Sentenza breve 18 luglio 2024
Ordinanza cautelare 30 agosto 2024
Sentenza 28 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza 5 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/08/2025, n. 6932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6932 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06932/2025REG.PROV.COLL.
N. 06497/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6497 del 2024, proposto da
Comune di BR (Mt), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Bello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12.
nei confronti
Comune di Carpenedolo, Comune di Pantelleria, non costituiti in giudizio.
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 14701 del 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 il Cons. Maurizio Santise e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto, in via principale, l’impugnazione da parte del Comune di BR del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato n. 58 dell’1 marzo 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 65 il 18 marzo 2024, nella parte in cui l’ente comunale è stato escluso dall’assegnazione definitiva delle risorse derivanti dal “fondo opere indifferibili 2023” (F.O.I.) del P.N.R.R. ed inserito nell’allegato 3 in cui sono elencati gli interventi per i quali non viene confermata l’assegnazione.
2. Riferisce l’appellante di aver partecipato all’Avviso pubblico M2C.1.1 I 1.1 “linea di intervento B”, pubblicato dal Ministero della Transizione Ecologica in virtù dell’assegnazione allo stesso di fondi per la realizzazione e l’ammodernamento di impianti di gestione dei rifiuti nell’ambito del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. Il Comune proponeva, nello specifico, un progetto di realizzazione di un “Impianto di produzione di Biometano da matrici organiche da raccolta differenziata”, ammesso al predetto investimento con conseguente ottenimento di un contributo massimo erogabile di € 35.444.125,59.
3. In data 28 giugno 2023 il Comune ha richiesto la preassegnazione delle risorse derivanti dal Fondo Opere Indifferibili 2023 del P.N.R.R, che è stata concessa nella misura del 10% del predetto finanziamento, con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 175 del 2023. L’ente Comunale, al fine di procedere all’individuazione dei soggetti realizzatori dell’impianto entro il temine previsto (c.d. “ milestone ”) - rappresentato dalla data del 31 dicembre 2023- ha fatto ricorso a procedura di evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di ingegneria e direzione lavori, poi andata deserta.
4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto della Ragioneria Generale dello Stato n. 58 dell’1 marzo 2024, ha tuttavia escluso il Comune dall’assegnazione definitiva delle risorse derivanti dal F.O.I. 2023 del PNRR in ragione dell’asserito mancato conseguimento dell’obiettivo prefissato, inserendo altresì il progetto di realizzazione dell’impianto in parola nell’allegato 3 fra gli interventi per cui non vi è stato rinnovo dell’assegnazione.
5. Il Comune di BR ha, quindi, impugnato il predetto provvedimento innanzi al T.a.r. per il Lazio, richiedendone l’annullamento unitamente ai relativi allegati A), B), 1), 3) e 4) e al provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame e annullamento in autotutela presentata dallo stesso Comune, con la quale il MEF ne ha confermato l’esclusione dall’assegnazione definitiva del contributo FOI.
6. Il T.a.r., con sentenza n. 14702 del 2024, ha respinto il ricorso ritenendo che il Comune non abbia rispettato il criterio di individuazione del soggetto realizzatore entro il termine del 31 dicembre 2023, stabilito all’art. 4, comma 9, del relativo Avviso pubblico, in base al quale “ Entro il 31 dicembre 2023, a pena di revoca del finanziamento, i Soggetti Destinatari delle risorse dovranno aver individuato, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili, i Soggetti Realizzatori di ciascun intervento oggetto della Proposta ammessa a finanziamento ”.
Secondo il T.a.r., il Comune non avrebbe finalizzato la procedura avviata dall’ente per l’“Affidamento dei Servizi di ingegneria in fase di esecuzione, concernenti “Direzione Lavori – Assistenza a Collaudi – Prove di Accettazione” con lettera di invito del 20 dicembre 2023 a UTRES AMBIENTE SRL SOCIETA’ D’INGEGNERIA, risultando dalla documentazione versata in giudizio dal Comune come in esito ad essa non sia pervenuta alcuna offerta valida (in tal senso il relativo verbale del 22 dicembre 2023, in cui si dà atto che nessuna offerta è pervenuta, versato in atti dal Comune, in all.15 al ricorso).
7. Il Comune di BR ha dunque impugnato la predetta sentenza, deducendo i seguenti motivi di appello:
I. Error in procedendo. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 60, 63 e 64 c.p.a. e dei principi che regolano l’adozione della sentenza in forma semplificata. Violazione del diritto di difesa e del contraddittorio. Illogicità e contraddittorietà manifesta della sentenza .
Il T.a.r. sarebbe incorso in errore nel rigettare il ricorso mediante sentenza in forma semplificata, poiché, pur fondando la decisione sull’incompletezza dell’istruttoria – contraddicendo così il presupposto stesso richiesto per l’adozione di tale procedimento sommario, che implica la completezza dell’istruttoria – ha negato al ricorrente la possibilità di produrre ulteriori prove o memorie entro i termini processuali previsti, incorrendo così in una insanabile contraddizione e violando il principio del contraddittorio e del corretto svolgimento del processo.
II. Error in iudicando e/o in procedendo. Illegittimità della sentenza per errata e/o falsa applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.; violazione dell’onere prova ex art. 63 c.p.a. - Travisamento, 10 motivazione incongrua o apparente. Erronea e/ omessa valutazione dei fatti .
Il T.a.r. sarebbe incorso poi, in evidente errore nel ritenere l’insufficienza probatoria, in quanto a tal fine esso si è basato esclusivamente sulla deliberazione della Giunta comunale n. 130 del 15 dicembre 2023 e sulla determinazione del Responsabile del servizio n. 6406 del 28 dicembre 2023, ed ha omesso invece di considerare la deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 28 dicembre 2023, allegata al ricorso di primo grado.
Tale deliberazione documenta in modo dettagliato e inequivocabile la conclusione dell’accordo con NV come centrale di committenza, con la sottoscrizione digitale della convenzione e l’approvazione delle variazioni progettuali e del quadro economico, dimostrando così la piena attivazione del supporto tecnico contestato dal T.a.r.. Inoltre, dagli atti risulta incontrovertibilmente comprovato che l’amministrazione comunale di BR ha compiuto atti e adempimenti richiesti dal MASE per avvalersi del supporto tecnico operativo di NV, aventi valenza giuridica superiore alla mera pre-adesione e posti in essere in tempi persino precedenti alla pubblicazione delle FAQ e della Circolare del MASE; il T.a.r. ha erroneamente applicato il principio di non contestazione ritenendo apoditticamente che le Amministrazione appellate avessero contestato l’esistenza della convenzione con NV, contestazione che invece non trova riscontro né negli atti né nella memoria dell’Avvocatura.
8. Parte appellante ha poi riproposto i motivi già dedotti in primo grado:
1. Violazione e/o erronea applicazione della legge 29 dicembre 2022 n.197, articolo 1, commi da 369 a 379. Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 10 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10.2.2023 (GU n.58 del 9-3-2023). Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 62 e ss del codice dei contratti pubblici, d. lgs 36/2023. Violazione di tutte le faq pubblicate dal MASE. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, sviamento, irragionevolezza, sproporzionalità e difetto di motivazione. Disparità di trattamento e difetto di istruttoria. Ingiustizia manifesta.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non avrebbe considerato la possibilità di avvalersi del supporto tecnico di NV, quale centrale di committenza, secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del d.l. n. 77/2021, dal Codice degli appalti e, infine, chiarito dalle FAQ del MASE pubblicate il 4 dicembre 2023 sul tema. Secondo queste ultime, l’affidamento degli incarichi di progettazione entro il 31 dicembre 2023 rappresenta adempimento sufficiente ai fini del conseguimento della c.d. “ milestone ”.
2. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, sviamento, irragionevolezza, sproporzionalità e difetto di motivazione. Disparità di trattamento e difetto di istruttoria. Ingiustizia manifesta. Violazione dell’articolo 10 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 febbraio 2023. Violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione; violazione della Legge n.241/1900; violazione dell’art.97 Cost.
Il MEF avrebbe erroneamente escluso la validità della procedura avviata dall’ente locale attuatore in ragione della circostanza che il Codice Identificativo di Gara dell’affidamento, corrispondente al CUP, ha natura di “servizi” invece che di “lavori”. La natura del CIG utilizzato troverebbe giustificazione in quanto affermato dal MASE, con FAQ Pubblicata in data 4.12.2023.
Secondo detto Ministero, infatti, anche l’affidamento degli incarichi di progettazione o di direzione lavori entro il 31 dicembre 2023 avrebbe rappresentato adempimento sufficiente ai fini del conseguimento della “ milestone” .
Inoltre, anche laddove la scelta del CIG fosse un errore, esso non rientrerebbe comunque tra le cause che avrebbero potuto determinare l’esclusione del Comune dall’assegnazione definitiva del contributo, in quanto, da un lato, il decreto (MEF) del 10 febbraio 2023 si limita a stabilire che si considerano avviate le procedure di affidamento alle quali è associato un CIG perfezionato con le modalità previste dalla delibera ANAC n. 1 dell’11 gennaio 2017; dall’altro, la procedura di affidamento è andata deserta ed è stata comunque superata dall’accordo con IN, soggetto al quale sono stati rimessi proprio i “servizi” legati all’indizione delle procedure di gara dei “lavori” di cui al progetto finanziato.
La finalità e la funzione del CIG non è stata compromessa dalla natura del medesimo, posto che la carenza di offerte avrebbe comunque consentito all’ente l’indizione di una nuova procedura con termine 31.3.2024 e quindi l’acquisizione di un nuovo CIG.
Il Comune evidenzia infine che senza l’assegnazione del FOI non sarà possibile espletare, in violazione dell’affidamento maturato dall’Amministrazione, alcuna procedura di gara con conseguente perdita del finanziamento.
9. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze si è costituito in giudizio, contestando l’appello avversario e impugnando altresì con appello incidentale la sentenza in epigrafe nella parte in cui il T.a.r. ha statuito che, ai fini dell’assegnazione dei contributi del Fondo per l’avvio delle Opere Indifferibili, possano acquisire rilievo i requisiti validi ai fini del raggiungimento della “ milestone ” del cronoprogramma PNRR, ovvero l’accordo con NV circa il supporto specialistico e l’individuazione del soggetto realizzatore entro il 31.12.2023. Il requisito necessario, richiesto per l’assegnazione del contributo FOI, sarebbe rappresentato, invece, ai sensi dell’articolo 26 comma 7 del decreto-legge n. 50/2022 e dei commi 369, 372, 374 articolo 1, della legge di bilancio 2023 (Allegati 1 e 2), esclusivamente dall’avvio delle procedure di gara per l’affidamento di lavori entro il 31.12.2023 (considerato che l’ente ha presentato domanda di accesso al FOI nella procedura semplificata del secondo semestre 2023); nel caso di specie non risulta che il Comune abbia avviato alcuna procedura valida.
10. Anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica si sono costituiti in giudizio, eccependo in primo luogo il proprio difetto di legittimazione passiva.
11. Alla pubblica udienza del 26 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
12. In via preliminare va respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, perché, comunque, entrambi gli enti sono coinvolti nell’ambito dell’assegnazione del contributo oggetto del presente giudizio: con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 sono stati, infatti, assegnati al Ministero della transizione ecologica (MITE) euro 1.500.000.000,00 per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l’ammodernamento di impianti esistenti, nell’ambito dell’investimento 1.1, missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR- misura M2C1.1.I.1.1). Inoltre il MASE, avendo pubblicato l’Avviso M2C.1.1 I 1.1 “linea di intervento B”, ha reso dei chiarimenti ai partecipanti alla gara che poi lo stesso appellante ha fatto valere in questo giudizio. Infine, l’assegnazione dei citati contributi presuppone il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ne consegue che l’eccezione di difetto di legittimazione è infondata.
13. Tanto premesso in punto di fatto, l’appello principale è fondato.
Il provvedimento impugnato ha così motivato l’esclusione del Comune: “ al fine della definitiva assegnazione del FOI preassegnato, l'ente doveva avviare le procedure di affidamento dei lavori nel periodo per il quale ha presentato domanda (nel caso specifico nel periodo 1° luglio 2023 - 31 dicembre 2023). A seguito dell'avvio delle procedure di affidamento dei lavori, l'ente doveva poi compilare sulla piattaforma REGIS la domanda di verifica, indicando un CIG attivo correlato al CUP dell'intervento, avente natura LAVORI e con data di pubblicazione nel semestre per il quale si è fatta richiesta di contributo lavori (oltre che ai dati sul fabbisogno effettivo del contributo FOI )” sicché “ L'ente è quindi confluito nell'elenco degli esclusi (allegato 3) per i quali la preassegnazione non è stata confermata ”.
14. Il T.a.r. ha ritenuto legittimo il provvedimento perché la gara è andata deserta e il Comune non avrebbe, in conformità con le FAQ, con riferimento al “Caso 1 bis”, individuato il “Soggetto realizzatore” mediante ricorso al supporto tecnico-operativo di NV.
In particolare, il T.a.r. ha precisato che l’avversata esclusione del Comune di BR dall’assegnazione definitiva delle risorse F.O.I., temporaneamente preassegnate all’ente per il progetto di interesse, sia legittimamente fondata sull’effettivo mancato rispetto del criterio di individuazione del soggetto realizzatore entro il termine del 31 dicembre 2023, stabilito all’art. 4, comma 9, del relativo Avviso pubblico, secondo cui “ Entro il 31 dicembre 2023, a pena di revoca del finanziamento, i Soggetti Destinatari delle risorse dovranno aver individuato, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili, i Soggetti Realizzatori di ciascun intervento oggetto della Proposta ammessa a finanziamento ”.
15. Il T.a.r. ha precisato che il Comune non solo non ha individuato il soggetto attuatore perché la gara bandita è andata deserta, ma non avrebbe neanche concluso, sempre entro il 31/12/2023, procedure finalizzate al raggiungimento della “ milestone ”, nei termini illustrati nelle FAQ del MASE (ivi compreso il ricorso alla pre-adesione al supporto tecnico-operativo fornito da NV).
Prevedevano, infatti, tali FAQ che, con riferimento al “ Caso 1-bis. Individuazione del Soggetto realizzatore mediante ricorso al supporto tecnico-operativo di IN [...] la condizione da soddisfare per il conseguimento della milestone, come chiarito nel webinar del 18.12.2023, è rappresentata da:
- la trasmissione a IN della “scheda progetto” (in formato excel) che consente di individuare le prestazioni (lavori, servizi e/o forniture) di cui il Soggetto attuatore necessita ai fini dell’attuazione degli interventi di sua competenza;
- la trasmissione, contestualmente alla scheda progetto, di un’espressa dichiarazione dell’intenzione di avvalersi del supporto tecnico-operativo di IN (cd. Pre-adesione ad IN), il cui format è stato inviato unitamente alla scheda progetto.
Si ricorda che i format citati sono stati trasmessi da IN, a seguito del webinar del 18 dicembre 2023, con e-mail del 20/12/2023. Inoltre, come più volte chiarito, si ricorda che ai sensi dell’avviso pubblico il rispetto della scadenza prevista dalla milestone in oggetto è sia requisito di ammissibilità del progetto, sia causa di revoca del finanziamento e, pertanto, non può essere oggetto di proroga temporale e/o differimento. Ai fini del conseguimento della stessa, dunque, la documentazione sopra richiamata dovrà essere stata inviata ad IN, secondo le indicazioni fornite nel corso del webinar del 18 dicembre 2023 e con e-mail del 20/12/2023, entro e non oltre il 31 dicembre 2023 ”.
Secondo il T.a.r. l’ente locale, in ragione di tali previsioni, avrebbe, dunque, dovuto inviare entro il medesimo termine a NV la modulistica ivi stabilita al fine di attivare il supporto tecnico – operativo di quest’ultima per l’individuazione del soggetto realizzatore.
Conclude il primo giudice che il “ Comune, per quanto riferisca di aver sottoscritto con tale centrale di committenza una “convenzione ”, non abbia dato alcuna prova di tale circostanza.
16. Le conclusioni cui giunge il giudice di primo grado sono smentite per tabulas dagli atti depositati in giudizio.
Il Comune ha infatti allegato al ricorso di primo grado la nota-protocollo n. 4594 del 16.09.2023, avente ad oggetto “Richiesta di attivazione supporto specialistico e Centrale di Committenza NV”, con la quale il Comune medesimo ha comunicato l’intenzione di attivare il supporto di NV quale Centrale di Committenza (all. 10 del ricorso di primo grado). A tale richiesta ha poi fatto seguito la Nota-protocollo n. 382721 del 12.12.2023, mediante la quale NV ha riscontrato positivamente la suddetta istanza (all. 14 del ricorso di primo grado). È, infine, sopraggiunta la deliberazione di Giunta comunale n. 132, prot. 6425 del 28.12.2023 (allegato 20 al ricorso in primo grado), successiva alla stipula della convenzione, in cui, oltre ad essere ripercorsa tutta l’attività amministrativa compiuta dall’Ente in relazione al progetto ammesso a finanziamento, si dà espressamente atto di aver già concluso l’accordo con NV, quale centrale di committenza per l’espletamento della procedura di appalto integrato di cui al progetto ammesso a finanziamento, mediante sottoscrizione digitale.
Ne consegue, pertanto, che il Comune ha attivato il supporto specialistico di NV entro il 31 dicembre 2023 come prevedono le FAQ, sopra citate, con riferimento al “Caso 1-bis”.
17. È invece, infondato l’appello incidentale proposto dal MEF, avverso il capo della sentenza in cui il T.a.r. ha ritenuto che “ l’avversata esclusione del Comune di BR dall’assegnazione definitiva delle risorse F.O.I., …, sia legittimamente fondata sull’effettivo mancato rispetto del criterio di individuazione del soggetto realizzatore entro il termine del 31 dicembre 2023 ” (pag. 6) e non sul diverso requisito dell’avvio delle procedure di evidenza pubblica per l’affidamento lavori.
Nello specifico, il Ministero appellante ritiene rilevante la circostanza che il Comune non abbia avviato le procedure di affidamento dei lavori - requisito necessario per la assegnazione del FOI ai sensi dell’art. 26 comma 7 del decreto-legge n. 50/2022 e dal comma 369, 372, 374 articolo 1, della legge di bilancio 2023, nonché dal DPCM 28/7/2022 e dal DM 10 febbraio 2023 - ma che abbia solo avviato una gara per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per direzione lavori, cui è associato il CIG - Codice Identificativo gara - A040F59335 relativo a “servizi” e non a “lavori”,
Vi sarebbe cioè una netta distinzione tra le regole delle procedure europee, da un lato, e le regole della procedura nazionale di assegnazione del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili con risorse nazionali a carico del bilancio dello Stato Italiano, dall’altro.
Al FOI possono accedere diverse tipologie di interventi, di seguito elencate:
- finanziati a valere delle risorse del PNRR;
- finanziati a valere delle risorse del PNC;
- finanziati integralmente, in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; - finanziati integralmente con risorse statali, limitatamente alla procedura del
secondo semestre del 2023.
L’assegnazione del FOI alle diverse categorie di interventi sopra riportati prescinderebbe dalle regole di settore delle diverse singole fonti di finanziamento e/o indicazioni dettate dalle Amministrazioni di riferimento al fine del rispetto di “ target ” e “ milestone ”.
17.1. La ricostruzione del MEF non può essere condivisa perché tra le procedure in esame vi è una stretta correlazione resa evidente dal fatto che al FOI accedono in via prioritaria le opere e gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR. (art. 3 D.P.C.M. 28 luglio 2022).
In ogni caso il MEF non ha spiegato perché le regole dettate dalle Amministrazioni di riferimento sarebbero irrilevanti rispetto ad un Fondo istituito proprio per rispettare le tempistiche dettate dall’attuazione del PNRR.
Inoltre, ai sensi dell’art. 1, lett. g) del D.M. 10 febbraio 2023, ultima parte “ Sono considerate avviate le procedure di affidamento alle quali è associato un CIG perfezionato con le modalità previste dalla delibera ANAC n. 1 dell’11 gennaio 2017 ”, senza alcuna distinzione rispetto alla natura del CIG richiesto.
17.2. Nel caso in esame, secondo le già richiamate FAQ pubblicate dal MASE, “ anche l’affidamento degli incarichi di progettazione o di direzione lavori entro il 31 dicembre 2023 rappresentano adempimenti sufficienti ai fini del conseguimento della milestone ”.
Si tratta di una previsione del tutto logica poiché l’affidamento degli incarichi di progettazione e direzioni di lavori costituisce l’adempimento preliminare, propedeutico all’affidamento dei lavori medesimi.
In tal senso, l’art. 4, comma 9, dell’Avviso pubblico pubblicato dal MITE (oggi MASE) dispone che “ Entro il 31 dicembre 2023, a pena di revoca del finanziamento, i Soggetti Destinatari delle risorse dovranno aver individuato, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili, i Soggetti Realizzatori di ciascun intervento oggetto della Proposta ammessa a finanziamento ”. L’art. 1, lett. dd) definisce i soggetti realizzatori come i “ soggetti coinvolti nella realizzazione dell’Intervento ammesso al finanziamento e individuati dal Soggetto Destinatario nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile in materia di appalti pubblici e in coerenza con la regolazione di settore e secondo quanto previsto al punto 11 del decreto del MiTE 28 settembre 2021, n. 396 ”.
Condizione, dunque, per l’ammissibilità a finanziamento è l’aver individuato, attraverso l’avvio di una gara pubblica, i soggetti “coinvolti” nella realizzazione dell’intervento e tra questi certamente rientra la necessaria fase preliminare della progettazione e dell’incarico di direzione lavori.
Ne consegue, pertanto, che l’appello incidentale è infondato.
18. In definitiva, l’appello del Comune di BR deve essere accolto mentre l’appello incidentale del MEF deve essere respinto.
Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado merita accoglimento, con il conseguente annullamento, per quanto di ragione, degli atti impugnati
La novità della questione giustifica, infine, l’integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza del T.a.r. accoglie il ricorso di primo grado e annulla gli atti impugnati.
Respinge l’appello incidentale.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Maurizio Santise, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maurizio Santise | Silvia Martino |
IL SEGRETARIO