di comodato era finalizzato, dapprima, alla ristrutturazione e,
successivamente, all'attività di assistenza sociale programmata, sostiene,
inoltre, di non aver potuto iniziare i lavori di ristrutturazione dell'immobile al momento della stipula del contratto essendo mancata l'erogazione del finanziamento pubblico che l'avrebbe consentita: in ragione di ciò, le parti non avrebbero provveduto a regolare nel contratto l'inizio del possesso, con la conseguente insussistenza dell'obbligo di corrispondere il canone pattuito.
Con il secondo motivo, l'appellante deduce che il tribunale non avrebbe preso atto che la delibera della Giunta Comunale n. 55 del 10 luglio 2013, in quanto risolutivamente condizionata all'erogazione del finanziamento pubblico, è da qualificarsi come “atto presupposto” rispetto al contratto di comodato d'uso oneroso stipulato inter partes, con la conseguenza che la sua risoluzione avrebbe determinato «la risoluzione anche del contratto ad essa collegato», poiché,
in base alla dottrina e alla giurisprudenza amministrativa, «le sorti dell'atto
presupposto si ripercuotono inevitabilmente su quelle dell'atto presupponente e gli
effetti sostanziali prodotti da quest'ultimo postulano l'avvenuta realizzazione di quelli
prodotti dall'atto presupposto (cfr. Consiglio di Stato, III sezione, sentenza n. 6922 del
10 novembre 2020)». In tal senso, secondo l'appellante, sarebbe irrilevante la mancata impugnazione della revoca della concessione davanti al tribunale amministrativo competente, perché dettata dall'impossibilità «di realizzare i
lavori di adeguamento del bene immobile entro i termini stabiliti, nella consapevolezza
di non essere obbligata al pagamento di oneri di comodato».
I suddetti motivi vanno esaminati congiuntamente, sebbene ragioni di ordine logico impongano di dare precedenza al secondo motivo, relativo alla 6 sequenza provvedimento amministrativo – contratto, nonché alla natura del titolo giuridico prescelto dalle parti per la regolamentazione del loro rapporto.
Si osserva, al riguardo, che il titolo giuridico prescelto dalle parti, nel corso della trattativa privata, è quello della concessione-contratto, rispetto al quale risulta perfezionatasi, con le delibere consiliari n. 11 del 26 agosto 2014 e n. 79
del 1° settembre 2014 e con le determinazioni del Responsabile UTC n. 143 del
4 settembre 2014 e n. 175 del 20 ottobre 2014, la fase pubblicistica d'individuazione del servizio pubblico da attribuire (costruzione e successiva gestione del costruendo edificio comunale sito in Via Pozzo da adibire a
[...]
ovvero ad altra destinazione comunque compresa Parte_5
nell'ambito delle strutture tutelari per la dignità e la cittadinanza sociale previste dal Bando Regionale n. 273 del 30 maggio 2013 nell'ambito del programma POR FESR 2007/2013 – Asse 6 Obiettivo Operativo 6.3), della scelta del soggetto privato cui attribuirlo ( ) e Parte_1
della disciplina di massima del rapporto (previsione del canone annuale quale corrispettivo del comodato d'uso).
Risulta altresì perfezionata la fase privatistica della stipula della convenzione,
con la quale le parti hanno determinato l'insorgenza del vincolo contrattuale e disciplinato, ancor più nel dettaglio, il rapporto, stabilendo che «formano
oggetto della concessione i seguenti elementi economico-finanziari: Progettazione
definitiva/esecutiva delle opere, acquisizione di tutte le autorizzazioni, pareri e N.O.
necessari ed esecuzione di tutte le opere di completamento finalizzate a rendere il
complesso idoneo e funzionale (compreso sistemazione esterna, impianti e tutte le
opere di finitura) da finanziarsi ed eseguirsi a carico e sotto la piena ed esclusiva
responsabilità del concessionario;
Fornitura in opera di attrezzature (laboratori,
cucina ecc.), arredi (stanze da letto, biblioteca, sala aspetto, sala ristorante, biblioteca
ecc.) e qualsiasi ulteriore completamento ed accessorio d'uso; Canone mensile
corrispettivo del comodato d'uso: € 5.250,00 annui offerto in sede di gara» (cfr. art. 1 7 della convenzione).
Nel contratto, come correttamente rilevato dal tribunale, non risulta inserita alcuna previsione concernente l'erogazione dei finanziamenti della Regione
Campania, dalla quale le parti abbiano fatto dipendere la produzione o la risoluzione degli effetti dell'atto (immissione nel possesso e pagamento del canone).
Né la sussistenza di questa clausola condizionale può essere desunta dall'invocata delibera della Giunta Comunale n. 55 del 10 luglio 2013, laddove si afferma che la stessa «è sottoposta a condizione risolutiva per cui in caso di
mancato finanziamento del progetto da parte della Regione Campania, si intende
revocata ipso iure, senza adozione di ulteriore atto deliberativo».
E ciò per il ben noto orientamento giurisprudenziale secondo cui «per il
perfezionamento dei contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche è necessaria
una manifestazione documentale della volontà negoziale da parte dell'organo rappresentativo abilitato a concludere, in nome e per conto dell'ente pubblico, negozi
giuridici, mentre devono ritenersi, all'uopo, inidonee le deliberazioni adottate da
organi collegiali deliberativi, attesane la caratteristica di atti interni, di natura
meramente preparatoria della successiva manifestazione esterna della volontà
negoziale, di talché un contratto non potrà dirsi legittimamente perfezionato ove la
volontà di addivenire alla sua stipula non sia, nei confronti della controparte,
esternata, in nome e per conto dell'ente pubblico, da quell'unico organo autorizzato a
rappresentarlo» (Cass. 258/2005).
Infatti, con la delibera in esame, la giunta comunale aveva soltanto approvato la richiesta di concessione dell'immobile in comodato d'uso per 30 anni formulata dalla – che, a fronte della concessione e dell'erogazione Parte_1
del beneficio pubblico, si impegnava anche a corrispondere al comune un canone annuo di € 5.000,00 – riservandosi, poi, «in caso di effettivo finanziamento
del progetto suddetto da parte della Regione Campania, di esperire tutte le procedure
di legge per la definitiva concessione dell'immobile, sottoponendo la proposta al 8
Consiglio Comunale e seguendo idonee procedure previste dalle leggi vigenti».
Da ciò appare chiaro come la delibera della giunta comunale costituisca un atto interno della sequenza procedimentale, concernente l'assunzione di un impegno a fronte della richiesta proveniente dalla società cooperativa e poi sfociata nell'approvazione del bando mediante la determinazione n. 143 del 4
settembre 2014 e nella successiva stipula del contratto mediante convenzione del 3 marzo 2015.
Ciò risulta in linea con lo schema abituale della concessione-contratto dove,
per un verso, il provvedimento amministrativo precede, modella e funge da causa della successiva convenzione dell'amministrazione con il privato, e, per altro verso, la stipula della convenzione regolativa dei diritti e obblighi nascenti dal rapporto concessorio rappresenta il suo elemento costitutivo.
Sulla base di tali presupposti, non può trovare accoglimento la ricostruzione promossa dalla società appellante che tende a qualificare la delibera comunale un “atto presupposto”, a cui accede il contratto di comodato e dal quale risulta influenzato, poiché nella specie difettano i requisiti normalmente idonei a configurare la connessione dei due provvedimenti per presupposizione.
E, invero, la dottrina amministrativa è solita ritenere che la connessione per presupposizione postuli un aspetto strutturale e uno funzionale.
Sotto l'aspetto strutturale, gli atti sono in una relazione di successione giuridica e cronologica o di necessario concatenamento, con la conseguenza che l'atto presupposto non soltanto precede e prepara quello presupponente,
ma ne è il sostegno esclusivo e ne condiziona la sua efficacia giuridica.
Sotto l'aspetto funzionale, poi, gli atti risultano preordinati alla realizzazione di un unico rapporto amministrativo, poiché riguardano un unico bene della vita. In tal modo, ciascun atto spiega da solo alcuni effetti giuridici, ma dà vita al rapporto giuridico soltanto congiuntamente all'altro, in quanto l'oggetto dell'interesse pubblico considerato discende dai più poteri funzionalmente collegati. 9
Da quanto detto emerge che, sul piano della disciplina, l'illegittimità e il conseguente annullamento dell'atto presupposto determinano l'illegittimità
di quello conseguente, venendo meno la situazione giuridica che costituisce la condizione unica e necessaria per la sua legittima esistenza (cd. invalidità
derivata): infatti, essendo gli atti concatenati, le sorti dell'atto presupposto si ripercuotono inevitabilmente su quelle dell'atto presupponente, di modo che,
se gli effetti sostanziali dell'atto presupposto, a seguito del suo annullamento,
sono stati rimossi con efficacia retroattiva, il rapporto amministrativo originato dall'atto dipendente non può sussistere.
Orbene, una simile ricostruzione non può ritenersi operante nel caso di specie,
dove a venire in rilievo è una concessione-contratto che, pur trovando configurazione nella convergenza di un negozio unilaterale e autoritativo della Pubblica Amministrazione (atto deliberativo) e di una convenzione attuativa (contratto), è interamente regolata, quanto agli obblighi e ai diritti reciproci dell'ente concedente e del privato concessionario, dall'accordo contrattuale, soggetto alla forma scritta ad substantiam (regola formale funzionale all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto agevola l'esercizio dei controlli e risponde all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere: Cass. SU 9775/2022, che richiama,
tra le altre Cass. 6555/2014).
Quanto ai caratteri del contratto di concessione, se ne deve riconoscere l'onerosità e la sinallagmaticità, nella previsione di prestazioni corrispettive e ad esecuzione continuata, dal momento che, a seguito della sua stipulazione,
ciascuna parte riceve un vantaggio in corrispondenza della sua prestazione,
sorgono prestazioni caratterizzate dalla corrispettività e dall'interdipendenza reciproca e viene a configurarsi tra le parti un rapporto di durata.
Tanto evidenziato, va osservato che mediante la convenzione in esame le parti 10 hanno regolato il loro rapporto, disciplinando la durata della concessione (30
anni), le modalità di gestione del servizio offerto, gli standard di sicurezza, le condizioni di lavoro, gli oneri economico-finanziari (tra cui la previsione del canone annuale di € 5.250,00, quale corrispettivo del comodato d'uso, da corrispondere al con rate trimestrali) e le situazioni determinative CP_1
della risoluzione del contratto.
Con riferimento a tale ultimo aspetto, l'articolo 13 del contratto dispone che l'effetto risolutivo si verifica in caso di «reiterate e gravi violazioni degli obblighi
contrattuali e non eliminate in seguito a diffide formali da parte del comune, tali da
compromettere la regolarità dei servizi;
sospensione, abbandono o mancata
effettuazione da parte del Concessionario, di uno o più servizi affidati, senza
giustificato motivo».
Orbene, il Comune di richiamando proprio questa Controparte_1
disposizione e accertato che il concessionario non aveva «provveduto ad alcuno degli obblighi contrattuali, ivi compreso la progettazione e l'esecuzione delle opere di
completamento dell'immobile affidato in concessione», né «effettuato alcun
pagamento al , né «ottemperato alle diffide dell'Amm.ne comunale (prot. CP_1
1817 del 7/9/2016 e successive)», ritenuta la sussistenza di «ragioni di interesse
pubblico per la restituzione del bene», con determinazione n. 116 e 170 del 24
settembre 2018 ha revocato il contratto, intimando alla la Parte_1
restituzione dell'immobile e il «pagamento dei canoni scaduti, per un ammontare
complessivo di €. 19.687,50».
Così ricostruita la vicenda e prescindendo da eventuali imprecisioni terminologiche rinvenibili nel provvedimento (in cui, richiamandosi la facoltà
di risoluzione unilaterale della convenzione, riservata al Comune dall'articolo
13 della convenzione, si dispone la “revoca” del contratto, che sembrerebbe richiamare l'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, ossia un potere autoritativo non più esercitabile dopo la stipulazione del contratto), va approfondita la questione se, in base al tenore delle difese delle parti, oltre che 11 ai principi di diritto applicabili, siano legittime le richieste del di CP_1
pagamento dei canoni, a fronte del preteso inadempimento della società
concessionaria.
A tale proposito, si ribadisce che la ha replicato che «la Parte_1
ristrutturazione dell'immobile non iniziava al momento della stipula (05.03.2015) del
contratto di comodato, dal momento che alla data del contratto non vi era stata ancora
l'erogazione del finanziamento pubblico che l'avrebbe consentita» e «non essendosi
motivo di accedere all'immobile per la sua ristrutturazione le parti non regolavano
l'inizio del medesimo possesso», concludendo che «l'assenza di consegna e possesso
determina l'assenza di obbligo di pagamento del canone di comodato» (cfr. pag. 5
dell'appello).
A fronte di una difesa già formulata in questi termini nel giudizio di primo grado e di un preciso motivo di impugnazione, il appellato non ha CP_1
espressamente contestato la mancata immissione nel possesso dell'immobile formalmente concesso in godimento. Né tantomeno ha ritenuto, in grado di appello, di smentire l'asserzione della cooperativa anche dimostrando,
mediante la produzione del relativo verbale, di avere effettivamente provveduto alla consegna dell'immobile alla concessionaria (tenuto conto, al riguardo, che, trattandosi di appello contro un'ordinanza di rito sommario,
l'articolo 702-quater c.p.c. ammette nuovi mezzi di prova e nuovi documenti che il collegio ritenga indispensabili ai fini della decisione).
Né rileva, in senso contrario, che il provvedimento di revoca faccia riferimento al rilascio dell'immobile, lasciando così presupporre l'avvenuta consegna, ben potendo l'espressione utilizzata essere riconducibile ad una formula di stile adoperata solitamente dall'ente pubblico per recedere da un contratto.
Non assume rilievo nemmeno che il abbia affermato che non è «stato CP_1
giammai impugnato nel merito il provvedimento di revoca per inadempimento
contrattuale con intimazione alla restituzione dell'immobile e con contestuale
intimazione di pagamento», risultando la disciplina applicabile alla fase 12 esecutiva del rapporto concessorio riconducibile a quella civilistica, in virtù
della fonte privata, regolativa del rapporto, e della posizione paritetica assunta dalle parti nell'ipotesi in esame.
In proposito, appare anche necessario ricordare che, sulla scorta del principio di cui all'art. 115 c.p.c., l'onere di contestazione che grava a carico delle parti deve essere adempiuto tramite la contestazione circostanziata, precisa,
puntuale e dettagliata dei fatti allegati (Cass. 21227/2019) e vale indifferentemente sia nei confronti del convenuto come dell'attore (Cass.
8647/2016), onde ciascuna parte deve prendere posizione in modo chiaro e analitico sui fatti affermati dall'altra. In mancanza, tali fatti devono ritenersi ammessi, con conseguente relevatio ab onere probandi anche quando la controparte si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare
«espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione», senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la diversa contestazione relativa al valore probatorio dei documenti allegati alla citazione (Cass. 31837/2021; Cass.
2174/2021).
Ciò precisato, appare ragionevole ritenere che il contratto tra il e il CP_1
concessionario non abbia avuto alcun principio di esecuzione per il mancato verificarsi della situazione di fatto, ossia l'erogazione del beneficio regionale,
che, sebbene non espressamente enunciata in sede di stipulazione, sembra potersi considerare il naturale presupposto perché la concessionaria potesse affrontare gli onerosi lavori di ristrutturazione dell'immobile, definito negli atti comunali in stato di abbandono.
Né rileva che, eventualmente, la mancata erogazione del contributo sia dipesa dall'inottemperanza della cooperativa beneficiaria alle prescrizioni contenute nell'atto di concessione del 30 maggio 2013, prima fra tutte la presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa, necessaria affinché fosse versata la prima quota del 40%: seppure la mancata esecuzione della convenzione sia 13 imputabile all'inerzia della concessionaria e, pertanto, il possa avere CP_1
eventualmente titolo per pretendere il risarcimento dei danni, il pagamento dei canoni, espressamente previsto quale corrispettivo dell'uso dell'immobile,
da pagarsi «con rata anticipata entro i primi quindici giorni di ogni trimestre di
locazione», presuppone, all'evidenza, che tale uso vi sia stato e che, pertanto,
la concessionaria abbia ricevuto il cespite in consegna.
Esclusa tale ultima circostanza, per le ragioni già espresse, deve anche negarsi che il possa pretendere dall' Controparte_1 [...]
il pagamento dei canoni periodici. Parte_1
In definitiva, le ragioni innanzi illustrate, singolarmente e complessivamente valutate, inducono il collegio a ritenere insussistente la pretesa creditoria del discendente dalla convenzione in esame e, per l'effetto, ad accogliere CP_1
l'appello proposto dalla . Parte_1 § II.IV. L'integrale riforma dell'ordinanza impugnata impone la rideterminazione delle spese dei due gradi di giudizio, che seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147 (in G.U. n. 236 dell'8 ottobre
2022), entro i limiti consentiti dall'articolo 4, comma 1, del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del
Tribunale di Benevento n°2397/2021 del 20 settembre 2021, rigetta la domanda proposta dal Controparte_1
- condanna il al pagamento, in favore della Controparte_1
(con attribuzione agli avvocati Domenico Parte_1
Marrazzo ed Enrico Maria Iossa), delle spese di lite, liquidate per il primo grado in € 3.450,00 (di cui € 3.000,00 per compensi ed € 450,00 per spese 14 forfettarie), e per l'appello in € 4.062,50 (di cui € 382,50 per spese, € 3.200,00
per compensi ed € 480,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA)
dovuti per legge.
Così deciso il 5 giugno 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore