Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/06/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
RG PU N. 542/2025 riunita in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Laura De Simone Presidente
Dott. Luca Giani Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento I. L.G. RG Procedimento Unitario N. 542/2025 per la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale promosso dal PUBBLICO MINISTERO in sede, in persona del Sostituto
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA dott. LUCA GAGLIO;
ricorrente nei confronti di
(c.f. e P. IVA ), con sede legale a PESCHIERA Controparte_1 P.IVA_1
BORROMEO (MI) VIALE RIMEMBRANZE 12/4 cap 20068 ex art. 28 CCII, fino all'8 maggio
2024 ed ora con sede legale a SAIO TE (NA) VIA CASA ANIELLO 183 cap
80057, in persona dei legali rappresentanti pro tempore amministratori e CP_2 CP_3
, rappresentata e difesa – in virtù di procura alle liti alllegata alla memoria di costituzione,
[...] anche in via disgiunta, dall'Avv. Vincenzo Nocera (C.F. ) con studio C.F._1
professionale in Angri (SA) Corso Vittorio Emanuele n. 180 e dall'Avv. Angelo Andrea Benvenuto
1
elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori ai seguenti indirizzi PEC:
- presso cui dichiarano di Email_1 Email_2
voler ricevere le notificazioni e/o comunicazioni previste dal codice di procedura civile;
società debitrice resistente
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato che:
• con ricorso depositato telematicamente ed iscritto a ruolo in data 15.4.2025 il PM istante ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
Controparte_1
• sussiste la legittimazione attiva del P.M. nell'ambito della propria attività istituzionale, a tutela dell'interesse pubblico, per effetto dell'emersione dell'insolvenza dalla lettura dell'annotazione di polizia giudiziaria trasmessa dal reparto delegato della Guardia di Finanza di Milano – 1° Nucleo Operativo Metropolitano (Allegato 3 al ricorso) (vedi Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 9260 del 21/04/2011 (Rv. 617671 - 01); Sez. 1 - , Ordinanza n. 646 del 14/01/2019
(Rv. 652400 - 01) “Il Pubblico Ministero è legittimato a richiedere il fallimento, ai sensi dell'art. 7, n. 1, l.fall., non solo qualora apprenda la "notitia decoctionis" da un procedimento penale pendente, ma anche ogni qualvolta la decozione emerga dalle condotte specificamente indicate nella norma sopra indicata, le quali non sono necessariamente esemplificative di fatti costituenti reato e non presuppongono come indefettibile la pendenza di un procedimento penale”);
• fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla debitrice del ricorso e del decreto di fissazione su istanza del PM, con consegna ai sensi dell'art. 40 co. 8
CCII, nel rispetto dei termini ex art. 41 co. 2 CCII, almeno 15 (quindici) giorni anteriori all'udienza in data 17.4.2025, a mezzo PEC a cura della cancelleria;
OSSERVA
La competenza territoriale.
Sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza territoriale di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (CO) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato
2 Tribunale, in quanto risulta da visura storica aggiornata che risulta da visura storica aggiornata che la società debitrice aveva sede legale in PESCHIERA BORROMEO (MI) VIALE RIMEMBRANZE
12/4 cap 20068, fino all'8 maggio 2024.
L'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale da parte del Pubblico Ministero è stata proposta in data 15 aprile 2025, prima del decorso del termine annuale a partire dal trasferimento di sede, avvenuto in data 8 maggio 2024, rimanendo irrilevante il successivo trasferimento del CO/sede legale infra-annuale ex art. 28 CCII ai fini del radicamento di una diversa competenza territoriale, verso la nuova sede legale in a SAIO TE (NA) VIA CASA ANIELLO 183 cap
80057.
Come osservato da attenta dottrina, l'art. 28 CCII si pone in sostanziale continuità con l'art. 9 legge fallimentare;
il nuovo Codice quindi prevede, con disposizione letteralmente quasi identica a quella del Regolamento, che il CO va individuato nel «luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi»: per quanto appena detto, non vi sarebbero ragioni per ritenere che ciò determini una effettiva discontinuità rispetto alla disciplina prima vigente dell'art. 9
l.fall. Del resto, l'art. 9 l.f. parlava nei commi 1 e 2 di trasferimento della sede principale, l'art. 28
CCII fa similmente riferimento al centro degli interessi principali dell'impresa debitrice, nel segno della continuità normativa.
Deve partanto applicarsi il precedente e consolidato orientamento della S.C., (Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 18238 del 29/07/2013) chiaramente espresso, ribadito e confermato da Cass. ord. n.
2336/2020 Sez.
6-1 nonché da Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22389 del 05/08/2021, come in motivazione“…senza procedere ad alcun accertamento in ordine alla coincidenza della nuova sede legale con quella effettiva della impresa. Nessun rilievo può assumere, in proposito, l'affermazione della ricorrente, secondo cui lo spostamento non ha avuto luogo con l'intenzione di trarre in inganno
i creditori o di sottrarre la procedura al giudice naturale precostituito per legge, bensì nell'ambito di un progetto imprenditoriale da tempo avviato e volto a far gravitare in un luogo diverso il centro decisionale ed organizzativo dell'impresa, in quanto ciò che viene in considerazione, ai fini dell'individuazione del giudice competente, è esclusivamente il dato obiettivo della prossimità della data del trasferimento a quella di presentazione dell'istanza di fallimento, non attribuendo la legge alcun rilievo né alla effettività del predetto spostamento, né allo scopo soggettivamente perseguito dall'imprenditore, ancorché esteriorizzatosi in circostanze oggettivamente riscontrabili.”.
Ad avviso del Tribunale, trova dunque piena applicazione in concreto l'art. 28 CCII, il quale afferma che il trasferimento del CO “non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno
3 antecedente al deposito della domanda di…apertura della liquidazione giudiziale”; ciò nel segno della continuità normativa rispetto al precedente art. 9 comma 2 l.f., a norma del quale “il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza”.
La ratio della norma sarebbe, oggi come ieri, la volontà legislativa di introdurre una sanzione di irrilevanza del trasferimento, quando esso intervenga in prossimità della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e quindi quando sia (verosimilmente) emersa già la crisi d'impresa, affermando la necessità di censurare i comportamenti dell'imprenditore diretti ad eludere il foro naturale della sede in cui l'impresa aveva sempre tenuto le proprie relazioni commerciali, presumendosi la fittizietà ed elusività del trasferimento nell'imminenza della declaratoria di insolvenza, anche per evitare fenomeni di c.d. “forum shopping”.
Fermo quanto osservato, per il riparto delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza tra i Tribunali italiani, assume rilevanza in virtù dell'introdotto “CO” il luogo ove vengono raccolti, coordinati ed organizzati i diversi fattori della produzione, ovvero ove ricevono impulso tutti gli affari dell'impresa, ma anche in aggiunta la riconoscibilità ed apparenza della collocazione della sede verso i terzi stakeholders esterni alla persona giuridica.
Ad avviso del Tribunale, non vi sono elementi agli atti che portino a ritenere che il CO sarebbe posto a SC (SA) alla data di oggi o comunque alla data del trasferimento di maggio 2024.
La debitrice peraltro non sostiene che il CO sarebbe la nuova sede prescelta di SAIO
TE (NA) VIA CASA ANIELLO 183 cap 80057, ma che “la sua sede effettiva sarebbe sempre stata posta presso la formale unità locale, atteso che “solo fittiziamente” (ovvero per mere ragioni di domiciliazione di cui si dirà infra) la propria sede legale in PE BO (MI) Viale
Rimembranze n. 12/4, ma la sede effettiva, legale ed amministrativa, quale centro degli interessi principale della era posta in SC (SA) Via Calvanese Vic. e dunque CP_1 CP_4
ricompresa nel circondario del Tribunale di Nocera Inferiore (SA).”.
Va evidenziato anzitutto che il contratto di locazione commerciale del 28 gennaio 2013 (doc. 3 resistente), presso l'immobile di SC via Calvanese snc, risulta scaduto quantomeno a partire dal
28 gennaio 2025, all'esito del (solo eventuale e non provato) rinnovo successivo ai primi sei anni, con ogni conseguenza sull'effettività di tale asserita sede.
Ad avviso del Collegio, non appare sufficiente sostenere che la sede legale di PE BO
(MI) sia fittizia e sia stata un mero indirizzo di domiciliazione postale e commerciale, senza però fornire concreti elementi di apparenza, effettività e riconoscibilità per i terzi dello svolgimento di
4 attività commerciale in epoca attuale, presso l'asserito CO di SC (SA), ove mai fosse consentito un diverso accertamento di fatto in capo al Tribunale, rispetto al disposto dell'art. 28 ccii.
In tal senso, a prescindere da elementi concreti di svolgimento dell'attività gestoria, pure in passato verificatisi presso l'unità locale di SC (SA) Via Calvanese vicinale il PM ha fornito CP_4
elementi concreti all'attualità relativi alla totale assenza di attività gestoria apparente all'esterno presso tali luoghi, producendo l'annotazione della Guardia di Finanza Compagnia di SC (SA) in data 22.5.2025.
Da tale annotazione emerge infatti che: a) per strada nell'indirizzo in parola non vi è alcun cartello, insegna e/o indicazione riferibile alla debitrice resistente;
b) secondo quanto riferito da alcuni residenti e come emergente dalla casella postale, attualmente opera presso tali locali la diversa ed estranea società Green TT srl, mentre ivi avrebbe operato lì solo in Controparte_1
anni precedenti.
Come correttamente osservato nella memoria del Pubblico Ministero, “…appare inverosimile che, in predetta sede, possano essere ubicati degli uffici/locali destinati precipuamente all'esercizio dell'attività amministrativa-direttiva-gestionale riferita ad una società (i.) avente come oggetto sociale la raccolta di rifiuti solidi urbani e di autotrasporto merci, (ii) con alle dipendenze n. 607 dipendenti, (iii.) ed intestataria di n. 211 veicoli (fino all'anno 2020) e che quindi ivi possa svolgersi
l'attività sociale (adozione delle scelte strategiche, gestione della contabilità societaria e conservazione delle scritture contabili, gestione dipendenti), mancando ad avviso di questo Ufficio prove sufficienti ad in tal senso.”
L'ultimo atto di gestione “esteriorizzata” compiuto presso la c.d. “sede amministrativa”/asserito
CO di SC è risalente nel tempo e si tratta segnatamente dell'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2020 avvenuta in data 16 giugno 2022.
Tale elemento è peraltro poco significativo in quanto, oltre ad essere risalente nel tempo, appare contraddetto in epoca coeva dal compimento di un significativo atto di amministrazione a rilevanza esterna, proprio presso la formale sede legale di PE BO (MI) Viale Rimembranze n.
12/4, ovvero la riunione dell'assemblea ordinaria dei soci in data 21 giugno 2022, che ha condotto alla revoca del sindaco unico . Controparte_5
Già in passato in data 13 aprile 2014 presso la sede legale di PE BO era stata svolta una rilevante riunione assembleare per la nomina dell'amministratore unico . CP_6
5 La Guardia di Finanza ha altresì documentato che dal 2013 al 2023 era stato attivo presso la sede legale di PE BO (MI) un contratto di telefonia fissa, con fatturazione di pur limitati importi nell'anno 2023, prima del trasferimento formale di sede avvenuto a maggio 2024.
Pertanto, il compimento di almeno due rilevanti atti di gestione ed indirizzo amministrativo di rilevanze esterna, attinenti alla nomina e revoca di amministratore/sindaco negli anni, unitamente alla presenza di un contratto di telefonia fissa, consentono di ritenere che a PE BO (MI) non fosse posta solo una domiciliazione postale e commerciale ma la sede dell'impresa CP_7
odierna resistente, quantomeno fino al formale trasferimento di sede di maggio 2024.
Al contrario, presso l'unità locale di SC a partire da giugno 2022, non sono riscontrabili elementi di concreta gestione imprenditoriale, che facciano ritenere superata la presunzione di coincidenza, anche laddove siffatto accertamento da parte del Tribunale possa ritenersi in astratto ammissibile.
Peraltro, dall'esame della visura camerale emerge come a SC (SA) non fosse svolta l'attività principale e tipica di cui all'oggetto sociale, ovvero la raccolta e smaltimento dei rifiuti, ma un'attività meramente secondaria quale il noleggio di autoveicoli senza conducente.
Deve in conclusione trovare applicazione l'art. 28 ccii e il Tribunale di Milano deve essere ritenuto competente in relazione al procedimento unitario iniziato con richiesta del P.M. di apertura della liquidazione giudiziale.
L'esercizio di attività commerciale e le soglie dimensionali.
• la debitrice è una società che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. come da visura camerale, avente per oggetto sociale, senza pretesa di esaustività, l'attività che segue:
“LA RACCOLTA, IL PRELIEVO, IL TRASPORTO, LO SMALTIMENTO, NONCHE' LO
STOCCAGGIO, IL TRATTAMENTO E/ O IL RECUPERO L' INTERMEDIAZIONE E LA
BONIFICA DI TUTTI I TIPI DI RIFIUTI;
• La debitrice non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
l'onere probatorio non è stato assolto dalla società debitrice, in quanto il totale attivo dello stato patrimoniale è superiore ad
€ 300.000 nel bilancio al 31.12.2023, risultando pari ad € 19.472.774,00;
• Ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti
è complessivamente superiore a € 30.000,00, in quanto dallo stesso elenco dei debiti scaduti fornito dalla resistente e secondo quanto ammesso nella memoria difensiva, al 30.04.2025
“vanno evidenziati debiti verso fornitori pari ad € 267.960,27”; in ogni caso, pur a seguito
6 dell'accoglimento della rateizzazione erariale in data 21.1.2025, va evidenziata la notifica successiva e l'emissione di due ulteriori cartelle – non rateizzate né oggetto di definizione agevolata - a carico della debitrice resistente (da parte di Amministrazione Finanziaria e multiente) notificate in epoca successiva, in data 5.3.2025 ed in data 19.3.2025, come emerge dall'estratto aggiornato del concessionario della riscossione, rispettivamente per €
2.028.015,63 ed € 25.858,42;
L'insolvenza.
Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente
e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività…” (vedi da ultimo Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del
03/03/2022; Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 29913 del 20/11/2018; conforme da ultimo Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 30284 del 14/10/2022 secondo cui lo stato di insolvenza “va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa”); l'insolvenza consiste nell'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di "normalità", ben potendosi desumere sulla base di parametri ed indici concreti quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo ecc.;
La debitrice si trova pertanto in stato di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII, come risulta desumibile in concreto:
a) dal mancato pagamento di ingenti debiti tributari e previdenziali scaduti e non rateizzati per € 2.053.874,00, di formazione recente (cartelle emesse e notificate a marzo 2025);
b) dal fatto che, indipendentemente dalla definitiva decadenza dal beneficio dei termini della rateizzazione erariale che matura dopo n. 8 (otto rate), la debitrice resistente non ha allegato né provato di aver effettuato nessuno dei pagamenti delle prime tre rate scadute a marzo-aprile-maggio 2025 per importi significativi superiori per ciascuna ad € 158.000,
7 neppure dimostrando la generazione di flussi di cassa idonei secondo un piano finanziario ed industriale a sostenere nel tempo la rateizzazione concessa;
sul punto cfr. anche Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 17884 del 22/06/2023 (Rv. 668012 - 01) “In tema di dichiarazione di fallimento, la temporanea inesigibilità del credito erariale, conseguente alla presentazione della domanda di ammissione alla definizione agevolata dei ruoli ex art. 1 del d.l. n. 148 del 2017, pur incidendo sulla possibilità di avviare o proseguire eventuali azioni esecutive, non esclude la legittimazione dell'Agenzia delle Entrate a richiedere il fallimento, né comporta l'improcedibilità del relativo giudizio prefallimentare;
l'eventuale esito positivo della domanda, che è onere del debitore provare essere intervenuto prima della dichiarazione di fallimento, può, invece, costituire oggetto di valutazione ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza.”;
c) dall'inverosimiglianza della possibilità di pagare i debiti scaduti (esposti in elenco dalla debitrice per il rilevante importo di € 12,7 milioni) e di sostenere la rateizzazione verso l'Agenzia delle Entrate con il recupero dei crediti esposti in elenco dalla resistente, in misura in ogni caso inferiore ai debiti perché pari a oltre € 6,4 milioni, trattandosi di crediti difficilmente recuperabili ed esigibili perché scaduti nel periodo 2014-2020; la scarsa esigibilità e l'ageing dei crediti è dimostrato anche dall'esame del bilancio 2023 che evidenzia crediti per € 12,6 milioni più che raddoppiati rispetto all'anno precedente, sintomo di una difficoltà in concreto del recupero delle poste attive;
d) dall'omesso deposito del bilancio di esercizio delle annualità 2021-2022, nonostante la scadenza dei termini di legge, in violazione dell'art. 2478 bis c.c.;
e) dalle perdite di esercizio risultanti nel bilancio al 31.12.2023 anche rispetto al 2022 che pure si chiudeva con una perdita di esercizio;
tali perdite di esercizio sono confermate all'attualità dalle situazioni patrimoniali, economiche e finanziarie prodotte dalla stessa debitrice aggiornate al 31.12.2024 (€ 40244,00) ed al 30.4.2025;
a) dalle ulteriori circostanze confessate dalla stessa debitrice, ovvero la presenza di un pignoramento erariale di crediti verso terzi per € 3,4 milioni da parte di CP_8
e la notifica di un atto di precetto in data 17.4.2025 per crediti da lavoro dipendente per €
92.271, 42; è noto i crediti dei lavoratori dipendenti sono fisiologicamente adempibili da un'impresa non in crisi, quale remunerazione di un normale costo e fattore di produzione ed il suo inadempimento è quindi fatto oggettivo indicativo dell'incapacità di pagare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni commerciali.
8 Alla luce di tali elementi univoci e concreti è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati e da altri “fatti esteriori” il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: emerge infatti come l'impresa debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 CCII, designando un curatore che sia in possesso di una struttura organizzativa adeguata e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
(c.f. e P. IVA , con sede legale a SAIO TE (NA) VIA CASA P.IVA_1
ANIELLO 183 cap 80057, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg.
UE n. 848/15;
2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Francesco Pipicelli;
3) NOMINA Curatore il dott. , soggetto che ha i requisiti di cui agli articoli 356, Persona_1
358, 2 lettera n) codice della crisi;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 15 ottobre 2025 ore 12.30 sull'applicativo autorizzato Microsoft Teams al seguente link ipertestuale della stanza virtuale del giudice delegato che si trascrive di seguito, disponendosi la modalità di trattazione da remoto dell'udienza ai sensi dell'art. 203 co. 3 ultima parte CCII, che consente la copertura normativa indipendentemente dal c.d. “periodo emergenziale”, avvisando il debitore che può comparire alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell'art. 203 comma 4 CCII:
9 https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGIyOTMx%40thread.v2/0?con
[...]
CodiceFiscale_3
6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
10 11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore, al creditore richiedente l'apertura della liquidazione giudiziale ed al pubblico ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e , se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 12 giugno
2025.
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Francesco Pipicelli Dott.ssa Laura De Simone
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