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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 21/05/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 12/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 21/05/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 12/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. GRANATA PASQUALE e dall'avv. BALDASCINO
LEONARDO ricorrente contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ai P.IVA_1 sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa MARILU' ALBANESE e dalla dott.ssa
GIUSEPPINA TABONE resistente
OGGETTO: attribuzione della Carta Elettronica del Docente
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
Pag. 1 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale rappresentando di essere dipendente del Controparte_2
quale docente con contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/2025 dall'11.9.2024 al 30.06.2025 e di prestare attualmente servizio presso l'Istituto
Comprensivo di Tavernola Bergamasca.
Ha quindi lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, per l'anno scolastico in corso, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di 500,00 euro (infra “Carta docente”), di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 prevista esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali. Ha precisato che l'esclusione dei docenti assunti a tempo determinato costituisce violazione delle norme interne e comunitarie in materia di divieto di discriminazione del personale a tempo determinato con riferimento alle condizioni di impiego in assenza di ragioni oggettive, con conseguente obbligo per il giudice nazionale di disapplicare le disposizioni interne incompatibili con la normativa europea dotata di efficacia diretta. La parte ricorrente ha quindi concluso, chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del alla CP_1
concessione della Carta docente e all'accreditamento di € 500,00 per l'anno scolastico 2024/2025 per un totale di € 500,00; ovvero per il diverso periodo o somma ritenuta di giustizia.
Con memoria di costituzione ritualmente depositata il ha CP_1
preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione del divieto di ne bis in idem, avendo la ricorrente già ottenuto sentenza di accoglimento del
Tribunale di Bergamo n. 1058/2024 (RG 1155/2024) per gli aa.ss. 2022/2023 e
2023/2024; nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso e ha genericamente eccepito prescrizione relativa ai crediti anteriori ai cinque anni precedenti la notifica del ricorso.
Pag. 2 di 9 Il Giudice, esaminate le note pervenute, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, ha definito il giudizio all'esito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta con motivazione contestuale.
2.- Preliminarmente vi è da dire che non può essere invero accolta l'eccezione di
“inammissibilità della domanda per violazione del ne bis in idem” formulata dal
, poiché il precedente giudizio, instaurato dalla ricorrente, aveva ad CP_1
oggetto annualità precedenti e diverse da quella azionata con il presente procedimento. Difatti, il procedimento RG 1155/2024 conclusosi con la sentenza n. 1058 del 2.10.2024, era relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
Tale condotta, pertanto, non determina l'inammissibilità della domanda azionata nel presente processo, ma eventualmente potrebbe, a certe condizioni, giustificare una valorizzazione in punto di diversa regolamentazione delle spese di lite, potendo costituire una immotivata frammentazione del credito e quindi un abuso dello strumento processuale.
3.- Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La Carta docente (art. 1, comma 121, l. 107/2015) dell'importo nominale di
500,00 euro annui, è riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, onde consentire un costante aggiornamento degli stessi nella logica di un accrescimento professionale degli insegnanti. Quanto all'aggiornamento professionale, l'art. 282 del d.lgs. 297/1994 specifica che trattasi di un diritto-dovere fondamentale del personale docente, senza distinzioni connesse alla natura del contratto stipulato. Analogamente, gli artt. 63 e 64 CCNL del 29.11.2007, senza differenze tra docenti a tempo determinato e indeterminato, riconoscono l'importanza della formazione e della partecipazione alle attività di aggiornamento in quanto funzionali alla piena realizzazione della professionalità del personale.
Come osservato dalla giurisprudenza che si è pronunciata sul punto, la previsione di un beneficio economico che sia rapportato all'annualità scolastica, quale è appunto la Carta Docente, “evidenzia la connessione tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di tale periodo di durata di quest'ultima” (Cassazione civile sez. lav. del 27/10/2023, n. 29961). Tale
Pag. 3 di 9 emolumento non pare quindi essere collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, ma è dovuto per consentire la formazione del personale a condizione che venga rispettata la “taratura annuale” (sent. 29961 cit.) sulla quale il sostegno è stato calibrato.
Di conseguenza, tale emolumento rientra tra le pari “condizioni di impiego” che,
a norma della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare ai lavoratori a tempo determinato a meno che non sussistano “ragioni oggettive” che giustifichino la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. Sul punto, a più riprese sia la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea che la Suprema Corte di Cassazione (da ultimo, tra le molte, vedasi
Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. 20015 del 27.7.2018, sebbene in riferimento ad altro emolumento spettante ai docenti) hanno evidenziato, con orientamento ormai consolidato che:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, EL ER
; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Per_1
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (EL
ER , cit., punto 42); Per_1
Pag. 4 di 9 - non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi);
- l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di
Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della
Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (tra le molte, Cass. Civ. Ord. 2468 del 8.2.2016).
In altre parole, e con specifico riguardo alla Carta Docente, poiché il Legislatore ha calibrato il beneficio alla durata “annuale” della prestazione, non è consentito escludere quei docenti che, benché precari, abbiano svolto un'attività lavorativa pienamente equiparabile ai colleghi di ruolo, fermo restando che spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, il docente a tempo determinato che invochi la Carta docente si trovi in una “situazione comparabile” a quella dei colleghi a tempo indeterminato. In simili ipotesi, quindi, l'art. 1 della L. n.
107/2015 deve essere disapplicato nella parte in cui non riconosce la possibilità di usufruire della Carta Docente anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Pag. 5 di 9 Sul punto, si condividono i principi espressi dalla già citata sentenza della
Suprema Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023, il cui intervento è stato sollecitato ex art. 363-bis c.p.c. con conseguente particolare valore nomofilattico della pronuncia. Invero, secondo la Corte, nella ricerca dei “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni” deve ritenersi dirimente il criterio della “taratura annuale” dell'incarico conferito al docente a tempo determinato, che rende assimilabile le attività formative e di aggiornamento svolte da entrambi le tipologie di lavoratori. Nello specifico, è stata ritenuta configurabile una relazione tra supplenza e didattica annua nelle ipotesi previste dall'art. 4, commi
1 e 2 della L. 124/1999, dedicati rispettivamente alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti e disponibili (c.d. vacanza su organico di diritto) e non vacanti ma di fatto disponibili (c.d. vacanza su organico di fatto) entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ivi compresa l'ipotesi di copertura di ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario: trattasi infatti di “supplenze destinate a protrarsi per
l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo” (vedasi Cass. 29961/2023 cit). Rispetto a detti incarichi, “si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”. È opportuno evidenziare che l'eventuale orario di lavoro ridotto assegnato al supplente non scalfisce le considerazioni poc'anzi enunciate, poiché il principio della “taratura annuale” dell'incarico rende irrilevante ogni ulteriore considerazione circa il minor impegno orario settimanale del docente.
Nel caso di specie, parte ricorrente è attualmente in servizio e sta effettivamente svolgendo, per l'anno scolastico 2024/2025 una supplenza ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/99; il ha quindi violato il diritto europeo per non CP_1
aver disapplicato la normativa nazionale e non aver riconosciuto alla parte ricorrente la Carta docente. Infatti, la ricorrente, come emerge dallo stato
Pag. 6 di 9 matricolare prodotto in atti (doc. 1 ) sta prestando la propria attività CP_1
lavorativa “sino al termine delle attività didattiche” come docente dal giorno
11.9.2025 al 30.6.2025 sicché deve ritenersi pienamente integrato il requisito della continuità didattica così come sopra specificato. I servizi resi dalla parte ricorrente, sebbene assunta a tempo determinato, sono quindi pienamente comparabili a quelli svolti dai colleghi di ruolo ai fini del diritto alla Carta
Docente. EL resto, gli argomenti spesi dal per contestare la sussistenza CP_1
dei presupposti di operatività del principio di parità di trattamento previsti dalla clausola 4 non sono decisivi per arrivare a conclusioni diverse da quelle indicate.
In ordine alle conseguenze, la Corte, con la sentenza citata, ha chiarito che si verte in materia di obbligazione di pagamento “sui generis”, poiché le somme messe a disposizione devono essere destinate a specifiche tipologie di acquisti e poiché la “cessazione dal servizio” per qualsiasi causa comporta l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente non consumati ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.p.c.m. 28 novembre 2016. Ne consegue, per i docenti “in servizio” l'accoglimento della domanda di adempimento in forma specifica mediante attribuzione della Carta;
difatti “attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”.
Diversamente, per i docenti che abbiano cessato il servizio residua l'azione risarcitoria per equivalente;
con la specificazione che per “cessazione dal servizio” deve intendersi la totale fuoriuscita dal sistema scolastico per cancellazione dalle graduatorie. Il precario che, pur non ancora di ruolo, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) permane invece nel sistema scolastico, con conseguente possibilità di esercitare il diritto all'adempimento in forma specifica. Va poi precisato che l'importo di € 500,00 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 D.P.C.M. del
28.11.2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo. Nel caso di specie, come emerge dallo stato matricolare (doc.
Pag. 7 di 9 1 fascicolo ), la parte ricorrente è appunto assunta alle dipendenze del CP_1
sino al 30.6.2025. Ne consegue che la domanda di adempimento in CP_1
forma specifica deve essere accolta.
4.- Si precisa che non è maturata alcuna prescrizione quinquennale per l'azione di adempimento, ai sensi dell'art. 2948 n. 4, c.c., decorrente dalla data di conferimento dell'incarico ex art. 4, commi 1 e 2, l. 124/99 o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica (vedasi Cass. 29941/2023) per la evidente ragione che il ricorso è stato introdotto nel 2025 in relazione all'a.s. 2024/2025.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi con la diminuzione massima consentita, data la scarsa complessità e la serialità della controversia per lo scaglione di valore di riferimento (fino ad € 1.100,00) e quindi: € 105,00 per la fase di studio, € 63,00 per la fase introduttiva, € 90,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria, non tenutasi e alla luce della natura documentale della causa) per complessivi €
258,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1 – in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per l'anno scolastico
2024/2025;
2 – per l'effetto, condanna il a consentire, per i periodi Controparte_2 di cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m.
28.11.2016 a favore di parte ricorrente;
3 – condanna il a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che CP_1
liquida in € 258,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se
Pag. 8 di 9 dovuti come per legge, con distrazione delle spese in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, il 21/05/2025 il Giudice del lavoro
Francesca Possenti
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 21/05/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 12/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. GRANATA PASQUALE e dall'avv. BALDASCINO
LEONARDO ricorrente contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ai P.IVA_1 sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa MARILU' ALBANESE e dalla dott.ssa
GIUSEPPINA TABONE resistente
OGGETTO: attribuzione della Carta Elettronica del Docente
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
Pag. 1 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale rappresentando di essere dipendente del Controparte_2
quale docente con contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/2025 dall'11.9.2024 al 30.06.2025 e di prestare attualmente servizio presso l'Istituto
Comprensivo di Tavernola Bergamasca.
Ha quindi lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, per l'anno scolastico in corso, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di 500,00 euro (infra “Carta docente”), di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 prevista esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali. Ha precisato che l'esclusione dei docenti assunti a tempo determinato costituisce violazione delle norme interne e comunitarie in materia di divieto di discriminazione del personale a tempo determinato con riferimento alle condizioni di impiego in assenza di ragioni oggettive, con conseguente obbligo per il giudice nazionale di disapplicare le disposizioni interne incompatibili con la normativa europea dotata di efficacia diretta. La parte ricorrente ha quindi concluso, chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del alla CP_1
concessione della Carta docente e all'accreditamento di € 500,00 per l'anno scolastico 2024/2025 per un totale di € 500,00; ovvero per il diverso periodo o somma ritenuta di giustizia.
Con memoria di costituzione ritualmente depositata il ha CP_1
preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione del divieto di ne bis in idem, avendo la ricorrente già ottenuto sentenza di accoglimento del
Tribunale di Bergamo n. 1058/2024 (RG 1155/2024) per gli aa.ss. 2022/2023 e
2023/2024; nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso e ha genericamente eccepito prescrizione relativa ai crediti anteriori ai cinque anni precedenti la notifica del ricorso.
Pag. 2 di 9 Il Giudice, esaminate le note pervenute, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, ha definito il giudizio all'esito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta con motivazione contestuale.
2.- Preliminarmente vi è da dire che non può essere invero accolta l'eccezione di
“inammissibilità della domanda per violazione del ne bis in idem” formulata dal
, poiché il precedente giudizio, instaurato dalla ricorrente, aveva ad CP_1
oggetto annualità precedenti e diverse da quella azionata con il presente procedimento. Difatti, il procedimento RG 1155/2024 conclusosi con la sentenza n. 1058 del 2.10.2024, era relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
Tale condotta, pertanto, non determina l'inammissibilità della domanda azionata nel presente processo, ma eventualmente potrebbe, a certe condizioni, giustificare una valorizzazione in punto di diversa regolamentazione delle spese di lite, potendo costituire una immotivata frammentazione del credito e quindi un abuso dello strumento processuale.
3.- Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La Carta docente (art. 1, comma 121, l. 107/2015) dell'importo nominale di
500,00 euro annui, è riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, onde consentire un costante aggiornamento degli stessi nella logica di un accrescimento professionale degli insegnanti. Quanto all'aggiornamento professionale, l'art. 282 del d.lgs. 297/1994 specifica che trattasi di un diritto-dovere fondamentale del personale docente, senza distinzioni connesse alla natura del contratto stipulato. Analogamente, gli artt. 63 e 64 CCNL del 29.11.2007, senza differenze tra docenti a tempo determinato e indeterminato, riconoscono l'importanza della formazione e della partecipazione alle attività di aggiornamento in quanto funzionali alla piena realizzazione della professionalità del personale.
Come osservato dalla giurisprudenza che si è pronunciata sul punto, la previsione di un beneficio economico che sia rapportato all'annualità scolastica, quale è appunto la Carta Docente, “evidenzia la connessione tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di tale periodo di durata di quest'ultima” (Cassazione civile sez. lav. del 27/10/2023, n. 29961). Tale
Pag. 3 di 9 emolumento non pare quindi essere collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, ma è dovuto per consentire la formazione del personale a condizione che venga rispettata la “taratura annuale” (sent. 29961 cit.) sulla quale il sostegno è stato calibrato.
Di conseguenza, tale emolumento rientra tra le pari “condizioni di impiego” che,
a norma della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare ai lavoratori a tempo determinato a meno che non sussistano “ragioni oggettive” che giustifichino la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. Sul punto, a più riprese sia la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea che la Suprema Corte di Cassazione (da ultimo, tra le molte, vedasi
Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. 20015 del 27.7.2018, sebbene in riferimento ad altro emolumento spettante ai docenti) hanno evidenziato, con orientamento ormai consolidato che:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, EL ER
; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Per_1
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (EL
ER , cit., punto 42); Per_1
Pag. 4 di 9 - non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi);
- l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di
Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della
Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (tra le molte, Cass. Civ. Ord. 2468 del 8.2.2016).
In altre parole, e con specifico riguardo alla Carta Docente, poiché il Legislatore ha calibrato il beneficio alla durata “annuale” della prestazione, non è consentito escludere quei docenti che, benché precari, abbiano svolto un'attività lavorativa pienamente equiparabile ai colleghi di ruolo, fermo restando che spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, il docente a tempo determinato che invochi la Carta docente si trovi in una “situazione comparabile” a quella dei colleghi a tempo indeterminato. In simili ipotesi, quindi, l'art. 1 della L. n.
107/2015 deve essere disapplicato nella parte in cui non riconosce la possibilità di usufruire della Carta Docente anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Pag. 5 di 9 Sul punto, si condividono i principi espressi dalla già citata sentenza della
Suprema Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023, il cui intervento è stato sollecitato ex art. 363-bis c.p.c. con conseguente particolare valore nomofilattico della pronuncia. Invero, secondo la Corte, nella ricerca dei “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni” deve ritenersi dirimente il criterio della “taratura annuale” dell'incarico conferito al docente a tempo determinato, che rende assimilabile le attività formative e di aggiornamento svolte da entrambi le tipologie di lavoratori. Nello specifico, è stata ritenuta configurabile una relazione tra supplenza e didattica annua nelle ipotesi previste dall'art. 4, commi
1 e 2 della L. 124/1999, dedicati rispettivamente alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti e disponibili (c.d. vacanza su organico di diritto) e non vacanti ma di fatto disponibili (c.d. vacanza su organico di fatto) entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ivi compresa l'ipotesi di copertura di ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario: trattasi infatti di “supplenze destinate a protrarsi per
l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo” (vedasi Cass. 29961/2023 cit). Rispetto a detti incarichi, “si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”. È opportuno evidenziare che l'eventuale orario di lavoro ridotto assegnato al supplente non scalfisce le considerazioni poc'anzi enunciate, poiché il principio della “taratura annuale” dell'incarico rende irrilevante ogni ulteriore considerazione circa il minor impegno orario settimanale del docente.
Nel caso di specie, parte ricorrente è attualmente in servizio e sta effettivamente svolgendo, per l'anno scolastico 2024/2025 una supplenza ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/99; il ha quindi violato il diritto europeo per non CP_1
aver disapplicato la normativa nazionale e non aver riconosciuto alla parte ricorrente la Carta docente. Infatti, la ricorrente, come emerge dallo stato
Pag. 6 di 9 matricolare prodotto in atti (doc. 1 ) sta prestando la propria attività CP_1
lavorativa “sino al termine delle attività didattiche” come docente dal giorno
11.9.2025 al 30.6.2025 sicché deve ritenersi pienamente integrato il requisito della continuità didattica così come sopra specificato. I servizi resi dalla parte ricorrente, sebbene assunta a tempo determinato, sono quindi pienamente comparabili a quelli svolti dai colleghi di ruolo ai fini del diritto alla Carta
Docente. EL resto, gli argomenti spesi dal per contestare la sussistenza CP_1
dei presupposti di operatività del principio di parità di trattamento previsti dalla clausola 4 non sono decisivi per arrivare a conclusioni diverse da quelle indicate.
In ordine alle conseguenze, la Corte, con la sentenza citata, ha chiarito che si verte in materia di obbligazione di pagamento “sui generis”, poiché le somme messe a disposizione devono essere destinate a specifiche tipologie di acquisti e poiché la “cessazione dal servizio” per qualsiasi causa comporta l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente non consumati ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.p.c.m. 28 novembre 2016. Ne consegue, per i docenti “in servizio” l'accoglimento della domanda di adempimento in forma specifica mediante attribuzione della Carta;
difatti “attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”.
Diversamente, per i docenti che abbiano cessato il servizio residua l'azione risarcitoria per equivalente;
con la specificazione che per “cessazione dal servizio” deve intendersi la totale fuoriuscita dal sistema scolastico per cancellazione dalle graduatorie. Il precario che, pur non ancora di ruolo, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) permane invece nel sistema scolastico, con conseguente possibilità di esercitare il diritto all'adempimento in forma specifica. Va poi precisato che l'importo di € 500,00 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 D.P.C.M. del
28.11.2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo. Nel caso di specie, come emerge dallo stato matricolare (doc.
Pag. 7 di 9 1 fascicolo ), la parte ricorrente è appunto assunta alle dipendenze del CP_1
sino al 30.6.2025. Ne consegue che la domanda di adempimento in CP_1
forma specifica deve essere accolta.
4.- Si precisa che non è maturata alcuna prescrizione quinquennale per l'azione di adempimento, ai sensi dell'art. 2948 n. 4, c.c., decorrente dalla data di conferimento dell'incarico ex art. 4, commi 1 e 2, l. 124/99 o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica (vedasi Cass. 29941/2023) per la evidente ragione che il ricorso è stato introdotto nel 2025 in relazione all'a.s. 2024/2025.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi con la diminuzione massima consentita, data la scarsa complessità e la serialità della controversia per lo scaglione di valore di riferimento (fino ad € 1.100,00) e quindi: € 105,00 per la fase di studio, € 63,00 per la fase introduttiva, € 90,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria, non tenutasi e alla luce della natura documentale della causa) per complessivi €
258,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1 – in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per l'anno scolastico
2024/2025;
2 – per l'effetto, condanna il a consentire, per i periodi Controparte_2 di cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m.
28.11.2016 a favore di parte ricorrente;
3 – condanna il a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che CP_1
liquida in € 258,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se
Pag. 8 di 9 dovuti come per legge, con distrazione delle spese in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, il 21/05/2025 il Giudice del lavoro
Francesca Possenti
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