Articolo 62 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 61Articolo 57
Versione
19 aprile 1942
Art. 62.

La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'art. 1117 del codice.

Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell'art. 1136 del codice stesso.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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