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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/03/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 713/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
06/02/2025 da:
Parte_1
con l'avv. ACQUISTUCCI CLAUDIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. CANAL ALESSANDRO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/03/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 02/09/2006 tra i coniugi
[...]
, nata a [...] il [...] e nato a Pt_1 Parte_2
RA (VE) il 25/09/1973, matrimonio e trascritto al n. 9, Parte II, Serie A, Anno 2006 del registro degli atti di matrimonio del Comune di MORGANO, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi continueranno a vivere separati alle condizioni di legge con obbligo di reciproco rispetto;
Per 2) le figlie minori e sono affidate in via condivisa a entrambi i genitori, con residenza formale Per_2
presso il padre e con permanenza presso entrambi i genitori secondo la cadenza settimanale così ripartita:
- le figlie staranno a casa di ciascun genitore con alternanza settimanale dal lunedì dopo scuola (o dalla mattina, in caso di periodo festivo e/o di vacanza) fino al lunedì successivo dopo scuola (o dalla mattina, in caso di periodo festivo e/o di vacanza). Il ritiro / consegna del materiale scolastico e dei
Per farmaci per avverrà a cura della RA nel corso della giornata della mattinata del Parte_1
lunedì previo accordo telefonico anche a mezzo messaggio telefonico col sig. . Parte_2
I genitori, perciò, si turneranno settimanalmente il periodo nel quale terranno le figlie presso di sé, tanto da permettere la continuità del rapporto con entrambi.
L'eventuale modifica, anche solo temporanea, di tale calendario sarà operata di comune accordo fra i
2 genitori.
Il sig. si dichiara disponibile a ospitare presso la propria abitazione le figlie anche in alcuni Pt_2
pomeriggi della settimana spettante alla madre, qualora quest'ultima dovesse averne la necessità, solo previo accordo, da formalizzarsi a mezzo whattsapp o via e-mail, anticipato di almeno due giorni.
In caso di malattia delle bambine e/o di una di esse, il genitore presso il quale staranno dovrà gestire la malattia, informando l'altro genitore;
qualora la malattia si prolunghi per un tempo superiore a quello stabilito per la permanenza delle figlie presso l'abitazione del genitore che le ha con sé, verrà garantito, ove possibile, il diritto di visita dell'altro genitore. A fine decorso della malattia, la cadenza di permanenza delle figlie con i due genitori decorrerà presso l'abitazione del genitore che non le ha curate secondo le già stabilite cadenze.
Tutte le festività verranno gestite equamente e ad anni alterni fra i genitori;
tali festività devono intendersi: Pasqua, vigilia di Natale, Natale, capodanno e ferragosto. Per le vacanze di Pasqua, è prevista la suddivisione di vacanza che comprende il giorno di Pasqua con un genitore, e il giorno di
Pasquetta con l'altro genitore, ad anni alterni. Le vacanze invernali saranno suddivise prevedendo che la settimana con il 31 dicembre e il 1 Gennaio spetti a un genitore e la settimana con il 6 gennaio spetti all'altro, ad anni alterni. Per quanto riguarda il Natale, le figlie staranno con un genitore la viglia di
Natale e con l'altro genitore il giorno di Natale. Le vacanze di carnevale e i ponti saranno gestite come da calendario in essere.
Per quanto riguarda le vacanze estive, le figlie trascorreranno una settimana con ciascun genitore: il periodo di ferie scelto va comunicato all'altro genitore possibilmente entro il 30 aprile di ciascun anno o, in assenza di pianificazione delle ferie da parte dell'azienda datore di lavoro, non appena a conoscenza del genitore;
i genitori sceglieranno il periodo di ferie ad anni alterni. Le vacanze sia invernali che estive potranno essere prolungate, previo accordo fra i genitori.
Qualora i genitori verifichino che tale modalità di permanenza delle figlie con l'uno e con l'altro risulti pregiudizievole per il loro equilibrio psicologico, di concerto stabiliscono che insieme cercheranno di
3 adottare tutte le misure e le modifiche utili e necessarie al benessere delle loro figlie.
3) I genitori provvederanno al mantenimento diretto delle figlie nei periodi in cui le stesse vivranno presso ciascuno di essi.
4) I genitori provvederanno autonomamente al pagamento delle spese relative alla permanenza delle figlie con la babysitter per il periodo nel quale le terranno presso di sé.
5) Le spese straordinarie saranno sostenute dai genitori al 50% ciascuno, e si rimanda, per la loro determinazione e modalità, al protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso. I genitori concordano che la RA si farà carico del costo e della gestione del cellulare di mentre il sig. Pt_1 Per_2
Per
si farà carico del costo e della gestione del cellulare di . Pt_2
6) L'assegno unico, il cui importo è attualmente di € 354,00, verrà percepito interamente dalla RA
. Pt_1
7) I beni mobili della ex casa familiare che si trovano depositati attualmente nel garage dell'abitazione di proprietà della RA verranno venduti, e il ricavato diviso al 50%, oppure smaltiti con Pt_1
costo a carico della sola RA . La RA si impegna a redigere un inventario Pt_1 Pt_1
fotografico e cartaceo dei mobili in suo possesso al fine di poter mettere in vendita i suddetti beni mobili.
8) I ricorrenti si prestano fin d'ora reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi
Per per l'espatrio con l'iscrizione in quello di entrambi delle figlie minori e Per_2
9) Spese compensate tra le parti.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 11/03/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
4 Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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