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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 344/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9187/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Reggio Di Calabria - Via Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avvocatura Distrettuale Dello Stato - 92006980806
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230027568859000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5325/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09420230027568859000, notificata in data 19.09.2024 da Agenzia delle Entrate – SS (€ 835,63), riferita al pagamento del contributo unificato di spettanza del Tribunale di Locri per la partita di credito 000111/2020.
Parte ricorrente deduce di aver ricevuto, unitamente alla coobbligata in solido Nominativo_2, in data 22.01.2020, da parte di Equitalia Giustizia S.p.A. (per conto del Ministero della Giustizia), richiesta di pagamento (in solido) del contributo unificato di cui si discute (relativamente alla causa iscritta in data
27.04.2018 al Ruolo Generale del Tribunale di Locri al n. 000680/2018).
Quindi, in data 05.02.2020, l'obbligata in solido Nominativo_2 effettuava il pagamento tramite F 23, con contestuale invio di copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento (copia allegata): da ciò deriva, quindi, l'illegittimità della cartella opposta.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – SS, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, nonché rappresentando che il pagamento effettuato da controparte sia “ipotetico”.
Inoltre l'Agenzia deduce la legittima motivazione della cartella.
Non si è costituito in giudizio l'intimato Ministero della Giustizia.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per cui va accolto.
Parte ricorrente ha documentato il pagamento del dovuto da parte della coobbligata in solido, per cui, al contrario di quanto sostenuto dalla resistente Agenzia, il pagamento è tutt'altro che ipotetico, bensì è effettivo e, quindi, non più dovuto.
La cartella, quindi, va annullata.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9187/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Reggio Di Calabria - Via Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avvocatura Distrettuale Dello Stato - 92006980806
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230027568859000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5325/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09420230027568859000, notificata in data 19.09.2024 da Agenzia delle Entrate – SS (€ 835,63), riferita al pagamento del contributo unificato di spettanza del Tribunale di Locri per la partita di credito 000111/2020.
Parte ricorrente deduce di aver ricevuto, unitamente alla coobbligata in solido Nominativo_2, in data 22.01.2020, da parte di Equitalia Giustizia S.p.A. (per conto del Ministero della Giustizia), richiesta di pagamento (in solido) del contributo unificato di cui si discute (relativamente alla causa iscritta in data
27.04.2018 al Ruolo Generale del Tribunale di Locri al n. 000680/2018).
Quindi, in data 05.02.2020, l'obbligata in solido Nominativo_2 effettuava il pagamento tramite F 23, con contestuale invio di copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento (copia allegata): da ciò deriva, quindi, l'illegittimità della cartella opposta.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – SS, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, nonché rappresentando che il pagamento effettuato da controparte sia “ipotetico”.
Inoltre l'Agenzia deduce la legittima motivazione della cartella.
Non si è costituito in giudizio l'intimato Ministero della Giustizia.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per cui va accolto.
Parte ricorrente ha documentato il pagamento del dovuto da parte della coobbligata in solido, per cui, al contrario di quanto sostenuto dalla resistente Agenzia, il pagamento è tutt'altro che ipotetico, bensì è effettivo e, quindi, non più dovuto.
La cartella, quindi, va annullata.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione.