Art. 13.
Il servizio prestato dagli insegnanti nelle scuole interne dei Convitti nazionali, anteriormente alla nomina in ruolo, puo' essere riscattato, secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, per l'intera sua effettiva durata. I servizi che vengono riscattati per intero ai sensi del presente articolo non danno luogo a liquidazione d'indennita' per cessazione del rapporto d'impiego.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborsera' allo Stato e agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati per l'assicurazione di invalidita', vecchiaia e superstiti, per il periodo riscattato per intero ai sensi del presente articolo.
Le amministrazioni dei Convitti nazionali verseranno agli insegnanti che riscatteranno il servizio prestato i contributi di spettanza delle amministrazioni rimborsati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Il servizio prestato dagli insegnanti nelle scuole interne dei Convitti nazionali, anteriormente alla nomina in ruolo, puo' essere riscattato, secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, per l'intera sua effettiva durata. I servizi che vengono riscattati per intero ai sensi del presente articolo non danno luogo a liquidazione d'indennita' per cessazione del rapporto d'impiego.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborsera' allo Stato e agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati per l'assicurazione di invalidita', vecchiaia e superstiti, per il periodo riscattato per intero ai sensi del presente articolo.
Le amministrazioni dei Convitti nazionali verseranno agli insegnanti che riscatteranno il servizio prestato i contributi di spettanza delle amministrazioni rimborsati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.