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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 31/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE CIVILE di IMPERIA
Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Maria Teresa De Sanctis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 817 del Ruolo Generale per l'anno 2023, assunta in decisione all'udienza del 18.2.2025 e vertente
TRA
nato a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce dell'atto di citazione, dagli Avv. Giovanni Meiffret (CF PEC C.F._2
e Avv. Francesco Meiffret (CF Email_1
PEC presso il cui studio C.F._3 Email_2
sito in Sanremo alla Via Matteotti 124 elegge domicilio;
-ATTORE-
E
(C.F.: ) con sede in Sanremo Controparte_1 P.IVA_1
(IM), via Capitan Pesante n. 14, in persona della sua Amministratrice pro tempore, Geom.
(C.F.: , rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_2 C.F._4 in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Giovanni Gravili (C.F.:
), presso il cui studio sito in Legnano (MI), via della Liberazione, 32 C.F._5
elegge domicilio (Pec ; Email_3
-CONVENUTO-
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con l'atto di citazione introduttivo del presente procedimento, il Sig. quale Parte_1
condomino, ha impugnato la deliberazione assunta dall'assemblea del condominio dell'edificio di 'via Capitan Pesante 14” sito in Sanremo nella seduta di seconda convocazione del 02.02.2023, perché assunta dall'adunanza dei soli condomini di questo fabbricato senza che fosse mai stato deliberato (nè iscritto ai punti dell'ordine del giorno di alcuna assemblea) lo scioglimento del Condominio “stabile scala Corso Orazio Raimondo 7-9 scala Capitan Pesante
14” con la maggioranza prescritta dall'art. 1136, comma 5, c.c., vale a dire con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e i due terzi del valore del condominio, come richiesto dall'art. 62 disp. att. c.c., come pure la costituzione in condominio separato dell'edificio di via Capitan Pesante 14.
L'attore ha dedotto quali ulteriori motivi di impugnazione la tardiva comunicazione nei propri riguardi dell'avviso di convocazione relativo all'adunanza del 2.2.2023, nonché
l'assenza del previo consenso della maggioranza dei condomini all'adozione della modalità di svolgimento da remoto di detta assemblea per mancanza della maggioranza dell'art. 1136 co. 2 c.c. per l'autorizzazione all'amministratrice a costituirsi nel presente giudizio e l'erroneità della imputazione all'attore pro quota del compenso professionale spettante al difensore del condominio.
Avendo entrambe le parti dedotto, in sede di precisazione delle conclusioni, l'intervenuta cessazione della materia del contendere, ciò esclude che possa intervenire declaratoria di invalidità della deliberazione e deve, pertanto, prendersi atto della sopravvenuta carenza di interesse di parte attrice all'originaria domanda.
Quanto al governo delle spese processuali, da comporre in applicazione del criterio della c.d. soccombenza virtuale, s'impone la verifica retrospettiva della fondatezza delle ragioni di impugnativa attoree.
Al riguardo, deve esprimersi valutazione in termini positivi, atteso che non ha trovato confutazione alcuna l'asserto di parte attrice, costituente specifico e principale motivo di gravame, relativo alla assenza di alcuna delibera assembleare nelle forme e con le maggioranze previste dall'art. 62 disp. att. c.c. di scioglimento dell'unico condominio in cui sono costituite le due palazzine.
Si reputa utile ricordare che il condominio sorge con il frazionamento della proprietà edificiale in virtù di negozi giuridici atti a trasformare una situazione di dominio esclusivo e solitario in una situazione di dominio plurimo (C. 26766/2014; C. 21478/2012; C.
18226/2004). Il viene, quindi, a esistenza ex se, allorché si verifichi il CP_1 trasferimento di singole porzioni a una pluralità di soggetti (C. 3257/2004) e non con un'apposita deliberazione dell'assemblea dei condomini, che ha valore meramente dichiarativo dell'esistenza del (C. 11407/1998; C. 6073/1978). Anche CP_1
l'esistenza di più codici fiscali o conti correnti differenti non ha, evidentemente, valore costitutivo della realtà condominiale e non è indizio inequivoco che esistano, come sostenuto dalla parte convenuta, due condomini separati e un supercondominio, essendo la pluralità di codici fiscali compatibile anche con forme di organizzazione diversa, quali ad esempio il condominio principale e il condominio parziale.
Le Tabelle millesimali prodotte in causa appaiono ripartire le spese generali sulla base di millesimi calcolati sul totale dei due edifici, nonchè le spese della scala interna all'edificio di via Capitan Pesante in parti uguali o per teste tra i soli condomini che ne fruiscono e le spese della scala che collega i due edifici condominiali tra i (soli) condomini titolari delle unità immobiliari degli ultimi due piani dell'edificio di via Capitan Pesante e i condomini dell'edificio di Corso Orazio Raimondo 7-9.
Secondo il convenuto questa tabella assurgerebbe a tabella supercondominiale;
CP_1 tuttavia la ripartizione delle spese di parti non comuni ai diversi edifici qual è la scala interna al fabbricato di via Capitan Pesante non è coerente con tale natura, né risulta che i singoli fabbricati abbiano adottato, ciascuno, una tabella per la suddivisione interna, tra i rispettivi condomini, della quota di spese generali attribuita al condominio e idealmente assunta in misura pari a 1000/1000.
Inoltre l'esistenza di una gestione autonoma con specifici adempimenti separati da quelli del condominio e un proprio codice fiscale è astrattamente compatibile sia con l'esistenza di un supercondominio e di condomini separati che con l'esistenza di condominio principale e di condominio parziale (ossia nel caso di gestione separata di una porzione di condominio funzionalmente destinata al servizio e/o al godimento di una parte soltanto dell'edificio condominiale).
Nella fattispecie, ad avviso del giudicante, dall'esame della documentazione fotografica prodotta risulta costituito un unico condominio formato da due blocchi di edifici che sono strutturalmente collegati da “passerelle ponte” di accesso dall'edificio di Corso Orazio Raimondo 7-9 alle unità abitative poste al quarto e al quinto piano dell'edificio di 'via
Capitan Pesante 14”; pacifica è la circostanza che l'utilizzazione della galleria/scala si correli alla necessità di ovviare ad una interclusione delle unità immobiliari degli ultimi due piani dello stabile di via Capitan Pesante 14, al cui servizio il detto accesso sembrerebbe essere stato creato (sebbene non sia stato prodotto il primo atto negoziale di frazionamento), essendo unico il costruttore e facendo riferimento le tabelle millesimali approvate nel 1991 dall'assemblea condominiale, per ciò che concerne le spese delle scale che collegano i due edifici, ad una loro ripartizione tra i condomini che ne fruiscono, dell'uno e dell'altro edificio, considerati unitariamente come un'unica organizzazione condominiale. Appare sussistere un unico condominio con gallerie condominiali che dal primo edificio accesso a talune unità immobiliari di proprietà esclusiva poste nel secondo edificio.
La parte convenuta assume l'esistenza di un supercondominio;
tuttavia ai fini della sussistenza di un supercondominio è necessario che singoli edifici siano costituiti in altrettanti condominii ed abbiano in comune talune cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con gli edifici medesimi e per ciò appartenenti, “pro quota”, ai proprietari delle singole unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati (Cass. civ., 4.12.13, n. 27233).
Nella specie le caratteristiche costruttive non consentono di individuare due edifici autonomi costituiti in altrettanti condominii, in quanto gli appartamenti di proprietà esclusiva ubicati agli ultimi due piani di via Capitan Pesante 14 non sono riconducibili ad alcun singolo condominio (costituito dall'uno o dall'altro edificio).
Occorre inoltre osservare che il “supercondominio” già sta di per sé a designare un'organizzazione che sta al di sopra di quella dei singoli condominii degli edifici separati, che comunque continuano a mantenere la loro autonomia e individualità. Una nuova organizzazione, distinta da quella dei fabbricati che impone, come tale, la previsione di nuovi organi, vale a dire di una assemblea del supercondominio e di un amministratore del supercondominio. Nella specie non vi è prova dell'esistenza di tali organi e neppure vi è in atti specifica allegazione di quali siano le cose comuni costituite in supercondominio, se solo l'utenza idrica o anche le scale/passerelle aeree o l'ascensore o altri beni.
Nella specie, con la delibera impugnata, l'assemblea dei soli condomini proprietari di unità immobiliari poste nell'edificio di via Capitan Pesante 14 ha approvato la ripartizione interna della quota parte delle spese generali imputabili all'edificio, pari a 410 millesimi sul totale dei due edifici (oltre che parrebbe della sola parte delle spese relative alle “scale ponte” imputata agli appartamenti siti al terzo, quarto e quinto piano di quell'edificio), senza che – stante l'esistenza di un unico condominio – fosse stata deliberata ai sensi dell'art. 62 disp. att. c.c. dall'assemblea di tutti i condomini (dei due edifici), con la maggioranza prescritta dall'art. 1136, comma 5, c.c., vale a dire con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e i due terzi del valore del condominio, la divisione del condominio, di modo che si sarebbe configurata la nullità della deliberazione impugnata, essendo la deliberazione adottata senza la votazione dell'assemblea del condominio (che è individuabile nella sola assemblea di tutti i condomini).
La parte convenuta ha inoltre riconosciuto l'omesso rispetto del termine di cinque giorni intercorrenti tra il recapito dell'avviso di convocazione, ricevuto dall'attore il 31 gennaio
2023 (Doc 16), e la data dell'adunanza, 2.2.23, ai sensi dell'articolo 66 disp. att. c.c. (c.f.r.
Cassazione civile sez. II, 30/10/2020, n.24041) che costituisce motivo di annullamento della delibera assembleare, ai sensi dell'art. 1137 c.c..
Quanto poi alla modalità della videoconferenza, il consenso non costituisce acquiescenza ad un'attività imposta dall'amministratore, ma richiede un'autorizzazione preventiva negoziale all'utilizzo della piattaforma telematica per lo svolgimento dell'assemblea.
A ciò aggiungasi che, in disparte il fatto che non occorre una specifica deliberazione assembleare assunta con la maggioranza prevista dall'art. 1136, comma 2, c.c. quando l'amministratore di condominio, come nella specie, debba resistere alle liti proposte da un condomino per l'impugnazione di una deliberazione condominiale (c.f.r. Sez. 2, Ordinanza
n. 21562 del 07/10/2020), va condivisa la doglianza attorea secondo cui la delibera assembleare che ha posto pro quota a carico dell'attore le spese processuali sopportate dal condominio per il compenso del proprio difensore in relazione al presente giudizio è da ritenersi invalida;
ciò, in adesione all'orientamento, richiamato dall'attore, enunciato dalla
Corte di Cassazione (c.f.r. Sez. II, sentenza 18.6.2014 n. 13885).
La soccombenza virtuale del convenuto in ordine alla domanda di CP_1
impugnazione della deliberazione assembleare assunta nell'adunanza in data 02.02.2023 determina la condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'attore, liquidate in dispositivo secondo i valori minimi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore da € 5.201 a 26.000, tenuto conto della natura documentale e del comportamento processuale tenuto dal convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il convenuto a rimborsare all'attore le spese processuali, che CP_1
liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Imperia, 30/03/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa De Sanctis
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE CIVILE di IMPERIA
Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Maria Teresa De Sanctis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 817 del Ruolo Generale per l'anno 2023, assunta in decisione all'udienza del 18.2.2025 e vertente
TRA
nato a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce dell'atto di citazione, dagli Avv. Giovanni Meiffret (CF PEC C.F._2
e Avv. Francesco Meiffret (CF Email_1
PEC presso il cui studio C.F._3 Email_2
sito in Sanremo alla Via Matteotti 124 elegge domicilio;
-ATTORE-
E
(C.F.: ) con sede in Sanremo Controparte_1 P.IVA_1
(IM), via Capitan Pesante n. 14, in persona della sua Amministratrice pro tempore, Geom.
(C.F.: , rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_2 C.F._4 in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Giovanni Gravili (C.F.:
), presso il cui studio sito in Legnano (MI), via della Liberazione, 32 C.F._5
elegge domicilio (Pec ; Email_3
-CONVENUTO-
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con l'atto di citazione introduttivo del presente procedimento, il Sig. quale Parte_1
condomino, ha impugnato la deliberazione assunta dall'assemblea del condominio dell'edificio di 'via Capitan Pesante 14” sito in Sanremo nella seduta di seconda convocazione del 02.02.2023, perché assunta dall'adunanza dei soli condomini di questo fabbricato senza che fosse mai stato deliberato (nè iscritto ai punti dell'ordine del giorno di alcuna assemblea) lo scioglimento del Condominio “stabile scala Corso Orazio Raimondo 7-9 scala Capitan Pesante
14” con la maggioranza prescritta dall'art. 1136, comma 5, c.c., vale a dire con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e i due terzi del valore del condominio, come richiesto dall'art. 62 disp. att. c.c., come pure la costituzione in condominio separato dell'edificio di via Capitan Pesante 14.
L'attore ha dedotto quali ulteriori motivi di impugnazione la tardiva comunicazione nei propri riguardi dell'avviso di convocazione relativo all'adunanza del 2.2.2023, nonché
l'assenza del previo consenso della maggioranza dei condomini all'adozione della modalità di svolgimento da remoto di detta assemblea per mancanza della maggioranza dell'art. 1136 co. 2 c.c. per l'autorizzazione all'amministratrice a costituirsi nel presente giudizio e l'erroneità della imputazione all'attore pro quota del compenso professionale spettante al difensore del condominio.
Avendo entrambe le parti dedotto, in sede di precisazione delle conclusioni, l'intervenuta cessazione della materia del contendere, ciò esclude che possa intervenire declaratoria di invalidità della deliberazione e deve, pertanto, prendersi atto della sopravvenuta carenza di interesse di parte attrice all'originaria domanda.
Quanto al governo delle spese processuali, da comporre in applicazione del criterio della c.d. soccombenza virtuale, s'impone la verifica retrospettiva della fondatezza delle ragioni di impugnativa attoree.
Al riguardo, deve esprimersi valutazione in termini positivi, atteso che non ha trovato confutazione alcuna l'asserto di parte attrice, costituente specifico e principale motivo di gravame, relativo alla assenza di alcuna delibera assembleare nelle forme e con le maggioranze previste dall'art. 62 disp. att. c.c. di scioglimento dell'unico condominio in cui sono costituite le due palazzine.
Si reputa utile ricordare che il condominio sorge con il frazionamento della proprietà edificiale in virtù di negozi giuridici atti a trasformare una situazione di dominio esclusivo e solitario in una situazione di dominio plurimo (C. 26766/2014; C. 21478/2012; C.
18226/2004). Il viene, quindi, a esistenza ex se, allorché si verifichi il CP_1 trasferimento di singole porzioni a una pluralità di soggetti (C. 3257/2004) e non con un'apposita deliberazione dell'assemblea dei condomini, che ha valore meramente dichiarativo dell'esistenza del (C. 11407/1998; C. 6073/1978). Anche CP_1
l'esistenza di più codici fiscali o conti correnti differenti non ha, evidentemente, valore costitutivo della realtà condominiale e non è indizio inequivoco che esistano, come sostenuto dalla parte convenuta, due condomini separati e un supercondominio, essendo la pluralità di codici fiscali compatibile anche con forme di organizzazione diversa, quali ad esempio il condominio principale e il condominio parziale.
Le Tabelle millesimali prodotte in causa appaiono ripartire le spese generali sulla base di millesimi calcolati sul totale dei due edifici, nonchè le spese della scala interna all'edificio di via Capitan Pesante in parti uguali o per teste tra i soli condomini che ne fruiscono e le spese della scala che collega i due edifici condominiali tra i (soli) condomini titolari delle unità immobiliari degli ultimi due piani dell'edificio di via Capitan Pesante e i condomini dell'edificio di Corso Orazio Raimondo 7-9.
Secondo il convenuto questa tabella assurgerebbe a tabella supercondominiale;
CP_1 tuttavia la ripartizione delle spese di parti non comuni ai diversi edifici qual è la scala interna al fabbricato di via Capitan Pesante non è coerente con tale natura, né risulta che i singoli fabbricati abbiano adottato, ciascuno, una tabella per la suddivisione interna, tra i rispettivi condomini, della quota di spese generali attribuita al condominio e idealmente assunta in misura pari a 1000/1000.
Inoltre l'esistenza di una gestione autonoma con specifici adempimenti separati da quelli del condominio e un proprio codice fiscale è astrattamente compatibile sia con l'esistenza di un supercondominio e di condomini separati che con l'esistenza di condominio principale e di condominio parziale (ossia nel caso di gestione separata di una porzione di condominio funzionalmente destinata al servizio e/o al godimento di una parte soltanto dell'edificio condominiale).
Nella fattispecie, ad avviso del giudicante, dall'esame della documentazione fotografica prodotta risulta costituito un unico condominio formato da due blocchi di edifici che sono strutturalmente collegati da “passerelle ponte” di accesso dall'edificio di Corso Orazio Raimondo 7-9 alle unità abitative poste al quarto e al quinto piano dell'edificio di 'via
Capitan Pesante 14”; pacifica è la circostanza che l'utilizzazione della galleria/scala si correli alla necessità di ovviare ad una interclusione delle unità immobiliari degli ultimi due piani dello stabile di via Capitan Pesante 14, al cui servizio il detto accesso sembrerebbe essere stato creato (sebbene non sia stato prodotto il primo atto negoziale di frazionamento), essendo unico il costruttore e facendo riferimento le tabelle millesimali approvate nel 1991 dall'assemblea condominiale, per ciò che concerne le spese delle scale che collegano i due edifici, ad una loro ripartizione tra i condomini che ne fruiscono, dell'uno e dell'altro edificio, considerati unitariamente come un'unica organizzazione condominiale. Appare sussistere un unico condominio con gallerie condominiali che dal primo edificio accesso a talune unità immobiliari di proprietà esclusiva poste nel secondo edificio.
La parte convenuta assume l'esistenza di un supercondominio;
tuttavia ai fini della sussistenza di un supercondominio è necessario che singoli edifici siano costituiti in altrettanti condominii ed abbiano in comune talune cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con gli edifici medesimi e per ciò appartenenti, “pro quota”, ai proprietari delle singole unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati (Cass. civ., 4.12.13, n. 27233).
Nella specie le caratteristiche costruttive non consentono di individuare due edifici autonomi costituiti in altrettanti condominii, in quanto gli appartamenti di proprietà esclusiva ubicati agli ultimi due piani di via Capitan Pesante 14 non sono riconducibili ad alcun singolo condominio (costituito dall'uno o dall'altro edificio).
Occorre inoltre osservare che il “supercondominio” già sta di per sé a designare un'organizzazione che sta al di sopra di quella dei singoli condominii degli edifici separati, che comunque continuano a mantenere la loro autonomia e individualità. Una nuova organizzazione, distinta da quella dei fabbricati che impone, come tale, la previsione di nuovi organi, vale a dire di una assemblea del supercondominio e di un amministratore del supercondominio. Nella specie non vi è prova dell'esistenza di tali organi e neppure vi è in atti specifica allegazione di quali siano le cose comuni costituite in supercondominio, se solo l'utenza idrica o anche le scale/passerelle aeree o l'ascensore o altri beni.
Nella specie, con la delibera impugnata, l'assemblea dei soli condomini proprietari di unità immobiliari poste nell'edificio di via Capitan Pesante 14 ha approvato la ripartizione interna della quota parte delle spese generali imputabili all'edificio, pari a 410 millesimi sul totale dei due edifici (oltre che parrebbe della sola parte delle spese relative alle “scale ponte” imputata agli appartamenti siti al terzo, quarto e quinto piano di quell'edificio), senza che – stante l'esistenza di un unico condominio – fosse stata deliberata ai sensi dell'art. 62 disp. att. c.c. dall'assemblea di tutti i condomini (dei due edifici), con la maggioranza prescritta dall'art. 1136, comma 5, c.c., vale a dire con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e i due terzi del valore del condominio, la divisione del condominio, di modo che si sarebbe configurata la nullità della deliberazione impugnata, essendo la deliberazione adottata senza la votazione dell'assemblea del condominio (che è individuabile nella sola assemblea di tutti i condomini).
La parte convenuta ha inoltre riconosciuto l'omesso rispetto del termine di cinque giorni intercorrenti tra il recapito dell'avviso di convocazione, ricevuto dall'attore il 31 gennaio
2023 (Doc 16), e la data dell'adunanza, 2.2.23, ai sensi dell'articolo 66 disp. att. c.c. (c.f.r.
Cassazione civile sez. II, 30/10/2020, n.24041) che costituisce motivo di annullamento della delibera assembleare, ai sensi dell'art. 1137 c.c..
Quanto poi alla modalità della videoconferenza, il consenso non costituisce acquiescenza ad un'attività imposta dall'amministratore, ma richiede un'autorizzazione preventiva negoziale all'utilizzo della piattaforma telematica per lo svolgimento dell'assemblea.
A ciò aggiungasi che, in disparte il fatto che non occorre una specifica deliberazione assembleare assunta con la maggioranza prevista dall'art. 1136, comma 2, c.c. quando l'amministratore di condominio, come nella specie, debba resistere alle liti proposte da un condomino per l'impugnazione di una deliberazione condominiale (c.f.r. Sez. 2, Ordinanza
n. 21562 del 07/10/2020), va condivisa la doglianza attorea secondo cui la delibera assembleare che ha posto pro quota a carico dell'attore le spese processuali sopportate dal condominio per il compenso del proprio difensore in relazione al presente giudizio è da ritenersi invalida;
ciò, in adesione all'orientamento, richiamato dall'attore, enunciato dalla
Corte di Cassazione (c.f.r. Sez. II, sentenza 18.6.2014 n. 13885).
La soccombenza virtuale del convenuto in ordine alla domanda di CP_1
impugnazione della deliberazione assembleare assunta nell'adunanza in data 02.02.2023 determina la condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'attore, liquidate in dispositivo secondo i valori minimi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore da € 5.201 a 26.000, tenuto conto della natura documentale e del comportamento processuale tenuto dal convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il convenuto a rimborsare all'attore le spese processuali, che CP_1
liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Imperia, 30/03/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa De Sanctis