Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 17/06/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 01079/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01959/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1959 del 2024, proposto da
NI IR, IO UN, ME D'NG, EN NI, CA AZ, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandra Calcagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e presso di essa domiciliato come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'ottemperanza
1) per il ricorrente IR NI della sentenza n. 1118/2023 del Tribunale di Firenze, sezione lavoro, del 13.12.2023 notificata il 25.02.2024, con la quale veniva riconosciuto allo stesso il “Bonus Carta docenti” per gli aa.ss. 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 e 2022/2023 con l'attribuzione allo stesso della Carta Elettronica per l'importo nominale di euro 500 per ogni anno scolastico;
2) per il ricorrente UN IO della sentenza n 836/2023 del Tribunale di Firenze, sezione lavoro, del 05.10.2023, notificata il 23.10.2023, con la quale veniva riconosciuto allo stesso il “Bonus Carta Docenti” per gli a.s. 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021- 2022/2023 nella misura di euro 500 per anno scolastico con condanna del M.I.M. all'attribuzione di detto beneficio per gli anni indicati;
3) per il ricorrente ME D'NG della sentenza n. 336/2023 del 31.10.2023 Tribunale di Pisa, sezione lavoro, notificata il 13.11.2023, con la quale veniva riconosciuto allo stesso il “Bonus Carta del Docenti” per gli aa.ss. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 e 2022/2023 nella misura di euro 500 annui con condanna del M.I.M. a mettere a disposizione dello stesso la somma complessiva di euro 3000 da usufruire per il tramite della Carta elettronica del docente o mezzo equipollente nel rispetto dei vincoli di legge;
4) per la ricorrente NI EN della sentenza n. 74/2024 del 30.01.2024 del Tribunale di Livorno, sezione lavoro, notificata il 01.02.2024, con la quale veniva riconosciuta alla stessa il “Bonus Carta Docenti” per gli aa.ss. 2020/2021- 2021/2022 e 2022/2023 nella misura di euro 500 annui oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto del cumulo di cui alla l. n. 724/2024 dalla data del diritto dell'accredito alla concreta attribuzione con condanna del .M.I.M a mettere a disposizione della stessa detta carta docente per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
5) per il ricorrente AZ CA della sentenza n. 13/2024 del 09.01.2024 del Tribunale di Livorno, sezione lavoro, notificata il 16.01.2024, con la quale veniva riconosciuto allo stesso il “Bonus Carta del Docente per gli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 per l'importo di euro 500 annui oltre interessi e rivalutazione nei limiti del cumulo di cui alla l. n. 724/94 dalla data del diritto all'accredito alla data della concreta attribuzione con condanna del Ministero convenuto a mettere a disposizione dello stesso detta carta docente per poterne usufruire nel rispetto dei vincoli di legge;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 la dott.ssa Silvia De Felice e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con le sentenze indicate in epigrafe, è stato accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti al beneficio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015 e a ricevere sulla carta l’accredito delle corrispondenti somme per gli anni scolastici indicati nelle medesime sentenze.
Con ricorso ritualmente proposto, la parte creditrice ha convenuto il Ministero debitore dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’ottemperanza del giudicato formatosi sui suddetti titoli giudiziali e per la nomina, in caso di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione debitrice, di un commissario ad acta che provveda in sua sostituzione.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio ma non ha formulato deduzioni sul merito delle pretese di parte ricorrente, salvo documentare il pagamento delle spese di lite liquidate.
2. Nella camera di consiglio del 22 maggio 2025 è stata segnalata al difensore di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a., la sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso, stante il mancato deposito in giudizio del certificato di passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare.
Il difensore della parte ricorrente ha chiesto un rinvio per poter depositare la documentazione mancante.
La causa è stata trattenuta in decisione.
3. Visto quanto precede, si rammenta innanzi tutto che, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., l’azione per l’ottemperanza va proposta con ricorso, unitamente al quale deve essere depositato, in copia autentica, il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato.
Sul punto, la giurisprudenza ha condivisibilmente evidenziato che, in base alla disposizione richiamata, è onere del ricorrente fornire la prova del passaggio in giudicato dei provvedimenti del giudice ordinario di cui si chiede l’ottemperanza, essendo il termine “eventuale”, utilizzato dal legislatore al comma 2 dell’art. 114 c.p.a., relativo all'ottemperanza dei provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, anche se non passati in giudicato, indicati nell’art. 112, comma 2, lettera b) c.p.a. (cfr., tra le tante, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 17 dicembre 2019, n. 3020; Cons. Stato, Sez. V, 11 dicembre 2015, n. 5645).
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha omesso di depositare i certificati di cui all'art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., rilasciati dalle cancellerie dei Tribunali che hanno emesso le sentenze di cui si chiede l’ottemperanza, attestanti il passaggio in giudicato delle stesse.
Considerato il mancato deposito della documentazione suddetta, il presente ricorso va dichiarato inammissibile.
Non è peraltro possibile disporre il rinvio richiesto, che costituirebbe una illegittima rimessione in termini, non giustificata dalle eccezionali circostanze di cui all’art. 37 c.p.a..
4. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della costituzione formale dell’Amministrazione debitrice.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Silvia De Felice, Primo Referendario, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia De Felice | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO